POSTLIMINIO. - È un istituto caratteristico del diritto romano che, variamente applicato nel diritto intermedio e nel diritto canonico, mantiene tuttora alcuni riflessi nel diritto moderno.
I. Diritto Romano
Il cittadino che fosse caduto prigioniero del nemico o fosse passato ad altro paese che non avesse con i Romani il feudo amicitiae, perdeva la libertà e tutti i diritti che da questa traevano fondamento, divenendo schiavo. Tuttavia, poiché la prigionia di guerra di un cittadino romano non era schiavitù (v.), qualora il captivus fosse rientrato in patria con l'intenzione di rimanervi (animus remanendi), risa-sumeva all'istante, appena varcati i confini dello Stato romano, la condizione di cittadino con tutti i diritti connessi, ac si captus ab hostibus non esset (D. 49, 15, 5 § 1).Circa la natura dell'istituto, benché le fonti si rivelino piuttosto ambigue ed incerte, sembra più accettabile la tesi che si tratti non di vera estinzione e conseguente reviviscenza di diritti, ma di sola pendenza o quiescenza e successivo ripristino dei medesimi; in epoca post-classica, si parla più semplicemente di una fictio iuris, in virtù della quale il captivus, ritornato in patria, veniva considerato come se non avesse mai perduto la libertà e la cittadinanza.
II. Diritto intermedio e moderno
Il p. passò nel diritto intermedio subendo accomodamenti e allargamenti non previsti nel diritto romano classico, inevitabili tuttavia, in seguito al venir meno del concetto romano di servitus sotto l'influsso del nuovo concetto cristiano di capacità giuridica. Si consolidò principalmente nel campo del diritto pubblico come istituto caratteristico del suo gentium ed ebbe per lo più la forma di un'azione posses-soria sullo schema specifico dell'interdetto unde vi è acto de spolio.Presso i moderni ordinamenti civili il p. è conservato come istituto proprio del diritto internazionale privato, al quale si fa ricorso, dopo un conflitto bellico, quando, in difetto di norme precise nei trattati di pace, si procede alla rivendicazione, in favore dei legittimi proprietari, di quei beni e di quei diritti che avessero subito un cambiamento per evento di guerra e di cui fossero stati spogliati i legittimi titolari in seguito ad occupazione nemica. Si appoggia al principio naturale, universalmente accettato per taccia convenzione, che l'occupazione bellica non sia per se stessa titolo traslativo del diritto di proprietà.
III. Diritto canonico
Il p. ha avuto e conserva tuttora particolari applicazioni anche nel diritto canonico, il quale, anzi, può dirsi sia stato a suo tempo il fattore dominante che concorre a rinnovarlo, cristianizzandolo, e a immetterlo con nuove formole nel diritto comune.Nel concetto e nell'uso del p., la dottrina canonica si attiene per vari secoli ai principi e all'evoluzione del diritto comune, ma in seguito finì a poco a poco con l'adattare tali principi ad applicazioni sempre più specifiche e a forme più proprie della sfera canonica, creando un p. sui generis, tutto proprio dell'ordinamento ecclesiastico. Si usò parlare, così, di p. secundum canones distinto da quello secundum leges. Il dato più caratterizzante fu lo spostamento graduale dell'elemento di fatto, che ne costituisce il titolo immediato, dalla prigionia di guerra e dalla cattura da parte di pirati, barbari e infedeli, al campo ben più vasto dell'ingiusta spogliazione (esilio forzato, espulsione e detenzione ingiusta, ecc.) e perfino alla via maior in genere, anche se fortuita e non dolosa (incendio della cattedrale o della sede capitolare, rovina del monastero, ecc.).
I testi basilari, sui quali si è venuta svolgendo la dottrina canonica in proposito, sono forniti nel Decretum dei can. 13 e 14 C. 16, q. 3 e, nelle Decretali, dal c. 10, X, 2, 26. Essi sanciscono, come base fondamentale dell'istituto, l'assoluta e illimitata imprescritibilità dei diritti degli spogliati, qualunque sia lo spazio di tempo decoroso dal fatto della spogliazione.
Non è facile dire, in tema di natura del p. canonico, se si tratti di un vero istituto a sé, oppure di un semplice nomen, legato alle espressioni più moderne dell'actio recu-peranda possessionis, detta pure actio de spolio, di cui ai can. 1693-98, o anche dell'azione rescissoria e della restitutio in integrum (can. 1648-89). Sta di fatto che il jus postliminii, pure esprimendosi oggi nei termini succa-cenati, muove da una applicazione combinata e specifica di principi ben più vasti e fondamentali, quale quello della assoluta irrilevanza giuridica della vis iniusta e della illimitata imprescritibilità dei diritti, per l'intera durata della vis, in chi ne è vittima.
Nei secc. XVI e XVII si usò far ricorso al diritto di p. per il ricupero delle chiese, delle sedi capitolari e dei conventi usurpati dai protestanti, nonché per la rivendicazione dei beni della Chiesa cattolica requisiti e secolari, e per i principi cattolici. Altrettanto si usò fare per il ripristino dei conventi e monasteri abbandonati dai religiosi per fatti di guerra o per vis iniusta comunque determinata. Le più recenti applicazioni del diritto di p. riguardano il ricupero e il ripristino delle chiese e dei conventi usurpati dai governi laici nelle soppressioni religiose veri-ficatesi dalla Rivoluzione Francese in poi.