grandi santi della Riforma cattolica, come s. Ignazio, s. Filippo Neri, s. Francesco Saverio, s. Teresa, suscitarono quasi subito una spontanea venerazione popolare che presto si trasformò in vero culto, anzi molto esteso, prima che la Chiesa si fosse pronunciata in merito alla loro santità. Urbano VIII vietò d'un colpo ogni culto ecclesiastico nuovo; anzi, d'allora in poi l'esistenza di un tale culto recente doveva costituire un impedimento alla procedura canonica. Così non pochi culti più o meno recenti furono allora troncati, altri si spensero da sé. Con ciò cessò qualunque spinta indisciplinata e pericolosa verso la c. Per simili ragioni gli stessi decreti vietarono la pubblicazione di libri o scritti sulla vita, sui miracoli, sul martirio, su rivelazioni ecc. di persone, morte in concetto di santità, senza previa approvazione ecclesiastica e senza debite proteste dell'autore di non voler in alcun modo prevenire il giudizio della Chiesa in questa materia. Per la stessa ragione fu vietato anche di porre alle sepolture di tali persone qualsiasi segno di culto religioso. In un supplemento si sopraddetti decreti, fu permesso solo di accettare e di conservare, ma in luogo appartato e segreto, gli «ex-voto», affinché servissero, eventualmente, come attestato di fama di santità e di miracoli in una futura trattazione della causa. Considerato però il fatto che un culto già esistente poteva avere anche le sue ragioni giuridiche, fu stabilito che culti formati «per communem Ecclesiae consensum, vel immemorabilis temporis scientia, ac tolerantia Sedia Apostolicae, vel Ordinarii », non venissero pregiudicati.
Segue il celebre breve Caelestis Hierusalem cives ( 5 luglio 1634), nel quale si inculcano le prescrizioni dell'In-
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quisizione dell'anno 1625 , aggiungendo poi ulteriori norme molto incisive per la procedura canonica della c. Anzitutto vengono proibite informazioni private sulla vita, virtù, miracoli o martirio di un servo di Dio, raccolte da qualsiasi autorità, per servire ad una futura c. Invece per prima cosa doveva esserci un processo canonico particolare sull'obbedienza prestata ai decreti urbaniani del non cultu; per culti formati legittimamente, come sopra fu detto, viene introdotto invece come norma lo spazio di roo anni prima dell'anno 1634 . Ogni interpretazione dei decreti urbaniani è riservata alla Santa Sede. Seguono le formole per le varie proteste degli autori, di cui sopra; si stabilisce, in conseguenza ai decreti stessi, una duplice via canonica di c., per viam cultus e per viam non cultus; l'ultima è d'ora in poi la via ordinaria, l'altra la via di eccezione: sensu exceptus [a decretis urbanianis], distinzione basilare che vige ancor oggi. Urbano VIII stabilisce poi anche l'ordine progressivo degli atti fondamentali. Tre volte l'anno (genn., maggio, sett.) si terranno Congregazioni «coram Sanctissimo" (l'odierna Congregazione generale), in presenza dei cardinali dei Riti, del protonotario della Congregazione, del socrista del Papa, del promotore della Fede, del segretario, degli uditori di Rota di turno per le cause in discussione. Quindici giorni prima delle Congregazioni papali si terranno Congregazioni particolari (le odierne Congregazioni preparatorie) nella casa del cardinale più anziano, per preparare la materia per la Congregazione papale; il cardinal ponente dovrà riferire sul merito della causa. La Congregazione papale tratterà la validità dei processi, le virtù e i miracoli. Nel caso che una Congregazione generale non bastasse ad esaurire l'argomento stabilito, si continuerà nelle susseguenti Congregazioni ordinarie e si riferirà al Papa. Le Congregazioni ordinarie invece saranno competenti, nelle cause dei santi, in tutto ciò che si riferisce all'ubbidienza ai decreti urbaniani, all'apertura dei processi, la deputazione, surrogazione ecc. dei giudici e cose simili, a patto che tutto venga riferito al Papa. Viene poi imposto il segreto di ufficio (p. 24) con le varie formole del relativo giuramento.
Un altro punto che causò molti ritardi e non fu sempre ben interpretato, fu la prescrizione di Urbano VIII secondo cui (p. 27) non si poteva in alcun modo procedere "ad effectum canonizationis seu beatificationis, aut declarationis martyrii, nisi lapsis 50 annis ab obitu illius n e anche dopo i 50 anni soltanto con un espresso permesso del Papa. Si permettese però la costruzione dei processi ordinari, sia di quelli «in genere», come di quelli "in specie, ne pereant testes", anche prima del cinquantennio, ma i detti processi dovevano essere sigillati e conservati chiusi. Misura questa molto severa, ma sapientissima; la fama di santità, nato attorno ad un personaggio morto da poco, doveva subire, per dire così, la prova della sua consistenza reale.
Nelle pp. 28-56 viene rapidamente descritta la procedura canonica relativa alle cause: lettere postulatorie da parte di principi e personalità cospicue come base, la "signatura Commissionis" e la formola del relativo decreto; il giudizio sopra l'ubbidienza ai decreti urbaniani circa il non cultu, la concessione della "litterae remissioriales" per la formazione del processo ordinario "in genere" e la formola delle remissioriali; dopo un sommario giudizio, fatto "coram Sanctissimo ", si concedono nuove lettere remissioriali per il processo ordinario «in specie». Qualora capitasse di istruirlo nella stessa Roma, dovrà essere a ciò delegato il cardinal vicario, il quale, a sua volta, deputerà un dignitario dimecante in Roma, aiutato dal protonotario della Congregazione dei Riti, uso ancora in vigore. Agli uditori, il Papa raccomanda soprattutto di bene indagare sulla morte del servo di Dio e le sue circostanze, sull'origine della fama di santità, e circa eventuali scritti lasciati da lui, i quali, nel caso, devono essere raccolti ed esaminati per vedere se contengono nulla che possa ostacolare la causa. Da qui nacque la procedura particolare ancora vigente intorno agli scritti dei servi di Dio, altro punto molto importante che richiedeva una sistemazione. Finalmente
viene stabilito che, dopo tutti gli esami dei processi, e dopo lo studio di tutta la procedura percorsa da una causa, prima di procedere alla c., si debba tenere una Congregazione particolare davanti al Papa, per deliberare, tutto valutato e considerato, "an sit procedendum ad canonizationem"; è la Congregazione che oggi si chiama "super tuto".
Le ultime pagine del libretto urbaniano contengono i testi di lettere circolari ai nunzi, patriarchi, avivescovi, vescovi, prelati minori ecc. con un formale rinnovato divieto di assumere, nelle cause dei santi, informazioni private, extragiuridiche. Si ordina poi che gli originali dei processi si conservino sigillati nelle relative curie, mentre a Roma si devono inviare copie autenticate, il "transsumptum". Finalmente il Papa dichiara che, quando la S. Sede ha posta la mano ad una causa, essa è sottratta ad ogni ingerenza degli Ordinari qualora non ricevano una particolare autorizzazione da parte della Congregazione. Chiude il libro una serie di minute prescrizioni per gli uditori, il promotore della Fede, gli avvocati, ecc. Questa raccolta del 1642 costituisce la "magna charta" in materia di c., perfezionata in seguito in vari punti; nella sostanza però è ancor oggi il fondamento della procedura canonica della c.
Dopo l'unica c. celebrata da Urbano VIII nel 1625 , in seguito alle severe norme da lui emanate, si ebbe una stasi fino a Alessandro VII (1658); bisognava adattare la prassi alle norme e mettere tutta la procedura in nuova e più organica efficenza. A ciò servirono varie ulteriori prescrizioni delle quali presentiamo soltanto le più importanti. Fino a Innocenzo X (successore di Urbano VIII), i processi furono consegnati agli uditori di Rota che li studiarono «in casa»; ma ormai la Congregazione dei Riti prese nelle proprie mani il detto esame, soprattutto attraverso l'ufficio del promotore della Fede e del sottopromotore. Dal tempo di Alessandro VIII la serie delle "Congregationes" si è completata con una "Congregatio antepraeparatoria"; le prime annotate nei protocolli della Congregazione dei Riti sono del 1691, sia per le virtù, come per i miracoli. D'ora innanzi si avrà quindi: 1^{°} Congr. antepraep., in presenza dei consultori e dei prelati della Congregazione dei Riti, nella casa del cardinal ponente, allo scopo di procurargli la necessaria conoscenza della causa stessa; 2^{°} la Congr. praepar., in Vaticano (allora anche al Quirinale), in presenza di tutti i cardinali della Congregazione dei Riti, dei consultori e prelati, per l'informazione dei cardinali; e, finalmente, 3^{°} la Congr. generalis, in presenza del Papa, per informarlo sul merito della causa. Queste tre Congregazioni hanno luogo sia per la discussione delle virtù o martirio, come dei miracoli, e tale serie si chiude con un'ultima Congregazione generale, "super tuto", che apre la via o alla beatificazione, o alla c., secondo il grado dell'avanzamento della causa stessa. Con ciò i consultori della Congregazione furono posti sempre più in vista. Essi, insieme al promotore e sottopromotore della Fede, in una gara vicendevole di esami e di discussioni intorno ai punti deboli delle cause, esposti appunto dal promotore, specie di procuratore o pubblico ministero per garantire da parte della "Fede", ossia della Chiesa, l'incolumità del diritto e degli interessi morali e dottrinali, portarono la causa, mediante una continua e progressiva chiarificazione, allo stadio di perfetta maturazione per la definitiva sentenza della c. In seguito alla prassi introdotta da Urbano VIII, ed entro il suo secolo, si creò la piena separazione fra beatificazione e c. (v. BEAtiFICAZIONE).
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Alessandro VII (2 ott. 1655) prescrisse che nelle lettere remissoriali, rilasciate agli Ordinari, fosse espresso un preciso termine di validità, oltrepassato il quale sarebbe stata necessaria una rinnovazione esplicita del mandato. Innocenzo XI ( 15 ott. 1675) emanò una serie di nuovi decreti, dopo lunga preparazione (Decreta nocissima... servanda in causis beatificationis et canonizationis sanctorum) con non pochi perfezionamenti. Va citata, fra l'altro, l'istituzione, nei processi, di "testes ex officio", da scegliersi dai giudici, indipendentemente dai postulatori, per garantire meglio la veracità delle cose. Furono introdotte severe misure per garantire l'assoluta segretezza degli interrogatòri, con chiusura e sigillo dopo ogni seduta, e con rinnovato giuramento in ogni apertura. Notevole l'introduzione di uno spazio di 10 anni fra la consegna di un processo alla Congregazione e la segnatura della Commissione, ulteriore inasprimento del cinquantennio urbaniano. Seguono particolareggiate norme per le incombenze specifiche del sottopromotore, e prescrizioni circa gli avvocati delle cause. Lo stesso Innocenzo XI, con un decreto del 18 apr. 1682, diede anche una nuova e più chiara fisionomia alla segnatura della Commissione. Ormai l'originaria idea si era completamente trasformata. D'ora in poi la detta segnatura avrà per ragione il passaggio di una causa dalle mani dell'Ordinario alla S. Sede, e ciò in seguito ad un giudizio preliminare circa la fama di santità in generale, circa i miracoli o il fatto del martirio, per stabilire se la causa merita di essere presa in considerazione dalla Sede Apostolica. Pertanto questo atto prese il nuovo termine di Introductio causae e fu giuridicamente fissato mediante un apposito decreto. Da questa determinazione invalse l'uso di conferire alle persone, di cui la causa era stata introdotta, il titolo onorifico di "venerabilis". Però nel 1913 ( 26 ag.) Pio X, per ragioni di maggiore sicurezza, stabili che tale titolo in futuro sarebbe riservato solo ai servi di Dio di cui era stata dichiarata l'eroicità delle virtù e il martirio: determinazione che entrò poi anche di diritto nel CIC.
Clemente XII (iI maggio 1733) represse vari e non indifferenti abusi e interferenze, determinò la incompatibilità fra gli incarichi di consultori, avvocati, postulatori ecc. ed escluse i consultori religiosi dalla votazione in una causa di un religioso della propria Congregazione.
Benedetto XIV (23 apr. 1741), in seguito soprattutto alla causa di Giovanna Francesca di Chantal, causa che si basò non tanto sopra testi oculari, ma sopra testi di informazione di seconda mano, e sopra documenti storici, stabili che in tali cause, si esigessero non due, come ormai era di regola, ma tre o anche quattro miracoli, prima di poter procedere alla beatificazione, ordinanza che passo anche nel CIC.
In questo stesso spazio di tempo, fra Urbano VIII e Benedetto XIV, si era venuto anche a determinare con maggiore precisione un elemento fondamentale per il giudizio sulla santità di una persona, il concetto cioè della "virtù eroica ". Certamente, anche nel medioevo si richiedeva, come attestano le bolle di c. di quell'epoca e le opere dei canonisti, una "excellentia virtutum ", una "multiplex excellentia vitae ". Ma mancava, per così dire, una specie di misura della santità, conforme alle possibilità umane di misurare cose soprannaturali. Tale misura fu trovata appunto nel concetto dell'eroicità delle virtù che proveniva dall'etica aristotelica; la letteratura
ascetico-mistica e teologica l'aveva applicato alle virtù cristiane, il Collegio dei Salmanticensi in una supplica a Clemente VIII per la c. di Teresa di Gesù (2 febbr. 1602) introdusse la prima volta il concetto dell'eroicità delle virtù nelle cause dei santi. Anche gli uditori della Rota incominciarono (verso il 1614-16) a seguire questa idea nelle loro relazioni e la riassumono senz'altro, nella forma, rimasta classica: "itaque ad hunc effectum (cioè per la c.) virtutes heroicae in canonizandis requiruntur". Urbano VIII nei suoi molteplici decreti non usa questo termine, invece ne parla nelle lettere apostolicheper la concessione, "ad interim ", del titolo di beato a Gaetano da Thiene (1629) e a Giovanni di Dio (1630). L'eroicità delle virtù infatti non è altro che uno stato di perfezione o di santità che permette all'uomo che la possiede una certa facilità permanente di porre atti di virtù in grado superiore, e in forma abituale e normale. Ciò presuppone una completa trasformazione dell'interno dell'anima, la restaurazione, per quanto possibile, dell'uomo allo stato d'innocenza, sotto l'influsso dei doni dello Spirito Santo. Ora, a noi non è dato fare una diretta introspezione nelle anime, ma possiamo dedurne, dagli atti esterni, lo stato interno. Qui sta il fondamento pratico, concreto del giudizio sull'eroicità delle virtù : i testimoni interrogati nei processi forniscono il materiale, cioè il racconto di una quantità di fatti ed episodi della vita del servo di Dio, il confronto dei quali permette una conclusione valida circa il movente interno da cui essi scaturiscono. Per queste ragioni l'idea dell'eroicità delle virtù entrò rapidamente nella trattazione delle cause di c. e tutta l'indagine svolta attraverso le tre ormai rituali adunanze, antepreparatoria, preparatoria e generale, converge ad appurare l'esistenza, nel soggetto, delle virtù « in gradu heroico ". Nella stessa seconda metà del sec. xvir, anche la discussione ed elaborazione teologica di questo concetto raggiunge l'apice: il trattato di Drancati da Lauria De virtute heroica (1668) è rimasto classico (v. bibliografia); il Lappi (1671) ne dedusse le conseguenze per le cause dei santi, e Benedetto XIV, nella sua opera monumentale sulla c., riunì tutti gli elementi opportuni sull'argomento in modo definitivo. Da questa evoluzione deriva anche il fatto che la conclusione giuridica, dopo la discussione sull'eroicità delle virtù, acquistò rapidamente un valore superiore; essa costituisce, infatti, un vero giudizio formale del Sommo Pontefice sulla realtà delle virtù eroiche nel soggetto, di cui si propone la causa, ed apre la via alla glorificazione suprema, quando viene appoggiata da miracoli, operati da Dio ad intercessione del servo di Dio.
In un primo tempo, dopo la discussione sulle virtù di un servo di Dio, quando il giudizio fosse stato favorevole e quando il Papa avesse dato il suo consenso, la cosa si notava semplicemente fra gli atti della Congregazione dei Riti; ma ben presto la decisione pontificia su questo punto si presentò in tutta la sua importanza fondamentale per una causa; quindi intorno ad essa si sviluppò un certo cerimoniale. All'epoca di Clemente XI (1700-21) era già di uso che il Papa differisse alquanto la sua decisione, e solo dopo un certo intervallo di preghiera e di riflessione, in una prossima occasione festiva, aprisse la sua "mente" in presenza del segretario e del promotore generale della Fede, a ciò chiamati, e ordinasse la pubblicazione fra gli atti. Benedetto XIV
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Uns. Ene. Cate: Canonizzazions - Explicit del testo a stamina della bolla di c. dis. Caterina de' Ricci (29 giugno 1746) - Città del Vaticano. archivio della S. Congregazione dei Riti.
qualche volta ne dettò personalmente il testo "verbum ad verbum». La tipografia camerale ne curava poi la stampa e il testo veniva affisso alle porte delle chiese di Roma. Dopo il 1760 il testo di questi decreti divenne meno formalistico, e prese un tono più solenne, iniziandosi spesso con una citazione biblica. La lettura di questi decreti fu resa ancor più solenne, in quanto il Papa li fece leggere in pubblico, dopo una cappella papale o una visita pontificia in una delle chiese di Roma. Dal 1870 in poi la lettura si fece generalmente nella sala del Concistoro, in presenza di uno stuolo di invitati e di rappresentanze degli interessati alla causa; in queste occasioni il Papa soleva anche pronunziare un discorso. Celebri quelli di Pio XI. Ma dopo la sua malattia (1938) quest'uso cessò e non fù più ripreso e ora la lettura ha luogo in forma privata, in presenza del cardinal ponente, del segretario, del promotore generale e del postulatore della causa. Da notare che anche i decreti sull'introduzione della causa, sui miracoli e sopra il - Tuto" solevansi (almeno dopo il 1800 ) leggere con simili solennità. Ma attualmente anche questi decreti vengono pubblicati in forma privata.
Fra i vari decreti più recenti circa le cause di beatificazione e di c. rammentiamo solo quello di Pio X (26 ag. 1913: AAS, 5 [1913], pp. 436-38), con il quale restrinse l'uso del titolo venerabile ai servi di Dio, dei quali è stata riconosciuta la eroicità delle virtù o il fatto del martirio; prescrisse, nelle cause recenti, che venissero uditi nei processi anche tutti i testimoni contrari, poena nullitatis; e stabili finalmente sagge norme per garantire meglio, nelle cause antiche, la rac-
colta e la disanima dei documenti. Finalmente con il motu proprio "Già da qualche tempo", Pio XI, in data 6 febbr. 1930, istituì, nella Congregazione dei Riti, la Sezione storica, organo stabile, incaricato di tutto ciò che concerne la preparazione delle cause antiche, e, comunque, di tutto ciò che ha attinenza alla storia e alla critica storica in rapporto agli affari da trattarsi nella Congregazione (revisione di lezioni storiche, revisione di libri liturgici, e simili).
In tutto questo periodo il luogo di celebrazione delle c. è la basilica Vaticana; tale uso è invalso sin dal ritorno dei papi da Arignone. Bonifacio IX, a causa di una sua indisposizione, celebrò la c. di s. Brigida nella cappella interna del palazzo pontificio vaticano, però il giorno seguente scese alla basilica Vaticana per la Massa solenne. Alessandro VII, quando prescrisse la solenne beatificazione, come atto conclusivo della prima fase verso la c., la volle in S. Pietro: "ut ibi fieret beatificatio, ubi fit canonizatio». Benedetto XIII, quando consacrò solennemente la basilica del Laterano (1729), per risparmiare le spese, essendo la basilica magnificamente addobbata, vi celebrò la c. di s. Giovanni Nepomuceno e la beatificazione di s. Fedele da Sigmaringa (19 e 24 marzo). Anche Clemente XII, grande mecenate della detta basilica, vi celebrò l'unica c. del suo pontificato (1736) e la beatificazione di s. Giuseppe da Leonessa. Benedetto XIV (13 dic. 1741) emanò una costituzione, nella quale stabili che la c. e la beatificazione, qualora il Papa fosse presente a Roma, si celebrissero esclusivamente nella basilica Vaticana. Però le c. degli anni 1881 e 1888 , sotto Leone XIII, causa gli avvenimenti politici del 1870 e degli anni seguenti, si celebrarono alla meglio nell'Aula delle benedizioni, sopra l'atrio di S. Pietro; solo nel 1897 si tornò alla basilica.
Da notare ancora il caso che in una sola c. venissero canonizzati più santi. Sotto Gregorio XV, avverandosi il primo caso di una quintuplice c., fu deliberato e concluso di serbare l'ordine dell'antichità, cioè la data di morte, preferendo solo s. Ignazio di Loyola, come fondatore, al suo figlio spirituale, s. Francesco Saverio, onde si ebbe l'ordine seguente: Isidoro l'agricoltore, Ignazio, Francesco, Teresa d'Avila e Filippo Neri. Ma sotto Clemente X si chiese un parere al celebre canonista G. B. De Luca, il quale propose l'ordine gerarchico, principio accettato con il decreto del 6 dic. 1670: "servandum esse ordinem hierarchiae ecclesiasticae; et si plures sint eodem ordine, praeforatur dies mortis». Finalmente, sotto Clemente XII (decreto del 17 apr. 1737), fu accordata la precedenza, entro lo stesso ordine gerarchico, ad un fondatore religioso. Tutti però precede un martire, essendo il martirio la testimonianza più eccelsa per il Cristo.
Giovano ora alcune notizie intorno ad alcuni particolari aspetti della celebrazione della c. La processione solenne che precede il Papa, quando discende dalle stanze pontifice in S. Pietro, è in qualche modo assai antica, dovendosi il Papa ricevere solennemente al suo arrivo già nel medioevo. Ma da quando le c. si celebrarono costantemente in S. Pietro, il Papa fu accompagnato da tutta la corte e la famiglia pontificia. Di ciò siamo certi già sin dal sec. xv. La processione per la c. di s. Giacinto si aprì con il cantico dell'Are Maria Stella, uso rimasto fino ad oggi. L'uso di portare uno stendardo con l'immagine del novello santo, risale alla c. di s. Stanislao, vescovo e martire (1253), ed è attribuito addirittura ad un miracolo: si narra cioè che fosse apparsa improvvisamente, davanti al corteo, l'immagine del santo, il che indusse in seguito all'uso di un enorme stendardo, come si usa ancora. L'esposizione di un altro stendardo
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pendente dalla facciata di S. Pietro, risale almeno alla costruzione del nuovo S. Pietro.
La triplice postulazione rivolta al Papa per la c. appare nella sua forma piena sin dal 1482 (c. di s. Bonaventura). Il procuratore della causa, alla fine del medioevo e, fino a ca. il sec. xvili, sempre l'ambasciatore di una potenza cattolica, assistito da un avvocato concistoriale, si rivolgeva al Papa, domandando instancter che volesse canonizzare il servo di Dio in parola. Vi rispondeva il segretario ai principi e si intonavano le litanie dei santi. Gli stessi ripetevano la domanda instanctus, rispondeva di nuovo il detto segretario e si intonava il Veni Creator Spiritus; finalmente, dopo la terza domanda instantissime, il Papa proferiva la definizione dopo la quale l'avvocato, per l'ambasciatore, chiedeva che ne venisse steso l'atto. Chiudeva tutto il Te Deum. Questo solenne rito fu mantenuto fino ai nostri giorni, quando, per abbreviare la lunghissima cerimonia, le litanie dei santi furono anticipate all'ingresso della processione, mentre le tre istanze sono state riunite in una sola, seguita dal Veni Creator e dalla definizione. Ancora ai tempi di Clemente XI la formola stessa della c. variava alquanto. Lo stesso Clemente XI, il quale amava molto predicare al popolo, tenne anche l'omelia dopo la c., uso che prima di lui non era sempre osservato, ma che divenne dopo di lui di regola.
Le oblazioni, cerimonia fra le più singolari e caratteristiche della c., nella forma attuale, rimontano, come fu già detto, almeno a quella di s. Brigida (1391). Benedetto XIII, chiestone un parere dal b. card. Tommasi, soppresse l'uso delle oblazione degli animali; però Benedetto XIV lo restituì senz'altro e rimase in vigore fino ad oggi. Quanto alla sua origine, gli autori che asseriscono che lo stesso cerimoniere pontificio Pietro Amely, di cui ci resta la descrizione, ne fosse stato l'inventore, sono tratti in inganno da una frettolosa lettura; l'Amelydice solo che l'apparecchio fastoso della cappella pontificia per tale celebrazione era di sua invenzione; il rito stesso delle oblazioni, compreso quella degli animali, pare che sia più antico; ma ci mancano notizie. Le oblazioni delle candele, dei pani e del vino sono prese dal rituale della dedicazione delle chiese o della consacrazione dei vescovi. Le più o meno dotte deduzioni di autori antichi e moderni, circa il significato dell'oblazione degli animali sono senza fondamento reale.
Un'ultima parola circa l'addobbo sfarzoso usato nelle c. Già le varie notizie e descrizioni contenute nell' Ordo Rom., XIV e XV, nei diari di Paris de Grassis, nel cerimoniale romano di Marcello, ricordano unanimemente la ricchezza dell'addobbo e dell'illuminazione usata nelle c. Nella nuova basilica Vaticana, con la sua vastità, che si presta così magnificamente alle cerimonie pontifice, il disegno degli addobbi fu affidato ben presto agli artisti più rinomati. Basta consultare le incisioni inserite negli atti stampati delle c., per ammirare la varietà e la grandiosità di tali apparecchi, i quali, talvolta, cambiarono addirittura l'aspetto della basilica. Fra gli artisti più noti di cui si conservano i disegni, rammentiamo il Bernini, il Borromini, Carlo Fontana, il Vanvitelli, il Valadier, il Poletti e il Vespigniani. Da mezzo secolo non si varia più tale disegno. L'introduzione della illuminazione elettrica ha portato a fissare il numero dei lampadari e la loro disposizione (dicesi che ci siano ca. centomila lumi).
V. Elenco delle c. preparate dalla S. Congregazione dei Riti, da Clemente VIII (1594) fino a Pio XII (seguono in ultimo le c. già fissate definitivamente per l'Anno Santo 1950 fino a tutto giugno 1949. Da notare che alle volte le bolle di c. non sono state pubblicate contemporaneamente all'atto della c. solenne; l'elenco dà unicamente le date delle c. solenni).
Clemente VIII, il 14 apr. 1594, s. Giacinto Odrovaz (15 ag. 1257); il 29 apr. 1600 , s. Raimondo di Peñafort (6 genn. 1275).
Paolo V, il 29 maggio 1608, s. Francesca dei Pon-
ziani (9 marzo 1440); il 1^{°} nov. 1610 , s. Carlo Borromeo (3 nov. 1584 ).
Gregorio XV celebrò, il 12 marzo 1622, per la prima volta nella storia, la c. di un gruppo di cinque santi: s. Teresa di Gesù (15 ott. 1582), s. Filippo Neri (26 maggio 1595), s. Ignazio di Loyola (31 luglio 1556), s. Francesco Saverio (2 dic. 1552), s. Isidoro agricoltore (15 maggio 1130 ).
Urbano VIII, il 25 maggio 1625, s. Elisabetta regina del Portogallo (4 luglio 1336); il 24 apr. 1629, s. Andrei Corsini ( 6 genn. 1375).
Dopo l'interruzione di quasi trent'anni :
Alessandro VII, il 1^{°} nov. 1658 , s. Tommaso da Villanova ( 8 sett. 1555 ); il 19 apr. 1665 , s. Francesco di Sales (28 dic. 1622 ).
Clemente IX, il 28 apr. 1669, s. Pietro d'Alcántara (18 ott. 1562 ) e s. Maria Maddalena de' Pazzi (25 maggio 1607 ).
Clemente X, seconda c. cumulativa di cinque santi, il 12 apr. 1671 : s. Rosa da Lima (24 ag. 1617), s. Luigi Bertrán ( 9 ott. 1581), s. Gaetano da Thiene (7 ag. 1547), s. Francesco Borgia (30 sett. 1572), s. Filippo Benizi (22 ag. 1585 ).
Alessandro VIII, altra c. di cinque santi il 16 ott. 1690 : s. Lorenzo Giustiniani (8 genn. 1455), s. Giovanni da S. Facondo (11 giugno 1479), s. Pasquale Baylon (17 maggio 1592), s. Giovanni di Dio (8 marzo 1550), s. Giovanni da Capistrano (23 ott. 1456 ).
Clemente XI, il 22 maggio 1712, s. Pio V (1 { }^{°} maggio 1572), s. Andrea Avellino (10 nov. 1608), s. Felice da Cantalice ( 18 maggio 1587), s. Caterina Vigri da Bologna (9 marzo 1463).
Benedetto XIII, il 10 dic. 1726, s. 'Turibio Alfonso di Mogrovejo (23 marzo 1606), s. Giacomo della Marca (28 nov. 1476), s. Agnese Segni da Montepulciano (20 apr. 1317); il 27 dic. 1726, s. Pellegrino Laziosi ( 1^{°} maggio 1345), s. Giovanni della Croce (de Yepes; 14 dic. 1591), s. Francesco Solano (14 luglio 1610); il 31 dic. 1726, s. Luigi Gonzaga (21 giugno 1591) e s. Stanislau Kostka (15 ag. 1568); il 16 maggio 1728, s. Margherita da Cortona (22 febbr. 1297); il 19 marzo 1729, s. Giovanni (Nepomuceno) Welflin da Pomuk (16 maggio 1393).
Clemente XII, il 16 giugno 1736, s. Vincenzo de' Paoli (Depaul; 27 sett. 1660), s. Giovanni Francesco Regis (31 dic. 1640), s. Caterina Fieschi-Adorno, da Genova (15 sett. 1510), s. Giuliana Falconieri (19 giugno 1340).
Benedetto XIV, terza c. quintupla, il 29 giugno 1746: s. Fedele da Sigmaringa (Marco Roy; 24 apr. 1622), s. Camillo de Lellis (14 luglio 1614), s. Pietro Regalado (13 maggio 1456), s. Giuseppe da Leonessa (4 febbr. 1612), s. Caterina de' Ricci (2 febbr. 1590).
Clemente XIII fece la prima c. di sei santi insieme il 16 luglio 1767: s. Giovanni Vacenga da Kanty (24/25 dic. 1473), s. Giuseppe da Copertino (18/19 sett. 1663), s. Giuseppe Calasanzio (25 ag. 1648), s. Girolamo Emiliani (8 febbr. 1537), s. Serafino da Montegranaro ( 12 ott. 1604) s. Giovanna Francesca Frémiot di Chantal (13 dic. 1641). Segue una parentesi di 40 anni.
Pio VII fa un'altra c. di 5 santi, il 24 maggio 1807 : s. Francesco Caracciolo (4 giugno 1608), s. Benedetto da S. Filadelfo, il "Moro" (4 apr. 1589), s. Angela Merici (27 genn. 1540), s. Coletta Boilet (6 marzo 1447), s. Giacinta Marescotti ( 30 genn. 1640). Segue altra parentesi di 35 anni.
Gregorio XVI, il 26 maggio 1839, procede ad altra c. quintuplice: s. Alfonso M. de' Liguori (1 ag. 1787), s. Francesco di Gerolamo (11 maggio 1716), s. Giovanni Giuseppe della Croce (Carlo Gaetano; 5 marzo 1734), s. Pacifico da S. Severino (24 sett. 1721), s. Veronica Orsola Giuliani (9 luglio 1727).
Pio IX, l'8 giugno 1862: 26 martiri giapponesi (6 francescani, 3 gesuiti, 17 laici: 5 febbr. 1597) e s. Michele de Santi (10 apr. 1725); il 29 giugno 1867, c. solenne per il centenario della morte di s. Pietro: s. Giosafat Kuncewicz (12 nov. 1623) e s. Pietro da Arbués (17 sett. 1485), martiri; i 19 martiri di Gorkum (11 francescani, un domenicano, tre premonstratensi, un cano-
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Candmizzzione - Decreto per l'approvazione degli scritti del ven. servo di Dio Tommaso della Vergine, trinitario (1* apr. 1775) - Città del Vaticano, archivio della
S. Concreazione dei Riti.
nico di s. Agostino, quattro sacerdoti secolari, un laico: 9 luglio 1572), s. Paolo della Croce (Paolo Francesco Danei; 18 ott. 1775), s. Leonardo da Porto Maurizio ( 26 nov. 1731), s. Maria Francesca delle Cinque Piaghe (Anna Maria Gallo; 6 ott. 1791), s. Germana Cousin ( 1601 sena' altra indicazione; la festa fu fissata al 15 giugno).
Leone XIII, l'8 dic. 1881, s. Giovanni Battista de Rossi (23 maggio 1764), s. Lorenzo da Brindisi (Cesare de Rossi; 22 luglio 1619), s. Benedetto Giuseppe Labre (16 apr. 1783), s. Chiara da Montefalco (18 ag. 1308); il 15 genn. 1888, i Sette fondatori dell'Ordine dei Servi di Maria, s. Pietro Claver (8 sett. 1634), s. Giovanni Berchmans (13 ag. 1621), s. Alfonso Rodriguez (31 ott. 1617); il 27 maggio 1897, s. Antonio M. Zaccaria ( 5 luglio 1539), s. Pietro Fourier (9 dic. 1640); il 24 maggio 1900, s. Giovanni Battista de la Salle (7 apr. 1719), s. Rita da Cascia (22 maggio 1457).
Pio X, l' 11 dic. 1904, s. Alessandro Sauli (11 ott. 1592), s. Gerardo Maiella ( 15 ott. 1755); il 20 maggio 1909, s. Giuseppe Oriol (22 marzo 1702), s. Clemente M. Hofbauer ( 15 marzo 1820).
Benedetto XV, il 13 maggio 1920, s. Gabriele dell'Addolorata (Francesco Possenti; 27 febbr. 1862) e s. Margherita Maria Alacoque ( 17 ott. 1690), il 16 seguente s. Giovanna d'Arco (30 maggio 1431).
Pio XI celebrò 15 c . Nell'anno santo 1925: il 17 maggio 1925, s. Teresa del Bambino Gesù (Ter. Martin; 21 dic. 1897); il 21, s. Pietro Canisio (Kanis, Kanijs; 21 dic. 1597); il 24, s. Maria Maddalena Postel ( 16 luglio 1846), s. Maddalena Sofia Barat ( 24 maggio 1865); il 31, s. Giovanni Eudes (19 ag. 1680), s. Giovanni Batt. M. Vianney (4 ag. 1859). Il 22 giugno 1930, s. Lucia Filippini (23 marzo 1732), s. Caterina Thomás (5 apr. 1574); il 29, gli otto martiri gesuiti «canadesi», s. Giovanni di Brébeuf e compagni (1642-49), s. Roberto Bellarmino (17 sett.
1621), s. Tcofilo da Corte (19 maggio 1740). Durante l'Anno Santo della Redenzione 1933-34 vi furono sei c. Il 4 giugno 1933, s. Andrea Uberto Fournet (13 maggio 1834); l' 8 dic., s. Maria Bernarda Soubirous ( 16 apr. 1879); il 14 genn. 1934, s. Giovanna Antida Thouret (24 ag. 1826); il 4 marzo, s. Maria Michela del S.mo Sacramento (Desmaialeres; 24 ag. 1865); l' 11, s. Luisa de Marifloc, vedova La Gras (15 marzo 1660); il 19, s. Giuseppe Benedetto Cottolengo ( 30 apr. 1842), s. Pompilio M. Pirrotti (15 luglio 1766), s. Teresa Margherita del S. Cuore di Gesù (Anna M. Redi; 7 marzo 1770); il 1^{°} apr. 1934, s. Giovanni Bosco (31 genn. 1888); il 20 maggio, s. Corrado da Parzham (Giov. Ev. Birndorfer; 21 apr. 1894). Il 19 maggio 1935, s. Giovanni Fisher (22 giugno 1535) e s. Tommaso Moreri ( 9 luglio 1535); il 17 apr. 1938, s. Andrea Bobòla (16 maggio 1657), s. Giovanni Leonardi ( 9 ott. 1609), s. Salvatore da Orta (18 marzo 1567).
Pio XII, il 3 maggio 1940, s. Gemma Galgani (11 apr. 1903), s. Maria di s. Eufrasia Pelletier (24 apr. 1868); il 7 luglio 1946, s. Francesca Sav. Cabrini (22 dic. 1917); il 15 maggio 1947, s. Nicola di Flüe (21 marzo 1487); il 22 giugno, s. Giovanni de Britto (4 febbr. 1695), s. Bernardino Realino (2 luglio 1616), s. Giuseppe Cafasso (23 giugno 1860); il 6 luglio, s. Michele Garicoite ( 14 maggio 1863) e s. Elisabetta Bichier des Ages (26 ag. 1838); il 20 luglio, s. Luigi Maria Grignion di Montfort ( 28 apr. 1716); il 27 luglio, s. Caterina Labouré (31 dic. 1876); il 15 maggio 1949, s. Giovanna di Lestonnac (2 febbr. 1640); il 12 giugno, s. Maria Giuseppa Rossello (7 dic. 1880); il 22 maggio 1950, s. Bartolomea Capitanio (26 luglio 1853) e s. Vincenza Gerosa (28 giugno 1847); il 28 maggio 1950, s. Giovanna di Valois (4 febbr. 1505).
VI. La c. equipollente. - Il termine giuridico c. equipollente è una creazione, come pare, di Prospero Lambertini (Benedetto XIV) e precisamente introdotta nella sua nota opera circa la beatificazione e la c. Nella beatificazione si soleva, al suo tempo, distinguere una beatificazione formale, in tutta regola secondo la procedura canonica, e una beatificazione equipollente. Tale distinzione nacque ai tempi di Urbano VIII; in forza dei suoi decreti, quando pressisteva sotto determinate condizioni giuridiche un culto liturgico, era possibile ottenerne dalla S. Sede la ricognizione, equivalente, negli effetti pratici, ad una beatificazione formale: indi la denominazione beatificazione «equipollente». Ora, il Lambertini, raccogliendo l'immenso materiale per la sua opera, riscontrò un certo parallelismo alle beatificazioni formale ed equipollente anche nel campo della c. Egli dovette registrare dei casi ove l'effetto finale era identico a quello raggiunto in forza di una c. formale, senza che vi fossero mai stati né la procedura canonica, né l'atto stesso di una c. formale. Tutti questi casi il Lambertini li raccolse sotto la denominazione "c. equipollente». Ne parlò lungamente nel I. I, cap. 41 e intravvide una duplice specie di c. equipollente: 1) Molti santi infatti, come i martiri dell'antichità, i SS. Padri e dottori antichi, molti santi medioevali godoro in tutta la Chiesa di culto universale, e su loro non fu mai fatto un processo, mai emanata una sentenza; tutto fu l'effetto di uno sviluppo storico; secondo il Lambertini, abbiamo qui una c. equipollente ed egli non omette, per scrupolo giuridico, di notare che certamente non manca, in questi casi, il consenso dei Sommi Pontefici, almeno tacito. Ci sono poi altri santi, martiri, confessori, vergini, che in tutta la Chiesa vengono comunemente considerati santi, ma la loro festa viene celebrata soltanto in determinate regioni, come, ad es., Genoveffa, Sigismondo, Rocco e innumerevoli altri. Anche qui esiste il consenso della Chiesa, mentre la festa effettiva rimane circo-
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scritta. Anche qui manca la procedura canonica e la formale c., ma l'effetto è uguale; basta ricordare che anche per i santi formalmente canonizzati, oltre l'atto della c., ci vuole un secondo atto, con cui il Papa impone anche la festa alla Chiesa universale. Dunque siamo sempre nell'ambito della c. equipollente. 2) Il Lambertini costituisce però un secondo gruppo di santi, per i quali constata l'atto pontificio dell'imposizione della festa a tutta la Chiesa, senza però alcuna procedura precedente canonica né un atto di c. formale. Sono i santi inscriti per atto pontificio nel calendario universale. Siccome poi un calendario della Chiesa universale, in senso stretto, esiste soltanto dai tempi di S. Pio V (v. calendario della chiesa universale), la c. equipollente in quest'ultimo senso si riscontra in tutti i casi, in cui un Papa inserisce la festa di un santo, non mai canonizzato formalmente, nel detto calendario. Il Lambertini, fra l'altro, adduce come esempi i ss. Romualdo, Norberto, Brunone, Pietro Nolasco, Raimondo Nonnato, Giovanni de Matha e Felice di Valois, Stefano d'Ungheria, Venceslao, Gregorio VII ecc. Dopo i tempi di Benedetto XIV la lista di tali casi si potrebbe di molto allungare (ss. Pietro Damiani, Beda il Venerabile, Cirillo di Gerusalemme e Cirillo di Alessandria, Scolastica, Ireneo, Bonifacio apostolo della Germania, Agostino apostolo dell'Inghilterra ecc.).
Infatti i liturgisti e i canonisti hanno accettato questo modo di vedere del Lambertini, e fino ai nostri tempi passarono come esempi della c. equipollente soprattutto i casi dell'inserzione di santi non formalmente canonizzati nel calendario della Chiesa universale. Scnonché lo stesso Lambertini, nella stessa opera, 1. IV, parte 2^{\text {a }}, cap. 6 , si diffonde largamente circa la concessione di Messa ed Ufficio in onore di santi non canonizzati; qui presenta come esempi, fra altri, anche Norberto, Brunone, Pietro Nolasco, Giovanni di Matha e Felice di Valois, Stefano d'Ungheria, tutti già presentati come esempi della c. equipollente; ora qui non parla più di c. equipollente, ma di cosa completamente differente. I casi citati dunque sono o non sono c. equipollenti? Almeno la cosa non appare troppo chiara, e l'autore ha alquanto complicato le cose.
Ma i tempi recentissimi ci portarono finalmente due atti pontifici, dichiarati espressamente come c. equipollenti, cioè le c. equipollenti di s. Alberto Magno, sotto Pio XI (16 dic. 1931: AAS, 24 [1932], pp. 1-17) e di s. Margherita d'Ungheria sotto Pio XII (19 nov. 1943: AAS, 36 [1943], pp. 33-40). In entrambi i casi precedette uno studio storico-critico della sezione storica della S. Congregazione dei Riti e le susseguenti discussioni dei consultori storici e soprattutto della Congregazione ordinaria. Mancò quindi la procedura normale; non furono chiesti miracoli; ma il Sommo Pontefice procedette, di sua piena autorità, alla proclamazione dei due personaggi come santi, e da venerarsi come tali in tutta la Chiesa. Per s. Alberto Magno la festa fu imposta contemporaneamente a tutta la Chiesa, dato anche che egli era stato dichiarato, nello stesso atto pontificio, Dottore della Chiesa universale; la festa invece di s. Margherita non fu imposta a tutta la Chiesa. In entrambi gli atti pontifici è chiaramente detto che l'atto stesso vuol essere una vera e piena c. equipollente.
Da questo momento si delinea, per la c. equipollente, una duplice accezione: nel senso del Lambertini, cioè come estensione o imposizione della festa di un santo non formalmente canonizzato, e che oggi dev'essere chisinato c. equipollente in senso improprio o largo; e nel senso dei due atti pontifici ora citati, cioè la vera e propria c. equipollente nel senso stretto.
Quando furono elaborati gli schemi per il CIC, era stato preparato anche uno schema per la c. equipollente, ma poi fu ritirato per lasciare ai Sommi Pontefici la piena libertà di procedere in questo campo. Quindi
una definizione giuridica precisa o una norma per la procedura ad casum non esiste. Certo è però che un personaggio da proporsi al Papa per una c. equipollente dovrà presentare alcuni elementi inderogabili, come, ad es., l'autenticità della persona stessa, la prova storica delle virtù o la certezza del martirio, l'esistenza di veri miracoli operati dalla persona dopo la sua morte, l'esistenza di un vero e proprio culto liturgico antico, la sua origine, la sua continuazione, e un certo rilievo della persona stessa, elementi storicamente provati nei due casi finora esistenti della c. equipollente vera e propria.
VII. C. e Chiesa. - La c. costituisce, nella vita della Chiesa cattolica, un elemento essenziale, in quanto che attesta la santità della Chiesa stessa attraverso la storia, proprietà o nota distintiva della vera Chiesa di Cristo, confessata nel simbolo niceno-costantinopolitano. Questa santità dev'essere esternamente controllabile, e la Chiesa deve poter mostrare al mondo la santità delle sue membra in modo tangibile. Non si tratta qui soltanto della santità comune alla quale sono chiamati tutti i cristiani, ma soprattutto della santità esimia, alla quale possono arrivare ed arrivano di fatto molti cristiani. La nota della santità esimia non mancò mai alla Chiesa cattolica, ma trattandosi di un elemento esterno, la Chiesa deve avere il modo e la facoltà di dichiarare, in forma dottrinale, che questa o quella persona è veramente santa, vale a dire, che esprime, nella sua vita, l'ideale evangelico, previssuto e chiesto da Cristo. Questa dichiarazione ufficiale è appunto la c.
Per la vita della Chiesa quindi è necessario che non le manchi mai la nota della santità, ma non è necessario per la Chiesa che venga canonizzato questa o quella persona. Del numero dei santi che vissero e vivranno nella Chiesa, solo pochi sono e saranno quelli che, per disposizione positiva della Provvidenza, arriveranno al riconoscimento esplicito della santità nella c. Questa è anche la ragione per cui la Chiesa, come tale, non prende l'iniziativa per introdurre una causa, ma lascia ciò alla Provvidenza, la quale si serve ai suoi scopi dei mezzi e delle vie ordinarie. Talvolta però la storia di una causa rivela molto chiaramente disposizioni particolari di Dio; vedi, ad es., la rapidità straordinaria con cui si svolse la causa del frate cappuccino Corrado da Parzham (la causa più rapidamente condotta a termine nei tempi recenti : introduzione 1914, c. 1934).
L'oggetto immediato e diretto della definizione papale, nella c., è solo il fatto che l'anima della persona santa gode certamente la gloria celeste; ciò però non è un fatto, incluso direttamente nel tesoro della rivelazione soprannaturale, chiusa dopo la morte dell'ultimo apostolo; quindi il Papa non lo può definire come oggetto di fede divina, ma solo come oggetto di fede ecclesiastica. Il Concilio vaticano, nella sua esposizione dell'infallibilità del Papa, non nomina espressamente la c. dei santi come oggetto dell'infallibilità pontificia. E però dottrina comune dei teologi che il Papa nella c. è veramente infallibile, trattandosi di un atto importantissimo attinente alla vita morale della Chiesa universale, in quanto che il santo non viene soltanto proposto alla venerazione perché gode la gloria celeste, ma anche perché modello delle virtù e della santità reale della Chiesa. Ora, sarebbe intollerabile se il Papa in una tale dichiarazione che implica tutta la Chiesa, non fosse infallibile. Questa dottrina risulta da non poche bolle di c., anche del medioevo, dalle deduzioni dei canonisti, sin dal medioevo, e dei teologi sin da s. Tommaso d'Aquino. Benedetto XIV. insegna che è cer-
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tamente eretico e temerario insegnare il contrario. Vedi Tavr. XLII-XLIV.
BibL: L'opera indispensabile e finora, in certo senso, non superato, è la monumentale De servorum Dei beatificatione et beatorum canonizatione, del card. Prospero Lambertini, 3 voll., Bologna 1734-38. Il dotto gesuita p. De Asevedo ne curò nel 1747 1731 una nuova edizione, ampliata e corredata di copiosi indici. L'ultima ed. è quella di Prato 1839-46. N. Baudesu ne pubblicò una sintesi: Analysa de l'aureage de Broule XIV sur les beatifications et les canonisations, Parigi 1739, Anche il p. De Asevedo ne free una sintesi che fu molto lodata: Doctrina de servorum Dei beatificatione et beatorum canonizadione, exlibris Benedict XIV redactu in synapsin, Roma 1769. Un adattamento ne diede pure il cappuccino p. Joseph d'Audierne, Lettres curieuses, utiles et théologiques sur le beatifcration des serviteurs de Dieu, et la commisation des beatifiés, ou abrégé du grand ouvrage du card. Prosper Lambertini, pupe sous le nom de Benuil XIV, sur la même matière, 3 voll., Rennes 1738-84. L'opera del dotto cardinole appare oggi alquanto farraginosa, ma il suo indiscusso merito consiste nell'aver riunito un immenso materiale. Egli però la presenta da canonista a non da storico, onde la sua tendenza a sistemarlo spesso in modo troppo formalistico. La parte teologico. dottrinale invece è eccellente. Per il fatto che l'autore fu in seguito elevato al sommo pontificato, la sua opera acquistò una noisvollzione autorità, pressoché indiscussa anche oggi. Nella S. Congregazione dei Riti egli è noto come il *Magister».
Trattazioni etnoliche: P. Därfler, Die Anfduge der Heiligenserebrung nach den römischen Inschriften und Biblberden, Monaco 1913; L. Hertling, Matesioli per la storia del processo di c., in Gregorianum, 16 (1932), pp. 170-93 (molto importante); F. Gagne, De processu canonizadionis a primis Ecclesior sacralis usque ad CIC, Roma 1937-38 (tesi di laurea); G. Gianninta, Ricerche sull'istituto giuridico della c. dalla origini alle Decretali di Gregorio IX, ivi 1947.
Trattazioni etnoliche, procedura canonica: tutti i migliori canonisti trattano del processo di c. in maniera più o meno ampia e profonda. Se ne elencano qui solo i principali: T. Malvezzi, Tractatus de sanctorum canonizadione, Bologna 1487, è il primo trattato canonistico stampato; si trova anche nel t. 14. vol. XX del Tractatus universi Iuris, Venezia 1234, II. 97-103 v; G. Castellani, Tractatus de sanctorum canonizadione, Roma 1320, Venezia 1603; F. Contelori, Praxis de renonizadione sanctorum, Lione 1609 e 1634, deserive la procedura prima della riforma di Urbano VIII; A. Rocca, De sanctorum canonizadione commemorative, Roma 1610; id., Opera annio, II, ivi 1719 (opera di molta dottrina); L. Castellini, Elucidarium theologicum de certitudine gloriae sanctorum canonizatorum, ivi 1618 e 1628 (molto importante perché tratta lo stato di evoluzione delle cause verso le riforme di Urbano VIII); C. F. De Matte, Novizimus de canonizadione sanctorum tractatus, ivi 1628 e 1668 (classico, perché di trapasso fra l'epoca ante e post-urbaniana); F. Scacchi, De cultu et veneratione sanctorum in ordine ad beatificationem et canonizadineem. I. De satis et signis sanctitatis beatificandorum et canonizandorem, ivi 1639 e 1679. Gli altri tre voli.: II. De martyrti, III. De beatificatione, IV. De ordine indiciario harum causarum, sono rimasti inediti; A. Matteucci, Practica theologico-canonica ad causas beatificationum et canonizadionum pertractandas, Venezia 1722 e 1731 (opera buona, ma presto posta nell'ombra da quella di P. Lambertini); S. Tronco, Manuale pro cundiriondis processibus in causis beatificationis, Napoli 1904; G. Naval, Commentarium CIC, I. IV, parte 27. De causis beatificationum servorum Dei et canonizadionis beatorum, Torino-Roma 1932 (trattazione molto ampia ispirata dall'opera di Benedetto XIV, ottima informazione); J. Broach, Der Heiligsprechungsprozess per suam cultus, Roma 1938 (illustra la procedura della conferma di culto non ampia esemplificazione presa dalla causa del b. Giuseppe Ermanno); S. Indulcato, Le basi giuridiche del processo di beatificazione. Dottrina e giurisprudenza intorno alla introduzione delle cause dei servi di Dio, ivi 1944; id., Il processo apostolico di beatificazione, ivi 1943 (continuazione del precedente); una menzione particolare merita l'opera, divenuta classica: Codex pro postulatoribus causarum beatificationis et canonizadionis, patrocinata dalla Postulazione generale dei frati Minori; ne curò la 1ª ed. l'avvocato dei Riti, L. Lauri (Roma 1879), la 2ª il notaio eccl. G. Fornari (ivi 1909), la 3ª (ivi 1923) e la 4ª (ivi 1929) il Postulatore generale dei Francescani, p. A. M. Santavoli.
Sulla virtù znoica: L. Brancati de Lauria, De virtute heroica, in Commentario in III et IV librum Sestentiarum Ioannis Duns Znot, Roma 1623-84; II. Disputatio XXXII, pp. 709-813 (studio teologico fondamentale); M. Lappi, De heraicitate virtutum in beatificandis et canonizandis requisita, ivi 1671, è l'applicazione della teoria alla trattazione delle cause; F. Lambertini (Benedetto XIV), De Servorum Dei beatificatione et de beatorum canonizadione, III, capp. 21-23 (pp. 307-83 dell'od. di Prato 1840, formulazione definitiva della materia); R. Hofmann, Die heroische Tugend. Geschichte und Inhalt eines theologischen Begriffs, Monaco 1933 (ampio studio teorico-pratico del con-
cetto di eroicità e della sua applicazione nelle cause dei santi); L. Hertling, Theologiae asceticae cursus brevior, 2^{2} ed., Roma 1944, pp. 3-23; R. Garrigou-Lagrange, Le virtù eroiche nei bambini, Torino s. d.
SUL'INFALLIBILITÀ EONITIFICA DELLA C. oltre i teologi noti a tutti come a. Tammann, Bellarmino, Suroc, Balsea ecc. e i trattati dommatici ordinari sulla materia, cf.: L. Castellini, Elucidarium theologicoe de certitudine gloriae sanctorum canonizatorum, Roma 1618 e 1628 , con particolare riferimento alla questione; G. B. Riccioli, Immunitas ab errore tat