MURTO

MURTO. - È il contratto con il quale una parte (mutuante) consegna all'altra (mutuatario) una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili, e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità (CIC, art. 1813).

I. PROFILO GIURIDICO

Essendo il m. un contratto reale, gli è essenziale la consegna della cosa, sicché, prima di essa, può esservi - verificandosene i requisiti - promessa di m., non già m. propriamente detto (art. 1822). Poiché il semplice uso generalmente distrugge la cosa fungibile, quello non può separarsi da questa. Perciò la consegna della cosa necessariamente ne trasferisce al mutuatario non il solo uso, ma anche la proprietà (art. 1814) e con essa ogni rischio. Nel mutuante però resta la responsabilità del danno cagionato al mutuatario per i vizi della cosa, quando egli, pur conoscendoli, non li abbia manifestati (art. 1821). A suo tempo (art. 1816-17) va fatta la restituzione della cosa prestata. Le cose fungibili, diverse dal danaro, si restituiscono con cose di quantità, specie e qualità eguali a quelle prestate; né sono rilevanti le oscillazioni di valore economico da quelle subite durante tutto il tempo che durò il m. Per la restituzione del danaro basta che la somma restituita e quella prestata rispondano allo stesso valore nominale (principio nominalistico), anche quando quello intrinseco, per qualsiasi ragione, sia diverso (art. 1277). Soltanto se il m. è stato fatto con moneta metallica (oro o argento) ed è stata pure pattuita la restituzione nella stessa specie, questa va soddisfatta in ragione del valore intrinseco, che la moneta aveva al tempo della prestazione (art. 1280).

Queste esplicite disposizioni del diritto italiano valgono pure per l'adempimento degli obblighi naturali della coscienza, almeno in Italia e per quanto esige la giustizia; l'equità, secondo le circostanze, potrebbe richiedere opportune modificazioni a vantaggio o del mutuatario o del mutuatario. Così in base al principio nominalistico, mantenuto nel diritto italiano, svalutazione monetaria (v.) si risolve in danno per il solo creditore. Quindi dal punto di vista morale occorre esaminare in concreto l'utilità e il vantaggio che il m. ha apportato al debitore per eventuali compensi al creditore. Spesso, ed è il caso ordinario di emissione di prestiti da parte di società commerciali, enti pubblici, ecc., l'obbligo della restituzione è garantito ed incorporato in speciali titoli di credito (p. es., le obbligazioni) che hanno valore sul mercato e possono quindi essere oggetto di negoziazioni, consentendo così al mutuante e ai possessori ulteriori di realizzarne il valore di mercato, anche prima della scadenza del m.

Oltre la restituzione della cosa, devono essere corrisposti anche gli interessi in ragione del 5%; però la

convenzione delle parti può modificare il tasso d'interesse o abolirlo del tutto (art. 1815). Il m. si estingue con la restituzione che può stabilirsi rateale; ma l'inadempimento pagamento degli interessi o di qualche rata dà al mutuante il diritto di richiedere la soluzione anticipata del contratto (art. 1820).

II. PROFILO MORALE

I. Concessione del m

Per legge naturale della carità fraterna, si deve concedere il m. al prossimo, povero o ricco, che ne abbia necessità. Non costituisce vera necessità di m. la somma necessaria per cogliere l'occasione di un buon affare, quando le condizioni economiche generali del richiedente siano proporzionate alle esigenze della vita propria e dei familiari. Tanto più cresce l'obbligo di concedere il m. quanto più è grave la necessità del prossimo e minori sono gli inconvenienti, che ce ne derivano. Il p. Vermeersch (Theol. mor., II, Roma 1924, n. 449,5) molto opportunamente suggerisce la discreta elemosina invece del m., che si presenti poco utile al richiedente e per il concedente molto rischioso.

2. Gli interessi e loro misura

Qualunque siano le cose funghiali prestate, in linea di fatto, sono certamente leciti gli interessi nella misura del tasso legale (CIC, can. 1543). Ma, in linea di diritto, quale titolo ne giustifica l'acquisto di proprietà? È abbondantissima l'antica letteratura teologico-morale a riguardo (v. USURA). Oggi, a parte l'importanza storica, nei principi da essa stabiliti si ha un criterio sicuro per determinare i limiti massimo e minimo, entro i quali lecitamente oscilla il tasso d'interesse. Analizzando il m. nei soli elementi costitutivi, il diritto-dovere degli interessi resta nettamente escluso. Perché il semplice uso consuma la cosa funghibile, esso non ha valore economico, quando lo si considera a sé stante, come separato dalla cosa stessa; perciò con la sola restituzione della cosa il mutuante riceve tutto quello che giuridicamente gli appartiene. Ogni aliquota in più non è suffragata da titolo alcuno: né dalla prestazione della cosa, che gli viene integralmente restituita, né dalla prestazione del suo uso, che, indipendentemente dalla cosa, non ha valore economico. La realtà di questo principio risulta con evidenza specialmente nel m. a scopo di consumazione, il solo generalmente possibile ai tempi antichi. Il diritto canonico, anche oggi, accetta e sancisce tale principio nella prima parte del can. 1543; il diritto civile italiano lo suppone nella definizione che dà del m. nell'art. 1813. Tuttavia in pratica il m. non si attua nell'astratta configurazione dei soli costitutivi essenziali; circostanze concrete, dipendenti dalla posizione economica o del mutuante o del mutuatario, vi si inseriscono, modificando le conseguenze. Difatti può avvenire che, prestando la cosa, il mutuante, o in qualche modo vulnera la sua posizione economica (danno emerente), o ne faccia l'efficienza (lucro cessante). D'altronde la vacillante posizione economica del mutuatario potrebbe far prevedere la restituzione della cosa o malsicura (rischio della cosa) o almeno differita (pericolo di dilazione). Orbene queste quattro circostanze: danno emergente, lucro cessante, rischio della cosa, pericolo di dilazione, hanno valore economico e quindi possono, verificandosi di fatto, costituire altrettanti titoli al diritto d'un proporzionato compenso, oltre la restituzione della cosa. Essi però restano sempre titoli estrinseci al m., contratto, per se stesso, essenzialmente gratuito.

Soltanto titoli estrinseci al m., quando davvero si verificano, possono giustificare il diritto-dovere degli interessi e determinare la giusta misura. Alla luce di questa antichissima dottrina si profila l'istituto giuridico del m. nel quadro della economia sociale moderna.

Le garanzie della cambiale o di titoli di credito, quali si solito si ricevano nella concessione del m., neulizzano il rischio della cosa e il pericolo della dilazione; che perciò non possono oggi generalmente invocarsi quali titoli al diritto degli interessi. Invece il lucro cessante è divenuto effetto consueto del m. Perché nel sistema economico moderno sono di molto facilitate e moltiplicate le occasioni di commerciare su cosa di qualsiasi genere e sul danaro stesso; tanto, nella grande mag

gioranza, i mutui oggi si fanno a scopo di lucro. È quindi legittima la presunzione che ogni m. comporti a svantaggio del mutuante un lucro cessante, cui è dovuto proporzionato compenso. Questo giustifica il diritto agli interessi, ormai generalmente connesso al contratto di m. Il tasso legale del 5% si presume come lucro medio tra i molti possibili. Ma, poiché contro queste presunzioni possono verificarsi condizioni di fatto differenti, è giuridicamente consentito e moralmente lecito alle parti convenirne o su un tasso superiore a quello legale, ovvero sull'esclusione anche totale degli interessi. Finalmente pure il danno emergente, che però difficilmente si verifica, potrebbe, in casi particolari, essere nuovo titolo al diritto degli interessi ed elevare il tasso.

BIBL.: E. von Böhn-Bawerk, Capital und Capitalizns, 2a ed., Innsbruck 1900-1902; E. Van Roey, De iusto actuario ex contractu crediti, Lovanio 1903; A. Vermeersch, Quaestiones de iustitia, Bruges 1904; G. Mirabelli, Il m. nel diritto civile..., 2a ed., Napoli-Torino 1915; G. Toniolo, Economia sociale. La produzione, Firenze 1921, p. 31-42; M. A. Lamarche, La justice et le prêt à l'utérêt, in Revue dominicaine, 31 (1925), pp. 455-77; I. B. Mc Laughlin, De usura et interesse, in Ephem. theol. Lovaniense, 2a ed., 1925; A. Vermeersch, Der Kanon 1543 beiden canonisten und christlichen Sozialreformern, in Theol. prakt. kumarlschr., 8 (1928), pp. 762-79; M. Malcor, L'économie contemporaine, le crédit ou l'usure, in Nova et vetera, 6 (1931), pp. 265-84. Leonardo Azzollini