SÈTTE E LEGISLAZIONE ECCLESIASTICA. - Il nome deriva direttamente dal latino classico secta, etimologicamente da sequor e in origine aveva il senso di una separazione, di una segregazione per aderire ad un assieme di principi e di massime particolari sia in campo politico (partito, fazione), sia in campo filosofico (scuola, setta). Gli autori classici non danno mai alla parola un senso di spregiativo. La Volgata l'adopera per indicare una tendenza religiosa; solo un po' più tardi l'epistola ai Galati (5, 10) e la seconda di s. Pietro (4, 1) gli annettono un significato peggiorativo ed è appunto sotto questo aspetto che fu adoperata nel comune linguaggio ecclesiastico. La caratteristica fondamentale della sètà è di essere in opposizione all'università della Chiesa cattolica e di costituire un gruppo religioso a parte con pretesa, per lo più, di superiorità morale. Il termine ha una comprensione più estesa e più generica di eresia e scisma, poiché può verificare l'una e l'altra, in quanto nega qualche verità della Chiesa di Cristo o ne afferma altre opposte, e in quanto si oppone all'unità della Chiesa.
Da cà, due secoli, e definitivamente con il CIC, il termine è passato dal campo teologico a quello giuridico, per quanto derivato. Perciò oggi, nel linguaggio canonistico, con il nome di setta si intendono quelle s. che operano contro la Chiesa o il potere civile. Quindi perché vi sia setta agli effetti morali e giuridici, si richiede: 1) che vi sia vera e propria sètta, poco importa quale sia la sua denominazione, né che vi sia o no il segreto o il giuramento di mantenerlo; 2) che, o per suo istituto, o di fatto, nell'applicazione dei mezzi (anche per fine filantropico), si verifichi macchinazione contro la Chiesa o il legittimo potere civile. Si ha macchinazione quando l'attività è veramente data opera ribelle o sovversiva contro: a) la Chiesa; cioè contro la dottrina, l'autorità, i poteri, la costituzione, i diritti, i privilegi della Chiesa; o contro le persone ecclesiastiche in quanto tali; b) contro il legittimo potere civile (se il potere non fosse legittimo, sarebbe privo del diritto di comandare, e i sudditi non avrebbero l'obbligo di obbedire). Così quando una s. ha come fine, almeno di fatto, di scardinare il principio di autorità sociale in se stesso, anche solo con attività culturale, è contro il potere civile. Quando il tentativo di mutare la forma istituzionale è fatto in maniera legittima con esclusione di violenza e di cospirazione contro il potere stabilito, non si ha vera macchinazione.
Sono state massoneria (v.) e sètte consimili, carboneria (v.), le sètte dei Feniani, una setta americana ed irlandese (decreto del S. Uffizio del 12 genn. 1870); le tre sètte americane degli operai: 1) Odd fellows; 2) Sons of temperance; 3) Knights of Pyrrhia's (decre. del S. Uffizio del 20 aug. 1894); la società Independent order of good templars o Guttempler-Orden (decre. del S. Uffizio del 19 aug. 1893); le associazioni, il cui fine è quello di cremare cadaveri (decre. del S. Uffizio del 19 maggio 1886); le società teosofiche; le sètte Y.M.C.A.= Young men Christian Association per gli uomini e Y.W.C.A.= Young women Christian Association per le donne (decre. del S. Uffizio del 5 nov. 1920: AAS, 12 [1920], p. 595); le sètte ateistiche (encic. Divini Redemptoris, AAS, 29 [1937], p. 76 sgg.). Le società nichilistiche, anarchiche, pancristiane sono condannate per la loro stessa natura. Una setta che ha fatto molto parlare di sé è quella sviluppata dal 1865 in poi negli Stati Uniti del Ku-Klux-Klan (v.). Ora la Chiesa ha condannato espressamente il comunismo ([v.], 28-30 luglio 1949) e quelle fazioni del socialismo che favoriscono il comunismo stesso.
Per il Rotary Club, V. voce. Per gli eretici e scismatici, V. ERESIA; SCISMA.
SOCIETÀ SALESIANA DI SAN GIOVANNI BOSCO - Veduta aerea del complesso edilizio della Casa Generale prima del 1938. I fabbricati circostanti sono stati abbassati di tono - Torino.
Contro le sette il can. 2335 sancisce: chi si ascrive alla massoneria o altra setta che trama contro la Chiesa o contro il potere civile, incorre ipso facto la scomunica riservata simpliciter alla Sede Apostolica.
L'antico diritto comminava la censura anche contro i favoreggiatori e coloro che non denunziavano i capi. Il CIC non fa più menzione di questi casi, che perciò vanno considerati non oggetto di censure. Chi in buona fede ha dato il nome ad una setta, colpita da censura, non incorre la scomunica se non quando lo viene a sapere e non intende togliersi; se però non lo potesse fare senza grave incomodo è scusato dalla scomunica, purché abbia l'intenzione di farlo non appena potrà.
L'appartenenza ad una setta acattolica (con questo nome, si comprendono tutte le chiese o chiesucole eretiche o scismatiche e le sette ateistiche, comunisti ateisti militanti) costituisce in ordine al Matrimonio un impedimento mixte religionis (cf. can. 1060 sgg., CIC, Comm. Interpr. Codic., 30 giugno 1934: AAS, 26 [1934], p. 494 sgg. e V. MISTA RELIGIONE).
Gli aderenti a sette eretiche, scismatiche, massoniche o a società proibite dello stesso genere sono esclusi dalla sepoltura ecclesiastica (can. 1240 § 1, n. 1), non possono essere ammessi al noviziato (can. 542, n. 1) o in associazioni pie (can. 693 § 1), perdono il diritto alla trasmissione di un proprio favore del diritto di patronato personale (can. 1453 § 1) e in caso di patronato reale questo rimane sospeso (can. 1453 § 3); sono ipso facto infami (can. 2314 § 1, n. 3) e scomunicati con scomunica speciali modo riservata, se si tratta di setta acattolica (can. 2314 § 1 e 2), simpliciter riservata, se si tratta di setta massonica o simile (can. 2335). I chierici inoltre, con l'aderire ad una setta acattolica, perdono ipso facto l'ufficio (can. 188, n. 4 e 2314 § 1, n. 3) e dopo l'ammonizione devono essere degradati; se aderiscono a sette massoniche o simili devono essere denunziati al S. Uffizio e inoltre devono essere sospesi e privati di benefic, uffici, dignità, pensioni o incarichi che abbiano nella Chiesa; se religiosi, devono essere privati di voce attiva e passiva e colpiti di altre pene costituzionali (can. 2336).