io degli strumenti della produzione e all'imprenditore deve essere bensì più alto degli altri suoi collaboratori, avendo essi la responsabilità dell'impresa e assumendosi un rischio maggiore nell'iniziativa della produzione. Ma essi hanno anche l'obbligo più degli altri "di contribuire con il risparmio all'accrescimento del capitale nazionale. Siccome poi non si deve perdere di vista essere oltremodo vantaggioso per una sana economia sociale che tale accrescimento del capitale provenga da fonti le più numerose possibili, è altamente desiderabile, per conseguenza, - dirà Pio XII che gli operai possano anche essi partecipare con il frutto del loro risparmio alla costituzione del capitale nazionale ". I fautori dell'economia liberale obiettano a questo riguardo non potersi ottenere, nella soluzione del problema della distribuzione secondo i principi cattolici, una quantità di risparmio quale sarebbe richiesta dalle esigenze della produzione, particolarmente nei paesi poveri di capitale, dal momento che le categorie lavoratrici sono più proclivi a destinare il proprio reddito alle immediate necessità del consumo. L'obiezione però perde molto di consistenza nell'ipotesi che il risparmio, specialmente se modesto, venga opportunamente incoraggiato ed efficacemente difeso da istituzioni di carattere sia privato sia e soprattutto pubblico, essendo compito generale dei pubblici poteri di venire incontro e di aiutare o anche di sostituirsi all'iniziativa privata, qualora essa non si riveli sufficiente per procurare il bene comune della società, che nel caso in questione consiste in un'equia distribuzione della ricchezza nazionale.
Del resto quest'ultimo punto riguarda più direttamente il metodo con cui la concezione cattolica e quella capitalistica ritengono doversi procedere per conseguire il fine dell'economia. Nato e sviluppatosi nel primo periodo della sua esistenza al tempo della cosiddetta "rivoluzione industriale", il c. è rimasto in certo senso rivoluzionario nel modo con cui ha attuato il suo programma di una produzione massima in cifra assoluta. La teoria classica aveva bensì dimostrato che la libertà individuale e il privato interesse, mediante una rete fittissima di azioni apparentemente sconnesse e disordinate, avrebbe portato il sistema economico in una posizione di equilibrio, qualora si fossero verificate le condizioni ideali da essa supposte (si pensi alle "armonie economiche" del Bastiat). Al contrario, non verificandosi affatto o verificandosi solo molto imperfettamente quelle condizioni, l'economia capitalistica ha dato luogo a una serie varia e continua di squilibri di ordine non solo sociale (squilibri nella distribuzione dei redditi individuali in uno stesso paese, nella distribuzione dei capitali e della ricchezza tra le regioni di uno stesso paese e tra le nazioni del mondo), ma anche economico (squilibri tra risparmio e investimenti, tra produzione e consumo), i primi rappresentati da una più o meno ineguale partecipazione dei cittadini al godimento dei beni materiali e degli altri vantaggi del progresso economico, i secondi da una perdita di ricchezza, sotto forma di fattori produttivi e di beni di consumo non sufficientemente utilizzati. Recenti e più accurate indagini del pensiero economico maggiormente aderenti alla realtà hanno pertanto portato alla conclusione che lo squilibrio costituisce la normalità della vita economica e che in particolare le fluttuazioni cicliche precedentemente descritte, conseguenza appunto dei predetti squilibri economici, non debbano essere ritenute, come in passato, fenomeni di
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carattere patologico, ma semplicemente fisiologico, nell'ipotesi, ben inteso, di un'economia di mercato. Il divenire economico seguirebbe cioè di sua natura un movimento a forma di onda, in cui le fasi di espansione si alternano con quelle di depressione, determinatesi in primo luogo nei paesi ai quali di volta in volta spetta l'iniziativa economica mondiale e conseguentemente diffondendosi poi anche negli altri paesi. Il concetto di "ordine", che apparve una vera conquista del primitivo pensiero economico, e tale fu certo sul piano strettamente scientifico dell'economia pura e nell'ipotesi di un mondo ideale, ha avuto ripetute smentite sul piano dei fatti. Oggi si parla piuttosto di un "ordine sui generis", che in pratica equivale a un vero e proprio disordine, generatore di disagio economico non meno che sociale, sia all'interno dei singoli paesi, sia nella società internazionale, la cui causa vien fatta risalire al principio della libertà individuale e del privato interesse, che costitul per così dire l'anima e la forza di propulsione del c. La dottrina cattolica non accetta una libertà economica posta esclusivamente a servizio dell'interesse individuale, insensibile alle esigenze sociali della collettività e in special modo delle categorie economicamente più deboli; né un'economia di mercato, espressione collettiva di quella libertà, che lascia sopravvivere solo i più forti, salvo poi ad opprimerli in alcuni casi sotto il peso della loro stessa forza, come è facilmente visibile nei momenti di crisi, in cui si esaurisce l'esuberante produzione dei periodi di prosperità. "Quegli stessi, assai pochi di numero, che sembrano avere nelle loro mani, insieme con le ricchezze più ingenti, le sorti del mondo; quegli stessi pochissimi uomini - rilevava Pio XI nell'enciclica Caritate Christi compulsi, mentre imperversava la grande crisi del 1929 - che con le loro speculazioni sono stati o sono in gran parte la causa di tanto male, ne sono essi stessi ben sovente le prime e più clamorose vittime, trascinando seco nell'abisso le fortune di innumerevoli altri». La stessa dottrina cattolica non può neppure accettare, se non altro per le funeste conseguenze di ordine sociale e politico che esso comporta nel campo dei rapporti internazionali, il concetto di un progresso economico che avanza con urti e sbalzi, facendo passare i vari paesi da un grande rigoglio a una grande indigenza pur nell'abbondanza dei beni precedentemente accumulati, a causa della indisciplinata libertà d'azione degli imprenditori, che ne muove e dirige la marcia. Si suole osservare dagli economisti liberali che proprio nei periodi di espansione, in cui le iniziative si moltiplicano prodigiosamente sotto lo stimolo di larghi profitti, il progresso economico compie i passi più decisivi verso ulteriori perfezionamenti, i quali restano definitivamente acquisiti all'umanità, una volta superato il periodo della depressione. Si risponde che altrettanto avviene nei periodi di guerra, quando gl'imperativi dell'offesa e della difesa militare imprimono alla tecnica un moto fortemente accelerato, con risultati però troppo costosi per l'intera umanità, anche se ridondano in definitiva a suo beneficio nel periodo della pace. Similmente si dica per i progressi che l'economia mondiale suole registrare nei periodi di espansione, troppo duramente pagati in quelli della depressione; per cui è senz'altro da preferirsi una "evoluzione progressiva e prudente, coraggiosa e consentanea alla natura, illuminata e guidata dalle sante norme della giustizia e della carità n, anche se meno rapida, ma maggiormente continua e più costruttiva, piuttosto che una " rivoluzione", a cui in certo qual modo possono essere paragonate le innovazioni più o meno profonde nella tecnica della produzione, che la libertà individuale riesce ad attuare nella fase ascendente del ciclo economico.
I sommi pontefici, da Leone XIII a Pio XII, si sono pronunciati più volte contro il concetto di libertà economica e di libero mercato, campo di azione e principio orientatore di tale libertà, quale fu inteso nei due secoli di vita del c., e tanto più energicamente, quanto più gli effetti negativi che ne derivarono superavano quelli positivi. "La libera con-
correnza, quantunque sia cosa equa certamente ed utile se contenuta in limiti ben determinati, non può essere in niun caso il timone dell'economia ", scriveva Pio XI nella Quadragesimo anno: "né tale ufficio direttivo molto meno può essere preso da quella supremazia economica, che in questi ultimi tempi si è andata sostituendo alla libera concorrenza; poiché essendo essa una forza cieca ed una energia violenta, per diventare utile agli uomini ha bisogno di essere sapientemente frenata e guidata.... E necessario che la libera concorrenza, confinata in ragionevoli e giusti limiti, e più ancora che la potenza economica siano di fatto soggette all'autorità pubblica, in ciò che concerne l'ufficio di questa. Infine le istituzioni dei popoli dovranno venire adattando la società tutta quanta alle esigenze del bene comune, cioè a dire alle leggi della giustizia sociale; onde seguirà necessariamente che una sezione così importante della vita sociale, qual'è l'attività economica, verrà a sua volta ricondotta ad un ordine sano e ben equilibrato ". In questi ultimi anni Pio XII ha nuovamente riprovato quel c. che "si arroga sulla proprietà un diritto illimitato, senza alcuna subordinazione al bene comune"; come anche ha denunziato nella società contemporanea l'esistenza di "qualche congegno, che, lungi dall'essere conforme alla natura, contrasta con l'ordine di Dio e con lo scopo che Egli ha assegnato ai beni terreni ", contro il quale urta lo sforzo dell'operaio di migliorare le sue condizioni. Gl'interni ordinamenti delle nazioni e l'azione dei pubblici poteri devono pertanto condurre insieme la economia nazionale al conseguimento del bene comune di una ricchezza equamente diffusa nella popolazione, in particolare eliminando le più gravi degenerazioni di una libertà non disciplinata, quali sono i monopoli, e in generale costruendo degli argini intorno alla libertà dei più forti, tendente naturalmente a sconfinare al di là dei limiti del giusto. Il superamento del c. non è quindi, secondo il pensiero sociale della Chiesa, un'opera riservata esclusivamente ai pubblici poteri, come si sostiene dalla dottrina comunista e dai fautori di un'economia semplicemente centralizzata, ed anche dalla dottrina liberale, che invano la invoca contro i monopoli, allo scopo di conservare il mercato il più possibile nelle condizioni di concorrenza. Esso deve essere anche ed anzitutto il risultato di nuovi ordinamenti giuridici, che impongano alle classi della produzione, direttamente interessate alla soluzione del problema, una vicendevole rinunzia di una illimitata libertà e dei propri esclusivi interessi individuali, creando così le premesse di una fattiva e duratura collaborazione nella giustizia e nella pace sociale. Riguardo al settore dei rapporti economici internazionali Pio XII ha affermato la necessità di un ritorno "alle sagge e incrollabili norme di un ordine sociale, le quali sul terreno nazionale, come su quello internazionale, ergono un'efficace barriera contro l'abuso della libertà, non altrimenti che contro l'abuso del potere". In tale ordine nuovo, "fondato su principi morali, non vi è posto per i ristretti calcoli egoistici, tendenti ad accaparrarsi le fonti economiche' e le materie di uso comune, in maniera che le nazioni meno provviste dalla natura ne restino escluse». Dopo gli esperimenti vanamente tentati dell'isolamento economico, nell'intervallo tra le due guerre, per sottrarsi alle conseguenze eccezionalmente dannose del c. nel mondo internazionale, le dure esperienze dell'ultimo conflitto, originato in gran parte, come quello che
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lo precedette, da motivi economici, hanno reso edotti i vari 'governi circa la necessità di attuare i principi promulgati dalla Chiesa, riesaminando il principio dell'assoluta sovranità dello Stato a difesa degl'interessi nazionalistici e ponendo le premesse di una cooperazione economica tra i paesi di un intero continente, primo passo verso una futura e più vasta cooperazione economica internazionale.
BibL.: Circa la storia e l'essenza del c., v.: W. Sombart, Il c. moderno, Firenze 1925: J. Saint-Germain, Puissance et déclin du capitalisme, Parigi 1936; L. Marliot, Le sorte du capitalisme, ivi 1938. Per i problemi giuridici del c., v.: G. Ripert, Aspects juridiques du capitalisme moderne, Parigi 1946. Per i problemi economici, v.: C. Bresciani Turroni, Introduzione alla politica economica, Torino 1942; Pianificazione economica collettivista e studi critici sulla possibilità del socialismo di A. F. v. Hayek, N. G. Pierson, L. v. Mises e G. Halm, ivi 1946. Per i problemi etici, v.: A. Fanfani, Le origini dello spirito capitalistico in Italia, Milano 1933; id., Cattolicsmo e protestantesimo nella formazione del c., ivi 1934; H. Du Passage, Marale et capitalisme, Parigi 1935. Per la critica del c., v.: G. Piroa, W. Sombart, E. F. M. Durbin, E. M. Patterson, U. Spirito, La crisi del c., Firenze 1935; E. Rossi, Critica del c., Milano 1948; A. Carcione, Le contraddizioni del c., Roma 1948. Per la riforma del c., v.: oltre Le encicliche sociali dei papi da Pio IX a Pio XII (a cura di I. Giordani), 3a ed., ivi 1946; G. Gonella, Principi di un ordine sociale, Città del Vaticano 1933; A. C. Pigou, Economia del benessere (Nuova Colleam degli Economisti, 10), Torino 1934; F. Vito, L'economia a servizio dell'uomo, Milano 1934; B. V. Damalas, La crise du capitulisme et le problème de l'économie dirigée, Parigi 1946; P. Dieterlen, Au delà du capitalisme, ivi 1946; F. Vito, Economia e personalismo, Milano 1949. Alberto De Marco
CAPITANI D'ARZAGO, Alberto de. - N. a Paderno milanese il 13 ag. 1909, m. a Parigi il 30 luglio 1948, è stato studioso di archeologia classica e cristiana, i cui insegnamenti ha tenuto per diversi anni quale incaricato nell'Università statale ed in quella del S. Cuore a Milano. Il suo nome resta legato alla scoperta del ciclo di affreschi di Castel Seprio illustrati insieme con G. P. Bognetti e G. Chierici, edito poco dopo la sua morte: S. Maria di Castelseprio (Milano 1948).
La sua attività di studioso si esplicò anche nel campo dell'antica topografia milanese. Fra i suoi lavori di archeologia cristiana i principali sono: Architettura dei secc. IV e V in alta Italia (Milano 1944); Cenni introduttivi alla relazione sullo scavo della basilica di S. Tecla e del battistero di S. Giovanni nella piazza del duomo di Milano, in Munera-Raccolta di scritti in onore di A. Giussani (ivi 1944, pp. 185-205); La chiesa romanica di S. Maria in Aorona in Milano da una planimetria inedita del sec. XVI, in Arch. storico lombardo, 69 (1944), pp. 3-66; Epigrafia cristiana - Iscrizioni funerarie latine (Milano 1945); Iconografia cristiana - Il ciclo dell'Infanzia, parte 1^{mathrm{a}} mathrm{e} 2^{mathrm{a}} (Milano 1947 e 1948); La scoperta della struttura paleocristiana della basilica milanese di S. Simpliciano, in Emporium, 54 (1948), pp. 168-70; Le recenti scoperte di Castelsepria, in Boll. d'arte, 4² serie, 33 (1948), pp. 17-23.
BibL.: E. Castaneo, necrologio in Ambrosius, 24 (1948), pp. 94-97; E. P., necrologio in Bollettino d'arte, 4² serie, 33 (1948), p. 259.
Giuseppe Bovini
CAPITANIO, BARTOLOMEA, beata. - Fondatrice delle Suore di Carità, dette di Maria Bambina, o della b. C., n. a Lovere (Bergamo) il 13 febbr. 1807 , m. ivi il 26 luglio 1833 . Entrata undicenne nell'educandato delle Clarisse della sua città natale, sentì la vocazione per l'insegnamento; e, tornata in famiglia nel 1824, aprì nella casa paterna una scuola per l'istruzione della gioventù, facendo del magistero un apostolato. Né la sua opera si limitò a questo, ché, inauguratosi nel 1826 l'ospedale di Lovere, la C. si prodigò in esso attivamente sia nelle funzioni di direttrice ed economia, cui era stata chiamata, sia nell'assistenza agli infermi.
Concepi il grandioso progetto di una istituzione benefica che avrebbe dovuto estendersi tanto' nel campo dell'istruzione come in quello della carità. Consacratasi infatti interamente a Dio, il 21 nov. 1832, insieme con la b. Vincenza Corona (v.) diede inizio all'opera e aprì la prima casa della nuova Congregazione, che fu approvata da Gregorio XVI il 5 giugno 1840. Dichiarata venerabile da Pio IX l'8 marzo 1866, fu beatificata da Pio XI il 30 maggio 1926. Sarà canonizzata il 22 maggio 1950.
BibL.: I. Mazza, Vita e scritti della ven. C., 5 voll., Modena 1905; A. Tamborini, Le ven. C., Torino 1922; Anon., La b. B. C., 2^{mathrm{a}} ed., Venezia 1926.
Nicosio Del Re
CAPITELLO. - E l'elemento architettonico che serve a collegare un sostegno, sia esso colonna o pilastro, con l'architrave o i piani d'imposta di un arco. La foggia dei c. varia a seconda degli stili architettonici e dei tempi. Nella architettura dei greci e dei romani il c. assunse forme e rapporti determinati in relazione con gli altri elementi delle architetture (v. ORDINI ARCHITETTONICI). I costruttori degli edifici paleocristiani, sia basilicali che battisteriali, usarono c. del tutto simili a quelli dei contemporanei edifici pagani. Dal sec. iv in poi si inseriscono nella decorazione dei c. anche simboli della fede cristiana.
Nella prima metà del sec. v fu particolarmente in voga quel tipo di c. che lo Strzygowski chiamò todosiano per essere apparso la prima volta e poi molto usato sotto il regno di Teodosio II (498-50). Si tratta di un c. di tipo composito ornato di una doppia fila di otto foglie di acanto grasso e spinoso, le cui punte, alquanto rastremate rispetto alla base, si incurvano fortemente. Le foglie della fila inferiore sono disposte negli intervalli di quelle della fila superiore, su quattro delle quali si posano le volute del c. Invece che da una serie di ovuli, il c. è circondato in alto da tante piccole foglioline generalmente pentalobate, che talvolta recano scolpita in qualcuna una piccola croce, come si vede, ad es., in alcuni c. della chiesa di S. Demetrio a Salonicco. Creato per la prima volta nella officine di Costantinopoli, questo tipo di c. si diffuse ben presto in Grecia e nelle altre regioni dell'Oriente e raggiunse anche l'Italia: lo si trova infatti nelle chiese di Parenzo, Venezia e Ravenna. Si hanno due esempi pure a Roma nei c. riadoperati nella tomba del card. Venerio in S. Clemente.
Nel c. bizantino, che ha il suo più grande sviluppo nel sec. vi in età giustinianea, il lavoro dello scalpello è sostituito quasi completamente da quello del trapano. I c. che assumono lo schema geometrico di un tronco di piramide o di cono hanno le facce rivestite di una minuta trama di intrecci, cosicché viene a determinarsi un effetto chiaroscurale da far sembrare che il c. sia stato lavorato a giorno. Spesso l'intreccio, più o meno fitto, è simile a quello di un canestro di vimini o di un espandersi di foglie e racemi, che non di rado sorgono, come può vedersi in S. Vitale di Ravenna, da un vaso centrale posto alla base di ogni faccia del c. Foglie di vite e di acanto trovano in questic. la più svariata trattazione e non è infrequente il caso che si dispongano in modo da mettere in rilievo al centro della faccia un circolo o un quadrato o un rettangolo contenenti una croce o, come si trova spesso nelle chiese raventati, qualche monogramma.
Nell'età bizantina il pulvino sovrastante è ricavato da uno stesso blocco, cosicché forma con il c. un unico pezzo : a questa nuova forma è stato dato il nome di c. imposta. Anche il pulvino è spesso rivestito da intrecci, che si distendono sulle sue facce come un ricamo, o è ornato con motivi simbolici o decorativi vari.
La decorazione teratomorfa o figurata appare nei c. di età romanzica.
BibL.: H. Leclercq, Chapiteau, in DACL. III, coll. 439495. Sul c. teodosiano cf. J. Strzygowski, Die byzantinische Kunst, in Byzantinische Zeitschrift, I (1892), p. 63 sgg.: J. Laurent, Delphes chrétien, in Bulletin de correspondance hellénique, 23 (1899), pp. 210-11; G. de Jerphanion, Le chapiteau théodosiell, in La voix des monuments. Notes et études d'archéologie chrétienne,
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Parigi-Bruxelles 1930, pp. 96-110. Sul c. dal sec. iv al vir: R. Kautzsch, Kapitellstudien. Beiträge zu einer Geschichte des spätestilen Kapitels im Osten vom vierten bis ins siebente Jahrhundert, Berlino-Lipsia 1936.
Giuseppe Bovini
CAPITO, WOLFGANG: V. KÖPFeL, WOLFGANG.
CAPITOLARE. - Così si dicono, tecnicamente, quelle disposizioni giuridiche che, articolate in capitula, ebbero la loro particolare manifestazione sotto il dominio dei Franchi. Esse non sono originariamente vere e proprie leggi, in quanto, secondo il concetto germanico, unico organo capace di formare le leggi era l'assemblea. I c. sono invece in origine delle ordinanze o decreti (detti anche praeceptiones, decretiones) i quali, con l'evolversi della potestà regia a danno di quella popolare, riuscirono ad avere un valore proprio, a fianco o al di sopra della stessa legge franca, specie quando il sovrano assolse la difficoltà formale, sottoponendo quelle ordinanze alla pura approvazione dell'assemblea.
Tra i compiti che la costituzione del S. Romano Impero attribuì ai sovrani franchi prevalente era quello della tuitio ecclesiae, atteso il carattere religioso della nuova istituzione imperiale.
L'esercizio di tale compito portò il sovrano ad occuparsi via via della provvista degli uffici ecclesiastici, della disciplina del clero e delle stesse questioni dogmatiche e di fede come si rende evidente da tutta una serie di c., nei quali è facile rilevare l'intromissione crescente del potere imperiale nel campo ecclesiastico. Tra questi c. quelli che riguardavano particolarmente il regolamento della Chiesa e delle cose ecclesiastiche ebbero l'appellativo specifico di capitularia ecclesiastica, tenendosi separati dagli altri c. che riguardavano l'assetto delle cose civili e che perciò furono detti capitularia mundana. Un terzo tipo di c. che regolò nel contempo la materia civile e quella ecclesiastica, fu detto capitularia mixta.
Con l'estendersi della conquista franca sotto Carlomagno e i suoi successori ne derivò una maggiore diffusione della religione cattolica nei nuovi paesi asserviti all'impero, un allargamento dei poteri ecclesiastici assunti dall'imperatore e una più estesa applicazione dei c. ecclesiastici.
A ben comprendere questa intromissione del potere civile nel campo ecclesiastico occorre tuttavia tener presente il fatto dell'accomunamento delle funzioni politiche del vescovo con quelle religiose, prima attraverso il rapporto immunitario e poi attraverso quello di vassatico. Allorché la politica imperiale credette di fare migliore assegnamento sulle dignità ecclesiastiche che su quelle laiche per l'amministrazione della cosa pubblica, concedendo agli ecclesiastici un largo esercizio dei poteri civili in nome dell'imperatore, l'ufficio di natura ecclesiastica venne talmente a congiungersi con quello pubblico che l'imperatore credette di non potere regolare il secondo senza pure imbrigliare e dirigere il primo.
Ma pure per altra via gli ecclesiastici vennero in posizione di soggezione al potere imperiale quando furono designati come missi dominici in quelle ambascerie, inviate periodicamente nei vasti territori dell'impero come organi di controllo e di giudizio delle amministrazioni periferiche. Vi è di più: la contaminazione dei due ordini, l'ecclesiastico e il civile, si ebbe anche per il fatto delle assemblee. Al qual proposito occorre tenere a mente che lo stesso ordinamento della Chiesa nei vari luoghi veniva assorbito e in parte immedesimato nelle organizzazioni politiche. Così i concili erano spesso le stesse assemblee dello Stato dirette dal sovrano o dai suoi rappresentanti e i costituzi di tali assemblee vertevano pure in materie concernenti la fede e la disciplina del clero. Sotto questo aspetto i canoni conciliari vennero quindi a rappresentare per quell'epoca e per quelle regioni sovente un'ulteriore concreta invadenza dell'elemento laico, nell'amministrazione e nella vita della Chiesa e delle cose ecclesiastiche. Senonché quell'ingerenza del più alto laicato in materia religiosa che fu tollerata
all'inizio nello spirito di una presunta dipendenza del sovrano dall'autorità centrale della Chiesa e per un migliore incremento della fede religiosa e della disciplina interna degli ecclesiastici, e che fu anche in parte favorita delle stesse mire ambizjose e di autonomia delle correnti ecclesiastiche locali, a lungo andare, dato lo scarso senso di misura dell'autorità politica, incontrò reazione nella gerarchia della Chiesa e si venne costituendo tutto un movimento che avrà il suo culmine nella politica restauratrice di Ildebrando, tendente a svincolare la gerarchia ecclesiastica dalle maglie dell'ordinamento politico feudale.
Si avrà dapprima la separazione e, per meglio dire, la concezione indipendente dei due uffici di cui si coprivano gli ecclesiastici, quello di natura religiosa e quello civile e come la consacrazione all'episcopato e la provvista della Chiesa si sosterrà di assoluta competenza della parte ecclesiastica, così il conferimento di eventuali poteri civil: all'ecclesiastico poteva essere accordato subordinatamente ma separatamente. E noto come già un c. dell'818-19 di Ludovico il Pio, rispondendo a questo nuovo indirizzo sembrò lasciare libera l'elezione del vescovo alla parte ecclesiastica (MGH, Capitularia, 1, p. 273). Ma presto la legislazione imperiale con Lotario tornò all'organizzazione rigida carolingia. Anzi Lotario pretese persino, con la Constitutio romano dell'824, che la consacrazione del pontefice non potesse avvenire se questi non avesse prestato il prescritto giuramento alla presenza dei messi imperiali (MGH, Capitularia, I, p. 322).
Con il rafforzarsi degli ecclesiastici, specie in Italia, si vede come essi diventino bene spesso arbitri della elezione dei capi politici. Così Guido di Spoleto dovrà la sua elezione imperiale al giuramento di far salve le prerogative ecclesiastiche secondo la formola: - Sanctam romanam ecclesiam ex corde se diligere et exaltare et ecclesiastica iura in ordinibus observare... se velle, Deo teste, profcesus est... - (MGH, Capitularia, II, n. 222).
Ad una serie di Capitularia ecclesiastica va riconosciuta una speciale autorità, perché accolti e sistemati nella Lombarda, che ebbe per lungo tempo particolare applicazione in Italia e alla quale si riferiscono le stesse autorità religiose nella risoluzione di vertenze anche tra ecclesiastici. Nella Lombarda le disposizioni, a cui si allude, sono comprese nel 1. III e si dispongono più precisamente sotto vari titoli (tit. I, De episcopis et clericis; tit. II, Quando liceat alterius clericum arcipere vel non; tit. III, De decimis; tit. VIII, Quando liceat rectoribus ecclesiarum acta antecessorum suorum rescindere; tit. IX, De pontificibus). Si indicano sommariamente le più notevoli di queste disposizioni.
Nel tit. I si raccolgono un gruppo di c. risalenti a Carlomagno. Nel cap. I si parla di un sinodo in cui sono congregati vescovi, abati e viri illustres insieme con l'imperatore e in cui si decide che i suffraganei rimangano soggetti ai metropoliti secundum canones, che hanno su loro anche potere di emendamento. Si stabilisce inoltre che i monasteri vivano secondo le regole e che le abbadesse risiedano senza interruzione nel monastero (cap. 3). Ai vescovi si riconosce il potere (secundum canones) sui presbiteri e chierici infra eorum parrochiam (cap. 4). Si dichiara l'esenzione dei chierici dalla giurisdizione civile (cap. 11), la irrevocabilità dello stato monastico (cap. 11), si sancisce la perpetuità della destinazione dei luoghi consacrati (cap. 13). Si dispone la giurisdizione propria vescovile nelle liti tra chierici (cap. 14). Interessante è inoltre un c. del re Pipino (cap. 17) sul potere del vescovo (pontifex) di ordinare la propria chiesa e di costringere i chierici canonico ordine vivere con la comminazione si quis pontifex clericus suos canonico ordine distringere nobrerit, anathema sit.
Notevole è poi il cap. 36 dello stesso titolo che dichiara la legge romana come propria dell'ordine ecclesiastico.
Meritano di essere ricordati due Capitoli di Pipino del tit. II dove si fa divieto al vescovo di ricevere il
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chierico e il presbitero di altre diocesi senza le lettere dimissorie. Nel tit. VIII, notevoli un capitolo di Lotario (cap. 2) relativo alla rescindibilità delle pene assunte dagli antecessori nelle precarie ecclesiastiche e un capitolo di re Carlo (cap. 4) sulla divisione in quattro parti delle decime ecclesiastiche : una al vescovo, una seconda ai chierici, una terza ai poveri e la quarta per la fabbrica della Chiesa.
BibL.: La raccolta completa dei c. fu curata da A. BoretiusV. Krause in MGH, Legum Sertin II: Capitulariu Rezum Primarum. L'edizione critica della collezione di Benedetto Levita e inMGH, Leger II, it (1837), pp. 17-138. Sui c. e la loro importanza per il diritto ecclesiastico e notevole la seguente letteratura: A.Boretius, Die Capitularien im Langobardischen Reich, Halle 1864; id., Beiträge zur Kapitularien-Kritik, Lipsia 1874: E. Weyl, Die Beziehung des Papstum zum Fröbhischen Stunts-und Kirchenrecht unter den Kardinigen, Breslovia 1803; C. Magni, Ricerche sopra le elezioni episcopali in Italia durante l'atto mediarco, I. Roma 1928; C. Weise, Katterium und Bischofswald im fröbhischen und deutschen Reich tor dem Investiturstreit, Berlino 1912.
Antonio Bota
Liturgia. - Nel linguaggio liturgico medievale si chiamava c. sia l'Ordo contenente le prescrizioni per la celebrazione degli uffici liturgici, sia l'antifonario, e sia specialmente l'indice delle pericopi della S. Scrittura da leggersi nella Messa. In un primo momento esse vennero indicate con annotazioni marginali sugli stessi codici scritturistici del Vecchio e del Nuovo Testamento; ma in seguito (certamente già nel sec. viI) le indicazioni relative tanto alle Epistole come ai Vangeli, disposti secondo l'ordine del "Temporale" e del "Sanctorale", vennero raccolte in codici a sé stanti, chiamati appunto c., o comes, lectionarium, ecc. Esistevano c. per le sole epistole * c. epistolorum *, o per i soli Vangeli * c. evangeliorum *, oppure per ambedue fusi in un insieme organico.
Ad evitare confusioni, si tratterà dei singoli c. alle voci epistolario;evangeliario: cf. anche comes; lezionario. *
CAPITOLAZIONE. - Con tal nome nel diritto internazionale si indicano due istituti completamente diversi : 1) c. è un accordo militare con il quale, in guerra, si pattuisce la resa, con determinate condizioni specificamente convenute, di una parte, più o meno notevole, delle forze armate di uno dei belligeranti; 2) c. è pure un complesso di privilegi in origine concessi unilateralmente, poi, quasi sempre, mediante trattato, in forza dei quali ai cittadini di uno Stato veniva riconosciuta, nel territorio di altro Stato di civiltà più arretrata, l'immunità dalla giurisdizione locale, l'applicazione della! loro legge nazionale in alcune materie di diritto privato, varie altre esenzioni. Tali c., fino a non molti decenni fa con maggiore o minore estensione vigevano a favore di taluni Stati europei, in Giappone, in Turchia, in Persia, in Etiopia, in Cina, in Egitto e in qualche altro territorio ; ora sono state quasi ovunque abolite.
Con il nome di c., nella storia della Chiesa, sono noti accordi o patti secondo cui nei conclavi ciascun cardinale si impegnava, qualora fosse eletto papa, ad osservare certi capitoli riguardanti l'osservanza di determinate condizioni.
La prima c., autentica nota fu quella del Conclave da cui usci eletto Innocenzo VI (1352). Le condizioni imposte restringevano i diritti del futuro papa specialmente circa nomine, punizioni e deposizioni di cardinali, ecc. Simili patti ebbero luogo anche nelle elezioni di Eugenio IV (1431-47); di Pio II (1458-64); di Paolo II (1464-71) e di Innocenzo VIII (1484-92). Furono vietate e dichiarate nulle da vari papi (In eligendis di Pio IV del 9 ott. 1562, e Aeterni Patris di Gregorio XV del 15 nov. 1621); le cui disposizioni sono state sostanzialmente riprodotte nella Cost. Ap. di Pio X Vacante Sede Apostolica del 25 dic. 1904 (n. 83), e quindi in quella di Pio XII, che al n. 183 reca: *Proibiamo che i cardinali, prima di procedere all'elezione, redigano dei patti, oppure stabiliscano alcunché di comune accordo, astringendosi alla loro osservanza se verranno eletti al papato: che se tali patti intervengano, anche a mezzo di giuramento, li dichiariamo nulli ed irriti».
Vittorio Bartoccetti
CAPITOLI, I TRE: v. TRE CAPITOLI.
CAPITOLINO, GRILIO. - Secondo la tradizione storiografica è uno dei sei autori della Historia Augusta, raccolta di biografic su diversi imperatori romani; a lui vengono attribuite le vite di Antonino Pio, Marco Aurelio, Lucio Vero, Pertinace, Macrino ed altri minori. Ma, mentre alcuni critici recenti negano fin quasi l'esistenza degli Scriptores Historiae Augustae altri attribuiscono propriamente a C. una rielaborazione di tutta l'opera allo scopo di darle unità. Si può fissare come periodo del suo fiorire l'ultimo tempo del governo costantiniano; nel suo complesso il valore dei suoi scritti è scarso e si nota in essi una tendenza filosenatoria.
BibL.: L'edizione critica dell'Historia Augusta nella collezione teubneriana di Lipsia (1927) a cura di E. Holl. -N. H. Baynes, The Historia Augusta. It Date and Purpose, Oxford 1926; G. Barbieri, Il problema del cosiddetto ultimo grande storico di Roma, in Annali R. Scuola normale di Pisa, 2'serie, 3 (1934), pp. 523 538; P. Lambrechts, Le problème de l'Histoire Auguste, in L'antiquité classique, 3 (1934), pp. 303-36.
Paolo Brezzi
CAPITOLO. - Dal latino capitulum, diminutivo di caput, il termine venne trasportato a significare: 1) le varie divisioni di un libro; 2) il passo delle S. Scrittura, che si canta o legge nell'ufficio divino; 3) il tratto della regola di un Ordine religioso, che i monaci sono obbligati a leggere; 4) il collegio di sacerdoti ufficianti una chiesa; 5) adunanze di religiosi per trattare questioni interessanti in qualunque modo la comunità; 6) il luogo dove si tengono tali adunanze.
Sommario: I. Il C. canonicale. - II. Il C. religioso. - III. Sala del C. - IV. Il C. nella liturgia. - V. Il C. della colpa.
I. Il C. canonicale. - Viene definito un collegio di sacerdoti, istituito allo scopo di rendere più solenne il culto divino nella chiesa di erezione e, se si tratta di C. cattedrale, anche per assistere il vescovo, come

Captolio - Sala capitolare della certosa di S. Martino (sec. xvi). Napoli.
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senato e consiglio diocesano, e per supplirlo, durante la sede vacante, nel governo della diocesi (can. 391, § 1).
1. Origine. - Trae origine dall'antico presbyterium, dall'insieme cioè del clero locale che fin dai primi secoli della Chiesa costitui il senato del vescovo, coadiuvandolo nelle funzioni di culto e nell'amministrazione diocesana e facendone le veci durante la vacanza della sede. A partire dalla fine del sec. iv, sull'esempio di quanto aveva felicemente attuato s. Agostino nella sua sede d'Ippona, il presbyterium aveva adottato in molte regioni la convivenza in comune nella casa del vescovo, regolata da talune norme (canones), in funzione di regola (canon), a spiccata tendenza monastica. Si iniziava cosi la vita canonica che ebbe in breve un rapido sviluppo; canonici furono detti coloro che la professavano e capitulum si denominò la quotidiana adunanza dei medesimi, in quanto obbligatoriamente dedicata alla lettura di un capitulum ossia di un breve tratto della loro regola : terminologia che passò ben presto a designare in genere ogni adunanza del collegio, per fissarsi quindi definitivamente a significare il collegio stesso. In seguito l'esempio delle chiese cattedrali fu seguito pure dal clero dei grandi centri rurali organizzato a vita comune attorno alla chiesa principale del luogo, creando fin d'allora, accanto a quella dei C. cattedrali, la categoria dei C. collegiati, categoria che ebbe nell'Italia meridionale una espressione tutta singolare nelle cosiddette chiese recettizie (i cui membri peraltro non costituiscono un vero e proprio C.).
L'epoca carolingia segnò il periodo aureo della vita canonica. I più noti organizzatori e legislatori ne furono Crodegango, vescovo di Metz, nel sec. viII, che le diede una regola assai adottata, specialmente in Francia, e, ai primi del sec. seguente, Amalario di Metz, incaricato dal sinodo di Aquisgrana, promosso da Ludovico il Pio, di estrarre dai testi patristici una norma per la vita clericale; si ebbe cosi il De institutione canonicorum.
La vita comune però, non durò a lungo. Già nel sec. ix, dopo alternative di floridezza e decadenza, essa accusava stanchezza e si avviava decisamente a scomparire. La ripartizione individuale dei beni patrimoniali del C. ne segnò la fine. Sotto l'inftusso delle idee beneficiarie, i vescovi per primi separarono il proprio patrimonio (mensa episcopalis) da quello del C. (portio cleri, mensa canonicorum) seguiti a breve distanza di tempo dai canonici, i quali oltre l'abitazione separata (mansio), ottennero che il patrimonio comune (mazza communis), dapprima goduto pro indiviso, fosse ripartito in varie quote beneficiarie (praebendae) da godersi individualmente. Dove il numero dei C. fu fissato in ragione del numero delle prebende, il C. si disse numeratum o clausum, mentre non numeratum o apertum si disse quello in cui il numero dei canonici non dipendeva dal numero delle prebende.
I tentativi dei grandi riformatori del clero del sec. xi di ripristinare la vita comune riformandola, non diedero altro risultato che quello di crearne un tipo nuovo, ma più perfetto, in quanto essa veniva ora garantita dall'emissione del voto di povertà e dalla professione di una regola strettamente monastica. Si ebbero cosi, per contrapposto ai canonici secolari, raccolti in C. secolari, canonici e C. regolari.
Il venir meno della vita comune tuttavia non alterò per nulla l'unità funzionale e la fisionomia giuridica dei C., che continuarono a sussistere nella forma e nelle competenze di corporazione autonoma, con propria personalità, propri statuti e proprio patrimonio.
2. Evoluzione. - L'evoluzione del C., benché non se-
guisse attraverso i vari statuti uno sviluppo rigidamente uniforme, può ritenersi sostanzialmente completa fino dal sec. xili. Il collegio, presieduto da un capo (praepositus, decanus, archidiaconus, archipresbyter), comprendeva, in ordine gerarchico, preminenze con giurisdizione (dignitates), preminenze di solo protocollo (personatus), e uffici (officia, canonicatus); categoria questa a cui facevano capo varie competenze di culto (prinicerius, praecentor, cantor, succentor), di scuola (scholasticus), di cura d'anime (lector, theologus, poenitentiorius) e di servizio in genere (thesaurarius, oestatorius, sacristo, custos, portorius, collerarius, punctator). I titolari dei vari uffici, cioè i canonici strettamente intesi, erano poi generalmente distinti dal rispettivo ordine in tre gruppi : presbiterale, diaconale, suddiaconale. Le categorie speciali degli aspiranti (domicelliores, scholares, canonici in pulvere, in herbis, detti cosi per contrapposto a quelli in floribus et fructibus) e degli altri ausiliari dell'ufficiatura (hebdomadarii, partionarii, mansionarii, beneficiati, canonici minores, ecc.) rappresentavano aggregazioni collaterali e subordinate del c. ma facenti parte di esso optima iure.
Ogni canonico aveva diritto a una prebenda distinta, oppure ad un assegno personale sul patrimonio comune (massa communis) : le categorie inferiori godevano dei beneficia minora (v. canonico).
In ragione della sua subordinazione al vescovo e della cura d'anime di cui poteva essere incaricato, il C. poteva essere esente o non esente, curato o non curato. La qualifica d'onore di traigne o perinajgne indicò per qualche tempo i C. riservati ai nobili, divenne in seguito titolo onorifico elargito dall'autorità ecclesiastica a C. particolarmente illustri.
3. Nel diritto canonico vigente i C. sono persone morali collegiali, ossia corporazioni munite di personalità giuridica e di autonomia nell'ambito della loro giurisdizione. L'ordinamento costituzionale mantiene, salvo pochissime modificazioni, le caratteristiche sto-rico-tradizionali già riscontrate. Scomparsa la categoria intermedia dei personatus, l'odierno C. consta, a stretto diritto, di dignità e di uffici o canonicati. Le dignità tuttavia (arcidiacono, arciprete, prevosto, priore, decano, primicerio), che possono anche non appartenere al C., hanno perduto le loro prerogative di giurisdizione, per conservare soltanto quelle di precedenza e di onore. I mansionari o beneficiati minori, che riproducono le antiche categorie degli ausiliari dell'officiatura, non sono ritenuti parte costitutiva del C. (can. 393, § 2). Tra gli uffici, particolare rilievo vien dato dal CIC a quelli di teologo e di penitenziere (v. CANONICO TEOLOGO; CANONICO PENTENZIERE).
L'erezione, le modificazioni e la soppressione dei C., come pure l'erezione di nuove dignità, spettano esclusivamente alla S. Sede (cann. 392, 394 § 2). Occorre inoltre una speciale concessione della medesima S. Sede per l'istituzione dei cosiddetti canonicati statutari ossia dei benefici nominali senza assegno (can. 393, § 3).
E riservato pure alla S. Sede il conferimento delle dignità (can. 396, § i). Ai canonicati invece e ai benefici minori, sia della cattedrale che delle collegiate, si provvede per nomina fatta dal vescovo previo parere del C. interessato (can. 394, § 2). Per la provvista agli uffici di canonico teologo e canonico penitenziere è obbligatoria, in Italia ed isole adiacenti, la forma del concorso, prescritta dalla costituzione Pastoralis officii del 19 maggio 1725, la quale mantiene il suo pieno valore anche dopo il CIC (can. 399, § 2). Il diritto di passare per opzione (ius optionis) da un ufficio all'altro, o da una dignità ad un'altra dignità (diritto introdotto per consuetudine intorno al sec. xit), è abolito, a meno che non sia autorizzato dalla legge di fondazione (can. 396, § 2).
4. Anche l'ordinamento patrimoniale non differisce sostanzialmente da quello storico tradizionale. Il reddito del beneficio canonicale si appoggia di consueto a tre cespiti distinti : la prebenda, le distribuzioni ordinariae o quotidia-
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nae, e le distributiones inter praesentes. Il C. può essere organizzato o a prebende distinte, da percepirsi su distinti benefici, oppure a massa comune, vale a dire a prebende indistinte da percepirsi su un patrimonio comune. Nell'uno e nell'altro caso, accanto alla così detta massa grande (o grosso), in proprietà dell'ente C., destinata alle spese capitalari e, nel residuo, ad assegni supplementari in favore dei membri del C., deve esistere la cosiddetta massa piccola, risultante da beni autonomi, o, in mancanza di questi, obbligatoriamente costituita mediante l'accantonamento della terza parte dei redditi beneficiari (detta in tal acso terzo conciliare, perché introdotta dal Concilio di Trento), i cui frutti sono destinati ad assicurare le distributiones ordinariae quotidianae, consistenti in quote di presenza assegnate come premio ai canonici presenti di fatto al coro o ritenuti presenti di diritto se assenti per legittima causa. In forza del ius accrescendi, tali quote si accrescono automaticamente delle quote (follemtine) non godute dagli assenti illegittimi (cann. 394 § 3, 395). Qualora non fosse possibile in via eccezionale costituire la massa piccola per le distribuzioni, il Codice prevede la creazione di un sistema di compenso, consistente in multe pecuniarie che corrispondono press'a poco all'ammontare delle distribuzioni che si perderebbero nei casi di negligenza (can. 395, § 2).
A differente categoria appartengono invece le distributiones inter praesentes, che non derivano né dal beneficio né dalla massa, ma sono costituite o dai redditi di fondazioni speciali (distribuzioni fisse) oppure dagli incerti di funzioni e prestazioni straordinarie (distribuzioni avveretizie) e si ripartiscono tra i soli presenti di fatto (can. 420, § 2). Al calcolo delle assenze provvedono i punctatores eletti a tale scopo dal C., ai quali il vescovo può aggiungere un puntatore di controllo (can. 395, § 4).
2. Le funzioni gerarchiche, spettanti al C. come tale, rappresentano l'esercizio dei suoi diritti e dei suoi doveri come corporazione autonoma a scopo di culto e come senato diocesano. Come corporazione autonoma (v. autonomia), ha il diritto di regolare la propria attività per mezzo di statuti, riconosciuti dal diritto comune come norme giuridiche di diritto particolare, e di deliberare, in adunanze ordinarie e straordinarie, sui negozi di sua spettanza (cann. 410, 411). Se alla chiesa capitolare è annessa cura d'anime in modo che la cura abituale spetti al C., la cura attuale, cioè il disimpegno effettivo delle funzioni parrocchiali, è affidata a un vicario curato, che può anche non far parte del C. (cann. 402, 415).
Come corporazione il C. è tenuto ad assistere il vescovo quando funziona solennemente in città e nel suburbio (can. 412) in determinati giorni (can. 414).
Come senato diocesano, infine, le funzioni del C. cattedrale variano a seconda che la sede episcopale è piena, oppure vacante o impedita. In sede plena, il C. rappresenta un corpo consultivo che il vescovo è tenuto ad interpellare negli affari di maggiore importanza, in alcuni dei quali con efficacia puramente consultiva (cann. 386 § 1, 388, 394 § 3, 403, 406, 1234 § 1, 1428), in altri con efficacia vincolante (cann. 394 § 2, 712 § 2, 1541 § 2 n. 2 ecc.). In sede vacante, per morte, rinuncia, trasferimento o privazione dell'ufficio, se la S. Sede non ha provveduto altrimenti, il governo della diocesi spetta al C., il quale entro otto giorni dalla notizia della vacanza, deve eleggere il vicario capitolare che eserciti in suo nome gran parte dei poteri ordinari del vescovo (v. vicario capifollare). Nel caso di sede impedita, cioè nel caso di prigionia, relegazione, esilio o inabilità del vescovo, tale che questi non possa comunicare con la diocesi neppure per lettera, la successione del C. e la nomina del vicario capitolare avranno ugualmente luogo, ma solo quando manchi il vicario generale o un delegato
appositamente nominato dal vescovo e la S. Sede non abbia altrimenti provveduto, oppure quando anche il vicario generale e il delegato del vescovo siano a loro volta impediti (can. 429).
6. Le leggi eversive dell'asse ecclesiastico avevano soppresso in Italia i C. collegiati, fatta eccezione per i C. della città di Roma e sedi suburbicarie, e, nei C. cattedrali conservati, avevano soppresso i canonicati di patronato ecclesiastico laicale, nonché i canonicati esistenti oltre il numero di sei (legge 15 ag. 1867 n. 3848 , art. i n. 2, art. 6; legge 11 ag. 1870 n. 5784 , art. 8); i medesimi C. cattedrali inoltre erano stati assoggettati al regime fiscale comune agli altri enti conservati (conversione dei beni immobili, tassa straordinaria 30 \%, quota di concorso e tassa di passaggio di usufrutto), e la provvista canonica ai singoli benefici canonicali era stata sottoposta alle modalità del placet e dell'exequatur.
Il Concordato 11 febbr. 1929, pur non riconoscendo espressamente la personalità giuridica ai C. collegiati e agli altri enti ecclesiastici già soppressi, contempla la possibilità di tale riconoscimento da darsi mediante decreto del Capo dello Stato, udito il parere del Consiglio di Stato, dietro domanda del rappresentante legale dell'ente, corredata del provvedimento canonico di erezione e degli altri documenti atti o dimostrare la necessità e la evidente utilità dell'ente stesso e la sufficenza dei suoi mezzi (Concordato, art. 29, d. 7; legge 27 maggio 1929, art. 3). Abolisce inoltre il placet e l'exequatur e ogni forma d'ingerente statale nella provvista ai canonicati, salvo il privilegium praesentationis riconosciuto al Capo dello Stato per la nomina ai canonicati della basilica del Pantheon in Roma.
II. Il C. religioso. - Va tenuto distinto dal C. canonicale il C. religioso, che è l'assemblea rappresentativa dei membri di un Ordine o di una Congregazione religiosa, la quale viene periodicamente radunata per la elezione dei superiori maggiori e per la trattazione dei negozi più importanti. A seconda che l'assemblea raduni i rappresentanti di tutta l'istituzione religiosa o soltanto quelli di un'aliquota territoriale di essa, il C. si chiamerà generale, provinciale oppure locale. Ad ogni C. compete sempre la podestà dominativa, a norma dei propri statuti e del diritto comune: ai C. poi delle religioni clericali esenti compete per di più la giurisdizione ecclesiastica, tanto per il foro interno che per l'esterno (can. 501, § i).
Biel.: A. Barbosa, De canonicis et dignitatibus, Venezia 1641; D. Bouix, Tractatus de Capitulis, Parigi 1822; E. Amort, Vetus disciplina canonicorum, Venezia 1748; L. Thomassinus, Vetus et nexa ecclesiae disciplina, parte 1², i. 1, cap. 3 (molte odd.): L. Ferraris, Capitulum, in Proposta bibliotheca canonica. II, Roma 1886, pp. 170-90; M. Gorino-Causa, Canonici, in Il nuovo digesto italiano, II, Torino 1937, pp. 745-51; E. RuffiniAvondo, s. v. in Enc.Ital., VIII (1930), pp. 862-63; I. Chelodi-P. Ciprotti, Ius canonicum de personis, 3² ed., Vicenza-Trenio 1942, pp. 318-37.
Zaccaria da S. Mauro
III. Sala del C. - Nei monasteri il C., o sala capitolare, è quell'ambiente destinato alle riunioni dei monaci per la trattazione di questioni interessanti la comunità; nelle cattedrali per le adunanze dei canonici.
Di regola il C. (che è un'aula a pianta quadra o rettangolare, quasi sempre coperta a vòlia, con lungo i lati sedili in muratura o stalli lignei) è situato subito dopo la sagrestia, sul lato del chiostro normale all'asse della chiesa e prossimo al coro. La sala presenta nella parete verso il chiostro una porta e due grandi finestre (bifore o polifore) molto spesso con davanzale assai alto da terra e, talvolta, ha finestre più piccole nel lato opposto.
Nei monasteri di epoca romanica e gotica, di Francia,
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di Germania e in quelli d'Italia che più risentono di influssi architettonici d'oltralpe (ad es., nelle