SCADUTO, FRANCESCO

SCADUTO, FRANCESCO. - Giurista, n. a Bagheria (Palermo) il 30 luglio 1858, m. a Favara (Agrigento) il 29 giugno 1942.

Libero docente in Storia del diritto italiano ed in Diritto ecclesiastico nella Università di Roma nel 1883, nel 1884 fu nominato professore incaricato di Diritto ecclesiastico nella Università di Palermo e nel 1886 professore titolare di questa disciplina nella Università di Napoli. Da questa passò poi nella Università di Roma, ove rimase fino al termine della sua carriera nel 1933, ricoprendo per alcuni anni anche la carica di preside della Facoltà di giurisprudenza e quella di rettore dal 1919 al 1922. Fu nominato senatore del Regno il 1° marzo 1923.

Per suo merito lo studio e l'insegnamento del diritto dello Stato in materia ecclesiastica si presentò per la prima volta come sistema autonomo tra le diverse discipline giuridiche. Infatti fino a quel tempo si era sempre inteso per diritto ecclesiastico il diritto canonico, cioè la legislazione emanata dalla Chiesa cattolica, mentre poi, come lo stesso S. ebbe ad affermare nella sua prolusione di Palermo, la materia fu considerata «non tanto dal punto di vista della Chiesa, quanto dall'altro dello Stato». Lo S. tracciò in quella prolusione le linee dell'impostazione giuridica della disciplina, insegnando che il diritto ecclesiastico doveva occuparsi «delle leggi del potere civile in materie ecclesiastiche», tenendo tuttavia conto «dei canoni e delle decretali... che sono stati riconosciuti direttamente od indirettamente dal potere civile». Egli, dunque, additò a base della materia le leggi dello Stato, ritenendo che nell'ordinamento giuridico statuale soltanto il diritto emanato direttamente dallo Stato, ovvero da lui approvato e recepito, abbia efficacia di norma giuridica; e ciò in contrasto con la tradizionale concezione, per cui la legislazione della Chiesa cattolica costituiva una legislazione vigente nell'ordinamento dello Stato.

Volgendo l'attenzione alla produzione scientifica dello S. si scorge come in questi fosse vivo un sentimento politico conforme alla tradizione legalistica del Mezzogiorno, per cui lo Stato non doveva essere incompetentista, bensì controllare tutto ciò che esce dall'ambito del sentimento religioso per dare vita a manifestazioni esterne attinenti al campo del giuridicamente rilevante. Tra i vari punti fondamentali per lo S., nella statuizione dei rapporti tra Stato e Chiesa, interessante è la sua concezione in materia di libertà di coscienza. RUFFO (v.), il quale aveva affermato che la libertà religiosa può esistere anche con un sistema politico ecclesiastico non separista, lo S. sosteneva essere esigenza necessaria per la libertà religiosa che lo Stato non fosse confessionalista, bensì giurisdizionalista, in quanto «la libertà dei singoli gruppi, come quella delle singole persone fisiche, non può esistere senza un organo che ne limiti le sfere di azione, lasciandoli liberi fin dove non vengono a toccare la libertà degli altri e l'interesse generale... dello Stato».

Le tesi dello S. presentano una tendenza eminentemente laicista da considerarsi, peraltro, alla luce dell'ideologia anticlericale, che soprattutto alla fine del secolo scorso e nei primi anni di questo dominava in Italia. Se dal punto di vista del suo atteggiamento di fronte al problema religioso si vuol dare un giudizio obbiettivo sulla elaborazione scientifica dello S., sembra non si possa prescindere dal clima storico e politico in cui egli visse, in quanto occorre tener presente come lo spirito ed il contenuto della stessa legislazione positiva italiana in materia ecclesiastica, che formò oggetto da parte sua d'interpretazione e di sistemazione scientifica, risentissero così vivamente l'influenza del clima allorà dominante da nuove ed sostanziale presupposto della concezione laicista.

Le numerosissime pubblicazioni dello S. possono distinguersi in tre gruppi. Il primo comprende notevoli contributi di carattere storico-giuridico, diretti ad illustrare i rapporti tra Stato e Chiesa in determinati periodi: Stato e Chiesa negli scrittori politici dalla fine della lotta per le investiture sino alla morte di Ludovico il Bacaro (1222-1347), Firenze 1882; Stato e Chiesa secondo fra' Paolo Sarpi e la coscienza pubblica durante l'interdetto di Venezia del 1607, ivi 1885; Stato e Chiesa sotto Leopoldo Granduca di Toscana (1765-90), ivi 1885; Stato e Chiesa nelle due Sicilie dai Normanni ai giorni nostri (secc. XI-XIX), Palermo 1887. Il secondo gruppo è costituito da studi relativi a questioni particolari, per lo più di diritto ecclesiastico siciliano, tra i quali vanno ricordati: Prestazioni ed enti ecclesiastici siciliani (in Rivista di diritto ecclesiastico, 5 [1895], pp. 26-31); Per l'abolizione delle decime siciliane (in Riforma sociale, fasc. V, vol. X); Decime siciliane: pretesa origine geronica (in Diritto e giurisprudenza, 1901); Rappresentanza del Capitolo cathedrale specie in Sicilia (in Diritto e giurisprudenza, 1904); Cappelle ed opere pie nelle Due Sicilie, Napoli 1906; Fabbricerie siciliane (Maramme), ivi 1911. Nel terzo gruppo vanno annoverati gli scritti di carattere generale sul diritto ecclesiastico dello Stato come, ad es., quelli circa la proprietà ecclesiastica, la precedenza del matrimonio civile al religioso, la posizione della S. Sede, i rapporti fra lo Stato e le confessioni religiose e così via. Il più importante fra questi studi, a cui non può non fare riferimento chi si occupa di problemi della disciplina, è il Diritto ecclesiastico vigente in Italia - Manuale.

3 SCADUTO FRANCESCO - SCALABRINI GIUSEPPE ANTERORE

(Napoli 1890-91, 4a ed. Crotone 1923-25), opera nella quale viene esposta integralmente la materia, quantunque un'ampia trattazione sia riservata soprattutto agli enti ecclesiastici, studiati dal punto di vista della legislazione italiana formatasi negli anni del Risorgimento.

BIBL.: P. A. D'Avack, Necrologio, in Archivio di dir. ecclesiatico, 4 (1942), pp. 296-310 con bibl.; A. C. Jemolo, Commenti all'Univ. di Roma il 27 genn. 1943, in Riv. di dir. pubbl., 1 (1943), pp. 16-26.