PASQUALE, PRECETTO. - È l'obbligazione gravante su tutti i fedeli giunti all'età della discrezione di accostarsi alla S. Comunione entro il cosiddetto tempo pasquale.
I. NATURA DEL P. P. - Imposto dal Concilio Lateranense IV nel 1251 (can. 21; Denz-U, 437; per la parte storica antecedente V. COMUNIONE EUCARISTICA, III, VII) fu confermato dal Concilio Tridentino (sess. XIII, cap. 9, de ref.) e ripreso dal CIC (can. 859 § 1), che lo resero più esplicito, dichiarando obbligatoria la Comunione una volta l'anno, almeno a Pasqua. Come è espresso, il precetto è virtualmente duplice; esso impone principalmente la Comunione annuale e secondariamente la Comunione pasquale, nel senso che chi non ha voluto o potuto comunicarsi a Pasqua è tenuto alla Comunione durante l'anno, cioè almeno prima della Pasqua successiva.
II. IL TEMPO PASQUALE
L'opportunità del tempo pasquale per la Comunione obbligatoria è data sia dal fatto che tale Sacramento è stato istituito da Gesù Cristo durante la Pasqua, sia dal carattere che esso ha di commemoratione della Passione del Signore. Il CIC nel fissare il tempo utile per la soddisfazione del precetto si uniforma alla costituzione di Eugenio IV Fide digna (can. 859 § 2). È data però facoltà agli Ordinari diocesani di anticipare e prorogare il termine, qualora vi fossero ragioni giuste, a vantaggio di alcuni, o anche di tutti i loro fedeli, e precisamente di estenderlo dalla IV domenica di Quaresima alla festa della S.ma Trinità. È ammessa pure la consuetudine legittima che allarghi anche di più tale tempo, purché non si oltrepassino i limiti dell'anno civile o pasquale. I parroci e i confessori, in caso di necessità o utilità dei singoli, possono concedere soltanto che venga differito, non mai anticipato, il termine utile per l'adempimento del precetto.III. OBBLIGO
Il precetto ecclesiastico della Comunione annuale è una determinazione del precetto di vino, di nutrirsi dell'Eucaristia; obbliga perciò sotto pena di peccato grave tutti i fedeli di ambo i sessi e di ogni età, compresi i bambini che non hanno compiuto i sette anni, purché giunti all'uso di ragione (can. 859 § 1). Secondo il Tridentino (sess. XXI, cap. 4) e il decreto Quam singulari (S. Congr. dei Sacramenti, 8 ag. 1910) sono capaci di ragionare coloro che sanno sufficientemente discernere il bene dal male e possono commettere peccato mortale. Raggiunta tale capacità, ha inizio l'obbligo di soddisfare al precetto con facoltà di differirne l'adempimento a tempo opportuno, ordinariamente però non oltre l'anno da quando si è acquistato l'uso della ragione.Quando fosse pubblicamente noto che per lungo tempo non ha adempiuto al p. p. è da ritenersi peccatore pubblico e in quanto tale perde, fra l'altro, il diritto della sepoltura ecclesiastica, qualora non abbia dato qualche segno di pentimento prima della sua morte (can. 1240).
A norma del can. 860 il precetto pasquale grava, per rispetto ai fanciulli, anche sui genitori, tutori e maestri, sul confessore e sul parroco.
IV. LUOGO
Non è obbligatorio ricevere la Comunione pasquale nella propria parrocchia, ma a comune edificazione è bene che i fedeli conservino tale lodevole consuetudine o almeno avvertono il parroco, se si fossero comunicati altrove. Con che rimane salvo il fine dell'antica prescrizione, che era di notare nel libro de statu animarum parrocchiani che avevano adempiuto al precetto.È richiesto naturalmente per il precetto pasquale lo stato di Grazia, così che non si soddisfa alla legge in caso di Comunione sacrilega (can. 861).