NECESSITÀ, STATO DI

NECESSITÀ, STATO di. -

I. DIRITTO ITALIANO

Lo s. di n. è disciplinato, nell'ordinamento italiano, così dal diritto penale come dal diritto civile. Il legislatore penale concepisce lo s. di n. come una causa di esclusione della punibilità (Cod. pen., art. 54); il legislatore civile collega al danno arrecato in s. di n. la corresponsione di un'indennità. Su queste due norme deve costruirsi la definizione giuridica dello s. di n.

Secondo alcuni scrittori, soltanto ragioni psicologiche spiegano la non punibilità del fatto commesso in s. di n.: questo è allora concepito come una forza operante sull'animo dell'agente, si dà togliergli la libertà di determinarsi e di agire. Senonché da altri si è osservato esservi uomini che persino nelle circostanze più gravi della vita conservano freddezza e ponderatezza di giudizio: in conseguenza, la libertà di determinarsi e di agire può essere o meno tolta dallo s. di n.; mentre invece sempre è soppressa, in virtù di esso, l'oggettiva antigiuridicità del fatto.

Se si accoglie quest'ultima proposizione, deve concludersi che colui il quale agisce in s. di n. è sottratto, nonché alla pena, altresì alla norma penale: il suo atto assume la configurazione di atto non proibito. La condizione di non punibilità significa, quindi, esclusione del reato, vale a dire dell'illiceità penale dell'atto necessitato. A tale riguardo, si è anche osservato che, trovandosi l'art. 54 del Codice penale sotto il titolo del reato, è evidente che lo s. di n. va rapportato all'antigiuridicità, come causa di esclusione di essa.

La tesi dell'esclusione dell'antigiuridicità trova, inoltre, un valido argomento in ciò, che il legislatore è consapevole di rivolgere le proprie norme ad esserci umani i quali, in maggioranza, sono di media virtù, e che quindi non possono essere vincolati ad un comportamento tale da dirsi eroico; per cui, quando ricorrono gli estremi oggettivi dello s. di n., l'impero della norma giuridica viene meno. Si avrebbe, quindi, il riconoscimento positivo dell'antica massima «necessità non conosce legge».

Si riferisce ora, testualmente, il comma 1 dell'art. 54 Cod. pen.: «Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, o del cui non volontariamente causato, né altri-menti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo». Questa nozione legale dello s. di n. è stata fatta propria, in gran parte, dal legislatore civile: difatti, l'art. 2045 Cod. civ. stabilisce: «Quando chi ha compiuto il fatto dannoso vi è stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona e il pericolo non è stato da lui volontariamente causato né era altrimenti evitabile, al danneggiato è dovuta un'indennità, la cui misura è rimessa all'equo apprezzamento del giudice».

Mentre nel diritto penale lo s. di n. esime da sanzione, nel diritto civile esso non esclude l'obbligo di una forma di riparazione (indennità). Se ne deve arguire la sussistenza dell'illiceità civile? Per quanto vari scrittori siano per l'affermativa, si deve ritenere che l'argomento per cui il legislatore non può vincolare gli uomini ad un comportamento eroico conservi la propria validità anche in presenza dell'art. 2045 Cod. civ., il quale non altera la natura giuridica del fatto compiuto in s. di n.: questo, e il danno che ne deriva, permane non antigiuridico. Malgrado la sua non antigiuridicità, il danno di cui si tratta produce ugualmente una reazione, caratterizzantesi per l'attribuzione al giudice di uno speciale potere di equo apprezzamento. In conclusione, il danno arrecato in s. di n. rientra tra quelle ipotesi eccezionali in cui la riparazione del danno non è vincolata alla condizione dell'antigiuridicità.

BIBL.: G. Tedeschi, Legittima difesa, s. di n. e compensazione delle colpe, in Riv. dir. comm., 1931, p. 738 ssgg.; A. De Cupis, Natura giuridica dell'atto necessitato, in Riv. crit. rept. civ., 1939, p. 161 ssgg. (con ampia bibl.); E. Contieri, Lo s. di n., Milano 1939.

Adriano De Cupis

II. DIRITTO CANONICO

Anche il CIC stabilisce che lo s. di n. nella maggioranza dei casi distrugge completamente la natura di delitto nell'azione che viene posta dalla persona in conseguenza di esso (can. 2205 § 2); mentre non la distrugge (benché diminuisca l'imputabilità) quando detta azione è intrinsecamente cattiva (aborto, apostasia, bestemmia), o sfoci in aperto disprezzo della fede (ascrizione a società condannate dalla Chiesa, celebrazione di matrimonio tra battezzati davanti a mi-

nistro acattolico), o dell'autorità ecclesiastica (cospirazione contro il Papa e la gerarchia, ricorso al potere laico contro la potestà della Chiesa) o in detrimento delle anime (mancata residenza del parroco in parrocchia, amministrazione di Sacramenti agli indegni: can. 2205 § 3).

Così pure anche il CIC ammette che l'azione altrui-menti proibita e che viene resa lecita e permessa dallo s. di n. può essere liberamente posta non solo a proprio vantaggio, ma anche a favore di terzi, membri della propria famiglia, o addirittura estranei.

BIBL.: G. Sole, De delictis et poenis, Roma 1920, nn. 32-36; F. Roberti, De delictis et poenis, ivi s. d., pp. 153-57; G. Michiels, De delictis et poenis, I, Lublin 1934, pp. 190-200, 202-12; Wernz-Vidal, nn. 90, 92-93; Matteo da Coronata, Instituti, 1926, 173.