SINEDRIO (συνέδριον « assemblea »). - Corpo di consiglieri, che insieme al sommo sacerdote esercitava ampi poteri religiosi e civili, specialmente verso la fine dello Stato giudaico, in Gerusalemme. Di esso parlano il Nuovo Testamento, Flavio Giuseppe ed antichi scritti rabbinici. Per il tempo antecedente se ne trovano tracce sicure solo nei libri dei Maccabei (I Mach. 11, 23; 12, 6; 14, 28; II Mach. 1, 10; 4, 44; 11, 27). Ciò permette di concludere che il s. Seleucidi (v.) o poco prima. Al principio si usò una terminologia indeterminata con preferenza per il vocabolo γερωνία (« senato »); la letteratura posteriore rese comune il vocabolo s., mentre in testi rabbinici si usa o la trascrizione della voce greca (sanhedhrin) o il termine, di significato alquanto diverso, běth din (« casa del giudizio » o « tribunale »).
Dal Nuovo Testamento e da Flavio Giuseppe risulta che i membri del s. erano raggruppati in tre classi: sommi sacerdoti, scribi ed anziani (Mt. 27, 41; Mc. 11, 27; 14, 43.33; 15, 1; Lc. 20, 1; ecc.), anche se talvolta per brevità o per motivi particolari se ne nominano due oppure una sola. In maniera generica tali persone erano chiamate « senatori » (βουλευταί) oppure « capi » (ἀρχοντες). Sebbene i testi più antichi non siano concordi, si ritiene che i membri assommavano a 71, forse con riferimento a Ex. 24, 1, 9; Num. 11, 16. Con il termine « sommi sacerdoti » (οἱ ἀρχιερεῖς) si comprendevano il sommo sacer-
dote in carica, quelli già eventualmente depositi e, con ogni probabilità, anche i membri delle famiglie dalle quali si soleva scegliere la più alta carica religiosa (cf. Io. 18, 19; Act. 4, 6; 19, 14). Gli « anziani » (οἱ πρεσβύτεροι) rappresentavano l'aristocrazia laica; essi erano i « personaggi più ragguardevoli » (Flavio Giuseppe, Vita, 9). Gli « scribi » (οἱ γραμματεῖς) portavano all'assemblea la voce della scienza del diritto; provenivano dal laicato e da qualsiasi classe sociale; la loro autorità ebbe un crescendo continuo, finché dopo il 70, eliminate le altre due classi, rimasero i padroni assoluti nel campo spirituale. Ma allora il s. aveva perduto le sue caratteristiche primitive, essendosi ridotto ad un circolo di dotti.
L'autorità del s. subì alternative; fu molto maggiore durante le occupazioni straniere che non nei periodi di autonomia o di dinastie locali, come al tempo degli Asmonei e della famiglia di Erode. Il s. esercitava la giustizia, ma senza la potestà di infliggere la pena di morte; il suo campo era eminentemente religioso; ma il s. esercitava grande influsso anche in altri settori. Siccome nella diaspora si avevano s. locali, la sua giurisdizione era praticamente limitata alla Giudea o, al massimo, alla Palestina. Tuttavia appaiono molto intimi i legami che lo legavano alle varie comunità, le quali gli riconoscevano una supremazia morale (cf. Act. 9, 2).
La sede delle adunanze era, con ogni probabilità, nell'angolo sud-ovest dell'atro interno del Tempio, ove doveva trovarsi la celebre « stanza delle pietre squadrate » (ebr. liikath hag-gāxith). Nel trattato talmudico Sanhedhrin si danno norme minuzziose circa le adunanze; ma non va dimenticato che esso fu scritto quando il vero s. con autorità giudiziaria non esisteva più.