NOTITIA. - È, secondo la terminologia introdotta dal Brunner, il documento di prova relativo a un negozio giuridico già perfetto anteriormente alla documentazione, a differenza della charta che ha valore dispositivo.
L'uso della n. si fa risalire al sec. VII, ma è chiara la sua derivazione dal documento testimoniale romano, redatto o fatto redigere nel proprio interesse dal destinatario; come in quest'ultimo, la validità della n. riposa nelle sottoscrizioni dei testimoni (in età classica si trovano, in luogo delle firme, i sigilli), e il notaio vi si sottoscrive senza la formula della completo. La distinzione tra charta e n. non si conservò però in pratica così netta nelle caratteristiche diplomatiche e, soprattutto dal sec. XI, si trovano n. che acquistano validità per la sola sottoscrizione notarile.