NOTORIETA DI DIRITTO E DI FATTO (NOTORIETAS IURIS ET FACTI)

NOTORIETA DI DIRITTO E DI FATTO (notorietas iuris et facti). - Notorio in senso volgare è ciò che è di dominio della pubblica opinione, ovvero è a conoscenza della maggior parte dei componenti di una determinata collettività. In senso giuridico può sembrare chiaro il concetto di notorio, ed invece è difficile determinarlo, tanto che un glossatore poté asserire «quotidie de notorio loquimur, sed quid sit notorium ignoramus».

NEL DIRITTO CANONICO. - Nel CIC notorio è un aspetto specifico di pubblico: si ritengono notori quei fatti avvenuti in circostanza di tale incontrovertibile evidenza da non potersi in alcun modo dubitare della loro esistenza o natura. Una regola di diritto comunemente accettata nella giurisprudenza canonica e codificata, non senza alcun delimitazione, nel can. 1747 n. 1, è il borbardo «notorium non eget probatione». Con ciò si vuole significare che per i fatti notori nel giudizio non occorre una prova e che il giudice può usufruire della sua scienza privata, facendo in un certo modo eccezione al principio procedurale «iuxa acta et probata».

Il diritto canonico distingue anche una n. di diritto (notorietas iuris) e una n. di fatto (notorietas facti), dando il relativo significato del termine nel I. V del CIC, cioè nel diritto penale (can. 2197, nn. 2 e 3).

Perché un fatto delittuoso possa dirsi notorio notorietate iuris si richiede che esso risulti o da una sentenza

Article illustration
(fot. Enii)
Noto, diocesi di - Facciata del Duomo (sec. avit).

passata in cosa giudicata oppure da una confessione giudiziale a norma del can. 1750, cioè fatta per scritto od oralmente dinanzi al giudice, spontaneamente o dietro interrogazioni del giudice stesso. Si noti che, se invece di passare in cosa giudicata, si concede la restituto in integrum di una sentenza, cessano gli effetti della notorietas iuris. Il CIC richiede inoltre che la sentenza sia emanata dal giudice competente. L'incompetenza relativa, se non rilevata, è sanata; se l'incompetenza è assoluta, nulla è la sentenza e non si farà luogo quindi alla notorietas iuris. Tali fatti non hanno bisogno di essere provati; però se la n. deriva da una confessione giudiziale il giudice può anche, quando si tratti di tutelare giudizialmente un bene pubblico, non liberare dall'onere della prova. Contro la notorietas iuris alcuni (Creusen) ammettono che si possa opporre una solida prova, per cui ritengono che di per sé la forza della notorietas iuris sia minore di quella della notorietas facti.

Un delitto si dice notorio notorietate facti, quando esso sia pubblicamente noto e sia stato attuato in tali circostanze, p. es., in luogo pubblico, davanti a più persone che possono di esso attestare, davanti a un pubblico ufficiale, o consti di esso da un pubblico registro o documento, che non può essere in alcuna maniera celato né scusato con alcuna risoluzione giuridica. Perché di un fatto delittuoso si abbia la notorietas facti, è necessario che sia notoria anche la imputabilità, essendo questa infatti, un elemento essenziale del delitto in quanto tale, p. es., un omicidio può essere notorio come fatto, ma non come delitto, se si dubita che sia stato commesso per legittima difesa.

È controverso in dottrina se la stessa nozione di n., sino ad ora esaminata, possa essere applicata anche in materia estranea al diritto penale, e precisamente in ordine agli impedimenti matrimoniali. La maggioranza degli autori è per la soluzione negativa. Un impedimento matrimoniale, infatti, è dal CIC definito pubblico quando la sua esistenza, o per lo meno quella del fatto da cui deriva l'impedimento (Commissione d'interpretazione, 25 giugno 1932: AAS, 24 [1932], p. 284), può essere provata in foro esterno; occulto se non può essere provata (can. 1037), indipendentemente quindi dalla natura del fatto dal quale l'impedimento trae origine e dalla conoscenza che di esso si abbia nella collettività.

Non è quindi identica la duplice figura e la portata discriminatorie di pubblico e di occulto a quella che vige nella classificazione dei delitti. Per gli impedimenti il CIC segue un altro criterio. Così può accadere che un fatto può essere occulto come delitto, pubblico come impedimento.

La controversia ha importanti convalidazione (v.) semplice del Matrimonio, in materia di pubblicazioni matrimoniali e di dispensa da impedimenti matrimoniali e infine in riguardo al diritto del promotore di giustizia di agire nella causa di nullità matrimoniale.

Il NEL DIRITTO ITALIANO. - Nell'ordinamento giuridico italiano non esistono istituti esattamente corrispondenti a quelli della notorietas iuris et facti del diritto canonico; ma, in rispondenza con questo, anche se posta in una maniera meno emergente o, meglio, meno netta nei suoi contorni di quanto abbia fatto il CIC nel can. 2197, nn. 2 e 3, esiste una norma, quella dell'art. 115 comma 2 del codice di procedura civile.

Tale articolo, infatti, facendo eco al principio affermato anche nel diritto canonico «notoria non egnet pro batione» (can. 1747), statuisce che il giudice, senza bisogno di prova, può porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza; quindi il giudice può senz'altro tener conto di quei fatti che l'uomo di media cultura in quel dato tempo e in quel dato luogo conosce.

Una certa analogia con la notorietas facti del CIC può essere individuata nell'art. 1168 del Codice civile, in merito cioè all'espletamento dell'azione di reintegrazione del possesso. Il quarto comma di questo articolo stabilisce, infatti, che la reintegrazione deve ordinarsi dal giudice sulla semplice n. del fatto, intesa questa non secondo il significato dato dal comma 2 dell'art. 115 del Codice di procedura civile, ma come una prova talmente sufficiente, anche se non esauriente, p. es., mediante la pubblica opinione, da determinare nel giudice la persuasione dell'avvenuto spoglio del possesso e da ordinare così la reintegrazione dello stesso.

Da non confondersi con quanto sinora si è detto, è l'atto notorio o di n., che consiste in una dichiarazione fatta dinanzi al pubblico ufficiale, autorizzato a riceverla, da parte di un certo numero di persone, circa la n. di un fatto specifico e circa la loro personale conoscenza di esso.

L'atto di n., che è di origine consuetudinaria francese, nell'ordinamento giuridico italiano non è un mezzo di prova generale; infatti esso non ha alcun valore al di fuori dei casi tassativamente stabiliti dalla legge, essendo le dichiarazioni, in esso contenute, raccolte senza contraddittorio delle parti e senza le previste garanzie processuali. Allorché quello è ammesso, il valore ad esso dato non supera quello riconosciuto alla praesumptio hominis, per cui è consentita la prova in contrario.

Il più delle volte le dichiarazioni di n. sono ricevute dai pubblici ufficiali al fine di fornire la prova della verità di un fatto alla pubblica amministrazione.

BIBL.: L. Ferraris, Prompta bibliotheca, V. Bologna 1766, p. 391; P. Gasparri, Tractatus canonicus de Matrimonio, I, Roma 1932, pp. 126-29; G. Chiovenda, Istituzioni di diritto processuale civile, II, Napoli 1934, p. 408, n. 324; S. Sipos, Enchiridion iuris canonici, Pécs 1940, pp. 524, 938; M. T. Zanzucchi, Il nuovo diritto processuale civile, I, Milano 1943, p. 368; F. Roberti, De delictis et poenis, I, parte 3, Roma 1944, pp. 62-64; F. Cappello, De Matrimonio, Roma 1947, n. 878. Francesco Ercolani.