INTROUSIONE. - L'ì, in senso stretto, si ha quando interviene nella provvista del beneficio, almeno nell'atto della collazione, non l'autorità ecclesia statis competente ma o lo stesso intruco che ad essa si sostituisce, o il potere laico o i parenti o sostenitori del soggetto da investire.
Si è soliti distinguere un'altra specie d'ì, la quale ha luogo quando la provvista sia invalida non per motivi d'incompetenza, ma per altri motivi (censura, contaminazione simoniaca, ecc.).
Si ha infine l'ì in senso lato, quando la provvista sia soltanto illecita o per incapacità del soggetto passivo o per la mancanza di qualche requisito che renda rescindibile la provvista.
L'intruso, in senso proprio, è colui che capisce il beneficio ecclesiastico senza la provvista canonica (can. 1437) «Intrusus - così nelle fonti - dicitur qui praeter
auctoritatem superioris ad quem pertinet collatio beneficium est ingressus. Contro l'ii., la Chiesa ha sostenuto le più dure lotte per liberarsi dalla ingerenza dei principi che, in certi momenti della storia, pretezerò non soltanto d'importare i loro candidati, ma anche di conferire canonicati e vescovati, indipendentemente dalla S. Sede (v. INVESTITURE, lotta delle); e il Concilio di Trento sanziona: «Si quis dixerit... eos qui nec ab ecclesiastica et canonica potestate rite ordinati nec missi sunt, sed aliunde veniunt, legitimos esse Verbi et Sacramentorum ministros, anathema sit» (sess. 25, can. 7; Denz-U, 967).
Nel diritto vigente l'ii., secondo la diversità dei casi, ha per effetto la nullità, la invalidità o soltanto la illicita della provvista e l'intruso è punito con pene che vanno dalla sospensione, privazione del beneficio, uffici, dignità, all'inabilità e, se lo richieda il caso, alla stessa disposizione; con le quali pene, l'intruso sarà costretto a recedere subito, dietro ammonimento, dall'occupazione, governo od amministrazione carpiata. Inoltre i Capitoli, e tutti gli altri che ammettono gli eletti, presentati, o nominati, prima dell'esibizione delle necessarie lettere di conferma o di istituzione, rimangono sospesi dal loro diritto, a beneplacito della Sede Apostolica (can. 2394, 3°).