NEUTRALITÀ. - Secondo il senso etimologico, significa un atteggiamento imparziale tra le parti contendenti; nel senso specifico, che le attribuisce il diritto internazionale, la condizione giuridica di uno Stato, che non partecipa alla guerra tra altri Stati, verso i quali assume un contegno d'imparzialità. La n. è sempre connessa con un esistente stato di guerra, così che non ha luogo quando si adoperano altri mezzi violenti, che non lo producono, quali le rappresaglie in tempo di pace, l'embargo e così via. Come tale implica un'astensione dalle ostilità e la positiva continuazione delle relazioni pacifiche con tutti i belligeranti, condizionate però da particolari restrizioni imposte dalle esigenze belliche.
La n. può essere volontaria o contrattuale, secondo che dipende o dalla semplice determinazione sovrana di uno Stato o da una precedente convenzione; particolari, se riguarda un conflitto determinato, generale, se si riferisce a tutti; temporanea o perpetua, secondo che sia limitata nel tempo o no: disarmata o armata, se lo Stato mantiene contingenti per ogni possibile evenienza o resta disarmato. Particolare rilievo ha avuto la n. perpetua, che ha per effetto la cosiddetta neutralizzazione d'un paese, oggetto di una convenzione, con la quale, mentre uno Stato si obbliga a rimanere neutrale in qualsiasi conflitto e verso qualsiasi Stato, gli altri s'impegnano a riconoscere e a rispettare la condizione giuridica così creata, come, p. es., è avvenuto a varie riprese per il Belgio, il Lussemburgo e la Svizzera. Perché sorga lo stato di n., con i diritti e doveri relativi, non è per sé richiesta la dichiarazione di guerra e la sua notificazione al neutrale da parte dei belligeranti, né una esplicita notificazione da parte dello Stato, che intende rimanere estraneo al conflitto, sebbene questa venga comunemente fatta.
Il concetto di n. è moderno. La dottrina cattolica antica non la conobbe. Appoggiata sulla distinzione tra guerra giusta e ingiusta e sul principio che il belligerante in guerra giusta esercita un atto di giustizia vendicativa contro il violatore del diritto, non poteva concepire un atteggiamento imparziale verso il torto e il diritto e quindi ammise l'obbligo di concedere il transitus innocuus al belligerante, che faceva guerra giusta, e di negarlo all'avversario. La teoria divenne comune a causa dell'influsso d'un celebre testo di s. Agostino, che fondò la giustificazione della conquista della terra degli Amorrei da parte d'Israele sul motivo che questi non avevano concesso il passaggio inoffensivo domandato da Mosè: «in noxius enim transitus negabatur, qui iure humanae societatis acquisimino patere debebat» (In Heptatentum, 54). Il Grozio ripete sostanzialmente la dottrina precedente mentre fissata, pur riconoscendo la necessità di garanzie, affinché il passaggio fosse effettivamente inoffensivo. Sull'impossibilità di ottenere queste garanzie si comincia a innestare il concetto di n., adombrato dal Pufendorf e chiaramente formulato dal Vattel, che dopo il sec. XVII sarà svolto e sistemato in istituto internazionale. L'evoluzione è accompagnata dall'abbandono graduale della distinzione tra guerra giusta e ingiusta e dal prevalere dell'opposta concezione positivista, che è arrivata a considerare la guerra come atto sempre lecito e, quindi, come un dovere politico l'imparzialità verso i belligeranti, esercitando le parti in conflitto una facoltà ammessa dal diritto internazionale.
La n. richiede però diversa giustificazione teorica. Pur tenendo ferma la distinzione classica tra guerra giusta e ingiusta, secondo le esigenze della morale e del diritto, non si può negare la difficoltà per un terzo Stato d'indagare da che parte sia la giustizia, e di più, anche nella supposizione che ciò gli riesca, non deve perdersi di vista l'obbligo che ha l'autorità di evitare i mali che deriverebbero alla collettività, se partecipasse al conflitto. Una ragione di bene comune giustifica, dunque, la n., alla quale, oltre la difficoltà notata, si aggiunge l'assenza dell'obbligo di muovere alla ricerca dei motivi che hanno mosso i belligeranti a ricorrere al conflitto armato.
I doveri e i diritti connessi con lo stato di n. si riassumono (Quinta Convenz. dell'Aia, 1907) nell'immunità del territorio neutrale da ogni atto ostile dei belligeranti: passaggio di truppe, munizioni, approvvigionamenti; installazione di mezzi di comunicazione o reclutamento di combattenti. Il neutrale è tenuto a curare che tutto ciò venga osservato, ma non ad impedire il passaggio attraverso la sua frontiera d'individui isolati, l'esportazione e il transito di quanto può essere utile alle parti in contesa, né l'uso dei mezzi di comunicazione di sua proprietà, rispetto ai quali, se stabilisce restrizioni, deve applicare in modo con-
formae. Non è responsabile se non degli atti che si commettono entro il suo territorio, e non di quelli che i suoi sudditi possano commettere fuori. Altre norme riguardano il trattamento dei militari sconfinati, che devono essere disarmati e internati, i malati e i feriti, ai quali può permettere il passaggio per raggiungere il paese d'origine. Conserva il diritto di respingere ogni attentato alla sua n., anche con l'uso delle armi, senza che questo possa essere considerato come un atto ostile. Non è contro la n. impiegare i propri buoni uffici presso i belligeranti.
Un mutamento riguardo al concetto di n. si è tuttavia operato a partire dalla costituzione della Società delle Nazioni, il cui Patto, all'art. 16, faceva obbligo a tutti i membri di prestarsi mutuo aiuto nell'applicazione delle sanzioni economiche e finanziarie contro lo Stato che avesse fatto ricorso alla guerra, e di prendere le disposizioni necessarie, per facilitare il passaggio attraverso il loro territorio alle forze militari, che avrebbero partecipato all'azione comune, per far rispettare gli impegni assunti verso la Società. Un'eguale disposizione è contenuta nello statuto della Nazioni Unite, che, all'art. 43, impegna tutti i membri dell'organizzazione a mettere a disposizione del Consiglio di Sicurezza, in caso che abbia deciso un'azione collettiva, le forze armate, l'assistenza e le facilitazioni, compresi i diritti di passaggio, necessarie al mantenimento della pace. Senza sopprimere la Convenzione dell'Aia del 1907, la quale resta in vigore per gli Stati che non appartengono all'organizzazione internazionale, tanto il Patto quanto lo Statuto delle Nazioni Unite, con l'introduzione di una norma obbligatoria per la mutua assistenza e con la riserva del diritto di passaggio, incompatibili con il concetto di n., hanno introdotto una profonda innovazione giuridica, rendendo impossibile, almeno per i soci, lo stato di n. perpetua. Il fondamento dell'innovazione, che ritorna in parte alla vecchia posizione della dottrina cattolica, è il principio della solidarietà internazionale nel mantenimento della pace, che ha influito nella stessa creazione dei due organismi. Ottimo principio, se venisse applicato con coerenza a tutte le questioni, che sogliono dividere i popoli e causare i conflitti.