e nell'altro caso, chi teme il danno denuncia il pericolo al giudice, il quale, esaminata sommariamente la situazione, dà in via provvisoria i provvedimenti urgenti per prevenire il pericolo (p. es., sospensione dell'opera o proseguimento previa cauzione, nel primo caso; misure per rimuovere il pericolo o prestazione di cauzione, nel secondo caso), salvo a vedere poi in un processo regolare i diritti delle parti.
Bibs.: Warne-Vidal, VI, p. 235 sge.; M. Lega, Commentarius in iudicia ecclesiastica, I, Roma 1938, p. 410 e sge.; F. Roberti, De processibus, I, ivi 1941, p. 666 e sge.; F. Della Rocca, Istituzioni di diritto processuale canonica, Torino 1946, pp. 68-69. Fernando Della Rocca
DENVER, arcidiocesi di. - Arcidiocesi e città capitale dello stato del Colorado (Stati Uniti d'America). Il suo territorio comprende trentatè contes del nord del Colorado e nel 1948 contava una popolazione di ca. 800.000 ab. dei quali 91.000 cattolici diretti da 136 sacerdoti diocesani e 116 regolari con 84 parrocchie, 84 missioni, 29 cappelle, un seminario diocesano, 2 collegi superiori, 14 High-Schools diocesane e 4 private, 37 scuole parrocchiali; nel 1946 si ebbero 723 conversioni. Nel territorio di D. sono 12 comunità religiose maschili e 26 fem. minili. La Cattedrale è dedicata alla Immacolata Concezione.
Lo stato del Colorado, che dal 1850 dipendeva spiritualmente dal vicariato apostolico di Leavenworth, cominciò a essere colonizzato nel 1832 da coloni spagnuoli venuti dal Nuovo Messico. In seguito alla scoperta d'oro nel 1858 , questo territorio aumento talmente la popolazione, che il 5 febbr. 1868 la S. Sede lo eresse in vicariato apostolico del Colorado e di Utah, e richiesta del 2^{°} concilio plenario di Baltimora (1866). Nel 1871 il territorio di Utah passo sotto la giurisdizione dell'arcivescovo di S. Francisco e l'8 ag. 1887 il Colorado stesso ebbe la sua diocesi con sede a D., rimanendo suffraganea di Santa Fé fino alla sua crezione a sede metropolitana il 15 nov. 1941, nella quale occasione si creò il giorno stesso, la diocesi di Pueblo, smembrandola dal suo territorio.
Bibs.: AAS, 34 (1942), pp. 190-94; W. J. Howlet, s. v. in Cath. Enc., IV, pp. 254-55, e suppl., pp. 733-34; Lewis Mill PP. MM. acta, VII, Roma 1887, p. 183 sg.; J. H. O'Donnell, The catholic hierarchy of the United States 1730-1912, Washington 1922, v. indice; D. C. Shourer, Pontificia americana... 1761 1884, ivi 1933, v. indice; The official catholic directory 1941. Nuova York 1947, parte 2^{\text {a }}, pp. 87-91. Corrado Morin
DENYSE (Denisse, de NYSE, Dionysii), NiCOLA. - Teologo, n. a Beuzeville in Normandia verso la metà del sec. xv, m. a Rouen il 18 maggio 1509. Già canonico e vicario nella diocesi di Coutances, entrò fra i Minori osservanti dopo il 1470 nel convento di Valognes, distinguendosi per la sua dottrina e virtù.
Tra le sue opere si ricordano: l'Opus in quattuor libros Sentent. o Resolutio theologorum (ed. Rouen fine sec. xv-ini2. xv1, 1504-1506; Parigi 1573, ecc.) e la Summa a Gemmase prandicantium e varie raccolte di Sermonet. Il D. mori in concetto di santità e gli fu attribuito a voce di popolo il titolo di beato.
Bibs.: P. Ridolfi da Tossignano, Hist. Seraph. Relig., Venezia 1586, fol. 324; Wadding. Scriptores, p. 179; Sbaralea, II, pp. 283-84; Wadding. Annales, an. 1509, n. 24; Arturo de Münster, Martyr. Franciscanum, 4^{2} ed., Roma 1938, p. 184. Giovanni Odorati
DENZINGER, Heinrich Joseph. - Teologo cattolico, n. a Liegi il 10 ott. 1819, m. a Würzburg il 19 giugno 1883 . Studiò a Würzburg e a Roma nel collegio Germanico (1841-45). Sacerdote nel 1844 , professore a Würzburg, dal 1854 ordinario di teologia dogmatica, attività continuata con grande lustro di quella fa-
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coltà teologica fino alla morte. Promosse efficacemente l'indirizzo positivo negli studi teologici.
Nelle sue opere più importanti persegul l'emancipazione della teologia dogmatica dalle speculazioni della filosofia moderna e una maggiore adesione agli insegnamenti del magistero ecclesiastico: Vier Bücher von der religiösen Erkenntnis (2 voll., Würzburg 1856-57); e il notissimo Eschiridion Symbolorum (1* ed., ivi 1854 edd. posteriori curate e aggiornate da Cl. Bannwart e de J. B. Umbergg). Vari scritti hanno carattere polemicocritico. Al D. è pure dovuta l'edizione delle opere di s. Brunone vescovo di Würzburg (PL 142) e dei Ritus orientalium, Capturum, Syrorum et Armenorum (2 voll., Würzburg 1863-64).
BibL.: F. Hettinger, Dreifaches Lebramt (discorso commemorativo), Friburgo in Br. 1883; H. Denzinger, Erinnerungen aus seinem Leben, gesammelt von seinem älteren Bruder, in Der Katholik, 63 (1883, 11), pp. 428-44, 523-38, 638-40; J. B. Stamminger, s. v. in Wetzer-Welte, Kirchenlexikon, III, coll. 1516-17; F. Laucheri, s. v. in LThK, III, col. 214 . Igino Bogger
DÉODAT, Marie de Basly. - Teologo francescano, uno dei restauratori della scuola scotistica, n. a Basly en Bessin (Calvados) l'ir ott. 1862, m. a Le Havre il 14 luglio 1937. Religioso nel 1879, si dedicò all'apostolato e ricoprì alcuni uffici nell'Ordine; nel 1897 fondò un convento a Le Havre, dove dimorò per 40 anni e svolse la sua attività culturale. Nel 1903 fondò il periodico La bonne parole, perl'esposizione e difesa del pensiero scolastico francescano.
Scrisse: Grandes thèses catholiques, I: Le Sacré Coeur (Parigi-Lilla 1900); II: Pourquoi Jésus Christ? (ivi 1903); Capitolio opera Scoti (12 voll., di cui due editi, Le Havre 1908 e 1911); Scotus docens (Parigi-Le Havre 1934); La Christiede française (2 voll., Parigi 1927). Alcuni rilievi mossi e quest'opera e relativi alla questione de l' A rsumptus Homo, indussero l'autore ad una serie di notevoli studi cristologici, editi ne La France franciscaine e in Etudes franciscaines. Altri articoli minori ne La bonne parole, da lui diretta fino al 1912.
BibL.: Necrologio in Acta Ordinis Fratrum Min., 27 (1938), p. 253 sgg.; L. Sollier, Un théologien scotiste. Le r. p. D. de Basly, in La France franciscaine, 23 (1938), pp. 95-112, 167-92, con bibliografia completa; E. Longpré, Le p. D. de Basly, in Nos cahiers, 3 (1938), pp. 213-44.
Mortino Bertagna
DEO GRATIAS. - Formola di saluto e di ringrazizamento usata già da s. Paolo (I Cor., 15, 52; II Cor., 2, 14). S. Agostino ne parla come d'una parola distintiva per i cristiani d'Africa o come di saluto e ne dà una spiegazione (Enarr. in Ps., n. 6) : "Piatres, cum vident homines, D. g. dicunt... Num enim non est locua gratulationis, quando se invicem vident qui habitant in Christo?".
Nel culto liturgico i fedeli dicono questa formola in risposta al Benedicamus Domino; nella Messa romana e ambrosiana dopo l'Ite Missa est, nella liturgia gallicana e mozarabica dopo l'annunzio del titolo d'una Lezione, e nell'Ufficio Divino dopo tutte le Lezioni, anticamente anche dopo la lettura degli Atti dei Martiri, per ringraziare il Signore dell'insegnamento ricevuto dalla parola divina o dell'incitamento per fare opere buone. Il celebrante nel Sabato Santo la dice dopo l'annunzio del cantico pasquale dell'Allelula. Il vescovo la dice nella presentazione dei candidati al disconato e presbiterato, dopo essersi assicurato della loro dignità, e nella consacrazione dei vescovi e degli abati, quando questi hanno fatto il prescritto giuramento di fedeltà. Il sommo pontefice anticamente la diceva nel giorno della Risurrezione, dopo aver sentito il numero dei neobattezzati (Ordo Romanus I, 33, ecc.
BibL.: F. Cabrol, Le livre de la prière antique, Tours 1939. pp. 73-74; DACL. IV, 649-59; Ph. Oppenheim, Tractatus de testibus liturgicis, Roma 1944, p. 20.
Filippo Oppenheim
DEOGRATIAS, santo. - Eletto vescovo di Cartagine nel 454, col favore dell'imperatore Valente,
esercitò nei tre anni del suo vescovato una grande carità in favore degli schiavi romani condotti in Africa da Genserico nel 455. Per affrancarli e sfamarli, D. non esitò a vendere anche i vasi sacri; Il alloggio in due basiliche dove si recava con gran sollecitudine di giorno e di notte a visitare gli ammalati. Ebbe a soffrire per ciò molto da parte degli ariani che tentarono anche di sopprimerlo. M. nel 457, ed è commemorato nel Martyr. Romanum, il 23 genn.
BibL.: Vittore Vitense, Hist. persec. africanae provinciae, I, 8 (ed. C. Halm in MGH, Auctores, III, p. 7); Acta SS. Martii, III, Parigi 1865, p. 382.
Agostino Amore
DEONTOLOGIA. - Da 76 86ov, "dovere": scienza dei doveri. È il titolo dell'opera postuma del Bentham, Deontology or the science of morality (Londra 1834), in cui è esposto il suo sistema utilitaristico che stabilisce come norma della moralità la somma degli utili e dei piaceri ricavabili dall'atto umano. La parola è oggi usata per designare, o universalmente o in un determinato campo eticosociale, la teoria dei doveri. Termine derivato è deontologismo, che significa, genericamente un sistema di morale fondato sulla nozione del dovere. In teodicea, è detta talora deontologica la prova dell'esistenza di Dio tratta dal sentimento dell'obbligazione morale inerente alla coscienza umana.
BibL.: A. Lalonde, s. v. in Vocab. de la philos., 2^{2} ed., Parigi 1947, p. 207. Per l'argomento deontologico, F. A. Palumbo, Theodicea, Roma 1942, pp. 232-41 (con bibl.). Ugo Viglino
DE PALUDE, Pietro: v. Petrus de palude.
DE PASSIONE DOMINI. - Poema in 80 esametri, di cui non si conserva nessun manoscritto. Probabilmente opera di un umanista della fine del sec. xv, attribuito a torto a Lattanzio.
BibL.: Edizione in S. Brandt-G. Laubmann, Lactantii opera omnia, II, Vienna 1893, p. 148 sgg.; CSEL. XXVII; S. Brandt, Uber das Lactanz zugeschriebene Gedicht De P. D., in Commentationes Woelffinianae, Lipsia 1891. Erik Peterson
DE PEYRINIS, Lorenzo. - Religioso Minimo, n. a Genova nel 1587, m. ivi il 3 ag. 1638. Insigne canonista, specializzato nel diritto dei Regolari, ed eminente nella teologia ascetica. Nel collegio di Gesù e Maria (detto anche di S. Francesco di Paola) in Genova, in cui fu reggente degli studi e professore, fondò una assai pregevole biblioteca. Alla sua morte gli fu eretto un busto marmoreo.
Tra le sue opere pubblicate eccellono: De religioso subdito et praelato; Formularium prarlatorum regularium 3 voll. in-fol., 2^{°} ed., Piscenza 1639; Privilegia regularibus per summos Pontifices concessa, 3 tomi in-fol., 2^{°} ed., Venezia 1643; Commentaria ascetica in Regulam FF. Ord. Minim., op. postuma, Genova 1645.
BibL.: G. Raberti, Disegno storico dell'Ord. dei Minim., II, Roma 1908, p. 509 sgg.: Acta Capitolorum provinciae genuensis Minim., ms. nell'archivio della stessa provincia. Gennaro Moretti
DEPORTAZIONE. - E una pena del periodo imperiale romano, consistente nel soggiorno coatto in un'isola o in un'ossi, che, secondo alcuni, si sarebbe sostituita all'aqua et igni interdictio. E considerata dal Mommsen come la gradazione massima della relegatio e sarebbe stata introdotta da Tiberio. Ricerche recenti inducono però a ricollegarla con la repressione straordinaria, a quella, cioè, che veniva esercitata dall'imperatore e dai suoi delegati con carattere di discrezionalità ed attraverso processi liberi di forme.
La d. è pena propria degli honestiores, cioè degli appartenenti alle classi più elevate, e, data la sua gravità, poteva essere inflitta solo con particolari cautele. Oltre
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ad essere perpetua, essa è sempre accompagnata dalla confisca del patrimonio (ademptio bonorum) e dalla privazione della dignitas; malgrado alcune affermazioni delle fonti, non pare che essa producesse, almeno fino alla prima metà del sec. III, la perdita della cittadinanza. Dalla confisca dei beni conseguiva la invalidazione del testamento; discussi sono gli effetti della d. in ordine ai rapporti famigliari, mentre si ritiene invece che il deportato perdesse la capacità di ricevere per testamento.
La d. fu inflitta anche a cristiani durante le persecuzioni. E da ricordare il caso di papa Ponziano (v.) che fu deportato in Sardegna e che qui, come testimonia il Catalogo liberiano, rinunciò al proprio ufficio (discinetus est); ciò che si spiega sia col desiderio di evitare che la Chiesa avesse a capo un condannato a pena comportante la privazione della dignitas, sia con le difficoltà derivanti dalla incapacità patrimoniale, almeno parziale, conseguente alla confisca dei beni.
Le caratteristiche della d. del sec. III sono proprie, sostanzialmente, anche di quella che troviamo successivamente descritta nei codici Teodosiano e Giustinianes.
BibL.: T. Mommsen, Römisches Strafrecht, Lipsia 1820, p. 974 sgg.; E. Costa, Crimini e pene da Romolo a Giustiniano, Bologna 1921, p. 95; U. Braccolo, La repressione penale in diritto romano, Napoli 1937, pp. 294 sgg.; 490 sgg. e passim. Rodolfo Danieli
DEPOSITIO-DEPOSITUS. - Depono, nei testi letterari già fin dal sec. III, assunse il senso di deporre nella tomba, seppellire, ma sempre in unione con il luogo ove si seppellisce; usato assolutamente comincia a comparire solo nel sec. Iv.
Allora nasce anche il termine depositio, negli ambienti volgeri. Quest'uso occorre qualche rara volta anche fra i pagani, poi in testi letterari come in testi epigrafici, specialmente poetici, ad es., depositus p(edibus) XII in vascello (CIL, VI, 3428).
Nella epigrafia cristiana i due termini (è difficile distinguere quale dei due perché sono usati per lo più abbreviati DP. DEP. e simili) compaiono spesso usati assolutamente già nella seconda metà del sec. III, ad es. nell'epitaffio di s. Giacinto. Dipoi nel sec. iv e v diventano frequentissimi a Roma, restando sempre piuttosto rari nel resto dell'Italia e dell'Occidente.
Nel contesto dei pochi esempi pagani pare che il senso sia quello di depono = metto giù, poso. Nell'uso cristiano si può pensare che si sentisse piuttosto il senso particolare di depono = metto da parte, metto in serbo, in deposito, come di cosa che si ha da ripigliare. Il fatto è che questi due termini usati assolutamente sono caratteristici dell'epigrafia cristiana. In generale è difficile decidere se con essi venga indicato il fatto specifico del seppellimento, o quello che piuttosto si attenderebbe, della morte. Sembra, giacché nei casi ordinari il giorno della morte e della sepoltura era lo stesso, che ne sia provenuto l'uso di indicare la data della morte con il termine deposito.
Notevole è l'uso di depositio, specialmente in Africa, trattandosi della collocazione di reliquie in un altare come nel celebre esempio di Mactar: depositio cruoris sanctorum martyrum qui sunt passi sub preside Pioro in civitate Milevitana (CIL, VIII, 6700 e 19353).
I corrispondenti termini greci sono xatariōrgus e xatā̄̄sous, dei quali è da dire lo stesso che dei latini.
BibL.: F. Grossi Gondi, Trattato di epigrafia cristiana latina e greca del mondo romano occidentale, Roma 1920, pp. 189-89; Er. Dichi, Inscriptiones latinae christianae setterei, II, 1927, pp. 90-122; III, 1930, pp. 509-12 (raccolta di testi).
Antonio Fermo
DEPOSITIO EPISCOPORUM. - E un documento liturgico compreso nel cosiddetto Cronografo dell'anno 354 (v.). Esso contiene un elenco delle date delle deposizioni dei vescovi di Roma da Lucio I (254) a Giulio I (352), con l'indicazione del luogo dove si celebrava la stazione liturgica.
La breve lista è in ordine di calendario del Natale, cioè dal 27 dic. (Dionisio 268) all'8 dic. (Eutichiano 283). Manca Marcello, ma alla data del 16 genn., conosciuta dal Liber Pontificalis, è indicato invece Marcellino.
La compilazione del testo può fissarsi durante il breve pontificato del papa Marco (febbr.-or. 336) perché è stato aggiunto dopo Eutichiano, seguito poi da Giulio.
Le indicazioni topografiche risultano esattissime per il ritrovamento in (coemeterio) Callistia delle iscrizioni sepolcrali di Lucio, di Eutichiano e di Gaio; di quest'ultimo coincide anche la data della deposizione ( 22 apr.). Enrico Josi DEPOSITIO MARTYRUM. Come il precedente documento, è compreso nel cosiddetto Cronografo dell'anno 354 (v.). Comprende un elenco di deposizioni di martiri, con la data, il nome, il luogo della deposizione o del luogo dove si celebrava la stazione liturgica.
Comincia con il 25 dic. ( Natus Christus in Bethleem Iudeae t). La festa della «Cattedra Petri* ( 22 febbr.) non è seguita da indicazione topografica. Ad eccezione degli apostoli Pietro e Paolo, tutti gli altri martiri ricordati di Roma, d'Africa, d'Albano e di Porto non sono anteriori al sec. III. I martiri africani più antichi sono Perpetua e Felicita (203); il più antico martire romano di data certa è il papa Callisto (223).
Il documento, che non si può chiamare ufficiale, perché non si hanno elementi, è di grande importanza per i nomi dei cimiteri e per le relative indicazioni topografiche che si sono verificate sempre esattissime dalle scoperte archeologiche (iscrizioni sepolcrali di Ponziano, Fabiano, Giacinto, quest'ultimo anche per la data della deposizione, graffiti, altre iscrizioni, carmi damasiani, ecc.).
BibL.: Lib. pont., I, p. 18-2, LxIII; H. Achelis, Die Martyrologien, ihre Geschichte und ihr Wert, in Abhandlungen der königlich. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, Philolog.-Histor. Klasse, nuova serie, III, 8, Berlino 1900, p. 6 estr.: J. P. Kirsch, Der stadtrömische christliche Festhalender im Altertum, Münster in West. 1924, p. 16; ed. con introduzione e commento di R. Valentini e G. Zuccheri, Codice topografico della Città di Roma, II, Roma 1942, pp. 1-28.
Enrico Josi
DEPOSITO. - Dal lat. depositus (deponere), cioè "deposto"; poi "atto del deporre». E il contratto, con il quale una cosa di pacifico possesso viene data a custodire e viene accettata con l'impiego di restituirla integra, quando piacerà al deponente.
Il d., che riguarda soltanto le cose mobili, è contratto reale, perché si perfeziona con la consegna della cosa che sarà oggetto di custodia. Si presume gratuito, salva la diversa volontà delle parti.
Il d. può essere volontario, se si perfeziona con il consenso di ambedue le parti, o necessario, se avviene senza
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(fot. Enc. Catt.)

(fot. Anderson)
In alto: DEPOSIZIONE. Particolare del ciborio dell'antico S. Pietro, opera di Donatello (1438) - Basilica di S. Pietro, sagrestia. In basso: DEPOSIZIONE DALLA CROCE, opera di Van der Weyden (ca. 1400-64) Madrid, Escoriale.
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BUSTO D'IGNOTA GIOVINETTA.
Opera di Desiderio da Settignano - Firenze, Museo Nazionale.
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questo mutuo consenso in occasione di forza maggiore : incendio, tumulto, naufragio, ecc. A quest'ultimo può ridursi il d. tacito, sotto il quale nome s'intende la consegna della cosa a coloro che implicitamente e per ragione del loro ufficio la prendono a custodire: tali sono il d. in albergo (art. 1783 Cod. civ. ital.; artt. 1952-54 Cod. franc.) e quello nei magazzini generali (artt. 1787-97 Cod. civ. ital.).
Una specie di d. è anche il sequestro convenzionale (distinto da quello giudiziale, ordinato dal giudice - can. 1672 e sgg. CIC), che si può definire il d. di una cosa controversa fatto da una o più persone presso un terzo, che si obbliga, a controversia finita, a restituirla a chi risulterà averne diritto (art. 1798 Cod. civ. ital.). Il sequestro, che può riguardare anche beni immobili, genera nel sequestratario degli obblighi, dei diritti e dei poteri, che la legge italiana lascia alla determinazione delle parti. In mancanza di pattuizioni al riguardo, il sequestratario è soggetto alle norme del d.; se poi è necessario amministrare le cose sequestrate, si applicano le norme del mandato (art. iSoo Cod. civ. ital.).
L'obbligazione principale di custodire, caratteristica del d., si trova anche in altri rapporti; come, p. es., nel mandato e nel comodato; però solo nel d. la custodia è oggetto primo e specifico dell'obbligazione. Essa non si riduce però, come alcuni vorrebbero, al semplice obbligo di restituire la cosa, ma consiste soprattutto in una attività di vigilanza e di conservazione, strettamente collegate come da un rapporto di mezzo a fine, e in sostanza diretto a rendere possibile in ogni tempo la disponibilità della cosa ad nutum del deponente.
Gli obblighi fondamentali del depositario, obblighi di giustizia che legano indubbiamente in coscienza, sono quindi due: la conservazione degli oggetti depositati, e la loro restituzione non appena il deponente ne farà richiesta, a meno che non sia stato convenuto un termine nell'interesse del depositario o del deponente oppure, su richiesta dell'uno o dell'altro, dal giudice (art. 1771 Cod. civ. ital.). Anche fuori di qualsiasi termine, in certi casi la carità imporrà al depositario il dovere di non restituire il d., p. es., se egli prevede che il depositante farà della cosa un cattivo uso. Tuttavia, conforme alla regola generale della virtù della carità, questa obbligazione non urge con grave incomodo. Il depositario, tenuto a restituire gli oggetti come furono dati, deve adoperare nella conservazione la cura di un diligente padre di famiglia (art. 1767 Cod. civ. ital.).
L'albergatore, in molte legislazioni civili, ha in alcuni casi responsabilità anche relativamente alle cose che il cliente porta con sé nell'albergo senza consegnarle a lui (art. 1784 Cod. civ. ital.). Il fondamento del maggior obbligo dell'albergatore i civilisti lo trovano nel fatto che egli deve considerare la sua responsabilità un rischio professionale. Questo più grave obbligo però non proviene dalla legge naturale, ma solo dalla legge positiva civile, né è di per sé vincolante in coscienza, prima della sentenza del giudice.
Anche a proposito del d. nei magazzini, organizzati per la custodia e la raccolta di merci, le quali a volte sono anche sottoposte a speciali operazioni di conservazione, indallaggio, sdoganamento ecc., è stabilito nel diritto italiano una presunzione di responsabilità a carico della direzione dei magazzini (art. 1787 Cod. civ.).
Da parte sua il depositario ha il diritto di constatare preventivamente le state degli oggetti dichiarati e consegnati; ha inoltre il diritto di essere rimborsato delle spese fatte e dei danni eventualmente subiti per la conservazione degli oggetti stessi, e di ritenere la cosa, finché non viene soddisfatto.
Di regola il depositario non può servirsi della cosa depositata. Se si concede al depositario l'uso della cosa, il contratto prende la forma del contratto di comodato o di
mutuo, da cui solo differisce in quanto la cosa dal deponente si può richiedere ad nutum ed il contratto è fatto nell'interesse del depositante.
A questa categoria di d. appartiene quello che il Codice civile italiano chiama d. irregolare, che si ha quando oggetto del contratto è una quantità di denaro o d'altre cose fungibili con facoltà per il depositario di servirsene. Al depositario passa in tal caso la proprietà delle cose depositate, con l'obbligo di restituirne altrettanta quantità dello stesso genere e qualità (art. 1782 Cod. civ. ital.).
I d. bancari costituiscono la forma più frequente di d. irregolare (art. 1834 sgg. Cod. civ. ital.), che può aversi anche nel d. nei magazzini generali, quando si mescolino alla rinfusa merci dello stesso genere, appartenenti a proprietari diversi.
Se il depositario avesse illecitamente usato della cosa depositata e ne avesse avuto un guadagno, per giudicare delle obbligazioni di coscienza occorre vedere se questo guadagno sia frutto industriale, civile o naturale della cosa depositata. Se è frutto industriale può ritenerlo, altrimenti lo deve restituire (res fructificat domino).
Sembra anche contrario ad un senso di più perfetta onestà che uno si compensi sulla cosa depositata; tuttavia una proibizione stretta di diritto naturale a questo proposito non si può dimostrare e la legge italiana autorizza in alcuni casi la vendita delle cose depositate nei magazzini generali per rifarsi delle spese sul ricavato della vendita (art. 1789 Cod. civ. ital.).
Una particolare questione in merito al d. si fa nel diritto dei religiosi : se cioè accettare un d. leda o non il voto di povertà. Mentre pochi autori rispondono negativamente, in quanto il depositario non esercita alcun atto di dominio sulla cosa depositata, la maggior parte degli altri, sia antichi che recenti, rispondono affermativamente, in quanto il religioso in questa materia si carica di obbligazioni onerose, che non sempre sono compatibili con il voto e con la Regola. E in genere le Regole religiose proibiscono l'accettazione dei d. a titolo individuale e il religioso che lo faccia illecitamente non v'è dubbio che perch̀ gravemente contro la giustizia, qualora accetti d. di gran valore e, non custodendoli cautamente, esponga il monastero a pericoli di gravi danni.
Biel.: Th. A. Jorio, Theol. mor., II, Napoli 1939, pp. 240-41; id., Supplementum novi iuris Italici quod accurii in theologia morali risculme auctoris, ivi 1942, pp. 44-46; C. Antoine, Dépôt, in DThC, IV, 1, coll. 551-26; G. Balbi, L'obbligazione di custodire, in Riv. di dir. sociale, 32 (1940), pp. 97-126, 248-61, 338-73; C. Grassetti, D. a scopo di garanzia e negocia fiduciaria, ibid., 33 (1941), pp. 97-110.
Pietro Palazzini
DEPOSITO DELLA FEDE.- La parola deposito (grec. π α ρ α \vartheta \dot{η} κ η ) ricorre nelle lettere di s. Paolo a Timoteo (I Tim. 6, 20; II Tim. 1, 14), negli scritti di parecchi Padri, specialmente in Tertulliano (De praescriptione, 25: PL a, 37), in s. Vincenzo Lirinense (Commonitorium primum, 22: PL 50,667 sgg.); entra definitivamente nella terminologia teologica a partire dalla fine del sec. xvI, ed è sancita dal Concilio Vaticano, sess. III, cap. 4 (Denz-U, 1798 sgg.).
Nel linguaggio giuridico il termine indica una cosa di cui il depositario non è il proprietario, ma il fedele custode. Nel linguaggio ecclesiastico, il termine è usato per designare la Rivelazione divina integra e completa, quale è contenuta nella S. Scrittura e nella tradizione divino-apostolica. E questo il concetto teologico di deposito.
Appartengono al d. della f. solamente quelle verità che fanno parte della rivelazione pubblica, strettamente obbligatoria per tutti i fedeli, con esclusione delle rivelazioni private, anche se genuine. Perché il d. della f., affilato alla Chiesa, sia sempre conservato e tramandato fedelmente, Gesù Cristo ha istituito il magistero vivo, munito della dote della infallibilità, che compete a tutta
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la Chiesa "colonna e fondamento della verità" (I Tim. 3, 15), personalmente a Pietro, fondamento della Chiesa (Mi. 16, 18), e ai suoi successori nel primato romano (v. infallibilità della chiesa e del papa).
Quindi al papa e ai vescovi uniti con lui compete il diritto e il dovere di conservare il d. della f., di spiegarlo, difenderlo, stabilirne il contenuto e la estensione, adattandosi ai bisogni degli uomini e dei tempi. Questa conservazione immutabile del d. della f. non impedisce tuttavia un reale progresso (v. dogma) nella conoscenza di esso da parte degli individui e della Chiesa tutta quanta, ma sempre "in eodem dogmate, eodem sensu, eademque sententia" (Concilio Vaticano, sess. III, cap. 4, Denz-U, 1800). Perciò le definizioni infallibili, emesse dalla Chiesa, non fanno altro che dichiarare autenticamente che le verità proposte sono contenute nel deposito della Rivelazione, e non sono generalmente che dichiarazioni più esplicite di ciò che era meno espressamente contenuto nelle formole o definizioni anteriori (cf. Sum. Theol., 2ª-\mathbf{2}^{\mathrm{ac}}, q. 1, a. 9, ad 2; a. 10, ad I).
Bibl.: C. Pesch. Praelectiones dogmaticae, I, Friburgo in Br. 1924, p. 372 sgg.; P. Spicu, St Paul et la loi des dépôts, in Revue biblique, 40 (1931), pp. 481-502; E. Dublanchy, s. v. in DThC, IV, coll. 526-31; F. Diekamp-A. M. Hoffmann, Theologiae dogmaticae manuale, I, Parigi-Roma 1933, pp. 17 sg., 27.
Giacinto Ameri
DEPOSIZIONE. - E una delle più gravi pene ecclesiastiche, che si possano infliggere ad un chierico, inferiore però alla riduzione allo stato laicale (v.) e alla degradazione (v.): è classificata tra le pene vendicative (v.).
Se ne trovano esempi fin dai primi secoli, spesso però con il nome di degradazione (o, più raramente, con altre denominazioni); essa poteva essere di vari gradi, talvolta importando soltanto privazione dell'ufficio, altre volte privazione dell'ufficio e passaggio ad un ordine inferiore, altre volte semplice trasferimento ad un ufficio meno importante, o altri effetti meno gravi; ma generalmente era la più grave delle pene che si potessero infliggere ai chierici, poiché importava perdita di tutti gli uffici e di tutti i diritti anche onorifici inerenti allo stato ecclesiastico, e metteva il chierico nella stessa condizione giuridica dei laici, solo rimanendogli il privilegium canonis e il privilegium fori (v. Privilegi dei chierici).
Nel sec. XII (cf. nel CIC le decretali di Lucio III, di Celestino III e di Innocenzo III: c. 8, X, II, 1; c. 9, \mathrm{X}, \mathrm{V}, 7; c. 10, \mathrm{X}, \mathrm{II}, 2; c. 7, \mathrm{X}, \mathrm{V}, 20 ), in seguito alle insistenze delle autorità civili di poter giudicare esse i chierici colpevoli dei più gravi delitti, si distinse nettamente la d. dalla degradazione : la prima non importava né riduzione allo stato laicale, né perdita dei privilegi.
Con poche diversità di dettaglio, tale distinzione è rimasta fino ai nostri giorni (nella Chiesa orientale si distingue piuttosto la d. maggiore e la d. minore, essendo poco in uso il termine degradazione).
Nel CIC la d. importa, per il chierico che ne è colpito: a) la sospensione (v.) dall'Ufficio; b) l'incapacità a qualsiasi ufficio, beneficio, dignità, pensione, o incarico ecclesiastico, e la perdita di quelli che eventualmente già abbia. La perdita dell'ufficio, beneficio ecc., si ha anche se esso costituisce per il chierico il cosiddetto titolo di ordinazione (v.); ma in tal caso, se il chierico non ha mezzi per vivere sufficientemente, l'Ordinario deve cercare di procurargli qualche mezzo di sostentamento, in modo che sia salvo il decoro dello stato ecclesiastico (can. 2303 §§ 1-2).
Il chierico deposto conserva tutti gli obblighi che gli derivano dall'ordinazione, e conserva altresi i privilegi (can. 2303 § i). Se esso non dà segni di emendamento, e soprattutto se persiste nel dare scandalo e non si ravveda benché ammonito, l'Ordinario può privarlo in perpetuo del diritto di portare l'abito ecclesiastico (v. abito ecclesiaStico) : e con

Deposizione - D. attribuita a Dirck Bouts (sec. 37). Particolare del trittico nella Cappella Reale - Granata, Cattedrale.
ciò il colpevole perde anche i privilegi, e cessa anche l'obbligo dell'Ordinario di curare che non gli manchi il sostentamento (can. 2304).
La d. non può essere inflitta se non mediante sentenza, emanata in seguito a regolare processo, da un collegio di cinque giudici (can. 1576 \S 1, n. 2); a non può essere applicata se non per quei delitti per i quali sia espressamente prevista (can. 2303 § 3), che attualmente sono : 1) l'eresia, previa però una duplice ammonizione (can. 2314 § 1, n. 2); 2) sacrilegio sulle sacre specie (can. 2320 ); 3) simulata celebrazione di Messa o Confessione, da parte di un chierico che non sia sacerdote (can. 2322 n. 1); 4) violazione di cadavere o di tomba (can. 2328); 5) aborto (can. 2350 § i); 6) gravi delitti contro le persone o la proprietà (can. 2354 § 2); 7) gravi delitti di lussuria (can. 2359 § 2); 8) trasgressione prolungata dell'obbligo di indossare l'abito ecclesiastico e di portare la tonsura (can. 2379); 9) persistenza illegittima in un ufficio ecclesiastico (cann. 2394, n. 2 e 2401).
Per i delitti che importano la pena della d., non è applicabile il rimprovero giudiziale (v.), né la sospensione condizionale della pena (can. 2288).
Bibl.: F. Kober, Die Suspension der Kirchendieser, Tubinga 1862; J. B. Sägmüller, Lehrbuch des hotholischen Kirchenrehts. II, 3ª ed., Friburgo in Br. 1914, pp. 371-74; Wernp-Vidal, VII, pp. 371-84; B. Kurtscheid, Historia iuris canonici, I, Roma 1941, pp. 210-11; I. Chelodi-P. Ciprotti, Ius canonicum de delictis et poenis, 3ª ed., Vicenza-Trento 1943, pp. 69-70; F. Clucra Boüüaert, Déposition, in DDC, IV, coll. 1154-60. Pio Ciprotti
DEPOSIZIONE DI CRISTO. - Con tale denominazione s'intende la scena raffigurante la rimozione di Gesù morto dalla Croce prima della sua sepoltura. I Vangeli narrano che la sera del Venerdì di "parasceve" dopo che Gesù spirò il nobile Giu-
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seppe d'Arimetea si recò dal procuratore romano Pilato e gli chiese il corpo di Gesù per seppellirlo. Pilato, meravigliato di una morte di croce così rapida, concesse a Giuseppe il cadavere. L'arimateno lo «depose» (Mr. e Le.) o lo «tolse» (Io.) dalla Croce, con l'aiuto di Nicodemo, venuto con ca. 100 libre di mirra ed aloe, imbalsamò Gesù, lo ravvolse della sindone che aveva comprata e lo pose nel sepolcro scavato nella roccia (Mi. 15, 42-46; Le. 23, 50-54, hanno quasi lo stesso testo; Mi. 27, 57-60; Io. 19, 38-42 è il solo che menziona Nicodemo). Si può supporre che Giuseppe abbia con le sue stesse mani rimosso Gesù dalla Croce e portato il cadavere al sepolcro.
Arte. - La scena della d. di C. dalla Croce compare nell'arte cristiana associata alla rappresentazione della crocefissione (v.), verso il principio del sec. v (coppa di Perm, Evangeliario di Rabbùlà). Bisogna però giungere al sec. IX perché gli artisti, stimolati dal desiderio della verità storica, rappresentino la scena della d. nel suo realismo e la includano nell'intero ciclo figurativo della Passione. Per

d., però, bisogna intendere, a stretto rigore iconografico, il momento nel quale il corpo di Gesù viene calato dalla Croce per essere avvolto nella sindone e rinchiuso nel sepolcro. Non sempre infatti gli artisti si attennero a questo preciso momento e spesso estesero l'episodio a quello immediatamente successivo del pianto della Vergine, della Maddalena, di Giovanni e delle pie donne sul Cristo già deposto dalla Croce. Da questa rappresentazione derivò poi l'altra, anche più concisa, della Pietà (v.).
Nella storia dell'arte non si tenne sempre conto di questa distinzione e i vari motivi iconografici degli ultimi istanti della Passione vennero spesso tutti indicati sotto il nome generico di d.
In Oriente essa appare negli affreschi delle chiese rupestri di Cappadocia (Tokale-Göreme) e la scena è ridotta all'essenziale: Cristo è calato dalla Croce e il suo corpo è sostenuto da Nicodemo (Io. 19, 38 sgg .); la Vergine, s. Giovanni, le pie donne assistono alla scena impietriti nei loro gesti di dolore e senza partecipare direttamente all'azione.
Spesso la Vergine è raffigurata in atto di baciare una mano di Gesù abbandonata lungo il fianco della Croce e Giovanni dall'altra parte ripete il gesto di Maria (katholikon del monte Athos). Talvolta però la Vergine partecipa anche essa all'azione e sorregge nelle sue braccia il corpo del Figlio, aiutata da Nicodemo e da Giuseppe d'Arimatea, mentre Giovanni e le pie donne restano doloranti e muti nella loro fissità ieratica (periklepter di Mistre).
In Occidente il tema iconografico si riallaccia dapprima ai motivi dell'arte bizantina e la conoscenza, determinata soprattutto dall'importazione dei codici orientali, si allarga sempre più a partire dal sec. viI e dura per tutto il periodo romanico. In Roma la scena della d. è of-
ferta dagli affreschi in S. Urbano alla Caffarella (sec. xi) e in S. Giovanni ante portam Latinam (fine sec. xit); ivi la d. è compiuta da s. Giovanni e da Giuseppe d'Arimatea, motivo ripetuto in una miniatura del cod. lat. 123 della Biblioteca Angelica. Nel ciclo musivo di Monreale in Sicilia (sec. xir), compaiono le tre Marie portanti due vasi di balsami. Notevole è pure la d. dell'avorio, ora a Parigi, del sec. xir (A. Venturi, II, p. 614 e fig. 442). Così, quando l'Antelami raffigura la d. nel bassorilievo del duomo di Modena, che è poi la sua prima opera di datazione sicura ( 1178 ), lo schema bizantino si amplia con l'inclusione della Chiesa e della Sinagoga personificate ai piedi della Croce, e alle pie donne racchiuse nel loro dolore s'aggiunge, sul lato opposto, la scena dei soldati che giocano a sorte la veste del Redentore. La Vergine, discosta, è china nel suo dolore.
Nella d. del duomo di Volterra, di artista forse lombardo seguace dell'Antelami, e in quella del duomo di Tivoli, anch'essa discendente dalla stessa orbita stilistica, ritorna il motivo del katholikon del monte Athos. Il corpo di Gesù è sorretto da Giuseppe d'Arimatea e la Vergine e Giovanni sono in piedi ai lati della Croce. A Volterra essi reggono le mani abbandonate di Gesù; a Tivoli, con maggiore ieraticità e con più schietta derivazione dall'iconografia bizantina, tendono le mani verso il Cristo ad indicare la via della salvezza e l'ultimo atto della tragedia del Golgota.
A canoni bizantini si riporta anche la scena della d. rappresentata sul pergeppo dell'ant ico S. Piero Scheraggio, ora in S. Leonardo d'Arcetri, opera frammentaria di anonimi scultori toscani della seconda metà del sec. xir. Maggiore drammaticità di atteggiamenti si ritrova nell'affresco della fine del secolo, nella cripta del duomo di Aquileia, ove la Vergine sostiene il corpo riverso di Gesù mentre le pie donne si raccolgono esili in un contratto gesto dolente e Giovanni porta alle labbra la veste del Redentore. A Venezia, nella chiesa dei SS. Apostoli, un musaico del principio del Duecento si mostra invece affine ai motivi diffusi nella pittura e nella scultura dell'Italia centrale e meridionale (porta di Barisano al duomo di Trani, Corale, XI, L. 5 della biblioteca Estense di Modena, e più tardi la d. di Nicola Pisano e aiuti nella lunetta sulla facciata del duomo di Lucca, ecc.).
Nel Trecento, con Giotto (Padova, cappella degli Scrovegni) la scena muta: a figurare la desolata natura del Golgota è solo un albero spoglio in cima ad una roccia, che seguendo una diagonale porta lo sguardo al centro del dramma, spostato verso sinistra in basso. Il corpo di Gesù è riverso, sorretto dall'abbraccio amoroso di Maria; le pie donne nelle loro immobili strutture si chinano su di esso e Giovanni, le braccia aperte in un gesto di suprema plasticità, sintetizza l'epice drammatico del dolore. Mutati accenti nel mutato schema compositivo umanizzano la scena e il motivo iconografico di Giotto, che è poi quello citato del pianto sul Cristo morto, resta una delle più alte manifestazioni dell'arte, che troverà vasto seguito per tutti i secoli successivi (v. anche pietà).
Simone Martini, nello scomparto di polittico al museo di Anversa, e Pietro Lorenzetti, nell'affresco della chiesa inferiore di Assisi, riprendono invece il motivo prece-
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dente del corpo di Gesù non ancora completamente staccato dalla Croce e ripiegato sulle braccia dei partecipanti. Giotto di Stefano detto Giottino ( d. degli Uffizi) torna allo schema giottesco, ma sostituisce allo scarno e plastico paesaggio il fondo d'oro sul quale si staglia nuda la Croce.
Per tutto il Trecento e il Quattrocento si alternano i vari motivi iconografici della d. Nel Cinquecento si riprendono i due temi principali: quello del pianto sul Cristo e l'altro che aggiunge alla discesa di Gesù dalla Croce lo svanimento della Vergine, ambedue le scene raggruppando più personaggi. Mentre il primo schema trac origine dalla tradizione medievale, l'altro si riallaccia alla stessa pittura bizantina in una visione sempre più sintetica ed unitaria.
Del primo motivo sono mirabili esempi le d. del Signorelli nella cattedrale di Cortona, del Correggio nella pinacoteca di Parma, del Tintoretto nella galleria del l'Accademia a Venezia, del Carracci nel museo Nazionale di Napoli, fino alle tante d. del Van Dyck. Del secondo motivo è una prima attuazione quella iniziata da Filippino Lippi nel 1503 per il dipinto della chiesa della S.ma Annunziata a Firenze, oggi agli Uffizi, e che fu portato a termine da Andrea d'Assisi, seguita dall'altra del 1515-16 che il Signorelli lasciò ad Umbertide. Da queste due e dall'altra del Sodoma, dipinta dopo il 1508 per la chiesa di S. Francesco a Siena e oggi in quella pinacoteca, con la fusione dei due momenti, si parte la celebre d. che Daniele da Volterra affrescò a Roma nella Trinità dei Monti. Lo schema triangolare del Lippi e del Signorelli di Cortona si trasforma e la composizione impostata su linee diagonali assume vigore plastico nelle massicce architetture umane e crea un'opera di altissimo valore drammatico. Allo schema del Volterrano mostra di attenersi il Barocci nella sua d. della cattedrale di Perugia, finita nel 1569 .
Nel Seicento è da ricordare fra le altre, per la sua monumentale costruzione, la tela di Massimo Stanzioni nella certosa di S. Martino a Napoli, una delle ultime opere in cui il tema della d. viene espresso in tutta la potenza del suo alto significato religioso. - Vedi tav. XCI.
Birl.: A. N. Didron, Christian iconography, Londra 1891, v. indice; E. Rampendahl, Die Ikonographie der Kreuzabnahme vom 9. bis 16. Jahrhundert, Berlino 1916; K. Klimalle, Ikonographie der christlichen Kunst, Friburgo in Br. 1928, v. indice; V. Cotta, L'influence du drame «Christos Paschon» sur l'art chrétien d'Orient, Parigi 1931; A. Busuinocanu, Daniele da Volterra e la storia di un motivo pittorico, in Ephemeris dacoronana, 5 (1936), pp. 1-21.
Giovanai Carandente
DE PROMISSIONIBUS ET PRAEDICA. TIONIBUS DEI. - Opera falsamente attribuita a Prospero d'Aquitania, benché già Cassiodoro (Institutiones divinarum litterarum: PL 70, IIII) conosca questo nome d'autore. Dal contesto dell'opera risulta che l'autore non è un Oello, ma un Cartaginese, trasferitosi nella Campania al tempo del papa Leone.
Queste circostanze di tempo e di luogo raccomandano l'attribuzione a Quodvultdeus, vescovo di Cartagine ed esiliato in Campania. L'autore parla di 153 profezie (secondo il numero dei pesci in In. 21,11) su Cristo e la Chiesa, dimostrando che una parte di esse s'è già avverata e che il resto s'avvererà nell'avvenire. Il libro è importante anche per la storia della Bibbia latina.
Birl.: Ed. in PL 21, 733-38. D. Franses, Die Werke des hl. Quodvultdeus (Veröffentlichungen aus dem hircheohistorischen Seminar, 4^{2} serie, n. 9), Monaco 1920, p. 37 sgg. (ibid., 45 sg . anche su una difficoltà per l'attribuzione a Quodvultdeus). Forse Prospero ha ritoccato l'opera. Ultimamente A. D. Neck, in Vigiliae Christianae, Amsterdam 1949, p. 54 sg. esprime dubbi riguardo all'identificazione.
Erik Peterson
DE PUNIET DE PARRY, Pierer. - Liturgista e monaco benedettino, n. a Rochefort-sur-Mer il 24 marzo 1877, m. ad Oosterhout (Olanda) il 4 apr. 1941. Entrato giovanissimo nell'abbazia di Solesmes, vi professò l'8 dic. 1895. Ordinato sacerdote ( 23 marzo 1901), passò a Farnborough, quindi a Quarr Abbey (Inghilterra), dove studiò alla scuola di insigni liturgisti, quali F. Cabrol, H. Leclercq, M. Férutin,
L. Gougaud, A. Wilmart. Poi, attratto dal fratello dom Jean De P., più tardi (1910) abate di Oosterhout, si recò in Olanda, dove rimase per tutta la vita, incaricato prima dell'insegnamento dell'apologetica, e dal 1917 alla morte come maestro dei novizi.
Nel campo scientifico il D.P. si dedicò particolarmente allo studio della liturgia e della paleografia. Esordì con ricerche sui primi riti della Chiesa, l'iniziazione cristiana, il Battesimo e la Confirmazione (La liturgie baptismale es Gaule avant Charlemagne, in Revue des quest. histon., 72 [1902], pp. 382-423; Onction et Confirmation, in Revue d'hist. eccl., 13 [1912], pp. 450-66; Confirmation, in DACL, III, II, coll. 2575-2644; Le don de l'Esprit Saint et la Confirmation, in La vie et les arts liturg., 10 [1923-24], 354-63). Sulla liturgia battesimale ritornò gli anni seguenti : Les trois homélies catéchétiques du Sacramentaire gélasien, in Revue d'hist. eccl., 5 [1904], pp. 505-21, 755-86; 6 [1905], pp. 15-32, 304-18; Aperitio aurium, in DACL, I, II, coll. 2523-37; Sapième, ibid., II, 1, coll. 251-346; Sénédictions de l'eau, ibid., II, 1, coll. 685-713; Catéchuménat, ibid., II, II, coll. 25792621, e parecchi altri studi apparsi nell'anno 1923-24 in La vie et les arts liturgiques. Ma l'opera più vasta e importante del D. P. è Le Pontifical romain. Histoire et commentaire (2 voll., Parigi 1930-31; trad. tedesca, Klosterneuburg 1935), che, sebbene abbia dato luogo a qualche riserva (cf. Ephem. lit., 45 [1931], pp. 421-23 [C. Mohlberg]; Rev. des sciences relig., 10 [1931], pp. 334-37 [M. Andrieu]), rimane, nell'insieme, un lavoro di primo piano per la storia del Pontificale romano. D'altro genere e d'altro valore sono i due volumi di commento al salterio (Le paustier liturgique a la lumière de la tradition chrétienne, Parigi 1933-35), in cui domina l'animo ascetico e pio dell'autore. Nel campo della paleografia l'attenzione del D. fu attratta prima dal Codex bot di Lucca (cf. Paléographie musicale, IX, profaz., 1905); vennero poi i lavori su Le nouveau papyrus liturgique d'Oxford, in Rev. bénéd., 26 [1909], pp. 34-51; su Le Sacramentaire gélasien de la collection Phillipps (in Ephem. lit., 43 [1909], pp. 91-109, 280-305; 45 [1931], pp. 116-23; 46 [1932], pp. 375-95); e infine l'ultimo fondamentale lavoro su Le Sacramentaire romain de Gellone appasso prima sulle Ephem. lit. dal 1934 al 1938, poi in volume a parte (Rienz 1938). La rassegna completa dell'attività scientifica del D. dev'essere integrata con buon numero d'altri articoli pubblicati su DACL, Ephemerides Liturgicae, La vie et les arts liturgiques, Vie spirituelle e nei Cours et conférences des Semaines liturgiques di Lovanio. Chiarezza d'intelligenza e grande erudizione sono le doti che spiccano in tutta la produzione scientifica del D. P.
Birl.: P. B[orella], Dom P. de P., O. S. B., in A n braion, 17 (Milano 1941), pp. 163-64 con completa bibliografia del D. P.; altre necrologie in Revue d'hist. eccl., 37 (1941), p. 370; Ephem. lit., 58 (1944), p. 316-17.
Annibale Bugnini
DERAND (Derrand), François. - Architetto francese, n. nella diocesi di Metz il 20 febbr. 1591, entrato il 25 apr. 1611 nella Compagnia di Gesù a Rouen, m. a Agde il 26 ott. 1644.
Disegnò le piante di vari edifici per il suo Ordine (Rouen, ecc.), ma il suo nome rimane legato alla chiesa della casa professa dei Gesuiti di Parigi (oggi St-Paul-St-Louis), per la quale il giovane sacerdote soppiantò (1627-41) il vecchio maestro Stefano Martellange (che a sua volta rispose col suo capolavoro, la cappella del noviziato di Parigi). Le fonti non concordano sulle parte che spetta ai due architetti rivali nella costruzione della chiesa; sono certamente del D. la cupola e la celebre e molto discussa facciata (ispirata da quella di St-Gervais a Parigi e da modelli fiamminghi).
La morte impedì al D. di raggiungere la maturità del suo talento. Quanto egli sapesse, lo mostra nel suo libro L'architecture des voûtes, au l'art des traits et coupe des voûtes (Parigi 1643; ristampe ivi 1741, 1755; adattamento di G. B. de la Rue, Traité de la coupe des pierres, ivi 1728). Un album di disegni, attribuiti al D., è conservato nel Louvre.
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BibL.: Sommervogel, II, col. 1938; M. P. Morey, Notice sur la vie et les courres du r. p. F. D., architecte lorrain, Nancy 1868, p. 19, estratto di Mémoires de l'Académie de Stansion, 1865, pp. 116-32; L. Hautewur, Histoire de l'architecture classique en France, I, II, Parigi 1943, passim; s. v. in Thieme-Becker, IX, p. 93 .
DERBE. - Cittadina della Licaonia, visitata più volte da s. Paolo.
Erroneamente Stefano di Bisanzio la dice fortezza e porto dell'tsauria. Sorgeva a nord della regione isaurica del Tauro, ca. 40 km . a sud-est di Listra, a ovest di Laranda. L'identificazione di D., date le molte ma tenui vestigia di città che presenta la zona, non è sicura, né è escluso che essa sia sorta successivamente in localita diverse. Dopo J. R. S. Sterrett ci si è orientali verso Losta (o Zosta). W. M. Ramsay si è pronunciato, più precisamente, per Gudelissin, ca. 4 km . a nord-ovest di Losta.
Amiuta di Galazia, ucciso Antipatro tiranno di D., amico di Cicerone (Epistolae ad familiares, XIII, 73), s'impadroni della città incorporandola al suo regno già vascollo di Roma. Alla morte di lui ( 23 a. C.), venne unita, con altri territori, alla provincia romana di Galazia, da cui pare venisse nuovamente staccata nel 38 d . C., quando Caligola la cedette ad Antioce IV di Commagene (Dione Cassio, LIX, 8, 2), ma per breve tempo. In onore di Claudio prese il nome di Claudio-D. La sua posizione sulla grande via imperiale che univa Efeso ad Antiochia di Siria le conferiva una certa importanza commerciale.
Nel primo viaggio apostolico, Paolo e Barnaba, perseguitati dai Giudei d'Iconio e di Listra, si rifugiarono a D. (Act. 14, 6.20), che evangelizzarono, pare, senza disturbo e con frutto abbondante (Act. 14, 21). Nel secondo viaggio Paolo e Sila, venendo dalla Siria e dalla Cilicia, visitarono per prime D. e Listra (Act. 16, 1), aggregandosi quivi Timoteo, già conosciuto probabilmente a Listra nel viaggio precedente. Nel racconto del terzo viaggio missionario una visita alla comunità di D. non è ricordata esplicitamente. Originario o abitante di D. era quel Caio, che accompagnava Paolo nel ritorno dal terzo viaggio apostolico (Act. 20, 4).
BibL.: W. M. Ramsay, The Historical Geography of Asia Minor, Londra 1890, p. 336; id., The Cities of St. Paul, ivi 1907, pp. 382-404; W. Ruge, s. v. in Pauls-Wissowa, V, col. 237; E. Beurlier, s. v. in DB, II, coll. 1386 sg.; H. Leclerc, s. v. in DECL, IV, coll. 673 sgg.; J. Laroche, s. v. in Dict. Encycl. de la Bible, I, p. 280 ; K. Lake, in The Beginnings of Christianity, V, Londra 1933, p. 227.
Teodorico da Castel San Pietro
DE REBAPTISMATE.- Scritto verso il 256-57 contro Cipriano in difesa della validità del Battesimo conferito dagli eretici. L'autore, un vescovo africano, in difesa del Sacramento, si basa su una erronea distinzione fra il Battesimo dell'acqua e un Battesimo dello Spirito, quest'ultimo legato all'imposizione delle mani nella Cresima.
BibL.: Edizioni : Cyprian