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rio. Le piccole costruzioni elevate in un paesaggio roccioso investito dalla piena oceanica, sono in pietre rozzamente squadrate e non cementate. Se non vi fosse la croce sulla cella più grande, si giurerebbe di stare in una fortezza del periodo pagano, come quelle di Dun Bec, o di Steigue Fort. Con un'abitazione preistorica può essere scambiata la chiesetta rettangolare di Eilean a Naoimh nella Scozia. A Kilmalkedar, pure in questa regione, il problema della copertura di un piano rettangolare è risolto facendo inclinare le pareti. Ne risulta un capannone a tipo di un moderno hangar. Le porte di questi edifici, sperso con la grande pietra per architrave (cosi a Mac Dara, a S. Brendano, ad Inisglora, ecc.) s'imparentano con quelle dei megaliti mediterranei. La finestra di Mac Dara non è che un appoggio ad angolo di due pietre sopra due ritti. Anche quando si faranno gli archi e si avranno portali romanici a rientranze, come quelli di Francia, il modo di trattare i massi, le decorazioni e teste, a intrecciature, a motivi geometrici costituiranno sempre una reminiscenza degli ornati celtici pagani, come si conoscono particolarmente nei lavori in bronzo e in altri metalli. Inoltre, osserva la Henry, nell'Irlanda le arti hanno reagito l'una sull'altra. Ad es., le miniature del Libro di Duroaw continuano certi ornati di smalti e bronzi vetero-celtici; lo scultore della croce di Abenny ha imitato i fregi di un prezioso reliquiario cristiano; quello della croce di Kells si è ispirato a miniature, ecc. Curiosa una testa di Cristo di una placchetta d'Athlona (tav. 20 della Henry) che ha la forma di quelle sul calderone

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scandinavo di Gundestrup. Monumenti caratteristici dell'Irlanda sono le croci, i cippi, le torri rotonde. Per cio che si riferisce a queste ultime, si osserva che la loro antichità non è grande. Dovettero essere costruite a difesa dei pirati fra il sec. is e il principio del xil. In quanto ai cippi, essi continuano l'uso delle pietre da in vicinanza d'una chiesa, sia segnando il posto di un antico cimitero. Le iscrizioni sono in gran parte latine e testimoniano la penetrazione della cultura latina fin dai tempi di s. Patrizio. Ma c'è anche esempio della scrittura locale (i caratteri =ogamici > ). Cosi la rozza stele del sepulcro di s. Monachan (all'estremità sud-ovest del suo oratorio chiamato Temple Geal presso Dingle). Tale cjppo non ha che una croce profondamente incisa. Ma in altri lo sfarzo decorativo è ben grande. La pietra d'Aberlemno, ad es., con le sue volute e intrecciature fittissime, sembra un lavoro d'oreficeria. Una semplice pietra con iscrizione latina del sec. v menziona le coogeries logiohym in cui fu sepolto un "Carausius ". L'espressione si trova in un passo di Nennio relativo alla leggenda di re Arturo, in altro contenuto nella biografia di s. Columba, ed altrove. E pure interessante una pietra sepolcrale di Ouluca (a Fucrty) dove c'è la croce e la figurazione della immagine simbolica paleocristiana del pesce. Ma l'interesse maggiore deve andare alle pietre sagomate a croce, che hanno per lo più scopo votivo. Sono state di recente indagate con fine analisi e con stupenda documentazione grafica dalla Henry. Tipi semplici come a Carndonag (tav. 11; nella località anche stele: tav. 12), o con rilievo a treccia e borchie, come la bellissima di Ahenny (tavv. 20-21). La forma di tali croci arieggia i tipi ad anse di una croce astile, ma nello sfarzo decorativo di una crux florida tradotta in metallo prezioso. Le anse sono tabelle rettangolari e, come novità, vi è un cerchio solare di glorificazione che non si trova mai nella produzione a noi nota dell'alto medioevo (soltanto nel basso medioevo si hanno alcuni esempi; qui appare invece nel sec. viI-viII). Esempi vari anche con figure: sono immagini infantili, talvolta sembrano nanerottoli dal corpo grosso e i piedi corti. Spesso si vedono figure in manto e cappuccio e tutte con il viso a pera rovescia come nei rilievi longobardi. Si cerca di sistemare queste immagini in ritmi ornastici, simmetrici, dei quali possono trovarsi paralleli in Germania e fino nella Russia orientale e poi, risalendo nei tempi, entro l'Asia anteriore. Anche le snellezza e la stilizzazione degli animali risente di tal confronto. Si citano le croci di Moone (tavv. 4449), di Castledermot (83) di Armagh (64) di Monasterboice e di Muiredach (74-77), ecc. In quanto ai soggetti si citano: i Protoparenti, il sacrificio d'Abramo, i giovani ebrei nella fornace, la strage degli innocenti, la fuga in Egitto, i dodici Apostoli, s. Paolo e s. Antonio, la Crocifissione, Daniele nella fossa dei leoni, ecc., tutti significativi per l'evangelizzazione di queste genti guerriere e cacciatrici, fisse ad un ideale eroico, timorose degli assalti delle forze infernali, generose ed idealizzatrici. Si sa che presso di loro il cristianesimo si diffuse pacatamente, senza persecuzioni. S. Patrizio poté liberamente distruggere dodici piccoli idoli che nella pianura di Mag Secht attorniavano Crom Cruach, l'idolo maggiore che era tutto rivestito d'oro.

Le iscrizioni delle croci di pietra si permettono una datazione in base agli «annali» della località. A Balin è la croce del monaco Tauthghall (tav. 40) che fu abate di Clonmacnois nell' 810-11 (Annali d'Ulster ecc.). A Monasterboice (tav. 75) la croce ha questa epigrafe gaelica - 8Rdo muiredach las (an) dernad in chro (ss) a ( * Pregate per Muiredach che ha fatto questa croce t). E probabilmente un personaggio del 924-25.

La decorazione a treccia dal sec. viI al xit è spesso mescolata a quell'ornato di fauna come nelle zone scandinave. Nel Libro di Durrozo, la paziente ed abila decorazione ha sei strisce di treccia che si ripetono due a due a tre differenti combinazioni di animali. In ciascuna le bestie sono incorporate le une con le altre. Si vedono poi nell'arte irlandese i corpi a lungo nastro piegato in differenti maniere (si può paragonare ai tre stili dell'arte nordica individuati dal Salin). E poi decorazione curvi-
linea a spirali e a viticci strettamente arrotolati (ricordo di temi preistorici), decorazioni angolari (a combinazione di segmenti) come se ne possono trovare anche sui bronzi della Cina antichissima. L'ornato vegetale si trasforma in fantasie lineari, anche quello animale va dissolvendosi. Talvolta dalla bocca o dalla coda di animali e da mascheroni germinano nastri, viticci, volute che poi si sviluppano in deliziosi ghirigori. Mirabili sono le grandi iniziali del Libro di Kells, dell'Evangeliario di Mac Regol, o di quello di Lindisfarne (sec. viII). Curiosé anche quelle pagine iniziate come l'esempio dell'evangelario della biblioteca Nazionale di Torino O IV, 20 in cui una figura centrale ammantata regge le croce in mezzo ad una infinità d'altre figurette di tipo somigliante. Stranissimo anche un evangeliario della biblioteca di S. Gallo in cui si vede la Crocifissione; le vesti del Cristo sono tutte a pieghe in avvolgimenti del tutto innaturali, ma spiegabili con una tenace volontà di ritmo.

Non meno fantasiose le oreficerie, dove sbalzi e filigrane compongono fregi stupendi. E noto il calice (v.) di Ardagh, ampia tazza con borchie, intrecciature e volute sottili (l'opera è attribuita ai secc. viII-xII, è probabilmente del sec. IX o X, cf. Liam S. Gogen, The Ardagh chalice, Dublino 1932). Importanti sono le cassette in cui si ponevano i libri. Quella (scomparsa) del Libro di Durrozo aveva un'epigrafe gaelica relativa al re Flan Sinna, figlio di Malachia, che regnò fra l'877 e il 916. Il Libro di Annagh aveva una iscrizione del 937-38; il Libro di Kells è del 1007. Ci restano le teche del Vangelo di Moloise (grande croce a trecce, simboli degli evangelisti [roor-25]) del Messale di Stonve (codice includente un testo liturgico importantissimo; croce su sfondo a scacchiere e triangoli [1023]); del Libro di Dimma (croce su intrecciature [1150]). Poi esistono pastorali con applicazioni metalliche ben lavorate (quello di Dimma, quello del museo d'Edimburgo, quello di Kells, quello di Lismore ecc.). Si va dal sec. x al xir. Inoltre le cassettine per contenere quelle campanelle usate per convocare piccole comunità di monaci. Il bello scrigno della croce di s. Patrizio, tutto ad intrecciature multiple, non è che una copia del sec. xili e la rimpiazzò l'originale dato alla chiesa di Bos Glandae. E invece primitivo lo scrigno della compana di s. Culano (anche qui trecce, ma più semplici, e poi mascheroni combinati a sagome di mostri; sec. IX-x ?). In quanto alla campanella si ricorda quelle di Camascach Mac Allello che ha iscrizione di persona scomparsa nel go8. Una cassettina reliquiaria è la teca bronzea di s. Mogue, che si dice abbia servito a s. Moloise per conservare certe reliquie prese in Roma e donate all'amico Moedoc, abate di Fern. Vi si vedono su sfondi varie figure di vecchi dalla lunga barba bipartita e chiome fluenti (sec. IX ?). Infine le croci, di cui notevolissima è quella di Cong (ad intrecciature di tipo miniaturistico, inizi sec. XII).

Le costruzioni dei baroni normanni fecero scomparire molti edifici. La fondazione benedettina di Millefont (1142) contribuì a diffondere altre forme d'arte. Ma la trasformazione già si avverte nella cappella di Cormac (1134). Dimodoché, quando gli anglo-normanni sbarcarono in Irlanda nel 1169, lo sviluppo artistico locale risultava sensibilmente compromesso. Come si è detto, la fine del sec. xit si può considerare una chiusura del ciclo di questo singolarissima arte celtica. - [Vedi Tavv. LXXVIII-LXXIX.

Bial.: H. Leclercq, Celtique, Art, in D.ACL. II, it, coll. 2911 2969 (ivi tutta la bibl. anteriore): Fr. Henry, La sculpture irlandaise pendant les douze premiers siècles de l'ère chrétienne (i vol. trato e i tov.) in Etudes d'art et d'archéologie, Parigi 1933; W. A. v. Jenny, Keltische Metallarbeiten heidnischer und christlicher Zeit, Berlino 1935.

Carlo Cecchelli
CEMBALO. - Dal greco aóu β α λ 0 mathrm{v}, lat. cymbalum. Strumento antichissimo e di origine molto probabilmente orientale, costituito da a piastre metalliche rotonde, piatte o convesse, che vanno percosse l'una contro l'altra; oppure da una specie di tamburello a un solo fondo, con sonagli o senza, percosso dalla mano del sonatore.

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I cymbalistae lo reggevano per mezzo di manici o di nastri e se ne servivano soprattutto per accompagnare la danza o i movimenti o gli accenti corali. Forse fu nella liturgia ebraica; certamente nel sec. v era già in quella greca come si attestano un frammento di Pindaro e alcuni esemplari di bronzo. In seguito assunse forse un significato simbolico nei riti e nei misteri, e la sua raffigurazione costituì un elemento decorativo frequente nella pittura murale.

BibL.: E. Pottier, Cymbalum, in L. Daremberg-F. Saglio, Dictionnaire des antiquités grecques et romaines, I, p. 1607 sga. Anna Maria Gentili

## CENA: v. banchetto.

CENA, Giovanni. - Poeta, giornalista e critico, n. a Montanaro Canavese il 12 genn. 1870, m. a Roma il 7 dic. 1917. Studiò a Torino, allievo di A. Graf.

Venuto a Roma, fu redattore-capo de La nuova antologia e qui svolse la sua principale attività.

Si preoccupò di elevare moralmente i poveri dell'agro romano. Pur debole di salute, si prodigò nella sua opera, puramente filantropica, e, dal nulla, superando difficoltà d'ogni genere, istituì per piccoli e grandi 70 scuole rurali con ambulatori, cercando a collaboratori medici contro la materia e noestri contro l'ignoranza e la miseria. Fu autore di poesie (la sua opera più sostanziosa, patejica, è il poemetto Madre), di saggi critici e di uǹ romanzo, Gli ammonitori, di ardita visione sociale, raccolti dalla editrice "L'Impronta" nella edizione completa delle opere in 5 voll. (Torino 1929). Qisillo di C. è messaggio di umili, di diseredati cui vivere è troppo doloroso.

BibL.: L. Russo, G. C., in I norvatori, Roma 1923, pp. 7778; P. Pancrassi, Scritt. italiani, dal Carducci al D'Ammonito, Bari 1927, pp. 267-73; A. Marcucci, L'apostolato educativo di G. C., Roma 1928; G. Lombardo-Radice, Pedagogia di apostoli e di operai, Bari 1936, p. 177 sge.; G. Petrocchi, Scritt. piemontesi del secondo Ottocento, Torino 1948, pp. 127-39. Franco Costabile

CENACOLO di Gerusalemme. - Sala di stile gotico dentro la moschea maomettana chiamata Nebi Dáa i u d ("profeta David»), a sud-ovest di Gerusalemme, fuori le mura attuali, sul colle detto Sion. Questa moschea ha due piani; nel piano inferiore,
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(per curicena ari superiore detto Usso degli iscritti del S. Cuere S. J. . Roma)

Cenacolo - Entinta al C. - Gerusalemme.
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cui nessun non-musulmano può accedere, i seguaci dell'islām venerano il sepolcro di David. Il piano superiore comprende due parti; nella parte occidentale della sala i cristiani oggi venerano il luogo dell'istituzione dell'Eucaristia, mentre nella parte più piccola, orientali; a loro inaccessibile, venerano il luogo della discesa del'o Spirito Santo nella Pentecoste.

E tuttora controverso se sia il medesimo luego dove Gesù istituì l'Eucaristia, dove il Risorto apparve più volte e dove avvenne l'effusione dello Spirito Santo. Dai primi secoli cristiani sul colle Sion si trovava una chiesetta chiamata "degli Apostoli»; scrittori del sec. Iv attestano che in essa si venerava la discesa dello Spirito Santo, mentre tacciono dell'istituzione dell'Eucaristia. Così s. Cirillo, vescovo di Gerusalemme (Cateches., 16: D. Baldi, Enchiridion Locorum Sanctorum, Gerusalemme 1935, n. 370, p. 602), la Peregrinatio Aetheriae (D. Baldi, op. cit., n. 732, pp. 603-605) e s. Epifanio (De mensuris et ponderibus, 14: D. Baldi, op. cit., n. 733, pp. 605-607). I testi del Nuovo Testamento non sono decisivi. Ma. 14, 15 e Le. 22, 12 chiamano la sala dell'istituzione dell'Eucaristia ává γ α 10 mathrm{v} ( = parte superiore della casa, camera alta). Quando gli Apostoli dopo l'Ascensione ritornarono in Gerusalemme, salirono cio γ ἀ Grep@ov, che vuol dire anche "sala superiore". La Vulgata ha in ambedue i luoghi coenaculum. Nel medesimo luogo Gesù risorto apparve agli Apostoli, questi elessero s. Mattia e ricevettero lo Spirito Santo (Avi. 1, 15-26; 2). Se da questi testi non si può dedurre l'identità della sala, non si può neanche dedurre che trattasi di diverse sale. D'altra parte testimoni della tradizione fin dal sec. iv affermano che nella detta chiesa si celebrava pure la memoria dell'istituzione dell'Eucaristia: Didascalia di Adóai (D. Baldi, op. cit., n. 733, p. 606, nota 2), Epistola 53 di s. Girolamo (D. Baldi, op. cit., n. 734, p. 607). Dal sec. v in poi aumentano continuamente le testimonianze a favore dell'identificazione. Inoltre raccontano i pellegrini che nella chiesa di Sion si venerava pure la casa di Maria, madre di Giovanni Marco; altri vi vedono anche la casa di Giacomo; vi si venerava anche la colonna della flagellazione e dal 415 vi riposava il corpo di s. Stefano. Anche la casa dell'evangelista s. Giovanni e il luogo dove mori la Madonna fu collocato sul Sion. La chiesetta primitiva ca. l'anno 400 fu trasformata in grande basilica che dai diversi scrittori ebbe diversi nomi: "casa di Dio", "S. Sion", "madre di tutte le chiese". Questa basilica soffrì molto dall'incursione dei Persiani (614) e nel 966 fu dagli ebrei e maomettani incendiata, ma dai Crociati ricostruita come chiesa doppia. Questa fu distrutta nel 1219. Nel 1335 ca. il re Roberto di Napoli ottenne dal soldano d'Egitto il C. per la Chiesa cattolica; e la sua sposa, la pia

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regina Sancia, costrui accanto al C. un convento per i frati Minori. Ma nel 1552 questi furono espulsi ed il C. ridotto a moschea. Soltanto nel marzo del 1936 poterono ritornare accanto al C., a lato del quale costruirono un piccolo convento ed una piccola chiesa.

BibL.: H. Vincent - F. M. Abel, Nirusalem, II, Gerusalemme 1922, pp. 421-81; L. Lemmens, Die Franziskaner in III. Lande, I. Die Franziskaner and dem Sion (Franziskanische Studien, 4). Münster in V. 1925; E. Power, Cénacle, in DBs, I, coll. 1084-84; C. Panfouder, Die Hagia Sion, in Benedictinische Monotehrifi, 8 (1926), pp. 321-44; G. Golubovich, Il S. C., Firenze 1938.

CENCI, Beatrice. - N. a Roma il 6 febbr. 1577 da Francesco, uomo violento ed avaro che, vedendo diminuire il suo ingente patrimonio a causa delle continue multe per i crimini che commetteva, si trasferì nel castello colonnese di Rocca Petrella presso Rieti (1597), dove fin da due anni prima aveva confinata la sua seconda moglie, Lucrezia Petroni, e i suoi figli. La vita alla Rocca doveva esser dura e triste se i due figli Giacomo e Bernardo fuggirono con la complicità di Olimpio Calvetti, castellano dei Colonna e innamorato di B. La scoperta di quest'amore e la notizia del matrimonio di Giacomo resero furioso Francesco. La conseguenza fu che i famigliari ordirono il delitto. Il 9 sett. 1598 alla presenza di B., con la complicità di Lucrezia, Francesco fu ucciso e gettato poi dal balcone per simulare una disprezia. Le due donne tornarono a Roma, ma la verità ben presto trapelò, e tutti furono arrestati.

Il processo cominciò il 14 genn. 1599, e nonostante la difesa del celebre avvocato Prospero Farinaccio, B., Lucrezia e Giacomo furono ritenuti colpevoli e condannati a morte; solo Bernardo ebbe la pena del carcere a vita. L'11 sett. sulla piazza di ponte S. Angelo, alla presenza di una moltitudine di popolo, B. e Lucrezia furono decapitate, Giacomo ucciso con una mazza e squartato. B.
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(da C. Bieri, B. C., Milano 1923)
Cenci, Beatrice - Verbale di chiusura del codicillo ( 8 sett. 1599) di B. C. con la sua firma - Roma, archivio di Stato.
morì con coraggio e lasciò una serie di pietose disposizioni; il popolo accompagnò la sua salma a S. Pietro in Montorio e ne fece una specie di eroina.

Dai nemici della S. Sede sorse l'accusa che papa Clemente VIII facesse eseguire una condanna tanto grave allo scopo di impossessarsi dell'ingente patrimonio della famiglia; la condanna invece si giustifica con la necessità di dare un esempio in un momento in cui il ripetersi di simili delitti turbava continuamente l'ordine pubblico, e si imponeva il dovere di un risanamento dei costumi.

BibL.: I. Rinieri, B. C., secondo i costituti del suo processo, Siena 1909; O. Montenovesi, B. C., Roma 1928; Pastor, XI, pp. 625-29 (con bibl.); l'opera più completa è quella di C. Ricci, B. C., 2 voll., Milano 1923, ripubblicata varie volte, con ricca bibl.: cf. le osservazioni di I. Rinieri in Cte. Catt., 1924, 1, pp. 33-41; 1923, 111, pp. 311-23, 500-10. Per il ritratto cf. D. Donati, La leggenda di B. C. e il mistero del suo ritratto dipinto da G. Reni, Roma 1934; G. Costa, B. C. e il mistero di un ritratto zvelato, ivi 1937.

Renata Orazi Ausenda
CENCRE (Ks γ γ_{text {cral }} Cenchrae). - Attualmente Kehribs, antico porto di Corinto che serviva per le comunicazioni con l'Oriente. A C. s. Paolo s'imbarcò nel ritorno dal secondo viaggio apostolico con Aquila e Priscilla, che ivi avevano sciolto un voto di nazireato radendosi i capelli (Act. 18, 18). Vi era organizzata una Chiesa ove esercitava fervoresa attività caritativa la disconessa Febe. S. Paolo nel 58 spedi da C. l'importante Epistola ai Romani (v.), servendosi dell'opera di Febe (Rom. 16, 1-2).

BibL.: E. Le Camus, Cenchrées, in DB. II, coll. 403-406. Pietro De Ambroggi
CENEDA, diocesi di : v. vitTorio veneto, diocesi di.

CENERETH : v. GENESARETH.
CENERI, MERCOLEDI delle. - Negli ultimi anni di s. Gregorio Magno si cominciò il digiuno quaresimale con il mercoledì precedente la domenica I di Quaresima, che perciò fu chiamato caput ieiunii (v.) o anche caput Quadragesimae. La penitenza al principio della Quaresima era inculcata ai fedeli con l'espulsione dei pubblici penitenti da parte del vescovo. Il rito ne è conservato nel Pontificale romano.

Secondo i rituali del sec. vir in Roma, la mattina di questo giorno i penitenti si presentavano ai sacerdoti a ciò deputati nei vari titoli, ai quali confessavano le proprie colpe, se gravi e pubbliche, e ricevevano di mano del penitenziere una veste d'ispido cilizio cosparso di cenere, con l'ordine di ritirarsi in qualche monastero, onde compiere l'imposta penitenza. Durante tutta la Quaresima, fino al Giovedi Santo, giorno di riconciliazione, rimanevano sottoposti a diversi esercizi di penitenza. Con lo avanire della pubblica penitenza, il clero ed i fedeli nel m. delle c. si facevano imporre le c. sulla testa in segno di penitenza, uso praticato già nel Vecchio Testamento (Job 42, 6; Judt. 4, 16; Ion. 3, 6, ecc.) e conosciuto anche dai pagani. Fu prescritto poi dal Concilio di Benevento del 1091, can. 4. Le c. son tratte dai rami d'olivo o delle palme benedetti l'anno precedente, e la loro benedizione, già in uso nel sec. 2, ne fa un sacramentale, onde i fedeli, ricevendole piamente, possano ottenere lo spirito delle vera penitenza. Le orazioni per la loro benedizione risalgono al sec. x (Ordo Romanus V). I canti sono quelli delle processioni di penitenza, di questo e di altri giorni di Quaresima. L'imposizione delle c. può essere praticata anche nella susseguente domenica, purché benedette nel loro giorno, cioè il mercoledì precedente (cf. AAS, 20 [1924], p. 102). Nella imposizione delle c., il sacerdote dice, ricordando la sentenza di Dio, pronunciata su Adamo e su tutta la sua discendenza: «Ricordati, o uomo, che sei polvere e in polvere ritornersi». Non si potrebbe più energicamente significare il nostro nulla e la stoltezza della superbia umana. L'ufficio di quel giorno ha la precedenza sopra ogni altro ufficio festivo, anche di prima classe. Fu verso il sec. 21, che a Roma il papa, i membri del clero e il popolo in quel

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giorno si raccoglievano dapprima nel titolo di S. Anastasia, e, fatta ivi l'imposizione della c., al canto delle litanie, in abiti di penitenza e a piedi nudi, si recavano processionalmente alla basilica di S. Sabina sull'Aventino, dove, nel piccolo cimitero dell'atrio, il papa recitava un'orazione d'assoluzione, mentre il coro cantava il responsorio Inonutennur (ancor oggi in uso); poi incominciava la Messa. Di questo rito è rimasta ora la statio (v.) in quella basilica.

BibL.: F. X. Funk, Kirchengeschichtliche Abhandl., 1, Paderborn 1897, pp. 241-78; A. Fongz, Die kirchlichen Zunndiktionen des Mittelalters, I, Friburgo in Br. 1909, pp. 461-68; R. A. H. Kellner, L'anno ecclesiastico, 2^{°} ed., Roma 1914, pp. 93-98; F. Cabrol, Cendres, in DACL, II, coll. 3040-44; L. Eisenhofer, Handbuch der hath. Liturgik, I, Friburgo in Br. 1932, pp. 496-99; I. Schuster, Liber Sacramentorum, III, 4^{°} ed., Torino 1933, pp. 38-46; M. Righetti, Mamale di storia liturgica, II, Milano 1946, p. 110 sgg.
,Filippo Oppenheim
CENESTESIA e GENESTOPATIA. - Per cenestesia s'intende la sensibilità interna generale, cioè quel complesso di impressioni che arrivano alla coscienza dal nostro mondo interno, dai visceri e da tutti i tessuti del corpo, complesso che, se il funzionamento generale dei tessuti è buono, si manifesta come senso di benessere e buon umore, e, se esiste un cattivo funzionamento o squilibrio o minaccia alla vitalità di alcuni organi più essenziali per la vita, come il cuore, allora la coscienza avverte un malessere più o meno grave, fino all'ansia, all'ambascia, all'angoscia come di morte imminente. Le cenestopatie sono sindromi di alterata cenestesia, che per lo più hanno origine in un'alterazione di centri nervosi collettori dei sensi interni : così nel bulbo esiste un centro della sicurezza personale, vicino o identico al centro bulbare del vago, il quale può essere irritato acutamente, ad es., per una stimolazione delle fibre periferiche sensitive del vago nel cuore, nei polmoni, nello stomaco, nel peritoneo, o nel bulbo stesso; ed allora si manifesta alla coscienza del soggetto come un terrore di vita minacciata, un malessere profondo. Si sa anche che altri centri soprattutto situati alla base del cervello, nella regione diencefalica e dei talami ottici, sono preposti alla normale cenestesi, alla regolazione dell'eutimia, del tono affettivo fondamentale o umore del soggetto. Ed oggi si ricerca nella regione basale del cervello la sede delle distimie (v.), di cui le cenestopatie sono come le alterazioni fondamentali.

Nicola Pende
CENNINI, Cennino. - Pittore e scrittore, n. a Colle Val d'Elsa, m. forse a Padova dopo il 1398. A Padova, il C. lavorò per i Carraresi, come attestano i documenti del 1398, e sposò una donna di Cittadella.

Il suo nome è legato al Libro dell'arte, redatto a Firenze intorno al 1390; la copia più antica è del 1437. Il C. vanta la propria discendenza artistica da Giotto, avendo egli avuto a maestro Agnolo Gaddi, figlio di Taddeo, scolaro di Giotto. Il Libro dell'arte è un ricettario ma tende a insegnare a divenire pittore e precisa concetti, anche teorici, relativi alla pittura. "E questa un'arte che si chiama dipingere, che conviene avere fantasia.... di trovare cose non vedute (cacciandosi sotto ombra di naturali).... dando a dimostrare quello che non è, sia». L'artista dunque deve creare di fantasia, ma deve fare in modo che la fantasia appaia realtà. Il Libro tratta in vari capitoletti della tecnica del disegno, dei colori, dell'affresco, della pittura a olio, della pittura a secco; insegna a macinare i colori, a prepararli, a stendere l'oro sulla tavola; accenna alla dottrina delle proporzioni. Altri passi echeggiano il gusto tardogotico fiorentino in rapporto allo stile, non al mestiere : a proposito della linea, ad es., e del rilievo, del colore, del modo di ritrarre i volti, i casamenti, i paesi. Si consiglia tra l'altro all'esordiente di seguire un maestro, se voglia ottenere uno stile personale; lo si mette in guardia contro i pericoli dell'eclettismo; gli si raccomanda d'ispiravsi alla
natura. Infine si dànno suggerimenti per lavori di scopo decorativo, quali cassoni, stoffe, oggetti in metallo, ecc.

Il Libro dell'arte si distingue dagli scritti medievali del genere, non soltanto per essere il primo in volgare, ma anche perché rivela una coscienza nuova dell'arte: per essa il suo autore comprende che Giotto "rimutò l'arte del dipingere di greco in latino e ridusse al moderno ". Il C. inaugura, inoltre, a proposito dell'arte, una terminologia che sarà quella usata nei secoli successivi : a lui si devono espressioni quali «disegno, rilievo, sfumare, ignudo, manuola ", ecc., che hanno già il significato d'oggi.

BibL.: M. H. Bernath, s. v. in Thieme-Becker, VI, pp. 282283 (con bibliografia); J. v. Schlosser-Magnino, La lett. artistica, Firenze 1931, pp. 77-83; L. Venturi, St. d. critica d'arte, ivi 1942, pp. 116-21 (con la bibl. più recente). Mary Pittaluga
CENOBITISMO: v. MONACHESIMO.
CENSIMENTO DI QUIRINO: v. quibino PUBLIO SULPICIO.

CENSIUS (Cenci), Ludovico. - Giureconsulto della nobile famiglia dei Cenci Goga, n. a Perugia ca. il 1557 , m. ivi nel 1637.

La sua fama resta legata ad un Tractatus de censibus cum decisionibus S. Rotae Romanae ad rem facientibus et cum I. Bapt. Leonelli Perusini interpretatione super bulla de censibus et cum additionibus eiusdem Cencis ad dictum suum tractatum de censibus et cum aliis decisionibus S. Rotae Ramanae, Lione 1658.

BibL.: G. B. Vermiglioli, Biografia degli scrittori perugini, I, Perugia 1828, p. 319. Agatangelo da Langasco
CENSO: v. CANONI E CENSI.
CENSURA. - La parola c., da censore, magistrato romano incaricato di tenere aggiornati i censi dei cittadini, poi anche di invigilare sui costumi, di correggere e di punire, nel suo molteplice significato implica sempre un giudizio di biasimo e di repressione rispetto a qualche errore o disordine. Oggi si distinguono nettamente tre specie di c.: la c. preventiva sui libri, la c. dottrinale o teologica, la c. penale medicinale.
I. C. preventiva sui libri. - i. Nozione. - La Chiesa cattolica ha fra i suoi doveri quello di preservare la fede cattolica dalla contaminazione dell'errore e di salvaguardare dalla corruzione la san. tità dei costumi. E poiché la cattiva stampa può recare gravissimi danni alla fede e al costume, l'autorità ecclesiastica deve esercitare un controllo sulla stampa, dal punto di vista religioso e morale. E questo controllo si esercita in due modi : l'uno preventivo, l'altro repressivo. Con la c. preventiva l'autorità ecclesiastica competente vuole impedire pubblicazioni spiritualmente e moralmente pericolose; con la condanna e la proibizione di cattivi libri già pubblicati essa cerca di togliere dalle mani dei fedeli quella stampa perniciosa, della quale non è riuscita con la c. preventiva ad evitare la pubblicazione. Perciò il CIC divide questa materia in due parti : de praevia librorum censura e de prohibitione librorum (cann. 13841405). Seguendo questa divisione, si tratterà qui solo della c. preventiva (v. indice dei libri proibiti, per quanto riguarda la c. repressiva).

La c. ecclesiastica preventiva, o c. in senso stretto, è il giudizio della competente autorità ecclesiastica dichiarante che una determinata pubblicazione può, o non può, essere fatta senza pericolo della fede o dei buoni costumi. Questo giudizio, anche quand'è favorevole, non implica una positiva approvazione della dottrina contenuta in un libro, ma afferma soltanto che quel libro, almeno nelle presenti circostanze, è innocuo; perciò può accadere che un libro permesso in un luogo o in un dato tempo venga poi proibito altrove o in altri tempi e viceversa. Dalla c. va distinta la facoltà o permesso di pubblicazione, che ge-

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neralmente segue la c., ma può separarsi da essa e riguarda direttamente, non il libro, ma la persona dell'autore o dell'editore di esso, ed è necessaria anche in casi nei quali la c. non è richiesta.
2. Cenno storico. - La legislazione ecclesiastica sulla c. preventiva s'inizia con l'invenzione della stampa (per i manoscritti bastava la c. repressiva), prima con provvedimenti limitati ad alcune diocesi o territori, poi con disposizioni generali per tutto il mondo cattolico. Alessandro VI, venuto a conoscenza che specialmente nelle diocesi di Colonia, Magonza, Treviri, Magdeburgo si pubblicavano molti libri contrari alla dottrina cattolica, proibi, con la costituzione Inter multiplicet ( 1 giugno 1501), a tutti i tipografi di quelle regioni di stampare libri, trattati, scritti di qualsiasi materia senza permesso speciale ed esplicito degli Ordinari locali, sotto pena della scomunica latae sententiae e di una multa. Pochi anni dopo, Leone X nel Concilio Lateranense V con la cost. Inter sollicitudines (4 maggio 1515) emanò la prima legge generale della c. preventiva, prescrivendo che nessuno ossase stampare libri o scritti di qualsiasi genere, se prima non esaminati e approvati, per Roma, dal vicario generale di S. Santità e dal maestro del S. Palazzo Apostolico, e per le altre diocesi dai rispettivi vescovi. Le sanzioni erano: la scomunica latae sententiae, un'ammenda di roo ducati, la sospensione per un anno dall'esercizio tipografico e il sequestro dell'opera stampata, che doveva essere bruciata pubblicamente. Le prescrizioni di Leone X furono confermate, con le stesse pene, delle regole dell'Indice del Concilio Tridentino (regola X) promulgate da Pio IV con la cost. Dominici gregis ( 24 marzo 1564). Alla citata regola X del Concilio Tridentino furono poi aggiunte : la Instructio di Clemente VIII, premessa alla edizione del suo Indice del libri produtt ( 1596 ), e le Observationes di Alessandro VII, promulgate con il suo Indice (1664). Sapienti norme direttive per i censori ecclesiastici furono emanate da Benedetto XIV con la cost. Sollicita ac provida ( 9 luglio 1753). Pio IX, considerato che con il moltiplicarsi delle opere stampate non era più possibile ai censori ecclesiastici di seguire ed esaminare tutto ciò che veniva pubblicato, e tenuto conto delle mutate condizioni dei tempi nei riguardi della disciplina ecclesiastica, portò molti temperamenti alla suscessuata regola X del Concilio Tridentino: con enciclica del 2 giugno 1848 all'episcopato degli Stati pontifici restrinse, per i sudditi di questi Stati, l'obbligo della c. preventiva ai libri e periodici di argomento religioso e morale; e con la cost. Apostolicae Sedis ( 12 ott. 1869) mitigò per tutta la Chiesa le pene spirituali contro i trasgressori della legge. Le pene temporali restarono praticamente sbrogate con il venire meno dell'appoggio del braccio secolare. Leone XIII con la cost. Officiorum ac munerum ( 25 genn. 1897) riformò interamente per tutta la Chiesa la legislazione precedente in materia di c. preventiva e repressiva, conservando solo in vigore la predetta cost. Sollicita ac provida di Benedetto XIV. E la costituzione di Leone XIII fu sostanzialmente riprodotta dal nuovo CIC.
3. Oggetto della c. preventiva. - Secondo il vigente Codice (cann. 1385, 1387-92) sono soggette alla c. ecclesiastica preventiva le seguenti pubblicazioni : I. i libri della S. Scrittura o le note e i commenti sui medesimi; 2. a) i libri che trattano di S. Scrittura, di sacra teologia, di storia ecclesiastica, di diritto canonico, di teologia naturale, di etica e di altre simili discipline religiose e morali; b) i libri e gli opuscoli di preghiere, di devozione o di dottrina e insegnamento religioso, morale, ascetico, mistico e altri simili, anche se appaiono diretti a fomentare la pietà; c) in generale gli scritti contenenti qualsiasi cosa che interessi in modo particolare la religione e l'onestà dei costumi; 3. le sacre immagini, comunque aleno da stamparsi, tanto se abbiamo aggiunte preghiere, come se vengano impresse senza di queste; 4. tutto ciò che in qualsiasi modo appartiene ai processi di beatificazione e canonizzazione dei servi di Dio, quando questi processi sono pendenti presso la
S. Congregazione dei Riti; 5. tutti i libri, sommari, opuscoli, foglietti ecc. di indulgenze, contenenti le concessioni delle medesime; 6. le collezioni dei decreti delle S. Congregazioni romane; 7. i libri liturgici e le loro parti e le litanie approvate dalla S. Sede; 8. le versioni e le nuove edizioni di un'opera già approvata. Però gli estratti da periodici, editi separatamente, non sono considerati nuove edizioni e quindi non hanno bisogno di una nuova approvazione.

Prima del nuovo CIC, alcuni canonisti escludevano dalla c. preventiva le riviste e i giornali, perché la legge sembrava loro limitata ai soli libri. Ma ora il can. 1384 § 2 dispone esplicitamente che quanto è prescritto per i libri va esteso anche ai giornali, ai periodici e a qualsiasi altra pubblicazione, quando non consti diversamente dalla natura stessa della cosa o dal contesto della legge. Naturalmente la stampa quotidiana e periodica è soggetta alla c. preventiva solo quando ha come oggetto principale materie religiose e morali, teoriche o pratiche, oppure se contiene qualche cosa che interessa in modo speciale la religione e l'onestà dei costumi, o in se stessa o per particolari circostanze contingenti; ad es., se riferisce nuove rivelazioni private, se racconta fatti prodigiosi o grazie celesti ricevute (cf. decr. S. C. Conc. 7 giugno 1932), se propone una nuova forma di culto (cf. decr. S. Uff. 26 maggio 1937 e 17 apr. 1942) ecc.

Il Codice non si occupa dei manoscritti, in quanto la ragione d'essere della c. preventiva è la pubblicazione, cioè la diffusione tra il pubblico di un libro, mentre un manoscritto non suole essere di fatto molto divulgato. Però il termine "scriptis» del can. 1384 § 2 può applicarsi alle opere manoscritte come alle opere stampate. Comunque, considerando lo scopo della legge, si deve dedurre che anche un manoscritto cade sotto la c. quando, in qualsiasi modo riprodotto, è destinato al pubblico, offerto in vendita a tutti, perché in tal caso diventa anch'esso edito.

Quale sia l'autorità competente per la c. preventiva, in che modo essa venga esercitata, in che modo sia disciplinata la concessione della licentia edendi, v. IMPRIMATUR.
4. Gravità della legge e sanzioni vigenti. - La legge della c. ecclesiastica preventiva obbliga tutti i fedeli, quindi anche i laici, e si estende all'editore di una pubblicazione che, dopo l'autore, ne ha la maggiore responsabilità. Non riguarda invece il tipografo, non incaricato né della vendita né della diffusione del libro. Naturalmente anch'egli ha una responsabilità morale nella pubblicazione di un cattivo libro, ma la legge positiva ecclesiastica contempla l'edizione, cioè la diffusione, non la stampa materiale del libro. L'obbligo morale di obbedire a questa legge è per sé grave, e in passato ebbe la sanzione di gravissime pene, come si è già detto. Secondo la disciplina vigente incorrono ipso facto la scomunica non riservata, autori e editori che senza il dovuto permesso fanno stampare i libri della S. Scrittura oppure note o commenti alla medesima. Per la scomunica agli editori di libri di apostati, eretici, scismatici, v. indice dei libri proibiti. Chi viola altre prescrizioni della c. ecclesiastica preventiva, cade sotto le disposizioni generali contro i trasgressori delle leggi canoniche, le quali autorizzano il vescovo diocesano a prendere i provvedimenti del caso, sino ad infliggere pene ecclesiastiche (cann. 2221, 2222).

Giuseppe Monti
II. C. dottrinale o teologica. - Serve a qualificare una dottrina come errata, determinandone la natura e il grado di contrasto con la fede e con i costumi. Tale contrasto può essere più o meno grave

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e profondo, perciò il giudizio può essere espresso dalla competente autori:à in varie maniere, donde la distinzione delle varie c., di cui si indicano solo le principali.

Una dottrina viene censurata come "eretica", se si oppone certamente e direttamente ad una verità rivelata e come tale dalla Chiesa definita e proposta alla fede dei suoi figli; viene censurata come "prossima all'eresia", se si oppone ad una verità unanimemente ritenuta nella Chiesa come rivelata, ma non ancora come tale definita; viene censurata come "erronea nella fede", se si oppone ad una conclusione teologica, cioè ad una verità conosciuta per illazione da due premesse, di cui l'una contiene una verità rivelata, l'altra una verità conosciuta naturalmente dalla ragione umana. "Erronea nella fede" si dice pure la dottrina che si oppone ad una verità comunemente ammessa dalla Chiesa, ma non definita, né prossimamente definibile come verità di fede.

Talora la c. non riguarda la sostanza della dottrina, ma piuttosto la forma infelice delle proposizioni che l'esprimono, in quanto possono essere interpretate in senso più o meno contrario alla fede e ai costumi. In tal caso le proposizioni vengono qualificate come "equivoche, ambigue, capziose, sospette, offensive delle pie orecchie" ecc.

Altre volte invece le proposizioni vanno soggette alla c. per gli effetti deleteri che la loro pubblicità potrebbe produrre tra i fedeli. Dette proposizioni vengono qualificate come "scandalose", "scismatiche", "sedizione" a secondo che possono indurre al peccato, si oppongono all'unità della Chiesa tendendo ad allontanare gli stessi fedeli dalla legittima autorità, o sono tali da provocare disordini e sedizioni nel popolo. Le c. teologiche possono essere inflitte a ogni singola proposizione ovvero in globo, quando diverse c. vengano inflitte a più proposizioni insieme, senza specificare a quali di queste si riferiscano. In tal caso ciascuna delle c. emanate conviene a qualcuna delle proposizioni imputate e ciascuna di queste cade sotto qualcuna di quelle.

Inoltre le proposizioni possono essere censurate assolutamente ovvero nel senso voluto dal loro autore, intendendo per senso voluto dall'autore non quello che egli potrebbe avere nella sua mente, ma quello che appare oggettivamente dal significato ovvio e letterale delle prosizioni confermato dal contesto.

Autorità competente per emanare le c. è la Chiesa, in forza della missione ricevuta da Cristo di custodire e difendere le verità rivelate, e cioè il papa e con lui i concili ecumenici, nonché, in modo derivato, i concili particolari, i vescovi ed in genere tutti coloro che hanno giurisdizione nel foro esterno e nei limiti della loro giurisdizione. Le c. da essi emanate vengono dette "giudiziarie" o "autentiche». La Chiesa è infallibile quando di una dottrina emana, con la pienezza della sua autorità, la c. di eresia; e, secondo i teologi e canonisti più sicuri, anche quando emana la c. di erroneità. Negli altri casi si ritiene che essa intenda compiere un atto del suo magistero autentico per la difesa della verità. Anche i teologi privati possono giudicare della ortodossia o meno di una dottrina: sono note le c. emanate, un tempo, dalle facoltà teologiche delle Università di Lovanio, Parigi e Colonia contro gli errori di Lutero ed altri novatori. Esse però hanno un valore corrispondente alla competenza dei loro autori, e per distinguerle da quelle emanate dal magistero infallibile o autentico della Chiesa vengono chiamate "dottrinali» o "scismitiche». Innocenzo XI, nel 1679, limitò questo potere, stabilendo che nessuno abbia a censurare proposizioni o dottrine liberamente discusse tra i teologi.

BibL.: M. Cano, De locis theologicis, XII, capp. 7, 10, Venezia 1730. pp. 369 sgg.; 367 sgg.; F. Suarez, De fide theologica, disp. 19, sect. x, in Opera omnia, XII, Parigi 1838, p. 262 sgg.; J. B. Franzelin, De divina traditione et Scriptura, Roma 1882, p. 152 sgg.; S. Schiffini, De virtutibus infusis, Friburgo in Br.
1904, p. 338 sgg.; Chr. Pesch, Praelectiones dogmaticae, I, ivi 1924, p. 392 sgg.; H. Dieckmann, De Ecclesia, II, ivi 1925, p. 201 sge.; H. Quilliet, s. v. in DThC, II, col. 2101 sgg.

Epidio Caggiano
III. C. penale medicinale. - Nel sistema penale della Chiesa le c., o pene medicinali, occupano un posto di particolare importanza perché presentano alcuni caratteri del tutto speciali della pena ecclesiastica, e perché, in confronto delle pene vendicative (v.), sono di assai più frequente applicazione.

1. Storia. - La nozione di pena medicinale, quantunque adombrata negli Evangel i (Alt. 18, 17) ed in s. Paolo (I Cor. 5, 2; II Cor. 2, 7-8; 5, 6; II Tess. 2, 14), non si è affermato nella pratica dei primi secoli del cristianesimo. Conscia del potere suo originario coattivo, la Chiesa ha bensi dall'inizio (lo stesso apostolo Paolo Satanoe tradidit [I Cor. 5, 2] l'incestuoso di Corinto : cf. s. Ambrogio, De poenit., I, cap. 13) fatto uso del diritto di punire i perturbatori dell'ordine sociale (specie per i delitti riferentisi alla fede e alle persone ecclesiastiche) non infliggendo unicamente pene vendicative.

Nel sec. Iv già si hanno accenni di alcune pene irrogate anzitutto a chierici e poi anche a laici usque ad emeudationem, ed è un tale elemento che viene costituendo la vera pena medicinale, benché a quell'epoca ancora regnasse molta incertezza nel distinguere se la pena fosse medicinale a vendicativa. Bisogna arrivare fino al sec. xv per trovare la completa formulazione della dottrina sulla natura delle due qualità della pena.

La prima c. generale per tutta la Chiesa fu irrogata con il can. 24. Cons. Lat. III (a. 1179), alla quale molte altre fecero seguito. Dal sec. xiv s'incominciò a formare un elenco di scomuniche generali riservate al Romano Pontefice, che, ogni anno, nel Giovedi Santo, con la bolla In coena Domini solennemente veniva promulgato e doveva poi pubblicarsi in tutte le chiese cattedrali; ma per ragione d'ordine politico ciò non ovunque avveniva, e nella stessa Roma dall'a. 1770 si omise tale pubblicazione.

Con l'andare del tempo molte c. caddero in disuso, di molte si dubitava circa le loro esistenza e valore, finché Pio IX, con la cost. Apostolicae Sedis (v.) del 12 att. 1869, derminò le c. in vigore e tale ordinamento ebbe applicazione fino al Codice. Il Codice vigente, ordinando tutto il diritto penale della Chiesa nel 1. V, a tenore del c. 6 n. 5 abroga ogni diversa disposizione e non ammette altra fonte di diritto penale se non a norma del 1. V.
2. Oggetto e soggetto. - Il CIC al can. 2241 § i dà le nozioni essenziali della c., indicandone insieme il soggetto passivo : Censura est poena qua homo baptizatus, delinquens et contumax, quibusdam bonis spiritualibus vel spiritualibus adnexis privatur, donec a contumacia recedens, absolvatur. E dunque la c. anzitutto una pena (v.), e pertanto nella c. deve verificarsi quel concetto di pena dettato dal legislatore (privatio alicuius boni ad delinquentis correctionem et delicti punitionem: can. 2215), secondo il quale la pena non consiste nell'infliggere un male positivo, ma nel privare di un bene posseduto dal soggetto, al duplice fine di ristabilire l'ordine giuridico violato dal delitto e di emendare il delinquente.

La dottrina non è concorde nel determinare quale dei due elementi della definizione (restaurativo ed emendativi) sia prevalente ed essenziale; tuttavia deve osservarsi che per ogni pena, quindi anche per le pene medicinali, vale la regola nulla poena sine delicto, e poiché la ragione formale per cui il legislatore si determina a costituire delitto specifiche forme di violazione di legge, non è il male che il delinquente fa a se stesso col commettere il delitto, bensi il danno che ne proviene alla società, cosl l'intrinseco fondamento di ogni pena non può essere altro che il ristabilimento dell'ordine giuridico leso dalla violazione della legge. Benché dunque la c. risponda a peculiari fini emendativi, tuttavia, poiché è pena, non può venir meno per essa l'anzidetto intrinseco fondamento di pena.

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L'oggetto della privazione inflitta al delinquente, secondo il can. cit., è boumm spirituale vel spiritualibus adnexum. E ovvio che per bene spirituale non può qui intendersi altro che un bene dipendente dall'amministrazione della Chiesa, e che il fedcle goda come membro della Chiesa, ad es., l'amministrazione e recezione dei Sacramenti, il sacrificio della Messa, gli uffici ecclesiastici, i benefici e il loro reddito, gli officia divina (can. 2256 § I), la sepoltura ecclesiastica (can. 1205 sgg.), l'esercizio degli Ordini sacri, ecc.; non può invece intendersi un bene spirituale intrinseco, cioè inerente all'anima e non dipendente dalla volontà della Chiesa, come, ad es., il carattere sacramentale, la potestà di Ordine, la Grazia santificante, le virtù infuse, i beni che provengono dai singoli fedeli (come le orazioni private), in quanto, per ciò stesso che tali beni non soggiacciono direttamente alla giurisdizione ecclesiastica e riguardano rapporti diretti tra l'anima e Dio, non è in potestà della Chiesa di privarne i soggetti; mentre possono infliggersi c. che abbiano per oggetto beni annessi a cose spirituali.

Per ciò che riguarda il soggetto attivo delle pene medicinali, v. PENa: sarà qui sufficente osservare che, oltre al legislatore supremo che statuisce la legge universale ovunque vigente (ma può dettare ancora leggi particolari per determinati territori) ed oltre ai legislatori particolari (sia singolari che collegiali : can. 2221), vi sono pure determinate autorità ecclesiastiche munite di potestà di foro esterno in forza della quale, data l'indole specialissima del sistema penale canonico (in specie delle c.), al fine di rimuovere sudditi dalla violazione della legge o di indurli alla desistenza dal delitto, possono imporre specifici precetti con annessa sanzione (can. 2220 § i), la violazione dei quali importa l'irrogazione della pena sia per sentenza (ferendae sententiae) sia ipso facto (latae sententiae); tale nozione accorrerà tener presente quando in seguito si dovrà supporre l'elemento legale del delitto (che può essere la legge o il precetto con sanzione canonica) e particolarmente quando dovrà prendersi in considerazione le questione relativa alle pene riservate e non riservate, nonché la ammonizione canonica necessaria per la irrogazione delle c.

Quanto poi al soggetto passivo della c., come ogni atto di giurisdizione ecclesiastica non può esercitarsi che sopra i sudditi della Chiesa, cosi la c. non può colpire che i battezzati. Con il Battesimo infatti, mentre l'uomo diventa persona nella Chiesa (can. 87), acquista la capacità fondamentale a quei beni spirituali (che deve possedere al momento della c.) la privazione dei quali vien realizzata dalla c. Né cessano di essere sudditi della Chiesa gli apostati, gli eretici, gli scismatici, ché anzi la loro defezione viene contemplata dal diritto canonico come delitto colpito da gravissime pene.

Pena ecclesiastica, la c. è però una pena sui generis, cioè è una pena medicinale, con il che si suol particolarmente mettere in evidenza il peculiare fine ostrinseco di essa, cioè la correzione del delinquente. Per questo il can. cit. soggiunge donec a contumacia recedens absolvatur; indicando espressamente che il presupposto perché il soggetto possa essere colpito da c., è la contumacia, recedendo dalla quale egli ha diritto di essere assolto. Appunto per il fine emendativo e per la necessità della contumacia la c. non può applicarsi ad un delitto che sia già completamente esaurito anche nei suoi effetti, essendo invece necessario, per la punibilità, che il delitto abbia il tratto successivo (cioè delitto permanente: v. DELITTO), o che perdurino gli effetti da ripararsi al momento in cui si infligge la c.; né può infliggersi a tempo indeterminato o a vita del deliquente, ché ciò renderebbe irrilevante la desistenza dalla contumacia; mentre la c. latae sententiae che può infliggersi al delinquente ignoto, cioè
non conosciuto, non si può invece infliggere al delinquente incerto.

Da queste nozioni balza evidente che gli elementi essenziali per incorrere in una pena medicinale sono due : 1) il delitto; 2) la contumacia.

La c., come ogni altra pena, presuppone il delitto: anzi, essendo pena gravissima (particolarmente se si incorra nella forma di pena latae sententiae), si esige una imputabilità particolarmente grave e la consumazione del delitto (cann. 2242 S 1,2229 S 2,2228 ); ammonendo altresi il Codice di applicarla con moderazione e circospezione (can. 2241 § 2). Norma questa già dettata dal Concilio di Trento onde toglier l'abuso c