SOCIETÀ RELIGIOSA

SOCIETÀ RELIGIOSA: V. RELIGIONE.

SOCIETÀ SACERDOTALE della SANTA CROCE ed «OPUS DEI». - È il primo Istituto seco-lare di diritto pontificio, approvato secondo le norme della cost. Provida Mater Ecclesia del 2 febbr. 1947, e si compone di persone di ogni classe, uomini e donne,

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871 SOC. SALESIANA DI SAN GIOV. BOSCO - SOC. SENZA VOTI PUBBLICI 872

Manca loro una nota essenziale allo stato religioso canonico: i voti pubblici, cioè ricevuti dal legittimo superiore in nome della Chiesa (can. 1308 § 1) e come tali riconosciuti dalla medesima. La RELIGIONE (v.) e le differenzia e distingue dagli istituti secolari e dalle associazioni dei fedeli. L'assenza in loro di voti pubblici non esclude ogni idea di voti; anzi si trovano s. che emettono promesse o voti, professano l'uno o l'altro dei cosiddetti «consigli evangelici» o anche tutti e tre, ma in forma privata, cioè senza che siano ricevuti in nome della Chiesa né da questa riconosciuti come pubblici.

Il CIC ha così inquadrato, per quanto li differenzi tra loro, nelle norme che regolano lo stato religioso, anche questi istituti, maschili e femminili, in cui la vita comune stabile è gerarchicamente impostata sul modello delle famiglie religiose vere e proprie.

Il. Storia. - Il sec. XII vide le prime s. di vita comune senza voti pubblici nelle beghine del Belgio, fondate da Lamberto di Bègue nel 1186, che emettono il solo voto di castità (temporaneo), ma vivono in comune. L'antestigiano, però, di tali s. è ritenuto l'olandese Gerardo Groot, che, verso il 1370, fondava nella Germania meridionale i Fratelli della vita comune, senza voti e sotto la Regola di s. Agostino, per la predicazione e l'educazione della gioventù. Evidentemente, il vincolo giuridico che lega tra loro i sodali crea una gamma estesissima di s. dai Signori della missione, comunemente detti Lazzaristi, fondati da s. Vincenzo de' Paoli e approvati da Urbano VIII nel 1632, che emettono i tre voti soliti, ma in forma privata, per quanto si tratti di voti per privilegio riservati, ai Padri Bianchi del card. Lavigerie per le Missioni africane, che fanno solo un giuramento di obbedienza. Le Figlie della Carità, fondate da s. Vincenzo, emettono voti privati e temporanei; la Compagnia di s. Paolo del card. Ferrari ha vita comune e voti sostanzialmente privati. La Società dell'Apostolato cattolico (Pallottini) fa promessa di stabilità e osserva i tre consigli evangelici. L'Istituto dell'Oratorio di S. Filippo Neri (Filippini), fondato nel 1575 e approvato nel 1612, non ha né voti né promesse: esso dal 1942 costituisce una federazione di case autonome, dette «Congregazioni», nelle quali sacerdoti e laici vivono in vita comune senza voti, sotto l'autorità del «padre» o preposto, triennale, emettono, per santificarsi nell'osservanza libera dei consigli evangelici.

Intorno a questi tipi di s. se ne raggruppano innumerevoli altri, come la Società di Parigi per le Missioni Esterre (1658), il Pont. Istit. delle Missioni Esterre di Milano (1851), la Società del Verbo Divino (1875); che si è però recentemente trasformata in vera e propria congregazione religiosa; la Società dei Missionari di S. Giuseppe di Mill Hill (1897); Sulpiziani, Maestre Pie Venerini, Maestre Pie Filippini, Oblati di S. Carlo, Padri della Dottrina cristiana, ecc.

III. REGIME GIURIDICO

A queste comunità e s. che abbiano costituzioni approvate, si applicano, in genere, i criteri canonici vigenti per le congregazioni religiose. Così anche le s. possono essere chiericali o laicali, di diritto pontificio o diocesano, esenti o non esenti (s. esenti sono, p. es., i Pallottini e i Lazzaristi).

La forma di governo delle s. è lasciata alle costituzioni che la determinano e la circoscrivono. In generale, ad esse si applica il diritto che regola le congregazioni (can. 674), p. es., quanto all'erezione e soppressione (can. 671), quanto al governo generico, in quel che non è stabilito dalle costituzioni (can. 675), all'ammissione di nuovi soci (can. 677), all'osservanza della clausura (can. 679 § 2), ecc. Si deve però aver pure riguardo alla natura delle singole s. nel sottoporre o meno al diritto comune delle congregazioni religiose.

Conseguentemente, i superiori delle s. hanno tutti sui sudditi potere dominativo, nascente dal vincolo giuri-

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(194. Soptatorio Capitolo Bagnore - Torino)
Società Salesiana di San Giovanni Bosco - Istituto arti grafiche - Berraridi Semeria - presso la Casa natia di d. Bosco - Colle Don Bosco.

dico valido e riconosciuto, o almeno dal tacito contratto con cui i soci vengono come incorporati alla s.; possono perciò imporre l'osservanza delle costituzioni anche sotto pena di peccato, e, in forza del can. 1312 § 1, rendere irrilevati i voti dei sudditi. Se poi la s. gode del privilegio dell'esenzione, i superiori hanno anche il potere di giurisdizione in foro interno e in foro esterno, e, in forza del can. 1313, 2°, possono dispensare i sudditi dai voti non riservati. Inoltre, nelle s. chiericali è diritto dei superiori amministrare il Vaticano e l'Estrema Unzione ai sudditi moribondi, soci, novizi, aspiranti, persone di servizio, giovani, ospiti di almeno un giorno, che convivono in casa (can. 514 § 1). Essi devono pure emettere la professione di fede e il giuramento antimodernistico all'assunzione del potere (Pontif. Commissione per l'interpretazione del CIC, 25 luglio 1926) e sono tenuti alla temporaneità dell'ufficio (can. 505), anche quando fossero preposti a case che non appartengano alla s. (ibid.). I loro diritti e i loro doveri si devono desumerne, oltre che dalle costituzioni, anche dal diritto comune delle congregazioni religiose.

Le s. maschili di diritto pontificio, come le Religioni, GENERE (v.) che le rappresenta ufficialmente presso gli organi della S. Sede.

Con l'approvazione ecclesiastica, la s. viene elevata e costituita in persona morale; e tanto le province in cui fosse divisa, quanto le case singole, subordinata o autonome, diventano pur esse soggetto di diritto capace di dominio (can. 676 § 1). Anche in questo, dunque, l'assimilazione alle congregazioni religiose è chiara quanto all'applicazione del diritto comune. Il regime dei beni è perciò regolato dai can. 532-37 (can. 676 § 2).

I singoli soci però, non essendo legati dal voto di povertà pubblico, devono armonizzare alle loro costituzioni gli acquisti, le alienazioni e l'amministrazione dei loro beni personali. Ma i proventi acquisiti da essi inutili societatis per le opere assunte dal rispettivo istituto, p. es., per predicazione, per scuole, ecc., si devolvono non ai membri, ma alla cassa comune della s. (can. 676 § 3; cf. can. 580 § 2). Così va anche alla s. ciò che un socio acquista per sua industria o abilità particolare in un'attività lecita. Le costituzioni determineranno se e in che misura il socio acquisti l'uso e l'usufrutto dei propri beni, i donativi, ecc. e che uso possa o debba farne.

Le s. e i soci sono soggetto capace di ricevere privilegi e grazie spirituali. Anche i membri laici fruiscono delle immunità, dei diritti e dei privilegi propri dello stato chiericale. Ma, senza speciale indulto, i privilegi propri dello stato religioso non sono per loro (can. 580); l'indulto speciale è concesso, p. es., ai Lazzaristi, ai Pallottini, ecc., i quali hanno così anche la comunicazione con i veri religiosi. La ragione di questa diversità è che il pareggio delle s. alle Religioni è solo parziale, cioè nelle direttive generali e generiche della vita della s., ma non sul piano giuridico. Perciò chi entra in una s. non contrae le obbligazioni caratteristiche dei voti pubblici; né, se vi manca, può essere, dinanzi alla Chiesa, considerato reo di sacrilegio. E quando non abbia legami di voti privati o di giuramenti di perseveranza, può rientrare liberamente nel clero o nel secolo, a seconda del suo stato personale. Se però fosse stato dispensato dal giuramento, dalle promesse, dai voti privati dopo un sessennio di vincolo, contrae certe incapacità, come analogamente i religiosi nelle stesse condizioni (can. 642). Anche quanto agli obblighi generici vale il principio generale: rimanendo le s. nell'ambito dello stato secolare, gli obblighi dei soci si desumono anzitutto dalle costituzioni, e in via suppletiva dal diritto comune dello stato chiericale, a meno che la natura della s. e il testo e il contesto della legge non esigano altrimenti.

Per quel che concerne gli studi sacri da premettere alla Ordinazione sacerdotale, i membri delle s., come principio, sono assimilati ai seminaristi, cioè ai membri del clero diocesano; ma la giurisprudenza e la prassi ecclesiastica tendono piuttosto a riportarli sul piano delle Religioni nelle disposizioni in materia che man mano vengono emanate. Così, per quanto restino in vigore i principi della loro sostanziale appartenenza al clero diocesano e, come tali, debbano procurarsi un titolo canonico d'Ordinazione e, per le dimissioni, dipendano dall'Ordinario locale, suole la S. Sede, in via di privilegio, conceder loro che siano ordinati titolo messe communis oppure missionis e dà facoltà ai loro superiori di dar loro dimissioni.

Le s., infine, vengono assimilate alle Religioni, secondo il proprio grado giuridico, in ciò che riguarda il passaggio dei sodali da una s. all'altra o da una s. ad una Religione (can. 632 sgg.), e l'abbandono, volontario o coatto, della s. (can. 637 sgg.), tenuto sempre conto delle prescrizioni delle loro costituzioni e del loro speciale tenor di vita. Il che significa che il procedimento da usarsi nei singoli casi è analogo al procedimento fissato per i religiosi del grado giuridico corrispondente, e la condizione giuridica degli uscenti è analoga alla condizione giuridica dei religiosi uscenti. Quanto al diritto penale, anche ai sodali vengono applicati i can. 2386, 2389, 2410, 2413, purché nello stato chiericale con vita comune. Altri canoni penali, secondo la dottrina, possono essere applicati ai sodali, sebbene si riferiscano, per sé, ai religiosi propriamente detti.

Bibl.: S. Goyenèche, *Varia de quodam instituto clericalis sine votis, in Comm. pro religiosis*, 1 (1920), pp. 144-45; id., *Utrum societatibus applicandae sint leges novitiatis*, ibid., 4 (1923), pp. 338-40; G. Oesterle, *Weihkandidaten aus einer Priester-Genossenschaft*, in *Theol.-praktische Quartalschrift*, 85 (1932), pp. 516-17; G. Creusen, *Formes modernes de vie relig., in Revue des communautés relig., 8 (1932), pp. 1-12; id., *Sociétés relig., in Éphém. theol. Lovaniennes*, 11 (1934), pp. 778-86; id., *Incarnation d'un membre d'une société relig., in Nouvelle théol., 61 (1934), pp. 748-49; W. A. Stanton, *De Societatibus sive virorum sive mulierum, in communi viventium sine votis*, Roma 1936; G. Stanton, *La incardinatio negli Istituti missionari, in Il pensiero missionario*, 12 (1940), pp. 97-104; T. Schäfer, *De religiosis*, Città del Vaticano 1947.