n Timori e speranze (1848) ribadisce un altro dei suoi concetti fondamentali: «la più importante educazione politica d'ogni popolo è quella che insegna a rispettar la legge. Senza questo rispetto si può mutar forma di governo, trovar nuovi ordini, costituzioni perfette quanto si vuole, tutto sarà inutile: non si riuscirà che al disordine e all'anarchia».
Alieno dal potere, solo dopo Novara e l'avvento di Vittorio Emanuele II accetta, per senso di dovere patriottico, il ministero ( 7 maggio 1849 -nov. 1852). Ardua impresa reggere il Piemonte dopo la sconfitta e nel fermento delle passioni. Una volta di più il suo programma fu: ordine nella legge, "né assolutismo, né repubblica, e molto meno anarchia». E con questo concetto negoziò la difficile pace con l'Austria (ag. 1849), resionando con dignitosa fermezza alle pretese di questa e ottenendo onorevoli condizioni; concluse utili intese con Francia e Inghilterra, mantenne lo Statuto, accolse esuli d'ogni parte d'Italia, iniziò riforme.
Di fronte alla Camera, che non voleva accettare la pace, dolorosa ma inevitabile, non esitò a ricorrere allo scioglimento e il paese intese il monito che scaturiva dal «Proclama di Moncalieri» fatto firmare al re (20 nov. 1849). Nei rapporti con Roma (Leggi Siccardi, 1850) il d'A., spinto dalla preoccupazione di ammodernare la legislazione e di liquidare il passato a seconda delle idee correnti, venne fatalmente a ledere i diritti della Chiesa e ad attentare all'autorità del papato, attizzando irrimediabilmente quel conflitto religioso, che, soprattutto per incomprensione, doveva tanto a lungo dolorosamente dividere l'Italia in due opposti campi. L'appoggio che nella lotta parlamentare gli venne dal Cavour ottenne a questo l'ingresso nel ministero, ma preparò la caduta del d'A., che, pigro di sua natura e troppo poco duttile e scaltro, sarà soverchiato, dopo la crisi del cannabis (21 maggio 1852), da chi egli chiamava scherzosamente «l'empio rivale», dinamico, audace, spregiudicato.
Escluso per sempre dalla politica attiva, tornò sereno alla vita privata e all'arte; ma venne incaricato ogni tanto di qualche missione e fu pronto sempre ad appoggiare il suo successore con interventi diretti presso il sovrano, con discorsi, con scritti (come per la legge sul matrimonio civile, per l'incamernmento dei beni ecclesiastici e per la spedizione in Crimea), o accompagnando il re e il Cavour a Parigi e a Londra (nov. 1853). Ma ormai l'uomo che poteva rivendicare una coerenza politica da Gli ultimi casi alle più recenti manifestazioni, appariva un sorpassato e il suo legalitarismo e il suo moralismo, che gli faranno rifiutare di rappresentare il Piemonte al Congresso di Parigi (1856), lo chiudevano nella sua Cannero in atteggiamento di fronda, mentre, tra i suoi quadri e gli amici devoti, cominciava a ricvocare nei Boxzetti della vita italiana (1858) parte della sua vita pittorescamente avventurosa. Da quel suo ritiro uscirà, alla vigilia della guerra del 1859 , per recarsi a Parigi e a Londra ad aiutarvi la politica del Cavour. Dalla quale, però, non si lascerà mai completamente convincere, diffidente com'era di quella che gli appariva spregiudicatezza di mezzi.
Per poco tempo commissario del governo a Bologna (1859) e governatore di Milano (1860), il suo inquieto puritanesimo lo rende sospettoso anche di fronte alla spedizione dei Mille, nel timore che abbia a gioventene Mazzini. Un uguale sentimento lo fa insorgere (Il misfatto di Parma, ott. 1859) contro l'assassinio dell'Auriti, delitto che gli appariva «alto tradimento verso l'Italia», della quale temeva compromessi la riputazione, l'onore, l'indipendenza, e gli faceva desiderare un regolare processo contro Garibaldi dopo Asprononte. Pur sempre amato e stimato, il consenso dei liberali più attivi e dottrinari lo veniva abbandonando, specie di fronte al suo irrigidirsi in alcune delle questioni allora più ardenti. In La politique et le droit chrétien (dic. 1859) auspica Roma città libera, primo passo a fargli negare Roma capitale (Questioni urgenti, 1861) e a fargli caldeggiare come soluzione definitiva della questione romana quella provvisoria della Convenzione di sett. La lettera Agli elettori (1865) fu un altro segno del suo andar contro corrente, del suo anteporre l'educazione civile all'azione immediata. E a questo fine consacrò anche i Miei ricordi (1863-65), perché «il primo bisogno d'Italia è che si formino Italiani dotati d'alti e forti caratteri». La morte (1866) interruppe l'opera con cui avrebbe voluto contribuire a fare, dopo l'Italia, gli Italiani.
Biel.: Fonte principale, fino al 1846 : I miei ricordi, 2 voll., Firenze 1867 : molte edizioni successive, specie scolastiche, con qualche pagina inedita quella di Firenze 1920, ritoccate qua e là dagli editori; cf. A. M. Ghisalberti, Come sono nati \& I miei ricordi», in Rass. star. d. Ricorg., 34 (1947), fasc. III-17. Complemento più utile d'ogni biografia all'autobiografia azegliana, l'epistolario, ricchissimo, vivo, colorito, sparaamente pubblicato senza un piano organico e sottoposto a mutilazioni o alterazioni precauzionali : cf. A. M. Ghisalberti, Un epistolario da raccogliersi, in Rass. star. d. Ricorg., 33 (1943), fasc. III. Gli scritti letterari e politici, salvo i due romanzi compiuti, furono pubblicati dal genero M. Ricci, in un testo non sempre genuino. Scritti postumi di M. d'A., Firenze 1871, da M. Tabarrici. Scritti politici e letterari, 2 voll., ivi 1872, e più recentemente da M. De Rubris, al quale si debbono molti altri saggi sul d'A., in Scritti e discorsi politici di M. d'A., 3 voll., Firenze 1931-38. Il più efficace biografo è N. Vaccalluzzo, M. d'A., Roma 1925: più recente A. Pompeati, D'A., Milano 1946. Un notevole fondo di documenti nel museo centrale del Risorgimento a Roma, cf. E. Morelli, La raccolta azegliana, in Rass. star. d. Ricorg., 26 (1939), fasc. III. Cf. anche, per la politica ecclesiastica dell'A., P. Pitti, Pio IX e Vittorio Emanuele II dal loro carteggio privato, I, Roma 1944.
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AZEVEDO, Inácio, martire, beato. - Gesuita, n. presso Porto nel 1528 da una famiglia di vecchia nobiltà, si fece religioso a Coimbra nel 1548. Fu rettore dei collegi di Lisbona e di Braga e alcuni mesi viceprovinciale di Portogallo (1558), ma nel 1556 s. Francesco di Borgia, terzo generale della Compagnia, lo mandò come visitatore nel Brasile, dove l'A. fondò il collegio di Rio de Janeiro. Tornato in Europa per cercare aiuti per la missione, riunì un manipolo di 69 religiosi, portoghesi e spagnoli, per lo più giovani, e diede loro egli stesso un'ultima preparazione spirituale durante i cinque mesi d'attesa per l'imbarco. Ma sul principio del viaggio la nave che portava l'A. fu presa dal corsaro francese Sourie (di la Rochelle) all'altezza dell'isola Palma (Canarie). D'ordine del capo calvinista, il superiore dei Gesuiti fu massacrato e gettato in mare con 39 compagni ( 15 luglio 1570 ). S. Teresa, che aveva un parente tra essi, il beato Francesco Pérez Godoy, ebbe in Arila la visione dell'entrata in cielo dei 40 martiri. Furono beatificati da Pio IX nel 1854; la loro festa si celebra il 15 luglio. Degli altri missionari della spedizione, tornati indietro e ripartiti l'anno seguente, un gruppo di 14 cadde nelle mani dei corsari ed ebbe 12 martiri, capitanati dai venn. pp. Pietro Díaz e Francisco de Castro ( 13 sett. 1571 ).
Brec.: P. Pessinus, De vita et morte p. Igoutii Azevedii et soriorum eius, Roma 1679; C. Lucchesini, Narrazione della vita del ven. p. I. d'A., ivi 1702; G. C. Cordara, Istoria della vita e del martirio del ven. p. I. de A..., ivi 1743 (stampato dal p. G. Boero, ivi 1854); A. Franco, Imagero da virtude eos o noviciado... de Coimbra, II, Coimbra 1719, pp. 63 126; S. Leite, Historia da Companhia de Tesis no Brasil, II, Lisbona 1938, pp. 262-66; M. G. da Costa, Inácio de A., O homem e o mártir da civilizayno do Brasil, Braga 1946.
Edmondo Lamalle
AZEVEDO, Luiz Gonzaga de. - Gesuita portoghese, n. ad Arcos de Val de Vez (Minho) nel 1867, m. a La Guardia il 9 marzo 1930. Entrato nella Compagnia nel 1898 , insegnò lettere e storia e, dal 1910, si dedicò principalmente agli studi storici. Lasciò due opere stampate: Proscritos (2 voll., Valladolid 1911 e Bruxelles 1914, tradotti in spagnolo e in francese: è la storia dell'espulsione dei Gesuiti durante la rivoluzione del 1910) e Jesuita. Fases de una legenda (2 voll., Bruxelles 1913). La sua Historia de Portugal, dalle origini al sec. xim, venne pubblicata recentemente a cura del p. D. Mauricio Gomes dos Santos ( 6 voll., Lisbona 1935-43).
Edmondo Lamalle
AZEVEDO, Manuel de. - Gesuita portoghese, n. a Coimbra il 25 dic. 1713, m. a Piacenza il 2 apr. 1796. Visse molti anni a Roma e fu assai stimato da Benedetto XIV, del quale raccolse e pubblicò in 12 volumi tutte le opere, traducendone parecchie in latino (S.D.N. Benedicti XIV opera, Roma 1747-51).
Compose anche un compendio delle due principali. Fra le sue opere proprie, liturgiche, letterarie, ascetiche, le principali sono le Exercitationes liturgicae in singulos dies distributae (Roma 1750), scritte per la scuola di liturgia che dirigeva al Collegio Romano, il De catholicae Ecclesiae pietate erga animas in Purgatorio degentes (Roma 1748) e una Vita del tausnaturgo portoghese s. Antonio di Padova (Venezia 1788).
Brec.: Sommervogel. I, 721-34; VII, 1716-18; J. Mundwiler, s. v. in LTNL. I, col. 878.
Agostino Tesio
AZIENDA. - Organica combinazione dei fattori della produzione attuata allo scopo di produrre beni o prestare servizi nella forma più economica. Il termine a. ha come sinonimo quello di impresa; però fra i due corre una differenza formale: l'a. è unità tecni-co-organizzativa, l'impresa è unità economica. La prima riguarda l'organizzazione dei fattori della ricchezza,
la seconda, lo scopo per cui la ricchezza viene prodotta. Il rischio e il lucro si riferiscono all'impresa più che all'a. Gli autori però spesso usano i due termini indifferentemente. L'a. si suole dividere secondo diversi criteri; per cui, ad es., può essere :
1) individuale o collettiva, a seconda che ne assuma la responsabilità un solo individuo o più individui stretti da un vincolo societario (anonima);
2) privata o pubblica, a seconda che persegua direttamente interessi privati o pubblici;
3) agricola, industriale, commerciale, di trasporto, di credito, di assicurazione, ecc. a seconda della natura del bene che produce o della qualità del servisio che presta;
4) piccola, media, grande, a seconda delle sue dimensioni, quantunque sia quasi impossibile in concreto segnare i confini fra l'una e l'altra;
5) semplice o complessa, a seconda che i fattori della produzione si concentrano in un solo soggetto (artigianato, proprietà imprenditrice), oppure sono divisi in più soggetti distinti (operai, imprenditori, capitalisti).
Queste distinzioni, come è facile rilevare, non presentano valore assoluto. Hanno un carattere spiccatamente empirico e l'una può risolversi nell'altra. E ovvio, ad es., che l'a. semplice è pure individuale; e quindi piccola e quasi certamente privata; sebbene un'a. a struttura cooperativa si possa pure qualificare semplice piuttosto che complessa; essendo, o potendo essere, i suoi componenti simultaneamente capitalisti, imprenditori, lavoratori.
L'economia moderna è contraddistinta, nei confronti di quella medievale, dalla netta prevalenza della media e grande a. nel settore delle industrie manufatturiere; mentre nell'agricoltura continua ancora a prevalere l'a. piccola.
Fra i molteplici aspetti che presenta l'a. moderna (media o grande) qui si considera quello che maggiormente interessa da un punto di vista della dottrina sociale cristiana e cioè : affermatasi in seno all'a. moderna la distinzione gerarchica fra capitalisti imprenditori da una parte e lavoratori dall'altra, a quale criterio ci si deve attenere nel valutare il lavoro umano? Leone XIII afferma: i) che il lavoro non è una merce, ma una attività cosciente e libera, inscindibilmente congiunta con la persona che l'esplica; perciò non si può mai pretendere un lavoro che rechi danno o al corpo o allo spirito (enciclica Renum nonarum, n. 33); 2) che la retribuzione del lavoro occorre sia sufficiente ad un umano sostentamento del lavoratore. La ragione è chiara. La quasi totalità degli uomini trae dal lavoro i mezzi per il sostentamento: la retribuzione non può quindi essere interamente abbandonata al gioco della domanda e dell'offerta nel mercato del lavoro, ma deve corrispondere alle esigenze della vita. Un patto di lavoro in cui fosse fissata una retribuzione inferiore al minimo vitale, anche se stipulato di comune accordo fra gli operai e imprenditori, non tiene, perché risulta contrario alla giustizia naturale (ibid., n. 34). v. salario; 3) che fra lavoro e capitale devono correre rapporti di collaborazione; lo esige la natura stessa : il capitale senza lavoro rimane sterile; il lavoro senza capitale perde quasi interamente la sua efficacia (ibid., n. 15); 4) che lo Stato fra i suoi compiti ha pure quelli di far sentire soprattutto con una saggia legislazione sociale la sua vigilante presenza nelle a., senza intralciarne la vita, allo scopo di tutelare la santità della stirpe e difendere i valori spirituali (ibid., n. 20). v. legislazione sociale.
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Pio XI nella Quadragesimo anno, riafferma la dottrina di Leone XIII; ne sviluppa però alcuni motivı. Insegna infatti esplicitamente: 1) che nel determinare il salario la giustizia sociale esige che si abbia riguardo alle responsabilità familiari del lavoratore (enc. Quadragesimo anno, n. 32); 2) che nella determinazione del salario occorre tener conto delle condizioni dell'a. (ibid., n. 33); 3) che la quantità del salario deve contemperarsi col pubblico bene economico, il quale soprattutto esige che i lavoratori possano evadere dallo stato di nullatenenza e non siano costretti ad una disoccupazione forzata (ibid., n. 34); 4) che è giunto il momento storico in cui è opportuno iniziare, quand'è possibile, cambiamenti strutturali nei rapporti umani interaziendali: si ritiene cioè che le maestranze debbano essere ammesse a prender parte attiva alla vita dell'a. temperando il contratto di lavoro con quello di società (ibid., n. 30).
Pio XII, nei suoi messaggi sociali, sviluppa molto questo ultimo motivo. Egli propugna un ordine eco-nomico-sociale in cui chi lavora possegga pure l'istrumento e la materia del lavoro; e quando ciò non è possibile, perché le esigenze della produzione oggi ancora non lo consentono, egli non solo esorta a temperare il contratto di lavoro con quello di società, ma insegna che ciò è doveroso (Radionessaggio I^{0} settembre 1944). E nel discorso ai dirigenti delle A.C.L.I. dell'i i marzo 1945 affermava pure che le maestranze dovevano essere chiamate ad assumere una propria responsabilità nel processo produttivo.
Da quanto sopra brevemente esposto appare chiaro che l'insegnamento dei pontefici ha messo sempre più in rilievo come il lavoro nell'àmbito dell'a. debba essere considerato e trattato quale soggetto e non come oggetto. Il lavoro è un'attività umana : non può quindi essere valutato come una merce; è inscindibilmente congiunto con la persona che lo svolge: occorre quindi che sia tutelato, specie per mezzo di una appropriata legislazione sociale e di tempestivi controlli; per la quasi totalità degli uomini è la fonte naturale di sostentamento : la sua retribuzione va perciò misurata avuto riguardo ai bisogni e alle esigenze dei lavoratori e delle rispettive famiglie; lavoro e capitale nella produzione si potenziano a vicenda: fra essi la natura esige che viga un rapporto di ben intesa e proficua collaborazione; il lavoro anche nella produzione è in rapporto di preminenza nei confronti del capitale: per quanto è possibile le maestranze devono essere inserite nell'organismo aziendale, prendere parte attiva alla sua vita e il regime salariale essere sempre più temperato da rapporti associativi.
L'insegnamento pontificio si svolge nella luce della Rivelazione e della sana ragione, ma è anche in armonia con l'evolversi storico di quest'ultimo secolo; nell'età contemporanea infatti si assiste a una progressiva ascesa del lavoro nell'a.: da semplice strumento di produzione e oggetto di diritto, sta per diventare soggetto preminente di doveri e di diritti; e sembra pure che già si cammini sulla via di un superamento del regime salariale per mettere capo all'instaurazione di un assetto economico-sociale più umano e più fecondo: il cristianesimo con la sua dottrina ed i suoi multiformi influssi ha certamente contribuito e continua a contribuire a tale progressiva profonda trasformazione, anche se il suo contributo non sempre è facilmente individuabile perché operante soprattutto nelle zone dello spirito (v. consigli di gestione; dottrina sociale cristiana; leGISLAZIONE SOCIALE; SALARIO).
Bibl.: G. B. Valente, Il regime associativo delle a., Roma 1921; G. Broglia, Biblioteca della professione in economia e commercio, Torino 1932; S. Panunzio, L'economia mista, Milano 1936; P. della Penna, Le forme aziendali, Roma 1943; M. Permutti, L'impresa industriale, Roma-Trieste 1942; S. Lebret Ch. Desmoches, La communauté Boinondau, Pariai 1942; L. Maire, Au-delà du salariat, ivi 1942: Transformations sociales et libération de la personne, 2e session des Senaïnes Sociales, Tolosa 1944; A. Dubois, Pour une structure nouvelle dans l'entreprise, Parigi 1942; M. Nigro, Democrazia dell'a., Roma 1946; A. Maqnies, La participation du personnel à la gestion des entreprises, Siroy 1946; G. Martin - P. Simon, Le chef d'entreprises, Parigi 1946; Ph. Boyart, Comité d'entreprises, ivi 1947; M. Pesenti, L'impresa economica nella rilevanza costituzionale, in Atti della commissione per la costituzione, II, Roma 1947, pp. 109112; P. Dominedò, L'ordinamento dell'impresa, ibid., pp. 113-16. Pietro Paran
AZIMO ( \tilde{α} \tilde{γ} μ ν ς, da \dot{α} priv. e \tilde{γ} μ ν χ, "senza fermento"; ebr. maşsāh, plur. masṣāth). - Il Vecchio Testamento allude al pane non fermentato in occasione di fretta precipitosa (Gen. 19, 3; Ex. 12, 34; I Sam. 28, 24); tale motivo causò l'uso di pane a. nella fuga d'Israele dall'Egitto (Ex. 12, 8-18; 13, 3; Deut. 16, 3). In ricordo di ciò, fu unita alla festa commemorativa dell'esodo miracoloso (v. pasqua) la legge di cibarsi di pane non fermentato durante i sette giorni della solennità (Ex. 12, 15). La Pasqua era detta «festa degli a. (Ex. 23, 15; 34, 18; Lc. 22, 1) o giorni degli a. (Mt. 26, 17; Lc. 22, 7; Act. 12, 3; 20, 6). Già nella prima Pasqua celebrata in terra palestinese (Ios. 5, 11) si osserva l'uso degli a.
Gli a. rivestivano significato religioso (cf. Iudc. 6, 19-21: a. offerti all'angelo, consumati dal fuoco). Poiché nulla di fermentato poteva essere offerto sull'altare (Ex. 23, 18; 34, 25), nei sacrifici si offrivano solo focacce senza lievito, che talora costituivano uno speciale sacrificio (Lev. 2, 4.11; 6, 16 sg.) incruento (minhāh), eccetto per le «primizie", che non si deponevano sull'altare (Lev. 2, 7; 7, 13 sg.; 23, 17). La preparazione degli a. spettava ai Leviti (I Par. 23, 29 : il «sacerdotes» della Velgata è interpolato). I soli sacerdoti mangiavano gli a. rimasti dai sacrifici (Lev. 6, 16. 18). Nel tardo giudaismo si ritiene che i pani di proposizione (v.) fossero a. Nel periodo posteristiano gli Ebrei introdussero il rito dell'a. detto afiqōmen (v.).
Dalla questione se Gesù nell'ultima cena abbia usato pane a. è sorta, in tempo alquanto più recente (sec. xI), la spinosa controversia fra la Chiesa greca e la Chiesa latina. Dagli a. s. Paolo desume il simbolismo tropologico della «sincerità e verità» (I Cor. 5, 8).
Angelo Penna
La controversia degli a. - Fino alla metà del sec. xi, nessuna controversia si era sollevata tra le Chiese cristiane intorno alla qualità del pane eucaristico : tutti, cioè, erano d'accordo che dovesse essere di frumento. Se poi dovesse essere fermentato, ovvero senza lievito, azimo, era questione di cui nessuno si occupava, più di quanto ci si domandasse se il vino della Messa doveva essere rosso o bianco. Infatti, nel frattempo, l'uso del pane fermentato era prevalso da molto tempo nelle Chiese orientali, ad eccezione della Chiesa armena che, dal sec. vi almeno, usava l'a., come sappiamo dalla risposta pittoresca che diede un giorno il patriarca armeno Mosè II ( 574 604) all'imperatore bizantino Maurizio nell'invitarlo ad un concilio unionista, che doveva tenersi a Costantinopoli: "A che giova traversare l'Achat per andare a mangiare del pane cotto al forno e bere acqua calda? " (cf. J. Pargoire, L'Eglise byzantine de 527 à 847,3ª ed., Parigi 1923, p. 102). Un po' prima, il monofisita alessandrino Giovanni Filopono, scriveva :
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"Non pane a. Cristo donò ai suoi discepoli come anticipo del suo corpo, perché l'uso se ne sarebbe conservato fino ad ora" (Libellus de Paschate, ed. C. Walter, Lipsia 1899). D'altronde, nell'819, quando Rabano Mauro scriveva il suo De ecclesiasticis officiis, cap. 31 (PL 107, 318-19), affermava che l'Occidente usava il pane a., secondo l'esempio di Cristo nell'ultima cena. Alcuino (morto nell'804), nell'Epistola ad fratres Lugdunenses (PL 100, 289), aveva scritto : Panis autem qui in corpus Christi consecratur obique fermento ullius alterius corruptionis debet esse mundissimus... Ex aqua et farina panis sit qui consecratur in corpus Christi. Queste sono le sole testimonianze chiare dell'antichità relative alla questione, fra una gran quantita di altre più o meno imprecise, che i controvertisti hanno gittato nella contesa Cio che si può ragionevolmente supporre è che nei primu secoli era impiegato indifferentemente pane a. o fermentato secondo i luoghi, il tempo e le circostanze. Più tardi, gli usi si sono stabilizzati nel senso indicato. Certo l'uso latino è anteriore allo scisma di Fozio e questi si è astenuto dal biasimarlo.
Il patriarca di Costantinopoli Michele Cerulario (1043-99) fu il primo ad iniziare la contesa su questo punto con i latini, da lui trattati come azimisti. Verso la fine del 1052 o il principio del 1053, tutte le chiese che essi possedevano a Costantinopoli furono chiuse per sun ordine. Il card. Umberto di Silva Candida narra che il sacellario patriarcale calpestò le ostio consacrate dai latini (Brevis et succinta commemoratio eorum quae Constantinopoli acta sunt: PL 142, 1004). Seguirono gli attacchi dei teologi agli ordini del patriarca Leone arcivescovo di Acrida e del monaco di Studion Niceta Stethatos contro certi usi liturgici della Chiesa latina, tra i quali quello dell'a. occupa il primo posto. Tutti i latini, e il Papa stesso, ricevettero ordine di piegarsi all'uso bizantino. Perché questi improvvisi attacchi? Si trattava per Michele Cerulario d'impedire la ripresa delle relazioni con la Chiesa romana, interrotte da molto tempo, senza dubbio dal 1028. Allora, infatti, erano in corso trattative tra il papa Leone IX e l'imperatore bizantino Costantino Monomaco per un'alleanza politica contro i Normanni dell'Italia meridionale per l'interposizione del latino Argiro, governatore dell'Italia bizantina. L'alleanza politica doveva fatalmente portare con sé l'unione religiosa. Si trattava perciò di rendere questa unione impossibile per mezzo di questa polemica rituale improvvisamente scatenata. I teologi del Cerulario pretendevano che l'a. non era vero pane; era un residuo di giudaismo intollerabile sotto la nuova Legge : era cosa morta e inanimata, incapace di rappresentare il corpo vivo di Cristo, giacché, secondo loro, il fermento è il simbolo dell'anima umana del Salvatore. Consacrare con pane a. significa professare implicitamente che il Figlio di Dio ha preso un corpo senza anima; significa cadere nell'eresia di Apollinare.
Era valida la consacrazione latina? I polemisti greci non si pronunziarono chiaramente. Prendendoli alla lettera, l'a. non si trasformerebbe nel corpo vivo, ma nel corpo inanimato del Salvatore. I latini dichiaravano che l'uso della loro Chiesa risaliva agli apostoli Pietro e Paolo, e che Cristo aveva istituito l'Eucaristia con il pane a., come attestano i tre Vangeli sinottici. I greci opponevano loro la testimonianza del quarto Vangelo, e giunsero a negare, nonostante l'insegnamento dei loro Padri e della loro stessa liturgia, che Gesù Cristo avesse mangiato la Pasqua legale: secondo loro, Cristo avrebbe istituito l'Eucaristia prima
del primo giorno degli a. Il cardinale Umberto rispose loro vivamente nel suo opuscolo Adversus Graecorum calumnias (PL 143, 931-74) facendo l'elogio del pane a., attaccando vivacemente l'uso di quello fermentato, pane "cavernoso ", e parlò del fermento dei Farisci, simbolo d'ipocrazia e di malsza.
Tale fu la prima fase della controversia. Ma questa non cessò con. Michele Cerulario; anzi, dopo di lui, divenne una delle principali divergenze tra greci e latini insieme con la questione della processione dello Spirito Santo. Se ne parlò ogni qual volta fu in discussione l'unione. In queste occasioni, e specialmente ai Concili di Lione (1274) e di Firenze (1439), si venne alla soluzione indicata dal semplice buon senso e sempre proposta dalla Chiesa romana : il pane a. e il pane fermentato sono egualmente materia valida per la consacrazione eucaristica. In pratica, i sacerdoti di ciascuna delle due Chiese, Orientale e Occidentale, devono seguire l'uso della loro rispettiva Chiesa. La definizione del Concilio di Lione (Confessione di Michele Paleologo) insistette sulla validità della consacrazione nel pane a., che alcuni greci avevano negata o dichiarata dubbia. In realtà, i polemisti di questa specie furono eccessivamente rari, e quasi sempre gli avversari dell'a. ne contestarono solo la convenienza e la licetà, ripetendo gli argomenti simbolici escogitati dai teologi del sec. xI. Solo qualche russo, spinto dai bizantini, pretese seriamente che i latini fossero caduti nell'apollinariano, perché si servivano del pane a.
Del resto, i polemisti posteriori a Michele Cerulano sono lungi dall'intendersi tra loro: 1) sulla questione di sapere di qual pane ai servi Nostro Signore all'ultima Cena (sono state rilevate in proposito fino a cinque opinioni differenti); 2) sull'origine dell'uso latino, che alcuni fanno risalire agli apostoli altri pongono al sec. II, altri al sec. IV sotto l'antipapa Felice II (355-65), che sarebbe stato apollinarista, altri sotto Carlo Magno, altri, ed è l'opinione più in voga, dal sec. viII al sec. xi, poco prima di Michele Cerulario. Quest'ultima opinione, che il patriarca dissidente Antimo VII fece sua nella Lettera eonistica del 1895, rispondendo all'enciclica di Leone XIII Praeclara gratulationis del 20 giugno 1894, è certamente falsa secondo ciò che abbiano detto sopra.
Come si vede, in sé, la questione dell'a. non ha nessuna importanza e non potrebbe essere un ostacolo all'unione, ma soltanto un pretesto messo avanti da coloro che non la vogliono.
Oggi tutti i cristiani orientali usano il pane fermentato salvo gli armeni (cattolici e dissidenti), i maroniti e i malabaresi.
Bibs.: Sull'uso del pane a. nella Chiesa latina vedasi la Dissertatio de pane eucharistico axyma ac fermentato, in Vetera analecta, 2^{2} ed., Parigi 1723, pp. 524-47, riprodotto in PL 143. 1219-78, che confuta la tesi di J. Sirmond. Disquisitio de axywo, Parigi 1651, (cf. id., Opera. IV, Venezia, p. 351 sza.). I principali documenti relativi alla controversia dell'xi sec. sono riuniti in PG 120, e PL 143. Per il periodo posteriore all'xi sec.: A. Pavlov. Saggio critico sulla storia dell'antica polemica grecorossa contro i Latini (in russo), Pietroburgo 1878; M. Lequien. Dissertatio damastonica VI: PG 94, 367-416; S. Leib. Due inediti bizantini sugli a. al principio del XII sec., in Orientalia christiana, 2 (1924), pp. 135-263: M. Jugie. Theologia dogmatica christianorum orientalium ab Ecclesia catholica dissidentiam, I, Parigi 1926, pp. 311-91; III. ivi 1930, pp. 332-56; Th. Spä̈̈d. Doctrina theologiae Orientis separati de Sanctissima Eucharistio, in Orientalia christiana, 14 (1929, 11), pp. 114-45; F. Cabrol, Axymes, in DACL. I, coll. 3254-60; J. Parisot. Axymes, in DThC, I, coll. 2653-64. Martino Jugie
AZIONARIATO DEL LAVORO. - E uno dei correttivi del salariato, con cui gli operai e i dipendenti ottengono delle azioni ordinarie o speciali della stessa impresa, in cui prestano la loro opera.
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L'idea dell'a. è sorta dal bisogno di eliminare gl'inconvenienti della semplice stipulazione salariale, fra i quali quello di non proporzionare la retribuzione del lavoratore alle condizioni dell'azienda, e quello, soprattutto, di non attuare un vincolo di sentita solidarietà fra i due fattori della produzione: il capitale ed il lavoro. Si volle ovviare a questa decfienza con la partecipazione agli utili, ma questo sistema non sempre ha dato i risultati che se ne speravano; d'altronde esso non fa dell'operaio un vero e proprio socio dell'impresa, e rende quindi malagevole ch'egli possa cointeressarsi alla prosperità e alle vicende dell'organismo produttivo di cui fa parte. Perché si abbia una solida unione tra gli attori del processo economico occorre che essi abbiano tutti la proprietà degli strumenti della produzione. La sola partecipazione agli utili non costituisce una società, perché non crea una persona giuridica che sia distinta da quella delle parti contraenti. Si è allora pensato d'integrare e perfezionare il partecipazionismo mediante l'a. del I. Questo istituto, senza sovvertire il sistema salariale, soddisfa alle principali esigenze del regime societario e ne raccoglic i vantaggi. Per l'a., infatti, l'operaio riceve la parte degli utili che gli spettano, in azioni con le quali acquista gli stessi diritti propri delle azioni del capitale: ossia partecipazione al dividendo, intervento deliberativo nelle assemblee generali della società, rappresentanza nel consiglio di amministrazione.
L'a. può essere individuale o collettiva; nel primo caso, il titolare delle azioni è l'operaio singolo; nel secondo caso, il titolare è qualche organismo che rappresenta un aggregato di operai. Se questo aggregato è un sindacato, l'a. si denomina a. sindacale. Le azioni del lavoro possono provenire non solo dagli utili, ma anche da particolari risparmi fatti dall'operaio, o da semplice concessione gratuita da parte del padrone.
Or non è molto, l'a. fu dai cristiano-sociali promosso quale uno dei mezzi più efficaci per l'armonica composizione delle classi e il conseguimento della pace industriale. E noto quanto mons. Pottier, l'insigne sociologo belga, l'abbia propugnato con i suoi scritti e la sua azione sociale. Oggi, alla distanza di un quarto di secolo, le previsioni ottimistiche del Pottier sull'a. non si sono del tutto avverate. Con ciò non si vuole svalutare il sistema, quasi fosse utopistico: sarà stata eccessiva la fiducia in esso riposta, ma non certo infondata. "Sarebbe quindi deplorevole" osserva saggiamente il Neil-Breuning "che la concezione dell'a. venisse del tutto abbandonata, per la ragione che non tutte le speranze in esso riposte si siano compiute. Le aspettative devono restringersi nei limiti del possibile, e dopo ricercare risolutamente le vie del buon successo" (Die soziale Enzyklika, Colonia 1932, p. 113).
Evidentemente, l'a. non è una panacea, ma se nelle imprese in cui può applicarsi, ossia nelle imprese a carattere capitalistico, viene adottato con equità e saggezza, non può non giovare all'elevazione dell'operaio e al miglioramento dei rapporti fra il capitale ed il lavoro. E certo che finora qua e là ha avuto qualche buon successo, come la diminuzione degli scioperi, l'aumento del prodotto, la stabilità del personale.
Delle due forme dell'a. è l'individuale quella che più risponde alle esigenze psicologiche del lavoratore, in quanto è uno stimolante del suo interesse personale e un segno concreto dell'accresciuta
considerazione che si ha di lui nell'impresa. Nessun dubbio che questo istituto quadea perfettamente con le direttive sociali della Chiesa. Basta ricordare ciò che Pio XI suggerisce nella Quadragesimo anno, allorché tratta del salariato. "Nelle odierne condizioni sociali» egli dice "stimiamo sia cosa più prudente che, per quanto è possibile, il contratto di lavoro venga temperato alquanto con il contratto di società, come si è già cominciato a fare in diverse maniere, con non poco vantaggio degli operai stessi e dei padroni. Così gli operai diventano cointeressati e nella proprietà e nell'amministrazione, e compartecipi, in certa misura, dei lucri percepiti - (n. 30).
BibL.: A. Pottier, La morale catholique et les questions sociales d'aujourdhui, Charleroi 1920: G. U. Papi, Il lavoratore alla gestione dell'impresa, Milano 1923: R. Landrea, L'actionnariat syndacal, in Etudes, 1926, 111, pp. 669-89: Schlack-Peter, Mitbeute und Mitbestimmung in der Wirtschaft, Colonia 1928: P. Bizo, Les réformes de l'entreprise et la pensée chrétienne, Parigi 1942: L. Charvet. L'evolution de l'entreprise, ivi 1942.
Angelo Brucculeri
AZIONE : v. CATEGORIA.
AZIONE. - Nel diritto romano, questa parola (lat. actio) servì originariamente a indicare qualsiasi atto compiuto in giudizio; più tardi, vigendo la procedura formulare, fu usata come sinonimo di pretesa giuridica e anche di diritto soggettivo; e sola mente all'epoca di Giustiniano assunse il significato, che tuttora le è proprio, di diritto d'ottenere mediante il giudizio quanto ci è dovuto (ius persequendi iudicio quod sibi debetur: Iust., IV, 6, pr.).
Sommario: I. Natura dell'a. - II. Categorie delle a. - III. Elementi e condizioni dell'a. - IV. Concorso e cumulo delle a. - V. Estinzeure delle a. - VI. Di talune a. in particolare. - VII. L'a. criminale.
I. Natura dell'a. - Se sulla finalità specifica dell'a., consistente nel provocare attraverso l'intervento del magistrato l'attuazione della volontà della legge, gli scrittori moderni sono tutti d'accordo, altrettanto non può dirsi per quel che riguarda la sua intrinseca natura. Ripudiate le teorie di coloro che vedevano nell'a. un semplice aspetto o una manifestazione di vita o un mezzo di difesa o una particolare funzione del diritto soggettivo (Windscheid, Puchta, Coviello e, tra i canonisti, Werne-Vidal), la dottrina oggi prevalente considera l'a. come un diritto a sé stante. Ma quale specie di diritto? Secondo alcuni si tratta di un diritto soggettivo vero e proprio, al quale corrisponde l'obbligo d'una prestazione (Wach, Degenholb, Carnelutti); secondo altri di un diritto meramente potestativo, inteso come potere concesso dalla legge di produrre determinati effetti giuridici (Chiovenda, Calamandrei). Secondo alcuni è un diritto verso lo Stato o, comunque, verso la pubblica autorità, in quanto ha per oggetto la tutela giuridica, perseguibile solo mediante l'attività degli organi giurisdizionali (Rocco, Laband, Zanzucchi, Carnelutti); secondo altri è un diritto verso l'obbligato (Chiovenda, Betti). Secondo alcuni è un diritto concreto, che cioè spetta unicamente a chi abbia ragione nel campo del diritto sostanziale (Wach, Chiovenda); secondo altri è un diritto astratto, in quanto prescinde dalla fondatezza o meno della pretesa che chi agisce intende far valere (Bülow, Mortara).
Senza addentrarci in un approfondito esame delle varie tesi in contrasto, e riferendoci principalmente ai criteri seguiti dal legislatore ecclesiastico, ci limitiamo ad affermare sulle orme di F. Roberti ( D r processibus, I, 2ª ed., Roma 1941, p. 68), che l'a. si distingue nettamente dal diritto controverso: non però fino al punto di separarsene del tutto, giacché in tanto può darsi a. in quanto esista, o si presuma esistere, un diritto naturale o positivo da tu-
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telare. Questo punto di vista è pienamente conforme al sistema del CIC; il quale, disponendo nel can. 1667: "Quodlibet ius... actione munitur, nisi aliud expresse cautum sit", ed enumerando nel can. 1511, § i tra i beni della Sede Apostolica iura et actiones sive personales sive reales, mostra nel modo più palese di tener ben distinti i due concetti di diritto e di a. Tale distinzione riceve, del resto, una ulteriore conferma dalla effettiva esistenza di diritti che la legge non munisce di a., come sono, ad es., il diritto nascente dalla promessa di matrimonio (can. 1617, § 3) e i diritti degli scomunicati vitandi o tolerati dopo sentenza condannatoria o dichiarativa (can. 1654, \S 1 ).
Ma esistono, per converso, a. che non trovino in un diritto il loro naturale presupposto? L'opinione affermativa, sostenuta da autorevoli proceduristi laici, che, come il Chiovenda, fanno rientrare in questa particolare categoria le cosiddette a. di mero accertamento e quelle tendenti ad ottenere misure cautelari (sequestro, denuncia di nuova opera e simili), può agevolmente comprendersi ove si assuma il termine "diritto" come diritto soggettivo in senso stretto, ossia come facoltà a cui corrisponda una determinata obbligazione da parte di colui contro il quale si agisce; ma non sembra accettabile in tesi assoluta, specie se voglia riferirsi al diritto della Chiesa. Ed infatti, anche le a. che appaiono a tutta prima perfettamente autonome e indipendenti, ripetono la loro origine e la loro giustificazione dalla necessità di garantire il soddisfacimento di un interesse giuridico o la difesa da un semplice pericolo; cioè, di tutelare un diritto, il quale può non essere espressamente sancito da una specifica norma sostantiva, come avviene spesso per i diritti che si dicono naturali, ma non cessa per questo d'essere un autentico ed identificabile diritto.
II. Categorie delle A. - Le numerose e sottili distinzioni introdotte dal diritto romano in armonia con l'uso di definire il contenuto e limitare il numero dei diritti secondo il contenuto e il numero delle a. destinate a tutelarli, non furono accolte senza riserve dalla legislazione canonica; la quale, anzi, precorrendo il sistema dei moderni codici civili, mise ben presto in guardia i giuristi contro un soverchio attaccamento ai nomi onde solevano distinguersi le a. (cf. c. 6, X, de indiciis, II, 1). Per il diritto canonico non meno che per il diritto secolare - le a. sono taute quante sono le norme che possono attuarsi (can. 1667). Così, se certe denominazioni tipiche romane (come rei vindicatio, actio ad exhibendum, nunciatio novi operis, ecc.) si trovano riprodotte nel Codex, e se certe altre (come actio confessoria, actio negatoria, actio Pauliana, actio de pauperie, ecc.) vengono tuttora usate nella pratica forense, tanto accade o per la naturale difficoltà di abbandonare ogni traccia delle formule antiche o per comodità d'ordine tecnico, ma non già per esigenze di carattere sostanziale.
Ciò non impedisce tuttavia che le a. possano anche oggi, secondo i criteri consacrati da una plurisecolare dottrina, dividersi in varie, più o meno vaste, categorie.
Prima e fondamentale distinzione, quella tra a. contenziosa e a. criminale: diretta l'una alla difesa dei diritti dei singoli (siano essi persone fisiche o morali) nonché all'accertamento dei fatti giuridici che li riguardano; tendente l'altra alla restaurazione dell'ordine sociale mediante la repressione dei delitti (cf. can. 1552, § 2, nn. 1-2). Per il posto tutto particolare che l'a. criminale occupa nel sistema del diritto processuale, riteniamo opportuno trattarne in separato paragrafo, mentre le cose dette fin qui e quelle che immediatamente seguiranno si riferiscono principalmente all'a. contenziosa.
Secondo la natura dei diritti che sono chiamate a difendere, le a. si dividono in : personali e reali (se esistano a. triste, aventi cioè per oggetto ad un tempo la difesa di diritti personali e di diritti reali, è controverso in dot-
trina); immobiliari e mobiliari; petitorie e possessorie. Petitoric sono quelle attraverso le quali si vuol raggiungere il definitivo riconoscimento di un diritto, fondato su un titolo legittimo; possessorie quelle che, indipendentemente dall'esistenza di qualsiasi titolo, tutelano uno stato di fatto (cf. can. 1668).
Secondo la natura dei provvedimenti giudiziali che formano l'oggetto immediato delle a., si distinguono poi: a) l'a. di condanna, diretta ad ottenere una sentenza che, in base ad una precisa norma di legge, costringa il convenuto ad una prestazione nei riguardi di chi agisce; 2) l'a. di accertamento o dichiarativo, tendente ad una sentenza che affermi o neghi l'esistenza di un determinato rapporto o fatto giuridico (tale, ad es., l'a. di nullità del matrimonio o di altro contratto); c) l'a. costitutiva, la quale mira ad ottenere, mediante la pronuncia del giudice, la costituzione di un rapporto giuridico nuovo o la cessazione di un rapporto giuridico preesistente (p.ex., l'a. di cestitutio in integrum [cann. 1687-89], l'a. di revoca del mandato [can. 1664], l'a. di separazione personale dei coniug [cann. 1129-31], ecc.). Ad esse possono aggiungersi : l'a. somateria, che tende a conseguire l'attuazione della legge mediante accertamenti con prevalente funzione esecutiva (cf. per la concessione della provvisoria esecutorietà delle sentenze il can. 1917, § 2); l'a. assicurativa o cautelare, che tende all'attuazione della legge mediante misure cautelari o provvisorie (cosi l'a. di sequestro e l'a. di denuncia di nuova opera o di danno temuto); l'a. esecutiva, che tende all'attuazione della legge mediante misure esecutive (cf. cann. 1918-24).
Altre distinzioni consacrate dall'uso sono quelle tra a. iramaisabili e intramaisibili, prescritibili e imprescritibili, principali e accessorie, pubbliche e private; mentre nessun vestigio rimane nelle leggi e nella pratica odierne di talune categorie derivate dal diritto romano, come quelle delle a. honorariae, directae, utiles, striati iuris, bonne fidei, ecc.
## III. Elementi e condizioni dell'a. - In ogni a.
possono rintracciarsi i tre elementi che seguono: a) i soggetti, ossia la persona a cui appartiene il diritto di agire (soggetto attivo) e quella di fronte alla quale questo diritto può esercitarsi (soggetto passivo); b) la causa, cioè il fatto giuridico su cui si fonda l'a. e che generalmente consta a sua volta di due elementi : un diritto, e uno stato di fatto contrario al diritto (causa petendi); c) l'oggetto, consistente nel bene giuridico a cui tende il potere di agire (petitum). Oggetto immediato è la statuizione del giudice attraverso la quale si attua la volontà della legge (sentenza di condanna o di accertamento, decreto di provvisoria esecuzione, ecc.); oggetto mediato è il bene al cui conseguimento è coordinata l'attuazione della legge (somma da pagare, stato di coniuge, ecc.).
Nell'individuare i soggetti, occorre aver riguardo alla loro identità giuridica piuttosto che alla loro identità fisica, e tener presente che i soggetti dell'a. non corrispondono sempre ai soggetti del rapporto giuridico sostanziale (ciò che si verifica, ad es., nei vari casi di sostituzione processuale).
Circa la causa petendi, si noti : 1) che essa non deve confondersi con la domanda della quale costituisce pure un elemento; 2) che il fatto giuridico va considerato nel suo complesso, indipendentemente dai fatti semplici o motivi che possono esservi compresi; onde non si ha mutamento di causa petendi se, ad es., il vizio di consenso matrimoniale ex capite vis et motu, denunciato all'inizio della lite come derivante da minacce di morte, si dimostri poi originato da timore reverenziale; 3) che non influisce sulla individuazione della causa petendi la definizione giuridica del fatto, nel senso che ogni qual volta il fatto rimanga immutato, poco importa sotto qual norma di legge esso possa cadere; 4) che nelle a. reali di condanna la causa petendi è sempre e solo il diritto di proprietà, a nulla rilevando il titolo acquisitivo in base al quale questo diritto si sia costituito.
Quanto, infine, all'oggetto mediato dell'a., si osservi che, nel determinarlo, bisogna por mente alla sua qualità giu-
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ridica piuttosto che alla sua qualità materiale, e che esso non muta quando lo si sostituisce con un oggetto che stia col precedente in rapporto di parte ad intero.
Con gli elementi testé ricordati non sono da confondersi le condizioni dell'o., ossia le condizioni necessarie per ottenere dal giudice un provvedimento favorevole; si vuol dire: l'effettiva esistenza di un diritto da far valere; la qualitá o legittimazione ad agire: l'interesse ad agire.
L'esistenza del diritto suppone, prima ancora che l'esistenza di un fatto o di una serie di fatti (p. es., ripetute minacce di morte in ordine alla celebrazione di un matrimonio), l'esistenza di una norma di legge (p. es., can. 1687, § i) che in base a quei fatti garantisca un determinato bene o che ad essi attribuisca una determinata conseguenza giuridica (p. es., invalidità del matrimonio).
Per qualitá o legittimazione ad agire (legitimatio ad causam) s'intende l'identità della persona dell'attore con la persona a cui, nel caso particolare, la legge concede l'a. (legittimazione attivo) e l'identità della persona del convenuto con la persona contro cui l'a. è concessa (legittimazione passiva). Diversa dalla legitimatio ad causam è la legitimatio ad processum, ossia la capacità di esser soggetto, in genere, di un rapporto giuridico processuale (v. capacità giuridica); ma questa differenza non appare avvertita dal CIC, dove entrambi i concetti vengono designati con l'espressione generica di persona standi in indicio (cf., ad es., i cann. 1652, 1654, 1692 n. 4).
L'interesse ad agire suol dirsi "misura dell'a." e si identifica non tanto nell'interesse a conseguire il bene garantito dalla legge quanto nell'interesse a conseguire quel bene attraverso l'intervento degli organi giurisdizionali. A differenza del Cod. proc. civ. ital. (cf. art. 100), il CIC non contiene una norma generale che esplicitamente consideri l'interesse come condizione indispensabile per l'esercizio dell'a.; ma ciò non toglie che anche il sistema processuale canonico ne riconosca la necessità.
IV. Concorso e cumulo delle a. - L'esame dei tre elementi cui s'è accennato nel precedente paragrafo (soggetti, causa ed oggetto) offre un criterio facile e sicuro per la identificazione delle a. Identiche infatti devono ritenersi le a. che hanno comuni tutti gli elementi; mentre la differenza di uno solo di essi produce diversità di a.
A. diverse possono concorrere o cumularsi.
Si ha concorso di a.: a) quando, pur essendo diversi i soggetti, le a. tendono alla medesima cosa (cf., ad. es., il can. 1534, § 2, in virtù del quale contro l'invalida alienazione dei beni ecclesiastici possono agire sia l'alienante, sia il suo superiore, sia infine i singoli chierici addetti alla chiesa; e si pensi al caso in cui un matrimonio sia accusato di nullità tanto dal promotore di giustizia quanto da uno dei coniugi); b) quando, restando identici i soggetti, le a. tendono a prestazioni diverse ma coordinate ad un solo scopo economico (p. es., restituzione della cosa e pagamento del prezzo; rescissione del contratto e risarcimento dei danni); c) quando le a. si differenziano unicamente nella causa petendi (p. es., a. petitoria e possessoria; a. personale contro il venditore per la consegna della cosa e a. reale sulla cosa venduta).
Si ha cumulo di a. quando a. diverse vengono esercitate nello stesso processo. Il cumulo è soggettivo se più persone agiscono contro il medesimo convenuto (litisconsorzio attivo) o se una sola persona agisce contro più convenuti (litisconsorzio passivo) o se più persone agiscono contro più convenuti (litisconsorzio misto) ; è obiettivo se più a. vengono esercitate dalla stessa persona contro lo stesso convenuto. Il cumulo obiettivo è espressamente consentito dal CIC (can. 1669, § i) purché restino salvi i limiti di competenza del giudice adito e purché le diverse a. non siano l'una con l'altra incompatibili (come accadrebbe, ad es., se nel medesimo giudizio si denunciasse la nullità di un matrimonio ex capite vis et metus ed ex capite amentiae).
Le a. petitorie e possessorie possono cumularsi in unica istanza (can. 1670, § i) a meno che da parte avversa non si opponga l'eccezione di spoglio; ed è inoltre consentito all'attore, prima della conclusio in causa (ed anche dopo, ove il giudice lo ritenga opportuno), passare dall'a. petitoria alla possessoria (can. 1671, §§ i e 2).
V. Estinzione delle a. - E naturale che, una volta estinto per qualsiasi causa (pagamento, compensazione, transazione, confusione, ecc.) il diritto che costituisce il presupposto dell'a., anche questa si estingua. Ma, oltre a ciò, le a. possono estinguersi mediante il semplice decorso del tempo, ossia per prescrizione (v.). In questa materia, il diritto canonico (cf. can. 1701 in relazione ai cann. 1508-12) fa proprie le norme delle legislazioni civili vigenti nei singoli paesi, imponendo tuttavia alcune notevoli limitazioni.
VI. Di talune a. in particolare. - Il CIC, pure affermando il principio ricordato più sopra, secondo cui il numero e il contenuto delle a. si desumono dal numero e dal contenuto dei diritti controversi e non viceversa, coerentemente alla sua origine storica e all'antica tradizione canonistica, considera e parte, nel libro dedicato alla procedura e sotto il titolo De actionibus et exceptionibus (cann. 16721700), le seguenti a., derivate dal diritto romano:
A) A. cautelari. - Sono quelle di sequestro e di denuncia di nuova opera e di danno tenuto, delle quali si parlerà sotto le voci rispettive (v. denuncia di nuova opera; sequestro).
B) A. di nullità. - Si tratta della nullità degli atti giuridici in genere, a proposito della quale il codice stabilisce : a) che un atto è nullo soltanto ove manchi di taluno dei suoi elementi essenziali o di quelle formalità o condizioni che sono richieste dalla legge a pena di nullità (can. 1680, § 1); b) che la nullità di un atto non importa la nullità degli atti precedenti o successivi, che da esso non dipendano (can. 1680, § 2); c) che chi pone in essere un atto nullo è tenuto ai danni e alle spese verso l'altra pa