LODE, DECRETO DI

LODE, DECRETO di. - È il primo passo della S. Sede nell'approvazione di un Istituto religioso il quale cessa così di essere di diritto diocesano e diventa di diritto pontificio (can. 488, 3°).

Per ottenerlo si manda al sommo pontefice una supplica firmata dal superiore generale e dai membri del Consiglio Generale cui si aggiungono: le lettere testimoniali dei vescovi nelle cui diocesi l'Istituto ha case; una relazione sulla fondazione dell'Istituto e il suo stato attuale (numero e qualità dei membri, stato disciplinare ed economico, ecc.); le Costituzioni approvate dall'autorità ecclesiastica; il documento d'aggregazione al primo Ordine se si tratta di Terziari regolari.

Questo decreto non viene concesso generalmente prima che l'Istituto abbia data prova di un normale e continuo sviluppo, di una vita religiosa fervente e di condizioni economiche buone. Non di rado col d. di l. si approvano per tempo determinato le Costituzioni.

Col d. di l., l'Istituto acquista una certa indipendenza dagli Ordinari, i quali non possono più cambiare nulla nelle Costituzioni; cessa il diritto del vescovo di confermare l'elezione della superiora generale; non possono gli Ordinari intervenire nell'amministrazione finanziaria (si eccettuano le doti delle religione e alcuni beni dati per il culto e le opere di carità nella diocesi); il rinvio dei professi non dipende più da loro. Ma l'autorità e specie il diritto di controllo degli Ordinari su tutti i rapporti dei religiosi con l'esterno, con i fedeli, rimangono intatti.

BIBL.: T. Schaefer, De Religionis, 3 ed., Roma 1940, p. 139; J. Creusen, Religieus et Religieuses d'après le droit ecclésiastique, 3a ed., Lovainio 1950, n. 27; Giuseppe Creusen