g, Casimir Casani de M., in DSp. II (1937), coll. 212-14. Emilio da Ascoli
CASIMIRO da Roma. - Storico francescano del sec. xviri, m. a Roma il 17 apr. 1749. Non è conosciuta la data di nascita né la famiglia romana cui apparteneva. Vestì l'abito francescano nella provincia romana di S. Maria in Aracoeli sul cominciare del sec. xviri, certamente prima del 1705 quando lo troviamo già chierico studente di Belle lettere nel convento di S. Francesco in Palombara.
Nel 1707 fu trasferito nel convento di S. Maria in Aracoeli a Roma per compiervi gli studi di filosofia e teologia. Nel 1713 insegnava lettere nel convento di S. Francesco in Tivoli, poi in quello di S. Bartolomeo all'Isola in Roma, finché nel 1721 passò ad insegnare teologia in Aracoeli. Nel 1728 lasciò la cattedra per dedicare interamente a raccogliere ed ordinare le memorie della chiesa e del convento di S. Maria in Aracoeli, nonché quelle degli altri conventi della provincia romana e dei monasteri di monache ad essa soggetti. Non risparmiò fatiche al suo lavoro di ricerche che poi, con vero acume, dispose in due volumi in 4^{°} : il primo, Memorie istoriche della chiesa e del convento di S. Maria in Aracoeli di Roma, vide la luce in Roma nel 1736, vivente ancora C., mentre l'altro,
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Memorie istoriche delle chiese e dei conventi dei Frati Minori della Provincia Romana, già pronto ed approvato per la stampa nel 1741, fu pubblicato da Nicola Borgiani solo nel 1754. Ad ambedue i volumi C. aveva fatto seguire aggiunte a più riprese. Gregorio Giacomo Terribilini nel suo Diario (cod. Vat. lat. 12.502, ff. 36-39) ha lumeggiato la figura erudita di C. Le due opere citate lo mostrano storico non indegno del secolo dei Maurini e di Ludovico Antonio Muratori. Quella su Aracoeli va giustamente considerata come la prima monografia di una chiesa a Roma, intesa nel senso moderno: ambedue costituiscono una miniera di notizie ben controllate che oggi non è sempre possibile rinvenire nelle loro fonti.
Bim., Arch. prov. di S. Maria in Aracoeli, Tavola delle Famiglie dal 1683 al 1733, cod. 63 e Miscellanea I, cod. 79; F. M. Renzesi, Storia dell'Università degli Studi di Roma, detta commemoria Sapienza, IV, Roma 1805, p. 272; B. Pesci, Invano cerchere. mo il suo nome, in Ecclesia, 9 (1949), pp. 518-21. Benedetto Pesci
CASINI, Francesco Maria. - Cardinale, n. ad Arezzo l' 11 nov. 1648 , m. a Roma il 14 febbr. 1719; recasi Cappuccino nel 1663 , fu predicatore celebrato; dopo avere ceduto alla moda oratoria del tempo si ridusse a più austera ed evangelica norma tanto da distruggere le copie dei suoi Panegirici (Massa 1678, Venezia 1673), nei quali troppo s'era accostato al vizio corrente. Nel 1698 fu voluto da Innocenzo XII come predicatore apostolico, e fu al fianco del Pontefice al momento della sua morte ( 27 sett. 1700). Continuò nell'ufficio sotto Clemente XI il quale lo creò cardinale di S. Prisca il 18 maggio 1712 per il suo apostolico coraggio nel denunciare anche le colpe della Curia e del clero e seguitò a predicare fino all'Avvento.
Clemente XI volle che fossero pubblicate le: Prediche dette nel Palazzo Apostolico (Roma 1713); ristampate poi a Milano nel 1714-15, 1718, ed altre volte in seguito (ultima a Fossombrone 1861). Lo si può ritenere uno dei migliori continuatori dell'oratoria segneriana. Si ha di lui alle stampe: L'età dell'uomo alle misure del tempo e dell'eternità (Roma 1716), pure ristampato più volte (Torino 1882); Opera omnia (Augusta-Graz 1730-40) in latino.
Bim.,: E. Santini, Storia dell'eloquenza italiana: I, Oratori sacri, Palermo 1923, p. 127 sg.; Romualdo da S. Marcello, Il card. C. oratore, in L'Italia franc., 2 (1927), pp. 218-31; V. Cixurri, Il C. oratore, in La Scuola Catt., 76 (1948), pp. 320-26; Melchiorre da Pobladura, Historia generalis Ord. Min. Capuccinorum, II, parte 2², Roma 1948, pp. 97. 257, 416, 423.
Pio Paschini
## GASI RISERVATI: v. RISERVA.
CASISTICA. - Nel suo significato verbale questo nome viene dal "casus" dei latini nel senso di caso o fatto particolare vero o supposto.
C., in generale, è il nome che si suole dare al modo o metodo di trattare una data scienza per trovare la regola applicabile ad un fatto particolare; ma più comunemente significa quel metodo d'insegnamento della teologia morale, per il quale il trattatista cristiano, stabilito il principio della scienza morale rivelata, lo illustra proponendo quesiti, esempi e casi pratici (per lo più veri, o almeno verosimili) a fine d'insegnare agli allievi od ai lettori come debbasi applicare la dottrina morale. Così si giunge alla risoluzione dei più svariati e difficili casi di coscienza.
La c. quindi, nel suo vero concetto teologico, è come una scienza d'applicazione, che si basa sopra i principi e sopra le conclusioni già solidamente provate dai sommi moralisti e dalla morale apologetica, che dimostra primieramente la base della morale naturale e soprannaturale come principio rivelato della obbligazione. Perciò la vera c. si fonda principalmente sull'autorità della S. Scrittura e della tradizione cattolica, per comprovare come i nostri atti (nel fatto particolare o "caso ") siano o no conformi alle regole divine
intimamente manifestate dalla coscienza, e concludere quindi alla liceità od illiceità delle particolari azioni.
In questa scienza di applicazione, così vasta e nel medesimo tempo così eccellente (perché non è sempre facile il discendere dai principi ai casi particolari), è necessario che il casista, oltre ad una perfettamente equilibrata ragione, abbia una conoscenza non comune della teologia morale e delle leggi non solo ecclesiastiche ma anche civili, ed altresì dei diritti e dei privilegi particolari e locali : conosca insomma perfettamente tutti gli obblighi dell'uomo e del cristiano, per essere in grado di togliere via i dubbi che possano nascere nella coscienza dei fedeli intorno al proprio indirizzo e stato morale.
Il termine c. è per se stesso indice di diversità e distinzione dalla teologia morale puramente speculativa: è dunque impropriamente, anzi erroneamente usato per significare l'insieme delle opere teologiche di quegli autori o scrittori che trattarono di teologia morale dopo il sec. xv.
La c., non come nome ma nel fatto, è antica quanto la Chiesa. Come tutte le altre scienze e discipline così sacre come profane, venne a formarsi a poco a poco e gradatamente. Senza dir nulla delle Sacre Scritture, nelle quali (come p. es. nelle Lettere di s. Paolo) già s'incontrano qua e là delle vere prescrizioni casistiche; certo è che i SS. Padri alle questioni particolari pratiche, nelle quali venivano consultati, rispondevano con cura e praticità. Questioni di tal genere, ad esempio, erano nei primi tempi della Chiesa: se ai cristiani fosse lecito militare nell'esercito degli imperatori pogani o infedeli; nascondersi o fuggire in tempo di persecuzione; uccidere per giusta difesa l'ingiusto aggressore; se sia mai lecito il mentire, ecc. ecc. Casi si sa che s. Agostino in due opere complete, De mendacio e Contra mendacium, scritte in una forma chiaramente casistica, ricerca e spiega ciò che sia menzogna; se possa essere mai un gioco o una figura; se la buona intenzione scusi dalla colpa di menzogna; se sia lecito mentire per evitare un male, per soccorrere un bisognoso o un infermo, e cosi via. Elementi casistici li troviamo altresi in molti decreti dei varii concili o piuttosto sinodi regionali celebrati qua e là nei primi secoli: di quello di Cartagine (251), dell'Elvirense (306), dell'Ancirano (314), dell'Arelatense (314); ed abbondano nei libri penitenziali dei secc. viI, viII, ix.
Nel sec. xili le materie pertinenti alla c. si unirono in parte allo studio del diritto, in parte alla dottrina generale trattata nella teologia. Primi nel trattare queste materie rifulsero sopra tutti s. Tommaso e s. Bonaventura, e da essi attinsero copiosamente i casisti posteriori. In questo periodo s. Raimondo da Pefiafort (m. nel 1275), insigne maestro nella teoretica e nella pratica del sacramento della Penitenza, scrisse una Summa de casibus poenitentia. libus divisa in quattro libri, che, come attesta egli stesso, compilò dalle opere di autori insigni, affinché potesse essere utile ai sacerdoti nello sciogliere i casi più difficili occorrenti nel confessare.
Il sec. xvi fu poi ricchissimo di simili somme casistiche, alcune delle quali in forma alfabetica, altre in forma sistematica: tutte aventi lo scopo di servire ai sacerdoti nell'amministrare il sacramento della Penitenza. Casi si venne a stabilire gradatamente quella netta divisione della teologia morale dalla dogmatica, che prese pieno campo nei secoli seguenti.
Nel sec. xvir la trattazione della teologia morale va divenendo meno scientifica, tralascia di occuparsi estesamente dei principi della vita cristiana e dei mezzi pratici per l'acquisto e la custodia delle varie virtù, e si aggira soprattutto intorno a ciò che si richiede per evitare il peccato. Il sorgere dell'eresia giansenistica e poi le lotte intorno al probabilismo fecero al che non pochi trattatisti rendessero lo studio della morale cattolica quasi un semplice problema di "grave o leggero ", di "proibito o tollerato ", lasciando quanto riguardava l'acquisto e l'esercizio delle virtù cristiane alla trattazione dei maestri di "ascetica".
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Ridotta pertanto la teologia morale a poco più che uno scheletrico catalogo di peccati e di casi, il nome stesso c. divenne odioso, perché in realtà si scopriva in alcuni "casisti" quasi un'ignoranza o un oblio delle S. Scritture, della tradizione e delle decisioni conciliari, come se bastasse al teologo moralista ed al confessore il semplice uso del buon senso e della ragione umana. Non per questo, si debbono dire meritevoli di lode quegli eccessivamente rigorosi censori (capitanati da B. Pascal, verso la metà del sec. xvir), che perseguitarono la troppo facile morale di pochi o molto oscuri casisti. Anche nel secolo che sembrerebbe, a prima vista, quello della decadenza nella teologia morale per abuso di c. si ebbero dei sommi e pii autori che seppero stare nei limiti del giusto e del resto, usando un conveniente e sano metodo casistico, senza minimamente sdrucciolare o cadere in quegli eccessi dei quali si vuole accusare la c. Basti ricordare un Francesco Toledo (m. nel 1596) di cui lo stesso s. Francesco di Sales raccomandava al suo clero la Summa casuum conscientiae; un Emmanuele Sa, grandemente stimato da Pio V, i cui Aphorismi confessoriorum in 30 anni ebbero trenta ristampe. Poi posteriormente un Giovanni Azor, un Martino Bonacina, un Beniamino Elbel, e moltissimi altri che s. Alfonso pone tra gli autori gravi e classici.
E certo che il metodo casistico ha le sue difficoltà; ma d'altra parte la vera e soda cognizione dei principi morali non può e non deve disgiungersi dal criterio equilibrato che si forma per mezzo della pratica soluzione dei casi (siano essi reali o immaginari) senza che si lasci trascinare il confessore dall'« ipse dicit» di chiunque primo pronunci un giudizio. Seguendo dunque l'esempio dei veri maestri, tra i quali primo è s. Alfonso, unita la teoria alla pratica, nel ministero del confessionale, il nome c. non meriterà di essere considerato spregevole, poiché serve ad indicare il metodo tradizionale della Chiesa, vivo e vigente in tutti i moderni autori che nelle scuole servono di testo per lo studio della teologia morale.
BibL.: B. Pascal, Lettres provinciales, Parigi 1656; J. Mabillon, Traité des études monastiques, II, ivi 1691, cap. 7; F. A. Zaccaria, Theologia moralis, Venezia 1725, tract. II, cap. 2, e tract. V; P. D. Dell'Aquila, Dizionario portatile della teologia, I, ivi 1789, p. 81; J. Bricout, Casuistique, in Dict. pratique de connaissances relig., I, coll. 1125-27; E. Dublanchy, Cas de conscience e Casuistique, in DThC, II, coll. 1813-20, e 1860-77; K. D. Werner, Gesch. der hath. Theol.: Moralthologie und Kasuistik, 2² ed., Sciaffusa 1889; R. Brouillard, La casuistique catholique, in Etudes, 183 (1925), p. 308 sgg.; K. Hilgenreiner, Kasuistik, in LThK, V, coll. 865-67; E. Müller, Ist die katholische Moraltheologie refermbedürftig?, Fulda 1902; G. M. Hering, Quomodo solvendi sunt casus, in Angelicum, 18 (1941), p. 311 sgg.
Igino Turocchi
CAST.EU (ebr. Kislēs), - Nome del nono mese del calendario ebraico, incominciando da Nīsān ( = seconda metà di nov. e prima di dic.). Il termine, desunto, come gli altri del celendario ebraico in epoca postesílica, dal sistema babilonese, figura nella Bibbia solo negli scritti postesilici (Zach. 7, 1; Neh. 1, 1; I Mach. 1, 57; II Mach. 1, 9. 18). Dal tempo di Giuda Maccabeo nel 25 di questo mese si usò celebrare con solennità la festa della «dedicazione del Tempio» o Hänuhkāh (I Mach. 4, 52-59).
Angelo Penna
CASO. - Si attribuiscono al c. quei fatti rari, i quali, benché imprevisti e imprevedibili, mostrano tuttavia un certo valore finalistico nel loro risultato. E la «combinazione», l'incontro o coincidenza (elemento oggettivo), curiosa perché «interessante» (elemento soggettivo) : il contadino che zappando trova un tesoro nascosto, l'assetato che viene ucciso dai briganti in agguato presso la fonte, ecc.
Nel meccanicismo classico (Anassagora, atomisti, Empedocle, stoici, epicurei, Stratone di Lampsaco) il c. è un puro nome messo avanti per coprire l'igno-
ranza che l'uomo ha delle cause : nella natura e nella vita umana tutto procede con rigorosa necessità la quale è diversamente spiegata nei diversi sistemi (cf. Aless. di Afrod., De fato, cap. II, ed. I. Bruns, Berlino 1892).
Affine per un lato alla concezione classica è la concezione moderna dei fatti casuali che fa capo alle «leggi statistiche» o dei grandi numeri. E assodato che nella microfisica, nella microbiologia, nell'astrofisica, nei fatti sociali, mentre il fatto singolo pare in balia del c., si possono invece prevedere i «fenomeni d'insieme» e con tanto maggior precisione quanto più grande è il numero degli elementi su cui si opera. Tuttavia si conviene nel ritenere (E. Borel) che ciò riguarda puramente gli effetti del calcolo e lascia intatta la questione sulla natura del divenire, a differenza del fatalismo antico o dell'immanentismo (A. Tilgher).
Aristotele introduce la teoria del c. come integrazione delle 4 cause (Phys., II, 4-6, 195 b 31 sgg.; Metaph., VI, 7,1032 a 27 e 9,1034 b 9) perché viene spesso scambiare con esse, sebbene in realtà dica l'essenza delle cause. Infatti, mentre gli eventi naturali hanno luogo per l'azione della forma di un agente a cui corrispondono e da cui derivano «di necessità e sempre» se la natura della causa è necessaria, o «quasi sempre» se la causa è defettibile e contigente, il c. invece si dice di ciò che accade "per accidens», di ciò che rispetto alle cause prossime non mostra alcuna legge : sotto questa vaga denominazione si possono indicare i fatti più disparati, dalle semplici combinazioni e fatti «fortuiti» insignificanti, alle deviazioni delle leggi fisiche (nascite di mostri e simili) del mondo materiale, alle combinazioni o incidenti della vita propriamente umana che hanno cambiato la faccia al mondo (l'« alea iacta est» di Cesare e l'invio in Russia di Lenin nel vagone blindato...). Aristotele distingue il semplice caso ( α ἀ τ ἀ μ α τ o v ) dalla fortuna e sfortuna ( τ ἀ χ η, ἀ τ ἀ χ η ) in cui si considera la sua ripercussione in utilità o danno dell'uomo, senza pronunciarsi se in qualche modo dipendano dalla Causa prima. Nel creazionismo cristiano invece, e per l'onnipotenza della divina causalità e per la vastità di conseguenze che mostrano spesso questi fatti, essi sono attribuiti in modo speciale a Dio la cui provvidenza pone, svolge ed abbraccia dall'alto la storia cosi degli individui come delle nazioni, con un unico sguardo (Sum. Theol., 15, q. 115, a. 6; q. 116, a. 1; In Partheros., I, lect. 14). v. determinismo; leggi staTISTICHE; PROBABILITÀ.
Bibl.: C. Ranzoli, Il c. nel pensiero e nella vita, Milano 1913; A. Lazzon, Uber den Zufall, 2^{°} ed., Berlino 1918; G. Milhaud, Etudes sur Courant, Parigi 1027; F. Mentré, Pour qu'on lise Courant, ivi 1927; E. Borel, La hasard, ivi 1928; W. D. Ross, Aristotle's Physics, Oxford 1936; A. Tilgher, Il casualismo critico, Roma 1942; A. Lalande, Vocab. de la philos., 5^{°} ed., Parigi 1947, pp. 387-96.
Cornelio Fabro
CASO FORTUITO. - E l'avverarsi di una cosa imprevista e imprevedibile dal soggetto agente. La nozione del fortuito è negativa : evento che non trova la sua causa nella volontà e neppure in un'altra forza nota; essa esprime cosi la zona d'ombra proiettata dalla nostra ignoranza nel campo della causalità (F. Carnelutti, Teoria generale del reato, Padova 1933, p. 165).
Il legislatore ecclesiastico, seguendo in ciò il diritto romano (D. 19, 15, 2, 1) tratta insieme nel can. 2203 § 2 e del c. f. e della forza maggiore, poiché in pratica l'uno e l'altra si risolvono nello stesso effetto.
Teoricamente però i due concetti vanno distinti, perché nel c. f. la mancanza di volontarietà è dovuta all'imprevedibilità; nella forza maggiore invece è dovuta al maggior impeto della cosa "cui resisti non potest» (can. 103 § 1) cioè al difetto di libertà.
Nel c. f. parliamo di imprevedibilità non in senso assoluto, ma relativo, o meglio di impossibilità morale di prevedere. Perciò, se nonostante l'ordinaria diligenza (la cui omissione costituisce la colpa giuridica) e i mezzi co-
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muni, da valutarsi in concreto, l'effetto segue imprevisto e perciò involontario, siamo ancora nel c. f.
Si può qui parlare di imputabilità morale o di responsabilità giuridica?
Occorre innanzi tutto distinguere tra ordine morale ed ordine giuridico.
Nel primo l'effetto delle nostre azioni ed omissioni non è imputabile, quando l'agente non abbia previsto di fatto l'effetto, nemmeno in confuso; nel secondo, cioè nell'ordine giuridico, spesso si imputa l'effetto, quando si poteva (o si doveva) prevedere, sebbene non sia stato in alcun modo previsto. Ma anche qui esiste una profonda nota differenziale secondo che si tratti di c. f. in materia di obbligazioni o in materia di reati.
In materia di obbligazioni, è principio generale (con poche eccezioni), che, se per c. f. è stato impossibile al debitore eseguire esattamente la prestazione dovuta, egli non è tenuto a risarcire il danno derivante dall'inadempimento o dal ritardo (cf. art. 1218 del Cod. civ.); anzi, se il c. f. rende impossibile, in tutto o in parte, la prestazione, l'obbligazione si estingue corrispondentemente (artt. 1256-59). Norme speciali sono dettate per l'ipotesi in cui l'impossibilità per c. f. sorga quando già il debitore sia in mora (art. 1221), e per qualche altra ipotesi particolare (cf. artt. 1780, 1784, 1805, 1806, 2037 del Cod. civ., art. 402 del Cod. della navigazione, ecc.). E poi da notare che il debitore deve risarcire il danno derivante da c. f., quando ha assunto espressamente tale obbligo (casi particolari : artt. 1637 e 1648 Cod. civ.), che vale anche in coscienza.
Analogamente se un fatto, pur obbiettivamente illecito, è stato commesso per c. f., cioè senza né dolo né colpa, l'autore di esso non ha l'obbligo di risarcire il danno che il fatto stesso ha cagionato ad altri (cf. art. 2043 del Cod. civ.) : ma qui le eccezioni sono più numerose, perché la legge positiva (che, se è giusta, obbliga anche in coscienza) spesso pone a carico di una persona, indipendentemente dalla sua colpa, il danno cagionato da coloro sui quali quella esercita qualche autorità, o dalle cose di cui può disporre.
Un esempio particolare di responsabilità nonostante il c. f. si ha nel diritto canonico per il sacerdote che ha obblighi di Messe "ex stipendio", anche se questo sia perito in tutto o in parte senza colpa di lui (can. 829), per il principio che "rea perit domino». E ciò vale anche in coscienza.
E dubbio se si versi in materia di c. f. o invece di colpa, quando il c. f. deriva a sua volta da un'attività dolosa o colposa (casus dolo seu culpa determinatus); ma comunemente questa ipotesi è equiparata a quella di colpa, salve le eccezioni espressamente previste dalla legge.
Nel diritto penale il c. f. esercita anche la sua efficacia come causa eliminatrice dell'elemento psichico del reato.
Il diritto canonico, come le legislazioni vigenti (cf. Cod. pen. ir., art. 45), esime dalla pena i fatti delittuosi commessi per c. f. (can. 2203 § 2). La ragione è semplice : "nulla poena sine culpa».
E non ha più ragione di essere l'antica distinzione tra "versantem in re licita vel illicita", a cui si attennero per molto tempo i canonisti e moralisti, se non per una presunzione di prevedibilità in mano del giudice.
Se il c. f. deriva da un'azione colposa è imputabile l'azione colposa in sé e per sé, non giammai l'imprevisto che può seguirne. Ugualmente non è imputabile l'imprevisto che in un'azione, sia pure delittuosa, avviene al di là della estensione della colpa o del dolo. Così è nel foro esterno ed anche nel foro interno, se trattasi veramente di involontario in sé ed
in causa, o anche di volontario in causa, ma senza la previsione dell'effetto. Ma nel foro interno può esistere colpa morale, anche se l'agente, pur non prevedendo l'effetto, lo aveva nel desiderio, o, avvenuto, lo approvi; benché in tal caso il peccato rimanga interno (affectus non effectus) e l'effetto debba dirsi nel primo caso voluto, ma non volontario.
D'altra parte può anche darsi che l'agente non riesca a provare il fortuito in foro esterno, per cui resta passibile di pena, mentre in foro interno è immune da colpa.
Bibl.: F. Longo, Del c. f. e del rischio e pericolo in materia di obbligazioni, Torino 1894; N. Coviello, Del c. f., Lanciano 1892; V. Manzini, Trattato di diritto penale italiano, II, Torino 1933, pp. 1-17 e passim; F. Antolisei, Il rapporto di causalità nel diritto penale, Padova 1934; A. Santoro, Il c. f. nel diritto penale, Milano 1937; F. Raberti, De delictis et poenis, I, parte P. Roma s. d., pp. 95-97; A. Vermeersch, Theologia moralis, 2^{°} ed., ivi 1937, pp. 448, 453, 535, 652; H. et L. Mezezad, Traité théorique et pratique de la responsabilité civile, II, Parigi 1939, pp. 313-74; F. Carnalutti, Teoria generale del diritto, 2^{°} ed., Roma 1946, pp. 207, 228-29, 242-43; A. De Cupis, Il danno, Milano 1946, specialmente pp. 61-83; L. Barassi, La teoria generale delle obbligazioni, ivi 1946, pp. 1022-28.
Pietro Palazzini-Pia Ciprotri
CASOLANI, Alessandro. - Pittore, n. a Siena, da Agostino, nel 1552, m. ivi il 20 genn. 1606. Dopo un soggiorno a Roma, tornato a Siena iniziò una intensissima attività che lo rese tra i più apprezzati maestri del tempo.
Tra le opere più importanti di questo periodo si annoverano una Natività nella chiesa dei Servi, la grande tela con S. Caterina che si adopra per il ritorno del Papa da Avignone per l's Oratorio della Cucina - nella casa della santa in Fontebranda, dove si scorgono anche riflessi della pittura di Girolamo Muziano, il restauro all'affresco sull'antiporto di Camollia (1587) oggi pressoché distrutto, e alcuni affreschi con figure allegoriche nella torre del Mangia, donde il C. trasse il soprannome di "Alessandro dalla Torre». Una Concezione nella chiesa dei Cappuccini starebbe a indicare, secondo gli antichi storiografi, il passaggio ad una seconda maniera più franca e vivace, documentata da vari dipinti in chiese del territorio di Casole d'Elsa e nella tela con la Natività nel duomo di Siena (1594). Una Risurrezione che si trovava in S. Francesco e che fu lodatissima da Guido Reni andò distrutta in un incendio. L'Ordine dei Certosini, per il quale il C. aveva affrescato l'Ultima Cena nel refettorio della certosa di Pontignano presso Siena, gli procurò l'invito a recarsi alla certosa di Pavia, dove, insieme con Pietro Sorri, affrescò tre spicchi della cupola con Scene agocalittiche e eseguì altre cose: molti quadri, al suo ritorno a Siena, dipinse per chiese di Fermo, di Napoli, di Genova, di Norimberga e di Augusta. La più nota e pregevole composizione dell'ultimo periodo è il Martirio di s. Bartolomeo (firmato e datato 1604), tuttora esistente nella chiesa del Carmine di Siena. Pittore assai famoso in passato, oggi ci appare un nobile e fecondo manierista largamente influenzato dal Barocci come quasi tutti i senesi suoi contemporanei e piuttosto incline a mutar maniera. Suo figlio Ilario terminò vari quadri incompiuti dal padre, e fu attivo, oltre che a Siena, a Roma dove decorò la chiesa di S. Maria dei Monti : fu assai inferiore ad Alessandro e m. intorno al 1630.
Bibl.: P. G. Della Valle, Lettere sonexi, III, Roma 1786, pp. 410-21; H. Voss, Die Malerei der Spätrensionance in Rom und in Florenz, II, Berlino 1920, p. 598.
Enzo Carli
CASO MORALE, adUnANZA del. - Raduno di sacerdoti, nella città episcopale o nei singoli vicariati foranei, per discutere di determinate materie di scienza ecclesiastica; le quali, poiché riguardano generalmente il campo della morale, hanno influito sulla denominazione; ma prospettano anche questioni o fatti particolari di liturgia, di diritto canonico, di storia ecclesiastica ecc. Secondo il CIC (can. 131) si devono tenere spesso, da sei a dieci
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volte all'anno, secondo l'opinione comune dei teologi, e sono obbligati a parteciparvi: a) tutti i sacerdoti secolari, anche se non confessano; b) tutti i religiosi che hanno abitualmente cura d'anime, come parroci o viceparroci; c) tutti gli altri religiosi che hanno facoltà di confessare, se non hanno l'adunanza del c. m. nelle loro case; d) qualora sia difficile radunarsi, le soluzioni del c. m. devono inviarsi per iscritto (can. 131 §§ 2-3). v. casistica.
CASONI, Filippo. - Cardinale, n. il 6 marzo 1733 a Sarzana, m. il 9 ott. 1811 a Roma. Compiuti gli studi in Roma, nel collegio Nazareno, divenne governatore di Narni e di Loreto. Nel periodo rivoluzionario fu vice legato di Avignone. Il duro inverno del 1788, che aveva distrutto il raccolto, determinò nel marzo 1789 una serie di moti nell'Avignonesc, che il C. riusci a vincere con gratuite distribuzioni di grano.
Successivamente gli avvenimenti francesi ebbero però una ripercussione anche tra gli abitanti di Avignone, ed il vicelegato fu costretto a fare certe concessioni, come l'istituzione della guardia nazionale, per calmare l'eccitazione dei suoi governati. Dinanzi alle pressanti richieste dei novatori, il C. tentò di guadagnare tempo, ma non vi riusci. Dovette accettare la costituzione di nuovi consigli comunali, il cui operato ridusse la sovranità pontificia e l'autorità del vicelegato in questo dominio della S. Sede ad una larva. Pio VI fu penosamente impressionato di questo stato di cose, ed inviò al fianco del vicelegato un commissario apostolico, perché ristabilisse il vecchio ordine. Ma il tentativo di restaurazione falli, e l'11 giugno 1790 il C. dovette lasciare Avignone.
Si ritirò prima a Carpentras, poi a Chambéry, infine a Roma. Nel maggio 1794 fu nominato nunzio a Madrid, ove rimase fino al 1800 . Il 23 febbr. 1801 Pio VII lo creò cardinale del titolo di S. Maria degli Angeli delle Terme. Nel giugno 1806, dopo le dimissioni del Consalvi divenuto inviso a Napoleone, fu nominato segretario di Stato, ma per poco, perché l'ultrasettantenne cardinale, infermo, già nel marzo del 1808 rinunciò al ministero.
BibL.: G. Moroni, s. v. in Diz. di erudizione storico-ecclesiastica, X, Venezia 1841, pp. 145-46; I. Rinieri, Napoleone e Pio VII (1864-13), I, Torino 1906, passim; L. Karttunen, Les nontiotures apostoliques permanentes de 1630 à 1800 , Ginevra 1912, p. 238; J. Schmidlin, Papstgeschichte der neuesten Zeit, I, Monaco 1933, passim. Sul C. vicelegato ad Avignone cf. A. Mathieu, Rome et le clergé frangais sous la Constituante. Parigi 1911, soprattutto p. 54 sgg.; sulla sua attività come nunzio a Madrid vedi J. Becker, Relaciones diplomáticas entre España y la S. Sede durante el siglo XIX, Madrid 1909, pp. 23 sgg. e 395 sgg. Silvio Furlani
CASO PERPLESSO. - Chiamavano cosi gli autori, prima del Codice, il caso di un matrimonio da celebrarsi o da convalidarsi (caso quasi-perplesso) d'urgenza, quando mancavano le facoltà per dispensare sopra impedimenti, specialmente dirimenti.
Il c. p. era chiamato così poiché soleva indurre spesso in grande perplessità il parroco o il confessore, perché allora mancava in proposito una positiva disposizione di diritto e contrastanti erano le soluzioni date dagli autori, almeno nel caso in cui vi fosse la mala fede o l'ignoranza vincibile da parte del penitente o di ambedue gli sposi circa l'esistenza di un impedimento dirimente, e d'altra parte urgesse la celebrazione del matrimonio, giacché gli sposi erano già in chiesa, o tutto era pronto per le nozze, né si poteva differire la celebrazione senza pericolo di un danno grave.
Con la potestà concessa, oltre che agli Ordinari, anche ai parroci e confessori in virtù del can. 1045, la maggior parte delle difficoltà sono scomparse, cosi che non vi è quasi più ragione di parlare di un c. p.
Vari autori continuano tuttavia a chiamare cosi il
caso del can. 1045, mentre altri ed in maggior numero lo qualificano caso urgente (v).
Qualche autore, poco opportunamente per l'esattezza della terminologia, adopera questo termine, ormai tecnico, per casi del tutto diversi (cf. G. Desterle, Casus ex can. 2341 perplexus, in Perfice manus, 14 [1940], pp. 90-96) avuto solo riguardo al suo senso grammaticale e logico. v. caso urgente.
Bibl.: P. Gaspari, Tractatus canonicos de matrimonio, I, 2ᵃ ed., Parigi 1893, nn. 767-69, pp. 547-50; B. Ojetti, Impedi. menta matrimonii. Synopsis rerum moralium et iuris pontifex, 3² ed., Roma 1912, n. 2386, coll. 2210-14. Pietro Palazzini
CASOTTI, Agostino, beato: v. gazotti agostino, beato.
CASO URGENTE. - Sotto questo nome (come sotto quello di caso straordinario, caso perplesso) si intendono in teologia morale e in diritto canonico i casi di grave ed urgente necessità che possono occorrere extra mortis periculum, nei quali non è moralmente possibile omettere o dilazionare un'azione, cui osta una particolare disposizione di legge.
In questi casi il legislatore ecclesiastico suole allargare le facoltà di dispensa degli Ordinari, dei parroci o dei confessori, per il maggior bena delle anime. Infatti in simili circostanze la legge umana entra in collisione spesso con la legge naturale, che quindi viene a prevalere.
Il principio generale è sancito nel can. 81 del CIC, con il quale si stabilisce che gli Ordinari hanno la facoltà di dispensare dalle leggi pontifice (di diritto comune o di diritto particolare), quando concorrono simultaneamente quattro condizioni, cioè : a) si tratti di un caso particolare, anche se riguardante un'intera comunità o un certo luogo; b ) vi sia il pericolo di un grave danno, pubblico o privato, d'ordine morale o materiale, a cui si possa rimediare solo con l'immediata concessione della dispensa; c) sia difficile il ricorso con mezzi ordinari (cioè la corrispondenza epistolare) alla S. Sede stessa, o ai suoi delegati; d) la dispensa sia di quelle solite a concedersi dai dicasteri della S. Sede, il che può conoscersi dallo stile e prassi della Curia romana.
Il c. u. può essere occasionato solo da una morale necessità di porre l'azione, e non, come pensano alcuni, dal solo desiderio di fare l'azione, sia pur santo, ad es., di celebrare, di ricevere la Comunione, di contrarre matrimonio il più presto possibile (a meno che il desiderio sia tale, che crei esso stesso la morale necessità di agire).
Circa la natura di questa potestà degli Ordinari, che si estende a tutte le leggi ecclesiastiche e vale per il fòro interno ed esterno, non concordano gli autori, ritenendola alcuni - e con maggior ragione - potestà ordinaria, in forza del can. 197 § 1, altri delegata a iure.
Per sé la norma riguarda il caso di una dispensa da concedersi prima che la cosa sia stata deferita alla S. Sede. Gli autori però, e non a torto, estendono la facoltà anche all'ipotesi che il pericolo di grave danno si presenti, quando la pratica di dispensa sia già inoltrata al competente Dicastero romano, a condizione di renderne edotta la S. Sede stessa a norma del can. 204 § 2. Il principio generale sancito nel can. 81 ha alcune particolari applicazioni nello stesso CIC, in specie circa la dispensa dalle irregolarità (can. 990 § 2) o dagli impedimenti matrimoniali (can. 1045), l'assoluzione dai peccati e dalle censure (cann. 900, nn. 1-2 e 2254), la dispensa o sospensione dalle pene vendicative (can. 2290 §§ 1-2) ; ma non va ristretto solo a queste applicazioni, essendo esten-
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sibile a tutte le leggi ecclesiastiche e a tutti i casi non espressamente eccettuati.
D'altra parte queste ipotesi particolari non sono un'inutile ripetizione, perché estendono le facoltà, che il can. 8I concede solo agli Ordinari, secondo i casi ai parroci e confessori o a quest'ultimi solamente, sebbene con alcune limitazioni e generalmente solo per il fòro interno.
1. La dispensa dalle irregolarità in c. u. - Ferme restando le facoltà straordinarie degli Ordinari in base al can. 8I, e quelle ordinarie sancite nel can. 990 § I, quando anche il ricorso ad essi è reso dalle circostanze moralmente impossibile e si verificano le altre condizioni del c. u., i confessori stessi possono dispensare da tutte le irregolarità provenienti ex delitto occulto, fatta eccezione di quelle provenienti da omicidio od aborto volontario consumato o da delitto, già deferito al fòro giudiziale (almeno mediante la citazione del reo); la facoltà di dispensa però si ha solo se la dispensa stessa è necessaria al fine di render possibile l'esercizio degli Ordini già ricevuti precedentemente (can. 990 § 2); è da escludersi infatti un caso di urgente necessità, quando la dispensa sia necessaria per ricevere gli Ordini, anche se sia moralmente impossibile il ricorso all'Ordinario, dovendo questi amministrare l'Ordine o dare le opportune facoltà con prudente moderazione.
2. La dispensa dagli impedimenti matrimoniali in c. u. - Quando sia stato tutto predisposto per il matrimonio da celebrare immediatamente, e sogliono perciò verificarsi le condizioni del c. u., gli Ordinari possono, sia ai fini della celebrazione che della convalidazione del matrimonio, dispensare in fòro interno ed esterno da tutti gli impedimenti sia pubblici che occulti, anche molteplici, eccettuati l'impedimento dell'ordine del presbiterato, e l'impedimento di affinità in linea retta derivante da matrimonio consumato (can. 1045).
E da notare che il can. 1045 non deroga alle facoltà generali spettanti agli Ordinari a norma del can. 8 I (v. dispensa; e cf. risposta della Pontificia Commissione per l'interpretazione autentica del CIC, 27 luglio 1942); anzi allarga tali facoltà relativamente agli impedimenti matrimoniali, in quanto la dispensa è estensibile anche ad impedimenti, dai quali la S. Sede non suole dispensare, eccettuati i due espressamente menzionati.
Di più, qualora il ricorso all'Ordinario stesso con mezzi comuni sia moralmente impossibile, oppure, anche esclusa la difficoltà dell'accesso, vi sia pericolo di violazione di segreto, le facoltà concesse agli Ordinari, passano automaticamente nei c. u. occulti al parroco, al sacerdote che assiste al matrimonio, e, limitatamente al fòro interno sacramentale, al confessore (can. 1045 § 3). Non sembra invece, secondo la dottrina più comune, che il can. 1045 dia facoltà di dispensa dalla forma di celebrazione del matrimonio, circa la quale del resto non pare possa darsi, fuori dei casi contemplati dal codice e del pericolo di morte (cann. 1043, 1098), altro caso di grave ed urgente necessità di dispensa.
Per il caso di pericolo di morte, v. pericolo di morte.
3. Assoluzione dai casi riservati in c. u. - Per questo v. CENZERA; RISERVA.
4. Sospensione e dispensa da pene vendicative in c. u. - v. PENA VENDICATIVA; RISERVA.
5. C. u., e la necessità come causa scusante dalla legge. - Il codice usa a volte certe espressioni che
parrebbero richiamarsi al c. u., come urgente necessitate, si urgeat necessitat ecc. (cann. 807, 851, 856 ecc.). Non si tratta proprio di c. u. ma di impossibilità o grave incomodo quale causa scusante dalla legge.
Il c. u. non crea nel suddito alcun diritto, ma concede al superiore subordinato facoltà straordinarie di dispensa. L'impossibilità morale invece è una circostanza in forza della quale nel soggetto stesso viene a cessare in un determinato caso il dovere di osservare la legge vigente, alla quale egli rimane sottomesso. Per giudicare di questa cessazione nel caso concreto non è necessario come nel c. u. l'intervento del superiore o confessore, ma basta che il soggetto stesso stabilisca un confronto tra la legge (e l'obbligazione che ne deriva) e la circostanza che si dice scusante. L'obbligazione viene a cessare di fronte alla morale nell'impossibilità della sua esecuzione, a meno che non si tratti di obbligazione di legge naturale proibente, perché questa vieta atti intrinsecamente cattivi.
Nel diritto, e cioè nel fòro esterno, occorre tener conto delle particolari disposizioni di legge.
BibL.: G. Arendt, Du cas perplexe et des pouvoirs du confesseur d'après le code, in Nouv. rev. théol., 47 (1920), pp. 261-74; A. Collart, De parocharum potestate dispensandi in re matrimoniali, in Collat. Namurcen., 22 (1928), pp. 241-50; J. Bruys, De potestate episcoporum dispensandi in legibus Ecclesiae generalibus, in Collat. Bruysv., 29 (1929), pp. 142-40; H. Jons, De casibus urgentioribus, in Theolog.-probl. Quartalschr., 83 (1930), pp. 357363; F. Chevy-Bousquet, De potestate dispensative quam habet episcopus super impedimentis matrimonialibus in ordine ad contrebenda matrimonia, in Collat. Gaudavon., 18 (1931), pp. 133137; F. Fang, Dispensatio matrimonialis urgente meritis periculo et instante nuptiarum contractu, Roma 1946; F. M. Cappello, Tractatus canonico-moralis de Sacramentis, V, 5² ed. TorinoRoma 1947, pp. 229-45.
Pietro Palazzini
CASPAR, ÉRik. - Storico protestante tedesco, n. a Potsdam il 14 nov. 1879, m. a Berlino il 22 genn. 1935. Terminati gli studi ginnasiali frequentò le Università di Heidelberg, Bonn e Berlino dove si laureò nel 1902. Subito dopo iniziò l'attività scientifica come collaboratore dell'Italia Pontificia di P. F. Kehr. Dal 1908 addetto alla società dei Monumenta Germaniae Historica con l'incarico di preparare l'edizione critica dei registri di Giovanni VIII e Gregorio VII, e membro del comitato direttivo della medesima dal 1912, dovette interrompere il suo lavoro per un quadriennio dopo lo scoppio della prima guerra mondiale. Ritornato agli studi, fu nominato titolare della cattedra di storia all'Università di Königsberg (1920-28), donde passò a Friburgo (1929-30) e infine a Berlino (1930-35). Dal 1931 dirigeva con il Seeberg la rinnovata Zeitschrift für Kirchengeschichte.
Nel frattempo concepì il piano di una grande storia dell'idea del papato dalle origini all'alto medioevo, e secondo il suo metodo abituale, ne affrontò, in studi introduttivi, le questioni più discusse : liste episcopali antiche, dottrina del primato, ecc. (1926-28). Il suo sogno poté attuarsi nel 1930, quando vide la luce il I dei 4 voll. progettati della Geschichte des Papsttums, cui seguì un II vol. tre anni dopo. L'opera, rimasta incompiuta per la morte dell'autore, costituisce l'ultima espressione della maturità scientifica del C. Di grande valore sotto alcuni aspetti, essa tuttavia scopre difetti gravi che ne diminuiscono la forza. Storico puro, come il Ranke, e libero da preoccupazioni metaistoriche, volle limitarsi al semplice fatto: come e che cosa divenne il papato. Senonché la storia dell'idea, che il C. intese scrivere, fu fidasta in partenza, perché un fenomeno strettamente religioso fu da lui presentato come forza politica in lotta con altre forze analoghe, ciò che, ai fini dell'opera, era del tutto secondario.
Opere. - Un elenco completo { }² degli scritti del C. va oltre i quaranta numeri di bibliografia; si citano solo i più importanti: Roger II. und die Gründung der normannischsizilischen Monarchie (Innsbruck 1904); Die Legatengereal!
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der normannisch-sizilischen Herrscher im 12. Jahrh. (in Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken, 7 [1904], pp. 189-219); Die Chronik von Tres Tabernae in Calabrion (ibid., 10 [1906], pp. 1-56); Petros Diaconus und die Monte-Cassineser Fälschungen. Ein Beitrag zur Geschichte des italienischen Geisteslebens im Mittelalter (Berlino 1909); Pippin und die römische Kirche. Untersuchungen zum fränkisch-päpstlichen Bunde im VIII. Jahrh. (ivi 1914);Das Register Gregors VII. (in MGH, Epp. selectae, II, 101 1920-25); Primatus Petri. Eine philologisch-historische Untersuchung über die Ursprünge der Primatslehre (Weimar 1927); Registrum Johannis VIII. papae (in MGH, Epp., VII, Berlino 1928); Geschichte des Papsttums von den Anfängen bis zur Höhe der Weltherrschrift (2 voll., Tubinga 1930-33); Das Papsttum unter fränkischer Herrschaft (in Zeitschrift für Kirchengeschichte, 54 [1935], pp. 132-264).
BibL.: Nello stesso numero di Zeitschrift für Kirchengeschichte, dedicato alla memoria del C., si trovano un elenco completo dei suoi scritti (pp. 264-66) e vari discorsi commemorativi (pp. 105-31) sulla personalità e l'opera del C.
Mario Scaduto
CASPARI, Karl Paul. - Teologo ed orienta-
lista, n. a Dessau (Germania) l'8 febbr. 1814, m. a Cristiania, oggi Oslo, I'11 apr. 1892. Nato ebreo, nel 1838 passò al luteranesimo. Studio a Lipsia, Berlino e Königsberg. Alunno di Hengstenberg, fu di tendenze conservatrici. Dal 1848 entrò come lettore nell'Università di Cristiania; dal 1857 fu professore di teologia, materia che non volle più lasciare.
Scrisse una Grammatica arabica in usum scholarum in 2 voll., tradotta in diverse lingue, e molte opere sul Vecchio Testamento, tra cui Der Prophet Ghadja (Lipsia 1842); Beiträge zur Einleitung in das Buch Tetaija (Berlino 1848); Über den syrisch-ephraimit. Krieg (Cristiania 1849); studi su Michea (ivi 1852) e su Daniele (Lipsia 1869). Dal 1858 al 1891 ebbe parti direttive nella revisione della Bibbia in norvegese. Sulla storia dei simboli della Chiesa primitiva pubblicò l'opera monumentale: Quellen zur Geschichte des Taufssymbols und der Glaubensregel (3 voll., Cristiania 18661875), ed altre opere di carattere biblico, patristico, storicoecclesiastico (Kirchenhistorische Anehdata, ivi 1883) in norvegese (principalmente nella rivista Theologisk Tidskrift for den evangelisk-lutherske Kirke i Norge, da lui fondata con G. Johnson nel 1857).
BibL.: J. Belcheim, s. v. in Renlenc. f. prot. Theol. u. Kirche, III, 3⁴ ed., pp. 737-42; F. Vigouroux, s. v. in DB, II, col. 331. Pietro de Ambroggi
CASPENSIS, Ludovico: v. ludovico da CASPE.
CASSA DI RISPARMIO. - Può essere tuttora definita, facendo richiamo alle parole del De Gerando (v. bibl.), un deposito pubblico, al quale ogni individuo può affidare a volontà il danaro che vuol mettere in serbo, che ne accumula per lui il prodotto ad interesse composto, e di dove egli può ritirarlo in tutto o in parte, quando lo desideri.
Ma la possibilità che hanno le c. di r. di accrescere i depositi, loro affidati, mediante interesse composto, presuppone da parte loro il pieno esercizio del credito. Esse, tuttavia, si differenziano anche oggi dalle comuni banche in quanto la raccolta del risparmio costituisce per loro lo scopo e l'impiegarlo non è che mezzo per rimborsarsi delle spese e corrispondere un interesse ai depositanti.
Per dare un'idea ancor più precisa di tali istituti occorre aggiungere che il risparmio monetario, che si prefiggono attrarre, è quello tipico delle aziende familiari che socialmente compongono le classi dei meno abbienti, formato in vista di attenuare le conseguenze economiche dei rischi del lavoro e anche di trasformarsi gradualmente in una parte complementare od esclusiva di reddito.
E stato rettamente osservato che, in una prima fase, siffatto risparmio è in funzione più dello spirito di previdenza che non del desiderio di percepire un
interesse; soltanto allorquando il risparmio abbia raggiunto una certa entità non resta più insensibile all' allettamento di un reddito sul puro capitale purché, però, derivi da impieghi di tutta sicurezza. Donde succede che le forme d'investimento delle c. di r. restano da quest'ultima condizione vincolate talmente da far apparire, è opportuno ripetere, le operazioni attive di simili enti strumento delle operazioni passive e non già viceversa, come si verifica nelle banche ordinarie.
Le antiche e piccole c. di r. non conoscevano che quattro impieghi : prestiti ipotecari, a lentissimo rimborso e a basso interesse; prestiti ad artigiani, bottegai, piccoli contadini, operai; investimenti in rendita pubblica; prestiti ai Comuni per servizi delle congregazioni di carità, ospedali e scuole.
Orbene è chiaro che in questi impieghi si ha di mira più la sicurezza che la liquidità degli impieghi stessi, la natura dei quali fa delle c. di r., "creazione del genio della beneficenza", come affermò il De Gerando, anche fonte di beneficenza fondiaria, proletaria e cittadina, beneficenza nel capitolo passivo e beneficenza nel capitolo attivo del bilancio.
E, pertanto, alla loro origine, verificatasi nell'ultimo quarto del sec. xviri, le c. di r. furono considerate, da enti morali e religiosi, da uomini di chiesa e da filantropi cristianamente illuminati, uno dei mezzi più efficaci, insieme con la carità privata e legale, per vincere la piaga del pauperismo e per mettere in grado le categorie economicamente più modeste di sollevarsi da se stesse mediante l'accorto accantonamento di parte dei loro guadagni per integrare i loro redditi futuri, nei momenti del bisogno, oppure per accumulare un capitale.
In prosieguo di tempo alle c. di r., oltreché i depositi tradizionali, ossia quelli degli umili, affluirono depositi di borghesi, che, a prima impressione, parvero depositi di parassiti che venivano ad approfittare di istituzioni create per i poveri. I primi depositi avevano per scopo la formazione di un peculio, i secondi non erano che copiadi di esercizio, versati da commercianti e da agricoltori, che cercavano ad un tempo la custodia, un interesse ed una traccia contabile. Simile aumento di depositi determinò l'avvento delle grandi c. di r. e impresse ai loro investimenti un diverso indirizzo perché non bastava più per essi la sicurezza rendendosi necessaria altresi la liquidità.
E lecito dire che le grandi c. di r., a seguito della evoluzione accennata, hanno perduto il loro primitivo e sostanziale carattere? Si può rispondere che l'incremento dei depositi di questo tipo di c. di r. non frustra gli scopi e le ragioni di esistenza delle c. d. r. medesime, rendendo possibile a « minor costo» questi scopi e anzi aggiungendovene dei nuovi.
Ciò risulta confermato dalla legislazione italiana (T. U. approvato con R. D. 25 apr. 1929, n. 967), la quale, sottoponendo tutte le c. di r., piccole e grandi, ad una eguale disciplina, le obbliga anche a raggrupparsi in federazioni al fine della reciproca assistenza morale e finanziaria, e alla costituzione di un fondo comune di garanzia per meglio assicurare la fiducia dei depositanti, per i quali la formazione del risparmio, inteso in senso stretto, rappresenta l'intento principale del loro accesso a questi benemeriti istituti, in cui è infuso lo spirito benefico del cristianesimo, che di sé sempre informa la vera civiltà.
BibL.: B. De Gerando, Della beneficenza pubblica (Biblioteca degli economisti, 2ᵃ serie, 13). Torino 1867; A. Fabbri, Origine e sviluppo delle c. di r., ivi 1912; L. Viale, Le c. di r., Milano 1913; C. Vivante, Trattato di diritto commerciale, ivi 1923; M. Pantaleoni, Le c. di r. e gli istituti bancari (Studi storici di economia), Bologna 1926; N. Caprara, La banca, Milano 1946.
Giulio Tamagnini
CASSA ECCLESIASTICA: v. FONDO PER IL CULTO.
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(fot. Gah. fot. naz.
In alto: INTERNO DELLA CHIESA DELL'ABBAZIA (prima metà sec. xili). In basso: LOGGIA E ARCONE D'INGRESSO ALL'ABBAZIA (prima metà sec. xili).
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(fol. R. C. B.)

(fol. R. C. B.)
In alto: CHIESA DEI GESUITI con la casa dove furono uccisi i martiri di Cassovia (1619). In basso: CAtTEDRALE DI S. ELISABETTA (sec. xiv-xv), fianco sud con la cappella di S. Michele (sec. xiri).
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CASSANDER, Georg. - Teologo fiammingo, n. a Pitthem (Bruges), secondo gli uni il 15 ag. 1513 , e secondo altri nel 1515 o nel 1518 , e m. a Colonia il 3 febbr. 1566. Conseguito il titolo di magister artium nel 1532 a Lovanio, esordì il suo insegnamento a Bruges nel 1541. Benché laico, si diede allo studio della S. Scrittura e della teologia specialmente di controversia, con l'intento di riconciliare i protestanti con i cattolici. Nella speranza di guadagnare alla fede cattolica i dissidenti, si mostrò molto indulgenze verso le loro dottrine. Ciononostante, ogni tentativo di riconciliazione falli ed egli, mentre andò incontro alla giusta condanna della Chiesa, spiacque agli altri protestanti.
La sua opera De officio pii ne publicae tranquillitatis vere amantis viri in hac religionis dissidio, pubblicata anonima a Basilea nel 1561, venne attaccata da Calvino cui il C. rispose con la Defensio traditionum veteris Ecclesiae et SS. Potrum adversum Calvinis criminationes (s. t. 1562), nascondendosi dietro lo pseudonimo di Veranus Modestus Pacimoutanus. Alcuni principi cattolici si servirono di lui per comporre dissidi dottrinali religiosi nel loro Stati. Degno di nota soprattutto fu l'invito che a tale scopo l'imperatore Ferdinando gli fece di recarsi a Vienna. Non potendovisi recare il C. mandò all'imperatore una Consultatio de articulis religionis inter catholicas et protestantes, opera in cui apparisce maggiormente la sua indulgenza per i protestanti. Presso a morire ritratto quanto aveva detto e scritto di alieno dalla fede cattolica e proibì che la Consultatio venisse data alle stampe. Tuttavia essa venne pubblicata a Colonia nel 1377 dal s