INDEGNI. - Dal lat. indignus, «non degno», «non meritevole»; moralmente, è colui al quale non si possono amministrare i Sacramenti ECCLESIASTICO (v.). Riguardo ai Sacramenti, generalmente, dicesi i. chi, pure potendoli ricevere validamente, tuttavia manca delle necessarie
disposizioni per riceverli fruttuosamente, e perciò
lecitamente. Tale è, p. es., chi riceve l'Eucaristia
in peccato mortale.
L'indegnità può essere pubblica (se il peccato è
pubblico) od occulta (se il peccato è occulto; noto
ciò soltanto al ministro, naturalmente di notizia
non sacramentale, o a pochissimi). Inoltre la domanda
del Sacramento può essere pubblica (se fatta dinanzi
a persone che la conoscono) od occulta (se fatta sol-
tanto al ministro).
All'ì, che chiede
occultamente, di re-
gola, si devono ne-
gare i Sacramenti,
ancorché la sua in-
degnità sia occulta.
La carità infatti ob-
bliga il ministro a
impedire il sacrile-
gio, e la religione
esige che sia salva
la riverenza dovuta
al Sacramento (can.
§55 § 2).
All'ì, occulto,
che chiede pubblica-
mente, regolarmen-
te, non si possono
negare i Sacramenti.
Il diniego infatti non
solo lederebbe la
fama del richiedente,
ma allontanerebbe
gli altri dall'acco-
starvisi, potendo o-
gnuno temere per
sé simile affronto
(can. §55 § 2; cf.
Sun. Theol., 3ª, q. 8o, a. 6).
Non è lecito, ordinariamente, amministrare i Sa-
cramenti a un i. pubblico, ossia a un pubblico peccatore,
ancorché li chieda pubblicamente. Ciò è voluto dalla ca-
rità che obbliga a impedire, potendolo, il peccato del
prossimo, e dalla necessità di impedire lo scandalo altrui
(can. §55 § 1; cf. Sun. Theol., 3ª, q. 8o, a. 6).
Qualora non fosse possibile negare i Sacramenti a
un i. pubblico (o anche occulto) senza pericolo di gra-
vissimo danno, probabilmente è lecito amministrarli
quando non vengono chiesti in odio alla fede o in di-
sprezzo della religione.
È vietato amministrare i Sacramenti agli eretici o
agli scismatici, come prescrive il can. 731 § 2. Tale pre-
scrizione sembra non doversi estendere al caso di chi
versa in pericolo di morte ed è privo di sensi; perché
nell'estrema necessità si deve provvedere alla salute delle
anime con qualsiasi mezzo, anche solo probabilmente
efficace. Ché anzi sembra lecito amministrare i Sacra-
menti anche ad un eretico o scismatico, ben conscio di
sé, ma con tanta buona fede attaccato all'errore, che si
debba prudentemente temere inutile richiamarlo al do-
vere dell'abiura. Occorre però rimuovere il pericolo di
scandalo.
L'elezione di un i. ad ufficio ecclesiastico è nulla,
se così è previsto o per diritto comune o per legge di
fondazione (can. 153 § 3). I chierici o i laici che scien-
temente abbiano presentato o nominato un i. sono pri-
vati immediatamente per quella volta del diritto di pre-
sentazione o di nomina (can. 2391 § 3).