ltaire col quale aveva continua corrispondenza. Perseguito i Gesuiti, li denunciò ad un tribunale straordinario e riusci ad ottenere dal re la loro cacciata dalla Spagna nel 1767. Questa azione dell'onnipotente ministro gli acquietli larga fama nel mondo degli illuministi e degli increduli, indicandolo come una delle personalità più influenti del movimento antireligioso. Caduto in disgrazia del re, fu inviato ambasciatore in Francia nel 1773. Ivi si affiliò alcuni anni dopo al Grande Oriente di Francia, di cui importò una derivazione in Spagna, divenendone gran maestro. La regina Maria Luisa lo fece
richiamare per qualche mese al posto di ministro nel 1792, poi fu definitivamente messo in disparte.
Bibs.: M. Tirado y Rojas, La Manoneria en España, Madrid 1893: F. Rousseau, Revue de Charles III d'Espagne, Parigi 1907: id. s. v. in DHG, III, coll. 1422-25; A. Savelli, s. v. in Enc. Ital., III, p. 954.
ARANDA VALDIVIA, MARTín de. - Missionario gesuita, n. a Villarica (Cile) nel 1560 o 1561 , soldato e già «corregidor» de Riobamba prima di entrare nel 1592 nel noviziato. Dopo gli studi a Cuzco ed alcuni anni di lavoro apostolico nella missione di Joli, presso gli Indiani Chunchos e nel seminario di Quito, fu designato nel 1618 col p. Orazio Vecchi (italiano di Siena) per la missione tra gli Araucani. Avendo convertito due concubine del cucicco Anganamon, rifugiatesi fra i cristiani, il cucicco venne a prenderlo; e rifiutandosi i missionari di consegnarle, vennero uccisi tutti e due a colpi di mazza e di lancia, insieme col fratello coadiutore Diego de Montalbán (Elicura, dic. 1612). Il processo di beatificazione dei tre martiri, iniziato nel 1665 , è stato ripreso ai giorni nostri.
Bibs.: A. Astrum, Historia de la Comp. de Jesús en la Asisencia de España, IV, Madrid 1913, pp. 718-20; J. M. Blanco, Historia documentale... de los pp. 21 de A. V., y Hanach Vecchi, Buenos Aires 1937 (cf. in proposito E. Rosa, in La Civilis Catt., 1938, in, pp. 130-34).
Abramdo Lamallo
ARANEO, Clemente. - Predicatore e controversista domenicano del sec. xVI, n. a Ragusa (Dalmazia).
Appare nel 1547 come membro della provincia di Lombardia, con residenza a Pesaro. Pubblicò a Venezia ( 1541 ) un grosso volume di Sacri sermones (de Verbo Incarnato XXIV, de materis particularibus LXXXVI), ristampati - probabilmente dopo la morte dell'autore a Brescia nel 1586. "Eximius theologus" (Hurter), nel 1^{°} sermone insiste sulla necessità delle buone opere, nel 38^{°} accenna alle colpe dell'umanesimo paganeggiante per la situazione religiosa d'allora, nel 51^{°} tratta dei suffragi della Messa e delle indulgenze per le anime del purgatorio. L'opera Expositio cum resolutionibus occurrentium dobiorum etiam Lutherensorum... super epistolam Pauli ad Romanos (Venezia 1547) lo pone tra gli avversari letterari di Lutero.
Bibs.: Brevi notizie in S. Razzi, Istoria degli huomini illustri, Lucca 1596, s. v. e in J. Quétil-J. Echard, Scriptores Ord. Praedicatorum, II, p. 131. Parisi 1721: Hurter, II, ³² ed., col. 1514 sg.; M. Féroim s. v. in DB, I, col. 878; F. Lauchert, Die italienischen Gegner Luthere, Friburgo 1912, pp. 484-87. Angela Vitis
ARARAT. - Regione montuosa fra il fiume Araxe ed i laghi Van ed Urmia. Questo nome geografico del Vecchio Testamento (Gen. 8, 4; II Reg. 19, 37; Is. 37, 38; Ier. 51, 27) corrisponde su per giù all' Uratu dei documenti sastro-babilonesi ed alla odierna Armenia.
Beroso (secondo Flavio Giuseppe, Antiq. Jud., I, 93) ed i Targumim identificavano l'A. del Genesi col Kurdistan. Solo più tardi, per un'errata esegesi di Gen. 8, 4 (l'arca di Noè dopo il diluvio si posò «sui monti dell'A. ") si considero l'A. come un monte determinato, identificato con l'odiemo A., chiamato in persiano Köh-i-Nüh, "Monte di Noè ", alto nella sua vetta maggiore 5156 m . Angelo Penna
ARASON, Jor. - Ultimo vescovo cattolico dell'Islanda, n. nel 1484, m. il 7 nov. 1550. Fu consacrato vescovo di Hólar nel 1524. Nel 1538, quando Cristiano III, re di Danimarca, volle introdurre il protestantesimo in Islanda, tentò in ogni modo di combattere l'eresia luterana sostenuto in ciò da papa Paolo III, da cui ricevette anche una lettera d'incoraggiamento. Ma dopo lunghe e sanguinose lotte, A. venne gettato in prigione e quindi condannato a morte, per opera del vescovo luterano Mateiun Einarsson senza processo regolare, insieme a due dei suoi figli. Sebbene poco osservante del celibato, il popolo lo venerò come martire finché il cattolicismo poté sussistere in Islanda.
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BibL.: C. A. Munch, Det Norske Folks Historie, Ićrnia 1859-63; E. A. Wang, s. v. in The Cath. Enc., I, Nuova York 1907, p. 678. Emma Santovito
ARASSUAHY, diocesi di. - Nello stato di Minas Geraes (Brasile). La città, la quale si distende sui pianori ad ovest della Serra do Chifre, è sede della diocesi, cretta il 25 ag. 1913 con territorio tolto alla diocesi di Diamantina; già suffraganea di Mariana, quindi di Diamantina dal 28 giugno 1917. Il 2 apr. 1914 le furono annessi alcuni distretti della diocesi di Montesclaros. La cattedrale è dedicata a s. Antonio di Padova. Ha 73.16 I kmq. di superfice, con 600.000 ab., dei quali 580.000 cattolici; 29 parrocchie, 17 sacerdoti diocesani e 28 regolari.
BibL.: AAS, 5 (1913), p. 430; 6 (1914), p. 188; 10 (1918), p. 50; 26 (1934), p. 301; 29 (1937), p. 215.
Giovanni Meseguer
ARATO. - Poeta greco, vissuto fra la fine del sec. Iv e la metà del sec. III a. C., n. probabilmente a Tarso di Cilicia, ma cittadino di Soli.
Frequentò ad Atene le scuole dei grammatici e dei filosofi, e specialmente lo stoico Zenone. Fu poi a Pella presso il re di Macedonia Antigono Gonatz, come medico, divenendone quasi il poeta ufficiale; indi fu in Siria presso Antioce I Sotere. Scrisse inni, epicedi, elegie, epigrammi, la raccolta di versi hatá leptón. Il suo maggiore poema, I Fenomeni, sola sua opera pervenutaci intera, intende glorificare l'universo e Dio; pone in versi l'opera in prosa dell'astronomo Eudosso di Cnido; ebbe molto influsso e fu la sola opera di poesia greca che restò viva in Occidente durante il medioevo; ne furono fatte versioni in latino, commenti ed illustrazioni. Si hanno inoltre frammenti dei Pronastici (422 versi).
S. Paolo (Act. 17, 28), per dimostrare nel suo discorso all'aceopago che l'uomo può facilmente giungere a Dio, citò A. testualmente: «Della di Lui stirpe infatti anche siamo» (Fenom., 5). Questo emistichio ricorre anche in Cleante di Asso (Inno a Zeus, 5) e, in forma un po' diversa, in Pindaro (Nenue, 6). Francesco Sole
ARATORE. - Poeta cristiano n. a Milano verso il principio del sec. vi. Perduto il padre in giovane età, trovò in Lorenzo, vescovo di Milano, un padre adottivo, e in Ennodio un protettore. Dopo essere stato alla scuola del grammatico Eleuterio, passò a Ravenna presso Partenio nipote di Ennodio. Da Alarico fu nominato comes domesticorum e comes privatorum. Abbandonata la carriera politica, abbracciò quella ecclesiastica e a Roma fu suddiacono sotto il papa Vigilio, a cui presentò, il 6 apr. 554, un poema sugli Atti degli Apostoli, che venne letto dall'autore stesso nella chiesa di S. Pietro in Vincoli alla presenza del Papa.
Il latino di A. è quello delle scuole di retorica, la prosodia quella dei migliori poeti contemporanei, la metrica rivela una tecnica raffinata. Destinato ad essere letto da persone dotte che apprezzassero le reminiscenze poetiche e bibliche, le acute interpretazioni mistiche e le sottigliezze metriche e ritmiche, poste al servizio della nuova fede, in onore degli apostoli Pietro e Paolo, il poema è opera letteraria e raffinata, che fu molto elogiata dai contemporanei e dai medievali.
Di A. ci restano anche tre componimenti elegiaci in forma di lettere, diretti l'uno all'abate Floriano, l'altro a papa Vigilio e il terzo all'amico Partenio, scritti in occasione dell'invio di una copia del poema.
BibL.: Importanti per la bibliografia di A. sono le Dictiones. 9. 17. 18. 22, e il Carnem in natalem infantic Aratoris di Ennodio, una lettera del re Aralarico, ma scritta da Cassiodoro (Farias VIII, 12), la subscriptio del codex Remensis e le tre elegie dirette a Floriano, e Vigilio e a Partenio. Nei manoscritti il poema porta il titolo di Historia apostolica, che fu sostituito dall'Arntzen con quello di De actibus apostolorum. Sulla recita del poema è interessante la subscriptio del codex Remensis: «In ecclesia b. Petri quae vocatur ad Vincula... turba convenit atque eodem A. sub-
diac. recitante, distinctis diebus ambo libri quattuor vicibus sunt auditi... propter repetitiones assiduas quas cum favore multiplici postulabant».
Buona edizione con commento è quella dell'Arntzen, riprodotta in PL 68, 58-252; nuove edizioni: G. L. Perugi, Venezia 1909, a Roma 1911. Cf. C. L. Leimbach, Über den Dichter Arator, in Theol. Studien und Kritiken, 48 (1873), pp. 223-70; M. Manitius, Gesch. der lat. Liter. des Mittelal., I, Monaco 1911, p. 161; O. Ferrari, Le allegorie del poeta A., in Athenaeum Istudi per. di lett. e storia), 2 (1914), pp. 417-34; I. Schrödinger, Das Epos des Arator, Weiden 1915; A. Ansorge, De Aratore externo. poetarum Latinarum imitatore, Breslovia 1915; A. Balsrami, Gli scritti latini della Liguria medioevale, Genova 1923; M. Inguanez, Frammenti di A. in fogli di guardia Cassinesi del sec. XI, in Archizum Latinitatis medii aevi, 4 (1928), pp. 153-55; A.P. Mc. Kivslay, Studies in Arator, in Harvard Studies in classical Philology, 41 (1932), pp. 123-66; U. Morisca, Storia della lett. latina erta., Torino 1932, pp. 198 e 209 sgg.; E. Cuzzi, I tre codici ambrosiani di A., Istituto lombardo di Scienze e Lettere 1936, pp. 241-47. Francesco di Capua
ARAUCA, PREFETTURA APOSTOLICA di. - Questa prefettura, cretta in Colombia (Sudamerica) con decreto della S. Congr. Concistoriale del 26 maggio 1915, per dismembramento della parte settentrionale del vicariato di Casanare (v.) a sinistra del fiume omonimo, è affidata alla congregazione della Missione (Lazzaristi). La prefettura si estende dal 6^{°} e 7^{°} lat. sud e dal 7^{°} al 75^{°} long. ovest (Parigi). La regione orientale è costituita da una vasta pianura palustre, leggermente accidentata (altezza media m. 250 s. m.); l'occidentale montuosa (m. 1500-3000 s. m.), e popolata. Centri principali: Chita ( 18.000 ab.), Arauca (3000), La Salina (2000), Tame (1500). Superfice del territorio: ca. 40.000 kmq.; popolazione totale: ca. 34.600 ab., tra cui ca. 30.000 cattolici bianchi (più 1500 meticei e 70 stranieri); 60 protestanti e ca. 3000 pagani.
La cura pastorale era condotta nel 1939 da 7 sacerdoti e 2 fratelli lazzaristi, coadiuvati da 21 suore figlie della carità di s. Vincenzo de' Paoli, addette specialmente alle 7 scuole di Tame e alle 3 di Chita. Il progresso morale e religioso è notevole nelle parrocchie di Chita e La Salina; altrove lo stato della missione è lamentevole a causa della diffusa immoralità, ignoranza o indifferenza religiosa degli abitanti.
BibL.: AAS, 7 (1913), p. 288; MC, pp. 17-18.
Giuseppe Monticone
ARAUCANIA, vicariato apostolico di. - L'opera civilizzatrice della missione araucana (Sudamerica), iniziata al tempo della conquista spagnola, fu strenuamente esercitata, pur tra cessazioni e ingiustizie dei colonizzatori e sanguinose ribellioni di Indi, da Francescani e Gesuiti. Espulsi questi nel 1767, rimasero i primi con giurisdizione sugli Araucani. Eretta la diocesi di S. Carlo di Ancud (1840), data la scarsità di chio diocesano e missionario, nel 1847 il governo cileno, accordatosi con i Cappuccini, si rivolse alla S. Sede per l'invio di nuovi operai evangelici. Per decreto della Propaganda del maggio 1848 furono destinati dodici Cappuccini italiani, guidati dal p. Vigilio da Lonigo in qualità di prefetto apostolico, senza territorio proprio ma con giurisdizione personale sugli Indi, regolata in seguito mediante particolari convenzioni (1871, 1908) con il vescovo di Ancud. Essendo i missionari italiani in numero insufficiente, nel 1895 la missione passò alla provincia bavarese degli stessi Cappuccini. La missione fu cretta in prefettura apostolica il 16 luglio 1901, ed elevata a vicariato il 28 marzo 1928.
Superfice del territorio: kmq. 29.230. Popolazione totale: 328.481 ab., di cui 73.535 Araucani. Personale : 65 sacerdoti, 44 fratelli e 206 suore. Questo personale era distribuito in 25 quasi-parrocchie, con 25 chiese e 68 cappelle. Scuole 117 con 11.921 alunni. Esiste
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pure un sanatorio-ospedale per indigeni. Una tipografia stampa tre periodici.
Bibl.: AAS, 20 (1928), p. 221; 30 (1938), p. 268; Guida delle Missioni Cattoliche, Roma [1933], p. 308, coll. 1-2; MC, pp. 18-19.
Giuseppe Monticone
ARAUJO Francesco. - Teologo domenicano, n. a Verín (Spagna) nel 1580, m. a Madrid nel 1664. Fu lettore all'Università di Salamanca (1617-37), quindi vescovo di Segovia. Passò i suoi ultimi anni in un convento di Madrid.
Assai apprezzati i suoi commentari sulla Somma Teologica di s. Tommaso. Nella controversia intorno alla predestinazione e al libero arbitrio, è ormai provato che egli si attiene al pensiero di s. Tommaso.
Opere: Variae et selecione decisiones morales ad statum ecclesiasticum et civilempertinentes (Lione 1564, 1745); Commentarii in universam Aristot. Metaphysicam (Salamanca 1617); Opuscula tripartita (Douay 1633); Commentarii in Summancs. Thomae, 7 voll. (Salamanca 1633-47).
Bibl.: J. Quéoll-J. Echard, Script. Ord. Praed., I, Parigi 1710, p. 609 .
ARAZZO. - E uno speciale tessuto eseguito con telato a liccio alto e basso con fili di lana e seta colorata a molte gradazioni e talvolta anche con fili d'oro e d'argento; ordinariamente viene usato come decorazione di pareti. Esempre figurato; ma il tema figurativo, ad eccezione del bordo, non è mai simmetrico o ripetuto, e per questo, oltre che per la tecnica della tessitura, differisce dal tappeto. Benché spesso i cartoni siano forniti da pittori, l'arazziere interpreta le figurazioni secondo le necessità della sua tecnica e con molta libertà anche per quel che riguarda lo stile. Qualche raro esemplare tedesco del sec. xirI è ancora tecnicamente confondibile con i tappeti. Nel Trecento e nei primi del secolo successivo prevalgono le manifatture di Parigi e di Arras; da quest'ultima deriva il nome italiano di simili prodotti. La serie di a. con storie dell'Apocalisse nella cattedrale di Angers e l'altra con storie di santi in quella di Tournai (1402) sono rispettivamente gli esempi più significativi delle due officine.
Ma già al principio del sec. xv gli arazzieri fiamminghi conquistano un primato che deterranno per oltre due secoli. Alla manifattura di Tournai appartiene la serie della Passione in S. Marco a Venezia (1450). Benché pittori di tutti i paesi fornissero cartoni agli arazzieri fiamminghi essi impressero sempre alle loro opere una caratteristica locale dipendente per lo più dalla visione pittorica di Roger van der Weyden o del Memling. La manifattura di Bruxelles sviluppa e fissa le caratteristiche dei bordi e raggiunge la più alta espressione d'arte con la serie degli Atti degli Apostoli (1515-19) su cartoni di Raffaello (Vaticano) o con quella dell'Apocalisse a Madrid (metà sec. xvi). Nel 1662 con la fondazione della manifattura reale dei Gobelins a Parigi rifiorisce l'arazzeria francese, alla quale forniscono cartoni
i seguaci di Rubens e i pittori accademici e classicheggianti del Seicento. Le rappresentazioni sacre diventano allora più rare e quasi scompaiono nella manifattura di Beauvais che domina il secolo successivo, mentre ormai l'a., quasi assimilato alla pittura per le sue molte migliaia di tinte, ne segue più strettamente le vicende stilistiche e rapidamente decade.
In Italia l'arte dell'a. è importata nel sec. xv da artigiani fiamminghi, che a lungo dominano la produzione, imponendo anche lo stile. Fra il Quattro ed il Cinquecento si affermano le manifatture di Ferrara e

Arazo - Le Marie al sepolcro o Noli me tangere. A, su cartone di Zanino di Pietro (sec. xv) - Venezia, Museo della basilica di S. Marco.
di Mantova con le serie di s. Giorgio e di s. Maurilio (Ferrara, Duomo), della vita di Maria (Como, Duomo), di Mosè (Milano, Duomo), ecc. Quella fiorentina ascende ad un alto livello d'arte con la serie di Giuseppe (Pal. Pitti, Quirinale) su cartoni del Bronzino e di altri manieristi toscani; con quelle del Vecchio Testamento su cartoni di A. Allori e quella della Passione su cartoni del Cigoli e dell'Albani. Mentre le manifatture romane si esauriscono nella ripetizione di quadri celebri, quelle di 'Torino e di Napoli, salite al massimo splendore nel Settecento, si orientano in prevalenza su soggetti profani.
Bibl.: G. Campori, L'arazzeria estense, Modena 1876; C. Conti, Ricerche storiche sull'arte degli a. in Firenze, Firenze 1876; J. Guiffrey, E. Muniz e A. Pinchart, Histoire de la tapiserie, Parigi 1878; E. Muniz, La tapisserie italienne, ivi 1878; id., La tapisserie, ivi 1883; J. Guiffrey, Histoire de la tapiserie, Tours 1886; L. De Mauri, L'amatore di a. e di tappeti antichi, Torino 1908; H. Göbel, Wandteppiche, Lipsia 1913-58; A. Luzio, Gli a. dei Gonzaga a Mantova, Bergamo 1919.
Guglielmo Matthiae
ARBANASICH, PIETro. - Apostata sardo. Nel periodo culminante del Risorgimento italiano, passò dal cattolicesimo al protestantesimo. Fu dapprima pastore della Chiesa evangelica italiana - quella di A. Gavazzi - e poi della setta dei battisti, ramo della «Southern Baptist Convention», con sede a Richmond (Virginia, Stati Uniti). Per diciassette anni sparse i suoi errori in Sardegna dove, nel 1886, fondò una comunità battista ad Iglesias, accendendo polemiche e suscitando persecuzioni. Però, in cuor suo, egli aspirava all'unità tra le scisse membra dei suoi correligionari. «Fra' Pietro» o «Barba Piero» era il suo pseudonimo letterario. Morì a Firenze il 13 genn. 1906 e nel suo funerale alzò una preghiera Saverio Fera, suo collega e grande esponente della massoneria.
Bibl.: F. Chiminelli, The Baptist in Italy, Nashville 1923, p. 93.
Piero Chiminelli
ARBELA, cronaca di. - Documento siriaco pubblicato da A. Mingana (Sources Syriagues, I, Lipsia 1907) e poi copiosamente sfruttato da quanti studiano le origini del cristianesimo nella capitale dell'Adiabene e di tutta la Persia. L'autorità storica di questa cro-
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naca è oggi diminuita avendovi la critica rilevato elementi leggendari, contraddizioni e notizic sospette. Ne sarebbe autore un certo Mēšihā-Zēkā, il quale dovette scriverla verso la metà del sec. vi nell'Adiabene.
Bibl.: E. Suchau, Die Chronlh von A., Berlino 1913; Fr. Zorell (vers. lat.), in Orient. Christiana, 7 (1927), pp. 144-204; G. Messina, La Cr. di A., in La Civ. Catt., 1932, iti. pp. 362-376; I. Ortiz de Urbina, Interna al valore storico della Cr. di A., in Or. Chr. Per., 2 (1936), pp. 2-32, con biol.
Ianazio Ortiz de Urbina
ARBELA ("A β β η λ α [=ā]) di Galilea. - Località della Palestina settentrionale espugnata dal siro Bacchide (v.), che vi catturò molti Giudci ivi rifugiatisi, all'inizio della campagna in cui

(fol. Alinari)
perì Giuda Maccabeo (I Mach. 9, 2). Secondo le indicazioni di Flavio Giuseppe (Antiq. Iud., XII, 11, 1), corrisponde all'odierno Hirbet Irbid, ove sono i resti della sinagoga di A., su un altopiano che domina il Wādi el-Hamām, a ovest di Tiberiade. Era nota la fecondità della «pianura di 'Arbē̄» (Pēstotā dē-R. Kahdud, 114a), fertile campagna tra Ḩattin e Irbid.
Di fronte si trovano le caverne scoscese di Qal'at Ibn Ma'an, che sembrano identificarsi con Masaloth (ebr. mēsillōth «gradini») menzionata insieme ad A. (I Mach. 9, 2). Erode durò fatica per ridurre i briganti ivi trinceratisi (Flavio Giuseppe, Bell. Iud., I, 6,2 ).
BibL.: V. Guérin, Description de la Palestine, III: Galilée, Parigi 1880, p. 198 sg .: A. Legendre, s.v. in DB, I, coll. 884-89; H. Kahl e C. Watzinger, Antike Synagogen in Galilāa, Lipsia 1916, pp. 59-70; F.-M. Abel, Géogr. de la Palestine, I, Parisi 1933, pp. 410, 439 e tav. vi; II 1938, pp. 160, 176. Antonino Romeo
ARBEO (Arbio, Aribo), vescovo di Frisinga. N. ca. il 723 a Maia, presso Merano, studiò a Frisinga (Baviera), dove divenne poi cancelliere vescovile. Nel 763 fu eletto abate di Scharnitz e nel 765 vescovo di Frisinga. Morì nel 783 . Fondò conventi, scrisse le vita di s. Emmerano di Ratisbona e di s. Corbiniano di Frisinga (ed. in MGH, Script. Rerum Me roo., IV, pp. 472-524 e VI, pp. 560-93).
Bibl.: A. Bigelmair, s. v. in LThK, I, col. 610.
Cesario van Hulst
ARBIOL Y DIEZ, Antonio. - Francescano spagnolo, predicatore e scrittore mistico, n. a Torrellas nel 1651, m. a Saragozza il 31 genn. 1726. Nel suo Ordine insegnò filosofia e teologia e fu provinciale di Aragona. Rifiutò nel 1720 il vescovato di Ciudad Rodrigo, offertogli da Filippo V. Ebbe splendida fama come oratore.
Teologo versato nella dottrina e nella pratica mistica, combatté le illusioni pseudomistiche e fu grande avversario di Molinos; nei suoi scritti si trova il primo elenco degli errori condannati dalla Chiesa in materia. Tra le sue opere, più volte ristampate, le principali sono: Manuale Sacerdotum Sacris Litteris illustratum (Saragozza 1693), sulla perfezione sacerdotale; Certamen Marianum Parisiense (ivi 1698) : difende la "Città Mistica" di Maria d'Agreda contro la Sorbona; Desengaños misticos a las almas detenidas o engañadas en el camino de la perfección (ivi 1706): è l'opera sua principale, sugli stati d'orazione; il 4^{°} libro, compendio di teologia mistica, fu pubblicato anche a parte con il titolo Promptuario mistico; Mistica fundamental de Christo S. N., explicada por el glorioso y beato Padre s. Juan de la Cruz (ivi 1723). Heerinckx elenca 33 sue opere edite, oltre molte inedite. A. distingue la contemplazione attiva o acquisita, e la passiva, o infusa, che è il termine della perfezione cristiana, ed esorta a far
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precedere alle vie mistiche una rigorosa ascesi basata sull'abnegazione e la rinunzia.
BibL.: D. de Lucia. El mistico candelero del Tabernónula (elogio funebre del p. A.). Saragozza 1726: J. a S. Antonio, Bibliotheca universa Iranciscana, I, Madrid 1732. pp. 92-93: J. de Latassa, Biblioteca mueva de los escritores aragoneses. IV, Pamplona 1800, pp. 397-403: J. Hecrinck. Les écrits d'A. A., O. F. M.. in Archirum Franciscanum Historicum, 26 (1933), pp. 312-42; id., s. v. in DSp. I, coll. 834-36.
Arbitraro. - i. Nozione. - Per a. s'intende il procedimento con il quale una controversia giuridica viene risolta in modo obbligatorio da una o più persone, a cui le parti interessate abbiano conferito il potere di risolverla.
Nella moderna concezione dello Stato ogni controversia circa diritti o interessi (appartengano essi a persone fisiche, ad enti morali ovvero ad associazioni di fatto) è devoluta alla competenza dei tribunali ordinari o delle giurisdizioni amministrative (es. Consiglio di Stato), che emettono decisioni a norma delle regole di diritto contenute nei codici o nelle altre leggi.
Le parti interessate tuttavia possono trovarsi d'accordo nell'affidare ad uno o più privati, i quali prendono il nome di arbitri, la decisione della loro controversia che resta per effetto di tale accordo sottratto alla cognizione del magistrato.
L'a. consente alle parti di risolvere la lite in modo agile, rapido ed economico con l'ausilio di arbitri particolarmente esperti nella materia oggetto della controversia e con il vantaggio della segretezza del procedimento. Questo spiega come ad esso si ricorra sovente nelle controversie commerciali, industriali, di lavoro ecc. e come si presti particolarmente alla soluzione di controversie che insorgono nei rapporti internazionali.
2. Diritto statuale. - Nel diritto statuale vi sono varie forme di a. che occorre brevemente indicare: a) a. rituale; b) a. libero; c) a. necessario.
L'a. rituale effettuato cioè con l'osservanza delle norme del codice di procedura civile, deve essere costituito dalle parti attraverso la stipulazione di un atto avente speciali requisiti di forma e di sostanza che si denomina "compromesso", debbono quindi osservarsi le norme procedurali per giungere alla pronuncia della "sentenza arbitrale, detta lodo". Questa porta a termine l'a., ma non può spiegare i suoi effetti se non viene omologata dall'autorità giudiziaria. Compromesso, lodo, omologazione costituiscono pertanto le tre fasi di questa forma di a. prevista dal codice.
A. libero. A fianco dell'accennata forma strettamente rituale di a. se ne riconosce altra nella quale gli arbitri hanno facoltà di decidere la controversia senza l'osservanza delle regole del Cod. di proc. civ. e senza che occorra l'omologazione del lodo, da parte dell'autorità giudiziaria. Questa forma di a. si attua sovente con la consegna all'arbitro di un foglio in bianco sottoscritto dalle parti sul quale il terzo scriverà la sua pronuncia. Nella ipotesi che il lodo libero non venga eseguito da una parte l'altra può rivolgersi al giudice ordinario.
Come è facile intuire, questa forma di a. svincolata dalle forme procedurali previste dalla legge, si è molto sviluppata in questi ultimi tempi e ad essa ricorrono vaste categorie sociali. In sostanza l'a. libero costituisce, secondo la più accreditata dottrina un giudizio di equità.
A. necessario. In taluni casi la legge fa obbligo di affidare la decisione di una controversia ad arbitri, sottraendola, in tal modo, alla normale competenza del magistrato.
Si tratta in genere di controversie nelle quali oc-
corre pervenire ad una soluzione rapida allo scopo di definire questioni che hanno carattere di urgenza. Ed infatti la legislazione di guerra ha previsto in molti casi questa forma di a., tanto da farla spesso apparire quasi come una forma di giurisdizione speciale.
3. A. nelle controversie di lavoro. - Nelle controversie di lavoro, come pure in quelle in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, accade spesso che la legge stabilisca il previo tentativo di conciliazione o ne deferisca ad arbitri, scelti tra persone di particolare competenza, la decisione: ciò può essere molto opportuno, date le nozioni tecniche necessarie per decidere tali controversie.
E noto in particolare che anche l'uso del diritto di sciopero viene non di rado connesso alla possibilità di risoluzione delle vertenze di lavoro mediante apposite procedure arbitrali. Le correnti politiche aderenti alla dottrina sociale cattolica ritengono che tali procedure dovranno essere predisposte dala legge e che ad esse le parti potranno ricorrere per la risoluzione delle controversie collettive. Esse richiedono altresi che le procedure arbitrali siano rese obbligatorie quando la controversia abbia per oggetto la interpretazione e l'applicazione di norme legali o contrattuali vigenti. Ciò perché i lavoratori possano essere sicuri che una volta stipulato un contratto di lavoro l'esatta interpretazione dello stesso sarà data da un organo imparziale.
BibL.: P. Sorace. Arbitrati formali e arbitrati liberi, Roma 1932: C. Cagli. Le giurisdiziont di equita e il diritto arbitrale, ivi 1932: T. Carnaioni e M. Vasciti, s. v. Arbitri, in Nuovo Dlgetto Itul., I, Torino 1937, pp. 648-712. Salvatore Zingale
4. Diritto canonico. - La consuetudine di ricorrere all'a. nelle contese fra i cristiani si riscontra, derivato dagli ebrei, negli scritti apostolici (I Cor., 6, 1-9). Gli imperatori cristiani sanzionarono il diritto di ricorrere all'a. dei vescovi nelle cause civili (1.7, Cod. I, 4; Nov. 123, c. 21); inoltre le cause strettamente ecclesiastiche spessissimo si decidevano pure per a. piuttosto che per formale giudizio (cc. 33, 34, C. II, q. 6 ecc.). La Chiesa, accettando dal diritto romano questo istituto, ne adottò pure le prescrizioni che lo regolavano correggendole talora e adattandole al proprio spirito (cf. c. 2 de arbitris, I, 21, in 6^{°}; c. 2 de appell., II, 15 in 6^{°} ). La legislazione canonica sugli arbitri rimase immutata da Bonifacio VIII in poi, ed è stata in sostanza riprodotta nel Codice di diritto canonico; di guisa che il diritto delle Decretali costituisce la miglior parte di interpretazione delle norme vigenti (can. 6,2^{°}, 3^{°} ).
L'a., tranne i casi imposti dalla legge, non ha luogo se non quando le persone interessate in una questione ne deferiscono di comune accordo la decisione ad una o più persone diverse dal giudice; compromissio o compromissum in arbitros. Essendo però il compromesso un atto che importa sovente alienazione, soltanto coloro che hanno libera potestà sulle cose oggetto della controversia possono compromettere (c. 5, X, de arbitris, I, 43).
Per la legislazione vigente prima del Codice, gli arbitri potevano essere uno o più, preferibilmente in numero dispari (c. 1, X, de arbitris, I, 43); ma né tutte le cause potevano compromettersi, né poteva chiunque fungere da arbitro. Erano escluse dall'a., oltre le cause criminali: quelle di nullità matrimoniale, e di separazione di coniugi; le controversie sul titolo beneficiale senza licenza del superiore; quelle di restituzione in integro, salvo il caso di incidenza; le cause su cui s'era formato il giudicato; ed infine quelle riservate al Papa o ad altri superiori. Non potevano poi esercitare l'ufficio di arbitri gli amenti, i furiosi, i muti, i sordi, i pupilli, i minori di vent'anni, le donne, i laici nelle cause spirituali (eccetto il caso di
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privilegio o di mandato papale), i religiosi se non per utilità del proprio monastero e col permesso dei superiori, gli scomunicati vitandi e, naturalmente, chi avesse un interesse nella causa. Non perfettamente chiara appare la natura del potere spettante agli arbitri compromissari. Taluno lo rassomiglia alla potestà dei giudici delegati, ma senza vero carattere giurisdizionale; è da notare, ad ogni modo, che essa è sempre limitato dai termini del compromesso. Salva contraria statuizione, gli arbitri son tenuti alle norme giudiziali nel conoscere e definire la causa; ma, emessa la sentenza, non la possono né correggere, né eseguire, giacché correzione e esecuzione appartengono all'Ordinario (c. 7, X, de arbitris, I, 43). La decisione arbitrale si chiama arbitrium, arbitratum, raramente sentenza, comunemente laudum. L'accettazione del compromesso da parte degli arbitri imponeva loro l'obbligo di decidere la controversia entro il termine stabilito dal compromesso medesimo o dalla legge comune, mentre le parti erano, dal canto loro, generalmente tenute a rispettare il lodo emesso. Se in proposito era intervenuto uno speciale patto e giuramento, l'accettazione era sempre obbligatoria; se invece si era stipulata una pena per il caso di mancata accettazione, l'obbligo diventava alternativo, onde, scontata la pena, la parte non era più tenuta all'accettazione del lodo. In ogni caso però il semplice compromesso faceva si che la parte ricusante fosse tenuta ad interesse, cioè a rimborsare all'altra le apese fatte o da farsi per causa del compromesso. Contro la sentenza degli arbitri necessari (cioè imposti dalla legge) era ammesso l'appello (c. 11, deff. ind., I, 14, in 60 ); non così contro il lodo dei compromissari (cc. 23, 34 C, II, 9, 6). Qualora, tuttavia, la decisione non fosse stata espressamente o tacitamente accettata dalle parti entro i dieci giorni, e fosse apparsa gravemente lesiva d'una di esse, poteva chiederne al giudice ordinario la riforma secondo l'avviso di un uomo prudente. Cosi pure, in caso di lesione enorme o di nullità, nulla vietava alle parti di chiedere all'ordinario la relativa dichiarazione (c. 2, X, de arbitris, I, 43; c. 9, X, de rev. perm., III, 19).
Accanto agli arbitri compaiono nel diritto delle Decretali gli arbitratores, cioè persone oneste liberamente scelte dalle parti per risolvere questioni più che altro contrattuali, e che pronunciano la loro sentenza (arbitramentum) secondo i dettami dell'equità, ex bono et nequo, senza che siano tenuti ad alcuna formalità di procedura. E in ciò precisamente consiste la differenza fra gli arbitri e gli arbitratori.
Il CIC ha conservato l'istituto dell'a. annoverandolo fra i mezzi atti ad evitare il giudizio contenzioso (r. IV, t. XVIII, c. II). Benché la sostanza ne rimanga immutata, non mancano tuttavia cambiamenti notevoli. Innanzi tutto non v'è traccia degli arbitri necessari; il Codex conosce soltanto gli arbitri compromissari, i quali dirimono la questione loro proposta a norma del diritto (c. 1929) e gli arbitratori che trattano la vertenza de bono et nequu (ibid.). Incapaci ad esercitare il compromesso sono i laici nelle cose ecclesiastiche (non precisamente nelle spirituali come teneva il diritto antico), gli scomunicati e gli infami a seguito di sentenza. I religiosi non possono accettare il compromesso senza licenza del superiore (c. 1931). Oggetto di compromesso, come di transazione, non possono essere, oltre le cause criminali, quelle riguardanti il vincolo matrimoniale, quelle vertenti sul titolo del beneficio senza consenso della legittima autorità, nonché le cose spirituali da compensarsi col pagamento di cose temporali (cc. 1930, 1927 § i). Salve le formalità volute per l'alienazione, possono invece compromettersi le cose ecclesiastiche temporali, anche se amnesse alle spirituali purché ne siano separabili (c. 1930, 1927, § 2). Per tutto ciò che non viene espressamente contemplato dal Codice, valgono nei diversi luoghi le rispettive norme di diritto civile non contrarie al diritto divino od ecclesiastico (c. 1930, 1926).
BibL.: A. Julien, Evolutio historica compromissi in arbitras in iure canonica, in Apollinaris, 10 (1937), pp. 187-232; id.,
Compromissum in arbitros iuxta Codicem iuris canonici, in Apollinaris, 10 (1937), pp. 244-69; M. Legs-V. Bertoccetti, Commentarius in iudicio ecclesiastica, III, Roma 1941, pp. 132-49. Un progetto di riforma (in 24 canoni) della legislazione canonica in materia, in P. Ciprotti, Osservazioni sul testo del CIC, Città del Vaticano 1944, pp. 119-27. Servo Goyenache
5. Diritto internazionale. - Consiste nella composizione di una controversia internazionale mediante la decisione emanata da una o più persone scelte dalle stesse parti. L'a. si distingue dagli altri modi di soluzione pacifica delle controversie internazionali (negoziati, inchiesta, buoni uffici, mediazione, conciliazione) in quanto più di tutti gli altri si avvicina al procedimento giurisdizionale proprio degli ordinamenti statuali. Si distingue però da questo procedimento per il fatto che, data la struttura della comunità internazionale, l'istituzione della procedura arbitrale e la validità della pronuncia riposano sulla volontà di entrambe le parti e non sulla volontà di un ente ad esse sovraordinato. L'a. differisce dai negoziati, in quanto introduce nel procedimento l'elemento neutrale costituito dall'arbitro o dal collegio arbitrale; dall'inchiesta, in quanto comprende anche l'esame del merito della controversia anziché il solo accertamento del fatto; dai buoni uffici e dalla mediazione in quanto al semplice scopo di sollecitare e assistere le parti nel raggiungimento di una soluzione pacifica quello dell'emanazione di una vera e propria pronuncia risolutiva; e dalla conciliazione in quanto il lodo arbitrale, a differenza della pronuncia dell'organo conciliativo, ha valore obbligatorio. L'accordo fra le parti di ricorrere all'a. assume nella pratica la forma del semplice compromesso, della clausola compromissoria o del trattato generale di a. Il primo procedimento trova applicazione allorché due stati sottopongono direttamente ad a. una controversia che fra loro sia sorta, indipendentemente da un impegno precedente a ricorrere ad arbitri. Il secondo si attua allorché due Stati s'impegniou a sottoporre ad a. tutte le controversie che fra loro sorgessero nell'esecuzione di un trattato; impegno al quale fa poi seguito, per ogni controversia, l'accordo specifico (compromesso) di deferimento ad a., nel quale, e non nella clausola compromissoria, troverà il suo fondamento giuridico la pronuncia degli arbitri. Il terzo procedimento consiste invece nell'impegno generale reciprocamente assunto da due Stati a sottoporre ad a. tutte o parte delle controversie che fra loro dovessero sorgere. Anche in questo caso come in quello precedente, l'accordo iniziale pone in essere soltanto un obbligo generico di deferimento ad a., e la procedura arbitrale sarà istituita volta per volta mediante un accordo (compromesso) specifico. Il contrasto fra l'esigenza che induce gli Stati a stipulare trattati generali di a. e l'esigenza opposta avvertita dagli stessi Stati di riservarsi la più ampia libertà di sottoporre o meno ad a. una determinata controversia dà luogo al problema dei limiti dell'obbligo generale di a. L'esigenza di assicurare nel maggior numero possibile di casi la soluzione pacifica delle controversie internazionali richiederebbe l'estensione dell'obbligo a tutte o alla maggior parte delle questioni che possano sorgere fra gli Stati. A tale risultato si è tuttavia pervenuti sinora soltanto in relazione ai trattati generali di a., fra Stati piccoli o la cui situazione rispettiva sia tale da escludere in pratica la possibilità di profondi conflitti di interessi; mentre i trattati di a. fra Stati le cui relazioni siano suscettibili di portare a gravi controversie sono sempre accompagnati da clausole eccettuative : che in tempi meno recenti escludevano dal-
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(Int. Alimati)
Arca - Sarcofago del sec. v riadoperato per s. Rainaldo. Ravenna. Duomo.
l'obbligo di a. le controversie che toccassero l'onore, gli interessi vitali o l'integrità territoriale degli stessi Stati o gli interessi di terzi Stati; e nei trattati più recenti escludono dall'a. le materie attinenti al "dominio riservato" (domestic jurisdiction) degli Stati contraenti. Clausole di significato e portata non facile a determinarsi e la cui interpretazione rimane affidata espressamente o implicitamente, salvo il caso raro che venga sottoposta essa stessa all'obbligo di a., alle stesse parti in causa. Ancora più grave è l'altro problema dell'estensione dell'obbligo di a. a quelle controversie che, anziché intorno all'accertamento del diritto esistente (controversie giuridiche) attengano - come è frequente in seno alla comunità internazionale alla modificazione o al mantenimento del diritto esistente (controversie politiche) : problema complicato dalla difficoltà di porre su una base obbiettiva la stessa distinzione fra i due tipi di controversia, data la possibilità che sempre rimarrebbe ad ogni Stato di portare dal piano giuridico al piano politico qualsiasi controversia del primo tipo con il semplice fatto di impostare su una base piuttosto che sull'altra la propria pretesa. La tendenza generale della pratica è di escludere dagli impegni di a. le controversie politiche e di utilizzare per queste ultime procedimenti di soluzione pacifica diversi dall'a. (mediazione, conciliazione, inchiesta) che siano più adatti a risolvere questioni di carattere politico ed a adattare il diritto vigente alle esigenze che si rivelassero degne di tutela. Non è però infrequente il ricorso, per controversie del genere, al giudizio arbitrale di equità (ex aequo et bono), che è previsto, per es., dal cpv. dell'art. 38 della Corte internazionale di Giustizia. La pratica conosce vari sistemi di formazione dell'organo arbitrale; si distinguono precisamente l'a. da parte di commissioni miste, l'a. di capi di Stato e l'a. da parte di un tribunale composto di uno o più arbitri. Nel primo caso (sistema anglosassone) gli arbitri sono scelti di solito fra sudditi degli stessi Stati interessati, ma è frequente l'inclusione nella commissione di un cittadino di un terzo stato in funzione di superarbitro; e si dà anche il caso di ricorso risolutivo a un capo di Stato nel caso di mancato accordo fra i membri della commissione mista. E questo il sistema seguito dal primo trattato importante di a. stipulato nel 1794 fra Stati Uniti e Gran Bretagna. L'a. affidato a un capo di
Stato si avvicina, per il carattere politico dell'organo, alla mediazione e presenta il vantaggio di dare alla decisione un maggiore prestigio. Sono usati per lo più in questioni territoriali e di confine. Ma il sistema più frequente è il ricorso a un tribunale composto di uno o più giuristi o diplomatici (generalmente 3 o 5 ) non tutti sudditi dei due Stati in controversia e scelti in parte dagli stessi Stati separatamente o d'accordo, in parte da un terzo Stato. E usato spesso il sistema di far designare un terzo arbitro con funzioni di presidente (superarbitro) dai due membri rispettivamente designati dalle parti. Allo scopo di ovviare agli inconvenienti derivanti dalla difficoltà di accordo sulla scelta degli arbitri, la pratica relativamente più recente è ricorsa al sistema di precostituire procedure permanenti per la costituzione di collegi arbitrali o addirittura tribunali arbitrali permanenti (c. d. a. istituzionale). Un esempio del primo sistema è la Corte permanente di a. istituita dalle Convenzioni dell'Aja del 29 luglio 1899 e del 18 ott. 1907 e costituita di una lista di persone designate ogni sei anni in numero di quattro al massimo da ognuno degli Stati contraenti e fra le quali le parti scelgono, di volta in volta, con una procedura prestabilita, il collegio arbitrale che dovrà risolvere la controversia. Un esempio del secondo sistema è la Corte permanente di giustizia internazionale dell'Aj a istituita nell'ambito del sistema della Società delle Nazioni nel 1921 e ricostituita con lievi varianti dopo il secondo conflitto mondiale sotto il nome di Corte internazionale di giustizia, come parte integrante del sistema della nuova organizzazione internazionale delle Nazioni Unite (capo XIV dello Statuto stipulato a San Francisco il 26 giugno 1945). L'organo è costituito di 11 giudici, eletti per 9 anni dall'Assemblea e dal Consiglio delle Nazioni Unite, desunti da una lista composta in modo analogo a quello dei giudici della Corte permanente di a. dell'Aja. Tanto la vecchia quanto la nuova Corte mantengono sostanzialmente, nonostante la loro denominazione, lo stesso carattere della Corte permanente di a., dalla quale differiscono soltanto per il fatto di essere costituite in modo permanente e di eliminare il problema della scelta del collegio di volta in volta da parte degli Stati interessati. L'attività esplicata dall'organo poggia infatti sempre sull'accordo delle parti e non è riferibile, a differenza di quella degli organi

(Int. Alimati)
Arca - A. di s. Cerbone, di Gorg di Gregorio (sec. xiv). Massa Marittima, Cattedrale.
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(fol. Uab. fol. nac.)
ARCA - A. usata nel 1556 per le ceneri di Sebastiano Vansi, vescovo di Orvieto, ma appartenente al sec. xv. Rimini, Tempio Malatestiano.
giurisdizionali statuali, ad una autorità sovraordinata alle parti. Il compito normale degli arbitri è di risolvere le controversie sulla base del diritto internazionale generale e particolare vigente, a meno che le parti non indichino esse stesse le regole alle quali essi devono attenersi o chiedano, come avviene per le controversie politiche, una pronuncia sulla base dell'equità (sentenza dispositiva). Oltre alle norme di diritto sostantivo le parti stabiliscono anche le regole di procedura (contraddittorio, dibattito orale, rappresentanza delle parti, pubblicità, termini), i requisiti della pronuncia (votazione, motivazione), ecc. Non è raro che la validità del lodo venga contestata. Ciò avviene per lo più quando gli arbitri abbiano esulato dai limiti del mandato ricevuto o non abbiano giudicato secondo le regole sostanziali e procedurali stabilite dalle parti (eccesso di potere). E prevista frequentemente negli accordi di a. la possibilità di revisione del lodo.
Bibl.: L. Ansillotti, Corso di dir. intermaz., III, parte 17, Roma 1915, p. 39 sgg.; G. Morelli, La sentenza intermaz., Padova 1931; K. Strupp, Schiedegerichtsbarkeit und Schiedegerichtsverträge, in Wörterbuch des Völkerrechts und der Diplomatie, dello stesso Strupp, II, p. 451 sgg.; A. De Lapradelle e J. P. Niboyer, Répertoire de Droit international, I, Parigi 1929, p. 658 sgg.; Oppenheim's International Law, ed. H. Lauterpache, II : Disputes, War and Neutrality, Londra 1944, p. 19 sgg. - H. Lauterpacht, The Function of Law in the International Community, Oxford 1933; G. H. Hackworth, Digest of International Law, IV, Washington 1940-43, p. 81 sgg. Gaetano Arangio Ruiz ARBITRIO LIBERO: v. libertà.
ARBOGASTE. - Generale franco che, distintosi al tempo di Graziano e Teodosio, divenne magister militum di Valentiniano II; ma la sua troppa ingerenza lo rese malviso e lo fece licenziare. Pochi giorni dopo, Valentiniano fu trovato ucciso, e A. cercò di far eleggere il magister officiorum Flavio Eugenio. Questi però non fu riconosciuto dall'imperatore d'Oriente, Teodosio il Grande, il quale, dopo aver preparato un esercito, si scontrò con le forze di A. sul fiume Frigido, ai piedi delle Alpi Giulie. In seguito ad aspri com-
battimenti, la vittoria rimase a Teodosio ( 6 sett. 394); Eugenio fu decapitato e A. si uccise.
Bibl.: G. Morpurgo, A. e l'impero romano dal 379 al 394, Trieste 1883; O. Seeck, Geschichte des Untergangs der antiken Welt, V, Berlino 1913; A. Solari, Il rinnovamento dell'impero romano, Milano-Roma 1940.
Paolo Brezzi
ARCA. - Nome latino adoperato come sinonimo di sarcofago (v.) situato in cimiteri (v.) antichi cristiani sopraterra. Viene usato, dalla fine del sec. Iv ai v, raramente nelle iscrizioni cristiane di Milano, Brescia, Vercelli, Ravenna, Oderzo, Aquileia; molto spesso a Concordia (Portogruaro) e a Salona in Dalmazia; due esempi in Pannonia, a Sirmio e a Siscia. Una sola volta nel Lazio in un sarcofago di Velletri, oggi perduto (CIL, X, 6608). Non si riscontra mai nelle iscrizioni dei cimiteri sotterranei.
L'autore della Silloge detta Palatina (cod. Pal. Vat. 591) l'adopera per indicare il luogo del sepolcro di s. Pietro (G.B. De Rossi, Inscript. Christ., II, I, Roma 1888, p. 54, n. 7).
In epigrafi non funerarie si leggeva nell'antico altare della basilica di S. Giovanni evangelista a Ravenna, dove detto apostolo era chiamato arca Christi (CIL, XI, 277). Per l'uso liturgico del termine v. PISSIDE.
Bibl.: E. Diehl, Inscr. lat. christ. vet., III, Berlino 1931, 487.
Più tardi il nome di a. viene riservato a sarcofagi monumentali come le a. scaligere di Verona, o a monumenti che contengono le spoglie d'un santo. Assai nota è quella di s. Domenico a Bologna, eseguita da fra' Guglielmo alla fine del Duecento, istoriata con episodi della vita del santo e sostenuta da cariatidi, completata nel sec. xv da Niccolò da Bari, detto, a causa della celebrità di quest'opera, Niccolò dell'A.; servì di modello all'altra trecentesca di Giovanni di Balduccio per s. Pietro martire (Milano, S. Eustorgio), dalla quale deriva con maggiore complicazione dello schema e sovrabbondanza decorativa l'altra
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Abca dell'Alleanza - Particolare di un quadro musivo della navata centrale nella basilica di S. Maria Maggiore.
(fine sec. iv-v) - Roma.
per s. Agostino in S. Pietro in Ciel d'Oro a Pavia. Molto più semplice, invece, è l'a., pure trecentesca, per s. Cerbone (Massa Marittima) di Goro di Gregorio, con rilievi incorniciati da un motivo elegante e sobrio. Dipende ancora da questo tipo a semplice cassa la bella a. del beato Marcolino (Forlì, Museo) che Bernardo Rossellino esegui nel 1458. Invece quella di s. Bernardino da Siena (Aquila, S. Bernardino) dei primi del sec. xvı assume la forma di un piccolo edificio che con la sua quadratura architettonica e i suoi rilievi riveste la cassa lignea ed il piccolo vano nel quale essa è conservata. Assai note, e tali da partecipare all'architettura dell'edificio presso cui sorgono, quelle dette "dei glossatori ", accanto all'abside di S. Francesco di Bologna, e quelle entro le arcature laterali del tempio malatestiano di Rimini.
Il tipo di a. con tegurio fu ripreso con eccessiva frequenza nell'enfatica architettura funeraria del tardo romanticismo e neoclassicismo. Fra gli ultimi esempi le a. sistemate nel Vittoriale dell'architetto Maroni. Vedi Tav. CXXVIII.
Bibl.: A. Venturi, Storia dell'arte italiana, I, Milano 1901; G. de Nicola, Silvestro dell'Aquila, in L'Arte, 9 (1908) pp. 1-16; P. Toesca, Storia dell'arte italiana, I, Torino 1927; C. Baroni, Scultura gotica lombarda, Milano 1944; E. Carli, Goro di Gregorio, Firenze 1944; L. Planiscig. B. Rossellino, Vienna s. d., Guglielmo Matthiae
ARCA (DELL'ALLEANZA), ARCA DELLA TESTIMONIANZA. - Così il Pentateuco designa il più importante e antico oggetto del culto israelitico da Mosè all'esilio; gli altri libri sacri lo chiamano anche "A. del Signore" o "di Dio". Consisteva (Ex. 25, 10-22; 37, 1-9) in una cassa (significato ordinario dell'ebesico 'ârôn) di legno di acacia di cubiti a 1 / 2 per 11 / 2 (se si tratta, come pare, del cubito minore [m. 0,45]: ca. m. 1,12 per 0,67 per 0,67 ). Dentro e fuori era ricoperta di oro puro; attorno alla cima l'oro formava un rilievo come una corona; aveva, ai 4 angoli della base, 4 anelli d'oro, attraverso i quali erano in permanenza due stanghe di acacia, anch'esse dorate, per il trasporto. Sulla faccia superiore pog-
giava una lastra tutta d'oro, su cui erano fissate due figure auree : i cherubi (v.), con le ali stese in modo da adombrare il piano, e la faccia rivolta ad esso. Questa lastra è detta in ebraico hoppóreth, che, per collegamento con hipper "espiare", viene tradizionalmente tradotto "propiziatorio" (v.; Settanta : D. α σ τ dot{η} ρ ι σ ν ), nome religioso, preferibile filologicamente a "coperchio" (nei Settanta talvolta left.left(α α σ τ dot{η}_{2} ι σ ν dot{ε} dot{ε} δ ε μ αright). Dentro era collocata "la testimonianza", cioè le due tavole della Legge (I Reg. 8, 9; cf. Ex. 25, 16); secondo Hebr. 9, 4, anche un vasetto d'oro con un po' di manna e la verga di Aronne (ma cf. Ex. 16, 33-34); vicino ad essa si colloca il libro della Legge di Mosè (Deut. 31, 26).
Del s