0 , ebbe per guida e modello a. Caterina da Siena. Dopo continuo penitenze confortate da visioni divine, ebbe a soffrire i dolori della Passione, con stimmate visibili per 14 giorni. Denunciata al S. Uffizio e riconosciuta innocente, ricevé nel 1699 il mistico anello di Sposa. Ha fondato in Anagni l' "Opera pia della carità " per la istruzione delle fanciulle. Ne è introdotta la causa.
BibL.: G. Marangoni, Vita della serva di Dio suor C. d. A., Roma 1805; Acta Cap. gen. O. P., Roma 1916, p. 46.
Innocenzo Casati
CLAUDIANO, santo, martire : v. PAPIA, DIODORO e ClaudiAno, santi, martiri.
CLAUDIANO, Claudio. - Ultimo notevole poeta latino, nato ed educato in Alessandria; allo studio del greco, sua lingua patria, in cui scrisse anche dei versi, aggiunse quello della lingua e letteratura latina, acquistandone una piena padronanza. Nel 395 venne in relazione con famiglie aristocratiche dell'Occidente, e, l'anno dopo, con l'imperatore Onorio e il suo ministro Stilicone. I suoi carmi gli procurarono tanta fama che gli venne eretta una statua nel Foro Traiano (J. Kaibel, Epigrammata graeca, Berlino 1878, ivi 1879). Dopo il 405 lo vi perde di vista.
C. ebbe vena facile e abbondante, che diede, in soli nove o dieci anni, una copiosa produzione epica e lirica. Cantò i consolati di Onorio, Stilicone e altri personaggi, le nozze dell'imperatore, le vittorie di lui e di Stilicone contro Gildone, condottiero africano, e contro Alarico; si scagliò contro Rufino ed Eutropio avversari di Stilicone. Di argomento mitologico sono il De raptu Proserpinus e la Gigantomachia. Restano inoltre 53 poesie di minor estensione e 5 lettere. Una ventina di carmi, fra cui alcuni di argomento cristiano, attribuiti a C., sono spuri o di dubbia autenticità.
C. ha fantasia fervida e verso elegante ed armonioso; ma più che a un'ispirazione sincera e potente attinge all'erudizione mitologica e alla precettistica retorica, dando il massimo risalto agli elementi d'effetto, come le descrizioni e i discorsi.
Secondo a. Agostino (De civ. Dei, V, 26), C. fu a Christi nomine alienus; secondo Orosio (VII, 35), paganus pervicacissimus; tuttavia un carme pasquale, il XXXII dei minori, sembra provare che il poeta sia stato cristiano; nei carmi di più ampio respiro, invece, non c'è alcuna traccia di cristianesimo.
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(da E. Viallet-Le-duc, hist. command de l'asek. [reng. du 231ue en XVIIue siècle. Per al 1882)
A sinistra: PIANTA GENERALE DELL'ABBAZIA. A destra: PIANTA DEGLI EDIFICI CLAUSTRALI.
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A sinistra: L'ANTICO CORO DI S. CHIARA IN S. DAMIANO - Assisi. A destra: CLARISSE IN ATTESA DEL CORPO DI S. FRANCESCO. Particolare dell'affresco di Giotto. - Assisi, chiesa superiore di S. Francesco.
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S. CLEMENTE. Affresco del sec. viri - Roma, chiesa di S. Maria Antiqua.
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(ftd. Jnderss)
albero della Croce. Particolare del musaico nel catino dell'abside di S. Clemente (sec. xir) - Roma, basilica di S. Clemente.
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Birl.: Edizione di L. Jeep, 2 voll., Lipsia 1876-79; Th. Birt. in MGH, Auctores antiquissimi, X: J. Koch, Lipsia 1893. Studi: Schanz-Krüger, IV, II (1920), pp. 2-32: Bardenhewer, IV (1924), pp. 124-25; P. Ferguson, Claudins. Etudes sur sa poésie et son temps, Parigi 1933; N. Terzaghi, Storia della letter. lat. du Tiberio a Giustiniano, Milano 1934, pp. 587-96; E. Berners, Die Quellen Claudians in De raptu Proterpione, in Philolouus, 93 (1939), p. 352 sg.; P. Courcelle, Les lettres grecques en Occident, Parigi 1943, p. 119 sg. (influenza del filosofo neoplatonico Emilio Teodoro su C.). Altra bibl. in B. Altaner, Patrologia, 4^{°} ed., Torino 1944, p. 283. Michele Pellegrino
CLAUDIANO MAMERTO. - Fu prete a Vienne nel Delfinato, dove m. il 473 o 474.
Intorno al 470 scrisse De statu animae in 3 ll., dei quali i due primi contengono le prove filosofiche e teologiche della spiritualità dell'anima, il terzo è consacrato a confutare parte di una lettera (la terza : ed. di A. Engelbrecht, in CSEL, XXI [1891], p. 168 sgg.) di Fausto di Riez, in cui questo autorevole vescovo, riprendendo una tesi di Tertulliano (De anima) e di Giovanni Cassiano (Collationes patrum, VII, 13), sostenne che tutto ciò che esiste nel mondo, e quindi anche l'anima, è corporea. Lo scritto di Fausto aveva avuto grande diffusione, perché se n'era fatto un opuscolo col titolo Adversus eos qui dicunt in creaturis esse aliquid incorporeum.
Di C. M. si hanno altresi due Lettere, una al retore Sapsudo, un'altra a Sidonio Apollinaro; ma, a quanto affermano Sidonio e Gennadio, siano pure - come appare - molto esagerate le lodi che essi gli tributano, questo prete viennese dovette scrivere parecchio, erudito come era in esse sacre e profane e conoscitore delle lettere greche e latine. E non solo in prosa egli scrisse, ma anche in versi. Ma di lui non si possiede altro. In un codice del De viris illustribus di Gennadio, il Vat. 2077, si legge: «Scripsit Claudianus Viennensis et alia nonnulla, inter quae et hymnum de Passione Domini, cuius principium est Pange lingua gloriosi»: tale notizia manca negli altri codici. Sidonio in una lettera (IV, 3, 8: ed. Luetjohann-Leo-Mommsen in MGH, Auctores antiquissimi, VIII, Berlino 1887, p. 51) loda enfaticamente un inno di lui. Ma che gli si debba attribuire l'inno che ha per inizio le stesse parole e che si trova tra le poesie di Venanzio Fortunato è una mera fantasticheria; anche falsamente gli sono state attribuite altre poesie in latino e in greco, tra le quali alcune di Claudio Claudiano, che, a torto, parve non convenissero a questo poeta pagano.
La lingua di questo scrittore, con i peculiari \dot{α} π α ξ ε i ρ η μ ε ε ν α, i suoi neologismi, le alterazioni lessicali, i costruiti arbitrari, ci mette sufficientemente in grado di giudicare della fondatezza o meno di simili attribuzioni.
Bibl.: Edizioni: A. Engelbrecht in CSEL, XI, Vienna 1885. Studi: A. Engelbrecht, Untersuchungen über die Sprache des C. M., in Sitzungsberichte der Akademie der Wissenschaften in Wien, Philos. leitior. Kl.), 110 (1885), p. 423 sg.; R. de la Broise, M. C. vita sinique doctrina de anima hominis, Parigi 1890; F. Zimmermann, Das C. M. Schrift "De statu animae", in Discus Thomas, I (1914), p. 238 sgg. e passim; E. Härleman, De C. M. quaestiones, Uppsala 1938; P. Courcelle, Les lettres grecques en Occident, Parigi 1943, pp. 223-34 (importanza di Porfirio per C. M.).
Aurelio Giuseppe Amatucci
CLAUDIA PROCULA : v. Procula Claudia.
CLAUDIO (etiopico Galăvoderos). - Sovrano dell'Etiopia. Successe, in età di 18 anni, al padre Lebens Denghel (David II), nel sett. del 1540. Ben poco cosa rimaneva allora dell'Etiopia cristiana, invasa ed occupata per la massima parte dai musulmani condotti dal «Mancino», imām Abmed ibn Ibrāhīm. C. scrisse al papa Paolo III chiedendo aiuto contro i musulmani. Una spedizione portoghese, al comando di Cristoforo da Gama, sbarcò a Massaua nel 1541 in soccorso del negus. Nel 1543 gli Etiopi ed i Portoghesi sconfissero il «Mancino», che morì nella battaglia. Un altro apello al Papa a mezzo dell'abate Paolo, capo della comunità etiopica di Gerusalemme, ebbe risposta nella lettera di Paolo III a C. del 23 maggio 1545. Questi contatti fecero nascere la speranza di una riunione della Chiesa etiopica alla Sede di Roma, nonostante
che C. avesse chiesto ed ottenuto dal patriarca di Alessandria un nuovo metropolita (monofisita), l'abu nia Josèf. In tanto difficili circostanze fu deciso di affidare la missione cattolica in Etiopia, per la prima volta costituita, alla Compagnia di Gesù. Giunse così alla corte di C., il 17 maggio 1555, il p. Gonzalo Rodriguez, che iniziò il lavoro, come gli parve necessario, con grande cautela. Due anni dopo il p. Andrea de Oviedo, spagnolo, nominato coadiutore del patriarca titolare di Etiopia, Nunhes Barreto (che non poté mai raggiungere la sua sede), arrivò a sua volta alla corte di C. e svolse attiva opera per organizzare la missione e stabilire buoni rapporti con C. Ebbero luogo discussioni con gli ecclesiastici della corte e lo stesso sovrano vi prese parte personalmente.
E di questo periodo la Confessio Claudii, nella quale C. espone i dogmi della Chiesa etiopica accortamente sor volando sulle questioni cristologiche, fondamentali per la polemica di allora, e dilungandosi invece sulle accuse fatte agli Etiopi di aver accettato pratiche giudaiche. C., d'altronde, svolse una politica di solidarietà con la Chiesa etiopica e mantenne stretti contatti con l'ečēngē Jóbanēs, capo dei monaci più avversi all'unione con Roma.
C. morì nel 1559 in battaglia contro i musulmani, il giorno di Venerdì Santo, e viene considerato dagli Etiopi come uno dei loro maggiori sovrani e marites.
Bibl.: W. E. Conzelman, Chronique de Galdudâmus (C.), roi d'Ethiopie, Parigi 1895; M. de Castanhoos, Dos feitos de d. Christocanu da Gama em Ethiopia, ed. F. M. Esteves Pereira, Lisbona 1898; F. Bequinot, La Crouaca nèbreviata d'Abiutnia, Roma 1901; Rerum Aethiopicarum scriptores, ed. C. Beccari, inl. 1903-17 (specialmente voll. V, X e XI; cf. vol. XV s. v. Claudius); I. Ortiz de Urbina, L'Etiopia e la S. Sede nel sec. XVI, in Ciu. Catt., 1934, iv, pp. 328-39; E. Cerulli, Etiopi in Palestina, I. Roma 1943, pp. 430-38.
Enrico Cerulli
CLAUDIO (Ti. Claudius Caesar Augustus Germanicus), IMPERATORE ROMANO. - Quarto imperatore (41-54 d. C.), figlio di Druso e Antonia, zio di Caligola, al quale successe cinquantenne nell'Impero. Sebbene non avesse grandi attitudini per governare, perché debole e timido per natura, rese tuttavia buoni servizi all'impero per le fortunate imprese militari e la saggia amministrazione. Revocò alcune insensate disposizioni del predecessore, concesse un'amnistia e richiamò gli esiliati, fra cui la nipote Agrippina, che più tardi sposò. Portò a compimento il porto di Ostia, costrui in Roma il grande acquedotto che va sotto il suo nome, e per l'approvvigionamento della città promosse regolari spedizioni di frumento. Ma proprio durante il suo regno, per causa della persistente siccità, le province dell'Impero furono afflitte da una grave carestia, ricordata, oltreché da Svetonio (Claud., 5, 18) e Dione Cassio (LX, II), anche da Act. II, 28. In occasione di questa carestia che provò duramente la Palestina negli anni 44-48, s. Paolo promosse delle collette nelle Chiese di Siria e dell'Asia per soccorrere i cristiani poveri di Gerusalemme (cf. Act. 11, 29; Gal. 2, 10; I Cor. 16, 1).
Tra le imprese militari di C. si ricordano la vittoriosa campagna di Britannia, nella quale si distinse il valoroso condottiero e futuro imperatore Vespasiano, e l'annessione della Mauritania. Estirpò il culto druidico in Gallia. Ebbe tuttavia la debolezza di lasciarsi dominare dalle donne che si avvicendarono sul trono, Messalina e Agrippina, e da alcuni potenti liberti, quali Callisto, Narmio e Pallante, fratello del procuratore di Giudea, Antonio Felice, e amministratore delle finanze imperiali.
La politica di C. nei confronti degli Ebrei è interessante per i riflessi sulla religione cristiana. Essendo avvenuti alla morte di Caligola (4I d. C.) sanguinosi conflitti nella città di Alessandria tra pagani e giudei, in conseguenza dell'errata politica dello stolto imperatore, C. si affrettò
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(fol. Galleria massi Vaticani)
Claudio - Busto marmoreo d'arte romana - Musei Vaticani.
a ristabilire l'ordine e la tranquillità con la famosa Lettera agli Alessandrini, promulgata il io nov. 4 I e conservataci in un papiro greco venuto alla luce nel 1924 (Pap. 1912 del British Museum). In virtù di questo decreto si restituivano ai giudei i pieni diritti e gli antichi privilegi con la libera professione della loro fede religiosa, restando abrogato il culto divino dell'imperatore, che era stato imposto da Caligola anche ai giudei per la sua «grande stoltezza e pazzia» (Flavio Giuseppe, Antiq. Iud., XIX, 5, 2). In tal modo veniva eliminata la causa principale dei disordini ed instaurato tra pagani e giudei un regime di reciproca tolleranza. L'ordinanza, estesa a tutto l'Impero, si chiude con un monito ai giudei, perché si guardino di accogliere o attirare in quella città correligionari provenienti dal resto della provincia o dalla Siria, "dalla quale cosa, aggiunge l'imperatore, sarei costretto a concepire sospetti maggiori : altrimenti li punirò in maniera assoluta, come suscitatori di un male (pestilenza) che si diffonde in tutto il mondo ". Qualcuno (p. ex., H. Janne) ha creduto di vedere in quest'ultima espressione un velato accenno alla nascente religione cristiana, che già cominciava rapidamente a diffondersi in tutto l'Impero. In tal caso avvenmo il più antico documento profano attestante l'esistenza e lo sviluppo della nuova religione. Ma il ravvicinamento, troppo ingegnoso, non è appoggiato né dal testo né dalla sequela dei fatti, e viene comunemente rigettato. Piuttosto è da vedere in quell'espressione una testimonianza del cosmopolitismo giudaico e dello spirito di corpo che univa le varie comunità della diaspora.
Tra gli altri atti a favore dei giudei, C. confermò all'amico Agrippa, in segno di gratitudine per il prezioso appoggio avuto nella sua elevazione al trono, il possesso dei territori già ottenuti da Caligola nel 4 I (tetrarchie di Filippo e di Lisania con la Galilea) e vi aggiunse quelli soggetti al procuratore romano (Giudea, Samaria e Idumea), ristabilendo cosí l'unità amministrativa della Palestina nella dinastia erodiana.
In seguito, tra il 49 ed il 50 , i giudei di Roma furono colpiti da un decreto di espulsione : tra gli esuli figurano i due coniugi cristiani Aquila e Priscilla (v.), che s'incontrarono con s. Paolo a Corinto (Act. 18, 2). La ragione del provvedimento è indicata da Svetonio nel famoso passo:
"Iudaeos impulsore Chreato assidue tumultuantes Roma expulit" (Claud., 25). L'allusione alla religione cristiana non può essere messa in dubbio. Il Chrestos, fomentatore, secondo lo storico pagano, delle turbolenze giudaiche, è il Christus o Messia : ed i dissensi nella comunità giudaica erano provocati appunto dalla questione messianica: alcuni tra i giudei di Roma ritenevano Gesù di Nazareth per il Cristo o Messia, ed erano i cristiani (chiamati anticamente talvolta anche chrestiani, da Chrestos per Christos); gli altri invece non vi credevano, ed il contrasto fra le due parti dava origine ad appassionate discussioni e tumulti. Tuttavia l'editto di espulsione dovette essere applicato con molta remissività o si limitò ad interdire le pubbliche riunioni. Difatti qualche anno più tardi, sotto il successore Nerone, la colonia giudaica di Roma era ancora assai numerosa e forse più potente di prima. Si ha motivo di pensare che quest'editto ebbe conseguenze di grande importanza per la comunità cristiana, in quanto contribuì a spezzare gli ultimi fili che la tenevano ancora legata alla Sinagoga. In seguito si sviluppò in piena autonomia, con la netta prevalenza dei cristiani gentili : cosí, dopo il 50 , Sinagoga e comunità cristiana in Roma rimasero completamente divise (cf. Act. 28, 17 sgg.). C. mori il 3 ott. 54 di veleno, fattogli propinare dalla moglie Agrippina. Gli successe Nerone (v.), figlio della stessa Agrippina.
BibL.: G. Felice, Storia dei tempi del N. T., IV, Torino 1914, pp. 27-33; P. Jouguet, Une lettre de l'empereur Claude aux Alexandrins, in Rev. égyptologique, 2 (1924, 10-1v; trad. franc.): il commento, sotto lo stesso titolo, in Tournai des Savants, 1923, pp. 9-19; G. De Sanctis, C. e i giudei di Alessandria, in Rev. fil. ed istr. chas., 52 (1924), pp. 473-513; H. J. Bell, Jews and Christians in Egypt, Londra 1924; S. Loewch, Epistola Claudiana. Der neuentdeckte Brief der Kastere Claudius vom Jahre 41 n. Chr. und des Urcleiristratus, Rotsenburg 1930; M.-J. Lagrange, La lettre de Claude aux Alexandrins, in Rev. bibl., 40 (1931), pp. 270-76; W. Sexton, L'empercur Claude et les chréliens, in Rev. d'hist. et de philos. relig., 1 (1931), pp. 273204; H. Janne, Un passage controversé de la lettre de Claude aux Alessandrius, in Rev. archéolog., 5^{°} serie, 35 (1932), pp. 268-82; A. Momigliano, L'opera dell'imperatore C., Firenze 1932; G. Ricciotti, Storia d'Israele, II, Torino 1935, pp. 223, 442 sgg. Gaetano Stano
CLAUDIO II, imperatore, detto il Gotico (Marcus Aurelius Claudius Augustus). - N. in Pannonia da umile famiglia tra il 214 e il 220 , si distinse nell'esercito per il suo grande valore. Grazie all'appoggio del partito militare, all'uccisione di Gallieno, nel 268, fu acclamato imperatore. Le sue vittorie militari più importanti furono quella sugli Alamanni presso il lago di Garda, e quella sui Goti che furono sgominati presso Naisso nell'Illirico nel 269 e che gli procurò il titolo di Gallicus; non poté però cogliere i frutti delle sue vittorie, perché mori dopo breve tempo a Sirmio, colpito dalla peste (270). Benché sotto il suo regno la Chiesa continuasse generalmente a godere della tolleranza, rimane il ricordo di qualche martire, messo a morte in quegli anni. Le numerose Passioni che farebbero pensare al sangue cristiano versato a Roma ed in Italia durante il governo di C., sono prive di valore storico.
BibL.: M. Ancona, C. II e gli sauepatori, Messina 1901; L. Homo, De Claudio Gothico Romanorum imperatore, Lione 1904; Fliche-Martin-Frutaz, III (1938), p. 184. Paolo Brezzi
CLAUDIO di Torino. - D'origine spagnola, seguace, come sembra, di Felice d'Urgel. Frequento a Lione la scuola che l'arcivescovo Leidrado aveva portato ad un'alta efficenza. C. si dedicò allo studio della S. Scrittura di cui in seguito commentò vari libri : Genesi (811), S. Matteo (816 ca.), le Lettere ai Galati (Quaresima 815 o 816), agli Efesini e ai Filippesi (817 o 818), ai Romani (818-20), ai Corinti (820), Esodo (821), Levitico (823), i Re e Ruth (824 ca.), Giosuè e Giudici ( 825 e 826). Visse alla corte di Ludovico il Pio in Aquitania, e, dopo la sua nomina a imperatore, in Aquisgrana, ove ebbe occasione
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di incontrarsi con gli eruditi del tempo, tra i quali Eginardo. Ca. 1'817 o l'818 l'imperatore gli affidò il governo della diocesi di Torino. Ma, poco dopo il suo ingresso, diede violentemente sfogo alle sue tendenze iconoclastiche, d'altronde ancora correnti in alcune zone del clero franco dell'epoca. Il suo modo di agire suscitò un coro di proteste oltre che dai diocesani, da Pasquale I, dall'abate Teodemiro, suo intimo amico, da Giona d'Orléans (PL 106, 305-88) e dal recluso di St-Denis, Dungal (ibid., 105, 465-530). Questi ultimi trovarono pure a ridire ai suoi scritti; il fervore della polemica allora e dopo alterò ed esagerò alquanto certi suoi errori, ferma restando la sua stravagante azione iconoclastica da lui descritta in questi termini nell' Apologeticum: «Nella città di Torino, trovai tutte le basiliche piene delle brutture degli anatemi e d'immagini, contro l'ordine della verità, e poiché io solo cominciai a distruggere ciò che tutti riverivano, perciò tutti aprirono contro di me le loro bocche a bestemmiarmi, e se Dio non m'avesse aiutato, mi avrebbero inghiottito vivo». C. si difese con un Apologeticum, composto ca. l'825 di cui non ci rimane che qualche frammento (PL 105, 454-64). Morì nel corso dell'827 (l'8 maggio era ancora vivo) o poco dopo.
La maggior parte dei suoi scritti sono tuttora inediti (manoscritti in Manitius); i pubblicati si trovano nella PL 104, 615-918; le lettere e i frammenti dell' Apologeticum furono editi da E. Dümmler (in MGH, Epistolae Arci Karolini, II [1895], pp. 586-613). C. fu a suo tempo l'autore che meglio conobbe le opere di s. Agostino. Nei suoi commenti, specie di estene, cita tra altri Origene, Dario, Ambrogio, Girolamo, Rufino, l'Opus imperfectum in Matthaeum, Fulgenzio, Leone, Massimo, Gregorio e Beda.
BibL.: F. Savio, I vescovi d'Italia. Piemonte, Torino 1899, pp. 301-19, 576-79; G. Boffito, Il codice sullicelliano e III. Contributo allo studio delle dottrine religiose di C. vescovo di Torino, in Atti della R. Accademia delle scienze di Torino, 33 (1898), pp. 250-83 (analisi del commento s. Matteo); Er. Dümmler, Uber Leben und Lehre des Bischofs Claudius, in Sitzungstorichte der Berliner Akademie, 23 (1895), pp. 427-43; F. Vernet, s. v. in DThC, III, coll. 12-19; Manitius, I, pp. 390-96; FlieheMartio-Frutae, VI, pp. 104, 107, 243 ag., 321; A. Wilmart, Codices Reginenses Latini, Città del Vaticano 1937, nn. 98, 200 (descrizione di due manoscritti di C.). A. Pietro Frutae
CLAUDIO, ASTERIO, NEONE, DOMNINA e TECNILLA, santi. - Martiri di Egea (in Cilicia) nel 285 ; i martirologi occidentali li ricordano al 23 ag., mentre i sinassari greci li recensiscono al 30 ott. e al 27 genn. Si conservano due recensioni latine degli Atti originali, entrambe diverse da quelle compendiate nel Sinassario di Costantinopoli e nel Menologio di Basilio. Le due sante D. e T. furono aggiunte posteriormente al gruppo primitivo.
BibL.: T. Ruinart, Acta primorum martyrum..., Parigi 1689, pp. 279-82; altra recensione in Acta SS. Augusti, IV, Anversa 1737, pp. 567-72; P. Franchi de' Cavalieri, Note agiografiche, V (Studi e Testi, 27), Roma 1915, pp. 107-18; H. Delehaye, Les origines du culte des martyrs, 2^{°} ed., Bruxelles 1933, pp. 16s-66; Martyr. Romanum, p. 325. Cesario van Hulst
CLAUDIO SEVERO. - Retore e filosofo peripatetico, maestro di Marco Aurelio, che ne fa onorevole menzione nei suoi Ricordi (1, 14). Deve essere anche quel C. S. cui Frontone raccomanda quale suo amico Sulpicio Corneliano. Suo figlio portò lo stesso nome, sposò una figlia di Marco Aurelio, fu console nel 163 e 173. Anch'egli fu filosofo peripatetico e protettore di Galeno.
Bibl.: Groag, in Pauly-Wissowa, III, col. 2868 sgg., nn. 346, 348, 351.
Antonio Ferrua
CLAUDIUS, Matthias. - Poeta e scrittore protestante, n. a Reinfeld il 15 ag. 1740, m. ad Amburgo il 21 genn. 1815. Compiuti gli studi universitari a Iena,
visse a Copenhagen, Amburgo e Wandsbeck, ove fondò e diresse per quattro anni il noto giornale Wandsbecker Boten, cercando di diffondere con esso una cultura morale e cristiana.
Il suo atteggiamento politico-morale verso la Rivoluzione Francese fu di netta opposizione: esaltatore dell'uomo pio, modesto, vide nella Rivoluzione la distruzione della legge dell'amore e l'esaltazione dell'odio e della brutalità degli istinti. Spirito profondamente dominato dal suo misticismo pietista, creò poesie di una liricità melodiosa e immediata che son divenuto dominio comune del popolo tedesco come canti popolari. Egli stesso riassume in una delle sue più note poesie la sua semplice, ma sicura fede religiosa: «L'uomo vive ed esiste solo per breve tempo.... Uno solo è eterno.... e noi siamo nelle sue mani». La sua attività di prosatore e di scrittore di edificazione non fu senza influenza sul rinnovamento dello spirito religioso persino nei circoli cattolici austriaci nel secondo decennio del sec. 222.
Bibl.: W. Stammler, M. C., Halle 1915; W. Roedl, M.C.: sein Weg u. seine Welt, Berlino 1934.
Alda Manghi-*
CLAUSEL de MONTALS, Claude-HiPpolyte. Vescovo, n. a Coussergues (Aveyron) il 5 apr. 1769, m. il 1^{°} apr. 1857. Fuggito da S. Sulpizio al tempo della presa della Bastiglia, fu in seguito messo in prigione. Eloquente oratore, fu predicatore di corte al tempo di Luigi XVIII. Cappellano della duchessa di Angoulême, tessé l'elogio funebre del duca di Berry (1820). Era canonico onorario di Amiens, quando fu promosso vescovo di Chartres (1824); vi rinunziò poi nel 1851. Campione della libertà, la rivendicò sia pe. l'insegnamento, sotto il governo di Luigi Filippo, pubblicando in proposito una ottantina di opuscoli in uno stile diffuso, talora immaginoso né sempre chiaro; sia per la Chiesa di Francia, facendosi notare come assertore quasi fanatico del gallicanesimo; se ne moderò poi e si ricredette in seguito. Amico di Lamennais, ne combatté poi le dottrine, come combatté l'excletlismo filosofico, che riteneva particolarmente nefasto per i giovani.
Di lui si ricordano: Réclamation en faveur de l'Eglise de France (Porigi 1817); Le concordat justifié (ivi 1818); Coup d'oeil sur l'Eglise de France (ivi 1818); La religion éprouvée par la Révolution (ivi 1818); Instruction pastorale au sujet des attaques livrées dans ces derniers temps à la religion et à ses ministres (ivi 1826); Lettre à un de ses diocésains sur un écrit de M. de Lamennais (ivi 1826); Réponse aux quatre concordats de M. de Pradt, ancien archevêque de Mollnes (ivi s. d.).
BibL.: A. R., s. v. in Nouv. biogr. univ., X, coll. 711-12; Hurter, V, 1275, nota; Anon., s. v. in Enc. Eur-Americ., XIII, p. 711 .
Vito Zollini
CLAUSI, BernardO, venerabile. - Piissimo sacerdote dei Minimi, n. a S. Sisto (Cosenza) nel 1789, m. a Paola il 20 dic. 1849. Entrò giovanissimo nell'Ordine dei Minimi a Paola, ma, soppresso quest'Ordine nel 1809, dové lasciare il chiostro e prestar servizio militare. Ripristinati i conventi, rientrò fra i Minimi, professandone la regola nel 1828; la vita esemplare gli procurò fama di santità. Fu per molti anni superiore in vari conventi e più lungamente in Roma.
Ebbe il dono della profezia e dei miracoli. Diresse spiritualmente alcuni servi di Dio, tra i quali il ven. Pallotti e distinti personaggi. Fu caro ai pontefici Gregorio XVI e Pio IX. Negli ultimi suoi anni soffrì gravi aridità di spirito e vessazioni del demonio. La sua causa di beatificazione fu introdotta con decreto del 20 dic. 1883.
BibL.: A. Donadio, Vita del p. B. C., Roma 1885; Anon., L'Ordine dei Minimi nella luce dei Santi, ivi 1927, p. 364. Gennaro Moretti
CLAUSOLA. - La voce c. (dal lat. claudo) significa genericamente parte finale e specificamente la sintetica conclusione di un discorso.
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Nel dirito. - La voce si trova nelle fonti giuridiche romane, e non soltanto per indicare la parte finale, ma anche un capo, o un complesso di disposizioni, dell'editto del pretore sopra un determinato argomento (clausula edictalis).
Da qui il duplice senso che ha la voce nel comune linguaggio giuridico. Per c. s'intende infatti tanto un capo o articolo che forma il contenuto di un negozio (c. contrattuale, c. testamentaria), quanto, in senso stretto, una disposizione, espressa in breve formula significativa consacrata dall'uso, la quale si inserisce in un atto (di regola come appendice) per dare ad esso una particolare efficacia estensiva o limitatrice.
Si ha cosi, ad es., in diritto romano, la c. codicillaris, per far si che il testamento, anche se dichiarato invalido come tale, possa almeno valere come codicillo; si hanno cosi, nell'odierno diritto delle obbligazioni, la c. penale, la c. compromissoria, la c. rebus sic stantibus, la c. di concorrenza e via dicendo; e, futuri del campo del diritto privato, la c. provisionale (CIC, can. 1917 § 2), la c. della nazione più favorita, ecc.
Per tentare una classificazione sistematica delle c. d'uso più frequente in diritto canonico (di esse i vecchi trattati riportano interminabili elenchi) potrà dirsi che, rispetto alla fonte da cui gli atti promanano esse si distinguono in clausulae commuser, quelle che sogliono apporsi ai contratti, ai testamenti, agli atti giudiziari di parte ecc.; e in clausulae apostolicae, proprie degli atti del pontefice.
La nozione di c. in diritto canonico interessa particolarmente la dottrina dei rescritti (v.), ove peraltro il termine si usa promiscuamente col termine condizione in senso largo, per significare tanto le circostanze essenziali per la validità del rescritto (ad es., la c. o condizione "si preces veritate nitantur ", la quale va comunque sottintesa), quanto le circostanze accidentali e modali, come i comandi, gli ammonimenti (clausulae mere praeceptivae), le istruzioni, comunemente dirette all'esecutore del rescritto (clausulae instructivae), il cui inadempimento, pur costituendo senza dubbio un illecito, è tuttavia sprovvisto della sanzione della nullità del rescritto.
Ma tale nozione, elaborata in materia di rescritti e tuttavia non limitata per certo soltanto a questa, non esaurisce, come si è visto e come ancora si vedrà, tutto intero il concetto di c. in senso stretto.
In via generale, sotto il profilo del contenuto, possono infatti distinguersi due categorie di c.: quelle di contenuto meramente positivo, che fissano le condizioni per la validita dell'atto, ne determinano l'efficacia (ad es., la c. "rebus sic stantibus ") e le modalità; quelle di contenuto negativo che consistono in statuizioni estensive o limitatrici dell'efficacia dell'atto stesso, e ciò in deroga alle norme del diritto comune (clausulae derogatoriae).
In questa seconda categoria vanno collocate: a) le c. con cui si modifica uno stato di diritto preesistente, mediante l'abrogazione di norme o la revoca di concessioni (clausulae abrogatoriae, revocatoriae): si ricordino in proposito le usuali formole "revocatis vel non obstantibus... "; b) quelle con cui si intende impedire il formarsi di un possibile stato di diritto (clausulae prohibitoriae), come, ad es., nella formola "exclusa in futuro qualibet consuetudine contraria "; c) quelle che limitano nel tempo la normale efficacia dell'atto (clausulae peremptoriae); d) quelle infine che preservano l'atto da possibili impugnative, operandone preventivamente la conferma (clausulae praeiudiciales).
Circa l'interpretazione delle c., allo scopo di stabilirne gli effetti, non può aversi, come è ovvio, una regola generale certa. Riguardo alla prima categoria (c.-condizioni), il CIC offre, nel can. 39, un criterio formalistico, il quale, benché dettato per i rescritti, va esteso anche ad altri atti e, per analogia,
alle leggi : le condizioni si presumono essenziali per la validità dell'atto, allorché esse vengono espresse con le particelle si, duumondo o altra equivalente.
Per quanto poi concerne l'altra categoria, il senso e l'efficacia dialcune c. d'uso più frequente talora sono determinati dallo stesso CIC, talora dalla dottrina.
Cosi, ad es., mediante la c. perentoria "ad beneplacitum nostrum " (v.) o altra equipollente (ad es., "donec voluciro ", ma non già "donec revocavero "oppure "usque ad revocationem "o "ad beneplacitum Ordinarii pro tempore ", "ad beneplacitum Sedis ") si limita nel tempo l'efficacia del rescritto, la quale normalmente perdura anche resoluto inre concedentis (cf. can. 73, in relazione al can. 61); con la c. "mutu-proprio" (can. 45) si sana l'invalidità del rescritto derivante dalla reticenza delle verità ritenute necessarie (e ciò in deroga al principio sancito nei precedenti canr. 40 e 42), in quanto si suppone che, con l'adozione dell'anzidetta c., la volontà del rescribente si sia resa indipendente dalle cause motive esposte nella domanda; con le clausulae praeiudiciales maiores (c. "ex certa scientia", "sublata ", "decretum irritans", ecc.) si chiude la bocca e si legano le mani, per usare la caratteristica espressione del card. De Luca, al giudice e alle parti, sottraendo cioè la cognizione di qualsiasi impugnativa dell'atto ad ogni altro giudice che non sia lo stesso romano pontefice.
BibL.: L. Ferraria, s. v. in Piempiu bibliotheca, II, Roma 1886, pp. 283-85: F. Maruto, Institutiones iuris canonici, I, 3^{2} ed., Roma 1931, p. 325 ; P. Felici, De oblatice aludata inclante rescriptorum, in Apollinaris, 12 (1939), p. 181: A. Cicognani-D. Staffa, Commentarium ad primum librum CIC, II, Roma 1942, p. 317 sgg., 362 sgg., 447 sgg.; G. Michiels, Normae generales iuris canonici, I, 2^{°} ed., ivi 1949, pp. 634-35; II, ivi, pp. 150-57, 170-73, 204-13, 363-64, 373-88, 474-75, 603607, 766-67.
Nella musica. - Si considera come c. la fine di ogni periodo, o di ogni divisione letteraria e musicale più o meno terminativa. Il cursus è un sistema di c. letterarie caratteristiche (v. cursus e cadenza salMODICA). Ogni c. o cadenza si produce per un ordine o stile predisposto, o nella libera successione dei pensieri e della musica. Nello stile liturgico vi sono molte c. nei finali e nelle suddivisioni dei salmi, imni, responsori, antifone, canti alternati della Messa, dialoghi tra ministri e popolo ecc.
La dimensione o classifica delle c. a stile libero o di successione logica e commota, può avere uno sviluppo più o meno grande. Di solito le c. si dividono in incisi, membri, frasi, ed anche periodi. La logica soluzione dello sviluppo ritmico, melodico o armonico è criterio per segnare i limiti delle c. Nella semplice successione ritmica, la fine viene accennata dall'allontanarsi dal centro o impulso iniziale, in modo che il movimento o successione dei tempi domandi un riposo. Nel movimento melodico e quindi anche ritmico, la fine viene indicata dalla mancanza di attrazione dei suoni, in maniera che finisce tra di loro la relazione melodica. Nelle combinazioni armoniche la c. si produce per la soluzione delle parti concordanti, in modo che la logica armonica s'interrompe in maniera più o meno conclusiva, iniziandosi poi una nuova proposta. Sia nella c. letteraria che nella ritmica o armonica, la soluzione totale o definitiva (o di frase) viene preparata col succedersi di diversi aggruppamenti parziali, provenienti dallo sviluppo del pensiero, dal movimento o dalla consonanza. In conseguenza tutte le precedenti c. si chiamano chiuse o aperte, secondo che il senso di riposo sia più o meno definitivo. Nel canto armonico le c. hanno regole o maniere di cadenzare molto diverse che nel semplice canto, e specialmente nel canto gregoriano. Le c. gregoriane, a causa della modalità antica, sia che chiudano semplici frasi o che chiudano il periodo finale, non terminano sempre in quelle note che i moderni chiamano toniche o fondamentali; e in questo si avvicinano maggiormente alla modalità ellenica.
Per la clausola metrica, v. cursus.
BibL.: A. Kienle, Choraleduke, Friburgo in Br. 1890, p. 136; P. Moequereau, Le nombre musical, Tournai 1908, p. 265 ; P. Ferretti, Estetica gregoriana, Roma 1934, p. 176. Gregorio M. Sulliel
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CLAUSURA. - Il nome c., dal latino claudere (chiudere) ha nel diritto dei religiosi due significati correlativi. Si adopera comunemente per indicare sia la legge che regola l'ingresso e l'uscita nelle case religiose (c. formale), sia il luogo nelle medesime case religiose sottoposto alla legge della c. (c. materiale).
Generalmente si distinguono tre specie di c.: la papale, che è la classica c. imposta ai regolari (v.) di ambo i sessi e sancita con gravi pene dal diritto comune; la episcopale, propria delle Congregazioni religiose (v.); e quella detta statutaria disciplinata da costituzioni o statuti particolari.
I. Storia. - La pratica della c. presso i religiosi è antichissima; fu però s. Pio V che, con le costituzioni Regularium, del 24 ott. 1566, e Decet, del 16 luglio 1570, la impose per legge comune a tutti i regolari. Altri papi poi, come Gregorio XIII (cost. Ubi gratiae, 13 giugno 1575), Clemente VIII (cost. Nullus annina, 25 luglio 1599), Benedetto XIV (cost. Regularis disciplinae, 3 genn. 1742) ecc., riconfermarono la disciplina piana e la munirono di gravi pene che Pio IX riordinò nella celebre cost. Apostolicae Sedis dell' 11 ott. 1869. Invece la c. delle monache già la si trova nel Sesto bonifaciano (c. un. de statu regularium, III, 16 in VI). Il Tridentino (sess. XXIV, De regularibus, can. 5) sanzionò con la scomunica l'ingresso nella c., e Pio V (cost. Decori, 1^{°} febbr. 1570), estese tale pena all'uscita illegittima delle monache : questa sanzione venne riconfermata nella citata costituzione Apostolicae Sedis. II CIC ha rielaborato tutta la materia della c. applicandola anche alle congregazioni, mentre la S. Congregazione dei Religiosi con una apposita Istruzione del 6 febbr. 1924 (AAS, 16 [1924], pp. 96-101) ha interpretato e completato la disciplina del Codice sulla c. delle monache. Ed ecco in breve quello che la disciplina vigente prescrive sulla c.
II. C. nelle case regolari. - Innanzi tutto, per principio generale, in tutte le case regolari legittimamente costituite (can. 497), formate o meno (can. 488, 5^{°} ) di uomini o di donne, deve osservarsi la c. papale (can. 597 § 1). Questa legge della c. concerne precisamente tutta la casa abitata dai religiosi, compresi orti e giardini riservati ai medesimi, non però la chiesa, la sagrestia contigua e coro cui si acceda dalla medesima chiesa. Invece le parti della casa non abitate dai religiosi, anche se materialmente unite ad essa, non cadono sotto la legge della c., così pure la foresteria e i parlatòri che dovrebbero essere vicino all'ingresso dei conventi (can. 597 § 2). Spetta al superiore maggiore o al Capitolo generale (al vescovo qualora si tratti di monasteri di monache anche se sottomesse ai regolari), accuratamente definire, prescrivere, e per giusta causa anche cambiare, i confini della c., i quali si devono indicare in modo chiaro e visibile (can. 597 § 3). Questo ha luogo specialmente quando non tutta la casa è abitata dai religiosi. Posto questo principio comune, il Codice determina la portata della c. sia negli uomini che nelle donne, che, come si vedrà, è assai diversa.
I. C. nelle case regolari maschili. - E solamente passiva, cioè per essa viene proibito alle donne di ogni età genere e condizione l'ingresso, sotto qualsiasi pretesto, nei luoghi riservati alla abitazione dei religiosi (can. 598 § 1). La legge dunque non proibisce l'ingresso degli uomini nella c. dei regolari, il che però non toglie che ciò possa essere proibito da statuti e regole particolari: La proibizione, anche se cosí universalmente espressa da comprendere perfino le bambine, ammette nondimeno eccezione in favore delle mogli degli effettivi capi di Stato e di quelle altre donne che eventualmente formino parte del seguito delle medesime quando visitano i conventi regolari (can. 598 § 2); e' intende che anche le donne capi di Stato, come le regine, non sono comprese in questa legge della C. dei Regolari. Qualora la casa abbia annesso un convitto per alunni interni o qualche altra opera propria della religione (impedale, clinica,
scuola, ecc.), i religiosi devono avere, per quanto sia possibile, una parte a loro riservata, e sottoposta alla legge della c. (can. 559 § i); ma anche nei luoghi non compresi nella c., destinati agli alunni interni od esterni o alle opere proprie della religione, non si ammettono persone dell'altro sesso se non per giusta causa e con il permesso del superiore (can. 599 § 2).
Gravi sanzioni tutelano la c. dei regolari: nella scomunica semplicemente riservata alla S. Sede incorrono ipso facto le donne puberi (can. 2230) che violano la c. dei regolari e i superiori e chiunque altro ve le introduca o ammetta; inoltre i religiosi che introducano le donne in c. devono essere privati dell'officio che hanno, e della voce attiva e passiva (can. 2342 n. 2).
2. C. nei monasteri di monache. - La legge della c. delle monache è più stretta e rigorosa di quella dei regolari, e vieta sia l'ingresso nel monastero (c. passiva), sia l'uscita dal medesimo (c. attiva) : nella c. delle monache, cioè delle religiose che emettono voti solenni (Pont. commiss. ad Cod. can. auth. interpr., 1 marzo 1921), senza licenza della S. Sede nessuno può entrare, di qualsiasi età, sesso o condizione : il divieto è assoluto e riguarda tutti, uomini e donne, bambini e adulti.
Però anche qui ci sono delle eccezioni, richieste dalla necessità o dalla convenienza. Possono infatti entrare nella c. delle monache : a) l'Ordinario del luogo, il superiore regolare a cui il monastero è soggetto, e i loro delegati, ma soltanto per fare visita canonica del monastero, non per ascoltare le religiose o presiedere alle elezioni (can. 506 § 2), o per altre ragioni qualsiasi non contemplate nel Codice, e non mai soli, ma accompagnati da un chierico o religioso di età avanzata che non si allontani da loro durante tutto il tempo che rimangono nel monastero (Istruzione, n. 2, a); 8) il confessore ordinario o il sacerdote che ne fa le veci, per amministrare alle malate i Sacramenti e assistere le moribonde (can. 600 n .2 ) e anche per la sepoltura. Quel che si dice del confessore ordinario vale pure per lo straordinario nei tempi nei quali accede al monastero a norma del can. 521 § 1, e degli altri confessori che la religiosa può chiamare quando, gravemente malata, è in pericolo di morte (cann. 523, 882). Anche qui l'ingresso vien fatto con le dovute cautele ( 2^{°} ) che l'Istruzione specifica dicendo che il sacerdote che porta alla religiosa l'Eucaristia, deve essere accompagnato dall'ingresso all'uscita da quattro religiose possibilmente di età avanzata, e il confessore da due religiose; queste ultime restano vicino alla porta delle camera, che deve rimanere aperta. Compiuto il suo ministero il sacerdote o confessore, senza soffermarsi, deve uscire dal monastero (Istruzione, n. 2, h, i b); c) i capi di Stato con il loro seguito e i cardinali (né il Codice né l'Istruzione parlano del seguito dei cardinali) ; d) fanno il primo anno di noviziato entro la c. e poi possono entrare con permesso della superiora e con l'approvazione abituale dall'Ordinario le suore torriere dei monasteri di monache (S. C. de Religiosis, 16 luglio 1931: Statuta a sororibus monasteriorum monialium cuiusque Ordinis servanda, nn. 3, 7, 27, 107); e) finalmente può la superiora, previa approvazione abituale dell'Ordinario del luogo, e sempre con le dovute cautele che sogliono determinarsi nelle costituzioni o usi dei monasteri, permettere l'ingresso nella c. ai medici, chirurgi, e a quelli la cui opera è necessaria sia per le religiose sia per il monastero, ad es., fabbri, falegnami, muratori ecc. Se accadesse alcun caso urgente di questi comuni, ma non compreso in quelli abitualmente approvati dall'Ordinario e non vi fosse tempo per ricorrere a questi, se ne presume di diritto l'approvazione. Fuori di questi casi che comunemente occorrono, l'Ordinario non può autorizzare l'ingresso nel monastero. Cosí, è l'Ordinario che permette l'ingresso delle aspiranti, ma si deve ricorrere alla S. Sede, se non è concesso nelle costituzioni, per ammettere nella c. giovani educande o per altre ragioni (Istruzione, IV).
Non meno rigida è la c. attiva delle monache, per cui, senza licenza della S. Sede, a nessuna è permesso, dopo la professione, uscire dal monastero, anche per poco tempo, e per qualsiasi ragione o pretesto, tranne il caso di imminente pericolo di morte
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o di altro gravissimo male (can. 601 § i) : se però vi è tempo, questo pericolo deve essere riconosciuto per iscritto dall'Ordinario del luogo (can. 601 § 2).
Pio V (cost. Decori, § 2) fra gli esempi di questi gravissimi mali imminenti mette l'incendio, la pestilenza, la lebbra; l'Istruzione aggiunge l'inondazione, crollo della fabbrica del monastero, guerra, invasione e altri pericoli di questo genere (III, n. 1, 2); esempi tutti dimostrativi, non tossalvi, della gravità del danno sufficente a giustificare l'uscita. Oggi facilmente si riconoscono come causa gravissima le elezioni politiche o amministrative; deve però essere dichiarata tale dall'Ordinario del luogo. Invece, la citazione in tribunale non sarebbe sufficiente ragione per lasciare la c.; in tale ipotesi le religiosa dovrebbe essere interrogata nel proprio monastero (can. 1770 § 2 n. 2).
Da notarsi che la legge della c. attiva obbliga pure le novizie e le postulanti, non però in virtù di questo can. 601 che riguarda soltanto le religiose professe anche se di voti semplici. E ovvio che le novizie, le postulanti, e anche le religiose dopo che siano cessati i voti temporanei (volontariamente o perché non ammesse a rinnovare i voti), possono lasciare il monastero; lo stesso dicasi delle religiose di voti semplici o solenni legittimamente dimesse (cf. cann. 647 \S_{1}, 652 \S 2,653 ).
Per meglio tutelare la c. delle monache, il Codice prescrive ancora che essa venga in tal modo disposta, che non vi siano dei prospetti né attivi né passivi, cioè che le monache non possano vedere fuori del monastero, né gli estranei vedere dentro (can. 602); questo precetto è determinato minutamente dall'Intraizione che disciplina la disposizione delle finestre, delle grate del coro, dei confessionali, del comunicatoio, delle ruote, delle terrazze, ecc. (II, nn. I-6; III, n. 1, c).
La c. delle monache, anche di quelle soggette ai regolari, è sotto la speciale vigilanza dell'Ordinario del luogo, che può all'occorrenza rimproverare e punire i trasgressori, non accettuati i propri regolari, con pene e censure (can. 603 § i); pure i superiori regolari vigilano sulla c. delle monache a loro soggette, e possono punire ugualmente sia le religiose sia i propri sudditi in ciò mancanti (can. 603 § 2).
Ma indipendentemente da queste punizioni eventuali incorrono nella scomunica semplicemente riservata alla S. Sede tutti coloro di qualsiasi genere, condizione o sesso, che entrino illegittimamente nella c. delle monache, ovvero chi li introduca o ammetta; che se i violatori fossero chierici, devono inoltre esser sospesi dall'Ordinario per un tempo proporzionato alla loro colpa (can. 2342 n. 1). Nella stessa scomunica incorrono le monache che illegittimamente escono dal monastero in violazione del can. 601 § 2.
III. C. nelle congregazioni. - Anche alle congregazioni religiose è imposta una limitata c. passiva, che si chiama episcopale, per cui nelle loro case non possono entrare persone di diverso sesso, ma con tutte quelle eccezioni notate per i regolari (can. 592 § 2) e per le monache (can. 600), e con la facoltà, riconosciuta ai superiori, di ammettere per giuste e ragionevoli cause tutte quelle persone, s'intende dell'altro sesso, che credessero opportuno (can. 604). Si applica pure ad esse il can. 599 per cui, nel caso che alla casa sia annesso un convitto per alunni interni o per altre opere proprie della religione, si dovrebbe avere possibilmente una parte riservata ai religiosi sottoposta alla legge della c., ferma restando pure la proibizione di ammettere senza permesso del superiore persone di altro sesso anche nelle parti riservate agli alunni interni od esterni o alle opere proprie della religione (can. 599 § 2).
Nessuna pena è comminata nel Codice contro i violatori della c. propria delle congregazioni; si concede nondimeno al vescovo, per gravi motivi e in casi particolari, di munire questa c. con censure ecclesiastiche, pur-
ché non si tratti di congregazioni clericali esenti. Del resto deve il vescovo curare sempre che si osservi questa c. e se ne eliminino gli eventuali abusi (can. 604 § 3). Dal canto loro i superiori religiosi devono vigilare affinché, nelle visite degli estranei, non si tengono conversazioni inutili a scapito della disciplina e dello spirito religioso (can. 605); e affinché si osservino le costituzioni in quel che riguarda le visite attive e passive dei religiosi, non autorizzando inoltre, tranne per ragione di studio, la permanenza dei sudditi fuori di casa per più di sei mesi (can. 606). Le religiose poi, fuori dal caso di vero bisogno, non possono uscire sole da casa, e su ciò devono vigilare i vescovi e le superiore (can. 607). Tutto quel che si è detto delle congregazioni di suore va pure applicato a quei monasteri di monache dove di fatto non si emettano voti solenni. Altre particolarità e modalità della c. statutaria, ossia propria delle singole religioni, vanno vedute nei propri statuti o costituzioni.
Biel.: Oltre alle fonti citate nel testo, cf. S. C. de Religionis, 23 giugno 1923, in AAS, 13 (1923), p. 357; 11 ott. 1922, ibid., 14 (1922), ad III et IV, p. 354: Post commies, ad Cod. can. auth. interpr., 21 marzo 1921, ibid., 12 (1920), Stud.: D. Bouix, Tractatus de iure regularium, II, Parigi 1837, p. 561 sgg .; A. Vermeersch, De religionis, I, Brugna 1902, p. 192 sgg.; Piatus Montensis, Praelectiones iuris regularis, I, Tournai 1906, p. 343 sgg.; WerneVidal, III, n. 658; Ph. Manoto, Amontationes ad cap. Post. comm. ad Cod. can. auth. interpr.: ad can 357-600, in Comm. pro relig., 2 (1921), p. 164 sgg .; id., De accessu ad monasteria monialium, ibid., 7 (1926), p. 307 sgg.; E. Jambori, Questio de clausura materiali regularium, in Periodica de re mor. can. liturg., 16 (1927), p. 48 sg.: J. Peyska, Jus canonicum religionarum, Friburgo in Br. 1927, p. 152; D. Ramos, Clausura en los colegios dos religiosos, in Ilustración del clero, 22 (1928), p. 187 sgg.: C. Berutti, Institutiones iuris canonici, II, TorinoRoma 1936, p. 255 sgg.; A. Vermeersch, De clausura monialium, in Periodica de re mor. can. liturg., 19 (1938), p. 12 sgg.; S. Goyenèche, De religionis et latici, Roma 1938, pp. 149-57; F. Schénsteiner, Grundriss des Ordensrechtes, XIV, Vienna 1939, §§ 10-20; T. Schaefer, De religionis, Roma 1947, p. 346 sgg. Servo Goyenèche
IV. La C. nel diritto canonico orientale. - Nel diritto canonico orientale la c. vera e propria vige nei monasteri dei monaci o delle monache; la c. passiva riguarda soltanto l'ingresso di persone di altro sesso; la c. attiva esiste solo per le monache, che peraltro possono, per gravi motivi, uscire dal monastero, con il permesso del vescovo, o, in taluni casi, del superiore dei monaci a cui il monastero femminile sia soggetto. Valgono anche nel diritto orientale le disposizioni contenute nei cano. 603, e 605-607 del CIC; nelle più recenti costituzioni di congregazioni religiose è stata introdotta la c. a norma del can. 604.
Biel.: A. Coussa, Epitome praelectionum de iure ecclesiastico orientali, II, Venezia 1941, p. 115.
CLAVER, Pietro, santo : v. Pietro ClaVER, santo. CLAVES TERMINORUM : v. CYCLUS MAGNUS. CLAVI. - Guarnizione della tunica romana, i c. erano due strisce di porpora parallele che, passando sopra le spalle, scendevano davanti e dietro fino all'orlo inferiore. La loro larghezza variava secondo i casi, perché, almeno nei tempi primitivi, era regolata da prescrizioni rigorose.
Molto stretti nelle tuniche della gioventù, i c. portati dagli adulti si distinguevano in clavus laius ( π λ α τ \dot{α}- π γ κ ° ς ), privilegio dell'imperatore e dell'ordine sena