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 S. Giovanni in Monte di Bologna, S. Andres di Verrelli, le quali le venivano man mano incorporate. Sul principio del sec. xvir possedeva ca. 80 case religiose in Italia, tra cui molte abbazie. Essa ebbe il suo maggiore sviluppo nel sec. xvI con un'attività ascetica, culturale e pastorale assai ragguardevole. Ridotta agli estremi in seguito ai torbidi e alle soppressioni, avvenute sullo scorcio del sec. xvir e durante la dominazione francese in Italia, riprese nuovo vigore unendosi nel 1823 con la Congregazione" del S.mo Salvatore di Bologna, ad opera dell'abate Vincenzo Garofali, in seguito arcivescovo di Landicea. Nel decreto di unione del 28 giugno 1823 , firmato dal card. Pacca, la nuova Congregazione è chiamata : "Ordo Canonicorum Regularium Sanctissimi Salvatoris Lateranensium».

La Congregazione è a regime centralizzato, somigliante in tutto alla costituzione interna della Congregazione benedettina di S. Giustina, sorta nello stesso clima di riforma claustrale del Quattrocento, e viene governata da un abate generale che risiede a Roma. Essa è altresí dirisa in province, le quali però sono, conforme alla tradizione dell'Ordine, semplici circoscrizioni geografiche agli effetti della visita canonica. La Congregazione si dedica all'apostolato pastorale in numerose parrocchie e nelle missioni (Congo Belga), e all'educazione della gioventù nelle scuole da essa gestite. Ad essa fanno capo inoltre le Pie Unioni delle Figlie di Maria, diffuse in tutto il mondo, con la sede centrale nella basilica di S. Agnese fuori le mura in Roma.

La Congregazione ha attualmente una quarantina di conventi o "canoniche», dislocate in Italia, Polonia, Spagna, Francia, Belgio, Glanda, Inghilterra e nell'America Latina, con 350 canonici.

Bim.: N. Walloecher, La Congregazione dei C. r. L. Pe. riodo di formazione (1402-1483), Gubbio 1929; id., Mons. Vincenzo Garofali, Roma 1939.
2. Congregazione austriaca dei C. r. Lateranensi. - Fu costituita nel 1907 sul modello di una Congregazione monastica, ma le sei prepositure che la compongono risalgono tutte al periodo della riforma e della massima fioritura dell'Ordine canonicale, ossia ai secc. xi e xir.

Esse sono: S. Floriano nella diocesi di Linz, fondata nel 1071, Klosterneuburg presso Vienna, concessa all'Ordine dal margmvio s. Leopoldo nel { }_{1108}, Herzogen-

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(ret carisita del Canonici di St. Maurizio) Canonici regolari di S. Agostino - Abbazia di S. Maurizio d'Agauno con lo sfondo delle Dente du Midi, alt. m. 3260. Svizzera.
burg nell'Austria Inferiore (1108), Novacella o Neustift in diocesi di Bressanone (1142), Reichersberg, diocesi di Linz (1084), Vorau, diocesi di Seckau (1163). Alcune di queste prepositure sono veri centri di cultura con ricche collezioni di opere d'arte, manoscritti, incunaboli (nella biblioteca di S. Floriano se ne conservano 800). Durante i secc. xvi e xvir si effettuo tra questi monasteri e la Congregazione del Salvatore lateranense un'unione caritativa e la comunicazione dei privilegi; da quel tempo questi C. r. si chiamano Lateranensi ed i prevosti abati Lateranensi.

Secondo l'antico costume dell'Ordine ogni prepositura ha un certo numero di parrocchie, incorporate alla medesima (complessivamente in tutta la Congregazione 110 parrocchie), dove svolge l'attività pastorale. Nelle prepositure i C. r. si applicano all'ufficio corale, allo studio e all'insegnamento. Klosterneuburg è famosa per il suo "apostolato liturgico" (Volksliturgisches Apostolat), movimento che cerca di stimolare la partecipazione attiva alla sacra liturgia da parte dei fedeli. A questo ramo di C. r. apparteneva il celebre Gerhoh di Reichersberg.

Nel Capitolo generale vengono eletti l'abate generale, che presiede alla Congregazione per sei anni, ed il convisitatore che compie la visita canonica nella prepositura propria dell'abate generale. La Congregazione conta oggi 6 case con 349 canonici.

Bibl.: B. Gernik, Die Schriftsteller der Augustiner-Chorherren Österreichs, Vienna 1905; W. Pauker, Führer durch die Sehenwulzfigheiten des Stiftes Klosterneuburg, ivi s. d.; M.Schrutt, Guida storico-descrittiva della Propositura dei Canonici Regolari di Novacella, edita in occasione dell'attavo centenario dello Badia 1141-1941, Firenze 1942. Carlo Egget
3. Congregazione ospitaliera dei C. r. del Gran S. Bernardo. - La sua origine risale alla seconda metà del sec. xi. Il primitivo scopo era di provvedere al funzionamento dell'Ospizio fondato da
s. Bernardo, arcidiacono di Aosta (v.), sul Monte Giove, in sostituzione dell'ospizio carolingio di Bourg-St-Pierre, distrutto. E retta da un prevosto (praepositus), nominato a vita dal Capitolo generale; egli riceve la benedizione abbaziale ed è insignito di tutte le prerogative degli abati dei monasteri sui iuris e di altri particolari privilegi, in virtù della bolla che Clemente XIII indirizzo, il 9 ag. 1762, al prevosto Claudio Filiberto Thévenot.

Oggi i Canonici, oltre la cura degli Ospizi del Gran S. Bernardo e del Sempione, esercitano in modo stabile il ministero in nove parrocchie della diocesi di Sion e in una della diocesi di Aosta. Inoltre dal 1933 hanno iniziato una missione, posta sui confini della Birmania, del Tibet e della Cina (il can. Maurizio Tornay, trucidato nel sett. 1949, è la prima vittima della missione). Sono tuttora in uso le Costituzioni promulgate dal card. Giovanni Cervantes, il 15 maggio 1438 (se ne conserva ancora il manoscritto originale, descritto da L. Quaglia in Archives héraldiques suisses, 63 [1949], pp. 26-29), adattate e completate dai vari Capitoli generali ed ora conformate alle prescrizioni del CIC. La Congregazione conta oggi 86 membri.

Bibl.: Regula S. Patris Augustini pro Canonicis Regularibus uernon Constitutiones pro iudizia Congregatione Con. Reg. Montis et Columnae Iovis, Lucerna 1723. Alle opere citate nella bibl. di BERNARDO d'AOSTA, si aggiunga: Fred.-Th. Dubois, Les armories de l'hospice du Grand-St-Bernard, in Archives héraldiques suisses, 28 (1914), pp. 150-53; id.. Arumines des Privóts du St-Bernard, ibid., 33 (1939), pp. 8-13, 46-53, 72-76, 176-32; L. Quaglia-D.-L. Galbreath, Sigillographie du Grand-St-Bernard, ibid., 61 (1944), pp. 10-14, 70-75; L. Quaglia, L'habil des chanoines du Grand-St-Bernard, in Revue d'hist. evtl. (viiv., 38 (1944), pp. 34-46; P. Croidys, Du Grand-St-Bernard au Thibet, Parigi [1949]; Chr. Simonnet, Thibet. Voyage au bout de la Chreticuit, ivi [1949].
A. Pietro Frutaz
4. Congregazione svizzera dei C. r. di S. Maurizio di Agauno. - Sembra che i monaci di Agauno abbiano adottata la regola di s. Benedetto nel sec. viI o viII, ma verso l'824 furono sostituiti da Canonici che seguivano probabilmente le prescrizioni di s. Crodegango, vescovo di Metz. Dalla metà del sec. viIt alla metà del sec. iv, gli abati erano contemporaneamente vescovi di Sion; in seguito, gli ufficiali degli ultimi Carolingi, poi i re del secondo regno di Borgogna, ed infine i primi conti della casa di Savoia si riservarono la supremazia su questa abbazia, di cui portarono talora il titolo di abate o prevosto, o ne davano i titoli ai loro parenti arcivescovi di Lione o vescovi di Aosta. Per consiglio di s. Ugo, vescovo di Grenoble, il conte Amedeo III di Savoia rinunciò alla commenda ed i Canonici della badia adottarono nel 1128 la regola di s. Agostino, con l'approvazione di papa Onorio II.

Dal principio del sec. xiv aria metà del xvir, la badia era diventata una collegiata con parecchie prebende, e l'abate era signore temporale di molte località. Per iniziativa del nunzio apostolico Girolamo Farnese, l'abate Pietro Maurizio Odet iniziò nel 1642 il ripristino della vita regolare ed il nunzio Domenico Passionei approvò le nuove Costituzioni nel 1722, che furono poi riviste nel 1820, 1870 e 1931. Il re di Sardegna Vittorio Amedeo III nel 1782 creava conte l'abate, ed il papa Gregorio XVI nel 1840 lo elevava alla dignità vescovile col titolo di vescovo di Betlemme, con cattedrale la chiesa abbaziale.

I Canonici portano per privilegio di Eugenio III, secondo la tradizione, la mozzetta rossa; inoltre, il nunzio Odoardo Cibo, nel 1675, dice l'abito violaceo dei Canonici delle cattedrali di Savoia e Gregorio XVI, nel 1840, la cappa rossa. Dal medioevo, l'abbazia di S. Maurizio ha diverse parrocchie e Pio XI, nel 1933, stabili quali siano di giurisdizione nullius e quali incorporate plena iure alla badia dalla diocesi di Sion. Nel medioevo l'abbazia di Agauno partecipava alla fondazione delle abbazie di Abondance e di Filly nella diocesi di Ginevra, e reggeva parecchi priorati, come Vetroz (Vallese), Aigle (Vaud), Semur e Senlia (Francia), Ripaille (Savoia), questi ultimi fondati l'uno

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da s. Luigi IX, re di Francia, l'altro dal duca Amedeo VIII; reggeva ancora diversi ospiai, come S. Giacomo presso Agauno ed un altro in Villeneuve (Vaud). Nel decorso dei tempi, l'abbazia di S. Maurizio conchiuse diversi patti o alleanze spirituali con le abbazie dei C. r. di Abondance e di Filly, con i Benedettini di Einsiedeln, con la prepositura dei C. r. del Gran S. Bernardo, le Congregazioni di C. r. Lateranensi e quelli di S. Pietro Fourier nella Lorena.

Oggi, l'abbazia è un centro intellettuale e spirituale della Svizzera cattolica. I Canonici si dedicano all'insegnamento ed a tutte le forme del ministero sacerdotale e missionario. Nel recinto dell'abbazia ca. 600 studenti seguono i corsi nell'annesso ginnasio-liceo, riconosciuto dal governo del Cantone valesiano. I Canonici di S. Maurizio insegnano anche nel collegio di S. Carlo nel Porrentruy (Berna) e nelle scuole commerciali di Sierre e di Bagnes (Vallese). Esercitano inoltre il sacro ministero nella prefettura apostolica di Sikkim (India), che è stata loro affidata dopo il 1937. Al 31 dic. 1948, la Congregazione contava 128 membri.

Bull.: L. Dupont Lachand. Les Abbés de St-Maurice d'Aganne, in Les Echos de St-Mimriee, 31 (1932), pp. 239-77. Leone Dupont Lachenal
CANONICO. - 1. Per l'origine del termine e le vicende delle istituzioni nel primo millennio, v. CANONICI REGOLARI DI S. AGOSTINO.

Nel 1059 Niccolò Il cercò di ridurre i c. alla vita comune e di ristabilire la comunanza dei beni della Chiesa, ma fu impresa ardua che non riusci
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(per cartevia dei Canonici del Gran S. Bernardo) Canonici regolari di S. Agostino-Stato dei lavori (1938) del costruendo ospizio sul colle Latza, alt. m. 3800 (Himalaya), da parte dei Canonici del Gran S. Bernardo.
di gusto a tutti, donde la distinzione tra c. regolari e c. secolari. Nel sec. xili i c. della chiesa cattedrale formano una categoria a parte nel clero della città episcopale.
2. Si considerano qui i c. secolari. I c. e le dignità costituiscono l'elemento essenziale di un Capitolo. Il CIC ricorda soprattutto due sorta di c. : i c. simplicitero c. titolari e ic. ad honorem o c. onorari (can. 406, § 3).
3. I c. titolari sono membri del Capitolo e godono di un vero beneficio che conferisce loro il diritto a risorse convenienti, tanto che si richiede una concessione speciale della S. Sede per istituire dei canonicati senza emolumenti annessi (can. 393, § 3).

Il numero dei c. deve essere sufficiente perché sia provveduto in modo decoroso al culto divino e alla dignità della chiesa (can. 394, § 3). Il numero resta fissato una volta per sempre nei cosiddetti Capitoli numerati ossia a numero determinato: in tali Capitoli esistono tanti prebendati quante sono le prebende (can. 394, § 1), mentre nei Capitoli non numerati il numero non è determinato e spetta al vescovo, dietro parere del Capitolo, definire a quanti membri le rendite beneficiali permettano un onesto sostentamento (can. 394, § I).

4. Nel sec. xvili si introdusse in Francia l'uso di nominare c. onorari quegli ecclesiastici ai quali i vescovi volevano testimoniare una considerazione particolare. Nessun obbligo per essi d'assistere al coro o di osservare la residenza; ma altresì non possono pretendere alcuna prebenda canonicale, né rivendicare il diritto di suffragio (attivo e passivo) nelle assemblee capitolari. In effetto essi non sono membri del Capitolo. Il diritto di nominare i c. onorari, sia diocesani sia estradiocesani, appartiene unicamente al vescovo: questi dovrà chiedere il parere del Capitolo e non usare di questo diritto che raramente e con circospezione (can. 406, § 1).

Per la nomina a c. onorario di un sacerdote estradiocesano, il vescovo dovrà non solo consultare il suo Capitolo, ma ottenere anche, sotto pena di nullità della nomina, il consenso dell'Ordinario del sacerdote stesso e indicare a quest'Ordinario di quali insegne e privilegi potrà usare il nuovo c. (can. 406, § 2). Il numero dei c. onorari residenti fuori diocesi non può sorpassare i due terzi di quello dei c. titolari (can. 406, § 3).

I c. onorari di una basilica o chiesa collegiale di Roma non possono usare dei loro privilegi e insegne che nell'interno di detta chiesa e delle sue filioli. I c. onorari di tutte le altre chiese fuori Roma possono usare delle loro insegne nell'ambito della loro diocesi ed eccezionalmente fuori della medesima, come i c. titolari. Oltre ai diritti onorifici, i c. onorari hanno diritto a uno stallo in coro (can. 407, §§ i, 2).
5. Col nome di c. soprannumerari vengono designati quei c. che risultano oltre il numero prestabilito, e per conseguenza senza prebenda, nei cosiddetti Capitoli chiusi o numerati. I c. soprannumerari sono veri c., con il diritto allo stallo in coro, alla voce in Capitolo e alle distribuzioni quotidiane, e con l'obbligo di assistere al servizio divino.

Coloro che godono di una prebenda in una chiesa capitolare possono ottenere dalla S. Sede, e da essa soltanto, un indulto di merito, detto indulto di giubilarione, dopo un lodevole servizio di quarant'anni di coro, nella medesima chiesa o in chiese distinte della stessa città o almeno della stessa diocesi (can. 422, § 1). I c. gisdidati, anche se non risiedono nel luogo del loro beneficio, percepiscono le rendite della loro prebenda e anche le distribuzioni quotidiane, pur essendo dispensati dal servizio dell'altare (can. 422, § 2); ma non godono del diritto di opzione ove esso esistesse (can. 422, § 3).

Notiamo di passaggio i c. coadiutori che il Papa assegna a quei c. che l'età o lo stato di salute rende incapaci di compiere il loro ufficio. Di massima essi hanno i poteri d'ordine spirituale e temporale dei c. dei quali sono coadiutori, ma non hanno diritto alcuno alla prebenda, né obbligo di residenza o di assistenza al servizio divino.

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6. Spetta al vescovo conferire tutti i canonicati, previo parere del Capitolo, a meno che la loro collazione non sia riservata alla S. Sede o la carta di fondazione assegni ad altri tale diritto. Il vescovo non conferirà questo titolo che a sacerdoti ragguardevoli per dottrina e integrità di vita (can. 404, § 1); egli terrà conto, a parità di condizioni per il resto, del grado di dottore in teologia o in diritto canonico o dei meriti acquistati nel ministero o nell'insegnamento.

I c. devono prendere possesso del loro beneficio in conformità ai cann. 1443-45 e premettere la professione di fede in base ai cann. 1406-1408. Dopo questa presa di possesso, essi possono usare delle insegne e dei loro privilegi, occupare uno stallo in coro e percepire i frutti del loro beneficio (can. 405, §§ i, 2).
7. Tra i principali doveri del c. sono il servizio di coro e la residenza. Tutti coloro che hanno un beneficio corale sono tenuti alla quotidiana recita dell'Ufficio divino in coro. Il servizio a turno (sensitium per termin) è tuttavia legittimo se autorizzato dalla legge di fondazione del Capitolo o dalla S. Sede (can. 414). L'ufficiatura canonicale comprende: la salmodia delle ore canoniche, la Messa conventuale e le altre messe da celebrarsi conforme alle rubriche del messale o per pie fondazioni (can. 413, §§ 2, 3).

I membri del Capitolo son tenuti alla residenza nel luogo del beneficio e non possono godere che di un ristretto tempo di vacanze, le quali per i c. obbligati al coro non devono sorpassare ogni anno i trumesi, continui o divisi (can. 418, § i). Una causa legittima e una speciale licenza del vescovo sono necessarie perché i c. possano assentarsi durante la Quaresima e l'Avvento o nelle feste più solenni delJ'anno (can. 418, § 3). Durante le vacanze, essi non percepiscono che le rendite della loro prebenda.
8. I c. hanno il diritto di portare una veste particolare e delle speciali insegne che possono essere il rocchetto, la mozzetta, la cappa magna, l'anello e talvolta la croce pettorale. La veste canonicale deve essere portata in coro; ed è permesso usarla in tutta la diocesi; fuori diocesi non può essere usata che da quelli che accompagnano il vescovo o rappresentano il Capitolo si concili o in qualche altra solennità (can. 409, §§ i, 2).

Bibl.: Werne. Vidal, II, 3² ed., Roma 1943, n. 653 sge. (con ricca bibl.).

CANONICO PENITENZIERE. - In ogni chiesa cattedrale deve esistere, possibilmente, l'ufficio di c. p., che potrà istituirsi anche nelle chiese collegiali, soprattutto nelle insigni. L'ufficio di c. p. è dunque obbligatorio per le chiese cattedrali, con la riserva introdotta dal Concilio di Trento: «ubi id fieri potest» (cf. ora can. 398).

Il c. p. dovrà avere i medesimi requisiti del canonico teologo (v.), con questa differenza che non solo la laurea in teologia, ma anche quella in diritto canonico dovrà farlo preferire agli altri, a parità di condizioni per il resto. E opportuno che il c. p. abbia trent'anni compiuti (can. 399, § i).

Il c. p. non può ricevere né esercitare nello stesso tempo un ufficio comportante giurisdizione in foro esterno. Su questo punto il Codice è l'interprete di quel saggio costume che ha introdotto una ben netta separazione tra la giurisdizione sacramentale e la giurisdizione di foro esterno; in virtù di questa legge il c. p. non potrà coprire nello stesso tempo l'ufficio di vicario generale, di vicario capitolare, d'officiale, di promotore di giustizia e di difensore del vincolo (can. 399, § 3).

Prima di conferire questo ufficio, il vescovo deve assicurarsi che la vita, i costumi e la dottrina del candidato siano irreprensibili. Di diritto la nomina é riservata al vescovo, a meno che la prebenda non sia da concedersi per via di concorso, nel qual caso bisognerà attenersi a tale modo di collazione (can. 399, § 2).

Il c. p. ha il dovere di tenersi a disposizione per le confessioni, nel confessionale a lui riservato nella chiesa capitolare, durante le ore che il vescovo giudica più convenienti per la comodità dei fedeli, anche durante il tempo dell'ufficiatura corale (can. 401, § 2).

Per tutto il tempo durante il quale compie il suo ufficio, il c. p. è ritenuto presente al coro, e cosi egli ha diritto ai frutti della prebenda e alle distribuzioni quotidiane (can. 420, § i, n. 3). In conformità al can. 416 egli è anche dispensato dal compiere all'altare l'ufficio di diacono e suddiacono, a menn che non si tratti di una cerimonia celebrata solennemente dal vescovo.

Il c. p. può essere considerato, nel fòro sacramentale, come vicario generale del vescovo ed ha in realtà a questo riguardo i poteri stessi dell'Ordinarin. Nondimeno la norma generale contenuta nel can. 199, § i non l'autorizza a delegare le sue facoltà ad altri. Come il vescovo e il parroco, egli ha in foro interno un potere nello stesso tempo territoriale e personale, vale a dire che entro i confini della sua diocesi egli può assolvere anche gli stranieri, e fuori diocesi mantiene la giurisdizione su tutti i diocesani. I suoi poteri si estendono anche alle colpe e alle censure riservate al vescovo (can. 401, § i).

Il c. p., tacciato di negligenza nell'esercizio del suo dovere, riceverà primieramente dal suo vescovo severe ammonizioni, le quali, risultando inefficaci, saranno seguite da comminazione di pene canoniche e da sottrazione di una parte della prebenda che sarà assegnata ai supplenti. Nel caso che la negligenza si prolungasse per un anno intero, il colpevole incorrerà la sospensione dal beneficio, e, dopo altri sei mesi, la privazione del beneficio stesso (can. 2384).

BibL.: v. Canonico.
Romualdo Souarn
CANONICO TEOLOGO. - In ogni chiesa cattedrale deve esistere l'ufficio di c. t., che può essere altresì istituito nelle chiese collegiali, specialmente insigni (can. 398, § i). In mancanza di titolare capace di soddisfare a tale compito, deve istituirsi almeno l'ufficio.

1. L'ufficio di c. t. trovò la sua origine sotto il pontificato di Innocenzo III in un decreto del quarto Concilio lateranense (1215) così concepito: «In ogni chiesa metropolitana deve essere designato un teologo, avente la missione d'interpretare le S. Scritture e insegnare ai fedeli ciò che è oggetto del ministero pastorale" (L. Thomassin, Antiqua et notu disciplina Ecclesiae circa beneficia, Lucca 1728, I, cap. 1; II, cap. io, n. i). Questo decreto, esteso alle chiese cattedrali dal Concilio di Basilea, fu solennemente promulgato dal Concilio di Trento (sess. V, c. i). Si sceglierà per quest'ufficio colui che, in ragione delle circostanze locali, risulterà più atto a compiere tali funzioni: a parità di condizioni per il resto, si designerà un dottore e preferibilmente un dottore in teologia (can. 399, §§ i-2). In seguito al motu proprio «Bibliorum scientiam» di Pio XI, del 27 apr. 1924, il c. t., incaricato di spiegare la S. Scrittura ai fedeli, deve aver ottenuto i gradi accademici alla Commissione biblica o almeno aver ricevuto il titolo di baccelliere all'Istituto biblico di Roma (AAS, 16 [1924], pp. 180-82).

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2. Il c. t., nei giomi e nelle ore fissate dal vescovo dietro parere del Capitolo, dovrà spiegare pubblicamente la S. Scrittura nella chiesa cattedrale o collegiale. Qualora lo ritenga opportuno, il vescovo potrà incaricare il titolare dell'insegnamento di altri rami della dottrina cattolica, come, ad es., il dogma v la morale. S'aggiunga che per una ragione grave il c. t. potrà essere chiamato a insegnare le scienze sacre in seminario invece che tenere coteste lezioni in chiesa: tale ragione grave sussiste qualora il vescovo non trovi altro professore competente all'uopo. In questo caso, il c. t. che obbedisce al suo vescovo è ritenuto ugualmente nelle funzioni del suo ufficio e non perde alcuno dei suoi diritti canonicali (can. 420, § i, n. 2).
3. Anche il c. t., come tutti i canonici, è nominato dal vescovo, a meno che in alcune chiese capitolari, la scelta non sia subordinata a concorso, sistema questo che, ove esista, va conservato (can. 399, § 2).
4. Il c. t. assolverà personalmente le sue funzioni, oppure, qualora ne sia impedito per un periodo che sorpassi i sei mesi, egli è tenuto a farsi sostituire a sue spese da un altro sacerdote che il vescovo designerà (can. 400, § 2).

Le sanzioni canoniche sono uguali a quelle del canonico penitenziere (v.; can. 2384).

BibL.: v. canonico.
Romualdo Souarn
CANONI ECCLESIASTICI: v. costituzione aPOSTOLICA.

CANONIZZAZIONE. - La c. è un atto o sentenza definitiva, con la quale il Sommo Pontefice decreta che un servo di Dio, già annoverato tra i beati, venga inscritto nel catalogo dei santi e si veneri nella Chiesa universale con il culto dovuto a tutti i canonizzati.

## 1. La c. Nella prassi del diritto canonico ODIERNO.

Dalla definizione si scorge subito la differenza che corre tra la beatificazione (v.) e la c. In quella il culto è limitato ad una città, diocesi, regione o famiglia religiosa, ed è unicamente permissivo, in questa invece è eteso all'intero orbe cattolico, ed è precettivo. Ma la vera differenza sta, come scrive Benedetto XIV, in "quell'ultima e definitiva sentenza della santità" che impone il culto dovuto ai santi nella Chiesa universale: sentenza che il Sommo Pontefice pronuncia per la c., e giammai per la beatificazione. Una delle note caratteristiche della Chiesa infatti è la santità : essa è santa, perché è santo il suo Fondatore, santa la sua dottrina, santa la finalità che persegue, e santa perché ha la virtù di generare in ogni secolo legioni di santi, che con la vita, con le virtù, con l'apostolato e con i miracoli compiuti per la loro intercessione, vengono a confermare la santità stessa della Chiesa. Assertore, custode e giudice di questa santità non è che il Vicario di Cristo; ed a lui solo, che presiede a tutta la Chiesa ed ha il diritto di proporre ciò che si deve credere ed operare in cose concernenti la religione, spetta di giudicare chi debba essere ritenuto ed onorato come santo. Ed in questo giudizio il Papa non può errare. Benedetto XIV, incomparabile maestro in materia, insegna che egli riterrebbe «se non eretico, certamente temerario, scandaloso a tutta la Chiesa, ingiurioso verso i santi, sospetto di eresia, assertore di erronea proposizione, chi osasse affermare che il Pontefice in questa o quella c. abbia errato, e che questo o quel santo da lui canonizzato non dovesse onorarsi con il culto di dulia ", cioè per ragione della sua dignità nell'ordine soprannaturale.

Del resto la sentenza definitiva, con la quale il Papa proclama la santità dei servi di Dio, oltre che trovare la sua prima ed alta ragione nell'assistenza speciale dello Spirito Santo che lo illumina, è appoggiata solidamente a tutto un complesso di investigazioni, di studi, di fatti che dimostrano con quanto discertimento e con quanta prudenza proceda la Chiesa nelle cause di c., le quali vanno annoverate tra le maggiori e le più gravi che siano di sua competenza. Infatti la via normale ed ordinaria è quella di non iniziare una causa di c., se prima non consti che il servo di Dio sia stato già riconosciuto come beato. E se per un istante si richiami quanto fu detto sotto la voce beatificazione, si vedrà quale lunga e severa indagine venga adoperata, prima che un servo di Dio ottenga il titolo e gli onori di beato. Malgrado questo complesso di ricerche e di accertamenti, si richiedono altri due miracoli verificatisi dopo la beatificazione, i quali passano sotto il controllo di più medici e chirurgi nominati d'ufficio, e sono discussi e vagliati prima da una commissione medica e poi da due prelati, consultori e cardinali in tre o più Congregazioni, l'ultima delle quali è presieduta dal Papa.

Approvati i miracoli, e promulgato il decreto nel quale è stabilito che si può con sicurezza procedere alla c., s'inizia un'altra serie di atti che si svolgono in tre Concistori; poiché la Santa Sede desidera che, in un affare di tanta gravità, al giudizio consultivo della Sacra Congregazione dei Riti si aggiunga il giudizio parimenti consultivo del Sacro Concistoro. Si comincia con il Concistoro segreto, dove, oltreché i cardinali della Sacra Congregazione dei Riti, convengono tutti i cardinali residenti in Roma, i quali, dopo avere ascoltato la relazione del cardinale Prefetto della stessa Congregazione intorno alla vita e miracoli e agli atti fino a quel momento compiuti, interrogati dal Sommo Pontefice se piaccia ad essi che si proceda alla solenne c., rispondono placet o non placet. In seguito si tiene un Concistoro pubblico, dove uno degli avvocati concistoriali espone in elegante latino la vita e i miracoli del beato, la cui c. viene supplicata. Terminata la orazione dell'Avvocato, il Segretario delle Lettere latine in nome del Papa risponde che Sua Santità esorta tutti, perché con i digiuni e con le preghiere invochino i lumi divini, prima che il sacro Collegio dei cardinali e l'Episcopato abbiano manifestato il loro proposito. Ed a questo scopo è indetto un Concistoro semipubblico, al quale, oltre tutti i cardinali, sono invitati i patriarchi, gli arcivescovi, vescovi e abati nullius residenti in Roma, perché, dopo aver preso cognizione di un compendio della vita del beato unitamente ai relativi atti, scritto per cura del Segretario dei Riti, diano il loro suffragio. Quest'ultimo Concistoro si apre e poi si chiude con una breve allocazione del Papa che annunzia il giorno, in cui nella basilica di S. Pietro con solenne apparato e cerimonie compirà l'atto della c. Nel giorno fissato il Pontefice pronuncia al sospetto del mondo cattolico la sentenza definitiva, con la quale inscrive il nome del beato nel catalogo dei santi, ed ordina che la sua memoria venga onorata ogni anno dalla Chiesa universale.

Quanto finora esposto, riguarda la c. formale. Ma vi è anche una c. equipollente, riservata a quei servi di Dio che, essendo già in possesso di un culto prima dei decreti di Urbano VIII, vennero beatificati con la beatificazione equipollente in virtù di un decreto pontificio che attestava il fatto del culto imme. morabile e la eroicità delle virtù o il martirio. Per la procedura di questi casi eccezionali v. beatificazione. Ma perché dalla beatificazione equipollente si passi alla c. equipollente, sono necessari tre miracoli avvenuti dopo che il servo di Dio è stato beatificato. Vi sono altresì casi oggi rarissimi, nei quali il Papa procede alla c. equipollente senza il sussidio dei miracoli; e ciò avviene qualora si tratti di personaggi insigni, la cui

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Canonizzazione - Pio II canonizza s. Caterina da Siena ( 29 giugno 1461). Affresco del Pinturicchio nella libreria Piccolomini (1505-1507) - Siena.
santità di vita o il cui glorioso martirio sono dimostrati dai processi con tanta ampiezza e sicurezza di prove, da escludere qualsiasi dubbio.

BibL.: F. Contelori. Tractatus et praxss de Canonizutione sanctorum, Lione 1634: Benedetto XIV. De Servorum Dei Beatificatione et de Bratorum Canonizutione, Prato 1839: Codex Postulatorum, Roma 1934: Norme da seguirsi nella compilazione delle Postizioni riguardanti le Cause dei Servi di Dio e Regolamento annesso, ivi 1943 (raccoglie le varie norme emanate dalla S. Congregazione dei Riti negli ultimi tempi). Carlo Salotti

## II. LA C. NELLA STORIA.

Sommario: I. Le origini della c., il culto dei martiri. - II. L'inizio del culto dei "non"-martiri. - III. La c. vescovile. - IV. La c. papale o universale. - V. Elenco delle c. preparate dalla S. Congregazione dei Riti, da Clemente VIII (1 994) fino a Pio XII. - VI. La c. equipollente. - VII. C. e Chiesa.
I. Le origini della c., il culto dei martiri. La Chiesa antica considerò il martirio come l'espressione massima della fede e della carità, quindi della perfezione cristiana; perciò venerò i martiri come i più vicini amici di Dio e come i più potenti intercessori per noi.

Questa venerazione si basa sul fatto pubblico del martirio, ed è legata ad un duplice elemento: locale e temporale. Il culto cioè era vincolato al luogo del martirio o della sepoltura del martire, e alla data del martirio stesso. La memoria di un martire, a differenza della memoria di un defunto qualsiasi, non fu celebrata soltanto dai parenti e congiunti, ma dalla stessa comunità cristiana, e l'anniversario fu indicato nei relativi calendari. Inoltre, mentre nella pietà verso i defunti prevalse l'idea della nostra intercessione presso Dio per la loro salute, la celebrazione del martire era festiva, e si implorava la sua intercessione in favore dei vivi. Il primo esempio storicamente documentato di una festa anniversaria per un martire è quello della Chiesa
di Smirne per s. Policarpo, morto nel 156 (Martyrium Policarpi, 18: ed. R. Knopf-G. Krüger, Ausgewählte Märtyreraliten, 2ᵃ ed., Tubinga 1929).

Il fatto del martirio era di dominio pubblico; ne era stata testimonio oculare la stessa comunità cristiana; non occorreva quindi, ordinariamente parlando, alcun atto specifico di riconoscimento dell'autorità ecclesiastica. Solo in certi casi particolari, quando cioè anche delle sette si vantarono di avere dei martiri, soprattutto in Africa, una certa vigilanza dell'autorità ecclesiastica parve opportuna (v. martiri).

Come s'è detto, le comunità cristiane tennero una specie di elenco dei propri martiri, annotando il nome, la data del martirio e il luogo della sepoltura. Ce lo attesta, ad es., s. Cipriano, ricordando al suo clero: "Dies eorum quibus excedunt, adnotate, ut commemorationem eorum inter memorias martyrum celebrare possimus" (Epistolae, 12, 2. ed. J.M.J. Hartel : CSEL, III, 303). Da qui l'origine dei martirologi e calendari. Si ha un esempio di tah clenchi nella Depositia martyrum della Chiesa romana, inserita nel Cronografo del 354 (v. cronografo). Ma i nomi dei martiri passarono anche più direttamente nel culto, vennero cioè inseriti nei dittici locali, letti durante il santo sacrificio (v. dittici). Il continuo contatto fra le varie chiese diede occasione per una prima diffusione del culto di un martire fuori del luogo di origine; i loro nomi incominciarono a migrare in calendari e martirologi di altre chiese, e certi martiri celebri furono accolti anche nei dittici di quelle.

L'epoca aurea del culto dei martiri furono i primi secoli dopo la pace costantiniana: basta accennare alla decorazione splendida dei loro sepolcri, all'crezione di memorie, chiese e basiliche, spesso grandiose, sopra la loro tomba, o in loro onore; ai pellegrinaggi, alle solennità liturgiche delle loro feste, ai panegirici recitati in loro onore. L'uso di origine orientale della traslazione e della divisione delle loro reliquie si diffuse poi anche nell'Occidente e si moltiplicarono i centri di culto dei martiri. S. Stefano protomartire, dacché furono rinvenute le sue spoglie (415), s. Giovanni Battista, o s. Lorenzo, diacono romano, e molti altri, ebbero un culto che si estese rapidamente a tutta la Chiesa. Papi di origine orientale introdussero molti culti di martiri a Roma; con le migrazioni di intere popolazioni a causa delle invasioni barbariche seguirono talvolta quelle delle reliquie e del culto di un martire (ad es., s. Quirino da Siscia a Roma, s. Severino dal Norico al napoletano); tutto ciò per uno sviluppo organico e naturale, senza preventivi interventi da parte dei vescovi. Solo di tanto in tanto occorreva moderare alquanto uno zelo troppo ardente e meno cauto del popolo (v. martiri).

In questo periodo non si può certo ancora parlare di c. nel senso canonico moderno. Il culto solenne e liturgico dei martiri era il frutto di una evoluzione spontanea e logica che si fondava da una parte sulla notorietà storica del fatto del martirio che rendeva il defunto direttamente simile a Cristo, e d'altra parte sopra i due elementi fondamentali per l'origine del culto: data e luogo del martirio.
II. L'inizio del culto dei «non n-martiri. - Il periodo delle persecuzioni non era ancora terminato, quando un altro gruppo di defunti incominciò ad attirare la speciale venerazione da parte delle comunità cristiane, cioè i "confessori» (v.), vale a dire cristiani deferiti all'autorità civile per la loro fede, ma che, per varie circostanze, o non avevano subìto il martirio, o vi erano sopravvissuti. Le testimonianze circa la venerazione particolare verso questi confessori (nel senso primitivo della parola) sono molto numerose; e alla sua morte un confessore della fede poteva divenire facilmente l'oggetto di una venerazione simile a quella prestata ad un vero martire. Fra gli esempi più noti basta ricordare: Dionigi di Milano (359); Eusebio di Vercelli (370); Atanasio (373); Melezio di Antiochia (381); Giovanni

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Crisostomo (407). Però si osserva facilmente che alcuni di questi personaggi, si distinsero non solo per quanto soffersero per la fede, ma anche per la strenua difesa di essa sul campo politico e dottrinale e per loro vita ed attività, sicché, appena morti, si creò attorno ad essi subito una fama non dissimile a quella goduta dai martiri. Ci sono poi altri personaggi, i quali, senza essere stati confessori della fede nel senso primitivo, eccelsero talmente per la dottrina, la vita esemplare, l'attività molteplice, politico-ecclesiastica o sociale, che anch'essi, dopo la morte, furono presto circondati da onori analoghi a quelli resi ai martiri; basti nominare Gregorio Taumaturgo (270), Efrem siro (373), Basilio Magno (379), Ambrogio di Milano, Martino di Tours (397), Girolamo (420) e Agostino (430), per tacere di tanti altri.

Ma c'è di più: Si era andato sviluppando, nella stessa epoca, e in una scala larghissima, la pratica dell'asserismo e del monachismo. L'Oriente riecheggiò ben presto della fama degli eremiti e dei cenobiti, e presto anche l'Occidente ne conobbe alcune grandi figure (Atanasio, ad es., il grande esiliato). Antonio abate (336) era conosciuto in tutto il mondo cristiano, attraverso le celebre biografia scritta da s. Atanasio, dove tutti potevano leggere che Antonio era da equipararsi ai martiri antichi, non per effusione di sangue, ma per un martirio non meno autentico e reale, quello cioè dell'ardua e continua conquista della perfezione (Vita, cap. 47: PG 26, 912). Venerazione simile godettero altri grandi asceti e monaci, come, ad es., Ilarione (372), Paolo di Tebe (381); Simeone lo stilita (439). Anche l'anniversario della loro morte venne celebrato liturgicamente, presso le loro tombe sorsero spesso santuari di fama straordinaria, mete di pellegrinaggi rinnmati; le loro reliquie furono venerate e ricercate, le chiese in loro onore si moltiplicarono. I primi - non -martiri, che entrarono nel culto liturgico dalla Chiesa di Roma, sono stati, come pare, Silvestro papa e Martino di Tours. Durante i secc. vi-IX non pochi altri santi - non -martiri furono accolti nei calendari romani, in Roma ebbero i loro oratori, monasteri e chiese, e passarono di qui oltralpe, e viceversa. Questo movimento di culto fu in gran parte favorito dai Papi di origine non romana, dai molti monaci emigrati in Occidente, o dallo scambio di reliquie, e dalla diffusione delle leggende e delle passioni, ecc.

Altro elemento che non si deve sottovalutare e che operò molto in profondità e vastità, è l'opera letteraria dei Padri e degli scrittori ecclesiastici, i quali svilupparono e diffusero sistematicamente la teoria del "martirio incruento", rappresentato appunto dalla vita penitente, ascetica e monastica, o comunque dalla vita di perfezione cristiana. Tale teoria divenne la dottrina comune in tutto il mediocvo e influisce anche oggi. Baseeranno alcuni pochi riscontri, rimandando per il resto alla bibliografia notata sotto. Psolino di Nola sollecita per s. Felice, presbitero nolano, la gloria di martire: «Martyrium sine caede placet, si prompta ferendi-mensque fidesque Deo culeant; passura voluntas-sufficit, et summa est meriti testatio voti» (S. Paulini carmina [ed. J.M.J. Hartel: CSEL, XXIX], carm. 14, v. 10-12, p. 46). S. Girolamo non si perita a scrivere ad Eustochio : «Mater tua longo martyrio coronata est. Non solum effusio sanguinis in confessione reputatur, sed devenue quoque mentis servitus cotidianum martyrium est» (Epiculoe [ed. I. Hilberg], CSEL: LV, ep. 108, n. 31, p. 349). Di Martino di Tours dice Sulpicio Severo : - Implevit tamen sine cruore martyrium -; nella sua festa si riscontrano ancora la salmodia ed altri elementi liturgici propri dei martiri.

Bibl.: H. Delehaye, Sanctus, esmi sur le culte des saints dans l'antiquité, Bruxelles 1927, pp. 109-21, 162-89; D. Goumaul, Décations et pratiques ascétiques du moyen âge, Maredsous 1920, pp. 200-19; H. Delehaye, Les origines du culte des martyrs, 2² ed., Bruxelles 1933, p. 30 sgg.; M. Viller-K. Rahner, Atome und Mystik in der Fäterzeit, Friburgo in Br. 1939, pp. 29-29; H. Leclercq, Saint, in DACL, XV (1949), coll. 373-462.
III. La c. vescovile. - Fra i secc. vi e x, mentre l'Oriente si distaccava sempre più dall'Occidente, la dissoluzione dell'impero romano e l'immigrazione dei popoli barbarici, con la relativa necessità di convertirli alla fede cattolica, posero la Chiesa di fronte a compiti nuovi e ardui. E l'epoca dei grandi vescovi, dei monaci missionari, dei re convertiti che finiscono persino nel chiositro, delle regine e principesse fondatrici di monasteri e chiese e poi esse stesse badesse o monache, degli eremiti e dei pellegrini; un mondo in fermento e in movimento, con profondi contrasti fra violenza e santità, in mezzo a popoli giovani, di forte immaginativa, entusiasti della nuova fede, ammiratori degli eroi della carità e della illibatezza evangelica. In questo periodo, oltre una rifioritura del culto dei santi martiri, nascono un po' da per tutto nuovi culti di santi : bastava al popolo spesso la fama di vita penitente, la fondazione di un monastero con le sue benefiche conseguenze, una grande beneficenza verso i poveri, talvolta una morte violenta, anche se non sempre per stretto motivo di fede, e soprattutto la fama di miracoli, per far nascere un nuovo culto voce popolare di santa vita, e credito di miracoli sono i due punti di partenza per questi culti dell'alto medio evo. Le grandi chiese considerarono ordinariamente i loro fondatori e primi vescovi come altrettanti santi; lo stesso vale per le figure di grandi abati. In tutti i casi se ne raccolgono le memorie, se ne scrivono le leggende, senza troppe preoccupazioni di critica; i calendari e i martirologi di quei secoli si arricchiscono con sempre nuovi nomi, nelle chiese si moltiplicano gli altari e il numero delle feste aumenta rapidamente. Di tanto in tanto occorreva anche reprimere facili abusi. Carlomagno, ad es., dovette prendere delle misure contro i culti abusivi (MGH, Capitularia, II, 36: «Lt falsa nomina martyrum et incertae sanctorum memoriae non venerentur»; il Concilio di Francoforte [794]: «Ut nulli novi sancti colantur aut invocentur nec memoriae eorum per vias erigantur, sed ii soli in ecclesia venerandi sint, qui ex auctoritate passionum aut vitse merito electi sunt»; MGH, Capitularia, II, 170; il Concilio di Magonza [813]: «Deinceps corpora sanctorum de loco ad locum nullus praesumat transferre sine consilio principia vel episcoporum et sanctae synodis licentia»; Mansi, XIV, 73).

Dalle varie e molteplici notizie su questa materia, risulta che si stava formando in questi secoli una certa prassi più o meno uniforme, attraverso la quale veniva autorizzato un nuovo culto. Il punto di partenza rimane sempre la fama pubblica, la cecr populi, che subito dopo la morte del servo di Dio correva alla tomba, ne invocava l'intercessione e ne proclamava l'effetto taumaturgico. Allora era avvisato il vescovo competente; in sua presenza, anzi, spesso in occasione di un sinodo diocesano o provinciale, si leggeva una vita del defunto e soprattutto la storia dei miracoli (primissimo nucleo dei futuri processi) e in seguito all'avvenuta approvazione, si procedeva all'esumazione del corpo per dargli una sepoltura più onorevole: la elevatio. Ma spesso seguiva subito o più tardi un altro passo: la translatio, cioè la nuova deposizione del corpo santo davanti o accanto ad un altare o addirittura sotto o sopra l'altare, il quale prendeva il nome dal santo (vi venerato; anzi, alle volte la stessa chiesa era ampliata o ricostruita e dedicata precisamente al santo elevato o traslato. Dall'elevazione o traslazione in poi veniva celebrata regolarmente la festa liturgica, spesso con grande solennità, non solo nella località dove sorgeva l'altare o la chiesa, ma in tutta la diocesi, la regione, la provincia, o in tutta la famiglia religiosa.

Gli elementi principali dunque di questa procedura che si era andata formando in epoca merovingia e aveva preso una certa consistenza in èra carolingia, sono : pubblico fama di santità e di miracoli (o di martirio), presentazione al vescovo diocesano o al sinodo (diocesano, provinciale) di una vita appositamente composta, con particolare rilievo dei miracoli, attribuiti al «santo», approvazione ossia consenso ufficiale al culto che si apre con l'elevazione o la traslazione. Vale a dire si crea un punto fisso del culto: l'altare proprio del nuovo santo,

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ovvero la sua chiesa, dove viene celebrata regolarmente la festa liturgica. Il culto può restare limitato o può espandersi più o meno rapidamente e largamente; questo è un elemento secondario, l'essenziale è l'intervento ufficiale dell'autorità ecclesiastica competente, cioè, in quell'età, del vescovo ordinario, in forza della sua autorità propria, resa più evidente, spesso, anche dal concorso dei vescovi vicini, o di un sinodo. Siamo in tal modo dinanzi ad una disciplina ecclesiastica ordinaria e normale, riconosciuta universalmente, quindi legittima e valida a tutti gli effetti: cioè la c. vescovile, o locale, ovvero particolare, come alcuni preferiscono nominarla, unica ed esclusiva dal sec. vi al xir e continuata talvolta fino al sec. xiv. Un esempio molto tardo, per citarne uno, abbiamo ancora nel 1215, nella c. di s. Pietro di Trevi, celebrata prout poterat dal vescovo di Anagni, Pietro, in presenza dei prelati vicini. A s. Pier Damiani (m. nel 1272) questa prassi era ben nota ed egli ne parla come di cosa ordinaria (cf. Opusculum VI, cap. 19: PL 145, 142).

Per concludere : per più di 5 e 6 secoli (secc. vi-xit) la c. vescovile era la c. normale e unica in uso nella Chiesa latina. Accanto ad essa, come si vedrà subito, la c. papale crebbe molto lentamente e ci volle molto tempo e molto lavoro dottrinale e canonistico prima che essa riuscisse a soppiantare la c. medioevale ordinaria, compiuta dai vescovi. Da notare sopra tutto che la c. vescovile dove inizio ad un culto vero e proprio di sauto, cioè alla celebrazione della festa liturgica, all'erezione o dedica di altari e di chiese, all'uso del nome nel Battesimo e via dicendo, senz'alcun limite. L'estensione geografica più o meno vasta di questi culti è un elemento secondario e puramente accessorio. Bisogna evitare di applicare a quei tempi i concetti giuridici moderni; del resto, anche la c. papale formale, sebbene obblighi tutta la Chiesa a venerare un santo, non implica per nulla l'imposizione della sua festa a tutta la Chiesa.

Bols.: Oltre i libri del p. H. Delehaye, citati sopra, cf. St. Beissel, Die Verehrung der Heiligen und ihrer Reliquien in Deutschland, 2 voll., Friburgo in Br. 1890, 1892; E. Marignon, Études sur la civilisation française. II: Le culte des saints sous les Mé. rovingiens, Parigi 1899.
IV. La c. papale oi Universale. - Il trapasso dalla prassi della c. vescovile alla c. papale è quasi impercettibile agli inizi. Questa, in un primo tempo, appare piuttosto casuale, e certamente non era intesa come un atto supremo e valevole per la Chiesa universale. Ma è chiaro che una c. fatta dal papa aveva una maggiore autorità; e perciò in un secondo tempo le richieste di autorizzazioni papali di culto crebbero sempre più. Ma la procedura è la stessa come nella c. vescovile, e nella maggioranza dei casi il papa si limita a dare il suo consenso, mentre fuori, sul luogo, si procede in seguito alla solita solenne elevazione ed inaugurazione del culto. I viaggi dei pontefici nei secc. xi e xit diedero occasione ai papi di procedere a tali elevazioni in persona. Insensibilmente la c. papale prese maggiore consistenza e valore canonico; si formò una procedura più rigida, e finalmente essa divenne la c. esclusiva e unicamente legittima.

Sipuò distinguere quindi un triplice periodo nello sviluppo della c. papale: a) fino a quando la decre. tale Audivimus (1170) di Alessandro III venne inserita nelle Decretali di Gregorio IX (1234); b) fino a Sisto V, che affidò alla S. Congregazione dei Riti il compito di preparare la c. papale; c) il periodo della c. papale secondo la prassi di detta Congregazione.
a) Periodo primo: fino al tempo di Gregorio IX. - Da notare che le date fra parentesi che seguono i nomi dei singoli santi sono quelle della loro morte.

Il primo Papa, intervenuto in una autorizzazione di culto fuori di Roma, sarebbe stato Innocenzo I (401-17),
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per cortico del p. Giuseppe Lina
Canonizzazione - Prucesso di c. (1266-67) di s. Emma di I Turk (m. il 27 giugno 1045). Fol. 120^{°} della bella copia contemporanea - Gurk (Austria), archivio della Cattedrale.
al quale sarebbero stati trasmessi gli atti del martirio di s. Vigilio di Trento ( 26 giugno 403), "ut sacris martyrum memorialibus inserantur"; ma l'autenticità degli atti, o almeno di questa notizia è discussa. Certo invece è che la definitiva traslazione del corpo di s. Severino (m. nel 482 nel Norico e trasportato dai suoi discepoli a Monte Feltre, da qui al Castellum Lucullanum [Pizzofalcone] presso Napoli), fu fatta «tunc sancti Gelasii scdia romanae pontificis auctoritate "Hagippius, Vita Severini [ed. P. Knöll: CSEL, IX] 65). Più o meno malsicure sono le notizie seguenti: Bonifacio IV (608-15), secondo un falso, avrebbe approvato «sua auctoritate» la vita di s. Mauro abate ( 15 genn. 584); Leone III, dietro istanza di Carlomagno, in occasione della sua visita a Verdun avrebbe elevato il corpo di s. Suitberto (i marzo 713). A papa Zuccaria ( 74 mathrm{x}-52 ) si attribuisce il permesso dell'elevazione dei martiri Chiliano, Colomanno e Totnano ( 8 giugno 689) a Würzburg; Adriano I (772-95) avrebbe approvato il culto di s. Albano, protomartire della Britannia (sotto Diocleziano), di ciò richiesto dal re Offa. Giovanni VIII (872-82) avrebbe clevato personalmente i corpi dei ss. Agricola, Silvestro, Desiderio, vescovi di Chalon-surSaône del sec. iv. Più sicura è la notizia che il vescovo Ugo di Würzburg procedette, il 14 ott. 983 , all'elevazione del corpo di s. Burcardo ( 2 febbr. 754 ) "permissu Benedicti papae" (Benedetto VII [974-83]). Giovanni XV (985-96) finalmente avrebbe autorizzato l'elevazione del corpo di s. Ladoaldo ( 687 o 688 ), celebrata a Gand il 19 marzo 982 (la cronologia è però errata!).

Tralasciando altre simili notizie, difficili ad accertarsi, si passa alla prima, sicura c. papale di cui esiste ancora il documento pontificio, quella di s. Udalrico, vescovo di Augusta (4 luglio 973), eseguito da Giovanni XV il 31 genn. 993, durante il Sinodo celebrato al Laterano. Tra i prelati era presente anche il vescovo di Augusta, il quale chiese ed ottenne di leggere davanti all'assemblea la vita ed i miracoli di Udalrico, e ne ebbe generale applauso. Il Papa, sotto la stessa data, ne stese un atto, esponendo l'accaduto e dichiarando degno di venerazione Udalrico. Il