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I appare con idee spiccate di vita a. e povertà evangelica.

Le caratteristiche comuni a tutti questi eretici, oltre alla vantata vita a., si possono così riassumere: vita austera in preghiera e in digiuno; lavoro per pro. cacciarsi il vitto, senza accettare elemosine; vagabondaggio di città in città a piedi scalzi, barba incolta, conducendo seco donne con le quali affermavano di vivere come fratelli, e predicando con ostentata semplicità e umiltà. Erano nemici della Chiesa e della gerarchia, che attaccavano dipingendola come decaduta dalla missione a., perché corrotta e immersa in affari mondani.

Dai documenti superstiti si possono distinguere cinque sètte, indipendenti l'una dall'altra, unite solo dalla comune dottrina. La prima è ricordata in un discorso di Rodolfo Ardente, vescovo di Agen, che verso il 1090 avvertiva i suoi diocesani di guardarsi dai nuovi eretici, che si professavano uomini a., mentre erano dei manichei redivivi : è il primo documento nel quale questi eretici sono racciati di manicheismo. Circa venti anni dopo, nel 1114, nella diocesi di Soissons, ne fu scoperta un'altra, i cui capi, certo Clemenzio e suo fratello Eberardo, condotti al tribunale del vescovo, furono riconosciuti ortodossi nella dottrina. Trattenuti tuttavia in carcere, perché avevano tenuto riunioni segrete e asserivano di menar vita apostolica, vennero poi, du-

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rante un'assenza del vescovo, trascinati fuori della città e bruciati dal popolo, che li odiava. Pochi anni appresso, nella città di Périgueux in Aquitania, apparve una terza setta, abbastanza numerosa ed attiva, che attirà molti seguaci anche tra i nobili e perfino alcuni clementi del clero. Una quarta setta comparve verso il 1145 nella Bretagna, particolarmente nella città di Nantes; e finalmente una quinta, affine ai caturi, e forse loro ramificazione, apparve nella Renania. Parecchi suoi seguaci furono catturati a Colonia e Bonn. Alcuni ritrattarono l'errore e vennero liberati; i portinaci invece furono bruciati. Poco dopo ne furono catturati altri, ed E'vervino di Steinfeld scrisse a s. Bernardo, affinché ne confutasse gli errori. Questi rispose con i sermoni lav e Levi sul Cantico dei Comitci. Di questa setta ultima parla nei suoi sermoni anche Egberto di Schönau, il quale, chiamato dal vescovo, aveva disputato pubblicamente contro uno dei capi.

Bull.: Baldrico, Vita Roberti de Arbrisello: PL 162, 1043 1078: Goffredo Grosso, Vita Bernardi Tirmoensis: PL 172, 1363 1446: Vita s. Norberti Xantoriti, in MGH, Scriptores, XII, pp. 663 703: Rodolfo Ardente, Iluovilia XIX: PL 153, 2011: Guiberto di Nocent, De vita sua, III, 17: PL, 136, 951: Eriberta, Epistola de hucreticis Petragoricis: PL 181, 1721: Ugo di Rouen Contra hucreticos sui temporis: PL 192, 1255-98: Evervino di Steinfeld, Epistola ad s. Bernardano: PL 182, 676-80; s. Bernardo, Sermones LXV et LXVI in Canticum Canticorum: PL 182, 1088-1102: Egberto di Schönau. Sermones adversus Cathares: PL 192, 11-98. - Chr. Hann, Geschichte der Ketzer im Mittelalter, Stoccarda 1845-47: C. Schmidt, Ilistrire et doctrine de la secte des Cathares ou Albigenis, Parigi 1849; F. Tocco, L'eroia nel medioevo, Firenze 1884; I. Döllinger, Bérrège zur Sehtengeschicht des Mittelalters, Monaco 1890: H. Theloe, Die Ketzerzerfolgungen im 11. und 12. Jahrhundert, Berlino-Lissia 1913: H. Grundmann, Religiöse Bewegungen im Mittelalter, Berlino 1935. Agostino Amore

APOSTOLICI, PADRI: v. PADRI APOSTOLICI.
APOSTOLICITÀ. - E l'ultima delle quattro note della Chiesa proclamate nel simbolo di Nicea-Costantinopoli (v. CHIESA).

Dicendo che la Chiesa è apostolica, si vuole asserire che essa risale agli apostoli in quello che forma la sua costituzione essenziale, e che rimase identica dalle origini fino ai nostri giorni. L'a. della Chiesa importa quindi la sua stabilità nel corso dei secoli: quale era la Chiesa al tempo degli apostoli, tale è rimasta senza alcun mutamento "sostanziale", perché vi possono essere, e difatti ci sono stati, mutamenti accidentali e sviluppi. La Chiesa infatti, regno di Dio sulla terra, è simile a un grano di senapa che si sviluppa in un grande albero ( M l. 13, 31-32) e pur rimanendo identica a se stessa nei tratti essenziali, cresce a guisa di un vivente. Essa si adatta ai tempi ed ai luoghi nei particolari della sua legislazione e della sua organizzazione sociale, manifestando così la fecondità del deposito rivelato. La nozione dunque generale e completa dell'a. vuol dire continuità con la Chiesa fondata dagli Apostoli per ininterrotta successione di legittimi Pastori (a. materiale); e identità essenziale di ministero e di regime gerarchico-monarchico (a. formale).

I Padri e i teologi furono indotti a mettere in evidenza alcuni punti particolarmente importanti in riguardo alla controversia contro gli eretici e gli scismatici, e fin dai primi tempi si cercò di fare dell'a. una nota distintiva della vera Chiesa contro le sète novatrici. Si insisteva quindi : 10) sul nesso storico che riannoda la gerarchia ecclesiastica agli apostoli per mezzo dell'ordinazione e della successione ininterrotta dei vescovi (a. di origine); 20) sulla legittimità di questa successione, non essendo tale se essa non è stata approvata direttamente, indirettamente o tacitamente dall'autorità centrale stabilita fin dal tempo degli apostoli, provando come la Chiesa ebbe un primato nella persona di Pietro, come si deduce dai testi del Nuovo Testamento, e Pietro ebbe un successore nel vescovo di Roma, come ne fa fede la tradizione immediatamente subapostolica. S. Ireneo, ad es., nel sec. It, di-
chiara che v ogni Chiesa particolare deve essere d'accordo con la Chiesa romana a causa della sua superiore autorità . Ecco bene indicato il centro regolatore dell'unità della comunione ecclesiastica e della legittimità della missione, donde nasce ciò che si chiama a. di missione; 30 ) sull'identità delle dottrine della Chiesa attuale con la dottrina degli apostoli, quale risulta dagli scritti del Nuovo Testamento, dalla tradizione dei Padri apostolici e in generale dai primi secoli del cristianesimo, donde l'a. di dottrina; 4^{°} ) sulla identità della costituzione e struttura sociale della Chiesa attuale e della Chiesa dei tempi degli apostoli, onde l'a. di società, la quale puo comprendere l'a. di missione e di dottrina come parti del tutto.

Com'è facile scorgere, l'a., considerata come proprietà della Chiesa, va oltre l'a. considerata come nota o segno distintivo della vera Chiesa. Non possono servire di nota, di segno distintivo, che clementi abbastanza visibili ed apparenti cosi da poter essere verificati dalla media degli uomini i quali, in presenza delle Chiese attualmente esistenti, vogliono assicurarsi quale di esse riproduca meglio la fisionomia della Chiesa apostolica primitiva. Questi elementi non hanno il medesimo valore probativo per tutte le sette; efficaci contro alcune, sono senza valore per altre. Bastava ad es. ai primi Padri, come s. Ireneo, Tertulliano, s. Agostino, appellarsi all'a. di origine per confutare gli eretici o gli scismatici del loro tempo, mentre si opporrebbero con ben minor successo i medesimi argomenti alle Chiese orientali dissidenti dei nostri giorni, alle quali non si può negare la validità del sacerdozio dovuta ad un'ordinazione ininterrotta di vescovi, mentre le stesse pretendono conservare la dottrina degli apostoli consegnata nei libri del Nuovo Testamento. Parimenti gli apologisti cattolici, dal sec. XVI in poi, hanno potuto dimostrare che i protestanti non posseggono nessuno degli elementi di a. sopraindicati. Ma appena hanno voluto servirsi della medesima dimostrazione contro la Chiesa greco-russa, si sono accorti che i loro argomenti perdevano il loro valore, e che quindi occorreva riordinare le prove ed anche la definizione delle note. Sta il fatto che molti teologi non presentano più l'a. che come nota negativa, cioè come un elemento la cui assenza in una Chiesa basta a provare che essa è falsa, ma la cui presenza, almeno sotto certi aspetti, non è sufficiente a provare che essa sia la vera Chiesa.

E da ritenere però che almeno un elemento di a. possa essere dato come nota positiva, vale a dire come appartenente esclusivamente alla vera Chiesa: l'a. di missione, quale la definiamo, cioè in quanto racchiude il primato di Pietro e del suo successore, il vescovo di Roma, è una nota che appartiene esclusivamente alla Chiesa cattolica· romana. Ma se si esclude questo primato, come fanno certi teologi, non si vede più come l'a. di missione costituisca una proprietà che avveri le condizioni della nota positiva, quale viene definita dalla maggior parte degli autori, poiché una delle condizioni è appunto che la nota possa facilmente essere conosciuta e venir verificata. Se non si ammette l'esistenza, fin dall'origine, di una Chiesa-madre alla quale han dovuto necessariamente far capo le Chiese particolari, sarà molto difficile sostenere che certe Chiese dissidenti di Oriente siano prive dell'a. di missione. Vi è ancora un altro metodo per giungere ad identificare la vera Chiesa con la nota di a., e consiste nel risercare tra le diverse Chiese attualmente esistenti, quella che più si avvicina alla Chiesa dei tempi apostolici e dei primi Padri. Dato che Gesù Cristo non ha fondato che una sola Chiesa, la vera è quella che ha conservato i tratti essenziali

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della Chiesa primitiva. E per questa via, che si può chiamare di paragone e di trascendenza, che il card. J. H. Newman (m. nel 1890) pervenne dall'anglicanesimo al cattoliciamo. «Tutti i partiti - egli scrive - sono d'accordo che, tra tutti i sistemi esistenti, la comunione attuale di Roma è di fatto l'immagine che più si accosta alla Chiesa dei Padri, liberi di credere, se si vuole, che si possa ravvicinare ancor più sulla carta { }^{1} (Lettera al duca di Norfolk, Difficulties of Anglicans). Con questo metodo non si nega che certi gruppi dissidenti non posseggano elementi di a., di santità, ecc.; si vuol soltanto dire che la Chiesa cattolica romana possiede queste note in grado a tutti superiore e trascendente.

BibL.: J. Bainvel, De evitein Christi, Parisi 1925, pp. 72-81; id., s. v. in DThC, I, coll. 1618-31; G. Thils, Les notes de l'Eglise dans l'apologétique catholique depuis la Réforme, Gembloux 1937, passim e specialmente pp. 273-91, 343; M. Jugio, Le Schisme byzantin, Parigi 1941, pp. 463-67; id., Où se trouve le Christianisme intégral, IVI 1947.

Martino Jugio
APOSTOLICITA delle Chiese. - E una tendenza che si manifesta sino dal termine dell'antichità cristiana e si allarga poi sempre più presso illustri Chiese dell'Oriente ed in particolare dell'Occidente, di far derivare la loro origine direttamente dagli Apostoli o dagli immediati discepoli di essi.

Che nell'età apostolica non si siano fondate Chiese se non per intervento diretto degli Apostoli o per iniziativa di discepoli da loro stessi incaricati e sotto la loro sorveglianza, non ci può essere dubbio; ma è pure evidente che la propaganda cristiana (e già gli antichi scrittori se ne rendevano ragione) non si esaurì nell'età apostolica e fu integrata sia in larghezza che in profondità dall'opera delle successive generazioni cristiane continuata attraverso i secoli e non ancora esaurita.

E facile quasi sempre, dall'età carolingia in poi, seguire, particolarmente in Occidente, le vicende di questa propaganda; non lo è invece altrettanto per l'età precedente, causa la mancanza di fonti monumentali o storiche sicure. Si volle però precisare, e vi supplirono in parte per l'Oriente gli atti apocrifi degli Apostoli e quei curiosi cataloghi che andarono in giro sotto il falso nome di Epifanio, Ippolito, Doroteo e pretesero compilare l'elenco di tutti i 70 o 72 discepoli del Salvatore (Lc. 11,1), raccogliendone malamente i nomi e distribuendoli fra le città dell'Oriente soprattutto, ma anche dell'Occidente, e creandoli per lo più vescovi delle medesime. Altri agiografi poi in Occidente, ognuno per conto proprio, inserirono in quei cataloghi quei personaggi che facevano, più o meno bene, al caso loro trasportandoli come vescovi nell'età apostolica e cercando quindi, in qualche modo, di dare loro del successori. Poi i compilatori del diversi Acta, o Gesta, o Passiones, si credettero lecito di supplire coi racconti a quanto mancava nella buona tradizione storica allo scopo di dare maggior fama ai loro eroi oppure, come avvenne spesso, per dare particolare risalto alla gloria della loro Chiesa ed anche per creare saldo sostegno a diritti e privilegi locali in confronto di altre Chiese. E poiché ciascuno di questi autori scriveva indipendentemente da altri, quando non era in polemica con Chiese avversarie, non deve far meraviglia che vi siano aperte contraddizioni fra loro; se poi si aggiunge che essi vivevano a distanza di secoli dai fatti che narravano e la loro cultura era sempre molto limitata non sorprendono i loro anacronismi, le ingenuità, il procedere anche secondo schemi uniformi, modificati appena con qualche tocco di colore locale, il fondarsi su documenti apocrifi ritenuti per genuini. Qualche volta ci può essere perfino stato il proposito di trarre in inganno, in tutto od in parte, per qualche interesse, i lettori. In proposito v. atti dei martiri.

Nella celebre lettera che scrisse nel 416 a Decenzio, vescovo di Gubbio, papa Innocenzo I (Jeffè-Wattenbach, 311) poteva affermare che "nessun apostolo ha propagato il cristianesimo in Occidente fuori di Pietro (e di Paolo, se si vuole, suo indivisibile compagno e confondatore della Chiesa romana).... Ma Innocenzo non afferma come fatto a lui noto o in qualche modo constatato dalla Cancelleria
romana che Pietro avesse creato personalmente questa o quella Chiesa particolare in Italia o altrove, asserisce soltanto come fatto generale, dedotto da fatti certi, che tutte le chiese d'Occidente derivavano da quella di Roma, e quindi erano state istituite, o per opera di Pietro o di altro papa... Egli perciò non volle fare se non un'affermazione generale impossibile a essere contestata, senza preoccuparsi, o porter giudizio, su casi particolari -. (Lanzoni, pp. 82-83). Non tutti i propagatori di leggende tennero conto delle parole di Innocenzo, forse perché nella loro ignoranza non le conobbero, sebbene fossero diffusissime; altri invece pretesero di specificare proprio là dov'egli era rimasto sulle generali e stabilire alcune almeno di quelle Chiese che s. Pietro aveva fondato direttamente o per mezzo di immediati suoi discepoli.

In Italia l'esempio più antico in questo campo ci è presentato dalla Pauto s. Apollinaris del sec. viI, grazie alla quale Apollinare primo vescovo di Ravenna è presentato come discepolo di s. Pietro; era il momento in cui la città aspirava all'autocefalia in confronto di Roma; il ragionamento era questo: s. Apollinare era successore di s. Pietro allo stesso modo con cui ne era successore il vescovo romano; perciò la sede rovennate poteva stare alla pari con quella romana. Senza giungere tanto oltre nella conclusione, ma forse emulando Ravenna, la Chiesa di Aquileia già alla fine del sec. viII si diceva fondata da s. Marco, compagno di Pietro a Roma; discepoli di s. Marco avrebbero fondato le Chiese di Verona, Padova, Pavia. Di Brindisi si diceva che fosse stata fondata direttamente da s. Pietro, perché egli sarebbe passato di là per venire verso Roma; Reggio Calabria sarebbe stata fondata da s. Paolo perché in Act. 28, 13, è chiaramente affermato che vi si soffermò. Altre antiche Chiese italiane fecero ripetere la loro evangelizzazione da s. Pietro per dare una spiegazione onorifica della loro veneranda antichità. Milano invece nel sec. xi circa ricorse a s. Barnaba in un momento di ribellione contro la S. Sede (Lanzoni, p. 1009 sg.).

In Francia, l'a. delle Chiese è poggiata quasi interamente sulle numerose leggende ispirate a pretese da rivendicare o interessi locali da difendere. Il primo tentativo appare nel sec. v, allorché alcuni vescovi domandarono a s. Leone Magno i diritti metropolitani per la sede di Arles, adducendo le ragione che Trofimo, discepolo di s. Pietro, ne era stato il fondatore; la domanda rimase senza risposta pur essendo stati ottenuti altri privilegi. Le altre leggende francesi a noi note non sono più antiche del sec. viII : così quella di s. Dionigi, primo vescovo di Parigi, che sarebbe stato l'Areopoglia convertito da s. Paolo, e che pur tanto credito ebbe nel medioevo, specialmente per la diffusione di vari scritti che gli furono attribuiti; quella di s. Marziale di Limoges, che è uno dei sette vescovi della Pauto s. Saturnini, giunta a noi in un manoscritto della prima metà del sec. IX, nella quale Marziale appare, per la prima volta, mandato da s. Pietro insieme a due altri sacerdoti. Lo stesso si può dire di tutte le altre leggende: documenti privi di valore storico, molto lontani dagli avvenimenti che pretendono riferire. La più famosa, poi, di tutte le tradizioni francesi, quella dei ss. Lezzaro e compagni, non oltrepassa il sec. xi.

Nella Spagna, le pretese apostoliche sono riallacciate a s. Paolo e a s. Giacomo. Per il primo sembra ci siano delle serie probabilità suffragate da documenti di alta e veneranda antichità, quali una lettera dello stesso apostolo (Rom. 13, 24-28), quella di s. Clemente ai Corinti (cap. 5) e il Prammento muratoriano; però non si ha documento alcuno di fondazione di Chiese, mentre la prima notizia dei famosi sette vescovi mandati da s. Pietro, sconosciuta a tutta l'antichità, appare soltanto nel sec. in. Più inconsistente e leggendaria deve ritenersi la predicazione di s. Giacomo nella Spagna, poiché oltre a contraddire i fatti storicamente accertati, è condannata dal silenzio di tutti gli scrittori locali di storia ecclesiastica dal sec. v all'viII. La tradizione dovette sorgere quando furono conosciuti in Occidente la raccolta dello pseudo-Abdia (v.) e i Cataloghi apostolic bizantini, poiché sono questi scritti apocrifi la più antica fonte scritta di tale tradizione. Poi, verso la fine del sec. in, si preteso individuare la tomba dell'apostolo, e la persua-

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![img-1.jpeg](img-1.jpeg)
(Art. Uuib. Job. nasionetr)
Terracotta etrusca attribuita a Vulca (sec. vi a. C.) - Roma, Museo di Villa Giulia

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Tav. CXXVI
AQUILEIA
![img-2.jpeg](img-2.jpeg)

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sione si generalizzo, finché a partire dal 1130 fu universalmente creduta; in seguito si moltiplicarono atti, lettere, leggende interessate ad avvalorare la tradizione.

Nell'Ll.ibico, da un passo di s. Paolo (Rom. 15, 19), di discutibile interpretazione, sembra che il Vangelo vi sia stato predicato dallo stesso Apostolo; gli accenni alla predicazione apostolica in s. Giustino (Dialogus cum Tryphone, 117), Origene (in Eusebio, Hist. eccl., III, 1) e Tertulliano (Adversus Iudaem, 7), non sono abbastanza chiari e convincenti e lasciano perplessi, poiché per tutto il sec. it e prima metà del sec. III non si ha notizia alcuna di chiese organizzate.

Forse il cristianesimo predicato nell'età apostolica nell'Illiride meridionale, non ebbe forza allora di attecchirvi stabilmente.

Nell'antica Pannonia, Sirmio rivendica l'origine apostolica, ma fa fonte è una falsa trascrizione del Sinonserio che copia la lista dei 72 discepoli del Signore. Così anche le pretese del Norico dipendono dalla Passione di Ermagora di Aquileia del sec. viit, o da falsi documenti elaborati verso il sec. IX con i quali Larch (Laurincum) voleva imporre la sua supremazia su Passau (Passavia).

In Dalmazia, Spalato (Salona) si vanta di aver avuto come primo vescovo s. Doimo o Domma che si dice discepolo di s. Pietro e martire sotto Traiano; ma in realtà vissuto e morto sotto Diocleziano, come affermano i più antichi documenti, quali il Martirologio preminuiano, il Liber Pontificalis, o la Cronaca pasquale del 395. La leggenda apostolica proviene da un gruppo di scritti del sec. viII.

Bibl.: Italia: F. Savio. Gli antichi vescovi d'Italia: Pienmoire, Torino 1809 e Lombardia, Firenze 1913-Bergamo 1932; id., Alcune consideraziani su la prima diffusione del cristianesinm, in Ritratu di scienze storiche, i (1924), p. 108 sgg.; G. Mabibindi, La lettera di s. Innocenzo a Decenzio vescovo di Gubbio, Roma 1921: Lanzoni, passim: dello stesso vedi anche Genni, svolgimento e tramonto della leggende storiche, Roma 1923; H. Leclercq, Itella in DACL. VII, coll. 1612-1841; G. Lucchesi, Note agiografiche sui primi vescovi di Ravenna, Ficnza 1941: R. Eoyer, Der HeiBige Hermogoras, Klagenfurt 1948. - Francia: L. Duchesne, Fautes épiscopaux de l'ancienne Gaule, 2^{°} ed., Parigi 1907-13; T. S. Holmes, The Origin and Development of the Christian Church in Gaul, Londra 1911; E. Vacandard, De la vence de Lucare et de Marie-Madeleine en Provence, in Revue des questions historiques, 22 (1924, 3* serie, iv), pp. 227-703; J. Zeiller, Les origines chrétiennes en Gaule, in Revue d'histoire de l'Eglise de France, 12 (1926), pp. 16-33; L. Levillain, S. Trephine confesseur et métropolitain d'Arles et la Mission des sept en Gaule, in Revue d'histoire de l'Eglise de France, 13 (1927), pp. 143189. - Srucra: V. De La Fuente, Historia eclesiástica de España, Madrid 1873; A. Chiappelli, La leggenda dell'Apostolo Jacopo a Campastella e la critica storica, in Studi di antica letteratura cristiana, Torino 1687, pp. 149-238; L. Duchesne, S. Jacques en Galice, in Annales du Midi, 12 (1900), p. 152 sgg.; H. Leclercq, L'Espagne chrétienne, Parigi 1908; F. Savio, La realis del viaggio di s. Paolo nella Spagna, Roma 1912; H. Leclercq, Espagne, in DALL, V. coll. 407-523; Z. Garcia Villada, Historia eclesiástica de España, I, Madrid 1929; R. Altamira, Manual de historia de Espalio, ivi 1934; R. Muyendes Pidal, Historia de España, II, ivi 1935. - Dalmatia: Karamanos Matilasavió, Riflessioni sopra l'istoria di s. Doimo, Spalato 1901; J. Zeiller, Une légende hagiographique de Dalmatie: S. Doimus de Salona, in Revue d'histoire et de littérature religieuses, 11 (1906), pp. 193218; id., Les origines chrétiennes dans la Proviuce Romaine de Dalmatie, Parigi 1906; id., Les origines chrétiennes dans les Proviuces danubiennes de l'empire romain, ivi 1918; H. Leclercq, Dalmatie, in DACL, IV, coll. 21-111. Agostino Amore

APOSTOLINI (Frati Apostolici). - Congregazione religiosa del sec. xv, così chiamata dal popolo perché i suoi membri, rinunziando alle vanità del mondo, menavano vita povera secondo il Vangelo, sull'esempio degli apostoli, dapprima come eremiti, poi uniti in congregazione. Il movimento degli pseudosapostoli del Segurelli e di Dolcino suscitò una reazione in senso cattolico tra gli uomini desiderosi di vivere veramente secondo le norme evangeliche sotto l'ubbidienza dei vescovi; sorse così la congregazione degli A., sullo cui origini regna tuttavia il silenzio dei contemporanei. La prima notizia sicura è del principio del sec. xv, nel testamento di Angelo, vescovo di Recanati, vicario di Gregorio XII per le Marche.

Sotto Eugenio IV che concesse loro il convento dei SS. Simone e Giuda in Viterbo, gli A. sono già ufficialmente designati come frati dell'Ordine degli A., viventi sotto la giurisdizione dei vescovi. Innocenzo VIII determinò loro l'abito da portare e Alessandro VI li approvò solennemente sottoponendoli alla regola e all'ubbidienza degli Agostiniani. Erano diffusi specialmente nell'Italia centrale e settentrionale. Il primo convento da loro edificato fu quello di Siena; a Recanati, dove erano molto stimati dal popolo e dalle autorità, occuparono un monastero lasciato dai Benedettini. La figura più rappresentativa è il beato Placido o Bartolomeo da Fermo, detto comunemente da Recanati. Dopo circa un secolo di vita, nel 1589 , Stato V il unì alla Congregazione degli Ambrosiani «ad Nemus» di Milano; ma poiché l'unione non recò i frutti sperati, Urbano VIII nel 1643 li soppresse come congregazione, sottoponendo i membri e i loro beni agli ordinari diocesani. Innocenzo X confermò la soppressione e da allora scomparve ogni tracciı degli A.

Bibl.: L. Jacobilli, Vite de' Santi e Beati dell' Umbria, I. Foligno 1647, pp. 819-12; Acta SS. Iunii, I. Anversa 1693, pp. 247-31; L. De Angelis, Capitolo dei Disciplinati della venerabile compagnia della Madonna, Siena 1818; I. A. Vogel, De ecclesiis Recominati et Laurentius eorumque Episcopis. Commentarius historicus, Recanati 1839; C. Benedettucci, La chiesa di S. Giovanni in Portica di Recanati e il sepolcro del Beato che si si venera, Recanati 1935. Agostino Amore

APOSTOLIOS, Aristobulo. - Ecclesiastico ed erudito greco, arcivescovo di Monembasia, figlio del famoso erudito Michele, n. nel 1465 a Candia (Creta), m. nel 1535 a Venezia. Chiamato a Firenze da Lorenzo de' Medici nel 1492, collaborò qualche tempo con Aldo Minuzio. Nel 1514 Leone X lo nominò vescovo di Monembasia ed egli mutò in questa occasione il suo nome di Aristobulo in quello di Arsenio. Il patriarca di Costantinopoli considerò questa nomina come un'intollerabile interferenza del Papa e della repubblica di Venezia negli affiri della chiesa orientale, e scomunicò l'arcivescovo. Di qui ebbe origine una lunga, intricata e in gran parte oscura questione che fi'li col ritorno di A. alla sua sede dopo il 1525 . Il suo attaccamento alla Chiesa Romana, anche se non disinteressato, fu costante e sincero. Ebbe i difetti di tanti eruditi del suo tempo e della sua nazione, ma fu laborioso editore e arrivissimo amanuense. Si conservino molti codici scritti dalla sua mano.

Bibl.: E. Legrand, Bibliographie belliuique ou description raisonnée des ouvrages publis en grec par des Grecs au XV e et XVI siècle, I, Parigi 1885, pp. clay-clxxiv, e passim; II, ivi 1885, pp. 337-46, 418; K. Krumbacher, Geschichte der byzantinischen Literatur, 2^{°} ed., Monaco 1897, pp. 603-40; S. Salaville, s. v. in DIIG. III, coll. 1027-30. Luigi Michelini Tocci

APOSTOLIOS, Michele. - Uiminista greco, m. sessantenne ca. il 1480 . Patto prigioniero dai Turchi nella conquista di Costantinopoli fu poi liberato e venne in Italia. Dopo qualche tempo andò a stabilirsi in Creta, dove si dedicò all'insegnamento e alla trascrizione di codici. Il cardinale Bessarione lo ebbe sempre come amico e lo aiutò largamente; per questo A. ne tesse l'elogio funebre (PG 161, 127-40).

Fra le opere di A. che dimostrano tutte l'erudizione dell'autore sono da segnalare: una collezione di proverbi (ed. E. A. Leutsch, in Corpus paraemiographorum graecorum, II, Gottinga 1851, pp. 233-744), una collezione di lettere (ed. H. Noiret, Lettres inédites de M. A..., Parigi 1889; E. Derkó in Byzant. Zeitsch., 26 [1926], p. 428) e altri scritti vari (ed. H. Noiret, ibid.; G. Hyperides, Smirne 1876; L. Mohler, Aus Bessarions Gelehrtenkreis, Paderborn 1942, pp. 159-69).

Bibl.: A. Ehrhard, s. v. in LThK, I, col. 568.
Ignazio Ortiz de Urbina

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APOSTOLOS (ó ástóotoloç). - Nella liturgia bizantina è il libro che contiene le Epistole e gli Atti degli Apostoli, o parti di essi. E conseguato all'anagnoste dopo la sua chirotonia, perché è suo ufficio leggente un brano durante la sacra liturgia, dopo l'introito minore, e in altre funzioni.

Bibl.: E. Legrand, Bibliographie hellénique, Parigi 1883 sgg. Placido de Meester
(Etodiano, IV, 2). Dopo l'a., l'immagine del sovrano divenuto divus non era più portata nelle cerimonie funerarie della sua famiglia insieme a quelle degli altri defunti ma posta sopra un carro spedale (tensa) a lato di quelle degli dèi nelle cerimonie pubbliche, ad es. nella pompa circense.

Agli imperatori deificati vennero anche costruiti singoli templi, fino a che l'imperatore Tacito non ebbe creato un tempio comune per tutti gli imperatori deificati; venne anche costituito un particolare sacerdozio, che prendeva il nome o dal sovrano (ad es. flamen Augustalis, Claudiafis) o dalla sua famiglia (ad es. sodales Fluviales). L'a. imperiale cessò all'epoca costantiniana.

Bibl.: F. Cumont, L'aigle funéraire des Syriens et l'apothease des empereurs, in Revue Hist. des Religions, 62 (1910), p. 119 sgg., riprodotto, con aggiunte, in Etudes syriennes, Parigi 1917; E. Strong, Apotheosis and Afterlife, Londra 1912; E. Bickermann, Die Kaiserapotheose, in Arch. für Religionswiss., 28 (1929), p. I sgg.; S. Eitrem, Zur Apotheose, in Symbolos Oplacmss, 1932, p. 31.

Nicola Turchi
APOTESI: v. DIACONICO.
APOTROPAI. CI, RITI: v. BITO.

APPARITORE. - E una specie di ufficiale giudiziario, addetto ai tribunali ecclesiastici, al quale sono demandate le funzioni relative all'esecuzione coattiva delle sentenze e degli altri provvedimenti del giudice. Generalmente a tale ufficio viene nominato un laico, e spesso questo ufficio è riunito nella stessa persona con quello di cursore (v.; cann. 1591-92). Nei tribunali diocesani è nominato dal vescovo. In ogni caso l'a. è alla diretta dipendenza del giudice. La denominazione è relativamente recente, sebbene desunta dal diritto romano.

APPARIZIONE. - Manifestazione soprannaturale e sensibile per la quale un oggetto spirituale o corporale si rende presente ai sensi esterni o interni. L'a. è correlativa alla visione (v.), e spesso le due voci vengono usate promiscuamente. S. Agostino (Contra Adimantum, cap. ultimo: PL 42, 171; De Genesi ad Litteram, XII, 6 sg .: PL 34, 458 sg .) distingue le visioni in corporali, immaginative ed intellettuali : solo alle visioni delle due prime categorie corrisponde propriamente l'a. Fenomeno d'ordine sensibile, l'a. è prevalentemente una manifestazione d'ordine visivo. Anche il tatto è interessato nell'a., in quanto serve a controllare ed a rafforzare l'oggettività delle manifestazioni riferite dalla vista. E poiché la vista e il tatto sono i due sensi che più direttamente riferiscono la realtà oggettiva, nell'a. si produce ciò che i moderni chiamano "sentimento della presenza». Chi ha una a., cioè, è convinto di essere in contatto immediato con l'oggetto che gli si è manifestato, e non già di subirne un influsso più o meno lontano o di trovarsi solo dinanzi ad una immagine, ad una riproduzione di esso. A quanto è riferito dai grandi mistici che ne hanno fatto esperienza, ad es. da s. Teresa (Vita, 28), questo sentimento di presenza è proprio anche delle

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a. immaginative e ne costituisce appunto la differenza nei confronti delle pure rappresentazioni della fantasia.

Per la diversa autorità dalla quale sono attestate e quindi per la diversa fede che meritano, le a. si distinguono in bibliche ed extra-bibliche. Le prime sono garantite dall'autorità stessa di Dio, autore principale della S. Scrittura, e perciò vanno credute con piena e sicura fede. Le altre invece si appoggiano su documenti o su testimonianze ordinarie; e quindi ad esse si deve quella fede che meritano i documenti o le testimonianze.

Le a. bibliche sono compiute da Dio (v. angelo di janvidi; teofania) o dagli angeli; l'angelo Raffaele appare a Tobia e lo accompagna nel viaggio (Tob. 5, 5-12, 22); Gabriele appare a Zaccaria (Lc. 1, 8-22), ed a Maria (Lc. 1, 26-38); un angelo appare più volte a s. Giuseppe (Mt. 1, 20; 2, 13); gli angeli annunziano ai pastori la nascita di Gesù (Lc. 2, 8-15); un angelo conforta Gesù nell'agonia del Gethsemani (Lc. 22, 43); un angelo annunzia alle pie donne la risurrezione di Gesù (Mt. 28, 2-5); un angelo appare al centurione Cornelio (Act. 10, 3), ecc. Altre sono compiute dai morti, risorti o no: a Giuda Maccabeo apparvero Onia e Geremia (II Mach. 15, 11-16); agli apostoli apparve sul Tabor Mosè (Mt. 17, 3); dopo la risurrezione di Gesù, molti defunti uscirono dalla loro tomba ed apparvero a molte persone a Gerusalemme (Mt. 27, 53); Gesù risorto apparve a Maria Maddalena (Mc. 16, 9), vedi s. v. Pietro (Lc. 24, 35), ai due discepoli nella via di Emmaus (Lc. 24, 15), agli apostoli riuniti nel senacolo (Mc. 16, 14; Mt. 28, 17; Io. 20, 19), a Saulo sulla via di Damasco (Act. 9, 3-7), ecc.

Le a. bibliche sono in maggior parte narrate come percepite dai sensi esterni; non mancano però le a. ai sensi interni o immaginative, cui si collegano i sogni in cui si rivela la volontà divina (II Mach. 15, 11; Mt. 1, 20; 2, 13).

Dopo chiusa la rivelazione col termine dell'età apostolica, spesso apparvero il Signore o la Vergine, gli angeli o i demoni o i santi, come attestano la storia e la agiografia antiche e recenti. A tutti note sono le a. di Paray-leMonial, di Lourdes, della Salette, di Fatima. Le vite dei santi, poi, ad es. di s. Teresa, di s. Margherita Maria, del s. Curato d'Ars, di s. Gemma Galgani, riferiscono abbondantemente le molte a. avute da queste anime privilegiate. Nel medioevo vi fu tutta una fioritura di a. eucaristiche, nel quadro di molti altri miracoli che avevano per centro l'Eucaristia (cf. P. Browe, Die eucharistischen Wunder des Mittelalters, Breslavia 1938).

La liturgia cattolica ha consacrato il ricordo di alcune tra queste a. con l'istituzione di apposite feste: cosí l'1 1 febbr. celebra l'a. della Madonna di Lourdes; l'8 maggio l'a. di s. Michele sul monte Gargora. Di altre feste l'origine è connessa con qualche a. come ad es. la festa della Madonna di Lourdes (i 1 febbr.); della Madonna della Mercede ( 24 sett.) : del S. Cuore, ecc... Con il riconoscimento avuto dalla Chiesa, tali a. si impongono in modo particolare alla credenza dei fedeli: non come articoli di fede, ma come fatti storici della cui autenticità, data l'estrema prudenza della Chiesa nell'ammetterli, non si può ragionevolmente dubitare.

Circa le a. sulle quali la Chiesa non ha espresso alcun giudizio, qualsiasi apprezzamento deve essere subordinato a determinati criteri : un criterio storico (se attraverso lo studio dei documenti e delle testimonianze, l'asserita a. risulti realmente avvenuta), un criterio psicologico (se mediante l'esame delle condizioni intellettuali, morali e psichiche del soggetto si escluda o no l'allucinazione [v.]), un criterio teologico (se l'asserita a. sia dovuta ad intervento divino o a forze occulte della natura o diaboliche [v. spiritismo]).

Chi ha delle a. è convinto di trovarsi in contatto diretto con la persona che gli appare. Ma la realtà che si manifesta al veggente è la verità oggettiva della persona medesima che si fa presente nell'a. o è qualcosa di diverso, per quanto sensibile e quindi reale?

La questione è, per alcuni punti, motivo di discussione fra i teologi. Si conviene che nelle teofanie non è l'essenza di Dio che viene in rapporto con i sensi dell'uomo; ciò è impossibile per l'assoluta spiritualità di Dio, il quale quindi si manifesta attraverso qualche strumento. Analogicamente si pensa sia per le a. degli angeli, sia per quelle dei santi o dei morti, fino a quando questi non abbiano ripreso il loro corpo. La discussione, quindi, si limita all'umanità di Gesù, se nelle a. dopo l'ascensione al cielo, si sia manifestata nella sua realtà corporale; ed alla S.ma Vergine, il cui corpo si trova già glorioso in cielo.

Si è d'accordo nel ritenere che all'apostolo Paolo Gesù è apparso col suo corpo reale (I Cor. 9, 1), "corporaliter praesente» e non soltanto «aliqualiter apparente" (s. Tommaso, Sum. Theol., 3, 9. 57, a. 6 ad 3). Altrimenti l'apostolo non avrebbe potuto, da tali a., provare la verità della risurrezione ( I Cor. 15, 4-13).

Per le altre a., le opinioni discordano. Comunemente si ammette dai teologi che Gesù possa lasciare il cielo per rendersi visibile in terra nella realtà del suo corpo. Scrive quindi l'Angelico: "Dignitati mansionis caelestis non derogat si ex aliqua dispensatione Christus quandoque corporaliter ad terram descendat" (ibid.). Oltre questa possibilità, alcuni teologi, quali Scoto e gli scotisti, Suárez ed altri, partendo dal presupposto che la multilocazione dei corpi (v. bilocazione) non ripugna, ritengono che, pur rimanendo in cielo, il Signore possa nello stesso tempo essere localmente presente in terra con il suo corpo e rendersi quindi visibile. Per s. Tommaso ed i tomisti, invece, l'ipotesi della multilocazione del corpo importa intrinseca ripugnanza: "Ponere quod aliquod corpus sit localiter in hoc loco et tamen sit in alio loco, est ponere contradictoria simul" (Quodlib. 3, a. 2). Essi quindi spiegano le a. del Signore o mediante l'intervento di qualche elemento fisico che in forma sensibile e reale rappresenti il corpo del Salvatore, o per un'effettiva modificazione, prodotta, per azione divina, nell'organo visivo del veggente. Pertanto, trattando delle a. eucaristiche, quando cioè nel sacramento "appare miraculose cure vel puer", l'Angelico non esita a scrivere che in esse "non videtur propria species Christi, sed species miraculosa formata vel in oculis intuentium vel etiam in ipsis sacramentalibus dimensionibus». E la ragione è evidente: «Corpus Christi non potest in propria specie videri nisi in uno loco" (Sum. Theol., 3, q. 76, a. 8, ad 2).

Analogamente a quelle del Signore, vengono spiegate anche le a. della Vergine. Tuttavia il fatto che nelle varie a. la Madonna appaia ora in una forma ora in un'altra, sembra confermare che non sia il suo vero corpo che si manifesti, ma solo una forma sensibile che lo rappresenta.

Bibl.: E. Amort, De revelationibus, visionibus et apparitionibus privatis, Venezia 1750; M. J. Riber, La mystique divine distingué des contrefaçons diaboliques et des analogies humaines, 3 voll., Parigi 1879; R. de Maunigny, Pratique de l'oration mentale ordinaire et extraordinaire, 2 voll., ivi 1905; J. De Tonquedee, Introduction à l'étude du merveilleux et du miracle, ivi 1916; A. Forges, Les Phénomènes mystiques distingués de leur contrefaçons humaines et diaboliques, ivi 1920; M. de Montemorand, Psychologie des Mystiques, ivi 1920; A. Poulain, Des grâces d'oration, 10e ed. per J. V. Boinvel. ivi 1922; J. de Guibert, Etudes de Théal, mystique, Tolosa 1930; Etudes Car. mellis., Parigi 1933-34, (circa i fatti di Konnersreuth e Besurning) J. Forget, s. v. in DThC, I, coll. 1687-1692; J. de Tonquédec, s. v. in DSp. I, coll. 801-809; G. Colombo, A. e messaggi nella vita cristiana, in La Scuola Cattol. (1948), pp. 255-78; A. Oddone, Visioni e a., Roma 1948.

Francesco Carpino
APPEL, Johannes. - N. a Grünsfeld nel 1645, m. a Roma nel 1700. Ordinato prete a Würzburg, dimorò dal 1680 in poi a Roma come procuratore dei Bartolomini e rettore della Domus conservandorum. Nel 1649 fu eletto generale della Congregazione. Molto caro a Innocenzo XI, fu benemerito dell'Ordine, che durante il suo generalato si diffuse ampiamente in Italia (special-

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mente Sicilia), Austria, Germania, Polonia, Spagna, Francia e Sud-America.

Bibl.: Cf. Acta Sanetae Sedis, 1870, pp. 307-22; Unio apostolica, 14 (1929), pp. 108-12. Benedetto Gioia APPELLANTI: v. giansenismo.
APPELLO. - Nel suo più vasto significato questa parola può designare qualsiasi reclamo proposto contro un provvedimento dell'autorità da calui che se ne pretenda leso. Così la intendevano i canonisti antichi, i quali solevano distinguere l'appellatio iudicialis dalla appellatio extraiudicialis, a seconda che avesse per oggetto una sentenza del giudice o un atto amministrativo. Ma in senso tecnico il termine a. viene oggi usato soltanto nel significato di «mezzo ordinario di impugnazione delle sentenze»; onde sotto questo aspetto specifico ci limiteremo a trattarne nel presente articolo, rimandando per il resto alla voce RICORSO.

Sommario: I. Cenni storici. - II. Nazioni generali. - III. Soggetti del diritto di a. - IV. Sentenze inappellabili. - V. Effetti dell'a. - VI. Procedimento. - VII. L'a. nella legislazione civile.
I. Cenni storici. - La comune constatazione che ogni giudizio umano, indipendentemente dalla eventuale ignoranza o mslà fede del giudice, è sempre suscettibile di errore, non autorizza ad affermare senz'altro che l'istituto dell'a. sia di diritto naturale. Esso costituisce più probabilmente un rimedio escogitato dagli uomini in tempi e in paesi di progredita civiltà, allo scopo di assicurare per quanto possibile una certa amministrazione della giustizia; né il pericolo, già denunciato da Ulpiano, che la sentenza di secondo grado riesca, in definitiva, più iniqua della prima, par tale da scardinarne il solido fondamento logico e morale.

Nel diritto romano della repubblica si denominava n p pellatio il ricorso mediante il quale la parte, soggetta all'ordo iudiciorum privatorum, invocava l'intercessio dei consoli o dei tribuni contro il decreto emanato in iure dal pretore, non per ottenerne la riforma o l'annullamento, ma unicamente per paralizzarne gli effetti. Nell'età imperiale, essendosi riconosciuta al capo supremo dello Stato il diritto di modificare o di porre nel nulla qualsiasi decisione giudiziaria, l'appellatio assunse un più preciso carattere di reclamo contro la sentenza del magistrato; e poiché l'imperatore usava affidare a suoi delegati, permanenti o nominati di volta in volta, la cognizione extra ordinem delle cause che gli erano sottoposte, andarono a poco a poco formandosi quelle complesse graduazioni di competenza e quelle speciali norme di procedura nelle quali deve rintracciarsi l'origine dell'odierno sistema della pluralità delle istanze.

Il diritto canonico accolse subito l'istituto dell'a. Risale, infatti, al Concilio di Nicea (325) la prescrizione che demandava ai simili provinciali, da convocarsi annualmente, l'esame delle lagnanze proposte contro i provvedimenti dei vescovi. E il can. 10 del III Concilio di Cartagine (anno 397), riprodotto nel Decreto di Graziano al can. 9, C. II, 9.8, espressamente statuiva: A quibuscompte iudicibus ecclesiasticis ad alias indices ecclesiasticos vbi est maior potestas provocare liceat. Le Decretali si occuparono in larga misura della materia, creando una vera e propria gerarchia giudiziaria, ma tenendo fermo il principio che, per avere giustizia, fosse possibile in ogni caso rivolgersi direttamente alla Sede Apostolica. Il soverchio uso che di questa facoltà fecero i fedeli, nonché la disposizione che consentiva di appellare tante volte quante ne occorressero per avere tre sentenze conformi, accrebbero talmente il numero e la durata delle procedure da indurre pontefici e consili (da ultimo il Concilio di Trento, sess. XXIV, de ref., can. 20) a talune limitazioni e restrizioni che per gran parte sono conservate anche nel diritto vigente.
II. Nozioni generali. - Il can. 1879 del CIC definisce il diritto di appellare: ius provocandi ab inferiore iudice qui sententiam tulit ad superiorem. L'esercizio di tale diritto trova la sua giustificazione, piut-
tosto che nel rapporto di dipendenza (che può anche mancare) del giudice inferiore dal giudice superiore, nella opportunità che gli eventuali errori di quello siano da questo riconosciuti e corretti, cosi da ottenersi la miglior decisione possibile. Esso non deve pertanto considerarsi come un attacco personalmente diretto contro il magistrato (ciò che si verificava, ad es., nel diritto germanico dell'alto medioevo), ma come la manifestazione del desiderio che la causa venga riesaminata nel merito attraverso la prosecuzione del rapporto processuale precedentemente instaurato fra le parti. Suo presupposto è l'esistenza di una sentenza formalmente valida; ed in ciò appunto l'a. differisce dalla querela nullitatis (v. querela di nullita).
Quanto al giudice competente, può dirsi in generale (cf. cann. 1569-1607) che - salva la facoltà concessa a qualsiasi fedele di deferire la propria causa al Romano Pontefice - contro le sentenze del tribunale vescovile si appella al tribunale metropolitano, mentre il riesame delle controversie trattate in prima istanza dal tribunale metropolitano spetta ad uno dei tribunali diocesani della provincia, designato una volta tanto dallo stesso arcivescovo con l'approvazione della S. Sede. Per le istanze successive - ed anche per la seconda, ove la parte preferisca rivolgervisi - l'ordinario tribunale d'a. è costituito dalla Sacra Romana Rota. Particolari norme regolano la competenza nelle cause dei religiosi esenti; e quanto alle cause matrimoniali, per l'Italia e per qualche altro paese, è stato dalla S. Sede designato, per ogni tribunale regionale, il rispettivo tribunale di seconda istanza.
III. Soggetti del diritto d'a. - Abolite le esclusioni che vigevano in passato, specialmente nei giudizi penali, a carico di determinate persone (come i latrones insignes, i rei confessi, gli eretici), il diritto di appellare è attualmente riconosciuto senza eccezioni:
a) Alla parte in causa (attore, convenuto, imputato, interveniente volontario o coatto) che si ritenga gravata dalla decisione del giudice ed abbia quindi interesse a provocarne la totale o la parziale riforma. Chi non è parte può, eventualmente, esercitare, in luogo dell'a., l'apposizione di terzo (v.).
b) Al promotore di giustizia e al difensore del vincolo, limitatamente ai giudizi nei quali siano intervenuti (ma si tenga presente che contro una prima sentenza che dichiari la nullità di un matrimonio o di una sacra ordinazione il difensore del vincolo, a norma dei cann. 1986 e 1998, § 2, ha obbligo di appellare).
IV. Sentenze inappellabili. - Tutte le sentenze possono essere appellate, ad eccezione di quelle che la legge (can. 1880) dichiara espressamente inappellabili e che sono :

1) Le sentenze personalmente emesse dal Somma Pontefice. Non esistendo alcuna autorità umana superiore al Papa, un a. contro le sue decisioni è evidentemente inconcepibile. Chi appellasse al Concilio ecumenico, commetterebbe il delitto previsto dal can. 2332 (v. autorita ecclesiastrine, delitti contro le).
2) Le sentenze del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. Si noti, tuttavia, che nei giudizi promossi a carico degli uditori della S. Rota per violazione del segreto o per altre infrazioni (can. 1603, § 1, n. 1) suoi concedersi la facoltà di ricorrere in a. presso la medesima Segnatura (can. 1604, § 1).
3) Le sentenze pronunciate da un giudice che sia stato delegato dalla S. Sede con la clausola "appellatione remota". L'uso di questa clausola o di formole analoghe ("appellatione cessante", "sublato appellationis obstaculo", "sublato appellationis diffugio") fu molto frequente nel diritto delle Decretali, ma è oggi rarissimo.
4) Le sentenze nulle. Contro di esse è proponibile soltanto la querela nullitatis (v. querela di nullita). Tuttavia

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questa può essere cumulata anche con l'a. (cann. 1894, 1895).
5) Le sentenze passate in giudicato. Contro tali sentenze compete unicamente, in determinate condizioni, il rimedio straordinario della restitutio in integrum (v.).
6) Le sentenze pronunciate in seguito a giuramento decisorio; purché, beninteso, il contenuto del giuramento costituisca la vera e fondamentale ragione del decidere.
7) Le sentenze interlocutorie non aventi valore di definitive. Quali siano le sentenze interlocutorie e quali di esse possano, per certi aspetti, equipararsi alle definitive verrà spiegato sotto la voce sentenza. Qui basti osservare che, per quanto non siano soggette ad a. autonomo, le sentenze meramente interlocutorie possono venire appellate, a tempo opportuno, insieme con quella definitiva.
8) Le sentenze emesse nelle cause per le quali è prescritto che debba procedersi "expeditissime". Tali sono, ad es., quelle che statuiscono sul ricorso proposto contro il rigetto del libello introduttivo (can. 1709, § 3) e quelle che decidono sulla domanda di ricusazione del giudice (can. 1616).
9) Le sentenze pronunciate contro il contumace che non abbia purgato la sua contumacia (v. CONTUNACIA). Questa disposizione ha, da un lato, il carattere di sanzione nei riguardi di colui che, non presentandosi dinanzi al giudice, mostri di disprezzarne l'autorità; e si fonda, dall'altro, sulla presunzione che chi si astenne dal comparire in primo grado abbia implicitamente inteso rimettersi alla giustizia del tribunale e rinunciare all'a. Il contumace peraltro, ove dimostri che ciò avvenne indipendentemente dalla sua volontà, può entro tre mesi dalla notificazione della sentenza, chiedere d'esser riammesso in termini per appellare (can. 1847).
10) Le sentenze pronunciate contro chi abbia dichiarato per iscritto di rinunciare all'a. Piuttosto che di obiettiva inappellabilità della sentenza, si tratta, in questo caso, di volontaria decadenza della parte dal diritto di appellare. L'atto scritto è richiesto ad validitatem; e nulla vieta che la rinuncia possa precedere la pubblicazione della sentenza.
V. EFFETTO DELLA. - Secondo una tradizionale terminologia, si distinguono nell'a. l'effetto sospensivo e l'effetto devolutivo.

L'effetto sospensivo consiste in ciò, che in pendenza del giudizio d'a. la sentenza appellata non può, di regola, ricevere esecuzione. Questo principio, di pretta derivazione romana (appellatione interposita nihil novari oportet, D. 7, 1, 49) è solennemente confermato dal CIC nel can. 1889 , §§ 1-2, e trova la sua giustificazione nel fatto che, come s'è già accennato, la lite prosegue tra le medesime parti e sul medesimo oggetto nonostante l'esistenza di una precedente decisione di merito; donde la nullità o, quanto meno, l'annullabilità degli atti esecutivi eventualmente compiuti.

Talora, però, la stessa legge prescrive che la sentenza debba eseguirsi nonostante l'interposto a., come accade, ad es., per le sentenze con le quali si infliggono le censure (can. 2243, § i); talaltra può il giudice, in casi di comprovata urgenza o necessità, ordinare la provvisoria esecuzione (can. 1917, § 2).

L'effetto devolutivo consiste nell'attribuire al giudice di a. la piena cognizione della causa. Esso è però soggetto alle seguenti limitazioni: 1) Se la parte abbia impugnato soltanto taluni capi della sentenza, i rimanenti capi si considerano esclusi, e su di essi il giudice non può pronunziarsi (can. 1887, § 3); 2) Non è ammessa in nessun caso una nuova causa petendi: la lite si ripresenta nello stesso stato in cui si trovava dinanzi al giudice inferiore nel momento della chiusura della discussione, e pertanto il compito del giudice d'a. rimane circoscritto alla conferma o alla riforma, totale o parziale, della sentenza appellata (can. 1891, § 1). Che cosa debba intendersi per causa petendi,