MARISILIA DA PADOVA

MARISILIA da PADOVA. - Scrittore politico, n. a Padova nel 1275-80 da Bonnatteto dei Mainardini

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(fol. Rpacri
Marsiglia, arcidlocesi di - Facciata della Cattedrale, disegno di L. Vaudoyer (1852-72) e H. Esperandieu (1873-92).

notaio dell'Università, m. nel 1342-43 presso la corte imperiale di Monaco. Fino al 1312 dimorò nella città natale, conseguendo il titolo di medico e partecipando alle lotte politiche suscitate dalla discesa di Arrigo VII in Italia e dalle ambiziose conquiste di Cangrande della Scala. Subì certamente l'influsso di Pietro d'Abano e fu amico dello storico e poeta Albertino Mussato, cui si devono le poche notizie biografiche sulla sua dimora patavina.

Fra il sett. 1312 e il maggio 1313 fu maestro e poi rettore all'Università di Parigi (H. Denifle, Chart. Univers. Paris., II, Parigi 1892, p. 158), dove strinse intima amicizia con Giovanni di Jandun. Si recò in seguito presso l'Università di Orléans (Defensor pacis, II, cap. 18, § 6) e presso la Curia papale di Avignone (ibid., cap. 24, § 17). Tornato in patria, ottenne da Giovanni XXII due benefici ecclesiastici, con bolle del 16 ott. 1316 e del 5 apr. 1318. Ma questo non gli impedì di dare tutta la sua cooperazione alla lotta antipapale del partito ghibellino, capitanato da Matteo Visconti: e forse a lui si riferiva il lamento del Pontefice, contenuto nel Breve ad Jordanum de Insula del 29 apr. 1319 (L. Guérard, Archives de la Guaçonne, 2a serie, fasc. II, p. 135). È probabile che in questo anno delineasse i tratti fondamentali del suo sistema politico-ecclesiastico, che tanto risente della viva esperienza dei liberi comuni italiani, soprattutto della vicina Venezia. Fallita la politica di Matteo Visconti, egli credette più prudente ritornare a Parigi, dove divise il suo tempo tra la professione di medico e gli studi teologici. Giovanni di Jandun gli fu di validissimo aiuto, per una più completa conoscenza delle nuove tendenze politiche francesi, per una più precisa formulazione del suo pensiero e infine per la raccolta di quel vasto materiale teologico e scritturistico, che la polemica dei Francescani Spirituali aveva già abbondantemente elaborato. Non fu perciò difficile a M. stendere rapidamente in pochissimi mesi, appena venne a conoscenza della condanna papale di Ludovico il Bavaro, il testo definitivo del Defensor pacis (M. Goldast, Monarchia S. Romani Imperii, II, Hannover e Francoforte 1610, pp. 154-312; C. W. Previté-Orton, Cambridge 1928; R. Scholz, in MGH, Fontes iuris Germanici antiqui in usum schol., VIII, Hannover 1932-33: ed. critica). Il manoscritto fu terminato il 24 giugno 1324 (Defensor pacis, III, cap. 3, fine): il nome dell'autore fu appena adombrato sotto l'appellativo di Anthenorides (ibid., I, cap. 1, § 6), indicante la sua origine patavina (cf. Virgilio, Eneide, I, 242). Il titolo voleva indicare il proposito e il contenuto del libro: «poiché in esso si espongono le cause da cui dipende la conservazione della pace e tranquillità dello Stato e le ragioni per cui i conflitti sorgono, si impediscono e si tolgono» (Defensor pacis, III, cap. 3, inizio). L'opera, divisa in tre Dictiones, oltreché un'esposizione della dottrina filosofica dello Stato, si presentava come una violenta polemica contro la tesi della supremazia papale. Essa passò tuttavia, per circa due anni, inosservata, tanto che M. poté tenere nel 1326 un corso di S. Scrittura. Ma nell'estate dello stesso anno M., insieme con il Gianduno, accusato di essere egli pure autore del libro, fu costretto a fuggire. I due ripararono a Norimberga per chiedere protezione a Ludovico, a cui l'opera era stata dedicata. Il Re, dopo qualche prudente riserva, li accolse come consiglieri, e li volle con sé nella sua impresa italiana (1327-28). A Roma M. fu nominato vicario ecclesiastico della città, ed ebbe la soddisfazione di veder applicati i principi del Defensor pacis nell'elezione popolare dell'Imperatore, nella deposizione di Giovanni XXII e nella nomina dell'antipapa. Infondata è la notizia della sua nomina ad arcivescovo di Milano.

Dopo l'infelice conclusione della campagna italiana, M. visse fino alla morte presso la corte imperiale di Monaco, come consigliere e medico. Nel 1341-42 prese parte alla polemica sulla giurisdizione imperiale nelle cause matrimoniali, occasionata dal matrimonio del figlio dell'Imperatore. La sua morte dovette succedere subito dopo, se il papa Clemente VI parlò di lui come di persona già

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(II. Enti)

MARSILIO DA PADOVA - Historia Guelforum et Guebellinorum. Biblioteca Vaticana, cod. Vat. lat. 2042, f. 83r (sec. xiv).

defunta, in un discorso del 10 apr. 1343. M. subì varie condanne ecclesiastiche come eretico, prima e dopo la morte (Denz-U., 495 sgg.).

M. scrisse anche: De translatione Romani Imperii (M. Goldast, op. cit., II, pp. 147-53), immediatamente posteriore al Defensor pacis che lo preannuncia (II, cap. 30, § 7): esso non è che un rifacimento in senso antipapale del trattatello omonimo di Landolfo Colonna; De iuris-ditione Imperatoris in causis matrimonialibus (M. Goldast, op. cit., II, pp. 1286-91): è un semplice memoriale intorno alla polemica per il matrimonio del figlio dell'Imperatore, scritto nel 1341-42; Defensor minor (N. Valois, Comptes rendus de l'Académie des inscriptions et belles lettres, Parigi 1903, pp. 601 sgg.; C. K. Brampton, Birnleghman 1922): ribadisce con molta energia i principi del Defensor chiarendone alcuni punti particolari, tra cui la giurisdizione in materia matrimoniale, il che fa supporre che sia stato redatto nel 1342, utilizzando forse materiale precedente.

Idea fondamentale del Defensor pacis è che la Chiesa e lo Stato appartengono a due mondi del tutto differenti: della pura spiritualità e interiorità irraportato al fine eterno, e degli interessi naturali ed esteriori in rapporto al fine eterno (I, cap. 19; II, cap. 2). Teoricamente, quindi, separazione netta ed essenziale; ma di fatto completa subordinazione della Chiesa allo Stato, in quanto essa deve compiere la sua missione spirituale nell'ambito della vita terrena. Prima del cristianesimo, il sacerdozio pagano era una semplice funzione statale, sorta dalla necessità di fingere un'autorità divina che assicurasse una più completa ubbidienza alle leggi dello Stato (I, cap. 5, §§ 10-13). Dopo Cristo, il sacerdozio continuava a rappresentare questa funzione statale, ma resa più efficace dalla Rivelazione divina che la determina (I, cap. 6). La pretesa, da parte della Chiesa, di essere

arbitra della vita terrena degli Stati è la causa di tutto il grave disordine sociale (I, cap. 19).

Lo Stato è un organismo, che nell'armonica cooperazione delle sue parti funzionali è capace di dare ai cittadini la piena autosufficienza di una perfetta vita umana su questa terra (I, cap. 4). La materia sociale si è venuta man mano differenziando, sotto la spinta di esigenze naturali; la causa formale invece deriva dalla ragione, che unifica tutte le volontà di determinare materie sociali in rapporto al bene comune (I, cap. 7 e 17, § 8-11). Questa volontà unitaria si esprime concentratamente in pubblica assemblea, composta dai cittadini o dalla loro «pars valentior», e diventa legge che è la forma o anima dell'organismo statale (I, cap. 15, § 6-7). Essendo la legge essenzialmente coattiva (I, cap. 11), l'assemblea deve anche eleggere un potere assolutamente unitario che la eseguisce e difenda (potestas coactiva seu iudicialis). Sorge così la figura del principans o monarca, quale prima e fondamentale parte funzionale dell'organismo statale: la sua autorità è dal popolo ed è sempre sotto il giudizio del popolo (I, cap. 14-18). Suo primo compito è di far sorgere le altre parti funzionali necessarie al l'autosufficienza dello Stato e di controllare poi la loro armonica cooperazione al bene del tutto (I, cap. 15, § 8-10). Esse sono: la militare, la pecuniaria e la sacerdotale (opere liberali), l'agricola e l'artigiana (opere servili; I, cap. 5). I doctores invece costituiscono l'elemento essenziale o «pars valentior» del corpo sociale.

La Chiesa è la società di tutti i cristiani, che con l'osservanza interiore della legge divina rivelata tendono al fine eterno (II, cap. 2). Gesù Cristo ha istituito il sacerdozio, dandogli il mandato di insegnare questa legge, compiere la transustanziazione eucaristica ed esercitare la «potestas clavium» (II, cap. 6): non gli ha conferito tuttavia alcun potere coattivo sui fedeli (II, cap. 3-4); e da esso esige la perfetta povertà evangelica (II, cap. 11-14). Tutti i sacerdoti essenzialmente sono uguali, senza reale differenza fra vescovi e preti e senza limiti territoriali al loro ministero (II, cap. 15-17). S.Pietro non ebbe alcun primato sugli altri Apostoli, ed è molto dubbio che sia mai venuto a Roma (II, cap. 16). Dove non però la Chiesa vivere sulla terra ha dovuto necessaria mente darsi un'organizzazione o economia. Non essendo stata stabilita da Cristo, questa si deve attuare secondo le norme della ragione. È quindi all'assemblea di tutti i cristiani o concilio generale, che appartiene interpretare autenticamente la legge rivelata, e anche stabilire le norme fondamentali dell'economia ecclesiastica (II, cap. 20-21). È sorta così la divisione in Chiese particolari e, in vista di speciali benemerenze, il conferimento di un primato pastorale alla Chiesa romana (II, cap. 18, § 22). Il concilio locale delle singole Chiese nomina il vescovo, anch'esso, con primato puramente pastorale (II, cap. 17, § 22, § 6).

Quanto ai rapporti fra Chiesa e Stato, tutti i cristiani, e particolarmente i sacerdoti sono soggetti, nei loro atti esterni, al potere coattivo dei principantes statali, anche se infedeli (II, cap. 4-5). Non avendo la Chiesa ricevuto alcun potere coattivo nemmeno verso i suoi membri, essa per vivere deve appoggiarsi allo Stato. Il principans dello Stato ha il dovere di convocare i concili, di dirigere i lavori e di eseguire le deliberazioni; inoltre il compito di amministrare i benefici, che servono al sostentamento delle Chiese e dei poveri (II, cap. 22). Il suo potere coattivo riguarda solo gli atti esterni, e quindi non può perseguire gli infedeli ed eretici se non quando rappresentino un danno alla pubblica tranquillità (II, cap. 8, 10); deve invece estendere il suo controllo su tutti i sacerdoti, determinando chi, quanti e come debbano esercitare il ministero, perché questo si mantenga sempre in perfetto equilibrio con le altre funzioni statali (II, cap. 15-17).

Nelle esposte dottrine il M. pretende vedere un beneficio per la libertà spirituale della Chiesa. La Chiesa infatti con i suoi doctores influisce nell'elaborazione stessa della legge statale; e il corpo legislativo, composto da cristiani (più grave è la situazione della Chiesa nelle regioni non cristiane) ha sempre il diritto di vigilare sull'operato del principans. Il concilio ecclesiastico e il corpo legislativo terreno composto di fedeli vengono di fatto a identificarsi (II, cap. 171, 187, 21). La dottrina della «plenitudo potestatis papalis» rappresenta il culmine della usurpazione del clero contro lo Stato, iniziata dal tempo di Costantino: è necessario che la Chiesa ritorni soggetta allo Stato, affinché questo abbia la pace (significato del Defensor pacis) ed essa rappresenti un vero strumento di elevazione spirituale degli uomini in rapporto al fine eterno (II, cap. 22-30; III, cap. 1-3).

Non si può comprendere pienamente il pensiero di M., senza inquadrarlo nell'ambiente storico. Definitivamente scomparsa la concezione unitaria politica del medioevo, di cui Dante, qualche anno prima, era stato l'ultimo e anacronistico assertore, stavano sorgendo i singoli Stati, tendenti a trovare in se stessi la loro piena autosufficienza, e quindi a subordinare al proprio controllo la Chiesa e la sua forza spirituale, politica ed economica. M. seppe delineare la fisionomia di questo nuovo organismo statale che si andava affermando e divenire così un precursore della concezione laica dello Stato. Anche se in lui sono evidenti le fonti aristoteliche e medievali precedenti, la sua teoria politica ha delle accentuazioni del tutto nuove, che preludono a posizioni moderne.

Le sue dottrine ecclesiologiche sono nell'ambito della vera eresia, e, benché non molto originali, ebbero grande risonanza per la loro forza sistematica, influendo direttamente su Occam (v.), Wiclet, Hus e sullo sviluppo delle teorie conciliari.

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