FIOR. - Parola araba che letteralmente significa « accorgimento », « ragionevolezza ». Nell'uso più antico essa indicava, in contrapposizione a « ita » (« scienza » nel senso di conoscenza sicura di determinate disposizioni ricavabili dal Corano e dalla tradizione), la considerazione autonoma, logica, basata sulla opinione personale. In un senso più vasto, f. indicò poi la « giurisprudenza » musulmana in genere.
Essa però si estende molto in ampiezza ad abbracciare tutti i rapporti della vita religiosa, statale e civile. Comprende le leggi che regolano il rapporto rituale dell'uomo con Dio (ibāāt), l'intero campo del diritto ereditario, famigliare, delle cose e delle obbligazioni (rapporti giuridici condizionati dalla vita sociale, mu'āmalāt) e inoltre il diritto e la procedura penale, le leggi sul governo e l'amministrazione dello Stato e il diritto di guerra, il tutto considerato secondo la regola di una legge riconosciuta come « religiosa ».