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va causa petendi: la lite si ripresenta nello stesso stato in cui si trovava dinanzi al giudice inferiore nel momento della chiusura della discussione, e pertanto il compito del giudice d'a. rimane circoscritto alla conferma o alla riforma, totale o parziale, della sentenza appellata (can. 1891, § 1). Che cosa debba intendersi per causa petendi, e se essa si identifichi o meno con la domanda si vedrà sotto la voce azione.

Entro questi limiti, l'effetto devolutivo è pienamente riconosciuto dal CIC; il quale dispone che l'a. dell'attore giova anche al convenuto e viceversa (can. 1887, § i).

All'a. ritualmente proposto da una parte contro alcuni capi della sentenza consegue inoltre la facoltà della parte avversaria, di impugnare a sua volta gli altri capi, indipendentemente dalla verificatasi decorrenza del termine (can. 1887, § 2). Si ha in tal caso l'a. incidentale; che se per la sua origine dipende strettamente dall'a. principale (così da perdere qualsiasi efficacia ove questo risulti proposto fuori termine), conserva, quanto al resto, il carattere di gravame autonomo e non vien meno per il semplice fatto che l'appellante principale rinunci al giudizio.

Nella ipotesi, infine, che, in una medesima causa esistano più attori o più convenuti (che si abbia, cioè, un litisconsorzio attivo o passivo) e che uno solo dei soccombenti impugni la sentenza, l'impugnazione s'intende fatta da tutti se la controversia riguarda una cosa indivisibile o un'obbligazione solidale; restando però le spese del giudizio a carico del solo appellante qualora la sentenza sia confermata (can. 1888). Da questa disposizione si può dedurre che il CIC, innovando profondamente rispetto al diritto delle Decretali (cf. il c. 72, X, de appellationibus, recusationibus et relationibus, II, 28), accoglie in linea di massima il principio della personalità del gravame e dei suoi effetti: principio al quale consente di derogare soltanto nei casi, tassativamente previsti, della indivisibilità della cosa e della solidarietà della obbligazione.
VI. Procedimento. - Perché il giudizio d'a. possa legittimamente instaurarsi è necessario anzitutto che il soccombente manifesti la sua volontà di impugnare la sentenza: a) proponendo, entro dieci giorni dalla notifica della sentenza, l'a. dinanzi al giudice che l'ha pronunciata; b) chiedendo, entro trenta giorni dall'a., la prosecuzione dell'a. dinanzi al giudice di a. (can. 1881 sgg.).

Esaurita questa fase preliminare, il giudizio d'a. si svolge secondo le norme prescritte per il giudizio di primo grado, in quanto siano applicabili (v. processo). La contestazione della lite potrebbe sembrare superflua - e tale sembrava, infatti, agli antichi legislatori (cf. c. 58, 70, X, de appellationibus etc., II, 28) dal momento che l'oggetto della controversia risulta immutabilmente determinato fin dalla prima istanza. Ma il Codice dispone che essa abbia luogo, limitatamente alla questione se la sentenza appellata meriti o meno conferma (can. 1891, § i).

Non è ammessa, di regola, la deduzione di nuove prove; ma ciò non toglie che il giudice, nel concorso di gravi motivi da valutarsi più o meno restrittivamente a seconda che la causa sia suscettibile oppur no di passare in giudicato, possa, sentite le parti, ordinare l'esibizione di nuovi documenti, l'esame di nuovi testimoni e il nuovo esame di testimoni precedentemente interrogati.

Il giudizio d'a. può terminare, come ogni altro giudizio, con la perenzione, con la rinuncia o con la sentenza.

La perenzione si verifica se per la durata di un anno (eccettuato il caso di legittimo impedimento) non venga posto in essere alcun atto proc:ssuale, ed ha per effetto il passaggio in giudicato della sentenza appellata (can. 1736).

La rinuncia al gravame deve risultare da atto scritto, essere firmata dall'appellante o da un suo procuratore speciale, venire accettata, quanto meno implici-

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tamente, dalla parte avversaria, e ricevere l'approvazione del giudice. A queste condizioni, essa produce il medesimo effetto della perenzione (cann. 1740-41).

La sentenza, infine, che rappresenta il modo ordinario onde l'a. ha termine, non differisce per la natura e per la forma dalle sentenze di primo grado (v. sentenza). Quanto alla sua efficacia, occorre distinguere :
A) o essa conferma integralmente la decisione appellata, così da dar luogo alla doppia conforme e, quindi, alla cosa giudicata (v.); e in tal caso, esaurendo il rapporto processuale, diventa immediatamente esecutiva;
B) o riforma in tutto o in parte la decisione appellata; ed allora:
a) se è pronunciata in seconda istanza, rimane a sua volta soggetta alla proposizione di un nuovo gravame, salvo che per i capi eventualmente confermati.
b) se è pronunciata in terza o in successiva istanza, acquista il valore di giudicato, come nel caso previsto sotto la lettera A ), in quanto il suo dispositivo collimi con quello di una delle precedenti sentenze.
VII.. L'A. nella legislazione civile. - L'a., così com'è regolato dal diritto italiano (artt. 339-39 del Cod. proc. civ. e artt. 511 - 23 del Cod. proc. pen.) presenta notevoli analogie, di sostanza e di forma, col corrispondente istituto canonistico. Tali analogie si rivelano particolarmente nelle norme riguardanti la legittimazione ad appellare, l'impugnabilità delle sentenze e gli effetti del gravame, le quali appariscono, nell'uno e nell'altro campo, ispirate ai medesimi criteri. Ma in un punto i due ordinamenti giuridici profondamente divergono, cioè nel modo di valutare la natura ed il fine del giudizio d'a.

Per il diritto civile, che adottando il sistema del doppio grado di giurisdizione prescinde dalla terza istanza e ripudia il principio secondo cui la massima garanzia di giustizia sarebbe raggiunta dall'esistenza di due pronuncie conformi, il giudizio d'a. non rappresenta un semplice controllo dell'operato del giudice inferiore, ma costituisce in ogni caso la fase decisiva della lite. Ne segue che la sentenza emanata in sede d'a., qualunque sia il suo tenore, non si aggiunge a quella di primo grado, ma ad essa si sostituisce e si sovrappone, fino a doversi considerare come l'unica e vera sentenza della causa, immediatamente eseguibile (a meno che non si tratti di una causa penale, nel qual caso il ricorso per cassazione ha effetto sospensivo).

Nelle cause civili, il termine per appellare è diverso a seconda dell'autorità giudiziaria dinanzi alla quale s'è svolto il giudizio di primo grado : le sentenze dei conciliatori devono impugnarsi entro dieci giorni, quelle dei pretori e dei tribunali entro trenta giorni dalla notificazione. L'a. si propone mediante citazione contenente la sommaria esposizione dei fatti e i motivi specifici della impugnazione; e viene dichiarato improcedibile, né può essere riproposto, se l'appellante non si costituisce o se, benché costituito, non presenta il proprio fascicolo o non comparisce alla prima udienza. E ammesso l'a. incidentale. Valgono, quanto al resto, le disposizioni che regolano il giudizio di primo grado.

Per le cause penali sono stabilite norme speciali. Ricorderemo: il divieto di appellare contro le sentenze di condanna a pena pecuniaria inferiore ad una certa somma (attualmente 16.000 lire) e contro quelle pronunziate dalla corte d'assise; il diritto riconosciuto di regola all'imputato prosciolto per insufficienza di prove di invocare dal giudice d'a. una più ampia formola di assoluzione; la facoltà concessa al pubblico ministero di proporre a. incidentale. Il termine per appellare, mediante dichiarazione ricevuta dal cancelliere del giudice a quo, è di tre giorni; ma i motivi dell'impugnazione possono essere presentati entro il ventesimo giorno dalla comunicazione dell'avvenuto deposito in cancelleria dell'originale della sentenza.

BibL.: Sull'a. in generale, può utilmente consultarsi: L. Mortara, s. v. in Dg. Ital., III, 11, Torino 1890, pp. 381-1012, dove è largamente trattata la parte storica. - Sull'a. nel CIC: F. Roberti, De processibus, II, Roma 1926; M. Conte a Coronata,

Instituciones iuris canonici, III: De processibus, Torino 1933; M. Lega-V. Bartoccetti, De indiciis ecclesiasticis, II, Roma 1939; F. Della Rocca, Istituzioni di diritto processuale canonico, Torino 1946, pp. 324-41. - Sull'a. nel diritto civile: G. Chovenda, Istituzioni di diritto processuale civile, Napoli 1934; M. T. Zanzucchi, Diritto processuale civile, Milano 1932; F. Carneluro, Sistemo di diritto processuale civile, voll. I-II, Padova 1936-38.

Ferraccio Liuzzi.
APPELLO AL CONGILIO ECUMENICO: v. AUTORITÀ ECLESIASTICHE, delitti contro le.

APPELLO PER ABUSO. - Con questa espressione si designa il ricorso all'autorità civile - per incomprensese, violazione di legge o eccesso di potere contro un provvedimento emanato in sede giudiziaria o amministrativa dall'autorità ecclesiastica.

Ospidni e vicende storiche. - L'origine dell'a. p. a. (rappresentante oggi poco più che un ricordo storico) è strettamente legata al sorgere di quelle dottrine cosiddette regalistiche, che attribuivano allo Stato il diritto di esercitare un vero e proprio sindacato di legittimità sugli atti compiuti dagli organi della Chiesa (v. accalismo). I primi esempi di a. p. a. si riscontrano nel sec. xv. in Francia, dove il Parlamento, incaricato di vigilare sulla esecuzione della Frammentica Sinuzione (v.), andò a poco a poco estendendo i limiti della propria competenza, sino a ricevere ogni sorta di ricorsi contro i prelati. Nel sec. xvi l'a. p. a. (appel comme d'abus) costituì uno dei mezzi più efficaci per la difesa delle libertà della Chiesa gallicana (v. gallicanesimo) e fu regolato da apposite norme legislative, come l'ordinanza di Villers-Cotterett (ag. 1539), l'edito di Carlo IX del 16 apr. 1571 e l'ordinanza di Blois (maggio 1579): se il Parlamento riconosceva abusivo l'atto ecclesiastico, questo era dichiarato nullo, e a carico del suo autore potevano imporsi multe, per l'esazione delle quali era consentito il sequestro delle temporalità; contro la decisione del Parlamento le parti potevano ricorrere al Consiglio del re. La Rivoluzione, in seguito alla abolizione dei vecchi organi giudiziari, atrribul ai tribunali distruttuali la cognizione degli a. p. a. (decreto 15 nov. 1790). Più tardi, i famosi articoli organici (v.) - aggiunti dalla legge 8 apr. 1802 al Concordato napoleonico ed abrogati soltanto dalla legge di separazione 9 dic. 1905 - regolarono ex novo la materia, prevedendo la possibilità di ricorso al Consiglio di Stato - dans tous les cas d'abus de la part des supérieurs et autres personnes ecclésiastiques e e specificando tali casi nei seguenti : usurpozione o eccesso di potere; contravvenzione alle leggi e ai regolamenti della Repubblica; infrazione alle norme sancite dai canoni ricevuti in Francia; attentato alle libertà, franchige e consuetudini della Chiesa gallicana; ed infine qualsiasi atto o procedimento che, nell'esercizio del culto, potesse compromettere l'onore dei cittadini, turbare arbitrariamente le loro coscienze o risolversi contro di essi in oppressione, ingiuria o pubblico scandalo.

Analoga evoluzione ebbe l'a. p. a. in Spagna, dove, nei secoli xvI e xviI, fu conosciuto sotto il nome di renone de fuerza. In Germania venne invece disciplinato molto più tardi, a cagione delle particolari relazioni tra autorità ecclesiastica e secolare, ivi esistenti fino alla seconda metà del ' 700 .

Dalla Francia e dalla Spagna l'istituto passò in tempi diversi nelle legislazioni dei vari Stati italiani. In Piemonte, la legge 30 ott. 1859 stabiliva, conformemente al modello napoleonico, che il Consiglio di Stato in assemblea generale fosse competente a conoscere dei ricorsi proposti contro gli atti abusivi delle autorità ecclesiastiche; e tale norma fu conservata, dopo la proclamazione del regno d'Italia, nella legge 20 marzo 1865. La legge detta delle guarentige ( 13 maggio 1871) si preoccupò di statuire, all'art. 17: «In materia spirituale e disciplinare non è ammesso richiamo ad a. contro gli atti delle autorità ecclesiastiche». Ma poteva dirsi con ciò definitivamente abolito in Italia l'a. p. 2.? Qualcuno mostrò di dubitarne, argomentando dal fatto che la disposizione della legge 20 marzo 1865 veniva ripetuta, molto probabilmente per errore, nei testi unici delle leggi del Consiglio di Stato del 1889, del 1907 e del 1924. Oggi però nessun dubbio è più possibile al riguardo, dacché l'art. I del Concordato con la S. Sede espressamente di-

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chiara che "I'Italia assicura alla Chiesa cattolica il libero esercizio del potere spirituale, come pure della sua giurisdizione in materia ecclesiastica n, e l'art. 23 cpv. del Trattato Interanense dà piena esecutoricta in Italia alle sentenze emesse dai tribunali della Chiesa nei confronti di persone ecclesiastiche o religiose.

Dottrena della Chiesa. - L'atteggiamento della Chiesa di fronte all'istituto in questione fu sempre, come ben si comprende, di aperta ed intransigente ostilità. Ed infatti, l'a. p. a. costituiva in primo luogo un assunto giuridico, in quanto deferiva l'interpretazione e l'applicazione delle leggi ecclesiastiche ad organi appartenenti a un ordinamento diverso da quello onde le leggi stesse pomanavano; rappresentava poi una palese menomazione della sovranità della Chiesa, le cui gerarchie venivano poste in condizione di inferiorità rispetto a quelle dello Stato; e procurava infine alle autorità civili una comoda occasione di perpetrare ingiustizie e soprusi.

Non può dunque recar meraviglia che la Chiesa abbia in ogni tempo colpito con severe sanzioni coloro che, valendosi delle leggi dello Stato, osavano ricorrere al fòro secolare per ottenere l'annullamento dei provvedimenti dell'autorità ecclesiastica. Sarebbe troppo lungo elencare le numerose costituzioni promulgate in proposito dai Pontefici, a partire dal sec. xv. Ricorderemo soltanto che il Concilio di Trento (sess. 25, de ref., c. 3) riprovava solennemente l'uso da qualche tempo invalso di appellare ai giudici laici contro le sentenze dei tribunali ecclesiastici; che la bolla In coena Domini di Gregorio XIII (1577) comminava la scomunica a carico di quanti "praetextentes frivolam quamdam appellationem a gravamine" avessero fatto ricorso alle magistrature civili; e che il Sillabo di Pio IX condannava, tra le altre, la proposizione: "Civili potestati, vel ab infideli imperanti exercitae, competit... nedum ius quod vocant Exequatur, sed etiam ius appellationis quam nuncupant ab abusu».

Il vigente CIC prevede il delitto di chi ricorre all'autorità secolare per impedire gli atti della Sede Apostolica o l'esercizio, in genere, della giurisdizione ecclesiastica, nei cano. 2333 e 2334, n. 2 (v. AUTORITÀ ECCLESIASTICHE, delitti contro le).

BibL.: D. Affre, De l'appel comme d'abus, Parigi 1842; L. Gerra, A. par abuse, in Dig. Ital., I, Torino 1884, p. 136 sgg.; Ch. Renard, Appel comme d'abus, Lilla 1896; E. Eichmann, Der recursos ab abusu, Breslavia 1903; R. Naz, Appel comme d'abus, in DDC, I, Parigi 1932, col. 818 sgg.; F. Liuzzi, De delicis contra auctoritates ecclesiasticas, Roma 1942, pp. 51 sgg., 81 sgg.; A. Ottaviani, Institutiones iuris publici ecclesiastici, II, Città del Vaticano 1948, p. 262 sgg.

Ferruccio Liuzzi Ferruccio Liuzzi

APPELMANS, Gheraert. - Eremita fiammingo, vissuto tra il 1250 e il 1325 ca., noto solo come scrittore mistico, per il suo originale e profondo commento al "Pater Noster" (Glose op den Pater Noster), in cui congiunge grande scienza teologica ad alta esperienza contemplativa.

L'impostazione cristologica e trinitaria, la precisione dei concetti dogmatici, le manifeste qualità metodiche e didattiche mostrano una forte formazione scolastica, d'indirizzo tomista, e fanno supporre che l'autore abbia insegnato teologia prima di ritirarsi dal mondo. Notevole la sua concezione della filiazione mistica, prolungamento della filiazione di grazia, e della visione di Dio come meta di tale duplice filiazione. Sotto l'aspetto linguistico, il suo opuscolo, trovato manoscritto dal p. Reypens nel 1927, costituisce una perla della letteratura fiamminga medievale, mentre dimostra che sul ' 300 la mistica scolastica era già diffusa in lingua volgare, prima di Eckhert.

Bibl.: L. Reypens, G. Appelmans' Glose op het Vaderons, in One Geestelijk Erf, I (1927), pp. 81-107 (ed. critica del testo con annotazioni); id., Een nieuw merkwandig Dietsch mystiek, Broeder G. A., ibid., pp. 113-41; id., s. v. in D8p. I, col. 899 sg.

Anselmo Musters

APPENDINI, Francesco. - N. a Poirino nel Piemonte il 6 nov. 1769. Scolopio il 15 apr. 1787. Mandato giovanissimo a Ragusa, fece di quella città la sua seconda patria, che illustri con le sue virtù e le sue opere, insieme col fratello Urbano, pure scolopio. Uno dei meriti più rilevanti dell'A. fu l'aver promosso l'erudizione e la letteratura slava sino al suo tempo assai negletta. Nel 1802 diede alle stampe le Notizie istorico-ortiche sulle antichità storia e letteratura de' Ragusei, lavoro pregevole che, a parte alcuni nèi derivanti dall'epoca in cui venne scritto, è e rimarrà una delle poche fonti per la storia letteraria di quella città. Compilò altresi una grammatica illirica, e promosse la traduzione in italiano e la ristampa dei nostri classici. Fu in corrispondenza con insigni cultori della letteratura illirica, quali il Kopitar, lo Schaffarik, il Muller.

Caduta nel 1808 la repubblica in mano dei Francesi, seppe amicarsi il generale Marmont, governatore, e ottenere benefici per il suo Ordine. Scrisse molte biografie di illustri ragusei, le Memorie spettanti ad alcuni illustri di Cattaro (Ragusa 1811), l'esame critico della questione intorno alla patria di a. Girolamo (Zara 1833), e un interessante studio inedito sul Petrarca.

Dopo la morte del fratello Urbano, direttore degli studi nella Dalmazia, con residenza in Zara, passò ad occupar quella carica per ordine del governo austriaco, ma dopo poco tempo mori il 30 genn. 1837.

Bibl.: A. Casnacich, Memoria storica sulla vita ed opere del P. F. M. A., Ragusa 1838; G. M. Bozoli, in E. de Tipaldo, Biografia d'italiani illustri, VI, Venezia 1838, p. 142; G. Gloibich, Dizionario Biografico degli uomini illustri della Dalmazia, Vienna 1836.

Lendegorio Picanval
APPENNES (apennis, adpenneis). - Con questa denominazione si suol distinguere un particolare tipo di documenti, che le autorità feudali, sia laiche che ecclesiastiche, rilasciavano dietro richiesta degli interessati in sostituzione degli originali andati per qualsivoglia ragione perduti.

Gli a. (da appendere) ripetono il loro nome dal fatto che una copia di essi veniva affissa per tre giorni in luogo pubblico per la conoscenza comune, affinché chiunque ne possedesse, potesse far valere eventuali pretese sui beni rivendicati. Simile procedura, che i Franchi ereditarono dai Romani e che ci è tramandata da formulari dei secc. vi e viI, è senz'altro antica e risale al sec. III, e più esattamente all'imperatore Gordiano (Cod. Iustin., De fide instrum., I, 5).

Sulla fine dell'epoca merovingica gli a. furono sostituiti dai cosiddetti "praecepta de chartis perditis" consistenti in diplomi emanati dalla cancelleria regia, che spesso conservano, insieme con le caratteristiche sostanziali, anche il nome di a. Infine, dal ix sec., subentrò l'uso di sostituire al documento perduto la semplice dichiarazione regia, che, basandosi sull'autorità della persona emanante, rese inutile l'appensio pubblica. Al nome di a., impropriamente attribuito da alcuni trattatisti (Th. Sickel, J. Havet) anche a questi ultimi documenti, si sostituì allora quello di "pancharta" (v.), cui si connettono però anche altre significazioni.

L'importanza di questi atti sta soprattutto nel fatto che permettono di conoscere il contenuto di documenti più antichi, distrutti o smarriti.

Bibl.: Th. Sickel, Neuausfertigung oder Appennis?, in Mittheil. des Inst. für österreichische Geschichtsforschung, 1 (1880), p. 227 sgg.; K. Zoumer, Uber den Ersatz verlorener Urkunden im frduhischen Reiche, in Zeitschrift der Savigny-Stiftung, 1 (1880), German.-Abtheil., p. 80; C. du Cange, s. vv. appenis e appennin, in Glossarium medioe et infimae latinitatis, I, nuova ed., Niort 1883, pp. 309 e 327; A. Giry, Monuel de diplomatique, Parigi 1894, pp. 13-15; C. Pauli, Diplomatica, nuova ed. a cura di G. C. Bascapè, Firenze [1942], pp. 32-33. Niccolò del Re

APPERCEZIONE. - Termine che venne in uso con Leibniz (v.), il quale distinguendo fra percezione e a. pretendeva di evitare le difficoltà in cui incorrevano

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cosil i cartesiani come Locke: mentre la percezione è lo stato interiore della monade nel rappresentare le cose esterne, l'a. è la coscienza o conoscenza riflessiva di questo stato interiore ed appartiene alle entelechie o anime più perfette (Principi della Natura e della Grazia, § 4, trad. ital., Bari 1912, p. 234).

In Kant invece l'a. assurge a funzione suprema dell'intendere, come "Io penso" trascendentale ; esso ha da accompagnare tutte le rappresentazioni come unità sintetica a priori del molteplice che precede e fonda tutte le altre forme di unificazione. Come la sintesi delle rappresentazioni suppone l'unità a priori data dalle categorie (v.), cosi la sintesi delle categorie quella dell' "Io penso" da cui derivano (Critica della ragion para, S S 15-20 ).

In Herbart l'a. indica il dinamismo psicologico di assimilazione del materiale nuovo all'esperienza passata in un tutto organizzato. In W. Wundt, l'a. è tanto la sintesi di fatto dell'esperienza quanto il principio della sintesi operata dai sentimenti (sintesi creatrice); ed è a. passiva quando la unificazione è avvertita come un "patire", attiva, se importa da parte del soggetto processi di preparazione quali l'attestazione, l'attesa, il complemento e simili (Grundriss der Psychologie, ⁴ᵃ ed., Lipsia 1901, § 15, pp. 250, 260-61).

Cornelio Fabro
APPETITO: v. InCLINAZIONE.
APPIA, Giorgio. - Pastore valdese, figlio di Paolo, n. nel 1827, m. nel 1910. A Torre Pellice, tra il 1854 e il 1855 , l'A. fondò un ospizio per fanciulli, un orfanotrofio per bambine e la scuola dei Coppleri. Nel 1859-61, in pieno Risorgimento, fu a Pinerolo. Nel 1861-62 introdusse il protestantesimo a Palermo e nei tre anni successivi a Napoli, ove, con la comunità valdese, istitui una piccola scuola normale evangelica. Nel 1865 insegnò esegesi alla facoltà valdese di Firenze e nel 1866 fu nel Trentino con Garibaldi, cooperatore di suo fratello Luigi, collaboratore col Dunant nella fondazione della Croce Rossa. Nel quarantennio seguente, soggiornò a Parigi come pastore luterano. L'esperienza più utile della sua vita di ecclesiastico dissenziente dalla cattolicità l'ebbe a Palermo dove, nel 1862, si agitò una vigorosa polemica religiosa, svoltasi con prediche e opuscoli, tra lui, vari sacerdoti, soprattutto il canonico Turano, ed il vescovo di Girgenti.

Bibl.: G. A., Roma e la Scrittura. Dieci lettere al rev. Canonico D. Turano, Palermo 1862: D. Turano, Risposta al sig. A. Valdese in occasione del suo opuscolo "Roma e la Scrittura", ivi 1862: G. A., Undecima lettera al rev. canonico D. Turano, controrisposta alla sua risposta, ivi 1862.

Piero Chiminelli
APPIANI, Andrea. - Pittore, n. a Milano il 23 maggio 1754, m. ivi l'8 nov. 1817. Dal maestro Carlo Maria Giudici, tutto preso dalle teorie del Mengs, ebbe l'avviamento all'indirizzo neoclassico, al quale poi egli seppe dare carattere nettamente italiano, divenendone fra noi il maggiore rappresentante. Specialmente affidata ai ritratti e agli affreschi (notevoli particolarmente quelli nel palazzo reale di Milano) è la sua fama, che cominciò da pittore di soggetto sacro e cioè dagli affreschi (1795) sotto la cupola di S. Maria presso S. Celso in Milano, i quali fecero dire al Parini che il Mengs e il Batoni avevano avuto un degno successo. Tra i quadri sacri a olio ricordiamo il Giacobbe della chiesa di Alzano e l'Adorazione dei pastori ad Arona.

Bibl.: Anun., Descriz. dell'opera a fresco eseguita nel 1705 nel tempio di S. Maria dal pittore A. A., Milano 1818; G. Beretta, Le opere di A. A., ivi 1848.

Vincenzo Golzio
APPIANI, LUIGI Antonio. - Missionario lazzarista, n. a Dogliani (Cuneo) nel 1663, m. a Canton
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(let. Alineri)
Applani, Andrea - Autoritratto - Firenze, Galleria degli Uffizi.
nel 1732. Entrato nella Congregazione della Missione già sacerdote ( 1687 ), fu nominato professore nella casa di Roma e direttore spirituale al Collegio di Propaganda. Ridotto per malattia in fin di vita, fece voto di andare in missione e, guarito, andò in Cina con 32 religiosi e due preti secolari. Da Propaganda ebbe incarico di fondare un seminario per il clero indigeno (1697). Iniziò il ministero nel vicariato del Szechwan, e nel 1705 fu scelto come interprete da mons. de Tournon, legato pontificio e suo congiunto, che doveva trattare la difficile questione dei riti cinesi. Poco dopo (1706) fu arrestato e rimase in dura prigionia vent'anni ca. La ragione della cattura pare debba cercarsi nell'avversione delle autorità cinesi all'atteggiamento del Papa nella questione dei riti. Clemente XI indirizzò al prigioniero un breve (1711) elogiando la fedeltà e la fortezza di lui e nominandolo protonotario apostolico. Gli offrì, pure, l'episcopato, che A. rifiutò, pregando di darlo invece al suo confratello Müllener. Lo stesso Papa domandò per lui grazia all'imperatore, che la negò; Benedetto XIII rinnovò l'istanza e l'A. fu liberato (1726). Continuò a lavorare alacremente a Canton, fino alla morte.

Bibl.: Mémoires de la Congrégation de la Mission. Parigi 1864-67, 2^{°} ed., ivi 1911-12; Streit, Bibl., VII, passim.

Egliberto Martire
APPIO, Foro d' : v. foro d'appio.
APPRECAZIONE : v. documento.
APPRENSIONE. - Nel linguaggio filosofico, principalmente scolastico, a. (da ad-prehendere, prendere, afferrare) designa, in senso largo, ogni atto percettivo con cui la mente viene a conoscenza di qualche cosa; in senso stretto, la prima operazione del pensiero, generatrice del puro concetto, al di qua della sintesi di affermazione o negazione realizzata nel giudizio. Nel primo senso, a. è quasi sinonimo di percezione ed è usata da s. Tommaso anche per designare la per-

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cezione sensibile (In Boeth. De Trinit., VI, 2). Nel significato più specifico, a., contrapposta al giudizio, rappresenta nell'uomo la forma iniziale di conoscenza spirituale che ci mette a contatto con i contenuti e i valori intelligibili delle cose. Per questo era dagli scolastici chiamata "apprehensio simplex, cognitio essentiarum, indivisibilium intelligentia» (cf. s. Tommaso, I Perihermeneias, i). E noto che nella filosofia tomista l'a., come atto di pensiero con cui si afferra, in modo più o meno distinto, la quiddità dello cose, si realizza principalmente attraverso un'operazione astrattiva dell'intelligenza (v. astratto; astrazione). Da notare, per rapporto alla teoria della conoscenza, il significato realistico affiorante dalla etimologia della voce : ad prehendere, come un muoversi del pensiero verso l'oggetto per impossessarsene nell'unità intenzionale del concetto.

Un ultimo significato, maggiormente tecnico e poco in uso, è quello per cui a. vien contrapposta a comprendime, come conoscenza parziale e limitata a una conoscenza adeguata e totale.

BibL.: Si parla dell'argomento in ogni trattato di logica scolastica. Cf. U. Viglino, Logica et generalis introductio in philosophiam, Roma 1941, pp. 103-13.

Ugo Viglino
APPROPRIAZIONE. - « Manifestazione della divina persona attraverso gli attributi propri della divina essenza" (Sum. theol., { }^{15}, q. 39, a. 1). Questa voce fa parte della terminologia trinitaria, di cui i teologi si servono per esprimere in linguaggio umano le ricchezze dei divini misteri. Quando si parla di Dio, che trascende tutto il mondo finito, nessun concetto e nessuna parola può adeguarsi all'oggetto : pensiero e linguaggio hanno soltanto un valore approssimativo, analogico (v. analogia), che si fonda sul rapporto di causalità e quindi di somiglianza tra le cose create ed il Creatore. Per questa via la ragione umana riesce a cogliere con sicurezza, sia pure analogicamente, molti attributi o proprietà essenziali di Dio, come l'onnipotenza, la sapienza, la bontà, ecc. (v. attributi divini). La rivelazione poi manifesta quello che la ragione non avrebbe mai potuto raggiungere : il mistero della vita intima di Dio, la Trinità, di fronte alla quale il nostro linguaggio si fa ancora più povero e inadeguato. Dalla divina rivelazione sappiamo che in Dio vi sono tre persone, di cui ciascuna ha la sua nota distintiva e le sue proprietà personali (Padre, Principio generante; Figlio, Immagine, Unigenito; Spirito Santo, Amore).

Non contenti di queste poche nozioni i teologi, sull'esempio dei Padri e della liturgia della Chiesa, sogliono riferire alle singole persone alcuni attributi divini, che essendo propri della divina essenza, convengono egualmente alle tre persone, ma che per ragioni di analogia si possono appropriare a uno piuttosto che a un'altra di esse. Cosi per esempio la potenza, la sapienza e la bontà, sono attributi essenziali di Dio, comuni perciò come l'essenza alle tre persone, ma per una certa affinità la potenza si attribuisce al Padre, la sapienza al Figlio, la bontà allo Spirito Santo, perché il Padre, come principio, da cui derivano le altre persone, richiama l'idea dell'origine di tutte le cose dalla divina onnipotenza; il Figlio, che procede dal Padre per via d'intellezione, richiama l'idea della sapienza; e lo Spirito Santo che procede dal Padre e dal Figlio per via di amore, dice ordine al bene.

Altri esempi di a.: al Padre si attribuisce l'eternità, l'unità; al Figlio la verità e il suo splendore, che è la bellezza; allo Spirito Santo la santificazione delle anime e il loro impulso verso la vita eterna (cf. Sum. theol., { }^{19}, q. 39, a. 8).

BibL.: Sum. theol., 10. q. 39: L. Billot, De Deo Uno et Trino, Roma 1926, th. 34: P. Parente, De Deo Trino, ivi 1938, p. 218 sgg.: A. Chollet, s. v. in DThC, I, coll. 1708-17. Pietro Parente

APPROPRIAZIONE INDEBITA. - E un delitto contro il patrimonio, del quale si rende responsabile chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui, di cui abbia a qualsiasi titolo il possesso. Si differenzia dal furto (v.) in quanto la cosa non viene sottratta a chi la detiene, ma si trova già in possesso del colpevole; e si distingue dalla truffa (v.) in quanto l'impossessamento non rappresenta l'effetto, bensì il presupposto del reato.

Per il Cod. pen. ital. il delitto è perfetto non appena il possessore si sia appropriato della cosa o del denaro, cioè abbia dato ad essi una destinazione incompatibile col titolo o ragione giuridica in base a cui li possiede; ed è punito a querela di parte con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire 80.000 . Ove il fatto sia commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario o con abuso di autorità, di relazioni domestiche, d'ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione o di ospitalità, la pena è aumentata e si procede d'ufficio (art. 646).

Costituiscono particolari forme di reato, a norma dell'art. 647 , l'a. i. di cose smarrite, l'a. i. di tesoro e l'a. i. di cose avute per errore o per caso fortuito.

BibL.: Oltre ai trattati generali di diritto penale, si vedano: D. Angelotti, Le a. i. nel sistema del diritto vigente e nella nostra legislazione penale, Napoli 1930; B. Petrocelli, L'a. i., ivi 1933.

Ferruccio Liuzzi
APRINGIO. - Fu vescovo di Pax Julia (ora Béja) nella Lusitania (Portogallo) meridionale, al tempo di Teude, re dei Visigoti (531-48). I suoi scritti non dovettero avere grande diffusione, se Isidoro di Siviglia (ca. 470-536), chiedendo (Ep. 25 : PL 80, 674) a un suo amico che gliene procurasse uno, dichiarava di non averli potuti leggere. L'opera chiesta da Isidoro era il Commento all'Apocalisse di s. Giovanni, del quale a noi sono pervenute alcune parti (v. Bibliothèque Patrologique, ed. da M. Férotin, I, Parigi 1900; ed. A. C. Vega in Scriptores Ecclesiastici Hispano-Latini, fasc. x, Escorial 1941). Isidoro (De viris illustribus, 30, ed. G. M. Dzialowski nello scritto Isidor und Ildefons als Literaturhistoriher, Münster in V. 1898, p. 53), fondando naturalmente il suo giudizio sul detto Commento, loda la facondia, l'erudizione, l'acume e lo stile di A.

BibL.: M. Schanz, Geschichte der römischen Literatur, IV, 11, Monaco 1914, p. 629; U. Moricea, Storia della letteratura latina cristiana, III, 11, Torino 1934, pp. 1491 e 1510.

Aurelio Giuseppe Amatucci
A PRIORI e A POSTERIORI. - Espressioni tecniche del linguaggio filosofico, di significato vario. La loro origine risale ad Aristotele il quale egli Analyt. Poster., I, 2, 71 b, 33 aveva distinto cose che sono prima e più note, priora e notiora, o per riguardo alla nostra conoscenza ( π ρ dot{α} ς í μ tilde{α} ς ), o assolutamente in se stesse ( τ tilde{η} varphi dot{α} σ ε ι, dot{α} π λ tilde{ω} ς ) : priora e notiora quoad nos sono le cose sensibili e singolari, mentre priora e notiora quoad se sono gli universali. Da questa distinzione aristotelica derivò l'uso comune della Scolastica medievale che dava all'a pr. e a post. un significato esclusivamente logico e metodologico in rapporto ad una particolare specie di ragionamento: è a pr. l'argomento che va dal generale al particolare, dal genere alla specie, dalla causa all'effetto, dall'essenza alle proprietà, mentre è a post. l'argomento che tiene la via opposta, dal particolare all'universale, dall'effetto alla causa, dalle proprietà all'essenza. Questo significato dell'a pr. e a post., già presente in s. Tommaso che nega la possibilità di una dimostrazione a pr. dell'esistenza di Dio (Sum. Theol., { }^{16}, q. 2, a. 2), è più esplicita-

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mente formulata da Alberto di Sassonia (cf. K. Prantl, Gesch. der Logik, IV, Lipsia 1927, p. 78).

Nella filosofia moderna, al senso logico medievale, non totalmente caduto, si è sovrapposto, ed ha prevalso, un significato piuttosto gnoseologico secondo cui si intendono a pr. tutte le conoscenze che, almeno in qualche modo, non dipendono dall'esperienza, e a post. quelle che dall'esperienza derivano. Questo senso si trova già in Hume (Treatise of Human Nature, I, p. iv), e in Leibniz (Nuovi Saggi, IV, 9, 2; trad. ital., Bari 1926, II, p. 194). A rendere il significato moderno universale contribui principalmente Kant, nel cui sistema l'a pr. acquista posizione centrale. Kant distingue conoscenze empiriche, provenientiall'esperienza, e conoscenze a pr., che, intese in senso rigoroso, sono assolutamente indipendenti da ogni esperienza, anzi presupposte all'esperienza stessa (Critica della ragion pura, Bari 1924, p. 39). Suddivide poi le conoscenze a pr. in pure e non pure, secondo che ad esse si frammischia, o meno, alcunché di empirico. Caratteri distintivi delle conoscenze a pr., in
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(Rot. Pont. Comm. d'ate, Seire)

Aphoniang, cimitero di - Cubicolo a colonne con capitelli in stucco - Roma.

L'ontologismo fa di Dio la prima idea intuita direttamente, da cui si svolge tutta la cognizione umana. Cartesio pretende che l'idea di Dio sia innata, chiara e distinta. S. Anselmo ricavava dal concetto stesso di Dio la sua esistenza (argomento a simultaneo). La Chiesa rigetta l'ontologismo perché riduce la visione beatifica a un fatto naturale; l'innatismo cartesiano non è condannato dalla Chiesa, ma trova la sua piena confutazione sul terreno filosofico. Di libera discussione è tra i cattolici l'argomento di s. Anselmo.

Anche s. Agostino concede qualche cosa all'a., quando dimostra l'esistenza di Dio dall'introspezione dello spirito, in cui risplendono le verità eterne; ma è ormai criticamente assodato che né questa nè l'altra affermazione della divinailluminazione dell'intelletto umano permettono di attribuire a s. Agostino una forma di ontologismo, perché mai egli parla di una intuizione diretta dell'essenza divina da parte dell'intelletto nostro considerato nelle sue condizioni naturali. Vedi: agostino; anselmo; dio; ontologismo. BibL.: A. Lepidi, Examen theologico-philosophicum de Ontologismo, Lovanio 1874; A. Forges, L'idée de Dieu, Parigi 1894; B. Geyzer, La pence a priori de l'existence de Dieu chez s. Anselme, in Rev. de philos., 1909, p. 662 sgg.; C. Bover, Cursus Philosophico, II, Parigi 1936, p. 297 sgg.; A. Palumbo, Theodicosa, Roma 1942, p. 79 sgg.; Fr. Spedalieri, Anselmus an Gamllo? seu de recta sancti Doctoris interpretatione, in Gregorianum, 28 (1947), pp. 23-77; A. Chaflet, A priori. A posteriori, in DThC, 1, coll. 1718-24. Pietro Parente

APRONIANO, CIMITERO di. - Il Martirologio geronimiano ci dice ( 25 dic.) che s. Eugenia fu sepolta sulla via Latina a Roma in coemeterio A proniani. E dalla Notitia ecclesiarum sappiamo che esso era il terzo partendo da Roma. Sopra vi fu una basilica e Adriano I (772-75) vi edificò un monastero femminile che dotò riccamente. La catacomba, visitata più volte in passato, è tornata alla luce nel 1937 ed è poi stata in parte scavata. E a tre piani, ma non molto estesa; ha rivelato molte iscrizioni e qualche cubicolo interessanti, nonché un musaico policromo raffigurante il ciclo di Giona. A. dovette essere qualche ricco cristiano possessore di quel fondo.

Bibl.: A. Ferrua, Una nuova catacomba su la via Latina, in La Civ. Catt., 1938, II, pp. 151-63; E. Jasi, Cimitero cristiano sulla via Latina, in Rivista d'Archeologia Cristiana, 17 (1940), pp. 7-39.

Antonio Ferrus
APSARAS. - Questo nome significa « che si muove nell'acqua» e designa una divinità indiana delle acque, affine alla greca Nereide. Già nel Rgveda, X, 123, 5, l'A. è associata col Gandharva, genio dell'aria a cui essa sorride, e che l'ama. Anche quando le A., abbandonato il sostrato naturistico, diventano ninfe celesti e personificano il potere femminile di seduzione, esse amano frequentare le rive dei laghi e dei fiumi a ricordo della loro origine. L'Atharvaveda le dice

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mogli dei Gandharva, che si ritrovano nella mitologia epica, in qualità di musici celesti. Essi suonano la vīp ā, specie di liuto, e le A. danzano e cantano. Come in Grecia, anche in India i capostipiti di famose dinastie vantano origine semidivina da un eroe mortale e una ninfa celeste. L'episodio di Purûravas e Urvaûî, la Melusina dell'India, è argomento di un inno vedico ( R v, mathrm{X}, 95 ) prima che del famoso dramma di Kâlidâsa, Vihramarvaîtya. Secondo il Râmâyana, le A. nacquero dal frullamento dell'oceano insieme con S'ri, la Venere indiana, e con l'amrta (v.).

Biml.: H. Oldenberg, Die Religion des Veda, Berlino 1894, pp. 230-24; V. Fausboll, Indian Mythology, Londra 1903, pp. 123-26. Ferdinando Belloni Filippi

APSEL (AbSEl), Wilhelmus van. - Pio scrittore certosino, n. a Breda (Olanda) sugli inizi del sec. xv; m. alla certosa di La Chapelle, il 4 ag. 1471. Entrò nella certosa di La. Chapelle, presso Herimess-les-Enghien (Belgio) verso il 1430; e fu priore di quella di Bruges dal 1462 al 1465 . Dottissimo e di rare virtù, si distinse anche nell'arte dell'intaglio. Arnaldo Beellsens, nella Chronica domus Capellae, scrisse: «Fuit vir magnas scientiae et egregius librorum ligator atque operarius in aere et lignis». Fu il più vecchio incisore della scuola fiamminga; incideva non solo sul rame, ma anche sul legno.

Tra le numerose sue opere manoscritte sono degne di speciale menzione: Tractatus de amore Sponsi super Cantica Cantic: De amore Sponsae in Canticis Canticorum, nella biblioteca Vaticana (in Migne, Dictionn. des Manuscrits, II, coll. 1135-1222); Tractatus elegantissimus ad semper candidam coeli reginam Mariam; Opusculum de vera pace; Tractatus super oratione Dominica; Super Genesim, Psalterium et Canticum Canticorum.

Bibl.: Th. Peeters (Petreius) - A. Lemire (Miracus), s. v. in Bibliotheca carlusiana, Colonia 1609, pp. 113-17; St. Autore, Scriptores s. Ordinis Cartusienis, (manoscritto della Grande Chartreuse), II, pp. 204-206; F. V. Goethals, Lectures relatives a l'histoire des niennes, des arts, des lettres, des manies et de la politique en Belgique..., I. Bruxelles 1837, pp. 23-24; L. Levasseur, Ephemerides Ord. Cart., III, parte ³², pp. 20-21: Chronique de la Chartreuse de la Chapelle, ed. E. Lamalle, Lovanio 1932. Gabriele Costa

APSU. - E parola sumera semitizzata, che in sumero si scriveva Z U-A B e si leggeva abzu con significato di "casa della sapienza" (?). Questa etimologia ( a b "casa", zu "sapienza"?) è necessariamente in correlazione con il fatto che l'a. è la dimora di Ea, dio della sapienza. L'a., dimora del dio sapiente, è la massa di acqua sulla quale poggia la terra e che la circonda. L'a. è sovrastante ed anche sottostante alla terra; dall'a. sovrastante, dal cielo, provengono le piogge, dall'a. sottostante, le acque dei fiumi e dei torrenti che dànno fertilità alla terra. Una concezione cosmogonica analoga si trova in G e nesi. C'è chi suppone che anche l'abyssos greco ed i derivati delle lingue indo-europee risalgano a questa voce sumera.
A. è anche una divinità maschile, "l'oceano di acqua dolce" che ha per madre la dea Tiamat, "l'oceano di acqua salata». Il dio A. è poi ucciso dal dio Ea. È forse da questa leggenda che a. diventa la dimora del dio Ea.

Bibl.: G. Furlani, La religione babilonese-assira, I. Bologna 1928, pp. 123-25, e passim ; II, ivi 1929, pp. 2-4, e passim. Giustino Boson

APT. - Città nel dipartimento di Vaucluse, sul fiume Coulon (Francia). Venne fondata dalla tribù celta dei Vulgientes, occupata dai Romani alla fine del sec. II a. C., divenne la colonia romana Apia Iulia. Passò poi sotto i Burgundi quindi ai Franchi; fu contea nel sec. xi e municipio nel xir. Incerta la data delle origini della Chiesa cristiana in A.; la più
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(da Manumcnis Piod, XXXIV, 1911)
APT - Chiesa di S. Anna. Velo Fatimita ricamato, detto di s. Anna (fine sec. v).
antica testimonianza l'offre la presenza al Concilio di Arles (314) di un presbitero Romano e di un esorcista Vittore delegati dalla Chiesa di A. Nei suoi fasti episcopali i nomi di vescovi dati quali i più antichi dalla tradizione, come Auspicio, Leonio, ecc. non sono documentati e occorre discendere al sec. v quando li troviamo intervenire ai Concili di Riez (439), Orange (440), Vaison (442) ecc. Nel medioevo il vescovo s. Stefano (roio-46) ricostruì la Cattedrale. Con il concordato di Napoleone I (1802), la maggior parte della diocesi passò sotto l'arcidiocesi di Avignone, di cui costituisce ora un arcidiaconato (con 5 decanati e 53 parrocchie) dal titolo di S. Anna e di S. Verano; mentre la vallata superiore del Cavalon fu unita alla diocesi di Digne.

Nella diocesi di A. fiorirono quattro abbazie; due maschili, l'una di s. Eusebio, presso Saignon, fondata nel sec. vi, soppressa all'età napoleonica, l'altra di Valsainte, presso Banon, fondata nel 1188 e cessata nella seconda metà del sec. xvir. Le due abbazie femminili furono quelle Cistercense di S. Croce, fondata nel 1234 e soppressa durante la Rivoluzione Francese; quella di S. Caterina delle Canonichesse di s. Agostino, fondata nel 1299 e soppressa nel 1748 .

La cattedrale di A. dedicata a s. Anna è edificata sopra due cripte sovrapposte, delle quali la prima mostra avanzi di costruzioni romane, l'altra appartiene al sec. xi, come la maggior parte dell'edificio, diviso in tre navate e terminato parte nel sec. xir, parte nel xiv, con restauri del sec. xvir, alla quale età appartiene la cappella ottagona di S. Anna.

Contiene un sarcofago del sec. viI e sculture medievali. Nel tesoro una serie di preziosi reliquiari e libri liturgici.

L'episcopio ( 1745-80 ) è oggi ridotto a tribunale e municipio.

Bibl.: L. Duchesne, Fastes épiscopaux de l'ancienne Gaule, I, 2ᵃ ed., Parigi 1907, pp. 281-83; J. Sautel, Catalogue descriptif et illustré, des manuscrits liturgiques de l'Eglise d'A., in Annales d'Avignon et du Comtat, Avignone 1919; id., s. v. in DHG, III, coll. 1080-87.

Enrico Josi

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APUANIA, diocesi di. - In Toscana, in provincia di A., con una popolazione di 200.000 ab. sparsi su una superfice di kmq. 1.155. Ha 215 parrocchie con 234 sacerdoti.
A. è un centro urbano costituito nel 1939 con la fusione delle due vicine città di Massa e di Carrara, ambedue situate nella ridente conca ai piedi delle Alpi Apuane: Massa allo sbocco della valle del Frigido, Carrara sulle due rive del Carrione. Massa prima del sec. ix era un piccolo borgo nel territorio di Luni, che gli abitanti di questa città scelsero a loro rifugio quando furono costretti a fuggire per le scorrerie dei corsari. Carrara, che ripete la sua origine dai primi lavori alle cave di marmo di Luni, era il punto centrale delle cave e divenne il domicilio dei lavoratori; vi doveva esistere un collegio di marmorari già nell'epoca romana. Fu talvolta la residenza dei vescovi di Luni alla cui giurisdizione apparteneva. Dal sec. xi al xviri fu considerata abbatia nullius sotto il governo del priore dei Canonici regolari lateranensi di S. Frediano di Lucca, con tutti i diritti abbaziali. Il 18 febbr. 1821, per interessamento di Beatrice d'Este, signora di Massa e Carrara, Pio VII decretò l'erezione canonica della diocesi di Massa Carrara con la bolla Singularis. Tale erezione fu confermata dal successore Leone XII, che ne determinò i confini territoriali e l'assoggetto alla giurisdizione metropolitana di Pisa. Il zo luglio 1939 la diocesi di Massa Carrara prendeva il nome del centro urbano di recente costituito, chiamandosi A.

BibL.: Cappelletti, XV, pp. 411-24. Benedetto Pesci APULEIO, santo, martire: v. marcello e apuLEIO, santi, martiri.
'AQİBÂ' (o 'Aqlbā') ben Josef, Rabbî. - Uno dei principali dottori tannaiti, n. in Giudea verso il 40 , m. nel 137. La leggenda ha ornato la sua vita di meraviglioso (rozzo pastore, sposò la figlia del suo ricco padrone, e per accontentare la sposa a 40 anni imparò a leggere). Per la sua conoscenza della tbrâh e della tradizione legale, divenne maestro incontestato della halakhâh (v.). Apparteneva alla scuola di Jamnia; ma abitava e insegnava a Lidda e a Bēnē Bērāq.
'A. è il padre del talmudismo. Casuista, trattò le prescrizioni legali in sé, staccandole dall'esegesi biblica; separò quindi la halakhâh dal midhrā̄̄, precisando il rispettivo metodo. Ne risultò la sistematica disposizione delle tradizioni legali per materie; 'A. fu il primo raccoglitore del materiale halakhico che costituì poi la Mišnāh (v.), di cui insegnò lo spirito e il piano. Il discepolo di 'A., R. MeIr, proseguì la raccolta e l'ordinamento. Il Talmud parla spesso della «Mišnāh di Rabbî 'A.» : non pare trattarsi di un'opera distinta, ma della paternità di 'A. circa la nota Mišnāh. I midhrāšim halakhici Sifrā e Sifrē, attribuiti ai suoi discepoli R. Jehudāh ben Ilaj e R. Simeon ben Johaj, contengono molto materiale proveniente da 'A. Per l'esegesi biblica, 'A. stabilì dei principi ermeneutici ( v regole di 'A. · ) atti a valorizzare ogni elemento del testo sacro. Sostenne l'ispirazione divina del Cantico dei Cantici.

Prese viva parte alle vicende politiche del suo popolo, dopo la distruzione del Tempio (anno 70). Visitò, si dice, i giudei sparsi in Arabia e in Africa, e più volte sarebbe venuto a Roma, entrandovi in rapporti personali con l'imperatore Adriano. Fu l'anima della rivolta di Bar Kokhebā, che 'A. unse e proclamò liberatore e Messia. Fallito il movimento, il vecchio 'A. fu tre anni in carcere, poiguistiziato fra i tormenti a Cesarea. A lui si fa risalire la concezione del martirio in vigore nel giudaismo (Talmud bab., Bērāhhôth 61 b).

Gli furono attribuite le due opere cabbalistiche, sorte 8 -10 secoli dopo, Séfer jēsîrāh (Libro della creazione) e Séfer 'ôthijâth (Libro delle lettere) detto «Alfabeto di 'A.» (ed. Venezia 1556; in G. Bartolocci, Biblioteca rabbinica, IV, Roma 1693).

BibL.: E. Schürer, Geschichte des jüdischen Volkes, II, 4* ed., Lipsia 1907, pp. 442-45: H. L. Strack, Einleitung in Talmud und Nidrarch, 5* ed., Monaco 1921, pp. 125, 199 ad.; D. J. Bornstein, A., in Encycl. Judaica, II (1928), coll. 7-22; L. Finkelstein, Abiba. Schalar, Saint and Martyr, Nuova York 1936; J. Bonsirven, Exégèse rabbinique et évêàrie paulatienne, Parigi 1939, pp. 188-99 ( v regole di 'A. · ), 201, 216; A. Gutman, Abiba, "recover of the Torah", in Hebrew Union Cincinnati Annual, 17 (1942-43), pp. 399-421; F. Bernit, Rabbi Abiba ben Joseph once et héros du Judaisme, in Revue Biblique, 54 (1947), pp. 24-89. Antonino Romeo

AQRA dei Caldei: v. akra dei caldei.
AQUAELICIUM. - Cerimonia sacromagica romana, pubblica, poiché vi prendevano parte i pontefici e i magistrati in tenuta espiatoria, cioè senza la toga pretesta e con i littori che procedevano a fasci rovesciati. Era un rito diretto a provocare la pioggia in virtù del principio magico che il simile agisce sul simile (magia imitativa) e consisteva nel rilevare una pietra che giaceva fuori della Porta Capena presso il tempio di Marte e trascinarla processionalmente verso il Campidoglio, implorando la pioggia da Giove sotto il titolo di Elicio, cioè datore di acqua, il quale aveva un'ara sul prossimo Aventino. La seguivano le matrone a piedi nudi e capelli sciolti (Petronio, Satyr., 44; Tertulliano, Apol., 40; Festo, s. v. Manalem; Nonio, p. 547 ; Servio, Am., 501). Il fenomeno imitativo della pioggia poteva essere dato dal rumore sordo, quasi di tuono, che la pietra trascinata doveva produrre, oppure - le fonti tacciono su questo punto, ma cerimonie simili presso popoli primitivi (isolani delle Figi) autorizzano l'induzione - dalla circostanza che la pietra, venisse bagnata o spruzzata d'acqua. Il carattere evidentemente magico del rito è dal punto di vista religioso riscattato dal fatto che esso era inquadrato in una processione di penitenza e che vi prendevano parte i pontefici, controllori ufficiali del culto.

BibL.: W. W. Fowler, Roman Festivals, Londra 1899, p. 232; N. Turchi, La religione di Roma antica, Roma 1939, p. 129.

Nicola Turchi
AQUARIUS, Mattia dei Gibboni. - Teologo domenicano n. ad