TENDENZA A DELINQUERE. - Il vigente Codice penale italiano, distaccandosi dalla concezione della scuola classica, che considerava il delitto come un'entità astratta, e raccogliendo il più moderno insegnamento che ricollega il delitto all'uomo, ha compiuto un deciso passo verso la soggettivazione del delitto, che va studiato e considerato in diretto e concreto rapporto con la persona del suo autore.
Nel quadro di questo processo di soggettivazione del delitto, si pone la figura del delinquente per tendenza: tale è dichiarato, per l'art. 108 Cod. pen., chi, « sebbene non recidivo o delinquente abituale o professionale, commette un delitto non colposo contro la vita, o l'incolumità individuale... il quale per sé è unitamente alle circostanze indicate nel cpv. dell'art. 133 riveli una inclinazione al delitto che trovi sua causa nell'indole particolarmente malvagia del colpevole. La disposizione di questo articolo non si applica se la inclinazione al delitto è originata dall'infermità preveduta dagli artt. 88 e 89 ».
Nel delinquente per tendenza la mancanza di senso morale non deriva e non si associa ad alcun disturbo psicologico nella sfera intellettiva e volitiva: « Si tratta di individui » - si legge nella relazione del Guardasigilli - « che, pur avendo lucido l'intelletto e normale la volontà, difettano di senso morale e sociale. Spesso intelligentissimi e scaltri, essi sono tuttavia privi del minimo di capacità etico-sociale per vivere nel consorzio umano; malvagi e pericolosi, essi hanno per il delitto una disposizione, una inclinazione, una tendenza pronte ad esplodere... ». Il delinquente per tendenza è dunque caratterizzato dalla amoralità, dalla malvagità dell'indole, dalla particolare pericolosità: la tendenza al delitto, però, non deve essere originata da cause patologiche, di qualsiasi natura, che influiscano sulla capacità di intendere o di volere.
La individuazione della figura del delinquente per tendenza ha dato origine ad accese dispute. Si è detto che colui che è irrimediabilmente spinto al delitto dalla sua natura è un irresponsabile. La tendenza al delitto non sarebbe altro che un elemento od una risultante della infermità mentale. Ciò non è esatto: la mancanza di senso morale non significa mancanza di capacità di intendere e di volere; e la coscienza della moralità o dell'immoralità dell'azione commessa non ha alcun riferimento, nell'agente, con la sua capacità di intendere e di volere.
Il Codice, dettando una norma di carattere pratico che serve a definire questi casi sussistenti nella realtà quotidiana, ha ben precisato che la dichiarazione di t. a. d. potrà esser pronunciata dal giudice solo quando l'immoralità e la malvagità del colpevole non abbiano origine in uno stato di infermità. È il giudice che, con la sentenza di condanna, deve dichiarare il colpevole delinquente per tendenza. Egli, per fondare questa dichiarazione, dovrà tener conto dell'efferatezza del delitto commesso (dovrà trattarsi di delitto non colposo contro la vita o l'incolumità individuale) e della personalità del reo, della indole di costui e della particolare inclinazione al delitto, avendo riguardo, oltre che alla natura e alle modalità del commesso delitto, ai motivi dell'azione criminosa, al carattere del reo, ai precedenti penali, alla vita anteriore e posteriore al reato, alle condizioni ambientali di vita del colpevole. Quando, dalla disamina di tutti questi elementi, il giudice si convincerà della pericolosità del colpevole e della sua particolare inclinazione al delitto, dovrà far luogo, con la sentenza di condanna, alla dichiarazione di t. a. d.
Questa dichiarazione produce effetti importantissimi, quali la sottoposizione del condannato alla misura di sicurezza dell'assegnazione ad una colonia agricola od a una casa di lavoro per un tempo non inferiore a quattro anni e la interdizione perpetua dai pubblici uffici, oltre ai minori effetti penali, quali la espiazione della pena in stabilimenti speciali, la inapplicabilità dell'amnistia e dell'indulto, il divieto della sospensione condizionale della condanna.

(da O. Baggi, Della Vita e delle Opere di P. Tenerani, Firenze 1888, p. 28)