INDEGNI. - Dal lat. indignus, «non degno», «non meritevole»; moralmente, è colui al quale non si possono amministrare i Sacramenti ECCLESIASTICO (v.). Riguardo ai Sacramenti, generalmente, dicesi i. chi, pure potendoli ricevere validamente, tuttavia manca delle necessarie
disposizioni per riceverli fruttuosamente, e perciò lecitamente. Tale è, p. es., chi riceve l'Eucaristia in peccato mortale.
L'indegnità può essere pubblica (se il peccato è pubblico) od occulta (se il peccato è occulto; non cioè soltanto al ministro, naturalmente di notizia non sacramentale, o a pochissimi). Inoltre la domanda del Sacramento può essere pubblica (se fatta dinanzi a persone che la conoscono) od occulta (se fatta soltanto al ministro).
All'i. che chiede occultamente, di regola, si devono negare i Sacramenti, ancorché la sua indegnità sia occulta. La carità infatti obbliga il ministro a impedire il sacrilegio, e la religione esige che sia salva la riverenza dovuta al Sacramento (can. 855 § 2).
All'i. occulto, che chiede pubblicamente, regolarmente, non si possono negare i Sacramenti. Il diniego infatti non solo lederebbe la fama del richiedente, ma allontanerebbe gli altri dall'acco-starvisi, potendo ognuno temere per sé simile affronto (can. 855 § 2; cf. Sum. Theol., 3ª, q. 80, a. 6).
Non è lecito, ordinariamente, amministrare i Sacramenti a un i. pubblico, ossia a un pubblico peccatore, ancorché li chieda pubblicamente. Ciò è voluto dalla carità che obbliga a impedire, potendolo, il peccato del prossimo, e dalla necessità di impedire lo scandalo altrui (can. 855 § 1; cf. Sum. Theol., 3ª, q. 80, a. 6).
Qualora non fosse possibile negare i Sacramenti a un i. pubblico (o anche occulto) senza pericolo di gravissimo danno, probabilmente è lecito amministrarli quando non vengono chiesti in odio alla fede o in disprezzo della religione.
È vietato amministrare i Sacramenti agli eretici o agli scismatici, come prescrive il can. 731 § 2. Tale prescrizione sembra non doversi estendere al caso di chi versa in pericolo di morte ed è privo di sensi; perché nell'estrema necessità si deve provvedere alla salute delle anime con qualsiasi mezzo, anche solo probabilmente efficace. Ché anzi sembra lecito amministrare i Sacramenti anche ad un eretico o scismatico, ben conscio di sé, ma con tanta buona fede attaccato all'errore, che si debba prudentemente temere inutile richiamarlo al dovere dell'abiura. Occorre però rimuovere il pericolo di scandalo.
L'elezione di un i. ad ufficio ecclesiastico è nulla, se così è previsto o per diritto comune o per legge di fondazione (can. 153 § 3). I chierici o i laici che scientemente abbiano presentato o nominato un i. sono privati immediatamente per quella volta del diritto di presentazione o di nomina (can. 2391 § 3).