PROFESSIONE DI FEDE. - È in senso largo qualunque atto esterno di virtù cristiana, che suppone la fede: in senso proprio e formale è l'esplicita manifestazione delle proprie convinzioni religiose in ossequio all'autorità di Dio rivelante.
Oltre il precetto divino di professare esternamente la fede, richiamato dal CIC al can. 1325 (v. FEDE, coll. 1087-88), vi è anche la legge ecclesiastica che obbliga certe persone ad emettere, in determinati casi, la p. di f. secondo una formola determinata, come garanzia dell'obbedienza al magistero ecclesiastico.
Nei primi secoli la p. solenne di f. doveva essere emessa prima di ricevere il Battesimo, come anche oggi il rito battesimale importa la recita del Credo; in seguito si cominciò a imporla ai cattolici sospetti di eresia e agli eretici che tornavano alla Chiesa, ma specialmente ai candidati agli Ordini sacri e all'episcopato. Nel sec. VII si hanno tracce anche del giuramento annesso alla p. di f., della quale poi il Concilio di Trento (ss. XXV, cap. 2, de reform.), determinò accuratamente il contenuto. La formola tuttora in vigore è quella di Pio IV, modificata da Pio IX, che nel 1877 vi inserì il dogma dell'Immacolata Concezione e le definizioni del Concilio Vaticano.
Pio X, con il motu proprio Sacrosanctum Antistitum del 1° sett. 1910, prescrisse che la p. di f. letta fosse anche sottoscritta e impose il giuramento antimodernistico. Attualmente il CIC (can. 1406-1408) precisa le persone tenute alla p. di f. e il modo di emetterla: a) le persone obbligate sono: 1) coloro che prendono parte con voto deliberativo o consultivo a un concilio ecumenico o particolare, ovvero a un sinodo diocesano. Il presidente fa la professione davanti all'assemblea, i membri dinanzi al presidente o a un suo delegato; 2) coloro che sono promossi alla dignità cardinalizia; essi fanno la professione dinanzi al decano del S. Collegio, ai primi cardinali degli Ordini dei preti e dei diaconi e al camerlengo di S. Romana Chiesa; 3) dinanzi al delegato della Sede
Apostolica coloro che sono promossi a una sede episcopale, anche non residenziale, al governo di un'abbazia o prelatura nullius, o a un vicariato apostolico; 4) il vicario capitolare dinanzi al Capitolo cattedrale; 5) dinanzi all'Ordinarie del luogo o a un suo delegato e al Capitolo coloro che sono promossi a una dignità o a un canonico; 6) dinanzi all'Ordinarie del luogo o ad un suo delegato e dinanzi agli altri consultori coloro che sono nominati consultori diocesani; 7) dinanzi all'Ordinarie del luogo o ad un suo delegato il vicario generale, i parroci e tutti coloro che sono provvisti di un beneficio curato, anche se amovibile; il rettore, i professori di teologia, di diritto canonico e di filosofia nei seminari all'inizio di ogni anno scolastico o almeno all'atto di assunzione all'ufficio; tutti coloro che vengono ordinati suddai con i sensori dei libri; i sacerdoti designati per le confessioni e per la predicazione; 8) dinanzi all'Ordinarie o ad un suo delegato il rettore di un'università o facoltà canonicamente eretta; dinanzi al rettore e ad un suo delegato i professori, all'inizio di ciascun anno scolastico o almeno all'atto di assunzione all'insegnamento; tutti coloro che, superati gli esami, conseguono i gradi accademici; 9) nelle religioni clericali il superiore fa la professione dinanzi al Capitolo o al superiore che l'ha nominato o dinanzi a un loro delegato. Tutte queste persone sono tenute a rinnovare la p. di f. ogni qualvolta passano da un ufficio ad un altro, che esiga parimenti tale professione.
b) L'obbligo di fare la p. di f. è personale, onde non vale quella emessa per mezzo di procuratore. La p. di f. non può farsi dinanzi ai laici (can. 1407). L'obbligo della p. di f. è grave e chi lo tralascia commette delito ecclesiastico passibile di pene a norma del can. 2403. Quando più persone compiono la p. di f., basta che una legge la formola e le altre pronunzioni l'ultima espressione di promessa e di giuramento.