già più volte citato (F. Rosselli, maestro alla Giulia e alla Lateranense, Abbatini, Foggia, Pitoni, Ant. Bencini, ecc.), troviamo un nome noto nella carica di organista : essendo stato giubilato il 5 genn. 1766 Giulio Giorgi, venne assunto, con un solo scudo al mese, il quattordicenne Musio Clementi, che lasciò quel posto,9 mesi dopo per seguire P. Bekford in Inghilterra.
VI. Althe chiese di Roma. - Fra queste vanno citate, anzitutto, le chiese nazionali: francese, tedesca e spagnola. La prima, S. Luigi de' Francesi, costituitasi nel 1514, ebbe periodi di grande fulgore specialmente nella seconda metà del ' 500 e nel '600 (basterà ricordare i nomi di A. Zoilo, dei 2 Nanini, di Suriano, Giovannelli, Ugolini, Benevoli, Abbatini, Bernabei, Cifra) e fu sciolta, per ragioni economiche, nel 1948. La seconda, S. Maria dell'Axima, sorse, nella forma attuale per opere specialmente di Franz Witt durante la restaurazione ceciliana in Germania, ed ebbe a confondatore ed animatore il vecchio abate F. Liszt. A Witt successe nella direzione F. X. Haberl, l'editore dell'Opera Omnia di Palestrina, Ignaz Richterer, Peter Müller, Ferdinand Haberl nipote del precedente F. X., ed infine il mathrm{M}^{°} Franz Zehrer che tuttora la dirige. La terza, dedicata a S. Maria di Monserrato ebbe, nella prima metà dell' 'Soo, i nomi di un Aldega e dei due Capocci. La Chiesa nuova di S. Maria in Vallicella ebbe nel 1700 G. B. Costanzi. La chiesa del Gesù si poté gloriare del nome di Zipoli, a cui successero Carpani, Terziani, Meluzzi. Per le altre chiese non si può, qui, che registrare i numerosi e dolorosi atti di morte delle c. scomparse via via, come tante luci che si spengono; fra esse è doveroso ricordare, anzitutto, quella di S. Spirito in Sassia, che poté pure vantarsi del nome di Gerolamo Frescobaldi e la cui fine risale al 1737; quella di S. Marco, del Pantheon, di S. Maria in Cosmedin, di S. Agnese al Circo Agonale (fondata da Innocenzo X), di S. Girolamo della Carità, di S. Lorenzo in Lucina, della Madonna dei Monti, di S. Ignazio, di S. Apollinare, ecc.
VII. Althe c. fuori di Roma: i. In Italia. - Delle c. del resto d'Italia le più celebri possono dirsi, per la loro antichità e gloria, quelle di Napoli, Firenze, Milano e Venezia, con Ferrara e Mantova, nonché quelle dei cantori di Padova e Loreto, ed altre minori che citeremo appena.
Quale maestro di c. alla corte di Ferdinando I d'Aragona a Napoli si trova, nel sec. xv, J. Tinctoris, il grande teorico e compositore che, tra 11 trattati, ci lasciò il più antico dizionario di termini musicali (1475).
La c. della corte di Toscana fu fondata nel 1539 da Cosimo I e affidata a Francesco Bern. Corteccia, aretino, quindi a Cristoforo Malvezzi e a Luca Bati (dopo il 1571), in seguito a Marco da Gagliano ( 1609-42 ) e a Jacopo Peri, che fu ad un tempo maestro di c. e sovrintendente agli spettacoli; Teodulo Mabellini, nel 1848, ne fu l'ultimo direttore. Degna di particolare ricordo è la processione del 1^{°} luglio 1629 (per le feste in onore di s. Andres Corsini), a cui partecipò come organista Gerolamo Frescobaldi. La c. cessò, come tale, di esistere dal 27 apr. 1859, poiché, con l'unificazione d'Italia, fu riunita alle scuole musicali dell'accademia di Belle Arti, per divenire poi il R. Istituto musicale, oggi Cherubini, con decreto del 15 marzo 1860. Della c. Ducale milanese, eretta fra il 1471 e il 1472 da Galeazzo Maria, fu primo e principale organizzatore Gaspare Van Weerbecke, che a più riprese (1472, 1473) andò in Fiandra e in Borgogna a rifornire di cantori la c. Era con lui un altro fiammingo che sarà poi maestro alla corte di Spagna, Alessandro Agricola. In un elenco del luglio 1474 si trovano, tra i nomi nuovi, Josquin Desprès, Loyset Compère, con cui sono altri 3 cantori di Cambrai e 2 di Spagna. A metà del 1474 l'insediamotto completo dei musici franco-belgi in Milano era un fatto compiuto. Dopo una breve stasi durante la reggenza di Bona di Savoia, che fece ridurre le spese per la c. m., la tradizione di Galeazzo venne ripresa da Lodovico il Moro, che richiama Van Weer-
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A sinistra: MADDALENA PENITENTE - Genova, palazzo Bianco. A destra: LA MANSUETUDINE. Particolare del monumento a Clemente xiv - Roma, basilica dei SS. Apostoli.
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LA VERGINE IN GLORIA - Perugia, Pinacoteca.
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becke dalla c. pontificia dove si era trasferito (e dove si stabilirà poi definitivamente nel 1499, mentre la stella del Moro volgeva al tramonto) e prende al suo servizio il grande teorico Franchino Gaffurio da Lodi (1484).
Nella c. musicale di S. Marco a Venezia, dopo la lunga direzione di Petrus de Fossis (Pierre des Fosses), borgognone, che vi rimase ben 36 anni, va ricordato il nome illustre di un altro grande fiammingo, Adriano Willaert, proveniente dalla corte di Ladislao II di Boemia e Ungheria, che ne fu maestro dal 1527 alla morte (1562), e quindi del suo grande compatriota ed allievo Cipriano de Rore, che, però, dopo la breve parentesi veneziana (1563-64) riprese servizio alla corte di Parma, dove era stato maestro dal 1561 e dove morì nel 1565 .
Dopo il de Rore fiorì Gioseffo Zarlino, il famoso teorico, autore delle Istituzioni harmaniche (1558), che fu maestro dal 1565 fino alla morte ( 1590 : mentre erano organisti Claudio Merulo, Andrea Gabrieli e poi Giovanni Gabrieli); dopo di lui viene qualche nome meno illustre (Baldassarre Donati e Giovanni della Croce detto Chiozzotto) ma non si può non soffermarsi sulla figura di Claudio Monteverdi (nominato il 19 ag. 1613) che compose molta musica religiosa (messe, mottetti, ecc. di cui non ci resta, purtroppo, che la notizia) e che rimase in carica fino al 1643 , anno della sua morte. Ancora qualche musicista di valore, che da organista ( 1 \% anche IP) giunge poi al posto di maestro, come Cavalli (20 nov. 1668), Legrenzi (23 apr. 1685), Lotti (2 apr. 1736), Galuppi (27 apr. 1767) e poi nel 1797, anno in cui cessa il governo ducale della libera repubblica di Venezia, la c. chiude l'ultima pagina della sua gloriosa storia che era durata più di quattro secoli.
A Ferrara, nella c. della corte Estense, si trovano molti musicisti già noti, come Obrecht, Isaak, Desprès e de Rore, fulgidi nomi che illustrarono quella corte tra i secc. xv e xvi.
Nella c. Antoniana di Padova, della quale può ritenersi fondatore il p. Costanzo Porta di Cremona (15651567), svolse per molti anni la sua fervida attività di violinista e compositore Giuseppe Partini, dal 1721 alla morte (1790).
Il p. Costanzo Porta (1574-79) può a buon diritto esser chiamato instauratore anche della c. musicale della S. Casa di Loreto, di cui fu il primo maestro. Questa c., sorta verso il 1540 , in seguito ad una bella In comitantibus Angelis Assumptae (21 ott. 1507) e ad un breve Gloriosae semperque Virginis di papa Giulio II, vide alternarsi alla sua direzione i romani Annibale Zollo (1584-92) e Antonio Cifra (1609-22), Tommaso Redi da Siena (1731-38), Andrea e Francesco Basili, padre e figlio (1740-77), G. B. Borghi di Macerata (1777-96), Nicola Zingarelli (1796-1805) ed altri minori.
2. Fuori d'Italia. - Si ricordano anzitutto le c. presso le principali corti d'Europa. In Francia nel sec. xv Carlo V manteneva una souveraine chapelle in cui si cantava d dechant nei giorni festivi; al tempo dei suoi successori Carlo VI e Luigi XI fu maestro di c., dal 1465 alla morte (1495), il celebre fiammingo Giovanni Ockeghem, e, dopo di lui, Joaquin Desprès (1500); tra i cantori Loyset, Compère e Jakob Arcadelt intorno alla metà del 1500.
Sotto Luigi XIII, ai primi del sec. xviI, la c., fino allora divisa in due cantorie che eseguivano rispettivamente polifonia e canto gregoriano, divenne un'unica istituzione, e nel 1638 Luigi XIV aggiunse all'organo anche l'accompagnamento di una orchestra. La c., chiusa con la Rivoluzione, fu riaperta da Napoleone I e soppressa, infine, nel 1830.
Assai prospers fu la sorte delle c. musicali di Fiandra e Borgogna, dove si trovano, al servizio di Filippo il Buono, G. Binchois e G. Dufay; presso Carlo il Temerario, A. Busnois (1447); e, alla corte di Filippo il Bello e poi di Margherita d'Austria a Bruxelles si ricordano ancora Joaquin Desprès, Pierre de La Rue (1492-1510) e Agricola.
In Germania dette grande lustro alla c. del principe elettore di Monaco Orlando di Lasso, che costituì in quel centro la roccaforte dell'arte cattolica contro l'invadente
ondata del protestantesimo dilagante; egli dedicò alla attività di maestro ben 34 anni della sua operosa vita (dal 1560 alla morte, avvenuta nel 1594) e la sua più importante produzione religiosa: messe, mottetti, salmi penitenziali, ecc.
In Spagna la c. di corte fino al tempo del re Filippo il Bello e Giovanna la Pazza era composta di musicisti stranieri ed eseguiva quasi solamente musica fiamminga (vi si trovano Pierre de La Rue e poi Alessandro Agricola, che morì a Valladolid nel 1506); soltanto con la regina Isabella e con il re Ferdinando il Cattolico, le cui rispettive c. succedevano alle c. reali di Castiglia e di CatalognaAragona, si cominciarono a scritturare esclusivamente musici nazionali con repertorio tipicamente spagnolo. Alla morte di Isabella (1504) il re Ferdinando scelse i migliori musici della c. di Castiglia e li unì alla sua c. aragonesa: sorse così la c. reale di Spagna, che doveva raggiungere il massimo splendore con i regni di Carlo V e Filippo II, illustrati dai nomi ormai famosi di Morales Guerrero, Victoria, A. de Cabezón ecc.
Bisc.: A. Adeno, Osservazioni per ben regolare il coro dei cantori della c. pontificia, Roma 1711; F. Caffi, Storia della musica sacra nella già c. ducale di S. Marco, Venezia 1834; E. Thoissen, Les Origines de la capelle musique des Souverains de France, Parigi 1864; E. Echelle, Die päpstliche Sängerschale in Rom, genannt die Sistinische Kapelle, Vienna 1872; id., Die Sistinische Kapelle Ein musikkistorisches Bild, ivi 1872; H. M. Schletterer, Studien zur Geschichte der französischen Musik; parte r², Geschichte der Hofkapelle der französischen Könige, Berlino 1883; F. X. Höberl, Bausteine für Musikgeschichto, Lipsia 1883; id., Bibliographischer u. Thematischer Musik-Katalog des päpstlichen Kapellarchives im Vatikan zu Rom, ivi 1888; A. Sandberger, Beiträge zur Geschichte der bayer. Hofkapelle unter Orlando di Lasso, ivi 1893; G. Tebaldini, L'archivio della c. Antoniana in Padera, Padova 1895; A. Gastoué, La musique à Avignon, Avignone 1900; E. Celani, I cantori della c. pontificia nel secc. XVI-XVII, in Riv. mus. ital., 14 (1907), pp. 83, 752; 16 (1909), p. 55 ; R. Gandolfi, La c. musicale della corte di Toscana (1539-1839), in Riv. mus. ital., 16 (1909), p. 506; M. Brenet, Les musiciens de la SainteChapelle du palais, Parigi 1910; K. Weinmann, Die päpstliche Kapelle unter Paul IV., in Arch. für Musikwissenschaft, 18 (1920), p. 54; G. Tebaldini, L'archivio musicale della c. Lauretana, Loreto 1921; G. Cesári, Musica e musicisti alla corte d'uracaca, in Riv. mus. ital., 29 (1922), pp. 4-53; R. Casimiri, L'antica - Schola cantorum - romana, in Note d'archivio, 1 (1924), p. 191; id., Cantautibus organis...., Roma 1924; A. Gastoué, Le manuscrit musical du trésor d'Apt, Parigi 1930; E. Peterson, Das jugendliche Alter der Lectures, in Ephemerides liturgicae, 48 (1934), pp. 437-42; J. Maris, Histoire de la musique et des musicien de la Cour de Bourgogne sous le règne de Philippe le Bon (1410-67), Strasbourg 1939; I. Angéa, La música española desde la edad media hasta nuestros dias, Barcelona 1941; id., La música en la Corte de los Reyes Católicos, ivi 1941-44; P. Thomas, Note di storia del canto gregoriano, Roma 1947 (Stugryfel), pp. 102-106.
Luisa Cervelli
CAPPELLANIA. - La c. consiste nell'onere di provvedere a determinate funzioni o atti di culto e nel relativo diritto a percepire il compenso economico stabilito dal fondatore. L'onere quasi sempre riguarda la celebrazione di Messe in una determinata chiesa o ad un determinato altare e comporta che il titolare vi soddisfi personalmente o per mezzo di altri, secondo la natura della c. Il compenso può essere assicurato o mediante la costituzione di un patrimonio, i cui redditi vanno al cappellano, o con l'imposizione di un censo o canone da versarsi da persone fisiche o morali, le quali hanno ricevuto dei beni a questo scopo. Sovente s'intende per c. la massa di beni autonoma e perpetua destinata a compensare l'onere di funzioni sacre (T. Mauro, La personalità giuridica degli enti ecclesiastici, Città del Vaticano 1945, p. 190) così come prima del CIC si chiamava beneficio la massa dei beni o dei diritti che ne costituivano la dote.
La c. si dice laicale se nella costituzione manca l'intervento autoritativo del superiore ecclesiastico avente facoltà di creare l'ente giudizio, o se non è stata assegnata ad una persona morale ecclesiastica (C. Berardi, Commentaria in ius ecclesiasticum universum, I, Milano 1846, n.
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442); si dice invece ecclesiastica, se viene eretta dall'autorità ecclesiastica o se appartiene ad una persona morale ecclesiastica: in questo ultimo caso il carattere ecclesiastico proviene dalla natura dei beni che sono divenuti ecclesistici. La c. laicale può essere fondata da chiunque ha facoltà di disporre dei propri beni, e questi può farlo sia per atto tra vivi, sia per atto mortis causa; i beni che assicurano il compenso al titolare non divengono beni ecclesiastici, tuttavia, trattandosi di pia volontà, spetta all'Ordinario il diritto di vigilanza (CIC, can. 1515, § 1). Il titolare, la cui nomina è liberamente regolata dal fondatore, può essere un chierico o un laico, un uomo o una donna. Civilmente può assumere la figura di legato, di fondazione per l'anima o di ente autonomo (V. Del Giudice, Corso di diritto ecclesiastico, Milano 1939, pp. 113-14). La c. ecclesiastica, se è eretta in ente giuridico dalla competente autorità ecclesiastica, è vero e proprio beneficio, e come tale i soggetta a tutte le prescrizioni canoniche concernenti i benefici (CIC, can. 1412, n. 2² ).
In Italia la legge del 12 ag. 1867, n. 3348 , soppresse tutte le c. ecclesiastiche e laicali; il codice civile del 1866 (artt. 833 e 1075) impediva la costituzione di c. laicali; queste disposizione debbono ritenersi abrogate dall'art. 29 del Concordato del 1929.
BibL.: F. Scaduto, Cappellanie ecelesiastiche, in Rieistu di diritte ecclesiastica, 6 (1896), pp. 649-86; C. Jannaccone, C., in Nuovo Digesto italiano, II, pp. 847-52; J. Denis, Chapellanie, in DDC, III, 527-30.
Eho Gambari
## CAPPELLANI SEGRETI DI SUA SANTITA: v. FAMIGLIA PONTIFICIA.
CAPPELLANO. - In senso generico il termine è usato spesso per indicare il sacerdote a cui è commessa l'ufficiatura di una cappella od oratorio senza cura d'anime. In senso stretto esprime la qualifica propria del sacerdote addetto al servizio religioso presso taluni enti (comunità religiose femminili, ordini laicali maschili, confraternite ed associazioni pie, esercito, famiglia pontificia, corti, famiglie gentilizie, istituti di educazione, opere pie, ospedali, carceri, ecc.), o vincolato a speciali oneri di messe e di culto nelle cosiddette cappellanie ecclesiastiche o laicali (cann. 451, § 3, 479, § 2, 529, 698, 1412, n. 2). Quest'ultimo senso è particolarmente proprio e prevalente nella legislazione civile in materia ecclesiastica.
Nell'ordinamento canonico il c. riveste giuridicamente una figura sua propria che riproduce in parte quella del parroco e del rettore di chiesa, ma che lo distingue nel contempo dall'uno e dall'altro. Il parroco è titolare di cura d'anime in una parrocchia, ente territoriale, mentre il c. o non ha cura d'anime o se l'ha (c. militari, palatini, gentilizi, ecc.) la esercita come ufficio personale a vantaggio di gruppi sociali qualitativamente e non territorialmente determinati. Così pure, mentre l'ufficio di rettore è considerato esclusivamente in rapporto ad una chiesa, l'ufficio di c. invece si considera prevalentemente in rapporto alla persona morale al cui vantaggio è costituito (can. 479).
Negli ordini laicali non esenti, sia maschili che femminili, la nomina e la revoca del c. spetta all'ordinario del luogo; in quelli esenti, invece, esso viene designato dal superiore regolare, supplito in eid, in caso di negligenza, dal vescovo (can. 529). Spetta pure all'Ordinario del luogo, salvo privilegio apostolico in contrario, la nomina e la revoca del c. nelle confraternite e nelle altre associazioni di fedeli canonicamente erette ed approvate, fatta eccezione per quelle erette dai religiosi nelle proprie chiese, per le quali è richiesto il consenso dell'Ordinario solo quando il c. venga scelto tra il clero secolare (cann. 698 , § 1, e 3; 480, § 2).
Quanto a diritti e a doveri, la posizione del c. deve desumersi, nei singoli casi, dagli statuti o tavole di fondazione, dal diritto particolare, ove esista, dalle prescri-
zioni dell'Ordinario, e dalle legittime consuetudini del luogo. La competenza del c. è relativa in genere al grado di autonomia di cui gode, rispetto al parroco del luogo, la rispettiva persona morale a cui è addetto. L'esenzione totale della persona morale, ad es., di una comunità religiosa, di un carcere, di un ospedale, ecc. (cann. 615, 464, § 2) autorizza di regola il c. ad esercitare nell'interesse di essa le stesse funzioni che spetterebbero di diritto al parroco. Così, se si tratta di religiose non soggette alla giurisdizione del parroco, il diritto e il dovere di amministrare loro gli ultimi Sacramenti e di ufficiarne i funerali spettano al c. (cann. 514, § 3, 1230, § 5).
Se si tratta di confraternite, associazioni pie od altri enti che dispongono di propria chiesa pubblica (non annessa a casa religiosa), il rispettivo c. assume pure la veste di rettore della medesima con tutti i relativi diritit e doveri e anche con tutte le limitazioni e cautele imposte dal diritto ai rettori per non disturbare le funzioni parrocchiali e non nuocere al ministero della cura d'anime (cann. 481-83, 1345). Gli stessi diritti e doveri dei rettori di chiese spettano pure ai c. di confraternite e associazioni pie, negli oratori e cappelle del rispettivo sodalizio, anche quando non si tratti di chiese pubbliche, benché, come è ovvio, non si possano in tal caso qualificare come veri rettori in senso stretto (can. 479, 1). A tutti costoro, inoltre, spetta la facoltà di benedire e imporre ai candidati l'abito o lo scoppiare dall'associazione; per la predicazione però sono tenuti al diritto comune (can. 698, 2).
BibL.: C. D. Du Cange, Capellanos, in Gloriarism modius et infimee latinitatis, II, Parigi 1842, pp. 127-31; Werra-Vidal, III, nn. 206, 209, 478; G. Cavigioli, Munnale di dirito canonico, Torino 1938, pp. 369-70.
Zaccaria da S. Mauro
## CAPPELLANO MILITARE. - 1. CENERALITÀ
- Per la nozione di c. m. conviene ricondursi alla nozione di parroco personale. La legge canonica determina infatti la giurisdizione spirituale del parroco sui fedeli non soltanto in relazione al territorio in cui i fedeli hanno domicilio o dimora, ma anche (sia pure eccezionalmente) in relazione alla qualità delle persone, a seconda che esse appartengano ad una determinata famiglia, a un determinato ceto, a una determinata classe, o infine col concorso d'ambedue i criteri, quello locale e quello personale (cf. anche CIC, can. 216 § 4).
Il c. m. può dunque definirsi un parroco (parochus militum, missionarius exercitus è sovente chiamato nei testi), la cui giurisdizione spirituale sui fedeli è stabilita dalla loro appartenenza ad una ben determinata classe : la milizia.
Ma non sempre la giurisdizione del c. m. si limita alle persone propriamente appartenenti alla milizia (soldati, sottufficiali, ufficiali di qualunque forza armata dello Stato) : essa talvolta si estende al personale cosiddetto assimilato ai militari e anche alle famiglie dei militari stessi; cf., ad es., il decreto della S. Congregazione Concistoriale dell'8 dic. 1939 (AAS, 31 [1939], p. 710, e Concordato con la Polonia, art. 7).
Intuitive sono le ragioni per cui si è ravvisata, in ogni tempo, la necessità o l'opportunità di destinare alcuni sacerdoti al compito specifico dell'assistenza ai militari. L'appartenenza alla milizia determina molto spesso - specie in tempo di guerra - gravi difficoltà per i fedeli di ricorrere, per i propri bisogni spirituali, alle gerarchie ecclesiastiche territoriali: onde l'attuazione dei c. m. Senza ricorrere a troppo remoti precedenti storici, sia sufficiente ricordare i sacerdoti che seguivano le legioni dell'imperatore Costantino, quelli che accompagnavano al combattimento le milizie comunali, la stessa assistenza spirituale alle truppe svolte per opera dei gloriosi ordini monastico-militari e, infine, in epoca assai più vicina alla nostra, gli elemosinieri dell'esercito sardo e i c. dell'esercito spagnolo, austriaco, napoletano ecc.
II. Attribuzioni del c. m. - Sotto il titolo de parochis, il can. 451 § 3 del CIC considera la figura
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del c. m. dopo aver trattato nei precedenti paragrafi del parroco e delle persone che a lui vanno equiparate. Per il c. m. quivi si statuisce: «circa militum cappellanos sive maiores sive minores, standum peculiaribus Sanctae Sedis praescriptis».
Tanto basta per avvertirci che, per quanto sia lecito definire il c. m. parroco personale, non ci si può tuttavia riferire puramente e semplicemente ai principi generali, ma occorre far capo al diritto speciale fissato dalle disposizioni apostoliche, circa l'assistenza spirituale alle truppe.
Queste disposizioni variano a seconda dei rapporti intercorrenti fra la S. Sede e gli Stati, ma comunque possono ricondursi sotto tre categorie: a) destinazione di sacerdoti all'assistenza dei militari, con persistenza della normale soggezione all'autorità esclusiva dell'Ordinario del luogo; 6) istituzione di un c. maggiore (vicario castrense) al quale vengono conferite temporaneamente più o meno ampie facoltà, quella compresa di suddelegarle ad altri sacerdoti; c) costituzione di un ordine gerarchico autonomo, nel quale i c. m. e i fedeli affidati alla loro assistenza spirituale vengono assoggettati ad un proprio Ordinario (Ordinario militare), il quale esercita la sua giurisdizione episcopale iure proprio, sia pure cumulativa con quella degli Ordinari diocesani e, rispetto a questa, poziare nei luoghi destinati ai militari (caserme, aeroporti, arsenali, scuole, ospedali militari ecc.), come dichiara il decreto della S. Congregazione Concistoriale, 13 apr. 1940, circa la giurisdizione dell'Ordinario militare in Italia (AAS, 32 [1940], p. 280). E agevole cogliere subito la differenza che intercorre fra il primo e gli altri due tipi di ordinamento: nel primo il c. m. esercita la sua giurisdizione spirituale nei limiti territoriali della diocesi; negli altri due tipi di ordinamento, la esercita indipendentemente da ogni rapporto territoriale.
Come principio generale può stabilirsi che, qualora non vi sia una particolare norma apostolica la quale disponga altrimenti, i c. m. dipendono dall'Ordinario del luogo. Così, ad es., nei conflitti di competenza insorti tra vescovi e regi c. maggiori dei regni di Spagna, d'Austria e di Napoli, le S. Congregazioni decisero sempre nel senso che al solo Ordinario del luogo spettasse le nomina dei c. m. e il diritto di concedere loro le opportune facoltà per l'adempimento delle loro funzioni. Né d'altra parte la semplice nomina di un sacerdote con funzioni inattive presso i c. m. come, ad es., la nomina dei due ispettori, uno per i sacerdoti e per i chierici militanti nell'esercito, l'altro per quelli militanti nella marina francese, avvenuta coi decreti della S. Congregazione Concistoriale 19 nov. 1917 e 30 apr. 1918 (AAS, 9 [1917], p. 566, 10 [1918], p. 238) - vale ad esentarlo dalle giurisdizione episcopale.
Il vicario castrense o c. maggiore, perché possa esercitare la sua giurisdizione indipendentemente dall'Ordinario del luogo, deve essere munito delle opportune facoltà da parte della S. Sede. Tanto si è verificato agli inizi dell'ultimo conflitto mondiale, allorché con decreto della S. Congregazione Concistoriale 8 dic. 1939 (sopra citato) vennero espressamente conferite ai c. maggiori o vicari castrensi, limitatamente al periodo di durata della guerra, le facoltà ivi elencate, da suddelegarsi abitualmente ai c. m. o ad altri sacerdoti, secolari e regolari, in servizio militare. Tale regime veniva instaurato in tutte le nazioni e regioni in guerra o in stato di mobilitazione, eccettuate, beninteso, quelle provviste di un ordinariato militare.
Dalla figura del vicario castrense, sia pure insignito della dignità episcopale (vescovo di campo), va quindi nettamente distinta la figura dell'Ordinario militare : e la preminente nota differenziale sta appunto nella giurisdizione che quegli esercita per delega, questi iure proprio, alla qual cosa si connette la temporaneità della giurisdizione del primo di fronte alla stabilità della giurisdizione del seconda.
Per quanto riguarda il c. m., la qualifica di parroco personale e le conseguenti competenze propriamente parrocchiali vanno certamente riconosciute al c. soggetto alla giurisdizione dell'Ordinario militare, mentre dovrebbero
escludersi nel sacerdote che esercita il suo ministero in forza delle facoltà a lui suddelegate dal vicario castrense. Il c. m., poi, il quale gode di competenze parrocchiali, non le gode in confronto di tutti i militari, ma soltanto nei confronti dei militari appartenenti a quel reparto o a quei reparti, alla cui assistenza spirituale egli è specificamente addetto: il che, in Italia, è stato di recente precisato con apposito decreto dell'Ordinario militare.
L'assistenza spirituale ai militari è stata sovente regolata da concordati, come, ad es., in Spagna, Austria, Lituania, Germania, Polonia. Nel Concordato con la Polonia (10 febbr. 1925) è espressamente stabilito (art. 7) che i c. m. hanno, relativamente ai fedeli loro soggetti, i diritti del parroco e che essi esercitano le funzioni del loro ministero sotto la giurisdizione di un vescovo (écèque d'armée), che ha il diritto di sceglierh.
III. Il. C. M. in Italia. - Per quanto riguarda l'Italia, il regime che fu in vigore all'epoca del primo conflitto mondiale fu, indubbiamente quello del vicario castrense, la cui carica fu, nell'ambito dell'ordinamento statuale, istituita con D. L. 27 giugno 1915, n. 1022 e abolita con R. D. 29 ott. 1922, n. 1552, con il quale vennero pure aboliti i c. m., eccetto alcuni conservati per la marina, per la raccolta delle salme dei caduti in guerra e per la sistemazione dei cimiteri di guerra. Questi rappresentarono, per così dire, il germe che continuò la vita dell'organizzazione fino alla costituzione dell'ordinariato militare, il quale fu eretto canonicamente con decreto della S. Congregazione Concistoriale 6 marzo 1925 e riconosciuto dallo Stato italiano con legge i i marzo 1926, n. 417.
Il Concordato con l'Italia (II febbr. 1929) trovò tale situazione che accolse, regolandola negli artt. 13, 14 e 15, cui seguirono la legge 27 maggio 1929 n. 848 , contenente le norme circa le nomine a uffici e benefici ecclesiastici (art. 3), il RD. 25 nov. 1929 n. 2184 e infine la legge 16 genn. 1936 n. 77 col suo regolamento d'esecuzione contenuto nel RD. io febbr. 1936 n. 474. Da questo complesso di norme e da altre integrative si delinea la speciale assetto che si è dato in Italia al «servizio dell'assistenza spirituale presso le forze armate» (art. I della L. 16 genn. 1936). L'Ordinario militare, la cui giurisdizione si estende all'esercito, alla marina, all'aeronautica, alla guardia di finanza, alle forze di polizia, agli agenti di custodia delle carceri, ai vigili del fuoco, al personale militare della C. R. I. e del S. M. O. M., nonché al personale religioso maschile e femminile addetto agli ospedali militari, è rivestito della dignità arcivescovile (art. 13, comma 3^{°} del Concordato) ed è preposto al Capitolo della chiesa del Pantheon in Roma (art. 15). La sua nomina, insieme con quella dei suoi immediati coadiutori (vicario generale e ispettori), è fatta, su designazione della S. Sede, con decreto del Presidente della Repubblica, proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col ministro dell'Interno. Alla nomina dei c. si provvede parimenti con decreto del Presidente della Repubblica, ma su proposta del ministro competente e su designazione dell'ordinario militare.
Requisiti per la nomina dei sacerdoti, secolari e regolari, all'ufficio di c. m. sono il possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici, nonché l'età inferiore ai quaranta anni. Titolo di preferenza è l'aver prestato servizio in guerra o l'aver conseguito benemerenze militari (art. 6 della legge 16 genn. 1936).
La medesima legge dispone (artt. 8 e 9) l'assimilazione di rango (rispettivamente dell'Ordinario militare al grado di generale di divisione, del vicario generale a quello di generale di brigata, degli ispettori a quello di tenente colonnello, e infine dei c. capi e dei c. al grado di capitano e di tenente), il trattamento economico del personale ecclesiastico addetto all'assistenza delle forze armate, nonché (art. 17) la soggezione alla giurisdizione penale e disciplinare militare, limitatamente al caso di mobilitazione totale o parziale o d'imbarco e sempre previo parere dell'Ordinario.
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BibL.: F. M. Cappello, Summa iuris canonici, 2² ed., Roma 1930, pp. 12-16; V. Del Giudice, Corso di diritto ecclesiastico, 5² ed., Milano 1946, p. 219; L. Ferraris, Capellanea militare, II, Roma 1886, p. 155 sgg., in Prompta bibliotheca canonica; G. Giacchi, s. v. in Il Nuovo Digesto Ital., II, Torino 1937, pp. 832-33; R. Jacuzio, La nuova legislazione ecclesiastica, Torino 1932, pp. 106, 108, 216 e 603; D. Schiappoli, Manuale di diritto ecclesiastico, Napoli 1934, p. 249. Ermanno Graziani
## CAPPELLANO PALATINO: v. Palatine CHIESE e CAPPELLE.
CAPPELLA PAPALE. - Con questo nome si designano quelle sacre funzioni solenni : vesperi, mattutini, messe pontificali ed altre cerimonie sacre che si compiono dal Papa in persona o con la sua assistenza o che, lui assente, si svolgono con lo stesso cerimoniale come s'egli vi partecipasse.
A queste funzioni è ora destinata in modo particolare ed ordinario la cappella Sistina, cosi chiamata perchè eretta da Sisto IV; ma nelle solennità maggiori esse si svolgono nelle basiliche patriarcali, od in altre chiese in onore di qualche santo più venerato. Tali c. possono essere ordinarie se si svolgono secondo un calendario prestabilito; straordinarie quando sono indette per disposizione del papa in qualche circostanza speciale. In ambo i casi la Curia sospende in quei giorni la trattazione degli affari. La c. p. è composta dei cardinali, dei patriarchi degli arcivescovi e vescovi, assistenti o non assistenti al Soglio pontificio, presenti in Curia, del principe assistente al Soglio, dei quattro prelati di fiocchetto, degli assessori e segretari delle SS. Congregazioni romane, del gran maestro del Sacro Ospizio, dei protonotari apostolici, dei generali degli Ordini religiosi regolari, degli uditori della S. R. Rota, dei chierici della R. Camera apostolica, dei votanti di segnatura, degli avvocati conci. storiali, dei procuratori degli Ordini regolari e del S. Palazzo apostolico, dei camerieri e cappellani segreti ecc. I componenti la c. p. ricevono per mezzo dei cursori apostolici l'intimo ad intervenirvi. Anticamente il servizio divino con canto si teneva nel palazzo papale ogni giorno e nelle feste celebravano la Messa pontificale vescovi e cardinali secondo la solennità del giorno e vi assistevano i famigliari di palazzo, quelli dei cardinali, gli ambasciatori, i forestieri, ecc... Nell'Avvento, nella Quaresima, in certe solennità nelle c. p. si teneva pure una predica, affidata a religiosi o ad ecclesiastici, talvolta anche (specialmente negli ultimi secoli) ad alunni dei diversi collegi ecclesiastici. Durante il sec. xix il servizio liturgico in cappella cessò di essere quotidiano e si limitò ad alcune circostanze e solennità speciali; la predica si tiene nei venerdi dell'Avvento e della Quaresima e nel Venerdi santo.
BibL.: G. Moroni, Le c. p. cardinalizie e prelatizie, Venezia 1841; Annuario Pontificio per l'anno 1949, p. 833 sgg. Guglielmo Felici
CAPPELLA PONTIFICIA. - Con tal nome si sogliono indicare complessivamente i dignitari che ordinariamente prendono parte alle sacre funzioni solenni compiute dal papa o con la sua assistenza (v. CAPPELLA PAPALE).
CAPPELLAZZI, Andrea. - Filosofo e teologo neotomista, n. il 2 maggio 1854 a Monte Cremano, m. a Crema il 3 ott. 1933. Sacerdote pio e zelante, nei primi anni fu coadiutore dello zio prevosto di S. Pietro Apostolo (Crema) poi, dal 1880 al 1920, insegnò filosofia, diritto canonico e sociologia nel seminario di Cremona. Dal 1892 fu socio dell'Accademia romana di S. Tommaso. Scrittore fecondissimo lasciò ca. 60 voll. e 160 articoli su varie riviste, in cui sono messe a fuoco le più scottanti questioni filosofiche agitate nel cinquantennio che va dall' Aeterni Patris di Leone XIII alla Studiorum ducem di Pio XI : su tutte il C. diffonde la luce chiarificatrice del pensiero tomista. Come teologo scrisse : L'Eucaristia

Cappella papale - C. p. per l'anniversario di Pio XI.
(Torino 1898), Corso di apologetica cristiana (3 voll., Crema-Lodi 1911-13) e vari altri saggi.
BibL.: A. Grammatico, Mons. A. C., in Acta Academiae Romanae s. Thomae, 1 (1934), pp. 207-208. Antonio Piolanti
CAPPELLE FUNERARIE: v. EDICOLE FUNERARIE.
CAPPELLE PALATINE: v. palatine chiese e CAPPELLE.
CAPPELLETTI, Giuseppe. - Sacerdote e storico, n. nel 1803 a Venezia, m. ivi il 2 febbr. 1876.
Attese dapprima alla storia dell'Armenia, traducendo opere storiche (Eliseo, storico armeno del V sec., trad. in italiano, Venezia 1840; Mosè di Korb, storico armeno del V sec., trad. in italiano, ivi 1841) e pubblicando altri scritti su quel paese (L'Armenia, Firenze 1841; Storia ecclesiastica armena, ivi 1842). Nel 1844, riprendendo il disegno dell'Italia sacra dell'Ughelli, iniziò l'opera sua maggiore Le Chiese d'Italia dalla loro origine ai nostri giorni (21 voll., Venezia 1844-70), dedicandola a re Carlo Alberto. Sebbene assai imperfetto, di scarsa critica (Lanzoni, I, 24) questo lavoro è utile ancora oggi grazie ai numerosi documenti per le singole diocesi italiane. Si hanno di lui anche varie opere di storia veneziana come: Storie delle chiese di Venezia (13 voll., ivi 1849-56); ha all'Indice tre opere: Contro lo anonimo autore del libello intitolato: Il mechitarista di S. Lazzaro di Venezia (decr. 1853); I Gesuiti e la Repubblica di Venezia (decr. 1873); Breve storia di Venezia condotta sino ai nostri giorni a facile istruzione popolare (decr. 1874).
BibL.: R. Folin, G. C., in Archivio veneto, 11 (1876), pp. 215 -26.
Silvio Furlani
CAPPELLI, GIACOMO da Milano: v. GIACOMO da milano.
CAPPONI, Gino. - Scrittore e uomo politico, n. a Firenze il 13 sett. 1792, m. ivi il 3 febbr. 1876. Educato nell'ambiente provinciale della Toscana granducale, amplía i propri orizzonti spirituali nei viaggi
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europsi : fondamentali per il suo studio delle istituzioni educative i viaggi in Belgio, Olanda, Germania e Svizzera. La sua vita di uomo politico si restringe alla presidenza del Consiglio dei ministri toscano nell'ag.-ott. 1848 (sul quale ha lasciato una gustosa memoria dal titolo Settanta giorni di ministero).
Notevole tempra di storico, ha scritto acute pagine Sulla dominazione dei Langobardi in Italia (1844-59) entrando nella nota polemica romantica, anche se oscillante sul concetto di razza. Notevoli anche la Storia di Pietro Leopoldo e l'Introduzione all'istoria civile de' papi ovvero Saggio sull'istoria del cristianesimo ne' primi due secoli (postumi), nonché la Storia della Repubblica di Firenze (1875) i cui limiti vanno sottolineati in un accademismo formale e in un empirismo storico.
La sua visione della miseria e della dignità dell'uomo, il suo concetto di religione, la sua stessa opposizione alla potenza politica del papato non escono dal cattolicesimo, anche se ad un certo momento della sua vita avesse vagheggiato una riforma religiosa incentrata nella Redenzione intesa più come fatto naturalistico che soprannaturale e nella negazione della efficacia dei Sacramenti ex opere aperate; nel 1846 aveva pure sostenuto l'essenza solo negativa delle formulazioni dogmatiche; d'altra parte fu sempre convinto assertore della trascendenza (pungenti righe scrisse contro il panteismo dei sansimoniani).
Un posto ragguardevole occupa il C. nella storia della pedagogia italiana, per la sua opposizione all'esprit géométrique del razionalismo illuministico, come pure all'automatismo pedagogico e alla dissoluzione della società religiosa di Gian Giacomo Rousseau. Il C. è tra i più coscienti teorici romantici quando afferma: «mi sembra, quanta poca fiducia io riponga in quella sorta di educazione, che imparata ne' libri, si regge sull'arte; come incredulo io mi sia alle promesse degli educatori, e all'empirismo dei metodi. Questi con la troppa regolarità costringono le vive forze della natura, con la mollezza le intorpidiscono; e gli uomini dissociati dal predominio dell'interesse rinchiudendo nella solitudine di una superbia infeconda, preparano un popolo più che mai fiacco, disamorato, meccanico» (G. C., Sull'educazione e scritti minori, a cura di E. Codignola, Firenze 1921, p. 87).
Pur con le sue oscillazioni di pensatore il C. è tra le figure più suggestive e quadrate del riformismo politico e del cattolicesimo liberale dell'Ottocento.
Bibl.: M. Tabarrini, G. C., i suoi tempi, i suoi studi, i suoi amiri, Firenze 1879; A. von Reumont, G. C. Ein Zeit- und Lebewbild, Gotha 1880; V. Benetti Brunelli, L'educazione nazionale nel pensiero di G. C., Roma 1920; A. Banfi, La pro. Idematicità della vita spirituale e il pensiero di G. C., in Levante, 3 (1924), pp. 30-47; E. Codignola, Educatori moderni, Firenze 1926, p. 93 sgg.; A. Cajumi, Galleria, Saggi di varia letteratura, Torino 1930, pp. 138-41; G. A. Levi, Dall'Alfieri a noi, Firenze 1935, pp. 165-88; G. Gentile, G. C. e la cultura toscana nel secolo decimonono, 3ᵃ ed., ivi 1942; E. Sestan, G. C. storico. in Nuova rivista storica, 27 (1943), pp. 270-306.
Massimo Petrocchi
CAPPONI, Luigi. - Scultore di scuola lombarda, fiorì nella seconda metà del sec. xv. Nelle sue opere, quasi tutte a Roma, s'ispirò alla scultura antica; due sono documentate e dànno modo di attribuirgliene altre: la tomba del vesc. Brusati (S. Clemente, Roma) e l'altare per S. Maria delle Grazie (Roma).
{ }² La prima (1485), eseguita con G. Della Pietra, ripete schemi fiorentini; il secondo (1496) dà meglio il valore del C.: nel gruppo, che rappresenta il Crocefisso tra la Madonna e a. Giovanni, tutto è curato ma non sentito e la composizione è disordinata. Altre opere attribuitegli : pala d'altare nel battistero lateranense (il s. Giovanni è una replica del precedente); ciborio e porta dell'ospedale della Consolazione; bassorilievo per l'altare di s. Gregorio (S. Gregorio, Bonsi); tomba Bonsi (ivi); quest'ultima in luogo di statue giacenti ha i busti dei due fratelli in nicchie, soluzione di una certa originalità.
Bibl.: D. Gnoli, L. C. da Milano, scultore, in Archivio storico dell'arte, 6 (1893), pp. 83-101; P. Giordani, Un altare distrutto in S. Giovanni in Laterano ed una statua del C., in L'ome, 11 (1908), pp. 231-34.
Raffaele Marmone
CAPPONI, Raffaelino: v. raffaellino del GARBO.
CAPPONI, Serapino. - Teologo domenicano, n. a Porretta nel 1536. Entrò nell'Ordine domenicano a Bologna, il 25 ott. 1552 e prese il nome di Annibale. Insegnò filosofia nei conventi di Finario, Modiano e Faenza, a Reggio la teologia, nello Studio generale di Bologna la metafisica. Nel 1583 passò nella Congregazione degli Abruzzi insegnando a Rieti e a Aquila. Poi fu reggente a Ferrara. Dimorò per 25 anni a Venezia occupato nella stampa delle sue opere. A cagione dell'atteggiamento antipapale della Serenissima ritornò nel 1606 a Bologna, ove, dopo aver insegnato per due anni presso i Certosini, visse e morì in concetto di santità il 2 genn. 1614. Il suo sepolcro si trova in luogo onorifico della basilica di S. Domenico.
Oltre all'insegnamento si applicò con fervore e frutto alla predicazione. Fecondo autore, lasciò le Elucidationes formales in Summam theologicam s. Thomae de Aquino, 5 voll. in-fol. (Venezia 1588 e 1596); l'ed. del 1612 , in 6 voll., ha per titolo Summa totius theologiae s. Thomae de Aquino cum elucidationibus formalibus e possiede aggiunte prese da Gaetano, Iavelli, Tocco, ecc. Altre edizioni uscirono a Padova nel 1698 e, in 10 voll., a Roma nel 1773. Nel t. I delle Elucidationes il C. premette un De altitudine doctrinae thomisticae proloquium omni veritate innixum. Altre opere: Tata theologia s. Thomae Aquinatis in compendium redactu (ivi 1597); Compendium theologicae veritatis b. Alberti Magni (cioè di Ugone Ripelin) cum scholiis utilissimis (ivi 1588 e 1590); Sacerdos in aeternum (dichiarazioni della S. Messa, cerimonie, vestimenti, ecc. [ivi 1588, Roma 1729]). Un'Explanatio totius fidei christianae e Observationes super praedicabilia e altri libri aristotelici

(fol. Anderson)
CAPPONI, Luigi - Monumento a G. F. Brusati. Roma, chiesa di S. Clemente.
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ricevettero la licenza per la stampa dal p. I. M. Beccaria, maestro generale domenicano, ma non videro la luce.
Per l'esegesi, oltre i commenti manoscritti a Marco e Luca, C. stampò le Veritates aureae super totam legem veterem (Gen., Ex., Lec., Num., Dent. [Venezia 1590]) : commenti a Matteo (ivi 1602) e Giovanni (ivi 1604) mentre come opera postuma usci il commento ai Salmi (Bologna 1692 e 1736-45). C. esegeta cerca e spiega il senso letterale e spirituale del sacro testo e propone la dottrina sotto forma di conclusioni, basate su estesi confronti, con intrecci di questioni su argomenti di fede e vita cristiana. Le opere esegetiche erano miniere apprezzate d'informazione e d'insegnamento nei suoi tempi.
BibL.: G. M. Pió, Vita e morte del p. Serafino della Porretta, Bologna 1615; Quénil-Echard, II, pp. 302-94; Hutter, III, coll. 369-72; P. Mandonnet, s. v. in DThC, II, col. 1693; Mon. G. P. Hist., XI, Roma 1903, p. 287 sgg; A. Michelitch, Kommentatoren zur Summa Theologiae, Graz-Vienna 1924, pp. 5 sg. 44, 169, 177, 180.
Angelo Walz
CAPPUCCIATI. - Membri di un'associazione di laici, di carattere religioso-sociale, sorta per iniziativa di un carpentiere, Duranto Chadula, a Auvergne ca. il 1182 , attorno al santuario di Nostra Signora di Puy-en-Velay. Si proponevano di lottare, anche con le armi, contro i nemici della pace, e specialmente contro le numerose bande di grassatori ed avventurieri che vessavano la gente pacifica in diverse province della Francia. Furono detti C. perché portavano un cappuccio bianco con l'immagine o la medaglia della Vergine ed il Bambino con la scritta: «Ecce Agnus Dei». Ebbero notevole sviluppo, ma accusati di eterodossia, furono combattuti proprio da coloro che in principio li avevano protetti.
Verso la fine del sec. xiv vengono indicati con il nome di C. anche i Lollardi di Wycliff, perché si rifiutavano, per spirito settario, di togliersi il cappuccio davanti al S.mo Sacramento.
Giovanni di Guadalupe discepolo di Giovanni della Puebla, volendo introdurre nell'Ordine francescano una osservanza ancora più stretta di quella italiana, ottenne nel 1496 un breve da papa Alessandro VI con il quale gli si permetteva di vivere con sei confratelli in un romitorio presso Granada, osservando letteralmente la Regola di s. Francesco. Egli ed i suoi seguaci cambiarono l'abito minoritico, usando il mantello più corto ed un cappuccio piramidale e camminavano completamente scalzi. Perciò il popolo li chiamò Discalceati o C., o anche Fratelli del S. Vangelo.
BibL.: E. Holzapfel, Handbuch der Geschichte des Franziskanerordens, Friburgo in Br. 1909, pp. 141,153, 323-27; A. Bigelmair, Capatiati, in LThR, II, col. 747; M. Bild, Kapuciates, ibid., V, col. 808; A. Meno, Capucids, in DHG, XI, coll. 970-974 e la letteratura ivi indicata. Lucchesio Spätling
CAPPUCCINE. - Monache di stretta clausura del Secondo ordine francescano o di S. Chiara. La nobildonna ven. Maria Lorenza Longo (m. nel 1542) istituì a Napoli un monastero di religiose, detto «delle Trentatré», che nel 1538, sotto l'impulso della riforma dei Minori cappuccini, adottò la prima regola di s. Chiara con costituzioni informate dallo spirito cappuccino.
Le C. si distinguono per una stretta povertà, penitenza, umiltà; si immolano nella preghiera e nel sacrificio. Nel 1576 si fondò il monastero di Roma; si diffusero rapidamente in Italia e all'estero, Barcellona (1599), Parigi (1606), Marsiglia (1625), Lisbona (1665), Lima nel Perù (1708). Fiorirono tra loro s. Veronica Giuliani a Città di Castello, la b. M. Maddalena Martinengo a Brescia, le venn. Florida Cavoli a Città di Castello, Dionuia M. del Verbo Incarnato a Fanano, Angela M. Astorch a Murcia, Angela M. Margherita Prat a Barcellona. Secondo una statistica del 1934, le C. hanno 34 monasteri in Italia, 31 in Spagna, 15 nel Messico,
3 in Francia, 2 in Olanda, i in Germania (Treviri), i in Cecoslovacchia (Litoměřice), i in Polonia (Praasnyza), I nel Cile (Santiago), i in Argentina (Buenos Aires), i in Guatemala. Nel 1927 è stato approvato il nuovo testo unico delle loro costituzioni. Alcuni monasteri dipendono dal generale dei Cappuccini; la maggior parte dal vescovo diocesano.
BibL.: E. d'Alencon, La ten, serro di Dio M. Lorenza Longo, Cenno biografico inedito, Roma 1896; M. Heimbucher, Die Orden und Kongregationen, 3⁴ ed., I. Paderborn 1953, pp. 824-27; II, ivi 1954, pp. 663-64; F. da Mereto-M.da Cawallana, Alcune indicazioni bibliografiche sulle C., in Bollettino frantescano storico-bibliografico, 4 (1933), pp. 273-88; Anulecto Ord. Min. capuicinarum, 43 (1927), pp. 182-83; 50 (1934), pp. 196-98.
Harino da Milano
CAPPUCCINI : v. FRATI MINORI CAPPUCCINI.
CAPPUCCINO, IL : v. STROZZI BERNARDO.
CAPPUCCIO. - E la parte superiore dell'abito col quale gli antichi si coprivano il capo e che era chiamato cucullus.
È usato dai monaci, dai religiosi e dai confratelli di diversi sodalizi o confraternite, e presso alcune Congregazioni di monaci lo si usa in coro al posto della berretta. La forma varia secondo i diversi Ordini religiosi ; in alcuni, è semplicemente un copricapo, in altri invece è una specie di mantelletta o mozzetta che copre il capo o le spalle come tra i Minori, o a forma allungata come tra i Cappuccini, donde il loro nome. Anticamente se ne coprivano la testa anche i canonici ed i prelati e ne è rimasto un ricordo in quel piccolo c. che si trova nella mozzetta. Il c. trae la sua origine più che altro dalla praticità : serviva per coprirsi il capo in tempo di freddo e di pioggia.
Anche la cappa magna o solenne dei prelati è fornita di un ampio c. appuntato sul di dietro e che non serve se non in circostanze del tutto straordinarie.
Anselmo Tappi Cesarini
CAPRA, Marcello. - Musicista n. a Torino nel 1862, m. ivi nel 1933. Allievo di Haberl e Renner a Ratisbona, nel 1897 fondò a Torino una casa editrice (fusa poi con la S.T.E.N. nel 1906), e nel 1899 la rivista S. Cecilia per la riforma artistica della musica sacra. Propagandista ceciliano indefesso, organizzò congressi, concerti, pubblicazioni di musica antica e moderna, promosse gli studi storici ed estetici sulla musica ecclesiastica e sulla moderna tecnica pianistica.
BibL.: In morte di M. C., in Musica sacra, 58 (1932), 128; M. C., in S. Cecilia, 34 (1932), 8.
Paolo Guerrini
CAPRANICA. - Due cardinali di questo nome. Domenico, n. a Capranica (Roma) il 31 maggio 1400, m. a Roma il 14 ag. 1458. A quindici anni frequentò l'Università di Padova, ove fu discepolo di Giuliano Cesarini (poi cardinale) quindi quella di Bologna dove si addottorò in diritto. Martino V Colonna del quale era parente, lo nominò a soli 22 anni chierico di Camera e lo volle alla sua segreteria dove erano i più noti umanisti. Nel 1423 fu inviato insieme con Leonardo Dati al Concilio di Siena, per suggerirne ai legati lo scioglimento. Nel 1424 ebbe la carica di protonotario apostolico e nel dic. fu nominato vescovo di Fermo. Fu paciere tra la Repubblica fiorentina e il duca di Milano ( 1426 ), governatore dell'Emilia, legato nella guerra di Bologna (1428), legato a Perugia (1430). L' 8 nov. di quell'anno, Martino V, che certamente prima del 1426 lo aveva designato cardinale sub secreto pontificio, lo proclamò cardinale discono del titolo di S. Maria in via Luca. Ma essendo il Papa morto prima che il C. si fosse recato a Roma per le consuete cerimonie in concistoro, quando egli si presentò per prender parte al Conclave, la maggioranza dei cardinali, a lui ostili perché partigiano della famiglia Colonna, non lo vollero riconoscere e lo ri-
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Capranica, Domesico - Monumentn sepulcrale (sec. xv). Roma, chiesa di S. Maria sopra Minerva.
mandarono alla legazione di Perugia. Per quanto ciò fosse contrario al decreto concistoriale del 24 maggio 1426 , egli obbedì. Nemmeno il nuovo papa Eugenio IV volle riconoscere la legittimità della sua nomina. Roma intanto era preda della fazione anticolonnese, onde il C. si rifugiò sul Soratte attendendo invano un cambiamento nella condotta del Papa. Poiché si era aperto in quei giorni il Concilio di Basilea, il C. vi si recò, non per accusare ma per difendersi. Infatti, mentre il Concilio lo riconobbe cardinale, la commissione romana lo dichiarava privo della dignità cardinalizia, del vescovato di Fermo, della legazione di Perugia, e gli faceva confiscare i beni e il palazzo (1432). Nonostante il torto fattogli il C. fu moderato verso gli avversari e riverente verso il Papa, con il quale solo due anni dopo si offrì l'occasione per un accordo. Fu fatto un nuovo giudizio, e il 13 luglio 1434 il c