PRESERVAZIONE DELLA FEDE E PROVIVSTA DI NUOVE CHIESE IN ROMA (OPERA PONTIFICIA PER LA)

PRESERVAZIONE DELLA FEDE E PROVIVSTA DI NUOVE CHIESE IN ROMA (OPERA PONTIFICIA PER LA). - Istituita da Pio XI (motu proprio In allocutione, del 5 ag. 1930; AAS, 22 [1930], p. 337) in sostituzione e ampliamento dell'Opera della p. d. f., creata da Leone XIII per costituire una difesa efficace e gagliarda contro l'attivo proselitismo dell'eresia in Roma (lettera al card. Respighi, 19 ag. 1900; Acta Leonis XIII, XX [Roma 1901], p. 238) e resa più stabile (motu proprio Litteras ante annos duos, 25 nov. 1902; ibid., XXII [ivi 1903], p. 241) da una commissione di cinque cardinali.

Questa risultò composta dal card'nal vicario di S. Santità pro tempore, quale presidente, da quattro cardinali e da un prelato, coadiuvati da una consulta prelatizia, costituita da una quinta amministrativa, di un comitato di signori e di signore, di zelatori e zelatrici.

La presenza in Roma dei cosiddetti culti «ammessi» o «tollerati», pericolo segnalato già da Leone XIII, fu lamentato di nuovo nell'allocuzione del 30 giugno 1930 da Pio XI (AAS, 22 [1930], pp. 290, 300), che riorganizzò e ampliò l'Opera chiamandola «Opera Pontificia per la p. della f. e per la p. di n. c. in R. e dichiarando estinta la commissione cardinalizia con i consultori, ecc., creata da Leone XIII.

L'Opera è persona giuridica e dipende direttamente dal pontefice. Ne è presidente un cardinale (designato dal papa), che riferisce al pontefice sull'attività dell'Opera e la rappresenta a tutti gli effetti giuridici e amministrativi. Nell'Opera si hanno due sezioni: una riguardante la preservazione della fede (che è quella voluta da Leone XIII, ma adattata alle nuove condizioni dei tempi); l'altra riguardante l'edificazione di nuove chiese parrocchiali e le loro dotazioni. I fondi allo scopo vengono tratti dalle somme che il S. Padre le assegnò fin da principio, dai compensi provenienti dalla cessione di chiese da demoliti e dalle elargizioni del popolo romano. Questa sezione, accanto al cardinale presidente, ha una commissione, formata di prelati, di ecclesiastici, di un consulente legale e di due ingegneri, tutti di nomina pontificia (cf. AAS, 22 [1930], p. 426).

BIBL.: Ann. Pont., 1952, p. 898. Guglielmo Felici