NEL DIRITTO. — La voce si trova nelle fonti giuridiche romane, e non soltanto per indicare la parte finale, ma anche un capo, o un complesso di disposizioni, dell’editto del pretore sopra un determinato argomento (clausula edictalis).
Da qui il duplice senso che ha la voce nel comune linguaggio giuridico. Per c. s’intende infatti tanto un capo o articolo che forma il contenuto di un negozio (c. contrattuale, c. testamentaria), quanto in senso stretto, una disposizione, espressa in breve formula significativa consacrata dall’uso, la quale si inserisce in un atto (di regola come appendice) per dare ad esso una particolare efficacia estensiva o limitatrice.
Si ha così, ad es., in diritto romano, la c. codicillaris, per far sì che il testamento, anche se dichiarato invalido come tale, possa almeno valere come codicillo; si hanno così, nell’odierno diritto delle obbligazioni, la c. penale, la c. compromissoria, la c. rebus sic stantibus, la c. di concorrenza e via dicendo; e, fuori del campo del diritto privato, la c. provvisionale (CIC, can. 1917 § 2), la c. della nazione più favorita, ecc.
Per tentare una classificazione sistematica delle c. d’uso più frequente in diritto canonico (di esse i vecchi trattati riportano interminabili elenchi) potrà dirsi che, rispetto alla fonte da cui gli atti promanano esse si distinguono in clausulae communes, quelle che sogliono apporsi ai contratti, ai testamenti, agli atti giudiziari di parte ecc.; e in clausulae apostolicae, proprie degli atti del pontefice.
La nozione di c. in diritto canonico PRESCRITI (v.), ove peraltro il termine si usa promiscuamente col termine condizione in senso largo, per significare tanto le circostanze essenziali per la validità del rescritto (ad es., la c. o condizione «si prece veritate nitantur», la quale va comunque sottintesa), quanto le circostanze accidentali e modali, come i comandi, gli ammonimenti (clausulae mere praeceptivae), le istruzioni, comunemente dirette all’esecutore del rescritto (clausulae instructivae), il cui inadempimento, pur costituendo senza dubbio un illecito, è tuttavia sprovvisto della sanzione della nullità del rescritto.
Ma tale nozione, elaborata in materia di rescritti e tuttavia non limitata per certo soltanto a questa, non esaurisce, come si è visto e come ancora si vedrà, tutto intero il concetto di c. in senso stretto.
In via generale, sotto il profilo del contenuto, possono infatti distinguersi due categorie di c.: quelle di contenuto meramente positivo, che fissano le condizioni per la validità dell’atto, ne determinano l’efficacia (ad es., la c. rebus sic stantibus) e le modalità, quelle di contenuto negativo che consistono in statuizioni estensive o limitatrici dell’efficacia dell’atto stesso, e ciò in deroga alle norme del diritto comune (clausulae derogatoriae).
In questa seconda categoria vanno collocate: a) le c. con cui si modifica uno stato di diritto preesistente, mediante l’abrogazione di norme o la revoca di concessioni (clausulae abrogatoriae, revocatoriae): si ricordino in proposito le usuali formule «revocatis vel non obstantibus...»; b) quelle con cui si intende impedire il formarsi di un possibile stato di diritto (clausulae prohibitoriae), come, ad es., nella formula «exclusa in futuro qualibet consuetudine contraria»; c) quelle che limitano nel tempo la normale efficacia dell’atto (clausulae peremptoria); d) quelle infine che preservano l’atto da possibili impugnative, operandone preventivamente la conferma (clausulae praeudiciales).
Circa l’interpretazione delle c., allo scopo di stabilire gli effetti, non può aversi, come è ovvio, una regola generale certa. Riguardo alla prima categoria (c.-condizioni), il CIC offre, nel can. 39, un criterio formalistico, il quale, benché dettato per i rescritti, va esteso anche ad altri atti e, per analogia, alle leggi: le condizioni si presumono essenziali per la validità dell’atto, allorché esse vengono espresse con le particelle si, dummodo o altra equivalente.
Per quanto poi concerne l’altra categoria, il senso e l’efficacia di alcune c. d’uso più frequente talora sono determinati dallo stesso CIC, talora dalla dottrina.
Così, ad es., mediante la c. perentoria «ad beneficium nostrum» (v.) o altra equipollente (ad es., «donec voluero», ma non già «donec revocavero» oppure «usque ad revocationem» o «ad beneficium Ordinarii pro tempore», «ad beneficium Sedis») si limita nel tempo l’efficacia del rescritto, la quale normalmente perdura anche resolutio iure concedentis (cf. can. 73, in relazione al can. 61); con la c. «motu-proprio» (can. 43) si santa l’invalidità del rescritto derivante dalla reticenza delle verità ritenute necessarie (c. ciò in deroga al principio sancito nei precedenti can. 40 e 42), in quanto si suppone che, con l’adozione dell’anzidetta c., la volontà del rescritto si sia resa indipendente dalle cause motive esposte nella domanda; con le clausulae praeudiciales maiores (c. «ex certa scientia», «subdata», «decretum irritans», ecc.) si chiude la bocca e si legano le mani, per usare la caratteristica espressione del card. De Luca, al giudice e alle parti, sottraendo cioè la cognizione di qualsiasi impugnativa dell’atto ad ogni altro giudice che non sia lo stesso romano pontefice.
NEL DIRITTO
BIBL.: L. Ferraris, s. V. in Prompta bibliotheca, II, Roma 1886, pp. 283-85; F. Maroto, Institutiones iuris canonici, I, 3ª ed., Roma 1931, p. 325; P. Felchi, De ablativo absoluto in clausulis rescriptorum, in Apollinaris, 12 (1930), p. 181; A. Cicognani-D. Staffa, Commentarium ad primum librorum CIC, II, Roma 1942, p. 317 sqq., 305 sqq., 447 sqq.; G. Michiels, Normae generales iuris canonici, I, 2ª ed., 1940, pp. 654-55; II, 191, pp. 150-57, 170-73, 204-13, 363-64, 373-88, 474-75, 603-607, 766-67.