IL T. C. E LA MORALE CATTOLICA. — I. Se la madre è viva, il t. c. è lecito, quando concorrono le seguenti condizioni: a) che il parto non possa altrimenti avvenire e quindi non si possa in altro modo ovviare alla morte della madre o del figlio; b) che il feto sia viabile; possa cioè in qualsivoglia modo vivere fuori del seno materno; c) che si possa prudente mente sperare di salvare la madre; il che ai nostri giorni, posto il grande progresso della chirurgia, costituisce la maggioranza dei casi; d) che l'operazione sia, naturalmente, compiuta da un chirurgo perito. Il t. c. diventerrebbe obbligatorio, qualora risultasse l'unica via per riuscire a battezzare il feto; ma in pratica ciò non consente quasi mai, potendo il feto essere validamente battezzato nello stesso seno materno.
2. Se la madre è morta, la si deve esaurizzare quanto prima, sia per salvare il feto, se è possibile, sia almeno per battezzarlo. L'obbligo, che è grave, incombe al chirurgo e al medico, e, in loro mancanza, a chi fosse capace di praticare l'operazione. Al sacerdote non è lecito, per il pericolo di scandalo, che facilmente ne potrebbe provenire (Decr. del S. Uffizio, 15 febbr. 1780; 13 dic. 1899, in ASS, 32 [1899], p. 501 sg.); deve però adoperarsi perché l'operazione sia compiuta al più presto da persona perita. L'obbligo di praticare il t. c. cessa, qualora si abbia la certezza morale della morte del feto; si fa invece sempre più grave, quanti più mesi esso conta di vita, massime nei casi di morte molto rapida o repentina della madre.
IL T
BIBL.: C. Gennari, Se e come sia lecito e doveroso procurare il parto cesareo di una donna gravida dopo la morte, in Il monitore ecclesiastico, 11 (1899-1900), pp. 482-84; G. Aertnys-C. A. Damen, Theol. moralis, II, 14a ed., Torino 1944, n. 56; F. M. Cappello, Tractatus can.-moralis de Sacramentis, I, 4a ed., 1945, n. 137; E. Génécot-I. Salsmans, Institut. theol. moralis, II, 16a ed., Bruxelles 1946, n. 145.