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itarla; è un potere supremo, indipendente da ogni altro potere dello stesso ordine, e tuttavia limitato dalla legge naturale, dai diritti della persona, dal fine essenziale e interno dell'organismo sociale.

Bibl.: S. Tommaso, De regimine principum: F. Vitoria. Relaciones theologicas. De potestate civil: F. Suárez, De logibus ac de Deo legislatore. Defensio fidei catholicae: L. Molina, De iustitia et iure: R. Bellarmina, De laicis: L. T'aparelli, Saggio teoretico di dritto naturale, 8 e ed., Roma 1940; Leone XIII, Diaturnum, 29 giugno 1881; Immortale Dei, 1 nov. 1882; Libertas, 20 giugno 1888; Rerum novarum, 12 maggio 1891; Pio XI, Divini Redemptoris, 19 marzo 1937; Mit brennender Sorge, 14 maggio 1937; Pio XII, Summi pontificatus, 20 ott. 1939; L. T'aparelli, Essme critice degli ordini rappresentativi, Roma 1883; A. Castellin, Droit naturel, Bruxelles 1906; T. Meyer, Institutiones iuris naturalis, Friburgo in Br. 1907; G. B. Bovsechi, Moderna concezione filosofica dello Stato, Milano 1923; P. Tischleder, Ursprung und Träger der Staatsgewart nach der Lehre des hl. Thomas, Gladbach 1923; J. B. Steffes, Die Staatsauffassung der Modemex, Friburgo in Br. 1922; L. Lederca, L'Etat ou la politique, Namur 1929; V. Carlyle, A history of Medieval Political Theory in the West, Londra 1936; T. B. Schwalm, La société et l'Etat, Parigi 1937; I. N. Gueneches, Principia iuris politici, 2 voll., Roma 1938-39; A. Messineo, Monismo sociale e persona umana, ivi 1943; id., Il diritto internazionale nella dottrina cattolica, ivi 1944 .

Antonio Messineo
II. L'A. NELLA PEDAGOGIA - 1. Il concetto e il problema. - Il concetto ed il problema dell'a. hanno anche in pedagogia una grande importanza.

La scuola e i metodi educativi dell'antichità erano fondati sull'a., intesa il più delle volte in modo affatto estrinseco. Il maestro era il tirannello della scuola: il plagous Orbilius è passato alla storia come incarnazione di un tipo ad opera di uno scolaro di genio, Orazio, cui non dovette risparmiare le nerbate. Uomini pensosi del problema dell'educazione intravidero le difficoltà di una educazione non fondata su metodi e presupposti di tal genere, ma la scuola essenzialmente non mutò. Il pensiero cristiano introduce anche nella sfera pedagogica un concetto più sano e più

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fecondo dell'a., illuminando l'a. con la consapevolezza dei suoi limiti, dei suoi doveri e delle sue responsabilità verso Dio e vivificandola con la fiamma della carità. Ma l'ideale pedagogico cristiano, attuato ogni volta che al magistero si congiungeva la santità, se modificò indubbiamente la prassi e le istituzioni scolastiche, non fu tuttavia universalmente seguito. L'a. nella scuola come altrove, continuò ad essere intesa pur sempre nel suo aspetto esteriore come potenza d'arbitrio, vincolante i soggetti, ossia scolari ed educandi, con un indeprecabile sic volo, sic iubeo. L'evoluzione storica dei tempi condusse con l'illuminismo ad una delle crisi più gravi e più significative del principio di a. con tendenza ad immediate applicazioni nel campo politico e sociale. Anche il pensiero pedagogico ne risentì fortemente e ne nacque l'utopia pedagogica del Rousseau, nella quale l'a. del maestro è, almeno sotto certi aspetti, ridotta e assottigliata talmente da porre al critico il problema della sua possibilità e della sua consistenza. Il pensiero pedagogico moderno è in varia misura, ma non senza eccezioni, tributario del Rousseau. In quasi due secoli dall'apparizione dell'Eoilia (1762) non sono mancate forti e nobili critiche e importanti integrazioni. Anche il Fröbel, così sensibile all'influenza rousseauiana, finisce col riconoscere i diritti dell'a. quando afferma che «ogni vera educazione, ogni vero insegnamento, ogni vera istruzione, l'autentico educatore ed insegnante deve a ciascun momento, in tutte le sue esigenze e determinazioni, tenere un duplice atteggiamento, mirare ad un duplice fine nel medesimo tempo : dare e prendere, congiungere e dividere, prescrivere e secondare, essere attivo e passivo, determinare ed affrancare» (cf. L'Educazione dell'uomo, 13).

Anche nel pensiero contemporaneo il filone rousseauiano si è sviluppato fino ad alimentare un ottimismo pedagogico, fondato sulla soprav valutazione della spontaneità dell'educando, che, se giungesse alle più logiche conseguenze, dovrebbe rendere superflua l'opera del maestro e dell'educatore.

Intanto, nella prassi scolastica, mentre la disciplina si esaltava a parole, si rilassava nei fatti, in dipendenza di quello scadimento di valori morali, che è uno degli aspetti più caratteristici dell'epoca nostra. L'a. astrattamente irgidita in atteggiamenti esosi, o negata o ridotta a qualcosa di troppo vago ed evanescente, è a volta a volta causa ed effetto dell'oscurata coscienza dei valori morali. La crisi della scuola è oggi anche crisi dell'a. La quale è così intimamente connessa all'attività pedagogica che questa senza di essa, come senza la libertà che vi corrisponde come termine correlativo e integrativo, non sarebbe possibile.

La spiritualità ancora in boccio dell'educando deve essere, per così dire, attratta e diretta verso un processo di formazione interiore sempre più complesso, perfetto e sicuro. Se il fanciullo fosse capace di conquistare da sé, senza aiuto sicuro, una personalità morale e culturale, l'educazione e l'insegnamento sarebbero superflui e superflua ancor essa sarebbe l'a. riguardata sotto l'aspetto pedagogico. Ma non v'è chi rifletta sufficientemente e non si renda conto di quanto sia difficile, pur con tutti i sussidi e gli accorgimenti di una sapiente educazione, la conquista della personalità. Le eccezioni non fanno regola e del resto se il processo educativo non fosse stato da chicchessia e come che sia iniziato, non sarebbero stati possibili le conquiste meravigliose che ci fanno dimenticare l'umile origine da cui presero le mosse.

Indubbiamente in ogni coscienza umana urge la spontanea esigenza della personalità, che non si consegue senza svolgimento delle facoltà intellettuali e morali, ma nell'ordinato ed armonico sviluppo di queste facoltà si frappongono mille ostacoli interiori ed esteriori, che non possono essere superati senza fatica e senza sforzo. A compiere questa fatica e questo sforzo induce l'a. del maestro e dell'educatore, che, agli occhi dell'educando, dev'essere l'esempio vivente della mèta da raggiungere, l'incarnazione di un tipo ideale. Nota profondamente s. Tommaso che nell'uomo c'è una disposizione naturale alla virtù; ma, poiché l'attuazione perfetta della virtù si consegue necessariamente mediante una certa disciplina e poiché non si trova facilmente un uomo capace di darsi da sé una disciplina, è necessario che essa gli venga d'altronde (Sum. Theol., 1^{2}-2^{20}, q. 95,
a. 1). Dal che non segue che la disciplina debba essere da un lato imposta arbitrariamente e dall'altro passivamente ricevuta e subita.
2. A. morale. - L'a. è soprattutto a. morale. L'età, la cultura, lo spirito di dovere, di sacrificio, di amore, la forza del carattere devono creare all'educatore una aureola al cui fascino non sia facile sottrarsi da parte di chi non può non riconoscersi inferiore per tutte quelle qualità che ammira nel maestro. Lo spirito umano aspira naturalmente alla conoscenza e al bene : la personalità dell'educatore deve dimostrare in alto grado realizzata la possibilità d'entrambi, che il fanciullo sente confusamente, ma fortemente. In quell'universale aspirazione è la fonte psicologica della autorità, intesa nel senso più nobile e nella sua efficacia più profonda.

Ma «in puero homo»: nel fanciullo c'è l'uomo con tutte le sue attitudini e le sue deficienze, con le sue qualità e i suoi difetti. La debolezza delle forze attive di reazione e di azione, di assimilazione e di selezione, che caratterizza le prime fasi dello sviluppo della personalità, rende più facile il consolidarsi dei difetti e delle deficienze nel sedimento delle abitudini e consente le deviazioni e le dispersioni sotto l'impulso di fattori diversi. Ciò rende indispensabile l'intervento dell'educatore, il quale deve poter e saper disporre di tutti quei mezzi atti a raccogliere le energie spirituali e fisiche dell'educando, a stimolarle, a sorreggerle. Si possa così al secondo aspetto dell'a. Quando l'irrazionalità insorge e prorompe nella coscienza e nella vita del fanciullo e dell'uomo, la pura e semplice a. morale non basta, suscettibile com'è di essere rinnegata, anche contro l'intimo convincimento della coscienza. L'a. del maestro deve essere in grado di valersi di tutti quei mezzi, anche esteriori, che, senza offesa della dignità umana e della carità cristiana, siano idonei a rintuzzare l'empito irrazionale che ha determinato il capriccio o la trasgressione, a far rientrare in se stesso l'educando, a rimetterlo nel pieno possesso e nell'indisturbato uso della ragione. La sapienza dell'educatore consisterà nello scegliere, determinare, predisporre accuratamente questi mezzi, graduandoli in relazione alla psicologia dell'educando, ai casi ed alle circostanze particolari. L'ammonizione e il rimprovero, a cagion d'esempio, sono suscettibili di graduazioni, variazioni e sfumature molteplici : possono essere blandi e reticenti, appena accennati quasi di volo e dissimulati in una fode, che ponga in risalto altre doti positive dell'alunno diverse da quelle di cui si lamenta la deficienza costante o temporanea, o ricordi momenti più felici e prove più brillantemente superate, e possono anche raggiungere altezza di tono e intensità, senza mai degenerare in volgarità e iracondia. Una nota fuori tono basta a compromettere l'efficacia educativa.

L'educatore deve avere la sensibilità dell'artista e la sapiente delicatezza del chirurgo che operi con mano leggera su organi delicati. Anzi, poiché l'adolescenza, che è l'età più critica dell'educando, ha spesso le sue piaghe, bisogna appena sforarle, il più delle volte con un rapido tocco se si vuole che l'azione educativa sia efficace.

Quando l'educatore per esigenze estranee, per l'indelista interferenza di altra a. non si trovi in grado di porre in opera quei mezzi correttivi di cui egli abbia vagliata l'efficacia e di cui senta in tutta coscienza la necessità e l'opportunità, egli è esautorato e la sua opera, la sua missione educativa è resa in gran parte sterile e inefficace.

Ma in ogni caso, anche quando rimprovera, la voce dell'educatore deve essere l'espressione della coscienza profonda dell'educando, in guisa che questi senta che, riluttando ad essa, egli si pone in sempre più intimo con-

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trasto con se stesso. Qui è la radice della conciliazione dell'a. con la libertà e l'unica soluzione del problema relativo, che con lo spostamento o con l'irrigidimento dei termini ha affaticato e affatica ancor oggi la mente dei filosofi e dei pedagogisti.

L'a. non può e non deve mai fondarsi su elementi moralmente estrinseci: l'a. non si acquista col salire in cattedra. I suoi molteplici coefficienti esterni devono essere vivificati dai suoi intrinseci fattori costitutivi. Per godere della a. indispensabile alla sua funzione, il maestro deve poter contare su un'adeguata preparazione morale e culturale. Solo in tal caso l'a. potrà trovare il suo natural punto di fusione con la libertà del discente e dell'educando. L'a. potrà armonizzarsi con la libertà solo quando sarà in grado di provocare l'intimo riconoscimento della coscienza del fanciullo, anche se l'atteggiamento esteriore possa contingentemente non corrispondervi. Quando c'è da un lato il consenso interiore all'a. e dall'altro il mancato riconoscimento pratico di essa, si ha non lo scacco dell'a., ma la crisi della coscienza colpevole.

L'educatore con ogni mezzo e con ogni accorgimento, che amore e sapienza possono suggerire, cercherà di risollevare l'animo del discepolo dallo stato penoso costituito da quella crisi. Quando ogni tentativo, ispirato da una vigile e amorosa sapienza educativa, dovesse irrimediabilmente fallire, ciò non potrebbe attribuirsi se non alla insopprimibile libertà dell'educando. Giova anche qui ricordare che anche la libertà, intesa nel senso più alto e più nobile di affrancamento dalle oscure potenze del male, ha la sua radice in un insostituibile atto di opzione, che è prerogativa dell'uomo in quanto persona morale. Ora si può e si deve, nell'educando, salvaguardare e preservare da suggestioni interiori ed esteriori la coscienza e stimolare la conquista della libertà morale, ma non si può volere per chi assolutamente non voglia. Quando la volontà è debole e soggetta a subire, magari con intima lotta e riluttanza, deteriori influenze, è dovere dell'educatore proteggerla anche contro se stessa o, per essere più precisi, contro le sue debolezze e i suoi mancamenti, ma non si che finisca con l'essere soffocata o vieppiù indebolita in guisa che sia troncata alla radice quella superiore conquista della vita morale, che è il fiore più bello e il frutto più manuro della libertà.

Sul terreno pratico l'educatore deve tener conto dell'età, una realtà concreta con la quale non è possibile non fare i conti, checché pretenda la pedagogia attualistica, che ha ammucchiato solfami per disconoscerne l'importanza e negarne il valore. Nella prima età, quando tutte le facoltà sono in boccio, e lo svolgimento spirituale percorre la sua traintorla antefazana, l'autorità ha una sfera d'azione molto vasta, che viene via via restringendosi negli studi ulteriori, senza che l'attività educativa rinunci per questo all'efficacia di una penetrazione spirituale, che deve andar acquistando, in profondità, quanto perde in estensione.

Non è possibile lasciar sempre libero il fanciullo fin dalla prima età, come pretendeva Kant sulle orme di Rousseau, perché egli non è in grado di esercitare la sua libertà entro i limiti di un'illuminata autonomia, che può essere data soltanto dallo sviluppo della ragione e dell'esperienza. Ma al giovinetto, alla cui intelligenza si dischiudono sempre più vasti orizzonti, non conviene io stesso rigido freno, bensì una guida forte pur sempre e sapiente, ma volta a sollecitare in lui la voce della ragione e il nerbo della volontà.
3. A. e didattica. - Di somma importanza nella sfera etica dell'educazione, l'a. è tutt'altro che trascurabile in quella, più specificamente didattica, dell'istruzione. Non sarà mai un maestro chi non ispiri nei discenti la fiducia e la convinzione che egli sia la guida sicura e fedele della loro intelligenza sulla via della verità. Naturalmente siffatti sentimenti suscitati nell'animo degli alunni devono avere il loro fondamento, per cosi dire oggettivo, nella reale preparazione e idoneità del maestro, ché altrimenti sarebbero il frutto, assai caduco, e il risultato precario di pose e di atteggiamenti istrionici, implicanti un
vero e proprio inganno teso all'inesperienza fiduciosa dei fanciulli e dei giovani.

La conoscenza deve essere, com'è ogni volta che si realizza, una conquista; nel processo di questa conquista il maestro non può sostituirsi all'alunno, ma può e deve amorosamente guidarlo. Ma cadono le illusioni di quanti vorrebbero limitare a una pura e semplice predisposizione di sussidi estrinseci l'opera del maestro, riservando al fanciullo la libertà di creare la scienza. E assurdo pretendere che il fanciullo, posto innanzi all'infinita natura o a materiali più o meno felicemente scelti e predisposti, possa rifare da sé il cammino percorso dall'umanità, durante secoli e millenni di civiltà, e creare o ricreare la scienza.

La realtà è più modesta di certi miti pedagogici, ma pur ricondotta nei suoi limiti naturali, lascia un largo margine alla spontaneità, alla libertà, all'attività del discente. Il maestro deve accompagnarlo grado per grado nella progressiva acquisizione del sapere, ma poiché ogni grado, per quanto infinitesimale, non sarebbe mai raggiunto senza la personale e insostituibile tensione dell'intelligenza e della volontà, il sapere resta pur sempre una conquista, che può essere promossa e stimolata, ma non meccanicamente determinata dal maestro. L'azione pedagogica, giova ricordarlo, è azione spirituale, da anima ad anima. L'a. del maestro e la libertà dello scolaro non possono essere concepite come forze materiali che per necessità di natura siano destinate ad urtarsi, a respingersi o a divergere di per sé in guisa che la loro conciliazione sopravvenga come risultato di una terza forza che le soggioghi e le avvinca insieme o di un pratico espediente, di un abile artificio che le costringa a ravvicinarsi e a coincidere.
A. e libertà, anche nel campo pedagogico, son fatte per integrarsi in una reciproca armonia. Il problema della loro conciliazione praticamente si risolve in quella comunione di anime, che è condizione necessaria della fecondità dell'insegnamento e dell'educazione. Nulla è più difficile di un'intima fusione di anime, quando manchino o non si verifichino condizioni particolarmente felici: l'iniziativa per promuoverla efficacemente spetta all'a. del maestro cui sapienza e amore danno ali e forza di penetrazione.

La comunione delle anime nel culto del vero, e del bene, non va però intesa in senso idealistico, come l'intende, naturalmente, la pedagogia dell'attualismo. E senza dubbio la comune umanità, che vive nel maestro e nel discepolo, che consente l'incontro di due intelligenze, l'una sviluppata e matura, l'altra ancora in formazione; ma non si può fare della comune natura umana una realtà concreta, uno spirito solo, un atto che risolve nel suo farsi ogni processo educativo. Questa concezione, che si è ampiamente criticata altrove, dissolve la possibilità stessa dell'attività pedagogica, negando la concreta personalità del maestro e dello scolaro, irriducibile pur nel palpito dell'amore in cui vibra e si espande la comune umanità di entrambi.

La comunione di anime, di cui si è parlato, non è un fatto scaturiente da una immanente necessità, ma una conquista, che, in ogni caso, non distrugge la personale spiritualità del maestro e dello scolaro, ché anzi la richiede come una condizione. Le difficoltà che scaturiscono dalla concezione monodistica del Leibniz non possono servire di pretesto per abbandonare all'empirio la distinzione di maestro e scolaro, mentre dall'altro canto l'eterno farsi dell'atto, che implica anche e non meno un eterno disfarsi, non ha nulla che somigli al concreto processo educativo.

L'argomento non sarebbe esaurito, se non si accennasse che l'a. dell'educatore è il tramite naturale attraverso il quale penetrano e si avvalorano nella coscienza dell'educando l'idea e il rispetto di ogni altra forma di a. L'educat

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zione, infatti, non sarebbe completa se non fosse anche educazione religiosa e civile.

Bibl.: S. Tommaso, De Magistro (q. XI del De Veritate in Quaestiones Disputatae, 6^{°} ed., Torino 1931); J.-J. Rousseau, Emile in Oeuvres Complètes, II, Parigi 1879; trad. ital. di C. Verde, Torino 1922-23; I. Kant, Pädagogik, in Kants Gesammelte Schriften herausg. von der Königl. Preussischen Akademie, IX, parte 1^{°}. trad. ital. di A. Zamboni, Torino 1940; F. Fröbel, L'educazione dell'uomo, trad. ital. di A. Saloni, Torino 1930; J. Hepp, Die Selbstregierung der Schïler, 2^{°} ed., 1914; F. W. Vörster, Autorität und Freiheit, 2^{°} ed., Kempien 1922, vers. it. Torino 1930; E. Linde, Pädagog. Streitfragen der Gegenwart, I, 2^{°} ed., 1922; A. Messer e M. Pribilla, Kath. und modernes Denken, 1924; J. Cohn, Befreien und Binden, 1926; G. Gentile, Sommario di pedagogia come scienza filosofica, 2 voll., 5^{°} ed., Firenze 1934; M. Casotti, Maestro e scolaro, Brescia 1943; N. Petruzzellis, Il pensiero politico e pedagogico di G. G. Rousseau, Milano 1946; id., I problemi della pedagogia come scienza filosofica, Brescia 1948.

Nicola Petruzzellis

AUTORITÀ ECCLESIASTICA: v. CHIESA; GE" RARCHIA ECCLESIASTICA; PAPA.

AUTORITÀ ECCLESIASTICHE, DELITTI contro le. - Sotto questo titolo il CIC (cann. 2331-40) contempla una categoria di fatti criminosi che, essendo diretti ad impedire o a turbare il normale esercizio dei poteri ecclesiastici, rivestono uno speciale carattere di gravità e meritano quindi severe ed esemplari sanzioni.

Oggetto giuridico comune a tali delitti - i quali possono, grosso modo, paragonarsi ai reati contro la personalità interna dello Stato, preveduti dai codici penali secolari - è l'interesse della Chiesa, come società perfetta disuguale monarchica, di serbare integri ed immuni da influenze estranee i propri ordinamenti e le proprie funzioni. Ne consegue che, relativamente a questa categoria di delitti, il danno immediato (ossia il male sensibile direttamente provocato dalla violazione della norma penale) è sempre pubblico; il che non impedisce tuttavia che, specie ove trattisi di reato complesso, col danno immediato pubblico concorra talvolta un danno immediato privato e possa aversi una pluralità di soggetti passivi.

Data la particolare natura ed importanza del bene che la legge vuol tutelare, non è richiesto, in genere, per la materialità del reato, l'avverarsi di un danno effettivo, bastando, al contrario, un danno meramente potenziale. E ciò spiega come tra i delitti contro le a. e. vengano annoverate talune azioni che avrebbero, di per sé, il carattere di un semplice tentativo (ad es., l'istigazione alla disobbedienza) o, addirittura, di atti preparatori non punibili (p. es., la cospirazione). Per la stessa ragione, il momento consumativo coincide il più delle volte con la commissione degli atti vietati o con l'omissione degli atti imposti dalla legge, indipendentemente dal verificarsi o meno dell'evento propostosi dall'agente; il che, secondo una terminologia di uso comune, se pur ripudiata da alcuni modernissimi penalisti, equivale a dire che questi delitti sono per la maggior parte formali.

L'elemento soggettivo può consistere, come per ogni altra categoria di reati, sia nel dolo (v.) sia nella colpa (v.); ma è facile avvertire che l'ipotesi colposa se si eccettui, beninteso, il caso di colpa ex ignorantia legis violatae - appare assai raramente configurabile. Quanto alle cause modificatrici della imputabilità, è da tener presente che, trattandosi di delitti i quali implicano un evidente disprezzo dell'a. e., il timore grave, lo stato di necessità e il grave incommodum non fanno venir meno il reato (can. 2205, § 3). Il timor grave peraltro esime dalle pene latae sententiae quando attraverso le formole praesumpserit, ausus fuerit, scienter e simili, si richieda la pienezza del dolo.

A questa specie di delitti, di cui si è cercato fin qui di riassumere le principali caratteristiche, appartengono le seguenti figure criminose:
I. Disobbedienza al Pontefice o all'ordinario proprio. - Il can. 2331, § i punisce chiunque, chierico o laico, si renda colpevole di pertinace disobbedienza nei confronti del Romano Pontefice o del proprio Ordinario. Poco importa che l'ordine a cui il suddito non ottempera sia positivo (di fare) o negativo (di non fare), purché appaia sostanzialmente e formalmente legittimo, cioè impartito dal superiore competente sui limiti del suo potere discrezionale e nelle forme eventualmente prescritte, così da far sorgere in chi lo riceve l'obbligo giuridico di eseguirlo. Trattasi, come è chiaro, di un reato di omissione; il quale può consumarsi mediante un'azione ogni qual volta non si ottemperi ad un divieto o si faccia cosa diversa da quella comandata. L'elemento soggettivo è costituito dal dolo; anzi, da quella più maliziosa specie di dolo che consiste nella pertinacia, ossia nella ostinata volontà di contravvenire alla legge. A carico del disobbediente sono previste pene indeterminate (non escluse le censure), che debbono infliggersi dal giudice a seconda della gravità del caso.
II. Cospirazione. - Il semplice accordo criminoso di due o più persone non rientra ordinariamente nel novero delle azioni punibili, nemmeno a titolo di tentativo; ma quando esso ha per oggetto un'aggressione qualsiasi contro i pubblici poteri, presso tutte le legislazioni penali, per evidenti ragioni di ordine politico, si usa considerarlo come un delitto a sé stante. A questo criterio si ispira anche il can. 2331, § 2, il quale minaccia l'applicazione di gravi pene ad arbitrio del giudice o del superiore (nonché, per i chierici, la perdita delle dignità, dei benefici e degli uffici che eventualmente posseggano e, per i religiosi, la privazione della voce attiva e passiva e dell'ufficio) a carico dei «conspirantes contra auctoritatem Romani Pontificis eiusve legati vel proprii ordinarii aut contra corum legitima mandata».

Per aversi il delitto non occorre la costituzione di una vera e propria associazione, essendo sufficiente l'intervento di un pactum sceleris, cui si aggiunga una almeno generica predisposizione di mezzi atti a raggiungere lo scopo. Quali siano le azioni che i cospiratori devono proporsi di compiere il Codice non dice; ma è chiara la volontà del legislatore di riferirsi a tutti quei fatti che possono essere diretti a menomare l'autorità del Pontefice, del suo legato o dell'ordinario. Il delitto, che presuppone necessariamente la cooperazione di più persone (onde tutti i partecipi sono da considerarsi coautori a norma del can. 2209, § 2), è di sua natura permanente e non ammette l'ipotesi colposa.

Alla cospirazione è parificata, per gli effetti penali, la provocazione alla disobbedienza, cioè il fatto di chi comunque istiga i sudditi a disobbedire al Papa, al legato pontificio o al proprio Ordinario.
III. Appello al Concilio universale. - L'errore della cosiddetta theoria conciliaris, propugnante la superiorità del Concilio ecumenico sul Papa (v. concilio ecumenico) e il conseguente abuso invalso tra la fine del sec. xiv e l'inizio del sec. xv di ricorrere al Concilio contro i provvedimenti della Santa Sede, costrinsero più volte i pontefici, da Pio II (Costit. Euscavabilis, 18 genn. 1459) a Giulio II (Costit. Suscepti regiminis, 1^{°} luglio 1509), da Gregorio XIII (bolla Coenae, 1583) a Pio IX (Costit. Apostolicae Sedis, 12 ott. 1869) a considerare e a punire nel più

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severo des modi questa forma di aperta ribellione che fu già chiamata "crimen sacrilegii contra primatum Pontificis Romani" e che oggi è contemplata dal canone 2332 del CIC.

Il delitto può commettersi non solo dalle persone fisiche a qualunque stato, grado e condizione appartengano - ivi compresi i principi regnanti, i vescovi e i cardinali - ma anche dalle persone morali collegiali; e consiste nel fatto di appellare in qualsiasi forma al Concilio universale, presente o futuro, contro le leggi, i decreti e i mandati del Pontefice "pro tempore" esistente. Non è richiesta l'intenzione specifica di recare ingiuria alla suprema autorità della Chiesa, bastando la coscienza e la volontà, da parte dell'appellante, di rivolgersi al Concilio stesso come ad un ente superiore al Papa. Il responsabile diventa "sospetto di eresia ed è colpito dalla scomunica latae sententiae, riservata in modo speciale alla Sede Apostolica. Se si tratta di una persona morale, la pena è quella dell'interdetto, riservato del pari in modo speciale alla Sede Apostolica.
IV. Violazione di lettere ed atti della Santa Sede. - Questo delitto - la cui origine si ricollega con gli abusi legali del regio placet e dell'appello tamquam ab abscu, ripetutamente ed energicamente combattuti dalla Chiesa nel corso dei secoli (v. placet; appello per abuso) - può consumarsi in tre moniere diverse, a cui corrispondono altrettante ipotesi criminose (can. 2333). La prima consiste nel ricorrere al potere laico, al fine determinato di impedire, ossia di rendere inefficaci, le lettere e gli atti di qualsiasi genere emanati dalla Sede Apostolica o dai suoi legati; la seconda nel proibire direttamente o indirettamente la promulgazione o l'esecuzione di essi; la terza rel cagionare una lesione personale o nell'incutere un grave timore a chicchessia, per un motivo inerente alle lettere o agli atti suddetti. E controverso in dottrina se per la perfezione del reato, nel primo caso, si esiga o meno l'effettivo verificarsi dell'impedimento; sembra a noi che l'opinione negativa sia preferibile, come quella che meglio risponde alla lettera e allo spirito della legge. La pena a cui soggiace il colpevole è la scomunica latae sententiae, riservata in modo speciale alla Sede Apostolica.
V. Provvedimenti contrabi ai diritti o alla liBERTÀ DELLA CHIESA. - Di questo delitto possono rendersi responsabili le autorità civili nell'esercizio delle mansioni legislative ed amministrative ad esse affidate. Dice infatti il can. 2334, riproducendo quasi alla lettera il contenuto di antiche Decretali (v., ad es., c. 49 e 53, X, de sententia excommunicationis, V, 39; c. 5. de immunitate ecclesiarum etc., III, 23, in VI): «Excommunicatione latae sententiae speciali modo Sedi Apostolicae reservata plectuntur : 1^{°} Qui leges, mandata vel decreta contra libertatem aut iura Ecclesiae edunt»; dove è manifesta la latitudine non a caso mantenuta dalla legge nel definire la materialità del reato.

Senza che occorra scendere ad esemplificazioni, appare intuitivo che sotto la sanzione del canone debbano cadere tutti coloro che volontariamente cooperano alla formazione del provvedimento incriminato. Se questo è una legge, il delitto si perfeziona all'atto della sua promulgazione; onde, per determinare il momento consumativo, bisognerà aver riguardo, caso per caso, al modo di promulgazione vigente nello Stato dove il reato è commesso.
VI. Impedito esercizio della giurisdizione ecclesIASTICA. - Chiunque, ricorrendo ad una qualsiasi auto-
rità civile, impedisce direttamente o indirettamente l'esercizio della giurisdizione ecclesiastica, incorre nella scomunica latae sententiae riservata in modo speciale alla Sede Apostolica e, se chierico o religioso, soggiace inoltre a particolari pene vendicative. Così il combinato disposto dei cann. 2334, n. 2 e 2336, che sostanzialmente conferma la prassi legislativa formatasi in lungo volger di secoli, dalle Decretali di Gregorio IX e di Bonifacio VIII (cf., ad es., il c. 1, X, de officio et potestate iudicis delegati, I, 28 e il c. 4, de immunitate ecclesiarum etc., III, 23 in VI) alla costituzione Apostolicse Sedis di Pio IX.

Per giurisdizione ecclesiastica s'intende, com'è naturale, quella "potestas publica Superioris, a Christo vel ab Ecclesia per canonicam missionem concessa, regendi baptizatos in ordine ad salutem aeternam?, che si suol ripartire in legislativa, giudiziale, esecutiva, e che può essere di foro interno o di foro esterno, ordinaria o delegata, propria o vicaria, contenziosa o volontaria (v. giurisdritione); ma è dubbio se la tutela della norma penale si estenda anche agli atti meramente amministrativi.

Qualsiasi effettivo impedimento dell'esercizio di tale giurisdizione, ottenuto per mezzo di un ricorso all'autorità secolare, costituisce l'elemento oggettivo del delitto; il quale, a differenza dei precedenti, è materiale ed ammette il tentativo sotto il duplice aspetto del conato e del frustrato. E da ritenere che si abbia impedimento punibile non solo nel caso in cui il superiore sia posto nella impossibilità di compiere un legittimo atto giurisdizionale, ma anche nel caso in cui egli sia costretto a revocare un atto già compiuto o ad usare comunque del potere di giurisdizione in modo contrario alla sua volontà.
VII. Iscrizione alla massoneria e ad altre sËtte. - E intuitivo che nessuna società perfetta - e tanto meno la Chiesa - può tollerare nel suo seno l'esistenza di sette o congreghe che si propongano di scuoterne le basi e di sovvertirne gli istituti. Questa la ragione che mosse il legislatore ecclesiastico a combattere fino dal loro sorgere le società segrete in genere e quella massonica in specie (v. massoneria), considerando l'appartenenza ad esse come un grave reato contro le potestà della Chiesa (cf. la costit. In eminenti di Clemente XII, 28 apr. 1738; la costit. Providas, di Benedetto XIV, 18 maggio 1751; l'encicl. Qui pluribus di Pio IX, 9 nov. 1846, ecc).

Secondo il CIC (can. 2335), il semplice fatto di iscriversi (nomen dare) alla massoneria o ad altre simili associazioni cospiranti contro la Chiesa o contro i legittimi poteri civili basta a costituire il delitto, indipendentemente dalle ulteriori azioni criminose che gli associati possano per avventura commettere. Né deve far meraviglia che con queste disposizioni la legge ecclesiastica estenda la sua tutela agli organi della autorità statale, se si tenga presente, oltre all'ammonimento dell'Apostolo: «Non est potestas nisi a Deo... Itaque qui resistit potestati, Dei ordinationi resistit" (Rom. 13, 1-2), il costante insegnamento della morale cattolica, per il quale «Oboedientiam abiicere, et per vim multitudinis rem ad seditionem vocare est crimen maiestatis, neque humanae tantum, sed etiam divinae" (Leone XIII, encicl. Immortale Dei, 1^{°} nov. 1885, § 11).

Stabilire a priori quali siano le associazioni che meritano di venire equiparate alla massoneria per gli effetti del canone in esame non è agevole e nemmeno, forse, possibile. Gli autori sogliono ricorrere ad esemplificazioni di discutibile chiarezza e di scarsa efficacia;

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basti qui osservare che le società sovversive non sono da confondersi con le "sétte acattoliche ", l'appartenenza alle quali è prevista e punita come reato a sé stante dal can. 2314, § I (v. apostasia; Eresia), e lasciare, per il resto, al prudente arbitrio del giudice o del superiore decidere nei singoli casi se una determinata associazione, politica o culturale, debba o meno ritenersi, per i suoi statuti, per il suo scopo e per la sua attività, simile o affine alla massoneria.

Il delitto è doloso se il reo agisce con la coscienza e la volontà di dare il proprio nome ad una setta vietata; ma non è da escludersi l'ipotesi colposa, la quale può verificarsi, ad es., se taluno si iscriva all'associazione senza usare la debita diligenza nell'indagarne la natura ed il fine. Le pene sono le stesse previste per il delitto di cui al numero precedente, con la sola differenza che la scomunica è riservata simpliciter, e non speciali modo, alla Sede Apostolica.

VIII. Atti sediziosi nelle parbocchie. - Per tutelare il normale e pacifico funzionamento degli organi preposti alla cura delle anime, il Codice prevede due distinte figure di reato. La prima (can. 2337, § i, che ha un suo precedente nel decr. Maxima cura, 20 ag. 1910, can. 18, § 1), consiste nel fatto del parroco che, al fine specifico di impedire l'esercizio della giurisdizione ecclesiastica (come, ad es., per evitare un trasferimento o per sottrarsi a una punizione) convochi la folla, promuova pubbliche sottoscrizioni o ecciti comunque il popolo alla ribellione; la seconda (can. 2337. § 2) nel fatto del sacerdote che in qualsiasi modo istighi la moltitudine ad impedire la presa di possesso della parrocchia da parte del parroco o del vicario economo legalmente nominati (v. parboco; vicari parrocchiali). La punizione di entrambi i delitti viene rimessa al giudizio dell'Ordinario, al quale è data facoltà di infliggere, occorrendo, anche la pena della sospensione.
IX. DISPREGO E INOSservanza DELLE CENSURE. - Nel can. 2338 si trovano raggruppate quattro diverse disposizioni penali, che hanno comune l'intento di garantire, col prestigio dell'a. e. l'effetto emendativo ed esemplare delle pene medicinali (v. censura); queste figure di reato erano previste in gran parte dal Conc. Tridentino (sess. xxv, c. 3, de ref.) e in varie disposizioni della costit. Apostolicae Sedis.
r) Il sacerdote che senza averne la facoltà ardisce assolvere taluno dalla scomunica latae sententiae riservata in modo speciale o specialissimo alla Sede Apostolica (v. assoluzione), incorre a sua volta nella scomunica riservata simpliciter alia stessa Sede Apostolica (can. 2338, § I). E chiaro che per aversi il delitto occorre si tratti di vera, e non di simulata, assoluzione (a quest'ultima provvedendo il can. 2322). L'elemento soggettivo, come indica la parola "praesumentes", consiste nel dolo pieno.
2) Alla medesima pena soggiace chiunque aiuti o favorisca uno scomunicato vitando nel delitto a cagione del quale fu scomunicato (can. 2338, § 2. Per la nozione di vitando, v. scomunica). Per il resto, basti qui osservare che il favoreggiamento deve esser prestato dopo la consumazione del delitto; che se fosse prestato, o promesso, prima, in luogo di questa particolare figura di reato si avrebbe una forma di concorso criminoso.
3) Anche i chierici che consapevolmente e spontaneamente comunicano in divinis con uno scomunicato vitando, facendolo attivamente partecipare alle funzioni del culto, contraggono la scomunica riservata simpliciter alla Sede Apostolica.
4) Coloro che nei luoghi colpiti da interdetto scientemente celebrano o fanno celebrare i divini uffici incorrono nell'interdetto personale ab ingressu ecclesiae (v. interdetto), da valere finché, a giudizio del superiore di cui fu violata la sentenza, non abbiano dato congrua soddisfazione. La stessa pena - che non è chiaro se debba considerarsi medicinale o vendicativa è prevista a carico di chiunque ammetta un chierico scomunicato, interdetto o sospeso in virtù di sentenza condannatoria o dichiarativa (v. sentenza) a celebrare gli uffici divini vietatigli dalla legge (can. 2338, § 3).
X. Illegittima sepol.tura ecclesiastica. - A garantire il rispetto delle norme che privano talune categorie di persone del privilegio di ricevere sepoltura cristiana, il can. 2339 configura due ipotesi delittuose. La prima riguarda coloro che, valendosi della propria autorità o ricorrendo alla violenza, impongono di dar sepoltura ecclesiastica ad infedeli, ad apostati, a eretici o scismatici notoriamente conosciuti come tali o a scomunicati e interdetti dopo sentenza condannatoria o dichiarativa; ed importa la pena della scomunica latae sententiae, non riservata ad alcuno. La seconda si riferisce al fatto di chi dà spontaneamente sepoltura alle persone di cui sopra, ed è punita con l'interdetto ab ingressu ecclesiae, riservato all'Ordinario.

E controverso se per scpoltura ecclesiastica debba qui intendersi la semplice inumazione del cadavere, o quel complesso di atti e di riti di cui è cenno nel can. 1204. La prima opinione, seguita da un grande numero di autori antichi e recenti, può ritenersi come la più probabile. (Per maggiori ragguagli v. sepoltura ecclesiastica).
XI. Ostinazione nelle censure. - Chi, essendo incorso in una censura, non dà segni di resipiscenza ma maliziosamente persiste nella propria contumacia, dimostra un colpevole disprezzo per la potestà coercitiva della Chiesa. Questo il fondamento delle disposizioni del can. 2340, in virtù delle quali : a) lo scomunicato (chierico o laico, tollerato o vitando) che lascia trascorrere un anno senza nulla tentare per ottenere l'assoluzione, diventa "sospetto di eresia", cioè passibile, a determinate condizioni, delle pene stabilite contro gli eretici (v. eresia); b) il chierico che persevera per un semestre nella censura della sospensione deve essere gravemente ammonito (v. ammonizione); e se, trascorso un mese dalla ammonizione, non recede dalla contumacia, vien privato dei benefici ed uffici dei quali sia eventualmente in possesso. Trattasi di un delitto di omissione, che si consuma nel primo caso col compiersi di un anno dal momento in cui il soggetto ebbe notizia della incorsa scomunica, e nel secondo caso non appena sia passato un mese dalla ammonizione canonica.

Bibl.: H. A. Ayrinhac, Penal legislation in the new Code of Canon Law, Nuova York 1920; E. Eichmann, Das Strafrecht des Codes T. C., Paderborn 1920; F. M. Cappello, Tractatus canonico-moralis de censuris, 3ª ed., Torino 1933; M. Conte a Coronata, Institutiones ioris canonici, IV, Torino 1935; P. Ciprotti, De consummatione delictorum attento eorum elemento obiectivo in iure canonica, Roma 1936; Werne-Vidal, VII, ivi 1937; F. Liuzzi, De delictis contra auctoritates ecclesiasticae, ivi 1942; J. Chelodi, Ius poenale, 3ª ed., Trento 1945, pp. 89-99.

Ferruccio Liuzzi
AUTORITÀ FAMILIARE : v. famiglia.
AUTORIZZAZIONE: v. BENEPlacito; licenza.
AUTOS. - Si designano con questo nome composizioni drammatiche in un atto, di soggetto religioso, che ebbero in Spagna il periodo di maggior perfezione e successo con Calderón, ma che furono altresí coltivate da numerosi altri autori, sia conosciuti (come

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Valdivielso, Lope de Vega, Mira de Amestua, ecc.), che ignoti.

Non è facile dare una definizione precisa di questi componimenti in base al loro contenuto, né è possibile, per l'uso che ormai si fa della parola a. nella letteratura spagnola, riportarla al suo primitivo significato, che appare piuttosto, nel Códice de a. viejos (famosa silloge cinquecentesca, anonima, di tali componimenti) collegato a quel genere che poi si chiamò di comedias a lo divino, mentre i più simili al tipo dell'a. quale viene comunemente inteso, son quivi detti forsas; tuttavia non ci si staccherà qui dall'uso ormai invalso, e si accoglierà la tradizionale suddivisione di a. del nacimiento e di a. sacramentales, posta a base della presente trattazione. Ma una cosa anzitutto va detta, e cioè che gli a. sono una produzione caratteristica del teatro spagnolo, che non trova riscontro nella drammatica europea congenere, per quanto specialmente gli a. del nacimiento rammentino abbastanza da vicino i nostri uffici drammatici e le sacre rappresentazioni e i mystères francesi. Ciò, dal resto, è naturale poiché tutte queste composizioni nascono da un comune clima culturale e religioso, da una comune esigenza spirituale e sono destinate, almeno le più antiche, ad essere rappresentate nei medesimi luoghi (chiese, chiostri, piazze) o su palcoscenici nessi e imprevisati, col sussidio di pochi particolari scenografici allusivi, atti a suscitare nella mente degli spettatori (folla varia ed eterogenea per cultura e condizione sociale) poche idee essenziali sul carattere dei personaggi, lo svolgimento dell'azione, ecc.

La prima opera drammatica spagnola a cui possa darsi, avanti lettera, la qualifica di a., è quel frammento di 147 versi, appartenente alla fine del sec. xit e avente per oggetto la visita dei Magi, studiato e pubblicato dal Menéndez Pidal appunto col titolo di A. de los Reyes Magos. Gaspare, Melchiorre e Baldassarre vi compaiono prima in colloqui e in colloqui reciproci; indi è la volta di Erode che in un soliloquio palesa la propria apprensione, e si decide a convocare i suoi sapienti per avere notizia di quanto sta per accadere. Il frammento, sulla cui derivazione molto si è disputato, ma la cui antichità ne raccomanda comunque speciale attenzione, si suddivide in cinque scene che rielaborano ed ampliano, con una certa vivacza drammatica, gli episodi corrispondenti del Vangelo di s. Matteo: si è dunque di fronte, propriamente, ad un a. del nacimiento, in quanto rientrano in tale categoria quelle composizioni teatrali che hanno per argomento la nascita di Gesù e gli episodi evangelici ad essa più direttamente connessi (Annunciazione, Fuga in Egitto, ecc.). Se tuttavia si prescinda da questo primo, inconsapevole abbozzo di quello che sarà il "genere" cosí designato, si dovrà giungere alla Vita Christi di fra Iñigo de Mendoza ( 1482 ) per trovarvi inserito, «a svago dei lettori», un brano in forma di egloga dialogata (interpreti ne sono: pastori, l'Angelo, Maria S.mo che pone in fasce il suo bimbo) che merita a maggior diritto il titolo di a. del nacimiento. Del resto, hanno pure forma di egloghe e sono destinate alla rappresentazione vera e propria, nella notte della Natività, quelle di Juan del Encina, che pongono in scena i pastori, l'apparizione dell'Angelo, ecc. Accanto all'Encina va ricordato, come autore di a. del nacimiento, il suo coetaneo e discepolo Juan Fernández; autore di un A. dos Reyes Magos, di un A. da Visitagam e di altri relativi alla Natività è il portoghese Gil Vicente, che può anche esser considerato come un innovatore e un rinnovatore delle opere drammatiche di questo ciclo; ma è fuor di dubbio che la fama e l'originalità del teatro religioso spagnola sono soprattutto fondate sulle composizioni dell'altro ciclo, gli a. sacramentales. Qui c'c veramente qualcosa di caratteristico e inimitabile; cioè una mentalità negli autori e negli spettatori - che presuppone una formazione e un sentimento religioso del tutto particolari.

Gli a. sacramentales erano inizialmente ed essenzialmente dedicati alla festa del Corpus Domini (estesa, come è noto, a tutta la cristianità dal papa Urbano IV nel 1263 e introdotta in Spagna nel 1314), il che faceva sì che essi assumessero come proprio centro naturale il grande dramma della Passione, e poi, con estensione più o meno sensibile, il mistero dell'Incarnazione e della Trinità, il sacramento dell'Eucaristia.

Ognuno comprende la difficoltà di portar sulla scena e dar forma spettacolare ad assunti di questo genere, e difatti gli a. sacramentales sono estremamente poveri di azione e di risorse teatrali; tuttavia laddove fanno difetto i personaggi reali o la possibilità di svolgere il dramma in forma diretta, ecco una moltitudine di personaggi simbolici o allegorici, ecco le personificazioni delle più impensate astrazioni, dalla Fede e dalla Speranza al Fuoco, all'Acqua, alla Terra, dalla Colpa e dalla Giustizia agli attributi divini, ai vizi, ai sentimenti, ai sensi, ai pensieri umani. Cosil l'argomento teologico o filosofico prende forma sensibile, si anima, ed acquista valore didattico e morale, quando non addirittura artistico e poetico.

A parte le discussioni su argomenti come quelli trattati dagli a. sacramentales e i personaggi astratti o simbolici che vi compaiono, è certo che autori come l'Encina e il Fernández già ricordati o come Juan de Timoneda, Lope de Vega, Valdivielso, Tiroo de Molina, Mira de Ame. scua, Calderón, Francisco de Rojas, arricchirono il teatro spagnolo di a. sacramentales che ancor oggi costituiscono, per più titoli, non i documenti di un museo di curiosità culturali o letterarie, sibbene i monumenti di un'arte peculiarmente spagnola, ma per il suo valore o per il suo stesso contenuto, universale.

Un più ampio esame merita ora quella silloge cinquecentesca di a. per la maggior parte anonima: il Códice de a. viejos.

In essa abbiamo la prova come in origine questi componimenti non si limitassero ai due cicli della Natività e del Corpus Domini intorno ai quali si vennero poi polarizzando, ma elaborassero con grande libertà i soggetti di carattere religioso più vari e più cari alla sensibilità popolare, arricchendo la scarsa galleria dei personaggi evangelici con numerose altre figure, principalmente di santi. Già Gil Vicente aveva dato l'esempio con un A. de s. Mórtinho (scritto in spagnolo) destinato alla rappresentazione per la festa del Corpus, ma avente per argomento il famoso episodio del Santo che dona ad un povero una parte del suo mantello; ecco ora che tra gli a. viejos ne troviamo alcuni dedicati a s. Giovanni Battista, a s. Paolo, a s. Giorgio, a s. Eulalia, a s. Barbara, ecc.; eccone poi altri che svolgono fatti del Vecchio Testamento, dalla colpa di Adama al delitto di Caino, dal sacrificio di Abramo all'esilio di Agar, dalla storia di Sansone a quella di Nabucodonosor; infine, tra quelli che traggono materia da temi profani, è interessante rilevare l'A. de los Triunfos de Petrarca, dove compaiono astrazioni personificate (l'Amore, la Fama, la Morte) insieme a personaggi biblici, mitologici, storici ed evangelici (Adamo, David, Salomone, Sansone, Assalonne, Alessandro, Ercole, ecc.). Se a ciò si aggiungono le composizioni relative ai cicli della Natività e del Corpus nonché quelle di carattere più propriamente allegorico, abbiamo un'idea dell'importanza di questo codice, nel quale si sintetizza, come è stato giustamente detto, la storia morale dell'umanità, dal peccato originale alla Redenzione. Il genio di Calderón porterà all'apogeo la fortuna di queste rappresentazioni teatrali (specialmente gli a. sacramentales); dopo il sec. xvit, coi discepoli che non seppero mantenere il livello artistico raggiunto dal maestro, e poi col diffondersi delle idee dell'enciclopedismo francese, e con le discussioni sollevate intorno al carattere e al contenuto degli a., questi decaddero, finché si giunse, con ordinanza reale dell'ri giugno 1765 , alla loro proibizione ufficiale.

Bial.: E. Du Méell, Origines du théâtre moderne, Parigi 1849: M. Sepet, Les Prophètes du Christ, étude sur le théâtre au Moyenclge (Bibliothlyue de l'Ecole des Chartes, xxviII), Parigi 1867.

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pp. 1-27, 211-64; xxxx, ivi 1868, pp. 103-39, 261-93: xxxviII, ivi 1877, pp. 397-443; E. De Coussemaker, Drones liturgiques au Moyen dge, Parigi 1878; M. Seper, Le drame chrétien au Moyen-âge, ivi 1878; id., Origines catholiques du théâtre moderne, ivi 1901; K. Young, The Drama of the Medieval Church, Oxford 1933; S. D'Amico, Storia del teatro drammatico, I, Milano 1939. - Per l'- A. - o a Mistero - dei Re Magi cf. G. Baist, Das altspanische Dreifolwigsspiel, Lipsia 1887; R. Menéndez-Pidal, A. de las Reyes Abogos, in Revista de Archivos, 4 (1900), pp. 423-62; il Codice de a. viejas fu prima stampato parzialmente, con profago di E. González Pedroso nel vol. 28 della Bibl. de Autores Españoles (Madrid 1862), poi per intero in 4 voll. da L. Rouanet, Colección de a.,Jesús y coloquios del siglo XVI, Barcellona-Madrid 1901 (vol. 2, 6, 7, 8 della Bibliotheca hispanica). Oltre ai principali autori di a. e relative indicazioni bibliografiche, cf. M. Cahere, Discurso acerca del drama religioso español ante y después de Lope de Vega, Madrid 1862 (rist. in Memorias de la Acad. Espoli., 1 [1870], p. 368 sgg.); F. de P. Canalejas, Sobre los a. sacramentales de Calderón, Madrid 1871; J. Mariscal de Gante, Los a. sacramentales, desde sus origines hasta mediados del siglo XVIII, ivi 1911.

Ruggero M. Ruggeri
AUTPERTO, Ambrogio (Ambrosius Autpertes, Autbertus, non bene Ansbertus). - Scrittore ecclesiastico, n. da d