viaggio di andata e di ritorno e per il caso che cadessero ammalati; d) per le madri
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sia quando sono in pericolo nel momento del parto, sia dopo il parto. Sotto la legge mosaica la donna che aveva partorito, restava colpita da una impurità legale, che le impediva di entrare nel tempio (Lec. 12, 2-4) per lo spazio di 40 giorni, se si trattava di un maschio e di 80 se si trattava di una femmina; passati i quali, essa doveva presentarsi al sacerdote e compiere il rito della "purdicazione». Nel cristianesimo nulla più che accenni ad impurità legali; tutto è gioia e ringraziamento e augurio per la nuova creatura. Il Bitoele raccomanda vivamente quest'uso pio e lodevole. La b. può essere impurtita ad ogni donna diventata madre in matrimonio legittimo (S. Congreg. del Concilio, 18 giugno 1839), anche se il bimbo fosse morto senza Battesimo.
2. B. delle cose. - Delle numerose b. alle cose, si accennano le principali, quelle concernenti : a) la mensa, prima e dopo i pasti; b) le ense: b. di una casa nuova, di tutte le case il Sabato Santo e durante e fuori del tempo pasquale; della camera nuziale; delle scuole, delle biblioteche e archivi; c) la campagna: b. dei campi, delle vigne delle sementi, dei granai, dei frutti, e in generale di tutte le cose commestibili; d) le bestie: b. della stalla, degli animali da tiro e da cortile, delle api, dei bachi, ecc.; con formule deprecatorie contro gli animali nocivi (topi, talpe, bruchi, locuste, ecc.); e) i mezzi di locomozione: ferrovie, vagoni, navi, aeroplani; f) le invenzioni moderne: centrali elettriche e telefoniche, tipografie, siemografi, strumenti di alpinismo; g) si debbono aggiungere la b. delle ceneri ( 1^{°} mercoledi di Quaresima); delle palme (domenica antecedente la Pasqua); delle candele (festa della Purificazione).
Tutto questo fa vedere come la Chiesa non restringa il suo interessamento alle persone o cose, appartenenti o riferentisi in qualche modo al culto divino; ma abbraccia tutti e tutto; desidera avvolgere la vita dell'uomo come in un'atmosfera di benedizioni, di soprannaturale, di pensiero e di ricorso a Dio. Ricorda cosil la parola di s. Paolo ai Corinti : «ogni cosa è vostra, sia Paolo, sia Apollo, sia il mondo, sia la vita, sia la morte, sia le cose che sono ora, sia le avvenive, tutte sono vostre; ma voi siete di Cristo e Cristo è di Dio" (I Cor. 3, 22).
VIII. B. data dal chierico non sacerdote. - Il diacono e il lettore ricevono nella loro ordinazione il potere di benedire; ma l'esercizio ne è limitato dal diritto canonico (can. 1147, §4). Il diacono può benedire il cero pasquale nella funzione del Sabato Santo, e, col permesso del vescovo, compiere il rito delle esequie, non esclusa la b. del tumulo. Il lettore può benedire il pane e tutti i frutti novelli (cf. A. Vermeersch.-J. Creusen, Epitome Iuris Cenon., II, 6^{°} ed., Malines 1940, n. 463).
IX. B. RIESEVATE A RELIGIOSI. - Alcune b. sono riservate a determinati Ordini religiosi; la b. della Via Crucis ai Frati Minori; dei rosari e corone ai Domenicani; ai Carmelitani, ai Teatini, ai Trinitari, ai Passionisti, ai Serviti, ecc. la b. dei rispettivi scapolari; ai Benedettini la b. delle medaglie di s. Benedetto.
X. B. date dai laici. - Nessun laico, come si è visto, può dare alcuna b. in nome della Chiesa. Quindi la b. dei genitori, di una badessa, per quanto rappresenti un uso bello e anche commovente, non è che un atto o una preghiera privata, e non della Chiesa.
Bibl.: J. Grezes, De benedictionibus libri duo, quibus tertius de maledictionibus adiunctus, Ingoistadt 1612; F. A. Zaccaria, Oromusricon rituale selectum, Faenza 1987; E. Martina, De antiquis Ecclesiae ritibus, II, Bovano 1988; E. Renaudot, Liturgiarum orientaliun collectio, Francaforte 1817; A. Franz, Die kirchlichen Benediktionen im Mittelalter, Friburgo in Br. 1909; F. Beringer-A. Stein, Les Indulgences, Leur nature et leur usage, II, 12 e ed., Parigi 1923. pp. 406-408; P. De Meester, RitualeBenedizionale bizantino, Roma 1930; J. Baudot, Bénédiction, in DACL. II, coll. 670 sg.; A. Coelho, Corso di Liturgia romana, V, Torino 1939, p. 182 sg.; Ph. Oppenheim, Notiones Liturgiae fundamentales, ivi 1941, p. 98 sg.; C. de Clercq, De Sacramentis (Traité de Droit Canon. sous la direct. de R. Naz. II), Parigi 1947, pp. 418-21.
Filippo Oppenheim-Celestino Teatore
XI. Preghiera di b. - Breve formola di lode e ringraziamento a Dio (ebr. bêrâkhâh) presso gli Ebrei, antichi e moderni, che comincia col verbo «benedire» :
«Benedetto il Signore» (Bârâhh Jahnueh; cf. Gen. 24, 27; Ex. 18, 10); «Benedetto sil Tu, Signore» (Bârâhh 'attâh Jahnueh; cf. I Par. 29, 10; Ps. 118, 12). Assai frequente è presso gli Ebrei l'uso delle b. nel servizio liturgico, chiamato dalla Mišnâh "ordine ( = rito) di b. " (sedher bêrâhhâth), come pure nella vita privata.
Il primo trattato della Mišnâh, che porta il nome di Bêrâhhâth (v.), prescrive fra l'altro che ciascuno benedica il Signore non solo prima e dopo il cibo, ma alla vista delle meraviglie e dei fenomeni della natura, nell'usare una cosa nuova, nel ricevere una buona o cattiva notizia e in generale tanto nel bene che nel male (Bêrâkhâth, 6, 9). Perciò Rabbî Mê'îr dichiarava (Mêudhâth, 43 b), che ogni israelita è obbligato a recitare cento b. al giorno. Nella forma fissata dalla tradizione rabbinica, le b. cominciano: "Benedetto sil Tu, Signore, Dio nostro, Re dell'universo». Esempi : per il pane: "Benedetto sii Tu... che fai uscire il pane dalla terra"; per il vino : "Benedetto sii Tu... che crei il frutto della vite»; per le comete, terremoti, fulmini tuoni e venti : «Benedetto sii Tu... la cui forza e potenza riempiono il mondo»; per i monti, mari, fiumi e deserto, "Benedetto sii Tu... che hai fatto le opere della creazione"; per una buona notizia: "Benedetto sii Tu... buono e benefico»; per una cattiva notizia: "Benedetto sii Tu... giudice verace».
Nel Nuovo Testamento si accenna in più luoghi alla b. prima del cibo coi verbi cǎ̌oyêv (" benedire ») e cǒzapureêv (" render grazie "). Cosi nelle due moltiplicazioni dei pani (Mt. 14, 19; 15, 36), nella Cena eucaristica (Mt. 46, 46 sg.), nella cena di Emmaus (Lc. 24, 30) ed altrove (Act. 27, 35; Rom. 14, 6).
L'apostolo Paolo vuole che i fedeli compiano ogni azione a gloria di Dio (I Cor. 10, 31) e in ogni cosa gli rendono grazie (Col. 1, 3, 17; 5, 18). Le parole dell'Apostolo trovano la più larga applicazione nella preghiera cristiana pubblica e privata, che alla lode e al ringraziamento a Dio dà tanta parte. Il vedere Dio in ogni cosa, traendo motivo da tutto per sollevarsi a lui, per lodarlo, ringraziarlo ed amarlo (v. GIACULATORIA), giova molto a santificare le anime ed è molto raccomandato dall'ascetica cristiana.
Bibl.: Anon.,Benediction, in Jersish Encyclopedia, III,coll.8-12; J. Lagrange, Le Judaïsme avant Jésus-Christ, Parigi 1931, pp. 463476; J. Bonstrren, Le Judaïsme palestinien au temps de JésusChrist, II, Parigi 1935, pp. 141-62. Giacinto del S.mo Crocifisso
XII. Gesto di b. - Quale fosse il gesto che secondo la mente cristiana antica doveva accompagnare la benedictio (eškayla) è documentato in maniera incontrovertibile da quelle rappresentazioni figurate che illustrano fatti biblici, quali le b. date dai patriarchi Noè, Isacco e Giacobbe ai loro discendenti o dall'Angelo a Giacobbe : era cioè il gesto dell'imposizione delle mani. Delle diverse applicazioni che ricevette nell'arte, risulta che, il gesto, da semplice b., passa ad essere un gesto efficace a conferire qualche grazia soprannaturale: ciò si verifica nella creazione dell'uomo, nelle scene di guarigione, nel rito dell'iniziazione cristiana, nelle b. del "cibo dell'immortalità", e perfino nel conferimento della grazia finale della beatitudine. Non sembra che l'antichità abbia conosciuto contemporaneamente come gesto di b. quello della mano alzata con tre dita distese, allora semplicemente gesto di chi parla. Difficilmente si può stabilire quando quest'ultimo penetri nell'arte per sostituire come «benedictio latina» l'imposizione della mano.
Bibl.: L. De Bruyne, L'Imposition des mains dans l'art chrétien ancien, in Rév. d'L'zieheslogia cristiana, 20 (1943), p. 113 sgg. Luciano De Bruyne
BENEfIAL (Beneffali), Marco. - Pittore, n. nel 1684 in Roma, m. ivi nel 1764. Si vuole vedere in lui un precursore del neoclassicismo per la sua passione per l'antichità e per Raffaello, derivatagli dai suoi primi anni di studi sotto Bonaventura Lambert, in netto contrasto con il manierismo barocco
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(lat. Gub. 146. 840 .)
Benafial, Mabco - Autoritratto - Roma, accademia di S. Luca.
del suo tempo. Per quanto non privo di genialità e senso del colore, si adattò a collaborare con il Germisoni prima, nel 1711, e con l'Evangelista poi, ai quali cedeva la paternità dei suoi dipinti. Nel 1755 entrò a far parte dell'Accademia di S. Luca. Nel duomo di Macerata e di Jesi vi sono due quadri del 1705 e in quello di Viterbo dieci grandi quadri del 1727. Altre opere in Roma (villa Panfili, S. Giovanni in Laterano), Siena, Firenze, Città di Castello, Arsoli, Pisa.
Bibl.: Archivio dell'Acc. di S. Luca, Le pompe dell'Acc. del disegno..., celcbrate nel Campidoglio il di 23 Febbraio 1702, Roma 1702; F. Noack, s. v. in Thieme-Becker, III, pp. 321-22; H. Wron, Die Malerei des Baroch in Rom, Berlino 1923.
Maria Donati
BENEFICIARIO, BENEFICIATO: v. BENEFICIO ECCLESIASTICO.
BENEFICIO ECCLESIASTICO. - Nel CIC il b. e. è definito : «un ente giuridico costituito od eretto in perpetuo dall'autorità ecclesiastica, composto di un ufficio sacro e del diritto di percepire i redditi della dote, spettanti all'ufficio" (can. 1409). Questa definizione, riaffermando la personalità giuridica unitaria del b. e. (Innocenzo IV, Apparatus in 5 libros Decretalium, Venezia 1570, ad c. 3, X, 2) ha il pratico vantaggio di conferirgli una certa indipendenza dagli elementi che lo compongono (ufficio, dote e redditi) : il b. e. è una istituzione ecclesiastica, una persona morale non collegiale, con proprie capacità, diritti e doveri.
I. Storla. - La proprietà ecclesiastica si costituì intorno alla chiesa cattedrale; il vescovo quale capo del clero era l'amministratore diretto di quanto doveva servire alla beneficenza, al mantenimento del clero, ai bisogni della comunità, agli edifici di culto e di abitazione. Lo assistevano in questo compito i diaconi e gli ufficiali (notarii, defensores) che, secondo l'importanza della sede, erano necessari per gli atti pubblici e privati. Poiché è ben evidente che una
grande città, quali erano Roma, Milano, Verona ecc., pur conservando ordinamenti comuni con le altre, esigeva un complesso di provvedimenti ben più complicati di quelli di una piccola sede perduta in mezzo ai monti del Sannio o dei Bruzi. Tuttavia sin da principio fu adottata una prescrizione comune per la quale i redditi di questa proprietà collettiva venivano divisi in quattro (altrove anche in tre) parti : per il vescovo, per il clero, per i poveri, per la fabbrica e manutenzione degli edifici ecclesiastici.
Nei luoghi dove il clero urbano fu organizzato sotto regola monastica evidentemente esso continuava a formare un unico corpo col vescovo ed a partecipare ai redditi comuni della chiesa e del vescovo stesso. La cosa si fece invece diversa appena sorsero le grandi fondazioni monastiche. Ciascuna di esse formava un organismo proprio con edifici e possedimenti propri, costituiti dai fondatori stessi o da benefattori che ne allargarono man mano i possedimenti; costoro molte volte entrarono a creare o a formar parte dell'associazione monastica. Il capo del monastero fu il vero responsabile dei suoi monaci non solo, ma anche del patrimonio, dei dipendenti, coloni, servi. Soggetto personalmente al vescovo, come doveva essere qualunque dei fedeli, quanto alla sua comunità ed alla amministrazione interna dei suoi beni egli era responsabile dinanzi alla comunità stessa; anzi spesso, con l'andar del tempo, ne diventò quasi un padrone assoluto; e solo lui la rappresentava nelle contese che venivano trattate nei sinodi o davanti l'autorità politica. Si formarono in questo modo sino dall'età classica e si organizzarono sempre più durante la prima età barbarica nuovi centri patrimoniali con vita ed interessi propri, ben distinti e divisi da quelli che erano sotto la diretta dipendenza del vescovo. Anche i monasteri infatti poterono in molte regioni diventare il centro di una complessa attività esteriore, costituendo fondazioni per quei chierici che provvedevano alle diverse necessità spirituali dei monaci, specialmente quando fra essi assai pochi erano insigniti degli Ordini sacri, facendosi centro di soccorso per i pellegrini ed i miserabili, e finalmente erigendo cap pelle per la cura delle anime le quali formavano parte del personale del monastero come servi, coloni, custodi ecc. o che abitavano nelle ville venute in possesso del monastero o sorte man mano sulle sue terre. Ci fu perciò ben presto un clero al servizio del monastero che aveva molte volte rapporti assai indiretti col vescovo locale, sebbene da lui dovesse ricevere le sacre ordinazioni e gli oli santi.
Gli istituti monastici con questo loro progressivo sviluppo vennero perciò quasi ad incastrarsi nelle circoscrizioni diocesane, occupando talora territori in diocesi diverse, turbandone così in qualche modo l'uniforme distribuzione, e creando delle condizioni di fatto diverse secondo l'indole e lo sviluppo dei singoli monasteri.
Le circoscrizioni diocesane invece avevano avuto una origine più omogenea col centro nella città; ed il loro territorio, per lo più, era quello che dipendeva dalla città, a meno che qualche particolare circostanza locale avesse imposto delle eccezioni. Ma senza tener conto delle particolari condizioni geografiche e sociali che si verificano nell'Egitto, nell'Africa, nell'Asia, e, in Occidente, nell'Irlanda e nella Britannia minore, un fatto particolare acquista importanza, quando accanto al centro urbano, che rimane sempre il più importante, con l'allargarsi della evangelizzazione e con il crescere della popolazione, si organizzano cristianità in piccoli centri dove si raccoglie la popolazione campagnola. Anche a questi centri secondari si rese perciò necessario provvedere. A differenza delle civitates, questi furono chiamati plebes, sebbene alcune volte l'una parola fosse usata per l'altra. In ogni modo con plebs non fu soltanto designata una popolazione, ma anche il luogo dov'essa abitava. Ogni plebs così intesa aveva i suoi confini ben determinati, per lo più in relazione con la conformazione geografica del luogo. Fu possibile perciò stabilirvi un sotto-centro ecclesiastico conformato sul modello della città episcopale con gli edifici necessari al culto: chiesa e battistero, cimitero, luoghi di abitazione con un clero in grado di compiere le funzioni rituali e che perciò doveva vivere sul luogo sotto
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la guida di un arciprete, plebano, priore. Perciò anche un patrimonio particolare dovette formarsi, amministrato da questo clero, inalienabile perché sacro, proporzionato ai bisogni. Durante le invasioni barbariche un tale processo non rimase stroncato ed interrotto. E però evidente che in quelle regioni nelle quali il vivere civile fu del tutto o quasi soppresso, o nei quali la civiltà non era penetrata o lo era assai debolmente duronte l'età romana, il processo dell'organizzazione ecclesiastica subì un corso del tutto diverso: furono i monasteri ad aprire la via alla costituzione episcopale e plebanale, e furono gli stessi signori locali che, convertiti, provvidero perché sul loro territorio sorgessero le chiese per sé e per i loro dipendenti e che diedero rendite e terreni ad uso delle chiese stesse, delle quali pretesero di continuare ad essere proprietari o almeno tutori. Questo fenomeno poté verificarsi anche in paesi civili, e quindi allinearsi anch'esso nell'àmbito della diocesi, per quelle nuove località che si vennero formando, quando la popolazione, grazie ad una relativa pace e tranquillità, si sentì abbastanza sicura e crebbe di numero e di importanza. Potremmo dire che siamo al primo formarsi del regime benediciale, dovuto a circostanze diverse. Anche in questa prima segmentazione del patrimonio ecclesiastico si conserva il possesso collettivo dei beni, perché ciascuno di questi più grossi centri rurali era governato da un clero distinto nel suoi diversi gradi come quello della città.
Un secondo passo importante verso la costituzione dei benefici è segnato, in seno al patrimonio comune della Chiesa, dalla divisione di quella parte che doveva rimanere ad esclusivo godimento del vescovo, da quella che fu attribuita al clero della cattedrale. Un fatto analogo avveniva nelle abbazie, e particolarmente nelle grandi abbazie, quando una speciale mensa abbaziale fu avulsa dal patrimonio del monastero e costituita come porzione separata. Là dove il vescovato era costituito in seno al monastero, in un certo momento ebbe anch'esso a staccarsi dal monastero originario per costituirsi indipendente con patrimonio proprio e clero secolare (Salisburgo, ad es.); in alcuni luoghi, come in Inghilterra, questo distacco completo non avvenne se non molto tardi. Tali mutamenti di costituzione si verificarono in tempi diversi e sotto influenze reciproche da luogo a luogo; ma in ogni modo vescovo e clero cattedrale, abate e monastero ebbero interessi ed amministrazione distinta, con propria personalità giuridica e propri regolamenti.
Un ulteriore progresso ebbe a compiersi quando con parti staccate dalle mense episcopali si costituirono speciali fondazioni per il culto e l'ufficiatura di particolari santuari in onore della Vergine, di martiri o santi locali o di santi di cui si voleva allargare il culto. Anche in essi (come nelle pievi originarie) si volle che il clero addetto fosse collegialmente ordinato come quello della cattedrale. Altrove altre parti determinate di beni furono stabilmente devolute ad opere durature di beneficenza, come ospedali, di cui il clero aveva la sorveglianza e l'amministrazione, ricavandone insieme sostentamento per se stesso. Molte volte furono privati benefattori che fecero questo affidando le loro fondazioni alla diretta sorveglianza del vescovo o del clero della cattedrale. Anche presso grandi monasteri avveniva lo stesso fatto; e si costitul in tal modo tutta una gerarchia nuova e complicata di istituzioni dipendenti da vescovi, capitoli, abati, quando addirittura non si volle la diretta dipendenza dalla S. Sede per averne maggiore fermezza e più sicura protezione.
Per mantenere la disciplina nel clero addetto al servizio della chiesa cattedrale si fecero rinnovati tentativi, a partire dal sec. viII in poi, perché esso
si riducesse a vita comune, nel medesimo chiostro, dormitorio e refettorio, sotto la regola di s. Agostino e con particolari statuti. Ma non si riusci ad impedire che i redditi comuni fossero distribuiti ai singoli componenti con aliquote diverse in relazione ai diversi gradi con piena liberta di disporre a proprio gradimento; perciò l'amministrazione soltanto rimaneva ancora comune. In molti luoghi non si andò più innanzi; in altri invece non si distribuirono più a ciascuno i redditi perché li godesse a proprio beneplacito, ma addirittura i beni stessi, formando tanti patrimoni (prebende) con amministrazione separata, conservando in comune solo certi redditi particolari (anniversari e simili) e riservandone una parte alla fabbrica della chiesa. Quello che si fece nella chiesa cattedrale, si fece anche nelle altre chiese e persino nelle pievi che conservavano ancora un clero collegiale.
E difficile, per non dire impossibile, segnare passo passo questi mutamenti che sono diversi secondo i luoghi ed i tempi e che furono attraversati talvolta da tentativi di riforma. Ogni paese, si può dire, ha le sue vicende particolari, ma è certo in ogni modo che non si arrestò più quella segmentazione di patrimoni ch'era cominciata già nell'età prebarbatica. Durante l'età feudale (e perciò non soltanto in causa delle invasioni) molti di essi andarono perduti o si dovettero alienare anche sotto forma di feudo o di enfiteusi; ma tali perdite furono costantemente compensate da un nuovo affluire di beni da parte di laici, di vescovi, di chierici che con i loro patrimoni personali contribuivano ad aumentare le dotazioni di istituti ecclesiastici già esistenti, a costituzione di nuovi, ad erigere nuove pievi o parrocchie od altri istituti supplementari in aiuto delle popolazioni, a dotare altari per la celebrazione delle Messe, a provvedere al sostentamento di chierici, con intendi menti molte volte particolaristici come era proprio dell'età feudale. Si andò creando uno stato di cose, secondo il nostro modo di vedere, confuso ed arbitrario; grazie infatti a queste iniziative personali, la fondazione di enti ecclesiastici non era sempre in relazione con i bisogni dei luoghi, ma piuttosto in relazione con i desideri dei fondatori di provvedere a maggior numero di chierici ed a maggiore splendore di culto; mentre molte volte la ricchezza delle rendite non corrispondeva all'importanza dell'ufficio, ma dipendeva dalla generosità del fondatore. Si aggiunga ancora che ognuna di queste fondazioni o dotazioni, dalle più potenti ed elevate alle più modeste e limitate, sorgeva sempre con lo scopo che fosse perpetua ed immutabile, e sempre anche con una propria personalità giuridica, ma non sempre invece su un modello uniforme sanzionato da regole canoniche; perché ciascuna, accanto ad attributi generici e comuni, poteva venire rivestita di privilegi, obbligazioni e condizioni di esistenza del tutto particolari.
Spettava al vescovo, com'è chiaro, ordinare i chierici nel numero richiesto dagli uffici e dalle fondazioni esistenti nella sua diocesi, cioè in relazione alle prebende istituite, perché da una parte ogni chierico aveva diritto ad un onesto sostentamento, e dall'altra non ci dovevano essere chierici che non fossero addetti a qualche ufficio provvisto dei mezzi necessari al loro sostentamento. Nel caso poi di istituti ecclesiastici (ad es., monasteri e capitoli) rivestiti di speciali diritti ed esenzioni, il diritto di ordinare i chierici era regolato da particolari disposizioni, ma sempre secondo la regola sopra ricordata. E poiché i chierici avevano diritto alla sussistenza e non potevano essere privati dei loro uffici senza essere ridotti alla mendicità, tale privazione non doveva avvenire che per cause molto gravi, cioè per colpe commesse, in modo analogo a quanto avveniva per i feudi, ma attraverso un giudizio strettamente ecclesiastico.
In questo sviluppo dell'ordinamento patrimoniale ecclesiastico continuato per secoli, il feudalismo ebbe certamente il suo influsso soprattutto introducendo gli istituti ecclesiastici più importanti nel vivo della compagine statale, favorendoli di privilegi e di esenzioni
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di carattere politico-sociale, mettendoli in condizioni diverse da luogo a luogo, da istituto ad istituto, creando cosil una curiosa sperequazione, che potrebbe apparire arbitraria se non fosse stata cagionata per lo più da cause storiche momentanee o da ragioni geografiche o dalle une e dalle altre insieme. Quanto invece agli istituti minori, noi li vediamo, nelle forme loro diverse, rispecchiare anch'essi quella bizzarra varietà che contraddistingue i feudi inferiori, con questa differenza, però, che in questi si vede per lo più il riflesso di condizioni economiche, mentre nei benefici è la pietà dei fedeli che procede secondo quello spirito particolaristico di cui abbiamo fatto cenno. E facile però notare che tutto l'influsso feudale non riusci ad intaccare menomamente quella che era la sostanza dell'istituto ecclesiastico, come risulta chiaro a chi esamina attentamente la storia soprattutto dell'istituto episcopale e di quello plebanale sia nel campo strettamente spirituale, sia in quello feudale. Fu in particolare la lotta per le Investiture e poi la legislazione delle decretali che, reagendo alla tendenza laicizzatrice, salvarono al regime beneficiario quel carattere sacro che stava per essere svisato con l'eccessiva dipendenza dal pubblico potere.
Pio Paschoi
II. diritto canonico vigente. - i. Elementi. Il Codice accenna solo vagamente ai rapporti che intercedono fra i tre elementi del b. e.
a) L'ufficio sacro viene definito dal can. 145 come una carica o complesso di attribuzioni e di obblighi di giurisdizione o di ordine che spettano al titolare di esso (v. Ufficio). Indubbiamente l'ufficio sacro si presenta come un organo istituzionale della Chiesa, che rispetto al b. e. ha ragione di causa e di fine, e spiega l'intervento dell'autorità ecclesiastica nella costituzione e nel regime del b. e. medesimo; ma il b. e. è ente giuridico a sé stante, ha percio, almeno in ordine teorico, personalità propria indipendente dall'ufficio a cui è annesso, sebbene questo ne costituisca un presupposto necessario.
b) La dote è il secondo elemento del b. e. che costituisce la sua base patrimoniale, donde si ricavano i redditi dovuti al titolare dell'ufficio. La proprietà fondiaria era anticamente considerata quasi l'unica fonte di ricchezza, per cui il b. era quasi sempre formato da una massa di beni immobili, di solito terreni, in proprietà della Chiesa e in godimento dell'ufficiale; anche oggi tale proprietà costituisce la base ordinaria della dotazione beneficiale, ma il contenuto di quest'ultima si è così allargato da rendere possibile l'esistenza di un b. anche senza alcuna dotazione immobiliare, e senza neppure un capitale consolidato in titoli di rendita. Ne segue che non sempre l'autonomia di un patrimonio in proprietà del b. e. è un requisito essenziale della dote; è la sua condizione normale ma non si può escludere che la dote possa consistere anche in prestazioni e in diritti reali, e perfino in semplici oblazioni consuetudinarie riconosciutue dai fedeli all'ente beneficiario.
Indispensabile invece risulta che la dotazione sia atta a raggiungere i suoi fini, cioè a maturare o produrre i redditi necessari al funzionamento dell'ufficio ed al mantenimento dell'ufficiale. Dote e redditi dovranno quindi avere carattere di certezza e di stabilità come prescrivono i cann. 1409, 1415, 979. Altra caratteristica della dote che determina il suo rapporto con il b. e. è che i beni costituenti la dote sono in proprietà del b. e. stesso: essi sono perciò veri e propri beni ecclesiastici, e come tali sono trattati nel diritto canonico (cann. 1495-97).
Il can. 1410 estende il concetto ed il contenuto della dote beneficiale in relazione alle mutate condizioni economiche dell'economia moderna ed enumera cinque categorie di elementi costitutivi di una dote: ogni categoria può costituire dote sufficiente e tutte o parecchie di esse possono trovarsi unite nella massa dei beni di una dote. Possono dunque costituire dote beneficiale: 1) una massa di beni in proprietà del b. e. stesso sia di beni immobili, che mobili, corporali che incorporali, o diritti reali; 2) le prestazioni certo dovute da parte di una persona morale o famiglia singola; 3) le sicure obiezioni volontarie dei fedeli che spettano all'investito del b. e. (le decime sacramentali, le primizie, le questue, le regalie possono rientrare in questa categoria: can. 1502); 4) i diritti di stola, nei limiti della tassazione diocesana o delle consuetudini (cf. can. 1507); 5) le distribuzioni corali, esclusa la terza parte di esse, qualora tutte le rendite della prebenda constino di sole distribuzioni.
Per il can. 1415, § 3 è poi permesso all'ordinario del luogo di erigere parrocchie anche se non è possibile costituire la congrua dote, purché peraltro si preveda che il necessario non manchi.
c) I redditi della dote sono il terzo elemento costitutivo del b. e. con il diritto del titolare dell'ufficio e del b. e. di usufruirne. Il reddito beneficiale è l'elemento giuridico che ponendosi tra l'ufficio e la dote diventa oggettivamente il tessuto connettivo del b. e. e soggettivamente dà origine a ragione allo ius perripiendi che mette in evidenza la figura dell'ufficiale o titolare dell'ufficio, quale avesta diritto ai redditi della dote. Il reddito può dirsi la somma dei beni o valori che periodicamente sono prodotti dalla dote e possono essere consumati od erogati senza diminuire la consistenza patrimoniale del b. e. stesso. Occorre difatti distinguere in quello che comunemente è detto reddito del b. e. e del quale il beneficiario può liberamente fruire, tre quote o parti : una prima parte che, dovendosi la dote non depauperare (can. 1476), è destinata alla reintegrazione della stessa poiché integra non può rimanere se il passivo nella produzione non viene colmato; una seconda parte è quella destinata al mantenimento congruo del beneficiario, quale obbligo giuridico primario del b. e. verso il titolare dell'ufficio; la terza parte è costituita dal reddito netto che rimane, e che rappresenta il reddito superfluo di cui parla il can. 1473.
2. Divisione. - Il can. I4II adotta, in confronto alle interminabili divisioni degli antichi, una nomenclatura chiara e giustificata:
concistoriali sono detti quei b. e. che sogliono conferirsi in concistoro (v.) o dalla S. Congregazione Concistoriale, non concistoriali tutti gli altri;
sono secolari o religiosi a seconda che spettano esclusivamente ad ecclesiastici secolari o religiosi. La dicitura del Codice è incerta; tuttavia tre elementi, sia singolarmente che globalmente, possono individuare la natura religiosa o secolare di un b.e.: la volontà del fondatore di attribuirlo solo ai religiosi; la natura dell'ufficio beneficiale, proprio dei religiosi, quali l'ufficio di abate, canonico regolare; il fatto che il b. e. sia unito pleno iure o incorporato ad una casa religiosa (cann. 1425, 1442);
si chiamano residenciali (o duplici) o non residenciali (o semplici) secondo che importano oppure no nel titolare dell'ufficio l'obbligo della residenza;
sono amovibili (o temporanei), o inamovibili (o perpetui) a seconda che il conferimento è a titolo revocabile o perpetuo (v. AMOVIBILITÀ);
sono b. e. curati quelli che hanno annessa la cura delle anime, non curati gli altri.
In passato esistendo la distinzione di b. e. propri ed impropri venivano elencati altre specie di b. e. che oggi il can. 1412 ricorda come aventi qualche similitudine con i b. e. ma che tuttavia sono esclusi dalla
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categoria per la mancanza di qualche elemento essenziale. Gli istituti similari sono : le vicarie parrocchiali non erette in perpetuo; le cappellanie laicali; le pensioni vitalizie o a scadenza fissa sui redditi beneficiali di un altro b.; le commende temporanee. Non è escluso che tali istituti qualora abbiano gli elementi essenziali possano diventare veri b. e.
Alcuni b. e. assumono talvolta nomi specifici o usuali secondo gli uffici cui sono annessi : cosi sono detti titoli (cardinalizi), mense (vescovili), prebende (canonicalì), congrue (parrocchiali), ecc.
3. I rapporti del titolare del b. e. - I rapporti personali o soggettivi del beneficiario col b. e. sono, in modo generale, enunciati dal can. 1472: «Il chierico investito del b. e., una volta preso possesso di esso, gode di tutti i diritti e doveri spirituali e temporali annessi n. In primo luogo il beneficiario come titolare dell'ufficio sacro ha il diritto e il dovere di esercitare tutte le attribuzioni che sono proprie e specifiche di esso (v. Ufficio) : tale rapporto è certamente il più importante ed ha carattere pubblico, stante la pubblicità giuridica della Chiesa, della quale tutti gli uffici ecclesiastici partecipano; e il Codice commina delle pene, anche pecuniarie, contro il chierico inadempiente ai suoi obblighi di ufficio (cf. cann. 1475, 2186, 2175).
In rapporto alla dote il beneficiario ne è l'amministratore diretto ex ufficio (can. 1476, § 1), sia per goderne i frutti (can. 1473), sia per sopportarne i pesi connessi con l'amministrazione ordinaria di essa (can. 1477, § 1). Le norme per l'amministrazione ordinaria e straordinaria sono le stesse imposte dal Codice, dalla S. Sede e dagli ordinari di luogo per l'amministrazione dei beni ecclesiastici (cann. 1476-83).
In rapporto ai redditi il beneficiario deve anzitutto, come sopra è stato detto, reintegrare la dote delle sue passività. Gode invece liberamente della parte dei redditi che gli spettano come diritto acquisito per l'adempimento dei suoi doveri di ufficio (can. 1473).
Come si possa qualificare tale diritto non è pacifico tra gli autori, anche per le differenti concezioni sulla natura del b. e. Secondo la teoria antica e moderna del b. e., molti hanno insistito sulla figura dell'usufruttuaria, formale o causale; altri sono ricorsi anche ai rapporti matrimoniali tra i coniugi; però, sia pure con le debite riserve, sembra più esatto insistere sul concetto di stipendio dovuto ex lege all'ufficiale ecclesiastico dal b. e. Occorre difatti ricordare che la vita dell'ufficio è garantita, sotto l'aspetto economico, dal b. e. che ha la funzione di mezzo : eretto il b. e. in persona morale, con carattere di fondazione, esso medesimo è proprietario di una dotazione, fonte permanente del reddito necessario al funzionamento dell'ufficio; logicamente quindi il primo che ha diritto ai redditi non è il beneficiario ma l'ufficio, dal quale deriva all'ufficiale lo ius percipiendi reditus, et utendi.
La parte dei redditi che rimane, o reddito netto, il beneficiario deve, secondo il can. 1473, erogarlo ai poveri. E discusso tra i canonisti come si possa qualificare tale obbligo: se di giustizia o di carità, ma prevale la prima concezione.
4. Erezione. - La personalità giuridica del b. e. procede unicamente dall'atto di volontà del legislatore ecclesiastico, anche nell'ipotesi che un privato doni i beni della dotazione. Il b. e. è persona giuridica, cioè è riconosciuto come tale nell'ordinamento canonico solo quando è eretto o costituito (parole sinonime) dall'autorità ecclesiastica (can. 1409). Le condizioni essenziali per l'erezione di un b. e. sono:
a) l'autorità ecclesiastica competente: il Romano Pontefice potrebbe costituire qualunque b.; di fatto si è
riservato l'erezione dei benefici concistoriali (can. 1414, § 1), e delle dignità capitolari (can. 394 § 2); gli altri b. possono essere eretti dall'Ordinario del luogo (can. 1414 § 2). I cardinali possono erigere b. non curati nella propria diaconia o titolo (can. 1414, § 4);
b) la giusta causa, ossia la necessità o l'utilità spirituale della Chiesa per la salute delle anime e per l'incremento del culto divino;
c) la perpetuità oggettiva del b. e. stesso nei suoi elementi : ufficio sacro, dote e redditi (can. 1409).
Altre condizioni ricordate dal Codice sono: l'esistenza di un luogo per il titolo del b. di un vescovato o di un capitolo (can. 1426); l'aver consultato coloro che hanno interesse (can. 1416; il documentare l'erezione attraverso uno strumento giuridico sotto forma di decreto con esplicita menzione del luogo del b., della dote, degli obblighi e diritti del beneficiario (can. 1418). Nell'atto della fondazione chi offre i beni per la dotazione beneficiale, può porre delle condizioni anche contrarie al Codice, purché oneste e compatibili con la natura del b. e., le quali, una volta ammesse dalla legittima autorità ecclesiastica, non si potranno cambiare se non in favore della Chiesa e con il consenso del fondatore (can. 1417; e v. patronato, patrono).
5. Innovazioni. - Il can. 1440 riafferma l'antico principio per il quale i b. e. si devono trasmettere senza diminuzione alcuna, salvi i cosi ammessi dalla legge (c. 15, C. I, q. 3; c. 10, X, III, 5; c. 15, X, III, 39, ecc.). Tuttavia il Codice prevede la possibilità di apportare modifiche e stabilisce nei cann. 14191430 le norme specifiche in materia.
Per ogni innovazione fatta dagli Ordinari il Codice richiede come condizioni essenziali: la giusta causa, ossia l'utilità o la necessità della Chiesa; la competenza, essendo diverse innovazioni riservate alla S. Sede; la dote sufficiente per i nuovi b. eventualmente derivanti dall'innovazione; l'autentico documento sotto forma di decreto comprovante la modifica; l'aver udito il parere del Capitolo cattedrale e degli eventuali interessati; occorre inoltre il consenso del patrono ove questi ci sia.
Le innovazioni consistono in mutamenti relativi allo stato del b. e., e ciò può avvenire per unione, divisione e smembramento, trasferimento di sede e cambiamento di specie.
a) Si ha l'unione quando di due b. e. se ne forma uno : è unione aeque principalis se i b. e. rimangono come sono nella loro individualità giuridica ed i diritti e oneri inerenti vengono conferiti ad un solo titolare; si dice unione minus principalis, o per soggezione, quando i b. e. uniti rimangono in vita ma uno o più vengono considerati come accessori di uno principale; l'unione estintiva fa cessare di esistere i b. e. uniti per crearne uno affatto nuovo (cann. 1419, 1420). Come forma di unione va ricordata la cosiddetta incorporazione, per la quale un b. e. viene unito pleno iure o semipleno iure ad una persona morale, chiesa, monastero, casa religiosa (can. 1425). L'incorporazione pleno iure di un b. con un monastero o casa religiosa ha, per volontà del legislatore, come effetto di rendere religioso il b. e. nel senso che rappresentante e amministratore di diritto, e titolare dell'ufficio, debba essere un religioso (cann. 1411 n. 2, 1442). Anche l'incorporazione semipleno iure seu quoad temporalia tantum produce riguardo alla dote beneficiale lo stesso effetto, mentre il titolare dell'ufficio potrà essere un chierico secolare, che riceverà il sostentamento dai redditi della dote beneficiale nella misura convenuta.
Negli ultimi tempi la S. Sede procede ad unioni di b. con case religiose con la formola "ad nutum S. Sedia n.
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fACCIATA DELLA CHIESA DI S. AGOSTINO (sec. xiv).
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LA VERGINE IN TRONO TRA SANTI
Milano, pinacoteca Ambrosiana.
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L'espressione pare significare unione "pleno iure", con l'unica riserva che la casa religiosa pud essere privata della parrocchia unita con un semplice atto amministrativo, senza l'esigenza di un processo quale ordinariamente sarebbe richiesto dal diritto canonico (A. Gutierrez, in Commentarium pro Religiosis, 26 [1947], p. 74). Il Codice, difatti, non conosce altre unioni che quelle accennate dal can. 1425 , il senso delle quali è dato dal diritto antico (can. 6, n. 2). La questione non è tuttavia del tutto pacifica come si rileva dalla posizione "Romana et aliarum administrationis" presso l'Archivio della S. Congregazione dei Religiosi N. 7941/29, sezione "Maschi».
La competenza per l'unione dei b. e. è indicata dai cann. 1422, 1423, 1424. Alla S. Sede è riservata l'unione estintiva di qualsiasi b. e., eccettuati i casi del can. 394, e del can. 1355, n. 3r; l'unione di b. e. la cui erezione è riservata ad essa, o che sono esenti dagli Ordinari; l'unione aeque e minus principalis di un b. e. religioso con uno secolare o viceversa; l'unione di b. e. di una diocesi con b. e. di altra diocesi anche se l'una e l'altra è retta da uno stesso Ordinario; l'unione di una parrocchia con la mensa episcopale e capitolare, con monastero, casa religiosa o altra persona morale, o con dignità o benefici di chiese cattedrali o collegiate (cann. 1422; 1423, § 2; 1424).
Gli Ordinari del luogo possono unire aeque vel minus principiditer chiese (o b. e.) parrocchiali di qualsiasi genere tra di loro, anche con un b. non curato, purché però in questo secondo caso, se si tratti di unione minus principalis, il beneficio non curato rimanga accessorio (can. 1423, § i); le incorporazioni o unioni pleno vel semiplemo iure di parrocchie con persone morali sono riservate alla S. Sede, ma gli Ordinari possono unire una parrocchia (b. parrocchiale) con la chiesa cattedrale o collegiale, che abbia sede in territorio parrocchiale, e in modo che, data al parroco o al vicario una congrua parte dei redditi, il resto vada a vantaggio della chiesa stessa (can. 1423, § 2); e in genere possono gli Ordinari operare tutte le unioni di b., eccettuate quelle riservate alla S . Sede, come si ricava implicitamente dai cann. 1422, 1423. Espressamente sono permesse le unioni di b. e. semplici alle mense capitolari (can. 394, §3) ed ai seminari (can. 1355, n. 3).
b) La divisione e lo smembramento sono due modi affini di innovazione: con la prima di un b. e. se ne fanno due; con lo smembramento si detrae parte del territorio o di dote beneficiale per assegnarli ad altro ente ecclesiastico. Alla S. Sede è riservato lo smembramento di qualsiasi beneficio religioso, che non sia una parrocchia, e la detrazione della dote beneficiale non seguita dalla erezione di un nuovo b. e. (can. 1422). L'Ordinario del luogo può smembrare i b. non religiosi, diminuire la dote di un b. e. per erigerne un altro della stessa specie, distaccare da un b. e. parte dei beni e del territorio; inoltre gli Ordinari possono dividere qualsiasi parrocchia anche religiosa, erigendo una vicaria perpetua o una nuova parrocchia; smembrare il territorio di qualsiasi parrocchia, dividere i b. e. non curati (can. 1427).
c) Il trasferimento di sede consiste nel portare il titolo del b. e. da un luogo in un altro. Alla S. Sede è riservato il trasferimento dei b. concistoriali e di quelli religiosi (can. 1422); gli Ordinari possono trasferire la sede di un b. secolare parrocchiale e quella di ogni altro b. secolare quando la chiesa in cui sono fondati sia rovinata ed irreparabile (can. 1426).
d) La conversione consiste nel cambiamento di specie dei b., per esempio da curato a non curato, da religioso a secolare, o viceversa. E riservato alla
S. Sede trasformare i b. curati in non? curati, e quelli religiosi in secolari o viceversa (cann. 1430, 1422); mentre gli Ordinari possono trasformare parrocchie amovibili in inamovibili, non al contrario, ed i b. semplici in curati (can. 1423 § i).
6. Soppressione dei b. - E la totale estinzione del b. e., non nel senso di cessazione ab intrinseco, perché la persona morale si presume perpetua, ma nel senso di soppressione del b. e., in quanto l'autorità competente ne revoca la personalità che gli riconosceva. La soppressione è riservata alla S. Sede (can. 1422). Avvenuta questa, la dote e i redditi cambiano destinazione nell'ambito della Chiesa e con rispetto dei fini della fondazione; l'ufficio sacro (se non viene anch'esso soppresso) passa ad altre persone ecclesiastiche, mentre il giuspatronato si estingue.
7. Per quanto riguarda il conferimento dei b. e., v. PRovvista CANONICA.
Bibl.: Innocenzo IV, Apparatus in 5 libros Decretalium, Venezia 1370, ad lib. II: de prob., cap. 3; P. Leurenio, Forum Beneficiele, Colonia (Agrippinensis) 1735-37; N. Garcia, Tractatus de beneficiis, Narbona (Colonia Allobrogorum) 1730; A. Galante, Il b. e., Milano 1895; F. Ruffini, La rappresentanza della parrocchia, Torino 1896, p. 48 sgg.; F. X. Weyns, Ius decretalium, II, Roma 1906, parte 2^{°}; M. Pistoechi, De re beneficiaria iuxta canonet, Torino 1928; E. Rufini Avando, Il can. 1409 del Codice canonico, contributo alla dottrina delle persone giuridiche, in Il Diritto ecclesiastico, 41 (1930), p. 537 sgg.; E. Magnin, Bénéfice, in DDC, Parigi 1935, coll. 406-735; D. Schiappoli, B. e., in Nuove dig. ital., II, Torino 1937, pp. 269-94; M. Conte a Coronata, Institutiones iuris canonici, II, Torino 1939; S. Sipos, Euchiridion Iuris canonici, Pecs 1940, pp. 769-79; P. Ciprotti, Lezioni di diritto canonico, Padova 1943, pp. 247 249; V. Del Giudice, Nazioni di diritto canonico, Milano 1946, pp. 100-22; G. Stocchiero, Il b. e. sede plena, Vicenza 1946.
Gialio Mandelli
III. Diritto italiano. - Fino al 1867 lo Stato italiano riconobbe la personalità giuridica dei b. eretti dall'autorità ecclesiastica; ma con legge 15 ag. 1867 , n. 3848 non riconobbe più la personalità giuridica dei b. dei capitoli collegiali, di vari b. dei capitoli cattedrali, e di tutti i b. minori non curati, continuando invece a riconoscere i vescovati, le abbazie e prelature nullius, i b. parrocchiali o coadi tutoriali, quelli delle chiese palatine, e alcuni b. dei capitoli cattedrali. Eatesa tale legge a Roma e alle diocesi suburbicarie (con legge 19 giugno 1873, n. 1402), furono però ivi eccettuate dal disconoscimento quasi tutte le categorie di b. che nel resto d'Italia erano stati soppressi.
Con il Concordato e le leggi di attuazione (specialmente legge 27 maggio 1929 n. 848, e R. D. 2 dic. 1929 n. 2262) lo Stato italiano, mentre continua a riconoscere la personalità dei b. che già l'avevano, ammette la possibilità del riconoscimento, da darsi volta per volta mediante decreto del capo dello Stato, previo parere del Consiglio di Stato, per qualsiasi categoria di b.: senza tale riconoscimento il b. (salvo che esistesse e fosse riconosciuto già prima del Concordato) non esiste di fronte allo Stato e alla legge civile. Parimenti non ha alcuna efficacia agli effetti civili, se non si ottiene analogo decreto di riconoscimento, qualsiasi mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione dei beni e nei modi di esistenza di un b. già riconosciuto civilmente (alquanto incerta è la dottrina nel chiarire quando si abbia «mutamento sostanziale»). v. anche beni ECCLESIastici; CONGRUA; ITALIA; PROVVISTA.
Pio Ciprotti
BENEKE, Friedrich Eduard. - Filosofo, n. a Berlino il 17 febbr. 1798, m. ivi il 1^{°} marzo 1854. L'opera del B., connessa spiritualmente con quella di
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G. F. Fries (v.) si svolge in una duplice direzione, negativa e costruttiva. Mentre infatti combatte l'idealismo hegeliano (avversione che dal 1822 alla morte di Hegel gli causò la sospensione dall'insegnamento), gli oppone il suo psicologismo che pone l'esperienza interna a base di tutta la filosofia: "Philosophiae scopum a cognitione per esperientiam acquisita attingendum esse» (De veris philosophiae initis, Berlino 1820). Partendo dal kantismo cerca di amalgamarlo con l'empirismo associazionista e con la filosofia delta scuola scozzese (Die neue Psychologie, ivi 1845). Nella sua opera principale, Lehrbuch der Psychologie als Inkturswissenschaft (ivi 1833), il B. nega l'esistenza dell'anima nel senso di un reale psichico sostanziale, ammettendo soltanto una serie di predisposizioni (facoltà) attivate da stimoli esterni. Il suo empirismo che prelude già al positivismo gli fa negare la possibilità di ogni cognizione razionale del soprasensibile. Herbartiano in pedagogia, il B. in Er-ziehungs- und Unterrichtslehre (2 voll., ivi 1835-36) ha dato saggio di notevole penetrazione psicologica.
Bibl.: L. Granzow, F. E. B. Leben und Philosophie, Berna 1899.
Feloissime Tinivella
BENEMERENTI. - E il titolo della medaglia istituita dai Sommi Pontefici, da Pio VII in poi, per coloro che per fatti egregi abbiano meritata una pubblica testimonianza del gradimento sovrano. La medaglia b. è di tre dimensioni : grande, media e piccola, a seconda degli atti, che si vogliono rimunerare.
Gregorio XVI nel 1831 fece coniare una speciale medaglia b. di media dimensione per premiare i sudditi, rimasti fedeli al governo pontificio nelle disastrose vicende del 1831 e lo stesso fece Pio IX nel 1848 per coloro che avevano combattuto a Ferrara, a Bologna ed a Vicenza, e nel 1849 per quei soldati, che gli erano rimasti fedeli. Pio X, nel 1910, creò una speciale medaglia b. da concedere di preferenza ai militari. Pio XI, nel 1925, istituì due speciali medaglie b. per i benemeriti (enti e privati) dell'esposizione missionaria e della celebrazione dell'Anno Santo. Esiste inoltre una speciale medaglia b. per la Guardia palatina d'onore di S. Santità.
La medaglia b., distintivo d'onore, è attualmente concessa dal Sommo Pontefice per mezzo di diploma della Segreteria di Stato. Al benemerito, insieme col diploma, si consegna la medaglia.
Essa è di metallo (oro, argento e bronzo) : nel recto reca l'effige del regnante Pontefice e la leggenda che ne ricorda il nome, nel verso la corona d'alloro e la voce: B.; è appesa ad un nastro giallo con filetto bianco ai lembi laterali e si appunta al petto.
Bibl.: P. Giacchieri. Commentario degli Ordini cavallereschi esistenti nello Stato di S. Chiesa, Roma 1823, p. 224 sg.; G. Moroni, s. v. in Dic. d'erudizione storico-ecclesiastica, XLIV, p. 78; G. de Champoans de Farémont, Histoire et législation des Ordres de Chevalerie...: Marques d'honneur et médailles actuellement conférées, Parigi 1932.
[Guglielmo Felici
BENEPLACITUM APOSTOLICUM. - Il consenso o l'approvazione della S. Sede, detto b. a., è richiesto per la validità di alcuni atti che sono contemplati nel CIC.
Così, ad es., è necessario il b. a. per togliere l'inamovibilità del parroco nelle parrocchie costituite con tale diritto. Nel tit. XXIX del I. III del CIC sono determinate le norme che si debbono osservare nelle alienazioni dei beni ecclesiastici : il can. 1532 richiede il b. a. (cf. can. 2347, n. 3) per le alienazioni di cose preziose (artisticamente, storicamente, ecc.), o di beni immobili il cui valore superi le trentamila lire o franchi; e parimenti il can. 1541, § 2, n. I richiede il b. a. per la locazione ultranovennale di beni ecclesiastici,
quando il valore della locazione superi tale cifra. (v. anche ad BENEPLACITUM NOSTRUM).
Alberto Scola
BENET, Cipriano. - Scrittore domenicano, n. ad Albeda (Aragone) intorno al 1460 e m. tra il 1522 e il 1530. Verso il 1500 per ragioni di studio si trovava a Parigi, dove si laurco e insegnò, passando quindi, nel 1509, a Roma all'Università della Sapienza. Nel 1521 tenne ivi un discorso contro Lutero, che venne bruciato in effigie insieme con le sue opere. Contro gl'invaderci errori luterani dell'epoca difese validamente l'autorità della Chiesa e del Pontefice.
Di lui abbiamo: Illustrium virorum opusculo (Parigi 1500); De sacrosancta Eucharistiae Smeramento et de eiudam ministro ad Julium II (s. n. t.); Tractatus quattuor: de prima orbis sede, de concilio, de ecclesiastica potes