SPES

SPES. - Sotto il nome di expensae (s.) si suole indicare nella terminologia teologico-giuridica la ripartizione di determinati oneri di ordine finanziario.
SPES. - Sotto il nome di expensae (s.) si suole indicare nella terminologia teologico-giuridica la ripartizione di determinati oneri di ordine finanziario.

L'argomento tocca per sé varie materie; i contratti, in cui per legge, consuetudine e convenzione è fissato il soggetto che deve sostenere l'onere del trapasso di proprietà, di manutenzione, di riparazione, ecc.; il possesso di buona, dubbia e mala fede (v. FEDE [BUONA e CATTIVA]) per quanto concerne i di

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ritti per conservazione e miglioramenti della cosa; il culto e i luoghi sacri, per determinare il soggetto cui devono essere assegnate le s. (cf. cann. 1186, 1296, 1469, 1477, 1523). In materia di dispense matrimoniali il termine ha una accezione specifica per indicare le s. di cancelleria e di posta, in opposizione di altre imposte (componenda, tasse, agenzia: cf. can. 1056).

I. LE S. NEL DIRITTO PROCESSUALE CANONICO. — L'argomento acquista un particolare rilievo nelle cause contenzioso, ove la sentenza o il decreto che pone fine alla causa deve anche determinare la ripartizione degli oneri che il corso della procedura ha imposto al tribunale giudicante e ai suoi aiutanti (nelle cause penali deve provvedere la stessa autorità pubblica, trattandosi di interesse comune). Qui si dicono s. (con esattezza, della lite o processuali) le somme pecuniarie cui il tribunale ha diritto contro le parti nella definizione d'una causa per vari titoli: onorario dovuto al tribunale, ai componenti, procuratori, avvocati; indennità ai periti e testi (cf. cann. 1664, 1787, 1805, 1808), s. di cancelleria e posta, trascrizioni, versione e verifica di documenti e strumenti. Possono essere necessarie (il minimo richiesto per sciogliere la causa a termine di legge), utili (facilitano più o meno la causa: ad es., per l'assunzione di due avvocati, cf. can. 1656), superflue (non aventi parte determinante o facilitante: stampa di documenti, trascrizione di documenti, ecc.). Alcuni inseriscono le s. di lusso (voluttuarie) che in qualche modo servono alla causa, ma non la favoriscono direttamente (fotografie di documenti [bastando copia autenticata], uso di aereo o auto per testi). Da quanto si è detto appare la legittimità e necessità delle s., nonostante l'amministrazione della giustizia sia gratuita (can. 1908).

Determinare a quantità delle s. nelle cause ecclesiastiche è compito dei vescovi adunati in concilio o adunanza provinciale (can. 1909); in mancanza supplìce la consuetudine o il decreto del giudice; per sicurezza questi può esigere all'inizio della causa un deposito o cauzione (can. 1909). E se una parte per provata povertà (non nel senso volgare, ma canonico) non è in grado di incontrare tutte o parte delle s., può chiederne l'esenzione (v. PATROCINIO GRATUITO) o la riduzione (can. 1914-16). Una norma pratica possono avere i vescovi per fissare la cifra (norma che è obbligatoria per i tribunali regionali nelle cause matrimoniali) nella prassi della S. Rota, diminuendo in proporzione la quota (cf. Normae, 29 giugno 1934, cap. 8, in AAS, 26 [1934], pp. 487-91; 31 [1939], pp. 622-25; 32 [1940], p. 307).

Delicato problema è fissare la persona che deve pagare le s. Si può partire da principi diversi con conclusioni diverse: la s. devono pagarsi da chi agi con mala fede, provata, non presunta; oppure dal vinto, giuridicamente colpevole; oppure la rifusione delle s. si considera elemento necessario socialmente per la piena difesa dei diritti, e quindi da dividersi equamente fra le parti. In diritto canonico si seguono vari indirizzi. Attualmente si segue una via di mezzo, con quattro ipotesi. 1) Il soccombente agi con buon fondamento e buona fede, trattandosi di causa ardua e difficile; allora si dà luogo a compensazione equa o distribuzione delle s. fra le parti; il principio si applica pure nelle cause in cui le parti soccombettero parzialmente entrambe, nelle cause fra consanguine o affini, e per altre giuste cause da stimarsi prudentemente dal giudice (can. 1911; si ha ampia libertà di decidere). 2) Il soccombente agi senza buon fondamento, ma in buona fede o almeno con non evidente mala fede, per negligenza nello studiare il proprio diritto; allora pagherà solo le s. (can. 1910). 3) Il soccombente agi con temerarietà (evidente mala fede, ostilità, ecc.); pagherà le s. e risarcirà l'altra parte dei danni subiti (can. 1910). 4) Il soccombente agi con frodi e inganni (documenti falsi, testi compatti); subirà inoltre l'azione penale.

Determinare nelle singole cause l'ammontare delle s. e il soggetto sostenitore spetta al giudice nella sentenza (can. 1873); l'omissione non invalida la sentenza; e si procederà a parte come in una causa incidentale. In genere la sentenza fissa il soggetto; con atto esecutivo sussegue si determina la quantità. Condannate più persone alle s., l'obbligazione singola è in solido o pro rata, secondo la loro parte. Si impugna la sentenza riguardo alle s. direttamente con ricorso entro 10 giorni allo stesso giudice per la revisione o riforma; indirettamente, appellando dalla sentenza intera (can. 1913).

II. LE S. NEL DIRITTO PROCESSUALE ITALIANO. — Il Cod. di proc. civile ital. (artt. 90-98) ha alcuni punti di contatto col CIC con sfumature secondarie: gli atti compiuti o richiesti da una parte durante il processo sono a carico di chi li chiede (e che in alcuni casi deve anticipare le s. relative [artt. 90, 98; attuazione art. 38 sg.]). Il giudice nella sentenza condanna il soccombente al rimborso delle s. a favore dell'altra parte insieme con gli onorari della difesa; può escludere dalla ripetizione la parte vincitrice, se ritiene le s. eccessive o superflue; si dà luogo a compensazione in caso di mutua soccombenza o per altri giusti motivi e in caso di transazione, salvo esplicita intesa contraria. In caso di mala fede o colpa grave la condanna tocca non soltanto le s., ma anche i danni subiti (art. 96). Se le parti soccombenti sono più, viene condannata ciascuna in proporzione del rispettivo interesse; in caso di interesse comune la condanna è solidale (art. 97). Accomunati alla parte soccombente possono essere personalmente gli eredi, curatori, rappresentanti ecc. (art. 94).

BIBL.: commentatori delle Decretali, I. II, tit. 27 de sententia et re iudicata; dopo il CIC i commentatori dei can. cit., p. es. Wernz-Vidal, VI, nn. 643-56; M. Lega - V. ARTOTIRITI, Commentarius in iudicia ecclesiastica, III, Roma 1941, pp. 49-75; C. Bernardini, Expensae, in Apollinaris, 4 (1931), pp. 373-77. Sistino da Romallo