PREVENZIONE (DI GIURISDIZIONE)

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PREVENZIONE (di giurisdizione). - È l'efficacia annessa all'attuazione di una priorità, per cui un giudice, prevenendo l'esercizio di giurisdizione di un altro giudice, anch'egli di per sé competente, resta solo avente diritto a giudicare.

La p. di giurisdizione può verificarsi in due casi: nelle cause cosiddette di misto d'oro, in cui cioè sia lo Stato che la Chiesa sono competenti, e tra diversi tribunali ecclesiastici concorrenti.

I. NELLE CAUSE DI MISTO FÒRO

Oltre le cause, che appartengono esclusivamente al fòro ecclesiastico, vi sono altre cause, che possono trattarsi sia nel fòro ecclesiastico che in quello civile, e perciò sono chiamate di misto fòro.

Esse sono o per natura propria temporali, ma con aggiunta una qualità spirituale inseparabile, ovvero cause spirituali che presentano qualche aspetto temporale. Non sono, peraltro, di fòro misto quelle cause che l'autorità civile giudica per concessione della Chiesa, per concordato o altro: p. es., quelle di separazione di coniugi, di diritto di patronato ecc.

Le cause di misto fòro possono essere criminali o contenzioso e queste ultime possono appartenere al fòro misto sia per loro natura, sia per qualità delle persone. Sono di misto fòro per loro natura le seguenti cause con tenzione: gli atti e contratti muniti di giuramento, i testamenti dei laici con annessi legati, la semplice esistenza di un fatto spirituale come il matrimonio, il battesimo, esclusa la questione della validità dell'atto, ecc.

Alcune di queste cause attualmente dalla Chiesa sono state rimesse senz'altro al fòro civile (p. es., quelle circa gli effetti civili annessi al matrimonio, a meno che non siano proposte come incidentali ed accessorie alla questione interessante direttamente il matrimonio: can. 1016, 1961).

Per ragione della qualità delle persone erano una volta considerate di fòro misto le cause degli orfani, delle vedove, ecc. Siccome oggi l'autorità dello Stato, nei paesi civili, provvede pienamente alla difesa di questi diritti, esse vengono lasciate allo Stato. Le cause criminali di misto f. ro riguardano i delitti, che vengono repressi dalla legge ecclesiastica e civile (can. 2198). Esse riguardano i delitti contro la vita, la libertà, la proprietà, la buona fama ed i buoni costumi, ed alcuni delitti contro la religione, come le violazioni di cadaveri, di sepolcro, di cimitero e le violazioni dirette contro le persone ecclesiastiche. In tutte queste cause contenzioso e criminali di fòro misto, fra i tribunali ecclesiastici e quelli civili dovrebbe aver vigore la p. (can. 1553 § 2). Di conseguenza, se la lite fosse pendente presso il tribunale ecclesiastico, non potrebbe essere introdotta presso quello civile e viceversa. Nel fòro ecclesiastico la lite si dice pendente dal momento della citazione (can. 1725, n. 5) e perdura tale finché le parti od il giudice abbiano la possibilità di porre qualche atto processuale. Una volta rinunziata o perentoria l'istanza, il processo può essere di nuovo introdotto presso qualsiasi tribunale.

Inoltre, in tali materie le cause giudicate dai tribunali della Chiesa dovrebbero valere anche presso i tribunali dello Stato e viceversa. La Chiesa considera infatti res judicata la definizione dei tribunali laici. Poiché però lo Stato non sempre oggi osserva il rispetto delle liti pendenti presso tribunali ecclesiastici e delle cause giudicate dalla Chiesa, il CIC stabilisce che colui, il quale dopo aver introdotto la causa presso il fòro ecclesiastico, deferisca la medesima al f. ro secolare, sia privato immediatamente del diritto di agire, nel fòro ecclesiastico, contro la medesima persona nella stessa causa e in quanto ad essa è connesso, e possa essere passibile di pene a norma del can. 2222, anche senza preventiva comminazione, se si è dato scandalo (can. 1554). Il delitto è consumato con la citazione notificata legalmente (can. 1725, n. 2). Per quanto riguarda le cause criminali, siccome lo Stato, in genere, anche qui non tiene conto delle pene ecclesiastiche, la Chiesa, perché i re non abbiano ad essere puniti due volte, non procede di solito contro i delinquenti laici, dopo che il magistrato civile ha provveduto sufficientemente al bene pubblico (can. 1933 § 3), ed in genere si attiene dall'ingegno la pena, se il delinquente è punito o si prevede che sarà punito dall'autorità civile (can. 2223 § 3, n. 2). In pratica quindi la Chiesa si attiene alle proprie leggi con un riguardo anche alle pene inflitte dallo Stato.

Nei delitti contro la fede e l'unità della Chiesa, dato il disinteresse dello Stato nell'odierno regime di tolleranza, la Chiesa provvede con le sole proprie leggi.

II. NEGLI ORGANI GIURISDIZIONALI DELLA CHIESA

Per il diritto canonico la competenza si determina in base a quattro criteri fondamentali: funzionale, obbiettivo, soggettivo e territoriale. Questi criteri interferiscono e si combinano tra loro, sicché, nonostante le delimitazioni di competenza stabilite dalla legge, può aversi molteplicità di fòri, ugualmente competenti in una stessa causa. Quando per diversi titoli molti giudici siano ugualmente competenti, e a tutti di per sé l'attore può adire, per far convenire il reo, diventa esclusivamente competente quel giudice o tribunale, presso il quale l'attore di fatto interviene e che, dopo il libello di accusa, emanò per primo la citazione, legittimamente intimata al reo. Con questo atto il giudice ad, o previene ogni altro giudice e con il prevenirlo lo esclude dalla possibilità di giudicare la causa (can. 1568; cf. 2, 10, X, I, 29; 2, II, 5 in Clem.). Ma se una delle parti rinuncia alla causa, e più tardi incomincia un nuovo processo, il primo giudice non è più competente, trattandosi di una nuova lite.

Affinché la p. sia efficace, la citazione deve essere valida, a norma del can. 1711 sgg. Tuttavia la contumacia non annulla l'effetto della citazione nei confronti della p., a meno che il convenuto non sia in grado di purgarsi della sua contumacia a norma del can. 1851.

Anche nelle cause criminali è la citazione che determina lo jus praeventionis, per cui, anche mentre si svolge l'inquisizione (can. 1939 sgg.), la causa può spostarsi per effetto della p. da un giudice all'altro. Per analogia il criterio della p. può applicarsi anche nel caso che una stessa causa sia pendente in due processi distinti presso lo stesso giudice. Il fine per cui il legislatore ha stabilito la p. è ne bis de eadem re sit actio. Ciò risponde ad un interesse di ordine pubblico, per evitare inutile sperpero di energie, eccessivo gravame degli organi giurisdizionali, e soprattutto per impedire che di una stessa controversia si abbiano più sentenze, forse tra loro contrari, con palese discredito dell'amministrazione della giustizia.

BIBL.: F. Roberti, De causis mixti fori, in Apollinaris, 3 (1930), p. 330 sgg.; A. Ottaviani, Inst. iuris publici eccles., I, Città del Vaticano 1935, p. 308 sgg.; n. 155 sgg.; C. Iannacone, La giurisdizione e la competenza giudiziaria contenziosa canon., Milano 1937; M. Lega - V. ARTOTIRITI, Comment. in iudicia eccles., I, Roma 1938, pp. 78-81.