MINORCA, DIOCESI di. - Nell'isola omonima (Baleari, Spagna) nel Mediterraneo. Superficie kmq. 669. Fa parte della provincia ecclesiastica di Valenza. Ha una popolazione di 45.800 ab., dei quali 45.300 cattolici. Conta 14 parrocchie, con 47 sacerdoti diocesani e 5 regolari, 4 comunità religiose maschili e 25 femminili (1949).
Agli inizi del sec. V, M. aveva un proprio episcopato, come risulta dalla carta del vescovo Severo (anno 417). Durante le invasioni vandalica e musulmana la sede episcopale di M. scomparve. Con la riconquista da parte dei cristiani (1287) fu incorporata nella diocesi di Maiorca, finché nel 1795 Pio VI la eresse in episcopato indipendente. Da allora 12 prelati hanno retto la diocesi, che nulla soffrì durante le dominazioni britanniche che si succe-
dettero nel sec. XVIII. Dal 1936 al 1939 M. subì i terribili effetti della dominazione dei senza Dio, che uccisero la metà del clero e devastarono tutte le chiese.
Archivio: quello diocesano, in parte distrutto durante l'ultima rivoluzione. Biblioteche: quella del Palazzo episcopale e quella del Seminario. Istituti di cultura: Seminario conciliare, a Ciudadela, eretto nel 1858. Monumenti: il più importante è la chiesa cattedrale, a Ciudadela, edificata nel sec. XIV con facciata del sec. XIX, con una sola navata, molto ampia. Fu restaurata dopo il 1939.
Fernando Martí
MINOREN-
NI, CORRUZIONE
di. - Per corruzione
di m. s'intende
l'azione di chi compie atti di libidine
c

con persone di età inferiore ad una media che si aggira sui 16 anni; ed il delitto esiste sia che detti atti vengano compiuti sul m., sia in sua presenza, come in
on persone di età inferiore ad una media che si aggira sui 16 anni; ed il delitto esiste sia che detti atti vengano compiuti sul m., sia in sua presenza, come inducendolo a commetterli su se stesso o sulla persona del seduttore oppure su altri. A prescindere dalla turpitudine degli atti incriminati, certamente grave è l'abuso che si fa dell'inesperienza, dell'ingenuità d'una persona adolescente, la quale o non abbia o abbia di poco varcata l'età della fanciullezza, l'età cioè in cui più si ha bisogno dell'educazione e del buon esempio, l'età delle passioni in sviluppo e del carattere malfermo, per corromperla e disonorarla. Sicché, quasi tutte le legislazioni ne tutelano l'inconsapevolezza, applicando l'aforisma, eo di un più alto diritto di natura: maxima debetur puero reverentia. Ogni corruzione, ogni seduzione è incriminabile (v. SCANDALO), ma di particolare gravità è l'eccitamento alla corruzione, che si giovi dell'età inferiore della vittima, aprendo spesso il campo ad un altro grave disordine sociale, la delinquenza minorile.
Perciò in quasi tutti i codici penali sono sancite pene contro i corruttori di m. L'età non è sempre quella dei 16 anni, come nel Codice penale italiano (cf. artt. 530, 539-544); nei codici di altre nazioni è contemplata infatti un'età inferiore; così nel Codice austriaco a 14, nel Codice germanico a 16 ed a 14 secondo la gravità degli atti libidinosi. Altro elemento costitutivo è che rappresenta la materialità del delitto, sono gli atti di libidine, cioè gli atti diretti alla soddisfazione sessuale. Alcuni fatti bisalmevoli, come un discorso, una lettura, un libro, una rappresentazione oscena, condannabili dal punto di vista morale, sfuggono alla sanzione penale, non costituendo il delitto in esame, essendo richiesto che la corruzione avvenga mediante atti di libidine. Gli atti di libidine punibili nei vari codici penali, come nel CIC e nel Codice penale italiano, si possono poi compiere o sulla persona del m. o semplicemente alla presenza di questo in tutte quelle forme che, pur esplicandosi senza contatto corporeo, hanno insita la potenza corruttrice, eccitando nel minore i sensi della concupiscenza. Anche un atto solo basta a configurare il reato, purché abbia l'efficacia corruttrice che costituisce la ragion d'essere della incriminazione.
Si ha il delitto, anche quando interviene il consenso della vittima, essendo la legge diretta a proteggere la gioventù contro atti per i quali il m. non può in generale presumersi capace di un valido consenso. Secondo almeno certe correnti di giurisprudenza il delitto sussiste anche se il m. è corretto e qualunque sia il grado di corruzione a cui è pervenuto, non potendo la precoce sensualità del m. escludere la perversità di chi ne abusa, rendendone più difficile la redenzione. Comunque è certo che anche in un soggetto corretto possono esservi gradazioni nella corruzione e sarebbe improvvisa la legge che non colpisse il fatto di colui che si adoperasse a sospingere sulla via della corruzione, fino al più sconfinato libertinaggio, un m. che già vi fosse iniziato. Gli atti corruttori possono seguire in tempi diversi per l'opera iniziale di più persone e con influssi progredienti, di modo che chi completa la rovina dell'innocenza e della virtù non è meno colpevole di chi l'ha iniziata.
In chi compie il delitto non si richiede un dolo specifico, che resta psicologicamente quasi impossibile configurare. Ordinariamente il legislatore aggrava la pena
se il delitto sia commesso con inganno oppure se il colpevole sia un ascendente della persona minore o se a lui sia affidata la cura, l'educazione, l'istruzione, la vigilanza o la custodia di essa.
Una configurazione speciale assumono gli atti di libidine violenti sulla persona del minore. Altre circostanze potranno aggravare il delitto, come se il delitto è commesso in luogo pubblico o esposto al pubblico, se su m. senza legale rappresentante, ecc. Più che la legge, è spesso la giurisprudenza a determinare il loro peso: giurisprudenza che, per rispondere ai fini della legge, dovrebbe avere soprattutto presente la tutela del m. a preferenza del corruttore. Il reato di corruzione viene perseguito generalmente dietro azione privata, in seguito, cioè, a querela di parte, salvo determinate eccezioni, o quando il delitto, ad es., viene commesso dal genitore o dal tutore del m. ovvero da pubblico ufficiale; allora viene perseguito d'ufficio (Cod. pen. ital., art. 530).
Il CIC sancisce che i laici, che siano stati legittimamente condannati per delitti contro il sesto comandamento, commessi con minori di 16 anni, siano senz'altro ritenuti infami (infamia iuris: pena latae sententiae, can. 237 § 1) e dà facoltà all'Ordinario di poter infliggere altre pene se lo riterrà opportuno (pene indeterminata: ferenda sententiae, can. 2357 § 1). E nel caso che fossero stati dei chierici a rendersi colpevoli di tali delitti, se chierici minori - ai quali non è stata imposta la legge del celibato - sancisce che siano puniti con congrue pene, non esclusa la sospensione dallo stato clericale (can. 2358); se chierici maggiori, siano sospesi, dichiarati infami, privati di qualsiasi ufficio, beneficio, dignità ed incarico e nei casi più gravi siano deposti dal loro stato (can. 2359 § 2).
DELINQUENZA MINORILE. - Il delinquente, a meno che non rassenti la sfera della patologia, svolge una attività consapevole e liberamente volitiva. Nel m. invece questa consapevolezza può mancare per cause naturali, provenienti dalla mancanza dello sviluppo fisico-psichico, oppure dall'ancora immatura facoltà intellettivo-libera volitiva. Nel primo caso si presume irresponsabilità, nel secondo si riconosce una responsabilità attenuata.
La criminalità minorile si distingue per lo più
da quella degli adulti per uno speciale carattere. Il delitto del minore è, di solito, frutto di un carattere impulsivo in cui domina la subitaneità e l'immediata tezza dei fini, mentre la delinquenza degli adulti è contraddistinta da una attività intelligente complessa e più lontana appare la finalità che si intende raggiungere. Proprii dell'età matura sono quei delitti che richiedono sagacia, prudenza, sviluppo muscolare e intellettuale. Nei m. i delitti sono mossi da passioni violente e compiute con aggressioni rapide spinte qualche volta sino alla brutalità. Tali delitti si compiono proprio nel periodo della crisi puberale, quando cioè il ragazzo, cominciando ad affermarsi nella sua personalità fisico-psichica, sente il bisogno morboso di «se faire valoir». È quello, infatti, il periodo della volontà incostante, delle illusioni, degli entusiasmi, delle facili oscillazioni tra la virtù e il vizio, tra il dolore e la trasgressione di esso. In esso è gravissimo lo squilibrio fra la maturità fisica e quella psichica; e i sensi già ben adatti alla vita dominano una mente non ancora pienamente matura.
1. I cultori di antropologia e psicologia criminale concordano nel classificare le cause del delitto sotto un duplice ordine o natura: cause sociali e cause individuali. Il delitto è così anche un fenomeno bio-sociologico, nel senso che alla sua produzione concorrono in misura diversa, da un lato, condizioni individuali riguardanti lo sviluppo e i caratteri fisici e psichici dell'individuo; dall'altro, condizioni sociali nelle quali si considerano il grado di civiltà, le situazioni economiche, culturali, politiche, il clima, l'educazione, l'ambiente, ecc.
a) L'età e il sesso. — Il periodo in cui si manifesta maggiormente il delinquente minorenne è quello della crescita. Per i complessi rapporti di natura, per lo più antagonista, che si stabiliscono fra tale fenomeno e lo sviluppo psichico, il m. non ha piena la facoltà di controllare l'esuberanza istintivo-affettiva, né di inibire gli impulsi organici sempre più forti e distinti. Particolare importanza può assumere nei rapporti dello sviluppo della criminalità la condizione biologica, legata al sesso. Dalle statistiche risulta infatti spiccata la differenza del numero e della natura dei reati commessi dalle donne, nei confronti di quelli commessi dai maschi. Le diverse caratteristiche fisiologiche e psichiche e i particolari compiti propri della donna spiegano come in essa anche la criminalità segna un decorso qualitativo e quantitativo differente. I delitti, infatti, che richiedono forza muscolare, audacia, aggressività, non si notano nella delinquenza femminile. La donna, più che alla violenza, ricorre al freddo, alla calunnia e, nel caso di omicidio, alle forme di violente. Si rileva, però, che la delinquenza minorile femminile è più facile a discendere nell'abitudine. Così anche la recidiva delle m. supera quella dei maschi. Ciò si deve certamente al trattamento più pronto sul maschio, il quale viene raggiunto dalle misure orizzontali, prima che abbia contratto l'abitudine al delitto.
b) L'eredità. — Il fattore ereditario è connesso con l'origine dei vari processi biologici che possono influenzare le attività criminose. Il Morelli, il Lombroso e in genere tutti i cultori della dottrina dell'erododegenerazione, che nega fede al potere rigeneratore della stirpe, attribuiscono al fattore ereditario una importanza quasi esclusiva, nella genesi della delinquenza in genere e in quella minorile in specie. L'esperienza e l'indagine scientifica dimostrano invece che non si trasmette la delinquenza, ma solo una predisposizione alla delinquenza stessa (v. EREDITARIETÀ). Se tale complesso predisponente al delitto è prodotto da cause individuali, altre cause, preparanti o scatenanti, si producono e maturano nell'ambiente.
c) La famiglia. — In un ambiente famigliare depravato o sconvolto il m. non può conseguire una formazione sana e morale; ma, subendo il fascino delle passioni che si scatenano dal disordine che lo circonda, può degenerare nella più schietta delinquenza.
d) La miseria. — Così anche la miseria, causata dal bisogno materiale, come dalla pigrizia, ha il suo influsso deleterio. In tale stato i m. soffrono delle mancate risorse in cui versano le proprie famiglie, e che in essi eccitano desideri e passioni morbose.
e) Il contagio morale. — Deleterie, infine, sono le influenze che il contagio e la suggestione dei delinquenti possono esercitare sui m., specie se già predisposti agli impulsi delittuosi. La menzogna, la collera, l'istinto della crudeltà si contano facilmente; e l'esperienza insegna quanto siano pericolose le associazioni dei delinquenti minorenni composte sull'imitazione di quelle dei delinquenti adulti.
1940. Correzione dei m
L'enorme gravità della delinquenza minorile e il pericolo che ne consegue per l'ordine sociale ha indotto PRESUNZIONE (v.) e la correzione dei m. delinquenti.La Chiesa, sensibile a tale correzione, per prima promosse dei rimedi. Clemente XI, con il motu proprio 14 nov. 1703, istituendo le prime case di correzione per m., dispose che i giovani che non avessero compiuto i 20 anni di età, invece di essere tradotti nelle ordinarie carceri, dovessero essere rinchiusi nelle case di correzione. La reclusione mirava alla rieducazione del giovane mediante l'istruzione religiosa cristiana, l'avviamento al lavoro e l'insegnamento di un'arte.
L'attuale CIC, pur mancando di una legislazione speciale, prende in particolare considerazione i m. delinquenti.
Distingue tra infanzia e minore età. L'infans, che va fino ai sette anni, per presunzione iuris tantum è irresponsabile. Il m. può, invece, ritenersi a giudizio del giudice imputabile almeno limitatamente. Anche per la meno piena imputabilità dei m. vale la presunzione iuris tantum, a meno che non consti diversamente. La ragione di questa riserva sta appunto nella considerazione dello stato psicologico del m., il quale si trova nel periodo della crisi.
Il CIC (can. 2230) consiglia inoltre che agli impuberi vengano applicate piuttosto punizioni educative che gravi pene vendicative. Genericamente, sono indicati tra i rimedi penali l'ammonimento, la correzione, il precetto, la sorveglianza, che diviene obbligatoria se la gravità del caso lo esige e specie se vi sia pericolo di recidiva (si causa gravitas ferat et praecipue agatur de eo qui in periculo versatur relabendi in idem crimen): cf. can. 2306-11). Ai puberi, oltre alle suddette pene educative, vengono inflitte anche pene vendicative gravi e le stesse censure.
Il Codice penale italiano ritiene non responsabili i minori degli anni 14 (art. 97). Per coloro invece che hanno compiuto gli anni 14 e non i 18, l'imputabilità si dimostra con la capacità in loro di intendere e di volere (art. 98). La pena, però, in questo caso è diminuita.
La competenza a procedere, per tutti i reati commessi dai minori degli anni 18, è demandata al tribunale per i m., istituito con R. D. L. 20 luglio 1934, n. 1404. Per l'esecuzione delle misure giudiziarie sono state costituite le case di rieducazione dei m. e i centri di osservazione, nei quali si procede ad un esame scientifico del m. per stabilirne il grado di personalità e, di conseguenza, segnalare i mezzi più idonei per assicurarne il recupero alla vita pubblica (art. 1-8). Il tribunale per i m. ha potestà di ordinare che il m. delinquente venga internato in un riformatorio per i corrigendi, qualora sia risultato dalle prove assunte che il m. abbia contratto abitudini illecite e dia prove manifeste di traviamento e corruzione morale (art. 25). Di sommo interesse si rileva l'art. 2, il quale dispone che i magistrati debbono avere speciale competenza e profonda cultura della natura psicologica del m. Si attua, infine, una procedura particolarmente idonea, sospendendo tutte quelle esigenze di rito, relative ai termini, alle forme, alle solennità del dibattito, meno adatte all'animo e alla psicologia del m. Con ciò si è ancora lontani PRESUNZIONE (v.).
161; G. C. Ferrari, L'O.N.M.I. e i fanciulli cosiddetti criminali, in Riv. di psicologia, 28 (1932), p. 239 sqq.; D. Rende, Il tribunale dei m., Roma 1935; N. Crobru, Piccoli naufraghi, ivi 1939; F. Roberti, De delictis et poenis, I, ivi 1944, parte 1, pp. 110-14; parte 2, p. 248; B. Di Tullio, Trattato di antropol. criminale, ivi 1945, pp. 75, 113; Ministero di grazia e giustizia, Ciclo di studi comparati sulla delinq. minorile, ivi 1950. Francesco Ercolani