ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI. - O. e c. p. (i primi per le professioni per il cui esercizio è richiesta una laurea dottorale ed i secondi per quelle per le quali è sufficiente un diploma) sono persone giuridiche pubbliche costituite obbligatoriamente per legge. L'iscrizione in essi, nelle condizioni prescritte, mentre costituisce un diritto soggettivo, è allo stesso tempo condizione per il legittimo esercizio professionale.
L'ordinamento primo nel tempo risale, nello Stato italiano, al 1874, per gli avvocati e procuratori; seguirono alcuni altri, fino a che in un certo momento furono sospesi dal regime sindacale fascista, per essere, dopo il crollo di questo, nuovamente costituiti: per avvocati e procuratori, notai, medici-chirurghi, veterinari, chimici, farmacisti, ostetriche, ingegneri, architetti, professionisti in economia e commercio, attuari, agronomi, ragionieri, geometri, periti agrari, periti industriali.
Essi, con organizzazione autonoma, vigilano sulla dignità e libertà dell'esercizio professionale ed hanno quali funzioni caratteristiche: a) la custodia degli abi, cioè la formazione e la conservazione degli elenchi degli abilitati al predetto esercizio; b) il potere «disciplinare» sugli stessi, potere affine in parte a quello della pubblica amministrazione sui propri dipendenti, sebbene non possa identificarsi con quest'ultimo, perché gli iscritti agli albi sono professionisti liberi, non vincolati, come tali, da alcun rapporto di impiego o lavoro subordinato. Le sanzioni possono andare dal semplice avvertimento sino alla radiazione. Altro potere è quello tributario, con l'imposizione autorizzata di tasse nel proprio ambito. Possono svolgere anche funzioni consultive, di certificazione, di designazione di rappresentanti di categoria, di conciliazione tra professionisti e tra questi ed i loro clienti, attività culturali ecc.
La loro struttura interna ed il loro funzionamento sono in gran parte comuni, con qualche differenziazione per alcuni di essi, p. es., per quelli dei notai in ordine al procedimento disciplinare, data la natura pubblica della loro professione; degli avvocati e procuratori (ora unificati), costituiti per circondari di tribunali, anziché come di solito per province; per le professioni sanitarie, tra loro distinte con collegamento federale. Presso il Ministero di grazia e giustizia è costituita una commissione centrale (per avvocati e procuratori), il Consiglio superiore forense, e per i sanitari una Commissione presso l'alto commissariato per l'igiene e la sanità. Una rappresentanza di ordini e collegi è prevista, tra l'altro, nei comitati per gli albi dei «consulenti tecnici» dei giudici.
Uno speciale ordinamento, di probabile prossima revisione, vige per gli albi e la disciplina dei giornalisti (vincolati ordinariamente da contratto d'impiego). V. anche PROFESSIONI INTELLETTUALI.