Ha una superficie di 133 kmq. con una popolazione di 72.320 ab. tutti cattolici, distribuiti in 39 parrocchie, servite da 141 sacerdoti diocesani e 75 regolari, ha un seminario, 14 comunità religiose maschili e 43 femminili (Ann. Pont. 1953, p. 406). Unica diocesi suffraganea è Castellamare di Stabia. La Cattedrale è dedicata ai ss. Filippo e Giacomo; patrono dell'arcidiocesi è s. Antonino abate, di cui si celebra la festa il 14 febbr.
I. STORIA
L'epoca della istituzione della diocesi è molto incerta, ma sicuramente antichissima. Un'iscrizione cristiana appartiene all'anno 527 e al 19 marzo sono attribuiti a S. da vari martirologi (Acta SS. Martii, III, Parigi 1865, p. 278) un gruppo di martiri ritenuti poi africani.SORRENTO, ARCIDIOCESI di - Chiostro di S. Francesco - Sorrento.
Una Vita di s. Antonino (BHL, 582) attribuita al sec. IX ha tramandato i nomi dei primi quattro vescovi, tutti santi venerati come protettori della città: Renato al 6 ott. (Acta S.S. Octobris, III, Parigi 1868, p. 380), Atanasio al 26 genn. (ibid. Ianuarii, III, 1863, p. 347), Baculo al 39 (ibid., p. 565) e Valerio al 16 (ibid. Ianuarii, II, 1863, p. 393). In un'altra Vita scritta prima del Mille (BHL, 7115-18) probabilmente ispirata alla leggenda francese di Angers (sec. VII) su s. Maurelio, si pone invece prima di s. Renato un anonimus, che non ha ragione di esistere anche se fu accettato dagli antichi scrittori di storia patria. La epoca dell'episcopato di s. Renato resta però oscura: sia il Lanzoni (I, p. 247) che il Kehr (Italia Pont., VIII, Berlino 1935, p. 407) propendono per il sec. V. Il quinto della serie e primo storicamente accertato è Rosario, che fu tra i sottoscrittori al Concilio di Simmaco del 499; dopo di lui per un secolo manca ogni altra notizia. Dal 591 al 600 si ha notizia di un Giovanni (Jaffé-Wattenbach, 1112; 1259; 1587; 1773), al quale segue un anonimo (ibid., 1774) revocato da Gregorio Magno, perché non idoneo al suo ufficio. Lo stesso Pontefice ordina al sud- diacono Antonio d'indagare insieme al vescovo Fortunato di Napoli sull'operato del presbitero Amando, che sarà il vero successore di Giovanni. Dopo di lui Giaquinto è presente nel 680 al Concilio romano di s. Agatone. A questo punto il catalogo sorrentino si fa lacunoso: le vicende della città, funestata dalle incursioni saracene, hanno distrutto ogni memoria dei presuli e bisogna arrivare al sec. IX per trovare il racconto della venuta a S. del celebre s. Antonino, chiamato da Montecassino nel convento di S. Agrippino, del quale fu abate fino all'8. 830. Alla sua morte il popolo lo elesse patrono della città.
Alla fine del sec. IX si ha menzione di Stefano, fratello di s. Atanasio, vescovo di Napoli, ambedue figure di primo piano nella lotta tra l'imperatore Ludovico II e il duca di Napoli Sergio II, nipote dei due presuli e protettore dei musulmani. Coinvolti nelle dolorose vicende, fu prima Atanasio a doversi rifugiare a S. perché ostile alla politica del nipote (871), ma qualche anno dopo (876 ca.) fu Stefano costretto all'esilio perpetuo, nonostante l'intercessione di molti e quella infruttuosa di Giovanni VIII presso il principe Guaferio (Jaffé-Wattenbach, 3074). Per tutto il sec. X si hanno solo i nomi di due vescovi di nome Sergio, sui quali si discute se siano veramente due persone distinte o piuttosto uno solo - come i più sembrano propendere - e cioè quel Sergio traslato a Napoli verso il 990 e quindi creato arcivescovo, ovvero il Sergio I menzionato dai dittici sorrentini. L'ultimo noto della serie dei vescovi di S. Fu Maraldo, già chierico e vestiario del duca Guaimaro nel 993-94, poi vescovo nel 1005.
Quando la diocesi sorrentina sia stata elevata a metropolitana non è precisabile. Tra le ipotesi la più probabile sembra quella del Capasso (v. Memorie, cit. in bibl., pp. 55-57) seguito dal Cortese (v. op. cit. in bibl., p. 25). Se al 1005 è accertato il nome di un vescovo e viceversa nel 1059 si ha un «Johannes archiepiscopus» che si sottoscrive al Sinodo beneventano (Jaffé-Wattenbach, 561), e sei dittici sorrentini attribuiscono la nomina a un papa Giovanni, è probabile che tale promozione debba collocarsi tra il 1024 e il 1032, cioè sotto Giovanni XIX. Si deve segnalare tuttavia che nel Libro dei Confratri di Matteo da Salerno, scritto nel sec. XI-XII, si ritiene Maraldo primo arcivescovo di S. (Fonti per la storia d'Italia, LVI, 234). Ad ogni modo è certo Giovanni il primo arcivescovo storicamente noto: di lui si sa anche che nel 1071 assistette alla consacrazione della chiesa di Montecassino fatta da Alessandro II (Jaffé-Wattenbach, 586). Con la dignità arcivescovile la diocesi di S. ebbe come suffraganee le sedi vescovili di Stabia, Vico Equense e Massa Lubrense; attualmente però solo la prima è rimasta alle sue dipendenze.
Dopo Giovanni il catalogo sorrentino è pressoché completo. Alferio, già arcidiacono della Cattedrale consacrato da Celestino III (1191), è ricordato per aver ottenuto dal papa Innocenzo III il privilegio della obbedienza da parte dei vescovi suffraganei e degli abati, ecclesiastici e secolari della diocesi: in seguito però dallo stesso Pontefice venne sospeso sotto l'accusa di aver partecipato per Ottone IV e per simonia. Pietro, traslato da Carinola nel 1252 su richiesta del Capitolo, incorse nella scomunica insieme con i suoi colleghi per aver partecipato all'incoronazione di Manfredi, lo svevo nemico di Alessandro IV; condanna poi confermata anche da Clemente IV. Francesco Remolino (1501) spagnolo, eletto governatore di Roma e poi cardinale, passò l'arcivescovo al nipote Gilberto (o Gilberto) presente al V Concilio Lateranense di Giulio II (1512-17). Il successore, Fr. Filippo Strozzi della nobile famiglia fiorentina, cadde prigioniero nel sacco di Roma del 1527 e a stento poté liberarsi con forte riscatto e grazie al card. Colonna; ma rinunziò poi nel 1530 a favore di Fiorenzo Coquerel della diocesi di Arras. Bartolomeo Albani, trasferito da Sessa nel 1552, morì a Roma nello stesso anno (1558) in cui orde di Saraceni rassero al suolo la già florida città. Il successore Giulio Paveri (1558) fu al Concilio di Trento e vicario generale di Napoli; Antonio da Pezzo (1642) celebrò il Sinodo nel 1654 e compì vari restauri nelle chiese della città; Filippo Anastasio (1609), insigne teologo, istitutore del nuovo Seminario e riorganizzatore della diocesi, perseguitato e scacciato per 20 giorni, fu richiamato in sede e coperto di onori da Clemente XI e da Benedetto XIII eletto patriarca di Antiochia.
Delle suffragane, nella riforma di Pio VII (1818), solo Castellamare di Stabia fu lasciata a S.; le altre, private della dignità vescovile, vennero incorporate nel territorio dell'arcidiocesi.
II. MONUMENTI
Sotto l'Impero romano S. fu ricca di monumenti grandiosi; oltre ai templi di Afrodite, di Cerere e di Cibele, ebbe terme, circo, teatro, e perfino un Pantheon. Molto fu disperso nel medioevo, ma per S. il flagello più grave furono le flotte saracene, che scorazzarono lungo il litorale.Dei monumenti superstiti, la basilica di S. Antonino, sorta in luogo di un oratorio sul sepolcro del Santo, non conserva molto del suo stato primitivo, dopo il rifacimento barocco. Oltre al portale del fianco destro (sec. XI), l'interno ha colonne antiche rimodellate nei secoli scorsi, la cripta anch'essa rifatta nel 1700 e buoni dipinti di Giacomo Del Po (1678) e G. B. Lama (1734) con episodi della vita di s. Antonino e della storia sorrentina. Il Duomo, rifatto nel 1400 e ancora recentemente, è a tre navate sorrette da pilastri. L'interno conserva buone opere del passato; un pastorale gotico, il trono arcivescovile e il pulpito marmoreo del 1573, un Presepio (tavola del sec. XV), una Madonna di Silv. Buono (1582), un bassorilievo del sec. XV ca. con il Redentore e gli Apo-

Sorrento, arcidiocesi di - Chiostro di S. Francesco - Sorrento.
stoli nella prima cappella a destra e grandi dipinti nel soffitto della navata maggiore di Nic. e Or. Malinconico e Giac. del Po (1685) con la rappresentazione di 4 Martiri sorrentini e 4 Vescovi patroni. Il portale del campanile ha due coppie di antiche colonne e frammenti vari: altri notevoli avanzi dell'antica Cattedrale si conservano nel settecentesco Museo Corrale, tra cui due plute adorati di pegasì e ippogrifi affrontati con tronco e vite, sei formelle decorate con l'aquila sveva o uccelli, leoni e mostri, frammenti di ambone e transenne e materiale vario forse del secc. XIII. Delle altre chiese di S., notevoli quella di S. Francesco con il chiostro medievale dell'antico convento e l'altra di S. Baculo, ora della Vergine del Rosario, sorta sul posto del Pantheon romano.
sclastici; non può conseguire alcuna dignità, ufficio, beneficio, pensioni ecclesiastiche o altro incarico nella Chiesa; né può essere promosso agli Ordini. Tuttavia la promozione agli Ordini vale in ogni caso, mentre gli altri effetti penali, qualora la s. sia stata data con sentenza, hanno connessa l'invalidità (can. 2283). Parimenti il chierico colpito da s. che proibisce l'amministrazione dei Sacramenti e dei Sacramentali può, ciò nonostante, lecitamente conferirli qualora per qualunque ragionevole motivo (sul quale non è tenuto di indagare) ne sia richiesto dai fedeli; ciò però non vale nel caso di s. incorsa con sentenza apposita, a meno che i fedeli richiedenti non si trovino in pericolo di morte: in quest'ultimo caso, infatti, il sospeso può assolvere dai peccati e anche, in mancanza di altri ministri, amministrare gli altri Sacramenti e Sacramentali (can. 2284 e 2263). Va pure attentamente ricordato che la s. inflitta per sentenza del competente superiore e che comporti la proibizione di esercitare la giurisdizione (tanto in foro interno che esterno) rende invalidi gli atti stessi proibiti (così, p. es., le assoluzioni sacramentali nella confessione); mentre prima della sentenza il rende solo illeciti, salvo quanto è stato detto circa i casi di richiesta diretta dei fedeli entro e fuori pericolo di morte, ma non invalidi.
Quanto agli effetti della s. inflitta a una comunità o collegio di chierici, va notato che a norma del can. 2285 § 1 essi investono o i chierici che commisero il delitto o la comunità in quanto tale o gli uni e l'altra cumulativamente. La s. che in questi casi viene data ai singoli chierici comporta gli effetti enumerati già sopra a seconda dei casi (can. 2285 § 2); quella data alla comunità in quanto tale comporta la proibizione di esercitare tutti e singoli i diritti spirituali che le competono come entro e dopo morale (ibid. § 2); quella data eventualmente ai chierici e alla comunità li assomma tutti (ibid. § 4).
La s. è una pena che non proibisce di ricevere i Sacramenti. Ciò spiega perché chierici e sacerdoti eventualmente sospesi, p. es., dalla celebrazione della Messa possono, qualora lo vogliano, ricevere la santa Comunione; tuttavia è evidente la necessità in questi casi che essi si siano prima confessati dei delitti commessi (can. 2285).
III. LE S. DEL CIC. - Le seguenti s. sono riservate alla S. Sede e siccome sono latae sententiae si incorrono senza'altro, per il solo fatto della violazione della norma canonica cui sono annesse: 1) s. generale per i vescovi consacranti e per i vescovi (o sacerdoti) consacranti che abbiano consacrato vescovo senza mandato apostolico un sacerdote; parimenti per il neo-consecrato (can. 2370); 2) s. generale per i chierici, non però se sono vescovi, che abbiano promosso agli Ordini o si siano lasciati procuore ad essi simbolicamente, o abbiano così amministrati e ricevuti altri Sacramenti (can. 2371); 3) s. a divinis per coloro che si siano fatti ordinare da uno scomunicato o sospeso o interdetto per sentenza, oppure da un notorio apostata, eretico o scismatico (can. 2372); 4) s. dal conferire gli Ordini per un anno per chi ha ordinato un suddito altrui senza le lettere dimissione del relativo Ordinario; per chi ha ordinato un proprio suddito che ha dimorato in altro territorio per tanto tempo quanto è presuntivamente sufficiente, a norma del can. 993, n. 4 e 994, per contrarre un impedimento qualora non siano state osservate le norme proprie di questi casi; per chi ha promosso agli Ordini maggiori senza il titolo canonico richiesto dal can. 974 § 1, n. 7; e infine per chi ha ordinato un suddito altrui anche con il permesso del suo superiore a meno che non si verifichino le circostanze del can. 966 (can. 2373); 5) s. generale a beneplacito della S. Sede per i chierici religiosi ordinati in sacris qualora lo loro professione sia stata dichiarata invalida per dolo nell'emissione (can. 2387); 6) s. generale per i chierici religiosi qualora siano stati legittimamente dimessi dallo religione per delitti che non comportano l'infamia di diritto, la deposizione o la degradazione, e comunque per delitti minori di quelli contemplati nel can. 646 (apostasia dalla fede cattolica, attentato matrimonio civile, fuga con una donna o rispettivamente con un uomo; can. 671, n. 1); 7) s. parziale contro i Capitoli e altre comunità a norma del can. 2394. All'Ordinarie del luogo è riservata la s. dall'ufficio, in cui incorre il chierico che abbia convenuto davanti ad un giudice laico una persona che gode del privilegio del foro, inferiore però di grado ai cardinali, ai Legati della S. Sede, agli Ufficiali maggiori della Curia Romana per gli uffici loro propri, al proprio Ordinario, a un vescovo, a un abate o prelato nullius, e ai superiori supremi di religioni di diritto pontificio (can. 2341). Al Superiore maggiore è riservata la s. generale che incorre il religioso ordinato in sacris, fuggitivo dalla religione (can. 2386).
Le s. non riservate contemplate nel CIC sono le seguenti: 1) s. per un mese dalla celebrazione della Messa per i superiori religiosi che avranno mandato ad ordinare i propri sudditi a vescovo diverso dal proprio (can. 2410); questa s. che è in forma di pena vendicativa va osservata per tutto il mese salvo ricorso accettato favorevolmente dalla S. Sede; 2) s. a divinis per il sacerdote che senza giurisdizione ha ascoltato confessioni sacramentali (can. 2366); 3) s. dalle confessioni per chi avrà assolto dai peccato riservati senza il debito potere (can. 2366); 4) s. dall'Ordine ricevuto senza o con false lettere testimoniali, o prima di aver compiuta l'età canonica, o saltando ordini precedenti (can. 2374); 5) s. a divinis per il chierico che avrà rassegnato le dimissioni e consegnato in mano a persone secolari l'ufficio, il beneficio o la dignità ecclesiastica di cui è insignito (can. 2400); 6) s. dalla giurisdizione per l'abate e prelato nullius che non riceve entro tre mesi dalla nomina la benedizione (nei casi nei quali questa è richiesta) da un vescovo (can. 2402); 7) s. a divinis per il vicario capitolare che contro le prescrizioni canoniche di cui al can. 958 § 1 n. 3 diede le lettere dimissoriali per le ordinazioni (can. 2409).
IV. Cessazione della s
La s. inflitta in forma di censura non cessa che con l'assoluzione data dalla competente autorità dopo che il sospeso si è pentito del delitto per il quale fu incorsa (can. 2248 § 1); l'assoluzione dalla s. in forma di censura non può essere negata a chi pentito la richiede, benché questi possa essere punito in cambio con s. che abbia la forza di pena vendicativa (can. 2248 § 2); una volta assolta la s. in forma di censura essa non rinasce salvo che non venga osservato quanto fu disposto dal superiore sotto la precisa minaccia di ricadervi (can. 2248 § 3). L'assoluzione dalla s. incorsa come censura può essere data in foro esterno (e allora vale anche per l'interno), o per il solo foro interno sia sacramente che extrasacramentale (can. 2251). Tuttavia chi è colpito da più s. può essere assolto da una o più di esse senza che necessariamente debba esserlo da tutte (can. 2249 § 1). La s. inflitta come pena vendicativa cessa con la sua espiazione, ossia finito il tempo per il quale fu inflitta, oppure, qualora sia stata inflitta indeterminatamente o in perpetuo, mediante dispensa della competente autorità ecclesiastica (can. 2236 § 1-2 e 2289).Va attentamente notato che chi, sospeso dall'esercizio di un Ordine sacro (dal suddiacono in su), sia mediante s. inflitta a modo di censura, sia mediante s. inflitta come pena vendicativa, ne esercita ciò non di meno il potere, anche per una sola volta, diviene senza altro irregolare per delitto con tutte le conseguenze (can. 985 n. 7).