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uperiore è firmato da Domenico Antonio Indivini da San Severino, e porta l'indicazione dell'anno 1501. Pitture di Matteo da Gualdo, di Pier Antonio Mezzastris e di Nicolò Alunno offrono buona testimonianza dell'attività pittorica nel Quattrocento, mentre alla fine di questo secolo e all'inizio del successivo troviamo all'opera due pittori nativi del luogo, Andrea da Assisi e Tis berio da Assisi, i quali, per quanto l'opera del primo non sia ancora individuata in modo sicuro, ci si palesano operanti dietro gli esempi del Perugino e del Pinturicchio. Si conservano in A. anche dipinti di Giovanni Spagna, di Dono Doni (nato anch'egli in questa città) e di Cesare Sermei : con l'attività di quest'ultimo raggiungiamo il Seicento.

Nella basilica di S. Maria degli Angeli si conservano una statua di s. Francesco e un dossale d'altare attribuiti con buon fondamento ad Andrea della Robbia, ed ivi possono particolarmente apprezzarsi, nella cupola, i caratteri dell'architettura di Galeazzo Alessi. Piccoli ma caratteristici monumenti cinquecenteschi in A. sono anche la fonte Marcella e la fonte Oliviera. Nel Seicento un architetto nativo di A., Giacomo Giorgetti, ha lasciato qualche buon palazzo, ed ha lavorato anche come pittore. Altro pittore seicentesco degno di ricordo è Girolamo Martelli.

Interessanti resti antichi si conservano nel Museo sistemato entro la cripta di S. Niccolò adiacente al Foro; dipinti ed oggetti vari del medioevo e del Rinascimento si trovano (oltre che nel Tesoro del sacro convento di S. Francesco e nel Museo di S. Maria degli Angeli già ricordati: in ambedue queste raccolte sono parati sacri del più alto interesse), anche nella Pinacoteca Comunale e nel museo Francescano dei pp. Cappuccini.

Nelle età a noi vicine la preoccupazione più viva, per ciò che riguarda l'edilizia monumentale religiosa e civile di A., è costantemente quella di mantenere incontaminato l'aspetto della città, a determinare il quale può dirsi che concorrano anche gli edifici più umili costruiti quasi tutti anche questi in quella pietra calcarea del Subasio dalla duplice tonalità bianca e rosata, che è fatta preziosa dall'opera del tempo. Vedi Tav. XVIII.

Brisu: E. Zocca, A. (Catalogo delle cose d'arte e di antichite d'Italia), Roma 1926 (con bibl. nelle pp. 7-8); R. Salvini, Giotto-Bibliografia (R. Istituto d'Archeologia e Storia dell'Arte, Bibliografie e Cataloghi, 4), Roma 1928; G. Bondinelli-G. Cristofani, s. v. in Enc. Ital., V, pp. 40-46, con bibliografia; P. Tisenz, Giotto (I Grandi Italiani, 18), Torino 1941; A. Bertini Calosso, Quattro secoli di pittura in Umbria (nel vol. Quattro secoli di pittura in Umbria, mostra celebrativo del V centenario della nascita di Pietro Perugino), Perugia 1942. pp. 7-33; A. Pantoni, San Benedetto al Subasio, in Benedictina, 2 (1948), pp. 47-74; A. Bertini Calosso, Giovanni da Gubbio e la sua attività in A. (in corso di stampa negli Atti del V Convegno Nazionale di Storia dell'Architettura, Perugia 1948).

Achille Bertini Calosso
ASSISTENTE AL SOGLIO. - E un'alta onorificenza, istituita nel sec. xVI, che viene concessa a personaggi ecclesiastici e secolari, e che comporta il privilegio di ottenere un posto distinto presso il trono dal Papa durante le funzioni pontifice, dopo i cardinali. I patriarchi, arcivescovi e vescovi a. al s. pontificio costituiscono un collegio (con un proprio segretario) che nelle Cappelle pontifice segue immediatamente il collegio dei cardinali : attualmente (1948) gli ecclesiastici a. al s. sono in numero di 8 patriarchi, 70 arcivescovi, 105 vescovi.
A. al s. laici sono per diritto il principe Colonna ed il principe Orsini, che si avvicendano al fianco

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Assistente al soglio - Abito di cerimonia.
del Papa in trono durante le solenni funzioni. Tale diritto, spettante al primogenito del ramo principale delle due famiglie, risale a Giulio II (1503) per i Colonna ed a Paolo III (1540) per gli Orsini.

Vittorio Bartoccetti
ASSISTENTE (L') ECCLESIASTICO. - Rivista mensile edita a cura del Collegio Assistenti Ecclesiastici centrali dell'A. C. I. Iniziò le sue pubblicazioni nel 1931, allo scopo di dare agli A. periferici le informazioni e direttive di lavoro delle varie branche di A. C. I., riunite e di facile consultazione. La rivista raccoglie anche articoli vari sui problemi della vita cattolica, ma sempre con intonazione e indirizzo pratico.

Luigi Cardini
ASSISTENTE ECCLESIASTICO. - E il sacerdote deputato della legittima Autorità ecclesiastica presso le Associazioni di azione cattolica col compito di : a) rappresentare presso di esse l'Autorità stessa e zelare la fedele osservanza delle prescrizioni e norme direttive della medesima; b) procurare con i sussidi del S. Ministero la conveniente formazione spirituale, catechistica, liturgica e apostolica dei soci e dei dirigenti; c) promuovere a tale scopo, con le debite autorizzazioni, corsi di esercizi spirituali, giornate e settimane di preghiera e di studio, dirigendone la parte religiosa e spirituale.

L'A. e. è assegnato non soltanto alle Associazioni locali, ma anche ai singoli organi direttivi diocesani e nazionali, ed allora esso prende la denominazione di A. diocesano oppure di A. centrale, o generale, o nazionale.

La sua partecipazione giuridica ai deliberata degli organi direttivi ha subito delle accentuazioni e delle
attenuazioni a seconda delle esigenze del momento. In Italia, p. es., dopo il 1931, l'A. e., insieme al presidente o la presidente, costituiva la presidenza, e quindi la sua funzione era deliberativa su qualunque materia. Gli Statuti del 1946 hanno ridato all'A. e. l'esclusiva funzione su riportata nella definizione, e ciò per restituire ai laici una maggiore autonomia e responsabilità in quelle materie che non siano esplicitamente riservate all'A. e., o circa la quale egli non abbia una specie di diritto di veto.

I documenti pontifici hanno sempre rilevato l'importanza decisiva dell'opera dell'A. e., svolta in seno all'Azione Cattolica, sino alla formola incisiva data da Pio XI: "l'Azione Cattolica è quella che gli A. e. la fanno ".

Bias.: Pio XI e l'Azione Cattolica, a cura di A. Cavagna, 2² ed., Roma 1929; A. Cavagna, La parola del Papa sull'Azione Cattolica, 3² ed., Milano 1937; L. Civardi, Manuale di Azione Cattolica, 2 voll., 11² ediz., Roma 1947; Statute dell'Azione Cattolica Italiana, 1946.

Luigi Cardini
ASSISTENTI : v. PENITENZA.
ASSISTENZA AI GENITORI : v. GENITORI, ASSISTENZA ai.

ASSISTENZA GIUDIZIARIA: v. PATROCINIO GRATUITO.

ASSISTENZA, OPERA PONTIFICIA: v. PONTIFICIA COMMISSIONE ASSISTENZA.

ASSISTENZA SOCIALE. - E difficile trovare una definizione soddisfacente dell'a. o servizio sociale.

La definizione è o troppo larga e finisce per abbracciare tutto il lavoro sociale, educativo, ricreativo, sindacale e sanitario, o diventa così limitata da non comprendere che l'organizzazione delle elemosine. Forse conviene, piuttosto che persistere nella ricerca di una definizione a priori, seguire l'a. s. nella sua evoluzione storica e concreta. Si potranno così individuare certi aspetti che caratterizzano e specificano queste attività e la differenziazione da forme affini e complementari di attività sociali. Nell'evoluzione dell'a. s. si possono distinguere tre periodi : il primo periodo comprende l'antichità cristiana e il medioevo; il secondo, più breve, va dal xvi al xix sec.; il terzo è quello contemporaneo.
1^{°} periodo. - Le prime comunità cristiane si sono subito preoccupate di venire incontro ai bisogni dei loro membri, vittime occasionali della lotta per la vita. Questa attività è quella del vicino che aiuta il proprio vicino; è un'attività diretta e personale. Molto presto, però, si vede delinearsi una certa organizzazione. L'a. si fa anche a distanza e per interposta persona; come è il caso delle questue organizzate da s. Paolo tra le chiese più ricche in favore dei poveri di mathrm{Ge}- rusalemme. Anche il personale incaricato della gestione dei beni ecclesiastici e della distribuzione delle elemosine, diventa, in qualche modo, specializzato (diacono o rettore), e viene chiamato "dispensator in rebus pauperum".

I doni che servono ai poveri sono dovuti ad elargizioni, lasciti, ma anche ad una certa imposizione legale. Il genio cristiano scopre con l'andar del tempo che, nella maggior parte delle necessità occasionali, esistono certi gruppi con bisogni costanti che non trovano organi sociali adatti. Nascono così gli alberghi per i pellegrini (senodochia), gli ospizi per i poveri e ammalati e orfani (ptochia) ; le opere per i prigionieri (per queste opere i concili autorizzano persino la vendita dei vasi sacri). Più tardi si avranno i Monti di pietà, i lazzaretti, le scuole gratuite, ecc.

Inoltre le corporazioni medievali e le confraternite organizzano l'a. per gli ascritti ammalati e le

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vedove e gli orfani dei propri membri. Si è persino avanzata l'ipotesi che le grandi cattedrali che sorgono un po' dovunque in quel tempo, non siano soltanto costruite in uno spirito di culto, ma nel desiderio di trovare lavoro al numero crescente dei di. soccupati, il che corrisponderebbe, in un certo qual senso, ai lavori pubblici moderni. Ciò che caratterizza questo lungo periodo è che l'a. s. si sviluppa in margine a un'economia artigiana e agricola stabile e fondamentalmente sana. Gli organismi sociali normali provvedono in modo più o meno soddisfacente ai bisogni degli uomini. La società ha le sue vittime, ma sembrano piuttosto vittime occasionali che vittime del sistema. Là dove la vita sociale provoca danni più gravi, si pensa ancora che il male sia soltanto "morale" e che un semplice progresso della coscienza morale eliminerà tutti gli inconvenienti. L'a. s. è dunque fortemente marcata da un carattere moralistico. Basta risvegliare in tutti i membri della società lo spirito d'amore e di giustizia, perché la macchina sociale funzioni in modo soddisfacente. Ma non bisogna forzare troppo queste affermazioni : di fronte, ad es., al dilagare delle usure, nonostante i canoni dei concili, teologi e moralisti analizzano le strutture economiche dell'impresa, ed i Francescani istituiscono i primi Monti di pietà.

Se all'inizio dell'èra cristiana c'era fra i poveri qualche abuso, il controllo esercitato bastava, di solito, per distinguere il fannullone dal vero povero; ma con l'andar del tempo, con i viaggi più facili da luogo a luogo, si vedono truppe di mendicanti vagare di ospizio in ospizio e si sente la necessità di legiferare per disanimare i falsi poveri. Un'ordinanza inglese del 1348 dice: "Siccome mendicanti volontari rifiutano di lavorare, potendo vivere di elemosine, abbandonandosi all'ozio, al vizio, al furto e altre abominazioni, nessuno per ragione di elemosine darà loro aiuto ". In Inghilterra ed in altri luoghi, si fondano case di lavoro che sanno però più di lavori forzati che non di ospizi dei poveri. Alla fine di questo primo periodo, dunque, si fa strada la consapevolezza che l'a. s. può diventare controproducente; che l'elemosina può contribuire a rendere immorale il povero: questa scoperta è decisiva per l'evoluzione dell'a. s.
2^{°} periodo. - Grandi cambiamenti economici e sociali si vanno maturando. S. Tommaso Moro nella sua Utopia nota: "In un modo od in un altro debbono abbandonare il loro villaggio, poveri miserabili : uomini, donne, bambini, orfani, vedove con le loro piccole sostanze in un fagotto, se ne vanno lasciando la loro casupola per andare non si sa dove. Vanno errando senza méta: cosa possono fare se non rubare o accattare? Sono gettati in prigione perché non lavorano: eppure lavorerebbero cosi volentieri; ma in nessun modo c'è lavoro per loro \%. Questo problema si aggrava con la rivoluzione industriale. Le vecchie istituzioni, come le corporazioni, non riescono più ad organizzare il lavoro e la produzione in modo soddisfacente. La macchina industriale diventa come un mostro che stritola uomini, donne e bambini. Li mantiene, quando lavorano, nella miseria e li getta sul lastrico ad ogni crisi. Si comincia a vedere che la disoccupazione e la miseria non sono più dei fenomeni contro i quali basta un atteggiamento "moralizzatore"; si scoprono le inevitabili incidenze dell'evolversi economico sui singoli e su determinati ceti di lavoratori.

L'a. s. entra cosi nella sua seconda fase, in cui si mette l'accento soprattutto sulle riforme legislative necessarie per impedire all'uomo di essere soffocato
dalla società nella sua lotta per la vita. In tutti i paesi, con più o meno buona grazia (piuttosto meno che più) leggi sociali vengono promulgate per proteggere la donna che lavora, i minorenni, il minimo di salario. Per rimediare alle crisi cicliche e per disciplinare l'organizzazione sanitaria dell'industria, si organizzano assicurazioni contro la disoccupazione, gli infortuni sul lavoro, ecc. Non è più il povero individualmente, è la società che interessa l'a. s. Si scopre che la società può diventare un organismo in cui la circolazione dei beni divenga difettosa, che certe categorie non sono più ammesse a beneficiarne, oppure vi partecipano in grado assai ridotto. La società produce nel proprio seno i «paria». Il proletariato è dentro di essa, ma non in comunione con essa. L'a. s. cerca di individuare i difetti del sistema, che producono questi miserabili, non più come un prodotto occasionale, ma quasi come un sottoprodotto costante; essa cerca, sostenuta da altre forze, di influire e rettificare le strutture esistenti o fondare nuove strutture sociali. Ma mentre la nuova a. s. si preoccupa del fattore obbiettivo, l'antica sopravvive : efficace quando veniva incontro alla vittima occasionale, non è più che una caricatura di se stessa quando si rivolge alle vittime del sistema.
3^{°} periodo. - Bisogna aspettare le scoperte della psicologia, pedagogia e psichiatria contemporanea, perché l'a. s. entri nella sua terza fase di sviluppo. Una conoscenza più approfondita dell'uomo, delle influenze esercitate dal suo ambiente, dalle grandi e piccole collettività nelle quali egli è inserito, permette di capire che l'uomo può ricevere storture mentali, diventare un "paria" nella civiltà nella quale vive, anche quando sotto certi aspetti la sua vita economica è soddisfacente.

Per reazione contro il "moralismo "troppo semplice del passato, si era caduti in un altro semplicismo nel 2^{°} periodo, credendo che le riforme economiche e legislative, fossero le uniche necessarie. Si scopre di nuovo che l'a. s. non può limitarsi ai problemi di impiego o di salario; essa deve tener presente che esistono certi fattori morali e psicologici dei quali bisogna tener conto. Si vede, ad es., il danno che reca alla psicologia di un uomo il vivere come sperduto in un organismo troppo vasto dove egli non può esercitare le sue responsabilità. Si capisce pure che le case popolari, non possono essere dei semplici dormitori economici; che bisogna trovare il modo di creare nelle grandi città delle comunità viventi, ecc.

Lo stesso problema esiste nella grande industria: non basta dare al lavoratore sicurezza e lavoro, bisogna dare di nuovo all'uomo la possibilità di una consapevole e responsabile inserzione nel processo produttivo. In questo periodo l'a. s. riprende, sotto questo punto di vista, lo studio di tutti gli organismi e le leggi assistenziali. Si vede che persino comunità più piccole e naturali, come la famiglia, possono produrre una specie di "paria " o "proletario", cioè un membro non inserito nell'organismo sociale. Nascono cosi opere assistenziali che non sono più prettamente organizzate per a. materiale, come cliniche pedagogiche e morali, ecc. Arrivata a questo punto del suo sviluppo l'a. s. ha preso coscienza della sua ragione di essere e del suo metodo di lavoro. La sua finalità è di reintegrare il "paria economico" o il "paria culturale" nel gruppo sociale al quale appartiene. Suo metodo è l'analisi psicologica, economica o amministrativa che permette di individuare quei difetti individuali e collettivi che inducono l'uomo e la società a staccarsi l'uno dall'altra. Alla luce di queste considerazioni si vede quanto sia-

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(1ot. (iustizani)
Assistenza sociale - A. ai profughi.
no artificiose o secondarie le opposizioni fatte di solito fra a. s. fondata sulla carità o sulla giustizia, fra a. s. governativa o privata, fra a. s. religiosa o laica. Non esiste dissidio tra giustizia e amore: ambedue sono sempre necessarie e ambedue si completano.

L'amore non impedisce la giustizia e non vuol sostituirla: "Nessuno - dice Pio XI - può dare per carità ciò che è dovuto per giustizia" (encicl. Divini Redemptoris). La giustizia non elimina l'amore: s. Agostino scrive: «Non dobbiamo desiderare che esistano disgraziati per permetterci di compiere opere di misericordia. Ma con la soppressione delle opere di misericordia si spegnerebbe il fuoco dell'amore? Più autentico è un amore che dai per un essere felice che non puoi in nessun modo aiutare; più puro questo amore e ben più schietto. Giacché quando aiuti un povero, desideri elevarti di fronte a lui e che egli sia al di sotto di te. Desidera che sia il tuo uguale». Cosi pure non esiste dissidio fra a. s. statale e privata: ambedue sono necessarie: certi problemi non possono essere risolti che su scala nazionale, altri si risolvono con maggiore efficacia da piccoli raggruppamenti. Infine non esiste dissidio fra a. s. religiosa e laica, se per laica non s'intende una visione del mondo che prescinde dai diritti e dalla dignità umana.

Se si prescindesse da questi valori etico-religiosi, l'a. s. diventerebbe semplicemente la «lunga mano" della produzione e dell'ordine pubblico. L'a. s. non può essere fatta prescindendo da un concetto umanistico e cristiano; potrà, senza dubbio, essere esercitata da coloro che non possedendo pienamente un siffatto concetto, non sanno esplicitamente giustificare la dignità dell'uomo in una visione più ampia metafisicoreligiosa dell'universo. Ma non esiste dissidio fra implicito ed esplicito e nessuno potrà negare che una consapevolezza esplicita dia più forza e mordente all'azione.

L'a. s. è di competenza della Chiesa perché investe l'uomo ed è essenzialmente educativa; è di competenza dello Stato giacché, come nota Tonybee, nessuna comunità può sopravvivere quando produce nel proprio seno "dei proletari della propria civiltà ". Quando una comunità include gruppi di uomini che non attingono largamente a beni materiali e di cultura in essa disponibili, corre rischio di disintegrarsi e s. Tommaso d'Aquino nota che rientra fra le responsabilità di un buon governo provvedere ad una buona distribuzione e circolazione di questi beni. E l'a. s., come abbiamo visto, consiste appunto nell'assicurare questa circolazione dei beni. Lavora dunque, per trovare le
tecniche e le pratiche realizzazioni che forniscano pronto soccorso quando ciò è necessario e per inserire nella trama della vita sociale ed economica organizzazioni che promuovano la giustizia sociale e aiutino i discredati a ricevere la loro giusta parte di beni, di cultura, di bellezza.

Biel.: E. Baudouin, Service social ou assistance?, Parigi 1946; A. Fink, The field of social work, Nuova York 1946; I. Bougé, Préparation et activité de l'assistance sociale, Parigi 1947. Giovanni de Menance
ASSIUT, diocesi di. - In Egitto. Il papa Pio XII con la costituzione apostolica Ex Petri cathedra, in data 10 ag. 1947, ha eretto la diocesi di A., assegnandole parte del territorio dell'eparchia di Tebe, con i seguenti confini: a nord l'eparchia di Ermopoli ( 28^{°} let.); ad est il mar Rosso, a sud l'eparchia di Tebe, a occidente il deserto libico.

Biel.: AAS, 39 (1947), Dp. 172-74. Enrico Josi
ASSMAYER, IgNAZ. - Musicista, n. a Salisburgo l'1 1 febbr. 1790, m. a Vienna il 31 ag. 1862. Allievo di Michele Haydn, fu organista e compositore rinomato. Maestro della Cappella di corte, scrisse 15 messe, 5 oratori e molti altri pezzi sacri, non tutti pubblicati.

ASSOCIATION (L') CATHOLIQUE. - Rivista sociale, iniziata a Parigi nel genn. del 1876, per emanazione della famosa Oeuvre des cercles catholiques d'ouvriers, costituita e diretta dai due pionieri del corporativismo cattolico francese, il marchese Renato de la Tour du Pin ed il conte Alberto de Mun. La testata del periodico recò successivamente i sottotitoli Revue des questions sociales et ouvrières, e poi Revue du mouvement catholique social. Nel 1910 l'A. C. divenne Le Mouvement social. Revue catholique internationale, e fu edita dai Gesuiti dell'Action Populaire di Reims.

Renato Fontenelle
ASSOCIAZIONE. - L'a. può definirsi un gruppo di uomini liberamente costituito in seno allo Stato per il conseguimento di uno scopo comune mediante l'unione delle forze. Essa risulta, quindi, di due elementi costitutivi : un numero più o meno grande di soggetti razionali ed un legame psicologico causato da un atto consensuale di volontà; un elemento finalistico, che nell'ordine ideale provoca il consenso ed in quello pratico si pone come il termine della cooperazione.

Il contenuto del concetto di a. potrebbe indurre ad assimilarla con altre formazioni sociali, quale la famiglia e lo Stato; ma differenze molteplici, riferen-
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(Ist. Giardini)
Assistenza sociale - A. agli operai.

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tisi specialmente alle cause produttive, allo scopo relativo a ciascuna di esse ed alla loro necessità in ordine ai fini più universali della vita umana, impediscono una siffatta assimilazione.

Mentre la causa dell'a. consiste unicamente in un atto volontario dei soci, moralmente non necessario, perché determinato da una finalità contingente e variabile, la causa, invece, della famiglia risiede nell'istinto naturale di procreazione, per la continuazione e propagazione della vita ed educazione della prole, quella dello Stato nella legge altrettanto naturale di solidarietà, che spinge l'uomo alla ricerca del suo simile, per intrecciare relazioni sociali, le quali gli permettano di raggiungere il bene totale della vita. Essendo queste ultime cause naturali ed i fini, per la cui attuazione esse agiscono, universali ed inderogabili, ne deriva alla famiglia e allo Stato la nota di società naturali e necessarie, in opposizione all'a. che è un'unione volontaria e contingente.

Nondimeno anche l'a. deve remotamente ricondursi, per ritrovare il fondamento obbiettivo sul quale stabilire il diritto relativo, al bisogno che il soggetto umano ha di essere integrato nelle sue deficienze naturali dall'aiuto dei suoi simili, perché possa non solo conseguire la perfezione fisica, intellettuale e morale, ma raggiungere anche una somma di scopi particolari privati o pubblici, i quali richiedono la congiunzione delle forze individuali. Leone XIII nella Rerum Novarum insegna a questo proposito che il sentimento della propria debolezza sospinge l'uomo a volere unire l'opera altrui alla sua... L'istinto di questa naturale inclinazione lo muove, come alla società civile, cosi ad altre particolari società, piccole certamente e non perfette, ma pur società vere».

Su questa inclinazione naturale, attivata dal bisogno dell'aiuto altrui, si fonda il diritto di ciascun individuo di unire le proprie forze con quelle di altri soggetti, dando vita all'a. Tale diritto non è altro se non la facoltà di raggrupparsi in centri attivi di collaborazione per il conseguimento di alcuni fini particolari. La famiglia, da un lato, quantunque intrinsecamente perfetta, non è sufficiente a procurare all'uomo quanto gli è necessario al suo pieno sviluppo, e lo Stato, dall'altro, sebbene abbia come scopo il benessere totale della vita umana, non può estendere la sua azione diretta a tutti i fini particolari, e quindi nascono nel suo seno degli interessi, che non possono essere tutelati senza delle unioni particolari, si presentano degli scopi religiosi, culturali, economici e politici, meglio raggiungibili con la collaborazione. Donde l'utilità e sovente la necessità dei raggruppamenti e quindi il diritto naturale di a. per i singoli individui.

Ne segue, come insegna ancora Leone XIII nell'enciclica citata, che «sebbene queste private associazioni, esistano dentro lo Stato, e ne siano come tante parti, non può lo Stato proibirne la formazione. Perché il diritto di riunirsi in società l'uomo l'ha dalla natura; ed i diritti naturali lo Stato deve tutelarli, non distruggerli». Tuttavia questo diritto non è assoluto, ma trova dei limiti sia nei fini che le a. si possono prefiggere, sia nei diritti superiori e prevalenti del bene comune.

L'a. non è legittima se i suoi fini sono contrari alle leggi più fondamentali della natura umana razionale, alla morale ed alla giustizia. Inoltre, essendo l'a. un gruppo entro lo Stato di cui fa parte, non può dirsi nemmeno legittima se la sua finalità e l'azione relativa sono in contrasto con il dovere prevalente della
collaborazione al bene comune dell'intero corpo sociale. Contro tali forme di a. l'autorità civile ha il diritto ed anche il dovere di intervenire per la tutela del bene pubblico.
"Si hanno però dei casi-soggiunge Leone XIII, dopo aver affermato il diritto naturale di riunirsi in società - che rendono legittimo e doveroso il divieto. Quando società particolari si prefiggono un fine apertamente contrario all'onestà della giustizia, alla sicurezza del civile consorsio, legittimamente si oppone ad esse lo Stato, o vietando che si formino, o sciogliendole se formate». Avverte però che in ciò è necessario procedere con somma cautela, per non invadere i diritti dei cittadini e non fare il male sotto il pretesto del bene pubblico. Fuori dei casi accennati è obbligo dello Stato rispettare e tutelare la libertà dei cittadini di raggrupparsi in a. particolari, esercitando tuttavia sempre l'alta sua funzione direttiva, per incanalare e convogliare tutte le forze al bene collettivo.

Tale obbligo diviene ancora più urgente quando si tratta delle a. religiose, le quali, prefiggendosi un fine onesto, sono del tutto legittime ed altamente vantaggiose alla società ed al suo vero bene. Esse inoltre, proprio in virtù dello scopo superiore cui rivolgono la loro attività, restano sottratte alla diretta giurisdizione del potere civile e rientrano nell'ambito esclusivo del potere della Chiesa, alla quale unicamente compete regolarne la nascita e la vita con le sue leggi.

Bibl.: Leone XIII, Rerum Novarum, 12 maggio 1891; G. Tonivio, La denoerotza cristiana, Roma 1910; J. M. Lovera, Tratado elemental de sociologia cristiana, Barcellona 1916; C. Antoine, Cours d'économie sociale, Parigi 1921.

Antonio Messineo
ASSOCIAZIONE CRISTIANA DEI GIOVANI:
v. Y.M.C.A.

ASSOCIAZIONE CRISTIANA DELLE GIOVANI: v. Y.W.C.A.

ASSOCIAZIONE DELLE IDEE: v. IDEE, ASSOCIAZIONE DELLE.

ASSOCIAZIONE DELLE SCUOLE DOMENICALI : v. DOMENICALI, SCUOLE.

ASSOCIAZIONI CATTOLICHE. - Sotto questo nome, certo assai generico, si possono comprendere tutte le società dei fedeli aventi uno scopo conforme alla dottrina cattolica o almeno non difforme da essa. In tal senso, del tutto largo, si hanno a. c. di mutuo soccorso, di beneficenza, di assicurazione, ecc.

In senso più stretto, sotto tale appellativo vengono soltanto quelle società di fedeli che, pur non essendo istituti religiosi, perseguono uno scopo pio, di carità o di religione o consimile, con l'approvazione o almeno la raccomandazione dell'autorità ecclesiastica. Il CIC tutte le raccomanda, sollecitando i fedeli ad appartenervi, e mettendo questi in guardia dalle associazioni segrete, condannate, sediziose, sospette o che comunque cercano sottrarsi alla legittima vigilanza della Chiesa (can. 684).

In senso più stretto ancora lo stesso Codice legifera sulle a. di fedeli canonicamente erette o almeno approvate dalla Chiesa (can. 686, § 1), le quali tutte vengono anche dette a. ecclesiastiche, in contrapposto a quelle semplicemente raccomandate, che vengono chiamate a. lolcalì (ma si tratta di terminologia imprecisa).

Abbiamo dunque una triplice classe di a. c. intese in senso stretto: le a. raccomandate, le a. approvate, le a. canonicamente erette. Il CIC, pur esortando i fedeli ad appartenere a siffatte a., si

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occupa soltanto di quelle che entrano nelle ultime due classi e le distingue (can. 700 sgg .) in Terzi Ordini, Confraternite, Pie Unioni (v. CONFRATERNITA; TERZO ORDINE; UNIONE PIA), ammettendo che quelle appartenenti alle ultime due categorie possano assurgere alla dignità di Arciconfraternite o di Unioni Primarie. A noi interessano tutte e tre le classi.

Speciale menzione meritano le A. di Azione cattolica, che, secondo taluni, costituirebbero una quarta categoria di a. erette o approvate dalla Chiesa, oltre le tre summenzionate (v. AZIONE CATTOLICA).

Dal punto di vista storico-giuridico, è utile ricordare che la Chiesa espresse fin dalla sua origine in forme concrete il suo diritto nativo di raggruppare i fedeli in speciali a. o fraternità, nell'intento di meglio conseguire lo scopo essenziale della santificazione e salvezza delle anime, o di raggiungere più immediati scopi da quello dipendenti e con esso connessi, o comunque di utilizzare i mezzi più appropriati al conseguimento degli scopi medesimi.

Se vi fu una evoluzione in tale attività della Chiesa, la riscontriamo nella progressiva più stretta organizzazione delle sue a., sotto lo stimolo della conservazione e del perfezionamento o delle diverse circostanze di tempo e di luogo o delle nuove necessità della vita sociale. E così che dalle primitive pie a. di carità, suggerite da motivi contingenti, si passà, anche per impulso degli istituti religiosi, alle a. per il culto (Confraternite), alle a. per il perfezionamento morale e spirituale (Terz'ordini), alle a. per la cooperazione all'apostolato e per l'assistenza sociale (Azione cattolica).

L'attività giuridica della Chiesa intervenne dapprima, a preferenza, solo per approvare o autorizzare le iniziative dei privati; col sec. xili e più col Concilio di Trento prese incremento una più diretta azione legislativa, intesa ad impartire norme, a dirimere questioni, a promuovere nuove forme di a., a regolarne la fondazione, lo sviluppo, le opere. Ampia documentazione forniscono al riguardo le fonti annotate in calce al can. 684 e sgg.

Il CIC almeno per le a. di fedeli più strettamente intese, dà norme precise per la loro erezione od approvazione e aggregazione, per il loro governo, per l'ammissione e dimissione dei membri, per l'amministrazione dei beni (can. 686 sg .). Tali norme non sono per sè applicabili alle a. semplicemente raccomandate.

Il Concordato tra la S. Sede e l'Italia sancisce la dipendenza delle a. c. dall'autorità ecclesiastica (art. 29 c, 30, 43), e prevede altresì il loro riconoscimento agli effetti civili (art. 31), che importa capacità ad acquistare e possedere (art. 30). Le leggi, regolamenti, istruzioni, ecc. emanate dalle due Alte Parti per l'applicazione del Concordato determinano ulteriormente i punti suddetti.

Per le associazioni di arti e mestieri, v. CORPORAZIONE.

Bibl.: G. Vromant, De Fidefium Associationibus, Lovanio 1932; E. Jombart, Associations pizesses, in Catholicisme, I, Parigi 1948, coll. 942-47.

Agatangelo da Langasco

## ASSOCIAZIONI CRISTIANE LAVORATORI

ITALIANI (A.C.L.I.). - Sono raggruppamenti di lavoratori con lo scopo di promuovere l'affermazione dei principi cristiani nella vita, negli ordinamenti, nelle legislazioni, integrando e affiancando l'opera dei sindacati di categoria per tutto quanto esula dai compiti specifici riservati ai sindacati stessi.

Il sorgere delle A.C.L.I. è in rapporto al sindacato
unitario di categoria concordato tra la corrente cristiana e quella socialcomunista col patto di Roma del 4 giugno 1944. Prima del fascismo il campo sindacale in Italia era diviso fra i bianchi, facenti capo alla Confederazione italiana dei lavoratori, e i rossi, facenti capo alla Confederazione generale del lavoro. Il fascismo soppresse nel 1926 ambedue le confederazioni e le sostitui col sindacato unico di Stato. Al momento della caduta del regime totalitario i vecchi capi sindacalisti Achille Grandi (dem. crist.), Bruno Buozzi (soc.) e Giovanni Roveda (com.) convennero di dar vita ad un organismo sindacale unitario, nel quale potessero convivere i lavoratori, indipendentemente dalle loro convinzioni religiose o politiche.

In campo cattolico l'unità sindacale fu accettata a titolo di esperimento, e anche come una necessità contingente dovuta alla scarsezza dei quadri di organizzatori sindacali cattolici, di fronte alla ricchezza di specialisti da parte comunista. Però si comprese subito la necessità di premunire i lavoratori cattolici dai pericoli religioso-morali provenienti dalla coabitazione nel sindacato con lavoratori atei e materialisti. Inoltre, dovendo il sindacato, per natura sua limitarsi alla difesa degli interessi economici del lavoratore, lascia scoperte altre esigenze di carattere culturale, ricreativo, ecc. Di qui la necessità di una organizzazione che rispondesse a queste esigenze di carattere pre e parasindacale. L'on. Achille Grandi ne fu l'ideatore e il primo presidente.

Senonché la coabitazione nel sindacato unitario con i comunisti si rivelò sempre più difficile per i lavoratori della corrente cristiana. La rottura del patto di unità avvenuta clamorosamente col tentato sciopero insurrezionale del 14-15 luglio 1948 per parte dei comunisti col pretesto dell'attentato alla vita di P. Togliatti, provocò il ritiro della corrente cristiana dalla C.O.d.L. Di conseguenza le A.C.L.I. divennero il perno della nuova organizzazione sindacale. Decisa al Congresso delle A.C.L.I. del 13 sett. 1948 la costituzione di un sindacato libero, democratico e indipendente dai partiti politici e dal Governo e quindi un sindacato non confessionale, o bianco, come qualcuno avrebbe voluto, le A.C.L.I. restarono nella loro fisionomia e funzione di organizzazione a scopo religioso, morale, culturale e ricreativo per i lavoratori cristiani, iscritti o no al sindacato di categoria.

Organizzazione. - Le A.C.L.I. constano di due distinte forme organizzative:
1) l'organizzazione di categoria;
2) i circoli dei lavoratori.

L'organizzazione di categoria comprende :
a) i Nuclei aziendali che raccolgono tutti i lavoratori e le lavoratrici (operai, tecnici, impiegati) di una stessa azienda, fabbrica, ufficio, fattoria o altro ambiente di lavoro;
b) i Gruppi comunali di categoria che raccolgono tutti gli iscritti di una data categoria e dello stesso Comune, siano o no riuniti in Nuclei aziendali;
c) i Gruppi provinciali di categoria;
d) i Gruppi nazionali di categoria.

I segretari di gruppi di categoria, costituiscono il consiglio tecnico pre-sindacale, che può essere formato in sede comunale, provinciale e nazionale.

I Circoli raccolgono i lavoratori di una determinata zona e di qualsiasi categoria. In via di massima hanno Case comunali, ma dove si presenti opportuno possono anche avere Case rionali. In ogni circolo è costituita una Sezione femminile.

Scopi e attività. - In conformità al fine statutario,

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le A.C.L.I. svolgono opera di educazione e di elevazione religiosa, morale, sociale, e culturale a favore dei soci; e si adoprano perché sia salvaguardata la franca e pratica professione della fede e della morale cattolica negli ambienti di lavoro. Perfezionano le capacità tecniche e professionali dei lavoratori per migliorarne le condizioni di vita. Promuovono istituzioni a carattere economico (cooperative). Dispongono di un proprio patronato (v.) per ogni forma di assistenza sociale. Sviluppano sane iniziative di carattere ricreativo, artistico, sportivo, turistico. Le A.C.L.I. esplicano la loro attività a mezzo dei Circoli.

Inoltre preparano i lavoratori cristiani zlla vita sindacale. Quindi svolgono l'importantissima e spesso decisiva azione attinente alle elezioni per le commissioni interne, per le rappresentanze sindacali e politiche. Quando si tratta di un problema - sia di quelli che rientrano nel contenuto di un contratto collettivo, come la maggiorazione dei salari o lo sblocco dei licenziamenti; sia di quelli che riguardano interessi dei lavoratori a più ampio raggio, come i consigli di gestione, la previdenza, l'assicurazione, il Piano Marshall, ecc. il problema viene risolto per lo più in sede A.C.L.I., quindi la soluzione viene sostenuta dai rappresentanti della corrente cristiana nell'organizzazione sindacale. L'attività parasindacale le A.C.L.I. la spiegano per lo più nei Gruppi di categoria.

La presidenza centrale pubblica il Giornale dei lavoratori in diverse edizioni per le varie specialità; un bollettino dal titolo "Le A.C.L.I. " ed una rivista : Informazioni sindacali.

Biel.: La serie delle tre pubblicazioni periodiche sopra citate; i fascicoli di propaganda editi dalla Presidenza centrale. Mancano a tutt'oggi opere che trattino sistematicamente del sorgere, e dello svilupparsi e operare delle A.C.L.I. Luigi Cardini

ASSOCIAZIONI DI AZIONE CATTOLICA : v. azione cattolica; azione cattolica italiana.

ASSOCIAZIONI DIOCESANE. - In Francia la legge 9 dic. 1905 , disconoscendo la personalità giuridica a tutti gli enti ecclesiastici, e quindi la capacità patrimoniale, sostituì ad essi un unico nuovo tipo di ente, l'a. culturale (association cultuelle) avente limitata capacità patrimoniale (tra l'altro, le a. costituite entro un anno avrebbero raccolto il patrimonio degli enti ecclesiastici soppressi), ma ampi poteri, nell'àmbito della rispettiva circoscrizione, per tutto quanto riguarda l'esercizio del culto.

La condanna della S. Sede (enciclica Vehementer nos, it febbr. 1906; enciclica Gravissimo officio, 10 ag. 1906) e l'unanime opposizione dei cattolici francesi indussero il legislatore a temperare i rigori della legge del 1905, permettendo l'esercizio pubblico del culto anche senza l'a. cultuale, e lasciando ai fedeli e ai ministri del culto, ove mancasse l'a. cultuale, la disponibilità degli edifici sacri (legge 2 genn. 1907).

Migliorati i rapporti tra la Francia e la S. Sede durante la guerra 1914-18, e ristabiliti nel 1921 i rapporti diplomatici, s'iniziarono trattative ufficiose per regolare la condizione della Chiesa in Francia. Ma intanto la questione delle a. cultuali fu risolta dal vescovo di Nizza, il quale propose la costituzione, in base alla legge francese del 1901 sulle a., di un nuovo tipo di ente, l'a. d., dal cui statuto venisse assicurata la preponderanza del vescovo nell'attività dell'a. e il rispetto della competenza esclusiva della Chiesa circa l'esercizio del culto. Poiché il progetto fu riconosciuto conforme ai principi del diritto canonico dagli altri vescovi francesi e dalla S. Sede, e conforme alle leggi francesi prima da una com-
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(ftd. Giordanil

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missione di giuristi nominata dal presidente del Consiglio (pareri 7 apr. e 8 dic. 1923), e poi anche dal Consiglio di Stato (parere del 13 dic. 1923), il papa Pio XI (enciclica Maximum gravissimamque, 18 genn. 1924) approvò lo Statuto delle nuove a., spiegando anche come non sussistessero per queste i motivi che avevano determinato la condanna delle a. cultuali.

Mentre infatti queste ultime avevano, tra i loro fini, anche quello di provvedere all'esercizio pubblico del culto, le a. d. (con la costituzione delle quali ormai esiste un solo ente ecclesiastico, civilmente riconosciuto, in ciascuna diocesi di Francia) hanno per scopo "di provvedere alle spese e al mantenimento del culto, sotto l'autorità del vescovo, in comunione con la S. Sede, e conformemente alla costituzione della Chiesa" (art. 2 dello Statuto), ed è ad esse espressamente proibita "ogni ingerenza nell'organizzazione del servizio divino, nell'amministrazione spirituale della diocesi, in particolare nelle nomine e nei trasferimenti dei membri del clero, come pure nella direzione, insegnamento, e amministrazione spirituale dei seminari" (art. 4). Inoltre l'a. non può costituirsi senza il consenso del vescovo, che ne è di diritto il presidente (art. 30).

L'a. d. rientra nella stessa categoria delle a. dichiarate (acquisto della personalità giuridica mediante dichiarazione alla prefettura) ed ha la capacità giuridica spettante alle a. cultuali. Mutamenti nella legislazione francese su questa materia sono stati introdotti in senso favorevole alla Chiesa, nel 1942; ma non è dato ancora sapere quale ne sarà la sorte.

Bibl.: A. Rive, La patrimoine liqui du culte et des oeuvres catholiques, 2e ed., Parigi 1930; G. Ambrosini, L'organizzazione legale del culto cattolico in Francia dopo la separazione, in Studi in onore di F. Scoduto, Firenze 1936, pp. 3-33. Pio Cipsotti

ASSOCIAZIONISMO: v. IDEE, ASSOCIAZIONE DELLE.

ASSOLUTISMO. - Con questo termine, in senso storico, suole designarsi il periodo monarchico, che dal sec. xVI si protrae fino al sec. xviri. Nella lotta contro il feudalismo il sovrano tende ad unificare i poteri e, identificandosi con lo Stato, secondo la frase attribuita a Luigi XIV "L'Etat c'est moi", espressione caratteristica dell'a. regio, si erge come autorità somma e unico organo del potere, dalla cui volontà non limitata dalla legge dipende tutta la vita civile. Per sostenere le pretese regie, i giuristi aulici cominciarono ad elaborare il dogma della sovranità "legibus soluta", che doveva poi avere ampi sviluppi. Tra i più noti è il Bodin che nel 1578 pubblicò il De republica.

Ciononostante questa delimitazione storica è convenzionale. Praticamente l'a. risale allo Stato orientale col monarca divinizzato, e allo Stato romano col culto imperiale; teoricamente poi nel Digesto la potestà dell'imperatore viene definita come legibus soluta e la sua volontà come norma suprema : "quod principi placuit legis habet vigorem». Travolta dal pensiero cristiano, questa concezione dispavve nel medioevo, che affermò la supremazia della legge, sopravvivendo in parte presso i commentatori del diritto romano, i quali, come Bartolo, ne temperavano il tenore, sottoponendo il principe alle leggi di Dio e al ius naturale.

Una renviscenza si ebbe col Machiavelli, che nel Principe subordinò tutto all'interesse dello Stato. La concezione assolutistica irruppe nella dottrina giuridica dal sec. xviII in poi, a causa del razionalismo naturalistico che disancorò il diritto dal fondamento onto-
logico trascendente. Nelle teorie dello Hobbes e del Rousseau, lo Stato o la nazione hanno un potere illimitato. L'evoluzione del pensiero giuridico moderno è dominata dal dogma della sovranità assoluta, alla cui formazione concorsero del sec. xix in poi il positivismo, che concepì lo Stato come entità per sé stante con vita e fini propri, assorbente in esso l'individuo come cellula o parte, e l'immanentismo che con lo Hegel lo divinizzó come apparizione del divino nel mondo. Però tra l'a. dei secc. xvI e xvir e quello moderno esiste una differenza: il monarca assoluto riconosceva una divinità, alla cui volontà e legge si sentiva soggetto; lo Stato assoluto è invece agnostico e non ammette nessun limite né di ordine obbiettivo né di ordine trascendente, essendo la sua volontà fonte autonoma di tutto il diritto.

Secondo la dottrina cattolica lo Stato è relativo e limitato. Effetto delle leggi naturali di solidarietà dipende innanzi tutto da Dio autcre della natura e legislatore supremo, e in secondo luogo dall'uomo che lo crea con un atto cosciente e lo mantiene in essere con la cospirazione al medesimo fine collettivo, il bene comune, servendosi della vita sociale per essere integrato e raggiungere i suoi fini ultraterreni. Perciò stesso il suo potere è limitato dalla legge di Dio, dal diritto naturale e internazionale, estendendosi tanto quanto si estende il suo fine essenziale, che consiste nell'integrazione dell'uomo con quella somma di beni, i quali gli rendano possibile il perfezionamento materiale, intellettuale e morale. Oltre questo limite esistono dei valori obbiettivi, come sono i diritti della persona, che lo Stato è chiamato a rispettare. Inoltre a fianco della società civile esiste una società più perfetta, la Chiesa, alla quale in modo esclusivo, secondo l'insegnamento di Cristo «Date a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio" (Mt. 22, 21), compete il potere nell'ordine soprannaturale.

Bibl.: Oltre le encicliche Immortale Dei (Leone XIII. 1885), Rerum novarum (id., 1891), Quadragesimo anno (Pio XI. 1931), Summi Pontificatus (Pio XII, 1939), cf. Fr. Vitoria, De potestate civili refectiones, Lione 1227; Fr. Suárez, Defensio fidei, in Opera omnia, V, Venezia 1709; V. Cathrein, Filosofia morale, 2 voll., Firenze 1920; F. Meinecke, Die Idee der Staatsrässe in der neueren Geschichte, Monaco 1924; R. W. A. J. Carlyle, Sheliaeval Political Theory in the West, 6 voll., Londra 1927-36; L. Taparelli, Saggio teorico di diritto naturale, 2 voll., 3 e ed., Roma 1949; V.-J. Lueferen, L'Etat ou la politique, Namur 1929; A. Solmi, Storia del diritto italiano, Milano 1930; L. Le Fur, Les grands problèmes du droit, Parigi 1937. Antonio Messineo

ASSOLUTO. - Parola derivata dal latino "absolutus", che corrisponde, per una parte del suo significato, ai termini greci δ λ 0 ς e τ δ λ ε 10 ς, e assume ora l'uno ora l'altro dei due sensi, del resto connessi, di questo participio : sciolto o compiuto. A. è ciò che è indipendente da ogni condizione, relazione, impedimento; così in filosofia si parla di verità assoluta, cioè indipendente da ogni condizione di tempo, di luogo, di persona, e quindi universale e necessaria. Ma a. è ancora ciò che è completo, come la perfezione assoluta, un cambiamento assoluto. Non di rado i due sensi si compenetrano; anzi, nel pensiero moderno a. si usa tecnicamente, per significare il supremo principio, insieme perfetto ed indipendente, Dio o ciò che si mette al posto di Dio.

Gli scolastici moderni distinguono due gradi dell'a.: sogliono parlare di verità assoluta, di princìpi assoluti, di natura assoluta, anche nel campo del creato; ma così parlando intendono soltanto escludere alcune dipendenze determinate che l'uso o il contesto indicano. Tale a. però non è indipendente dalla prima

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causa; anzi l'esigenza della dipendenza di quegli a. creati da un a. increato fornisce un argomento adottato da molti, per dimostrare l'esistenza di Dio, secondo l'affermazione di s. Tommaso, che le nozioni dette eterne (cioè le assolute) non sono esse eterne, ma sono fondate in un principio eterno (Contra Gent., II, 84). Questo principio è l'a. nel grado supremo, veramente sciolto da ogni dipendenza o limitazione, perfetto ed infinito, e quindi trascendente e personale.

Contro l'esistenza dell'a. si suole muovere questa obiezione: non possiamo pensare ed affermare l'a. senza metterlo in relazione con noi e senza commisurarlo alla capacità del nostro intelletto, quindi condizionarlo. Non possiamo dunque affermare l'a. Ma non è difficile scorgere in tale argomentazione un difetto fondamentale: essa non prova nulla contro l'esistenza dell'a., ma soltanto dimostra l'imperfezione della conoscenza che ne abbiamo; neppure dimostra che tale imperfezione sia irrimediabile e che Dio non possa, soprannaturalmente, unirsi al nostro intelletto, senza alcun intermediario. Evero soltanto che nella condizione presente non conosciamo l'a. se non per ragionamenti e concetti tratti dall'esperienza del mondo sensibile e dei nostri atti spirituali. Il che non toglie d'altronde la possibilità di una rigorosa dimostrazione dell'esistenza dell'a. e quindi di una conoscenza, manchevole certo e soltanto analoga, ma reale e in qualche modo positiva della sua natura. Anche Hamilton, che parte dal principio che "conoscere è condizionare» in quanto la limitazione condizionale è la legge fondamentale della possibilità del pensiero, non nega affatto la possibilità dell'a. Egli riconosce che l'Incondizionato non implica alcuna intrinseca contraddizione. Sulle sue orme il Mansel afferma che la conoscenza dell'Incondizionato accessibile alla mente umana è soltanto negativa. Per entrambi i pensatori la concreta inconcepibilità dell'a. non pregiudica affatto la sua esistenza: la fede è chiamata ad integrare e magari a supplire, su questo argomento, la ragione. Il pensiero di Hamilton e Mansel influí sulla concezione spenceriana dell'Inconoscibile.

Una difficoltà più profonda ha portato alcuni, tra i quali non pochi mettono Aristotele, a negare all'a., proprio a causa della sua assolutezza, ogni relazione con gli altri esseri : non li ha creati, non li conosce, non li ama. Altrimenti egli perderebbe la sua indipendenza, come soggetto di atti relativi e la sua perfezione, poiché non sarebbe più immutabile. A ciò si risponde che la relazione esistente negli esseri creati verso Dio come a loro causa prima non è necessariamente reciproca. Il mondo è bensì dipendente da Dio, da cui ha l'essere, il movimento, la direzione, ma non ne segue che Dio dipenda dal mondo in alcun modo. Dalla sua azione tutta immanente, egli non riceve nessun perfezionamento e nessun mutamento. L'infinito dominio di Dio sull'essere fa sì che, come a lui piace, l'universo, fuori di lui, esista e si muova senza che nessuna mutazione alteri l'atto infinito del suo essere.

Gli idealisti postkantiani hanno spesso dato al supremo principio il nome di a., sforzandosi però di unirlo più intimamente all'universo. Hanno cosi costruito sistemi radicalmente panteistici, nei quali si cerca in tutti i modi l'impossibile identificazione del finito con l'infinito. Fichte concepisce l'Io assoluto, impersonale, che si esprime nei diversi individui viventi nella storia. Schelling ed Hegel, ancora più chiaramente, non ammettono altra realtà che quella del mondo dell'esperienza in cui diventa concreto il mondo intelligibile. Schelling concepisce l'a. come indifferenziale unità di opposti e si sforza di farne sca-
turire la natura, l'uomo e la storia. In Hegel, l'a. è l'Idea che si svolge in un processo dialettico, secondo un ritmo triadico. L'ultima triade del sistema hegeliano costituisce lo spirito assoluto, stricto sensu, che si rea