515 accompagnò i nipoti di Pirckheimer a Bologna e si addottorò nel 1517 a Ferrara; fece quindi un viaggio a Roma. Ritornato in patria, in principio non fu alieno dall'attività di Lutero, credendola utile a togliere alcuni abusi introdottisi nella Chiesa, ma ben presto intui fin dove poteva condurre quella ribellione, alla distruzione cioè dell'unità religiosa e di tutta la legislazione ecclesiastica; si cambio allora in uno dei più forti avversari delle nuove dottrine, anzi, per poter continuare la sua lotta, rinunziò ad un posto vantaggioso che gli veniva offerto a Roma.
Nel 1524 accompagnò il card. Campeggio a No-
rimberga e, nel 1529, il card. Alberto di Brandeburgo alla Dieta di Spira. In questo stesso anno fu chiamato dal duca Giorgio di Sassonia per succedere al suo segretario, Girolamo Emser. Alla morte del duca, nel 1539 , si ritirò a Breslavia; fu compagno del vescovo Hutter di Eichstätt alla Conferenza di Ratisbona; nel 1549 lo si trova a Magonza, dedicato a scrivere; e nel 1549 a Breslavia, dove rimase fino alla morte.
La sua lotta contro i cosiddetti "riformatori» fu instancabile; non passo anno dal 1522 fino alla sua morte in cui non pubblicasse qualche scritto contro di essi. La sua vasta erudizione teologica lo dirigeva con sicurezza nei giudizi che dava delle nuove dottrine; pratico nel maneggio della S. Scrittura, aveva sempre alla mano i testi necessari per ribattere gli argomenti degli avversari; osservatore attento, delle molte diete e riunioni alle quali partecipò seppe valersi per penetrare a fondo nelle intenzioni dei riformatori. La sua storia degli hussiti i tuttora apprezzata; i suoi commenti degli atti e scritti di Lutero del 1517 al 1546, lo dimostrano meglio informato di molti altri scrittori, ad es. sul vero motivo del viaggio di Lutero a Roma nel 1511, e sulla guerra civile di Francoforte (1525). Gli estratti poi che egli dà dei fogli volanti e degli scritti polemici del suo tempo sono di grande valore. Nel 1529 nell'opera contro Lutero: Adversus cucullatum Minotaurum Wittenbergensem, dimostra le contraddizioni nelle quali incorre l'eresiarca. Dello stesso anno è il suo scritto sulle 29 ragioni che giustificano la Comunione sotto una sola specie. Nel 1540 presentò al re dei Romani Ferdinando I le sue osservazioni sui ventotto articoli della Confessione di Augusta e cominciò la sue Filippiche contro Filippo Melantone del quale confessa che le escandescenze erano bensì meno rudi di quelle di Lutero ma più odiose per le fallacie, l'appariscente dolcezza e per l'ipocrisia serpentina dell'autore. Contro Calvino scrisse sul culto delle reliquie, e contro Musculus e Bullinger sul Sacerdozio e Sacrificio della Nuova Legge. Negli scritti del C. vi sono pure delle ombre; amici e nemici criticeno il suo stile non sempre corretto, talvolta violento e incoerente. Il titolo che dà a Lutero di Minotaurus cucullatus e lo stile di tutto l'opuscolo indica che sapeva rispondere per le rime ai suoi avversari e com'essi, all'occorrenza, pungere e burlare, senza però mai discendere al loro livello volgare e ignobile. La necessità di rispondere in fretta e senza preparazione immediata ai fogli e opuscoli che Lutero profusamente gettava al pubblico, seminando le sue false dottrine, spiega in qualche maniera i difetti degli scritti del C., imposti dall'urgenza di illuminare ed orientare ecclesiastici e laici, i quali tutti s'interessavano con passione alle questioni allora dibattute.
Bibl.: V. L. Sockendorf, Commentarius historicus et apologeticus de luthoronimos, Lipsia 1694: H. Malus, Historia Reformationis ex B. D. Martini Lutheri aliorumque dignorum scriptorum eruta in digesta, Francoforte s. M. 1710; J. Janssen, L'Allemagne et la Réforme, trad. dal tedesco di E. Paris, 8 voll., Parigi 1889; A. Hertz, Die Lutherbiographie des 7. C., Münster 1915; H. Jedin, Das 7. C. Streitschrift De libero arbitrio hominis (1525), Breslavia 1927; A. Hertz, Die Lutherhommentare des 7. C. (Reformationseschichtliche Studien und Texte, 33), Münster 1935; id., Das neue Lutherbild im Bann der Lutherhommentare des Cochldus, Münster 1943.
Camillo Crivelli
COCOLLA. - È un abito specificamente monacale e consiste in una grande veste con ampie maniche, cui si aggiunge un cappuccio, attaccato al collo o sciolto, da servirsene in determinate circostanze.
In origine era una specie di mantello chiuso o casula con il cappuccio, ma poi ha assunto la forma manicata di ampia tunica discinta o di dalmatica. S. Benedetto per il corredo del monaco ne assegna due: una più pesante, villosa, per l'inverno, ed un'altra, più leggera, per l'estate. Il colore è bianco o nero secondo le Congregazioni monastiche che l'usano, così i Cistercensi, i Camaldolosi, gli Olivetani l'hanno di color bianco, gli altri di colore nero. E abito essenzialmente corale, ma presso i Cistercensi ed in qualche monastero la si porta negli atti comuni più solenni.
Con il termine cuculla presso gli antichi si intendeva una specie di scapolare che si adoperava per il lavoro e
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che copriva le spalle e la testa. S. Benedetto la chiama scapulare propter opera.
Nell'Oriente si trovano in uso vesti simili alla c., come è riferito nelle storie del monachismo orientale.
Bibl.: E. Martinu, De vestiorio fratrum: PL 66, 773-75; A. Gres, La Sointe Liturgie, 2^{2} ed., Parigi 1900, pp. 114-18; Ph. Oppenheim, Das Münchshleid im christlichen Altertum, Fri. burgo in Tr. 1931, pp. 142-74; id. Symbolik und religiöse Wertung des Münchshleides im christlichen Altertum, Münster 1932, pp. 29-82.
Filippo Oppenheim
COCONNIER, Thomas. - Filosofo e teologo domenicano, n. a Grazay presso Mayenne in Francia, il 26 ag. 1846, m. a Tolosa l'8 marzo 1908. Fu professore al seminario maggiore di Laval; discepolo a Roma del futuro card. Zigliara. Entrato nell'Ordine di S. Domenico, nel 1878 venne nominato professore di filosofia all'Istituto cattolico di Tolosa, di recente fondato, e nel 1890 professore di teologia all'Università di Friburgo in Svizzera. Nel 1893 fondò, e diresse fino alla morte, la Revue Thoaiste. A un pensiero filosofico e teologico solido e profondo seppe unire una forma letteraria perfetta.
Opere principali: L'dme humaine (Parigi 1890); L'hypnotisme franç. (ivi 1893); La charité d'après s. Thomas d'A., in Revue Thoaiste, 12 (1904), p. 641-60; 14 (1906), pp. 6-30; 15 (1907), pp. 1-17.
Bibl.: F. Cates, Le t. r. p. C., Tolosa 1908. Luigi Ciappi
COCOS : v. stabilimenti dello stretto.
COCQUELINES, Charles. - Editore infaticabile del Bollario romano, vissuto nel sec. xviri, m. nel 1758.
Iniziò nel 1739 a Roma la pubblicazione di una Bullarum, privilegiorum ac diplomatum Romanorum pontificum amplissima collectio, cui accessore pontificum omnium vitae, notae et indices apportuni (ro voll. in-fol.) con molte aggiunte

(Ist. Alinari)
Cocollla - Frati con c. in un episodio della vita di s. Benedetto, Affresco del Sedoma nell'abbazia di Monte Oliveto Maggiore.
rispetto alla raccolta precedente del Cherubini e di altri. A seguito di questa raccolta pubblicò il Bullarium Romanum, seu novissima et accuratissima bibliotheca apostolicarum constitutionum ex autographis quae in secretiori Vaticano alitsque Sedis Apostolicae scrinis osservantur. L'ultima volume di questa seconda raccolta uscì nel 1762 : in tutto 28 voll. in-fol. che arrivano fino alla fine del pontificato di Benedetto XIV (1758); furono completati da altra mano (Roma 1739-62).
Bibl.: T. Ortolan, in DThC, III (1908), coll. 266-67; Hurter, IV (1910), col. 1610. Benedetto Gioia
CODA, Benedetto. - Pittore, n. a Venezia, o a Ferrara, o a Treviso, m. dopo il 1530 . Dal sett. 1495 è a Rimini. Il Vasari lo vuole scolaro di Giovanni Bellini, ma forse l'influsso veneziano palese nelle sue opere gli giunse attraverso la mediazione di N. Rondinelli, che il C. poté conoscere a Ravenna; nelle sue opere tarde prevale invece l'influenza della scuola ferrarese.
La sua opera più antica a noi nota è la Madonna con il Bandino e quattro santi in S. Domenico a Ravenna, datata 1513. Sono invece del 1515 la Madonna del Rosario e lo Spasalizio della Vergine, entrambi nella pinacoteca di Rimini, ove si trovano anche sei tavolette con figure di santi di maniera piuttosto tarda. Altre opere gli vengono attribuite a Rimini e a Pesaro.
Anche il figlio Bartolomeo fu pittore, attivo lungamente a Rimini e nelle Marche. Per S. Rocco di Pesaro dipinse un quadro con la Madonna e due santi, sotto il quale il Lanzi lesse la data 1528; del 1541 è una Annunciazione alla Madonna del Monte in Cesena. Nel 1562 Bartolomeo C., insieme col nipote Francesco di Sebastiano C., riceveva commissione di dipingere un' ancora per la chiesa di S. Domenico del Mercato in S. Severino, di cui è forse parte la tavola con la Pietà nella pinacoteca del luogo.
Bibl.: M. H. Bernath e M. W., s. v. in Thieme-Becker, VII, p. 154; R. Buscaroli, La pittura romagnola del ' 400 , Fsenza 1931, p. 437 sgg. Gilberto Ronci
CODEX GREGORIANUS. - S'intitolò così una raccolta di costituzioni imperiali romane fatta nell'epoca di Diocleziano, come risulta dall'attribuzione del maggior numero di costituzioni che ne fanno parte e, secondo il Rotondi, edito dopo nel 291 d. C. Le costituzioni relative appaiono estratte per lo più direttamente dagli archivi imperiali; poche invece ricavate dagli scritti dei giureconsulti. Il codice è opera privata dovuta al raccoglitore Gregorius (non Gregorianus come credette l'Huschke), che il Mommsen ritiene professore dell'Università di Berito.
Il codice ci è pervenuto solo in frammenti ricomposti nelle raccolte successive della Collatio legum Mosaicarum et Romanarum (v.), nei Fragmenta Vaticana (v.), nella Consultatio veteris iurisconsulti (v.), nel Codice giustinianeo (v. corpus tchis civilis), e successivamente utilizzati anche nelle due leggi romano-barbariche, la visigotica e la burgunda.
Tali frammenti vengono indicati come Gregorianus Codex, e talora semplicemente Gregorianus, onde il fondamento illusorio di un giureconsulto di tal nome, autore della raccolta.
L'esame ricostruttivo del piano originario del codice avrebbe stabilito che i primi tredici libri di esso seguivano lo schema sistematico dell'editto perpetuo e che nei vari titoli, in cui i singoli libri erano divisi, le costituzioni rispettive erano raggruppate in ordine cronologico. L'ordine di questo codice fu seguito, nella parte corrispondente, dal Codice giustinianeo, ma con semplificazione dei molti titoli che il C. G. aveva introdotti.
Tra i frammenti conservatici di questo codice, non figurano disposizioni di carattere ecclesiastico.
Bibl.: P. Krüger, Hist. des sources de droit romain, vers. francese di L. Brissaud, Parigi 1894, p. 371 sge.: A. Girard, Manuale d'un. di dir. romano, vers. it., Milano 1902, p. 86; S. Perucci, Istituzioni di dir. romano, Roma 1928, p. 72. Antonio Rota
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CODEX HERMOGENIANUS. - E una raccolta privata di costituzioni imperiali compilate, come si ritiene dai più, tra il 314 e il 323 d. C., poiché alcune costituzioni dovute agli imperatori Costantino e Licinio mantengono ancora in esso la menzione di quest'ultimo imperatore, menzione che venne in seguito soppressa, come appare nello corrispondenti costituzioni del Codex Theodosianus. Ciò avvenne con disposizione del 323 d. C., con la quale vennero annullati tutti gli atti dell'imperatore Licinio.
Il C. H. è dovuto a un giureconsulto di nome Ermogeniano, che non si sa se sia quello stesso di cui sono riportati frammenti nel Digesto.
La stesura dell'opera abbraccia un solo libro diviso in più titoli, sotto i quali vennero raggruppate le costituzioni relative. La più parte delle costituzioni sono datate dall'Oriente e dovute all'imperatore Diocleziano, onde fu supposto che tale raccolta avvenisse nel territorio orientale. Ciò che potrebbe pure indicare un soggetto sul luogo d'origine del collettore del codice.
Alla stessa guisa del Codice gregoriano, il C. H. non introduce diritto nuovo, ma tende ad assicurare il diritto già ricevuto, ed entrato ormai nell'uso comune. L'uno e l'altro codice sembra abbiano avuto anche lo scopo di informare i pratici e di iniziare gli studiosi delle leggi.
Anche il C. H. non è conosciuto direttamente nella sua stesura originale, ma in base ai frammenti passati principalmente nei Fragmenta Vaticana (v.), nella Collatio legum Mosaicarum et Romanorum (v.), nella Consultatio veteris cuiusdam iurisconsulti (v.), e nelle leggi ro-mano-barbariche dei Visigoti e dei Burgundi.
Il Krüger dette di questi frammenti una nuova edizione nel vol. III della Collectio librorum iuris anteiustinianei (Berlino 1900).
Il C. H. dovette comprendere nella sua composizione originaria anche costituzioni di materia religiosa. Ciò induce a ritenere la serie numerosa di costituzioni di natura religiosa, comprese poi nel Codice teodosiano, per il periodo di tempo corrispondente. Tuttavia, nei frammenti conservatici indicativamente nelle raccolte posteriori in cui vennero ricompresi, non s'incontrano disposizioni di carattere ecclesiastico.
Bibl: P. Krüger, Hist. des sources du droit romain, vers. francese di L. Brissaud. Parigi 1894. p. 371 sdo.: S. Perozzi, Istituzioni di dir. romano, Roma 1928, p. 72; P. De Francieci, Storia del diritto romano, III, Milano 1936. pp. 197-200 (con bibliografia).
Antonio Rota
CODEX IURIS CANONICI. - Con tal nome è chiamato il codice, promulgato nel 1917, contenente il diritto universale della Chiesa latina.
Commanio: I. Necessità della codificazione. - II. Preliminari della codificazione. - III. I lavori della codificazione. - IV. Il Codice. - V. L'interpretazione autentica del CIC. - VI. Le fonti del CIC.
I. Necessita della codificazione. - Le cause che hanno determinato la raccolta delle leggi universali della Chiesa in una collezione autentica e sistematica, sono analoghe a quelle che hanno dato origine ai Codici civili.
La pluralità e la confusione delle fonti legislative dei diversi Stati: romane, canoniche e comuni, leggi regie, statuti comunali, consuetudini generali e locali, e la conseguente moltitudine e confusione delle collezioni che le contenevano, fecero sì che, a cominciare da sec. xvi, voci sempre più numerose e autorevoli, e tra esse quelle di F. Bacone, di G. Leibniz, di L. A. Muratori, invocassero innovazioni profonde, atte a togliare l'incertezza e il disordine. I metodi proposti furono tre: l'antico sistema della compilazione in modo da unificare in una sola raccolta tutte le leggi nella forma in cui furono promulgate, ma da togliere nello stesso tempo tutte le contraddizioni esistenti; un sistema intermedio tra la compilazione e la codificazione che consentisse di accogliere anche i testi primitivi ma di aggiungerne dei nuovi in numero ancora maggiore e di unificare il diritto vigente in tutta la nazione; infine il sistema della codi-
ficazione (proposto da Leibniz nel 1716), ossia della raccolta in un'unica collezione del diritto di ciascun Paese, cosi che vi trovassero posto anche le leggi antiche, ma corrette e adattate alle circostanze, ed espresse in forma nuova e concisa, omettendo le vecchie formole inutili.
Le critiche non risparmiarono le collezioni di leggi ecclesiastiche. Tommaso Campanella si rivolse anzi a Paolo V perché fosse compilato un unico codice che comprendesse tanto il diritto canonico che il diritto civile.
Il Corpus iuris canonici (v.) non rispondeva più infatti alle esigenze dei tempi moderni: delle sei collezioni che lo compongono, il Decretum di Grassiano, le Extravagantes di Giovanni XXII e le Extravagantes communes sono rimaste collezioni private; le altre tre, e cioè le Decretales di Gregorio IX, il Sextus di Bonifacio VIII e le Clementiane erano collezioni ufficiali, ma incomplete e superate: l'ultima di esse era stata promulgata nel 1317. Le Decretales Clementis VIII dette più comunemente Liber septimus Clementis VIII, il Liber septimus decretalium di Pietro Matteo, le Institutiones iuris canonici di P. Lancellotti, tentarono di venire incontro a un bisogno sempre più vivamente sentito, dopo l'opera riformatrice del Concilio di Trento; ma queste tre opere non ebbero carattere ufficiale. Lo ebbe invece il primo volume del Ballerium di Benedetto XIV, che nella sua sensibilità di giurista dovette rendersi conto dello stato difettoso delle fonti legislative, ma non si trovò nelle condizioni opportune per provvedere. Frattanto le leggi si moltiplicavano; agli atti pontifici si aggiungevano i decreti delle congregazioni romane, ma gli uni e gli altri erano dispersi in bollati e raccolte, sempre incomplete e private: a pochissimi quindl era possibile avere una conoscenza perfetta della legislazione ecclesiastica.
Mentre infatti per le leggi comprese nelle tre collezioni autentiche del Corpus vigevano i principi d'interpretazione delle leggi universali, per tutte le altre occorreva investigare sul loro ámbito e sulla loro natura, territoriale o personale. Per tutte poi, incluse o meno nel Corpus, si doveva indagare se fossero ancora in vigore, o se si fossero verificate le circostanze intrinseche od estrinseche che le avessero private delle loro forza obbligatoria. Le leggi difatti, anche se contunute nelle collezioni ufficiali, risalivano in qualche caso fino ai primi secoli della Chiesa, talvolta crano ripetute e quindi inutili, molte espressamente abrogate, altre andate in desuetudine. Né mancavano leggi promulgate per la Chiesa universale, che di fatto erano particolari, perché in moltissimi luoghi erano cessate in virtù di concordati, privilegi, dispense, consuetudini o leggi posteriori; né mancavano vere e inconciliabili contraddizioni tra norme emanate sulle stesse materie in tempi e circostanze tanto lontane e diverse. L'interpretazione era poi resa più difficile dalla forma troppo confusa e prolissa nella quale le leggi erano state redatte, involuta e suddivisa in parte narrativa, motiva, dispositiva, e complicata da clausole e da formole prive di contenuto normativo. Mentre, infine, per certe materie il numero delle leggi era eccessivo, per altre invece mancavano affatto.
Per eliminare analoghi inconvenienti e difficoltà che si lamentavano per la legislazione civile, vari Stati avevano collezioni sistematiche, nelle quali, tolti gli elementi superflui e contraddittori, si lasciarono, come fonti suppletorie, il diritto comune, consuetudinario e anche gli statuti. Cosi aveva fatto Vittorio Amedeo II di Savoia con le Regie Costituzioni del 1723; Carlo Felice con le Leggi civili e criminali pel Regno di Sardegna del 1827, e il papa Gregorio XVI con il suo Regolamento legislativo per gli Stati pontifex del 1834. Dietro l'impulso delle stesse cause furono promulgati il Codice prussiano del 1794 e il Codice francese (o napoleonico) del 1804; tra l'uno e l'altro c'erano però delle differenze profonde: il Codice prussiano conteneva, oltre il diritto privato, anche il diritto pubblico, ed era perciò amplissimo (diciannovemila paragrafi), mentre il Codice napoleonico conteneva il solo diritto privato; il Codice prussiano sostituiva il diritto comune, ma lasciava in .vigore il diritto locale, provinciale e consuetudinario; il Codice napoleonico era invece esclusivo.
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II. Preliminari della codificazione. - Fin dall'inizio dei lavori preparatori del Concilio Vaticano, nel 1864, la maggior parte dei cardinali, con a capo il card. de Reisach, espresse il voto che nel Concilio stesso si trattasse della riforma della disciplina ecclesiastica (Coll. Lacensis, VII, p. 1013, in nota). La codificazione di tutto il diritto canonico non sembrò tuttavia praticamente possibile. Fu però costituita una commissione speciale, con l'incarico di preparare i progetti di riforma.
Il 12 sett. 1867 , la commissione iniziò i suoi lavori, ma non poté ultimarli per l'interruzione del Concilio. Già prima, cioè il 2 sett. 1869 , i vescovi della Campania, con il card. Riario Sforza arcivescovo di Napoli a capo, insistettero per la compilazione di un nuovo Corpus iuris canonici, specialmente per rendere più agevole e sollecita la trattazione delle cause, respingendo nello stesso tempo l'idea di un codice simile a quelli civili che, limitandosi a riferire la norma, ne fanno ignorare i motivi. Undici vescovi francesi domandavano che il Concilio costituisse una commissione per la preparazione di un nuovo Corpus iuris da approvarsi dal Concilio medesimo. I vescovi della Germania, dell'Austria e del Belgio pensavano che l'iniziativa dovesse essere presa e condotta dal Papa, piuttosto che dal Concilio. I primi a chiedere un vero e proprio codice, analogo a quelli civili, furono i vescovi belgi, a cui si unirono quelli delle province di Québec e di Halifax. Da ultimo, il 19 febbr. 1870, 33 vescovi di varie nazioni sottoscrissero un'istanza al Papa per la compilazione di un codice da promulgarsi del Sommo Pontefice: "Opus sane arduum; sed quo plus difficultatis habet, eo magis est tanto Pontifice dignum" (Coll. Lacensis, VII, p. 889).
L'occupazione degli Stati pontifici e l'anticlericalismo imperversante in Italia, non permisero allora alla S. Sede l'esecuzione di questi voti. Varie e profonde riforme e semplificazioni furono però introdotte nella disciplina : basti ricordare la Apostolicae Sedis del 18 ott. 1869 sulle censure latine sententiae, che è come una codificazione particolare del diritto penale canonico; la Officiorum et munerum del 25 genn. 1897 sulla censura e la proibizione dei libri; l'Istruzione della S. Congregazione dei vescovi e regolari, in data 11 giugno 1880 "de modo quo inconomice procedere debent Curiae ecclesiasticae in causis disciplinaribus et criminalibus clericorum»; la costit. Conditae a Christo dell's ott. 1900 sui religiosi con voti semplici.
Alcuni canonisti avevano frattanto compiuto privatamente dei tentativi di codificazione. Nel 1873 Gaspare de Luise pubblicò a Napoli un Codex canonum Ecclesiae nel quale, fra le prescrizioni disciplinari, erano incluse verità dogmatiche, con il diritto privato anche il pubblico, con molte superfluità ed omissioni. Un altro italiano, Em. Colomiatti, dal 1888 al 1907 pubblicò, parimenti a Torino, un Codex iuris pontifical seu canonici in 9 voll.; più che un codice, una raccolta di costituzioni e decreti. A Roma, dal 1896 al 1902, E. M. Pezzani pubblicava il suo Codex S. Catholicae Romanae Ecclesiae: opera rimasta incompiuta e, pur superiore alle precedenti, infarcita con troppi elementi dogmatici e di diritto pubblico. Un'opera simile era comparsa a Parigi nel 1890, con il titolo: Ius canonicum generale distributum in articulos, autore A. Pillet : riportava in articoli brevi e precisi le varie norme ed intendeva dimostrare praticamente la possibilità di una codificazione canonica. Non mancarono i tentativi di codificazioni parziali: P. Perles, in Canoniste Contemporain, nel 1892 e 1893 ordinò in articoli la procedura canonica matrimoniale; così pure, a Madrid, nel 1895, J. Cadena y Elettu, con un Proyecto de Código procesal canónico; I. Hollweck tentò invece nel 1899 di codificare il diritto penale: Die kirchlichen Strafgesetze (Mainz 1899). In genere però, soprattutto dai Tedeschi, si riteneva la codificazione estremamente dif-
ficile, se non impossibile : cosi R. Scherer, H. Lämmer, J. B. Sägmüller, F. X. Wernz, oltre vari professori laici, tra i quali si ricordano F. Ruffini (La codificazione del diritto ecclesiastico, Prato 1904). Ma anche quelli che la ritenevano possibile, discutevano circa il suo ámbito e il sistema da seguire : i più ritenevano che il nuovo codice dovesse abbracciare anche il diritto pubblico esterno, altri volevano che, oltre le norme, dovesse contenere anche delle note esplicative; alcuni chiedevano la conservazione dell'ordine tradizionale, contro altri che ne proponevano uno nuovo.
Tale era lo stato delle cose al momento dell'elezione di Pio X. Mons. P. Gasparri, segretario della S. C. per gli affari ecclesiastici straordinari, dimostrava al nuovo Papa come possibile una codificazione (P. Gasparri, Storia della codificazione del diritto canonico, in Acta Congressus iuridici internationalis VII saec. a Decretalibus Gregorii IX et XIV a Codice Iustiniano promulgatis, Roma 1937, p. 4). Pochi giorni dopo il card. C. Gennari confermava al Sommo Pontefice l'opportunità del suggerimento, così che, con lettera dell' 11 genn. 1904, Pio X incaricava il medesimo card. Gennari di preparare il motu proprio "da spedirsi a tutti quelli emm. cardinali e consultori che in seguito designeremo insieme come i più abili per tale lavoro" (Il Monitore ecclesiastico, 1917, p. 269 sgg.). Al principio del marzo 1904, il Papa riunì più volte i cardinali residenti in Roma, per conoscere in merito il loro pensiero. Risultato anche questo favorevole, nel giorno di s. Giuseppe del medesimo anno, emanò il motu proprio "Arduum sane munus", "de Ecclesiae legibus in unum redigendis" (Acta Pii X, I, Roma 1903, p. 219-22; Acta Apostolicae Sedis, 36 [1903-1904], p. 549 sgg.).
III. I lavori della codificazione. - Con tale documento si annunziava la costituzione di una commissione di cardinali, e di consultori. Questi dovevano elaborare la materia e presentarne i progetti nelle loro riunioni, presiedute dal segretario della commissione cardinalizia. Approvato dai consultori, il progetto veniva sottoposto alla commissione cardinalizia, e una volta approvato anche da questa, sottoposta all'approvazione del S. Padre; segretario della commissione cardinalizia fu mons. Gasparri. Anche per questo il lavoro amministrativo e di cancelleria riguardante la codificazione, fu affidato alla S. Congregazione per gli affari ecclesiastici straordinari di cui mons. Gasparri era segretario. Oltre ai consultori, furono richiesti d'aiuto anche canonisti e teologi, italiani e stranieri, residenti fuori di Roma e chiamati "collaboratori». Conforme alla promessa del motu proprio, secondo il quale tutto l'episcopato sarebbe stato invitato a collaborare, il card. Merry del Val, segretario di Stato, il 25 marzo 1904 indirizzava una circolare a tutti i metropoliti, perché, dopo aver ottenuto il parere dei suffraganei e degli altri Ordinari che comunque avessero diritto d'intervenire al concilio provinciale, riferissero alla S. Sede, non oltre 4 mesi dalla data in cui avevano ricevuta la lettera, la loro opinione sui mutamenti e le correzioni da farsi alla legislazione ecclesiastica.
La circolare autorizzava i vescovi delle singole nazioni a nominare di comune accordo una o due persone, particolarmente capaci, da annoverare fra i consultori. I vescovi però potevano, se cosi preferivano, designare il loro rappresentante fra i membri della commissione, o, infine, nominare un loro connazionale che, sia pure residente fuori di Roma, corrispondesse con la commissione medesima (Acta Sanctae Sedis 36 [1903-1904], p. 603).
Dal motu proprio «Arduum sane munus» non appariva chiaramente se si avesse intenzione di redigere
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un vero e proprio codice, o un'altra collezione come le antiche. Però la lettera del segretario della commissione alle università cattoliche, in data 6 apr. 1904 (Acta Sanctae Sedis, 37 [1904-1905], pp. 130-31), toglieva ogni dubbio. In tale lettera veniva tratteggiato a grandi linee il piano dell'opera, suscettibile di emendamenti, e si diceva che il lavoro da compiere era duplice: il Codice, da redigersi in canoni o articoli come i recenti codici civili, e la raccolta degli atti legislativi posteriori al 1317, ossia la collezione delle fonti.
I rettori delle università ecclesiastiche venivano pregati di notificare quali professori fossero disposti a redigere in articoli o canoni l'una o l'altra parte del diritto canonico, perché fossero annoverati tra i collaboratori. Invito analogo fu rivolto anche ad alcuni professori delle università dello Stato.
Innanzi tutto fu discusso l'indice del Codice, che poi venne modificato, secondo che suggeriva lo svolgimento del lavoro. Si compilò quindi un elenco dei migliori canonisti di tutta la Chiesa, e a ciascuno di essi (consultori o collaboratori) fu assegnata la parte della quale doveva elaborare i canoni. Su ciascun capitolo o parte dello schema generale scrissero almeno due consultori, e sui punti di maggiore importanza o difficoltà, anche tre o quattro, ma sempre in modo che ciascuno non sapesse dell'altro. I lavori dei consultori e dei collaboratori furono ordinati con legge particolare in data 11 apr. 1904, che si trova riprodotta, per la parte dispositiva, nella prefazione del Codice. Per procedere più rapidamente, invece di una, furono nominate due commissioni per materie distinte. Ciascuna commissione si componeva di ca. dieci membri: una si riuniva al mattino del giovedi, l'altra al mattino della domenica. Presiedevo mons. Gasparri in qualità di presidente, assistito, in seguito, da mons. E. Pacelli, ora Sommo Pontefice. Benché i lavori della codificazione precedessero nel più alto segreto, lo stesso motu proprio "Ardum sune munus" annunziava che gli atti relativi ad essa sarebbero stati pubblicati. E quanto ha cominciato a fare mons. F. Roberti, con la pubblicazione degli Schemata de processibus, I, Roma 1940.
Oltre le due commissioni particolari, vi era la commissione plenaria di tutti i consultori (ca. 25), alla quale era demandato l'esame dei canoni approvati dalle commissioni particolari. Ma nella commissione plenaria ciascun membro riteneva suo dovere esprimere la propria opinione su ciascun canone, perciò le discussioni si protraevano esageratamente. La grande commissione non fu perciò più riunita, e invece fu mandato ai singoli membri lo schema stampato che avrebbe dovuto discutersi, con ordine a ciascuno di scrivere in margine ad ogni canone il proprio parere (P. Gasparri, Storia della codificazione, p. 7). Esaminati i pareri dei membri della grande commissione, ed eliminati quelli che non meritavano considerazione, mons. Gasparri sottoponeva gli altri alla commissione cardinalizia, insieme con gli schemi delle due commissioni particolari. I cardinali li studiavano prima individualmente, poi riuniti, almeno due volte. Qualora la questione presentasse difficoltà particolari, si richiedeva anche il parere del dicastero competente.
Creato cardinale nel 1907, mons. Gasparri poco dopo fu nominato anche ponente, ossia relatore, della commissione cardinalizia; segretario restò il segretario della S. Congregazione per gli affari ecclesiastici: prima mons. R. Scapinelli di Leguigno, e poi mons. E. Pacelli. Il card. Gasparri ritenne però sempre, anche dopo la sua nomina a segretario di Stato, la presidenza delle commissioni dei consultori.
Le leggi pontifice, promulgate dopo la costituzione delle commissioni per la redazione del Codice, furono preparate da esse. Meritano tra queste una speciale menzione il decreto Ne temere del 2 ag. 1907 (Acta Sanctae Sedis, 40 [1907], p. 526), e il decreto Maxima cura, del 20 ag. 1910 (AAS, 2 [1910], p. 636). In tal modo si poté conoscere, prima d'inserirle nel
Codice, quale fosse l'accoglienza che veniva riservata alle nuove norme.
Nel 1912, quando quasi tutte le parti del Codice erano state approvate dalla commissione cardinalizia, Pio X , accogliendo un'idea del card. Gasparri, volle che s'inviassero a tutti i cardinali e prelati che vengono convocati al concilio ecumenico, perché esprimessero il loro giudizio e le loro osservazioni. Il 12 marzo 1912, furono inviati i primi due libri: Normae generales e De personis. Il 10 apr. 1913 il terzo De rebus, e il 1^{°} luglio del medesimo anno quello che fino allora era il libro quarto: De delictis et poenis. Il 15 nov. 1914 fu spedito il libro: De iudiciis ecclesiasticis. A tutti i destinatari (ca. 5000), fu imposto il segreto pontificio. Ciascuno di essi però era autorizzato ad affidare il lavoro di revisione a due o tre persone di sua fiducia, del clero secolare o regolare. Le osservazioni dell'episcopato furono sottoposte direttamente alla commissione cardinalizia. In seguito ad esse il progetto subì dei mutamenti profondi: il quinto libro divenne quarto, e questo prese il posto di quello; vari titoli e rubriche furono cambiate; introdotte norme prima non contemplate: altre invece soppresse.
La morte di Pio X ( 20 ag. 1914) e la guerra mondiale non interruppero i lavori della codificazione. Nel luglio 1916, la commissione cardinalizia terminò la revisione delle osservazioni dei vescovi; e nello stesso anno il Codice fu stampato, pronto per essere promulgato. Benedetto XV volle tuttavia che prima si inviasse ai cardinali residenti in curia e ai dicasteri della S. Sede, perche esprimessero il loro pensiero. Finalmente, il 4 dic. 1916, il Papa nell'allocuzione concistoriale annunziava che l'opera era compiuta. Ancora però nel 1917 varie disposizioni, riguardanti l'organizzazione della curia romana (AAS, 9 [1917]), influirono sulla redazione del Codice (cf. cann. 247, 257. 258).
IV. Il Codice. - Il giorno di Pentecoste 1917, 27 maggio, il Codice fu promulgato con la costituzione Providentissima Mater Ecclesia. Il 28 giugno 1917 veniva pubblicato negli Acta Apostolicae Sedis, e nel medesimo giorno il card. Gasparri ne presentava la prima copia al Sommo Pontefice, in presenza dei cardinali, consultori e collaboratori. Nella sua risposta, il Papa dichiarò tra l'altro la volontà precisa di non dare ascolto alle domande di deroghe ed esenzioni. Secondo la costituzione Providentissima il Codice entrava in vigore il 19 maggio 1918, Pentecoste dell'anno successivo. Tuttavia, con decreto del 20 ag. 1917, fu disposto che alcune norme fossero applicate in anticipo, e cioè i cann. 239 \ 1,240, 600 mathrm{n} .3,859 \ 2,1108 \ 3,1189,1247 \ 1,1250- 1254, 1401 (AAS, 9 [1917], p. 475). Codex Inris Canonici è il titolo della collezione (si usa abbreviare in CIC).
Nella Chiesa l'uso della parola codice fu nei passati secoli assai raro. Si trova tuttavia negli atti del Concilio Tolerano IV del 633, per designare il Codex Ecclesiae Hispanae; verso la fine del sec. virt la collezione DionisioAdriana fu parimenti chiamata Codex canonum; cosi pure la collezione delle costituzioni dei concili africani fu pubblicata nel 1645 da Chr. Justel sotto il titolo Codex canonum Ecclesiae Africanae; nel 1675 P. Quesnel pubblicò la sua collezione intitolandola Codex Ecclesiae Romanae; Codex Carolinus fu chiamata la raccolta delle lettere di vari Papi a Carlo Martello, Pipino il Breve e Carlomagno; e Codex encyclicus una collezione di 41 lettere, di cui la parte principale fu indirizzata all'imperatore Leone I nel 485 da sinodi che rappresentavano collettivamente tutto il mondo cristiano.
Nel diritto civile con il nome di codice si designava una collezione di leggi, a guisa del Codice di Giustiniano, autentica, sistematica ed esclusiva. Cosi pure, oggi, nel diritto canonico.
La nuova collezione si chiama C. i. c. e non inris ecclesiastici, sia per l'uso più antico e preva-
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lente della prima espressione, sia per evitare equivoci.
Già nella Nov. CXXXVII di Giustiniano le leggi ecclesiastiche sono chiamate "canones e e contrapposte alle leggi civili, le "leges". Con il nome di canoni si designavano le decisioni dei primi concili, mentre le definizioni disciplinari dei pontefici erano dette Decretali o Decreta. L'uso continua presso Graziano (Prosemium, e c. 2, D. III), i decretisti (cf. J. F. Schulte, Die Geschichte der Quellen, I, Stoccarda 1875, p. 29, nota 3 e p. 255), e le Decretali (cf. c. 11, X, 1, 2; c. 2, V, 7, in VI). Nei Concili di Basilea e Costanza, in quello Tridentino e negli schemi del Concilio Vaticano, furono invece chiamati decreti le decisioni disciplinari, e canoni le dichiarazioni dommatiche, ma l'uso continuò a designare con il nome di canoni le leggi contenute nel Corpus Iuris. I giuristi protestanti del sec. xviri cominciarono poi a designare come "ius ecclesiasticaun "le leggi dello Stato in materia ecclesiastica. Tale pure è il senso attribuito a questa espressione nelle università italiane. E quindi evidente che il titolo "Codex iuris ecclesiasticis" avrebbe potuto generare equivoci.
La divisione del CIC è, come nelle Decretali, in 5 libri, ma la distribuzione della materia è nuova, e nuovo il metodo. Prima del CIC è posta la costituzione con cui il medesimo venne promulgato, il motu proprio "Cum iuris canonici" con cui venne istituita la Pontificia commissione per l'interpretazione autentica, e la professione di Fede: questa ricorda il titolo De Summa Trinitate et de Fide catholica con cui cominciavano, dopo il Codice di Giustiniano, le collezioni autentiche delle Decretali. In Appendice sono poste 8 costituzioni tolte dal vecchio diritto. La prima, e cioè la Vacante Sede Apostolica in data 25 dic. 1904 è stata ora sostituita dalla Vacantis Apostolicae Sedis dell's dic. 1945: questa ha tolto ogni vigore anche alla seconda e alla terza, e cioe alla Commissum Nobis del 20 genn. 1904 e alla Praedecessores Nostri del 24 maggio 1882, e inoltre al motu proprio "Cum proxime" del i marzo 1922 (cf. Apollinaris, 19 [1945], pp. 177-79).
Ciascuno dei cinque libri del Codice si suddivide generalmente in parti, sezioni, titoli, capitoli, articoli e canoni (questi sono 2414).
Anche per la ripartizione esteriore della materia, il CIC differisce profondamente dalle collezioni precedenti. La forma interna dei singoli canoni si distingue ancora più profondamente. Mentre infatti le Decretali erano date per casi particolari e riferivano anche le parti espositiva e motiva, i canoni contengono in forma conclus la sola norma. Nelle collezioni delle Decretali il testo era riprodotto, sebbene abbreviato, con le stesse parole delle fonti, mentre il CIC, pur riproducendo generalmente norme preesistenti, in genere usa termini diversi. Per lo stesso motivo, lo stile delle Decretali era straordinariamente difforme; anche quello del CIC risente della moltitudine dei collaboratori, ma con discordanze meno evidenti. Infine le collezioni delle Decretali non comprendevano tutta la legislazione canonica vigente al momento della promulgazione, e invece contenevano, oltre a vere e proprie norme disciplinari, definizioni dogmatiche e prescrizioni liturgiche. Il CIC omette le norme liturgiche e anche le verità dogmatiche, eccettuato il caso in cui costituiscano il fondamento delle leggi disciplinari. Queste ultime invece vi sono tutte comprese.
L'autorità del CIC è definita nella citata costituzione Praedentissima. Ai termini di essa, il CIC deve dirsi una collezione autentica, universale ed esclusiva. Tutte le leggi pertanto che vi sono contenute sono obbligatorie per tutta la Chiesa latina, né importa se in precedenza fossero leggi particolari o generali o norme consuetudinarie, o se le loro provenienza sia da fonti epurie. Le leggi contenute nel CIC, anche se sorte in precedenza in epoche
diverse o di diversi legislatori, hanno la stessa forza obbligatoria, come tutte promulgate nel medesimo istante. Il CIC può anche dirsi una collezione esclusiva, perché abroga tutte le norme legali o consuetudinarie che non riproduce esplicitamente o implicitamente (can. 6). Non è però esclusiva in senso assoluto, perché lascia in vigore: il diritto ecclesiastico orientale; le prescrizioni strettamente liturgiche; il diritto concordatario; il diritto consuetudinario immemorabile o centenario, anche se ad esso contrario, purché in tal caso non sia riprovato espressamente e sia tollerato dagli Ordinari; il diritto particolare anche contrario al CIC; i diritti quesiti, i privilegi e gl'indulti apostolici ancora in uso e non espressamente revocati.
I singoli canoni hanno forza di leggi universali. Le iscrizioni o rubriche dei libri, parti, sezioni, titoli, capitoli, articoli, sono autentiche, ma non sono vere leggi, perché designano soltanto la materia che comprendono. Possono essere tuttavia un mezzo di interpretazione. L'indice che precede il CIC non è che l'elenco delle rubriche, ed ha pertanto il valore di esse. I documenti inseriti al termine del CIC hanno la stessa forza obbligatoria dei canoni, anche se prima erano leggi particolari. Invece la prefazione, le note, l'indice analitico-alfabetico hanno un valore puramente privato. Poiché per l'interpretazione del diritto nuovo occorre, nella massima parte dei casi, risalire al diritto anteriore, le note sono un ottimo ausilio. L'indicazione però di una fonte non comporta che la norma nuova sia conforme all'antica; né l'omessa indicazione di questa prova l'indipendenza della legge nuova. In qualche raro caso è infatti sfuggita l'indicazione della fonte.
Le variazioni e traduzioni del CIC in altre lingue sono state vietate, per evitare alterazioni di senso. Con permesso della S. Sede sono stati però tradotti i canoni che riguardano le religioni latcalie religioose, per l'insufficente conoscenza che i maggiormente interessati possono avere della lingua latina. Recentemente si è concesso il permesso anche per qualche traduzione completa. Tutte queste traduzioni non sono però autentiche.
V. L'interpretazione autentica del CIC. L'interpretazione autentica del CIC, in virtù del motu proprio "Cum iuris canonici" del 15 sett. 1917 (AAS [1917], p. 483), è riservata a una speciale e permanente commissione pontificia. L'autorità della commissione non è legislativa, ma solo interpretativa. Tale potere non comprende però solo l'interpretazione declaratoria, ma anche l'interpretazione propriamente esplicativa della legge dubbia e l'interpretazione propriamente restrittiva ed extensiva. Nell'adunanza plenaria del 9 dic. 1917 la Pontificia Commissione stabili che i dubbi di minore importanza e difficoltà, potessero essere risolti dal cardinale presidente. Nella stessa adunanza plenaria fu deciso inoltre di rispondere solo ai dubbi proposti dagli Ordinari e dai superiori maggiori degli Ordini e congregazioni religiose, non ai quesiti dei privati a meno che non siano proposti attraverso i loro Ordinari (AAS, 10 [1918], p. 77; 11 [1919], p. 476). Le risposte della Commissione hanno lo stesso valore obbligatorio che hanno i canoni.
Secondo il motu proprio "Cum iuris canonici" la Pontificia Commissione avrebbe anche il compito di redigere in canoni le nuove leggi universali che mutino o suppliacano al silenzio del CIC, e d'indicare nel codice i canoni rispettivi da sostituire o completare. Tale funzione non è però mai stata adempiuta.
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VI. Le Ponti del CIC. - Sono state riunite e pubblicate dal card. P. Gasparri e dal card. G. Serèdi. Sono state emesse in questa collezione le fonti desunte dal Corpus Iuris, dal Concilio tridentino e dai libri liturgici, perché si trovano facilmente in possesso di ogni studioso. Le altre fonti, prima disperse in tante raccolte, sono ora riunite in 8 voll. e disposte secondo l'ordine seguente : prima vengono riportate in ordine cronologico le leggi dei concili generali che non si trovano nel Corpus Iuris, né negli atti dei Pontefici, né in quelli del Concilio tridentino. Seguono, sempre in ordine cronologico, le leggi dei Sommi Pontefici che non sono nel Corpus Iuris; poi le norme date dalle SS. Congregazioni, tribunali e uffici della S. Sede: gli atti di ogni S. Dicastero sono in ordine cronologico, e l'ordine di successione dai Dicasteri è quello stabilito dal CIC. Le fonti riferite sono complessivamente 6464.
Stat.: I. Noval. Codificazioni: iuriz canonici recessio histo-rico-apologetica. Roma 1918; P. Vidal, Il nuovo Codice di diritto canonico, in Cic. Catt., 68 (1917), 60 (1918), passim; U. Stutz, Der Geist des CIC. Steccards 1918; A. Scharnagl, Das neue kirchliche Gesetzbuch, 2^{4} ed., Monaco 1918; H. Henrici, Das Gesetzbuch der katholischen Kirche. Basilea 1918; N. Hilling, in Archiv für hath. Kirchenrecht, 98 (1918), pp. 71-86; A. Bernareggi, Metodi e sistemi delle antiche collezioni e del nuovo Codice di diritto canonico, Magonza 1919; A. Grischeid, Essai concernant la nature de la codification, Parigi 1922; M. Falco, Introduzione allo studio del CIC, Torino 1922; B. Zangollowicz, in Proeglud Teologiczuuj, 8 (1927), pp. 142-61; Kl. Mörsdorf, Die Rechtssprache des CIC, Paderborn 1937; P. Gasparri, Storia della Codificazione del diritto canonico, in Acta Compresos juridici internationalis, IV, Roma 1937, pp. 3-10; P. Ciprotti, Osservazioni sul testo del CIC, Città del Vaticano 1944.
Dino Staffa
CODEX THEODOSIANUS. - E il titolo della grande raccolta ufficiale di costituzioni imperiali romane, ordinata dall'imperatore Teodosio II e pubblicata il 15 febbr. 438 d. C. Essa abbraccia le costituzioni da Costantino in poi, fino all'a. 438 , raggruppate in 16 ll ., a loro volta distinti in titoli, e in ciascuno dei quali le costituzioni relative appaiono disposte in ordine cronologico. Il suo piano di disposizione riproduce l'ordine sistematico del Digesto: dopo le fonti, la pars edictalis (ll. II-IV), poi la parte 2^{2}, con nuove materie complementari (ll. V-XV) e un l. XVI consacrato al diritto ecclesiastico (Krüger, Girard).
Il C. T. ebbe particolare fortuna nell'ambiente ecclesiastico per la profonda impronta cristiana della legislazione che esso rinserra, fortuna che aumentò quando la Chiesa di Roma si volse ad accettarne per molta parte le norme per il regolamento del suo patrimonio.
In Italia, l'applicazione dei testi giustinianei, avvenuta a distanza di poco più di un secolo ( 554 d . C.), tentò di soppiantarlo, ma non vi riusci completamente, come accerta la sopravvivenza di istituti (fiducia, sponsio ecc.), che erano stati soppressi nella legislazione giustinianca. Esso sopravvisse invece come legge della gente romana negli altri paesi che avevano fatto parte dell'Impero d'occidente e che non ebbero la estensione del diritto giustinianeo e gli stessi dominatori barbarici ne trassero elementi per la compilazione delle loro leggi romano-barbariche (Lex Romana Wisigothorum, Lex Romana Burgundionum). In Italia vi attinse prima della riconquista bizantina anche il gotico re Teodorico per il suo Edictum. Al C. T. vero e proprio si annettono le Novellae post-teodosiane emanate nei due Imperi sino alla caduta dell'impero d'Occidente (476).
Norme che interessano la materia religiosa, la disciplina del clero e l'autorità delle disposizioni conciliari e canoniche in genere si trovano raccolte in vari punti. Ve ne sono nel l. II e nel l. VI, ma la serie più importante è compresa nel l. XVI, par-

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Codex Theddosiands - Inizio del 1. 15, tit. I. Codice in semionciale del sec. vi - Biblioteca Vaticana, Rep. lat. 886.
ticolarmente destinato a disciplinare i rapporti della Chiesa.
Questo libro risulta diviso in undici titoli, in cui la materia appare disposta come appresso: nel tit. I, De fide catholica, si stabilisce in una costituzione degli imperatori Graziano, Valentiniano e Teodosio (riferita più tardi nel codice giustinianeo) il credo della fede cattolica secondo l'insegnamento della Sede apostolica; nel tit. II, De episcopis, ecclesiis et clericis, in varie costituzioni si dispone l'esensione del clero dai munera di ogni genere, si riconosce la facoltà ai chierici di lasciare i loro beni alla Chiesa, si sancisce la giurisdizione civile del tribunale dei vescovi (episcopalis audientia); si vieta ai magistrati civili di interferire nella gerarchia e nella disciplina ecclesiastica, si aggiunge al provvedimento ecclesiastico della segregazione dal ministero religioso la perdita dell'esensione dai munera civili, e de ultimo, in una costituzione degli imperatori Onorio e Teodosio (C. T., XVI, 2, 44) si stabilisce per i chierici di qualunque grado che extrauearum sibi mulierum interdictu consortia cognoscant; nel tit. III, De monachis, si dispone che questi debbano vivere e seguire deserta loca et vastas solitudines; nel tit. IV, De iis qui super religionem contendunt, si colpiscono, tra l'altro, con la deportazione i dissenzienti su questioni religiose, mentre nel tit. V, De haereticis, si sanciscono pene civili e personali nei confronti di chi, appartenendo alle varie sâtte eretiche, turba la fede e il popolo; nel tit. VI, Ne sanctum Baptisma iteretur, si dispone, tra l'altro, per i contravventori, la pena della confisca dei beni; nel tit. VII, De apostotis, si toglie in misura diversa la capacità di testare, a seconda del grado di chi fa apostasia; nel tit. VIII, De indaeis caelicolis et samaritanis, si sanciscono pene riguardo agli ebrei e agli altri, con il particolare divieto del proselitismo; nel tit. IX, Ne christionum mancipium indaeus habeat, si tende a stabilire la superiorità civile del cristiano sopra l'ebreo; nel tit. X, De paganis sacrificiis et templis, si combatte la sopravvivenza del culto e delle costumanze pagane riaffermandosi invece la difesa della vera fede; nel tit. XI e ultimo, De religione, una costituzione degli imperatori Arcadio e
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(da H. Gerstinger, Die Wiener Geweiz, Vienna 1931, f. XIX, p. 32)
LA GENESI DI VIENNA. Codice purpureo con lettere in argento e oro (sec. v-vi). La miniatura si riferisce a Gen. 42, 21-26. Giuseppe mette a prova i fratelli.
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CODEX WITTECHINDEUS CONTENENTE I VANGELI, miniato a Fulda (sec. 1x-x). Inizio del Vangelo di s. Giovanni - Berlino, biblioteca di Stato, cod. lat. Theol. fol. I.
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Onorio del 29 ag. 399 stabilisce il seguente importante regolamento di competenza tra l'autorità ecclesiastica e i magistrati civili per i processi in materia religiosa: "Quotiens de religione agitur episcopos convenit agitare, ceteras vero causas quae ad ordinarios cognitores vel ad usum publici iuris pertinent, legibus oportet audiri».
Le collezioni canoniche accolsero molte di queste costituzioni riguardanti i privilegi del clero e la difesa della religione, ma piuttosto come testimonianza autorevole accanto alla disposizione canonica; e ciò pure, nonostante la forza ábrogativa dell'altro codice imperiale successivo, il codice giustinianeo.
La prima vera edizione critica del C. T. preparata dal Mommsen, condotta a termine dal Meyer nel 1905 e pubblicata sotto il titolo Theodosianilibri XV'f cum constitution