CESAREO, TAGLIO. - È l'estrazione del feto e degli annessi attraverso la parete uterina. Il nome sembra derivare dalla descrizione che Plinio Secondo, nella sua storia naturale, ha fatto della nascita di Scipione Africano: « a caeso matris utero ».
Certamente pratica antichissima, fu eseguito, fin quasi ai nostri giorni, o su donna agonizzante come ultimo tentativo di salvezza del feto, o nella decisione di sacrificare piuttosto la vita materna a vantaggio della fetale. Questo perché, data la tecnica primitiva (si lasciava generalmente in cavità addominale l'utero non suturato provocando così emorragia ed infezione) e la mancanza o l'insufficienza di asepsi ed antisepsi, era operazione di grandissimo rischio per la donna. Solo nel 1876 Edoardo Porro riuscì a migliorare grandemente la prognosi materna del t. c.; ciò sia per l'affermarsi dell'antisepsi in chirurgia, sia, soprattutto, per la sua tecnica operatoria: egli, estratto il feto dall'utero messo allo scoperto dopo incisione della parete addominale, amputava l'utero stesso e le ovaie, diminuendo così enormemente il pericolo dell'emorragia e dell'infezione. Ma se la mortalità materna scendeva così al 15-20%, rimaneva sempre una operazione troppo mutilante per la donna. Dopo soli 6 anni Kehren e Sänger attuarono il t. c. « conservatore » con cui si lasciava alla donna, con l'utero suturato, la possibilità di ulteriori gravidanze. Da allora successivi perfezionamenti di questa operazione fondamentale dell'ostetricia moderna hanno fatto sì che la mortalità materna e fetale sono scese a percentuali irrisorie, e la cicatrice della ferita uterina non pregiudica quasi affatto le gravidanze successive, ed anzi oggi si offre la possibilità all'ostetrico di eseguire su pazienti già cesarizzate ulteriori ripetuti t. c. Casi di donne operate fino a 3-4 volte sono ormai frequenti.
Le indicazioni assolute al t. c. sono tutte quelle condizioni cliniche in cui il parto non può avvenire per le vie naturali. P. es. la viziatura pelvica di un grado notevole, cioè la ristrettezza del bacino materno in uno o più dei suoi diametri, di tale grado da impedire al feto il passaggio attraverso il bacino stesso; i tumori che occludono la parte bassa della pelvi materna, ecc. Ma la minima mortalità, e soprattutto il fatto di non pregiudicare col t. c. le ulte-
riori gravidanze, hanno esteso enormemente il campo delle indicazioni all'atto operativo, ed oggi lo si esegue anche per condizioni cliniche in cui fino a pochi anni or sono si ricorreva ad altri interventi che mettevano a maggiore rischio la vita della madre e del feto o pregiudicavano successivi parti, o addirittura mettevano l'ostetrico nel dubbio di sacrificare il feto per tentare la salvezza della madre, p. es., con operazioni embriotomiche. Lo si esegue perciò nella placenta previa centrale, nella sclerosi del collo uterino, in caso di macrosomia fetale, in caso di presentazione di spalla, in viziature pelviche di grado non eccessivo ecc.
Il t. c. demolitore lo si esegue oggi solo in rare, particolari condizioni; in questi casi l'esigenza prima di salvare le due vite materna e fetale fa passare in sottordine la preoccupazione di conservare alla donna la funzionalità uterina. Il t. c. post-mortem, cioè dopo la morte materna, si esegue oggi nei rarissimi casi in cui è concesso farlo: infatti il feto può sopravvivere di qualche minuto alla madre; aperto allora rapidamente l'addome e l'utero, si cercherà di estrarre il feto ancora vivo e si suturerà quindi con pochi punti l'addome della donna. È rara la riuscita ed in genere si avrà quando la madre muore non per malattie prolungate, danneggiati perciò anche il figlio, ma per morte improvvisa, accidentale.
Emanuele Lauricella
IL T. C. E LA MORALE CATTOLICA. - 1. Se la madre è viva, il t. c. è lecito, quando concorrono le seguenti condizioni: a) che il parto non possa altrimenti avvenire e quindi non si possa in altro modo ovviare alla morte della madre o del figlio; b) che il feto sia viabile; possa cioè in qualsivoglia modo vivere fuori del seno materno; c) che si possa prudentemente sperare di salvare la madre; il che ai nostri giorni, posto il grande progresso della chirurgia, costituisce la maggioranza dei casi; d) che l'operazione sia, naturalmente, compita da un chirurgo perito. Il t. c. diventerebbe obbligatorio, qualora risultasse l'unica via per riuscire a battezzare il feto; ma in pratica ciò non consterà quasi mai, potendo il feto essere validamente battezzato nello stesso seno materno.
2. Se la madre è morta, la si deve cesarizzare quanto prima, sia per salvare il feto, se è possibile, sia almeno per battezzarlo. L'obbligo, che è grave, incombe al chirurgo e al medico, e, in loro mancanza, a chi fosse capace di praticare l'operazione. Al sacerdote non è lecito, per il pericolo di scandalo, che facilmente ne potrebbe provenire (Decr. del S. Uffizio, 15 febbr. 1780; 13 dic. 1899, in ASS, 32 [1899], p. 501 sg.); deve però adoperarsi perché l'operazione sia compiuta al più presto da persona perita. L'obbligo di praticare il t. c. cessa, qualora si abbia la certezza morale della morte del feto; si fa invece sempre più grave, quanti più mesi esso conta di vita, massime nei casi di morte molto rapida o repentina della madre.