re più forte la diocesi di Valence contro il conte di Valentinois, unì la diocesi di D. a quella di Valence; tale stato rimase fino al 1687, in cui D. ridivenne autonoma; fu soppressa nel 1790 e unita a Valence, il cui vescovo ne ha assunto il titolo.
Nel palazzo comunale e in collezioni private si conservano frammenti di tre notevoli sarcofagi cristiani. Il primo, diviso da colonne, contiene nel centro la crux invicta, la decollazione di s. Paolo, l'ultima cattura di s. Pietro e il sacrificio di Caino e Abele. Il secondo è con scene cristologiche; il terzo conserva la rappresentazione del Logos che rimette i simboli del lavoro ai protoparenti e la scena delle nozze di Cana.
BibL.: L. Duchesne, Fastre épiscopaux de l'ancienne Gaule, 2^{4} ed., I. Parigi 1907, pp. 233-35; J. Wilpert, Les fragments des sarrophages chrétiens de Die, in Analecta sacra Tarracenensia, 4 (1928), pp. 251-59; id., Sarcofagi, I, p. 128, tav. 137, 6; II, pp. 226, 294, 299, 310, 312, tav. 230, 1, 2. Enrico Josi
DIECKHOFF, August Wilhelm. - Teologo protestante, n. il 5 febbr. 1823 a Gottinga, m. il 12 settembre 1894 a Rostock. Professore straordinario di teologia sistematica e storica nel 1854 a Gottinga,
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divenne nel 1860 ordinario della stessa materia all'Atenco di Rostock.
Scrisse varie opere di carattere scientifico, preoccupandosi in particolare modo delle origini del luteranesimo. Il suo primo lavoro importante sui valdesi nel medioevo (Die Waldenser im Mittelalter. Zwei historische Untersuchungen, 1851), sfatò la comune opinione allora predominante che faceva di questi eretici dei precursori della riforma protestante, mentre essi secondo il D. sarebbero in sede speculativa rappresentanti del cristianesimo medievale, accettando semplicemente le dottrine pelagiane. In altre opere il D. approfondi il concetto dell'originalità della riforma luterana. Pubblicò nel 1870 uno scritto contro l'infallibilità pontificia.
BibL.:K. Schmidt, s. v. in Realenc. f. prot. Theol. v. K., IV, pp. 641-44. Silvio Furlani
DIECKMANN, Hermann. - Gesuita, storico, n. ad Osnabrück (Germania settentrionale) il 2 luglio 1880 ; m. a Valkenburg (Olanda) il 15 ott. 1928. Prima professore di lettere a S. Leopoldo del Brasile, poi, dal 1915, di teologia fondamentale a Valkenburg.
Frutto del suo insegnamento sono: Die effektive Mitregentschaft des Tiberius (in Klio, 15 [1918], pp. 339-75); Antiohien, ein Mittelpunkt urchristlicher Missionstätigkeit (Aquisgrana 1920); Die Verfassung der Urkirche (Berlino 1923); De Ecclesio Christi (2 voll., Friburgo in Br. 1925); De revelatione christiana (ivi 1930). In cooperazione con H. Cladder: Als die Zeit erfüllt war (ivi 1922); Korinth, die Kirche des hl. Paulus (ivi 1923). Cooperò pure a molti periodici di cultura ecclesiastica: Stimmen der Zeit, Biblica, Scholastik, Zeitschrift für kathol. Theologie, Biblische Zeitschrift.
BibL.: anon., P. H. D., in Scholastik, 4 (1929), pp. 106-108. Celestino Testore
DIEDO, Francesco. - Gentiluomo umanista veneziano, professore di diritto a Padova, m. a Verona il 25 marzo 1484.
Dal romano Cristoforo Persona, nella prefazione con la quale questi presenta a Giovanni Mocenigo, doge di Venezia, la versione dei libri di Origene Contra Celsum, è ricordato come «vir mirse doctrinae et eloquentiae». Scrisse Epistole, Orazioni, una Vita di s. Rocco confessore e un'Invettiva contro Francesco Barozzi, filosofo e matematico contemporaneo di D. La vita di s. Rocco fu da lui scritta mentre era capitano di Brescia, alla quale dedicò l'opera stessa. Dette opere sono oggi introvabili.
BibL.: Giornale dei letterati d'Italia, XVII, Venczia 1714, pp. 289-90 e altre opere elencate da U. Chevalier, in Répertoire de bio-bibliographie, I, 2^{°} ed., Parigi 1905, col. 1192.
DIEGO di Alcalá, santo. - N. intorno al 1400 a S. Nicolás del Puerto (Andalusia). Di oscuri natali, mostrò sin dall'infanzia un amore grande per la solitudine. Vesti l'abito francescano come converso dimostrando, nella sua vita religiosa, straordinaria umiltà.
Questo non vietava al Santo una prudenza e un'abilità notevoli nella vita pratica: «vir prudens in rebus gerendis, in periodis subeundis constans, in propulsandis fortis, in adversis patiens, in prosperis sapiens» (come lo dipingerà il Wadding [Annales, XI, p. 162]; nel 1441 fu inviato come missionario nelle isole Canarie, cadute nella superstizione. Ivi operò molte conversioni: nel 1445, benché frate converso, divenne guardiano di
Fuerteventura. Nel 1449 tornò in Spagna. Nel 1450 per il Giubileo (ed anche per la canonizzazione de s. Bernardino da Siena) fu a Roma ospite del convento dell'Ara Coeli. Morì in Alcalá il 12 nov. 1463, dopo una vita operosa e ricca di estasi e di miracoli. La sua canonizzazione, insistentemente postulata dallo stesso Filippo II, fu fatta da Sisto V il 2 luglio 1588. La festa cade il 13 nov.
BibL.: L. M. Nuñez. Documentos sobre la curarión del principe D. Carlos y la canonización de s. D. de A., in Archivo dornamericano, 2 (1914), pp. 224-46; 4 (1912), pp. 374-83; 5 (1916), pp. 107-26; 7 (1917), pp. 421-31; Wadding, Annales, XI, p. 158 sgr., XII, p. 75, XIII, p. 324 sgr., 356 sgr.; Martyr, Romanum, p. 518 e bibl. ivi citato. A. Butler, The lives of the Saints, nuova ed. H. Thurston e D. Attwater, XI, Londra 1957, p. 151 s.
DIEGO di Ge-
sù. - Teologo car-
melitano scalzo, al
secolo Diego Salabi
blanca, n. in Ora-
nada (Spagna) nel
1570, m. a Toledo
il 3 sett. 1621. Nel
1586 si fece car-
melitano, fu per
molti anni profes-
sore di teologia sco-
lastica nel celebre
collegio dell'Ordin
ne in Alcalá. Era
uno dei migliori oratori sacri del suo tempo e mistico profondo. Uomo di santa vita, mori essendo definitivo generale.
Sue opere: Commentaria in logicam Aristotelis (Madrid 1608); curò la prima edizione delle opere di s. Giovanni della Croce (Alcalá 1618), ma senza il Caotico; aggiunse però alla edizione una introduzione alle stesse opere: Apuntamientos para la más facil inteligencia de los escritos de N. S. P. Juan de la Cruz. Compose inoltre poesie spirituali, pubblicate dopo la sua morte da D. Martin de Ugalde: Conceptos espirituales (Madrid 1668).
BibL.: C. de Villiers, Bibl. Carm., I, Roma 1927, pp. 380390; Silverio di S. Teresa, Historia del Carmen deuxième en España, IX, Burgos 1940, pp. 146-54. Ambrogio di Santa Teresa
DIEGO GIUSEPPE da Cadice, beato. - Predicatore e scrittore cappuccino della provincia di Andalusia, n. a Cadice il 30 marzo 1743, entrò nel noviziato il 31 marzo 1758, m. a Ronda (Malaga) il 24 marzo 1801.
Fu chiamato l'apostolo della Spagna, ch'egli percorse predicando, fra la commossa ammirazione dei grandi e del popolo. Fu nominato consultore e teologo in numerose diocesi, canonico onorario di molti Capitoli cattedrali, dottore honoris causa e socio di varie università e istituti culturali. Per motivi religiosi e d'indipendenza nazionale propugnò la crociata contro i rivoluzionari francesi (1793-95); ebbe molta diffusione e varie edizioni l'opuscolo El soldado católico en guerra de religión (Ecija 1794). Le sue prediche e discorsi raccolti nella Colección de las obras del v. p. Fr. Diego Josef de Cádiz ( 5 voll., Madrid 1796-99) furono diffusi anche in numerose edizioni separate. Prezioso documento di spiritualità sono le Cartas de conciencia que el b. Diego 7 de Cádiz dirigió a su director espiritual (Siviglia 1904). Propagò in modo particolare la devozione alla S.ma Trinità ed ai privilegi di Maria. Fu beatificato nel 1894 da Leone XIII. Festa il 26 marzo.
BibL.: Paolo dalla Pieve, Vita del b. D. G. da C., Roma 1894; Ambrogio da Valencina, El Director perfecto y el Delgado Santo. Correspondencia epistolar del b. D. 7. de C. con el V. P. Maestro Francisco Javier Gonzalez y viceversa, 4^{°} ed., Siviglia 1924; Sebastión de Ubrique, Vida del b. D. 7. de C., 2 voll. ivi 1926; id., Estudio sobre la oratoria del b. D. 7. de C.
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in Collectanen Frane., 7 (1937), pp. 567-608; 8 (1938), pp. 38-69; Suralin de Auscio, Rescilia bibliogrillica de las obras impresas del b. D. 7. de C., Madrid 1947; id.. El derecho de Maria a la inmortalidad segin las obras del b. D. 7. de C. delatadas a la Inguisición, in Estudios Frane., 49 (1948), pp. 329-32; 50 (1949), pp. 177-208; id., Doctrina anucionista del b. D. 7. de C., delatada a la Inguisición, in Verdad y Vida, 6 (1948), pp. 317-43. Ilusino da Milano
DIEGO SUAREZ, vicariato apostolico di. In Africa, nell'isola di Madagascar. Trac origine dal vicariato apostolico di Madagascar eretto il 21 genn. 1848 e diviso il 16 genn. 1896 in vicariato apostolico meridionale e in vicariato apostolico settentrionale.
Il 5 luglio 1898 quest'ultimo vicariato fu diviso in vicariato apostolico centrale, affidato ai Gesuiti, e in vicariato apostolico settentrionale affidato alla Congregazione dello Spirito Santo. Il 20 maggio 1913 ebbe l'attuale denominazione e da esso il 15 marzo 1923 fu distaccato il vicariato apostolico di Majunga. Nel 1932 due distretti furono ceduti alla prefettura apostolica di Nossihé e Mayotte, ora Ambanja.
Ha una superfice di 90.000 kmq . Vi sono it missioni con 39 pp. Spiritani, 7 sacerdoti indigeni, 27 suore catechiste missionarie di Maria Immacolata, di cui 4 indigene, 64 istitutori, 568 catechisti. La popolazione totale è di ca. 483.722 \mathrm{ab}. di cui 38.825 cattolici, 9686 catecumeni. Scuole professionali 7 con 129 alunni, primarie 32 con 2129 alunni.
Bibs.: Elut du personuel et des oeuvres de la Congregation du Saint-Esprit, La Chapelle-Montligson (Orne) 1949, pp. 112113.
Saverio Paventi
DIEHL, Charles. - Bizantinista, n. a Strasburgo il 4 luglio 1859, m. a Parigi il 2 nov. 1944. Fu professore alla Sorbona e membro dell'Institut de France. Il D. ha proseguito la dotta tradizione dei bizantinisti francesi che si inizia nel secc. xvir e xviri con il p. Ph. Labbe, il Du Cange, il Le Quien, il Lebeau; seguita nel sec. xix con A. Rambaud, L. G. Schlumberger e il D. medesimo, che le ha dato un nuovo impulso.
I suoi scritti più importanti sono: Etudes sur l'administration byzantine dans l'exarchat de Ravenne (Parigi 1888); L'Afrique byzantine (ivi 1896), cui segui l'opera più notevole in quanto caratterizza quello che sarà nei suoi fondamentali elementi la civiltà bizantina: Justinien et la civilisation byzantine au VIe siècle (ivi 1901): seguono: Etudes byzantines (ivi 1905); Figures byzantines (ivi 1906-1908, due serie); Manuel d'art byzantin (ivi 1910, 2ª ed. ivi 1915) strumento indispensabile di lavoro; Histoir de l'empire byzantin (ivi 1919); e infine la efficace opera di sintesi: Byzance, grandeur et décadence (ivi 1919). Da ricordare anche un volume sulla storia di Venezia: Une république patricienne (ivi 1915). La sua scuola è stata un fecondo semenzato di dotti bizantinisti.
Bibs.: Mélanges C. D, Parigi 1930 (bibliografia completa degli scritti fino a detto anno); Necrologia. in Byzantion. 17 (1944-45), p. 314 sgg.; L. Bréhier, La collaboration de C. D. au fournal des savants, in fourn. des sav.. 1944, p. 169-178.
Luigi Maria Catteruccia
DIEKAMP, Franz. - Teologo, n. a Geldern (Renania) l'8 nov. 1864, sacerdote nel 1887, dal 1902 professore di teologia dogmatica a Münster (Westfalia), m. nel 1943.
Autore di : Die Gotteslehre des hl. Gregor von Nyssa (Münster 1896); Hippolytos von Theben (ivi 1898); Die origenistischen Streitigkeiten im 6. Jahrh. (ivi 1899); Doctrina Patrum de Incarnatione Verbi (ivi 1907); Patres apostolici (ed. F. X. Funk, II, 2, Tubinga 1913); Katholische Dogmatik nach den Grundsätzen des hl. Thomas v. A. (3 voll., 9^{\mathrm{a}-10ª} edd., Münster 1942). Traduzione latina: Theologiae dogmaticae manuale (4 voll., ivi 19321933). Fondatore ed editore della rivista: Theologische Revue (Münster 1902 sgg.). D. era uno dei migliori conoscitori della storia del dogma nella Chiesa antica.
Bibs.: A. Struhor, Fr. D. zum Grddchtuis, in Theologische Revue, 42 (1945), pp. 145-48.
Erik Peterson

DIEKAMP, Wilhelsi. - Storico, n. a Geldern il 13 maggio 1854, m. a Roma il 25 dic. 1885. Compiuti con splendido successo gli studi di teologia e di storia, esordì la sua carriera con Widukind, der Sachsenführer nach Geschichte und Sagen (Münster in West. 1877).
Varie sue dissertazioni inserite in periodici gli procurarono l'incarico di continuare la collezione Die Geschichtsquellen des Bistums Münster, iniziata da Fiker, Cornelius e Janssen, il che fece pubblicando il IV vol. della serie: Vita s. Liutgeri (ivi 1881). Continuò pure con un fascicolo di supplemento (ivi 1885) la serie Westphälisches Urhundenbuch, iniziata da Wilmans e W. E. Giefers; iniziatosi poi alla diplomatica pontificia, vi contribuì con ottime dissertazioni nei periodici Historisches Jahrbuch (4 [1833], p. 210 sgg.) e Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung (3 [1882], p. 565 sgg.; 4 [1883], p. 497 sgg.; 5 [1884], p. 141 sgg., 622 sgg.).
Bibs.: S. Schulte, Necrologia. in Histor. Jahrbuch, 7 (1886). pp. 266-74; Hartte, V, coll. 1774-43. Celestino Tessore
DIENTZENHOFER, famiglia - Architetti tedeschi originari di Aibling in Baviera e che si dividono in due rami, uno attivo a Bamberga e l'altro a Praga; del ramo di Bamberga il più antico rappresentante è Georg, m. nel 1689 a Waldsassen, il quale costruì la chiesa di S. Michele a Bamberga.
Più interessanti : Johann Leonard D. e Johann D., fratelli. Il primo, attivo a Bamberga fin dal 1687, m. in quella città nel 1707. Nel 1703 lavorò alla costruzione della residenza del vescovo mentre costruiva anche l'abbazia. Altre sue opere sono il convento e l'abbazia di Banz presso Lichtenfeld e il convento di Schöntal sul Jagst. Johann proseguì l'attività del fratello; costruì il duomo di Fulda e quindi il bellissimo castello di Pommersfelden e la chiesa del convento di Banz. Tutti e tre questi architetti operano traducendo con accento alemannico il linguaggio architettonico di gusto italiano. Georg
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è ancora fedele ai precetti vignoleschi consacrati nella chiesa del Gesù mentre Johann Leonard e Johann sono più inclini alle forme borrominiane non senza subire qualche influsso francese.
Al ramo bavarese della famiglia appartiene Christoph, n. nel 1665 ad Aibling e m. a Praga nel 1722, dove gli vengono assegnate molte costruzioni che sviluppano temi di origine italiana, soprattutto del Guarini; tuttavia non si conoscono i limiti effettivi della sua attività.
Più celebre il figlio Kilian Ignaz, n. a Praga nel 1689 ed ivt m. nel 1731. A Vienna conobbe l'opera di J. B. Fischer von Erlach e di L. Hildebrandt, i cui influssi fuse con gli elementi guariniani a lui derivati dall'ini. ciale ammaestramento paterno. Suo capolavoro è forse la chiesa di Vodolka in Boemia; lavorò intensamente a Praga ove riusci a dare una particolare intonazione a numerosi ambienti architettonici della città. Si ricordano oltre la bella chiesa di S. Tommaso, quella di S. Bartolomeo, e le altre dei SS. Pietro e Paolo, di S. Giovanni Nepomuceno, di S. Caterina, ecc. Gli vengono anche assegnati molti conventi e palezzi a Praga e fuori, ma non si esclude che una parte di queste costruzioni sia stata eseguita da suoi aiutanti, o seguaci.
Bibl.: H. Schnerbec, Beiträge zur Geschichte d. D., Praga 1900; id., s. v. in Thieme-Becker, IX, pp. 238-39; G. Dehio, Handbuch f. deutsch. Kunstdenkmäler, I-III-IV, Berlino 1923 1926-27, v. indice; Fr. Baumgart e O. Stefan, s. v. in Eur. Ital., XII (1931), pp. 779-80.
Emilio Lavagnino
DIEPENBROCK, Melchior von. - Cardinale, n. a Bocholt (Vestfalia) il 6 genn. 1798, m. nel castello di Johannisberg (Alta Slesia) il 20 genn. 1853. Da prima ufficiale nell'esercito, fu attirato alla carriera sacerdotale dall'amico J. M. Sailer, che segui, come segretario, quando questi fu eletto vescovo di Ratisbona. Quivi fu canonico (1830), decano (1835), vicario generale (1842-44); nel 1845 fu a sua volta nominato principe vescovo di Breslavia. Il suo ministero incontrò difficili situazioni religiose e sociali, che egli seppe affrontare decisamente, sia provvedendo ad una migliore cultura e formazione del suo clero, sia difendendo accanto all' Stato la pace religiosa, l'ordine e la vera tolleranza. Nel 1848 fu eletto deputato al Parlamento di Francoforte; nel 1850 Pio IX lo creò cardinale.
Opere principali: Geistlicher Blumenstrauss aus spanischen u. deutschen Dichtergärten (Sulzbach 1829, 4^{°} ed. ivi 1862); H. Susos Leben u. Schriften (Ratisbona 1829, 4^{\text {a }} ed. ivi 1884); Predigten (ivi 1841); Hirtenbriefe (Münster in W. 1853), Briefe (postuma, Francoforte 1860).
Bibl.: H. Förster, M. v. D., ein Lebensbild, Ratisbona 1859; J. H. Reinkens, M. v. D., Lipsia 1881; J. Jungnita, Beziehungen der Kard. M. v. D. zu König. Friedr. Wilhem IV., Breslavia 1903; H. van Han, Briefe der Kard. D., in Pastor bonus, 34 (1921-22), pp. 179-85, 261-73, 223-28. Celestino Testore
DIERINGER, Franz Xaver. - Teologo, n. a Rangendingen, presso Hechingen, il 22 ag. 1811, m. a Veringendorf (Hohenzollern), l'8 sett. 1876. Studiò a Tubinga e a Friburgo (sacerdote nel 1835). Insegnò nei seminari di Friburgo e di Spira. L'arcivescovo di Colonia, von Geissel, lo fece nominare nel 1843 professore di dogmatica e di omiletica nell'Università di Bonn, dove occorreva far fronte alle correnti hermesiane e güntheriane che vi dominavano. Con tali intenti il D. pubblicò la Katholische Zeitschrift für Wissenschaft und Kunst (Bonn 1844-49). Nel 1848 fu deputato al Parlamento di Francoforte.
Quantunque in antecedenza avesse difeso l'infallibilità papale, si lasciò condurre dai suoi colleghi di Bonn alla dottrina contraria (articoli nel Bonner Theol. Lit. Blatt [1866] contro Reinerding, e contro Kleutgen [1868], usciti anche separatamente col titolo : Die Theologie der Vor- und Jetztzeit, Bonn 1868). Fu tra i primi a sottomettersi quando l'arcivescovo Melchers lo ri-
chiese espressamente a tutti i professori di Bonn; abbandonò nel 1871 la cattedra, ritirandosi a Veringendorf come parroco. Tra i suoi scritti principali vanno ricordati ancora: Kanzelvorträge an gebildete Katholiken (2 voll., Magonza 1846); Der hl. Karl Borromäus und die Kirchenverbesserung seiner Zeit (Colonia 1846); Lehrbuch der katholischen Dogmatik (2 voll., Magonza 1847); Dogmatische Erörterungen mit einem Güstherianer (ivi 1833); Das Epistelbuch der katholischen Kirche (3 voll., ivi 1863); Laienkathechismus über Religion, Offenbarung und Kirche (ivi 1863 ).
Bibl.: F. Ph. Kaulen, s. v. in Kirchenlexikon, III, coll. 1727-31; O. Pfiff, Kard von Geissel, 2 voll., Friburgo 1829-96, passim; A. Lauscher, Die hath-theol. Fakultät der Rheinischen Friedr. Wilhelm-Universität zu Bonn, Bonn 1920, pp. 31, 35, 63-65, 76-78; F. Lauchert, s. v. in LThK, III, col. 313 .
"DIES IRAE". - Sequenza per la Messa dei defunti, che consta di diciassette strofe ternarie di ottonari piani monorimi, più sei di chiusa, di altro sistema strofico: in tutto 57 versi. Ma la sua lunghezza originaria non dovette essere questa, anche perché nel contenuto, fino al verso 51 , nulla accenna ai defunti e alle pene del purgatorio : è probabile quindi che l'inno si cantasse in tal forma nella Messa della prima domenica d'Avvento, quale acconcia preparazione al brano evangelico sulla fine del mondo (Lc. 21, 25-33) che si legge quel giorno. In seguito vi furono aggiunti i tre distici conclusivi che lo resero adatto alla Messa per i defunti e si diffuse grazie ai libri liturgici francescani e domenicani (il testo attuale si trova già nel Missale Romanum, pubblicato a Venezia nel 1493). Tale ipotesi sulla struttura primitiva della sequenza sembra confermata anche da una delle redazioni più antiche che se ne conoscono, conservataci in un codice proveniente da Caramanico (ora alla biblioteca Nazionale di Napoli [VII. D. 36], fine del sec. xII), e che termina appunto con la terzina corrispondente alla 17^{\text {a }} del Messale romano. Non va tuttavia taciuto che un altro tra i codici più antichi (biblioteca Angelica di Roma [D. 7. 3.] dal monastero degli Eremitani di S. Agostino in Gerusalemme, paleograficamente attribuibile al sec. xili), riproduce con fedeltà il testo del Messale, compresi i sei versi finali. Meritano poi particolare menzione due tarde lezioni del D. i., conservateci l'una nella chiesa di S. Francesco di Mantova (incisavi con caratteri non anteriori all'inizio del Quattrocento) e l'altra nelle opere di Felice Hammerlin (o Hemmerli), noto scrittore po-litico-religioso di Zurigo (1388-1461 ca.), canonico e cantore di quella città; ma entrambe presentano tali variazioni ed ampliamenti rispetto alla redazione del Messale (il testo mantovano comprende 22 strofe, l'hammerliniano 24) da farsi sospettare opera di poco esperti e poco opportuni rimanipolatori.
Questione assai controversa è quella del tempo di composizione e dell'autore dell'inno. I nomi più svariati sono stati posti in campo, da Gregorio Magno a Innocenzo III, da s. Bernardo a s. Bonaventura e a s. Tommaso, per citare solo i più insigni; l'Ermini recentemente ha sostenuto l'attribuzione a Tommaso da Celano (n. nel 1200 ca.), il biografo di s. Francesco, autore anche di altre due sequenze (Fregit victor virtualis e Sanctitatis nova signa). Questa attribuzione era fondata su una certa tradizione dell'Ordine francescano (ad es., fra' Bartolomeo da Pisa, nel suo Liber conformitatum, scritto tra il 1383 e il 1390 , attesta che Tommaso da Celano "presam de mortuis, quae cantatur in Missa, D. i. dies illa, etiam fecisse dicitur», notizia che viene
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confermata dalla tarda epigrafe apposta sulla tomba di lui); perciò prima dell'Ermini s'erano pronunciati per il Celanese il Wadding, il Daniel, il Mohnike, lo Chevalier, il Baby. Però non può sfuggire che i rapporti di stile e di pensiero da lui istituiti tra gli scritti del Celanese e il D. i. sono assai labili, mentre l'Inguanez, che ne pubblicò la redazione contenuta nel codice di Caramanico, ne anticipò la composizione al sec. xit.
Né sembra indispensabile pensare a un influsso della letteratura pseudo-profetica e del pensiero gioachimita sull'ispirazione delle prime strofe, che dipingono a colori terrificanti il giorno del Giudizio qualora si ponga mente al passo biblico: "Dies irae dies illa, dies tribulationis et angustiae, dies calamitatis et miseriae, dies tenebrarum et caliginis, dies nebulae et turbinis, dies tubae et clangoris super civitates munitas et super angulos excelsos" (Soph. 1, 14-16). Del resto, tutto il medioevo è straordinariamente ricco di sequenze liturgiche che hanno per oggetto la penitenza e il Giudizio universale (l'Ermini stesso ne annovera non meno di un'ottantina); dal canto proprio l'Inguanez ricorda un ritmo dell'viit-ix sec., le cui somiglianze di forma e di contenuto con il D. i. sono rilevantissime. Inoltre anche la letteratura non strettamente liturgica dell'età di mezzo si compiace di trasmettere attraverso i secoli e di svolgere con particolare compiacimento temi che hanno spesso palese attinenza con la materia del D. i.: basti ricordare, ad es., i diffusissimi "contrasti" tra l'anima e il corpo.
Se l'autore della sequenza non svolse un argomento originale, tuttavia i suoi versi posseggono una singolare forza espressiva ed incisiva, e riflettono la sincera commozione del peccatore, che, se si turba grandemente dapprima all'idea del Giudice che dovrà conoscere e pesare tutte le sue colpe, si placa poi nella speranza, anzi nella certezza della divina clemenza, verso la quale il poeta trova accenti di semplice e serena fiducia.
Bist.: F. Ermini, Il «D. i. , Ginevra 1928; D. M. Inguanez, Il D. i. in un codice del sec. XII, in Miscellanea Cassinese, 9 (1931), pp. 3-11, articolo riprodotto anche nella Rivista liturgica, 18 (1931), pp. 277-82; id., Il poeta del D. i., in Medioevo latino, Modena 1938, pp. 277-83.
Ruggero M. Ruggieri
Il D. i. è obbligatorio in tutte le Messe dei defunti, fatta eccezione per quella quotidiana, nella quale, quando non è cantata, si può omettere.
Il tema musicale del D. i. è preso dall'antifona Ego sum qui sum, del primo salmo del Notturno di Pasqua. Si può anche paragonare col versetto del responsorio Libera me (anzi alcuni autori sostengono che il D. i. non sia altro che un tropo di questo versetto), ed è svolto in maniera che si allontana assai dalla serenità delle melodie gregoriane che illustrano il pensiero della morte: queste creano una atmosfera di pace e di luce, quella vuole la terribilità del giudizio finale. A questo tema si ispirarono, nella polifonia classica, Palestrina, Victoria, O. Vecchi, F. Anerio, ecc., mentre nei secoli posteriori la sequenza fu liberamente musicata con carattere profano e talora melodrammatico (Mozart, Cherubini, Verdi). Nell'epoca moderna il tema originario si riaffaccia qua e là in composizioni di Berlioz (Symphonie fantastique, Grande Messe des Morts), di Liszt (Symphonie zu Dante's Divina Commedia, Inferno), di Saint Saëns (Danse macabre) ecc.
Pietro Thomás
DIES ORIENTALIS : v. ORIENTE CRISTIANO.
DIESSBACH, Nicolaus Joseph Albert von. Gesuita, apostolo della buona stampa, n. a Berna, da famiglia patrizia calvinista, il 15 febbr. 1732, m. a Vienna il 22 dic. 1798. A 15 anni entrò nel reggimento di Berna, al soldo del re di Sardegna, coman-
dato da un suo zio. Da calvinista divenne incredulo, quindi nel 1754 cattolico. Il re Carlo Emanuele III gli affidò, subito dopo, il comando di un reggimento sardo e lo incaricò dell'istruzione militare di Vittorio Amedeo III. Nel 1755 sposò la figlia del console di Spagna a Nizza, di Saint-Pierre, che l'aveva portato al cattolicesimo; morta la moglie nel 1758 e affidata la figliuolina al monastero della Visitazione di Nizza, entrò nella Compagnia di Gesù (1759). Ordinato sacerdote il 22 sett. 1764 dal vescovo di Friburgo in Svizzera, fu destinato dapprima a Milano, poi a Torino dove visse anche dopo la soppressione della Compagnia (1773).
Religioso integerrimo e colto, fu un ricercato direttore di coscienze, un apostolo della parola (predicava anche più volte al giorno in italiano, francese e tedesco) e uno salante educatore del giovane clero per il quale istituì tra l'altro l'Amicizia sacerdotale (v.). Viaggiò molto a scopo di apostolato, e fece lunghi soggiorni a Vienna, dove si recò per preparare l'arrivo di Pio VI nel 1782 e dove raccolse, nell'Amicizia cristiana (v.), un eletto stuolo di cattolici viennesi (il barone Giuseppe Penkler, il sacerdote Franz Schmid, il redentorista s. Clemente Hofbauer ecc.), dai quali nacque poi il movimento letterario ed artistico austriaco del primo Ottocento, noto sotto il nome di romanticismo austriaco. Fu soprattutto un apostolo della buona stampa : a tale scopo cercò l'Amicizia cristiana; scrisse varie opere di ascetica e di apologetica tra le quali merita un particolare ricordo: Le chrétien catholique inciololèement attaché à la religion par la considération de quelques unes des preuves qui en établissent la certitude ( 3 voll., Torino 1771); diffuse in Italia, Francia, Svizzera, Polonia e Austria le opere di s. Alfonso, onde combattere il rigorismo giansenista. Presentò all'imperatore Leopoldo II un coraggioso memoriale (Adresse d'un catholique à S. M. I. et R. Léopold second roi de Hongrie et de Boème à son avènement ou thráne [30 sett. 1790]) circa gli errori dottrinali del tempo, in specie il giansenismo, gli interessi della Chiesa e il ristabilimento della Compagnia di Gesù. Trovò un valido aiuto per le sue opere di apostolato nel servo di Dio Pio Brunone Lanteri. Questi due santi sacerdoti furono i pionieri dell'intensa azione per la formazione del clero torinese e subalpino, che ebbe poi il suo centro propulsore nel Convitto ecclesiastico (v.).
Bist.: Elenco delle opere in Sommervogel, III, coll. 2637; E. K. Winter, P. Nicolaus Joseph Albert v. D., in Zeitschrift für Schweizerische Kirchengeschichte, 18 (1924), pp. 22-41, 282304 (estratti dell' A dresse, pp. 293-304); [A. P. Frutaz], Poitita super introductione causae et super virtutibus servi Dei Pii Brunonit Lanteri (S. R. Congr. Sectio historico, 63), Città del Vaticano 1943, pp. 76-81, 363-64, e passim: nell'Archivio della postulazione degli Oblati di Maria Vergine si conservano interessanti documenti sul D. tra cui copia integrale dell' A dresse.
A. Pietro Frutaz
DIESSEL, Gerhard. - Predicatore redentorista, n. a Freren (Hannover) il 21 genn. 1845, m. a Dornbirn (Austria) il 6 ag. 1907. Studiò a Lovanio e a Münster. Ordinato sacerdote nel 1868, fu parroco a Eutin, missionario a Copenhagen e nelle isole Färöer, quindi parroco ad Amburgo. Nel 1878 si fece redentorista e fu maestro dei novizi ad Eggenburg, successivamente superiore delle case di Grulich, Filippsdorf, Wardha e Katzelsdorf; predicatore di grido, fu pure ricercato direttore di anime.
I suoi scritti ebbero prevalentemente scopo pratico. Si ricordano i vari volumi di Fastenpredigten (Ratisbona 1890-1914); Maria, der Christen Hort (2 voll., ivi 1900); Die Arbeit betrachtet im Lichte des Glaubens ( 3^{4} ed., ivi 1904); Das grösste Denkmal der göttl. Liebe ( 2^{4} ed., 2 voll., ivi 1909), che ha nell'introduzione una breve biografia dell'autore; Predigten und Konferenzen ( 3 voll., ivi 1912-14); Die betrachtende Ordensfrau (2 voll., ivi 1921-26).
Bist.: L. Leitgeb-C. Tauscher, Lebensbilder der 1867-1914 verstorb. Redenpt. der österreichisch. Provinz, 2^{4} ed., Vienna 1920, pp. 248-62.
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DIETENBERGER, Iohann. - Teologo e polemista domenicano, n. a Francoforte sul Meno nel 1475, m. a Magonza il 4 sett. 1537. Promosso dottore in teologia a Magonza (1515), fu due volte priore a Francoforte ( 1516-17 e 1520 ) reggente dello Studio domenicano di Treviri ( 1518 ), priore a Coblenza (1526), professore dell'Università di Magonza (1532) e infine inquisitore nelle diocesi di Magonza e Colonia.
Fu uno dei teologi che ompilarono la « Confutazione della Confessione di Augusta». Scrisse varie opere polemiche contro Lutero, tra cui va ricordata: De vatiis monasticis contra renovarium M. Lutherii de iis indicium (Colonia 1524). Molto nota la sua traduzione in tedesco della Bibbia (Magonza 1534), che ebbe un centinaio di edizioni.
Brat.: Quétil-Echard, II, p. 89; N. Paulus, Die deutschen Dominikaner in Kämpfe gegen Luther 1518-63, Friburgo in Br. 1920, pp. 186-89.
Alfonso D'Amato
DIETE PROTESTANTI. - Adunanze di rappresentanti religiosi-politici degli Stati di Germania, dei primati del Regno d'Ungheria e degli emlesari della Svizzera e del mondo scandinavo. Le D. principali furono quelle di Augusta (1518, 1530, 1547, 1555, 1686), di Worms (1521, 1536), di Norimberga (1523, 1524), di Spira (1526, 1529, 1544), di Colonia (1530), di Francoforte sul Meno (1539) e di Batisbona (1542-1621).
Nella D. di Worms, aperto da Carlo V il 28 genn. 1521, intervenne Lutero personalmente, mentre il Papa era rappresentato dai due legati, poi cardinali, Mistno Caracciolo (1459-58) incaricato per gli affari politici, e Girolamo Aleandro ( 1480-1542 ) per quelli ecclesiastici. Alla D. di Norimberga del 1522 si ordinarono preghiere e processioni, e s'impose pure una tassa per allontanare la minaccia dei Turchi. Ne fu legato papale Francesco Chieregati. Alla prima D. di Spira, estate del 1526, i principi protestanti osarono per la prima volta proclamare la loro fede dissidente, e chiedere la convocazione di un concilio generale o nazionale, per risolvere la questione ecclesiastica, suscitata dall'irrompere della riforma di Lutero. La incombente invasione turca e lo screzio tra l'Imperatore ed il Papa favorirono questo contegno baldanzoso dei luterani, per cui ogni principe protestante da allora in poi si rivendicò ed esercitò il cosiddetto diritto di riformare la religione, ius reformandi religionem. Da ciò s'è accreditata la massima, antispirituale ed antiindividuale, secondo la quale il capo politico d'un territorio ne è pure il capo religioso: Cuina regio, eius et religio. Alla D. d'Augusta del 1530 tenuta alla presenza dell'imperatore Carlo V, il 24 giugno il nunzio papale Lorenzo Campeggio, mentre a Vienna, dalla torre di s. Stefano, s'udivano le preghiere del muezzin, ammoni gli Stati tedeschi di non staccarsi dalla Chiesa cattolica e li invitò ad imitare l'esempio degli altri sovrani cattolici. L'indomani il dr. Bayer, vice-cancelliere della Sassonia elettorale, lesse invece la Confessione di Augusta che, poi, venne firmata da sette principi.
Quindici D. si tennero in Germania tra il 1848 e il 1872, dai rappresentanti del protestantesimo evangelico o positivo tedesco: Wittenberg (1849), Stoccarda (1850), Elberfeld (1895), Brema (1852), Berlino (1853), Francoforte (1854), Lubecca (1856), Stoccarda (1857), Amburgo (1858), Barmen (1860), Brandeburgo (1862), Altenburg (1864), Kiel (1867), Stoccarda (1869) ed Halle (1872). Si prefiggevano di «sanaer il divorzio» tra le idee e la vita di una grande parte della nazione e le dottrine del Vangelo, di stringere i fedeli in comunione tra loro come membra dell'unico corpo di cui Cristo è il capo, e di creare un centro d'azione per recare, ove necessità lo richiedesse, i rimedi indicati dalla parola di Dio. Il programma è stato però frustrato dalle profonde divergenze esistenti tra i luterani, i membri della cosiddetta unione positiva e quelli del partito di centro (Mittelpartei). E così le d. ecclesiastiche non hanno avuto più luogo.
Brat.: E. Meyer, Der Speisner Reichstag 1319, Berlino 1929; J. Schmidt, Wormser Reichstage, in LThK, X, coll.
974-75; J. Dedieu, Augsbourg (confession d'), in DHG, V, coll. 406-408, con bibl.
DIETWINO. - Nelle fonti Theod(ew)inus, cardinale. Si ignora l'anno di nascita. Monaco a Marmoutier e abate di Gorze, nel dic. del 1134 o poco dopo fu creato da Innocenzo II cardinale vescovo di S. Rufina (Porto e Silva Candida). Fu scelto da Innocenzo II ed Eugenio III per importanti missioni in Germania. Nel 1135 s'adoprò per la pacificazione degli Hohenstaufen con Lotario II e assisté alla Dieta di Bamberga ( 18 marzo 1135). Scomunicò Sigibodone ed altri scismatici (Jaffé-Wattenbach, 7772). Tre anni dopo facilito l'elezione dello svevo Corrado III e l'incoronò ad Aqu'sgrana re dei Romani ( 13 marzo 1138). Gli rimase accanto come consigliere fino al 1142.
Durante questo lungo soggiorno consacrò l'altare della «domus hospitalis Pontis Bargiac» (Jaffé-Wattenbach, 7954) e conformò i privilegi del monastero di Reichensu (Jaffé-Wattenbach, 8084, 9208). Ritorno in Germania nel 1147 latore di un messaggio di Eugenio III a Corrado III e con il card. Guido di Firenze accompagnò costui e Luigi VII in Oriente, come legato papale alla seconda Crociata (1147-49). Ne ritornò nel 1149 e m. a Roma nel 1153.
Ireneo Daniele
DIFENSORE DEL VINCOLO. - L'ufficio del d. del v., unitamente a quello del promotore di giustizia, che interviene nelle cause contenzjose e penali di interesse pubblico, si può dire analogo a quello del pubblico ministero in un ordinamento giudiziario civile: peraltro tali uffici od organi non si possono considerare nel diritto canonico quali emanazioni del potere esecutivo, dal momento che per il diritto della Chiesa non sembra che viga il principio di una netta distinzione dei poteri.
Il d. del v. è uno speciale organo creato allo scopo di provvedere, come dice la parola, alla difesa del vincolo nelle cause riguardanti il matrimonio (nullità o dispensa dal matrimonio rato e non consumato) e l'Ordine Sacro.
L'intervento del d. del v. in giudizio nelle cause suddette è obbligatorio e, in suo difetto, si ha la nullità del processo, per quanto riguarda gli atti compiuti senza la previa citazione dello stesso d. del v. (CIC, can. 1587). La quale nullità può, però, essere sanata nel caso che il d. del v. non citato intervenga spontaneamente nel giudizio.
Si noti inoltre che al d. del v. che, citato, non sia comparso, devono essere comunicati gli atti compiuti nella sua assenza, affinché egli possa proporre le deduzioni e le conclusioni che ritenga del caso.
Per il can. 1588 un'unica persona può attendere alle funzioni di d. del v. e promotore di giustizia, salvo che il cumulo non sia proibito o che non sia praticamente attuabile, come accade nel caso in cui il promotore di giustizia impugni la validità del matrimonio. L'attività del d. del v. (a differenza di quella del promotore di giustizia) è un'attività vincolata, poiché ad esso è fatto sempre obbligo di concludere pro validitate vinculi, con riserva, ben s'intende, al promotore di giustizia di chiedere eventualmente, per ragioni di pubblico interesse, che sia invece dichiarata la nullità del vincolo stesso. Viceversa, sul d. del v. il vescovo non esercita per nulla quella auctoritas che gli è propria nei riguardi del promotore di giustizia (cf. can. 1954 \S 3 nn. 1, 2 e 3).
Tra i doveri del d. del v. è, oltre quello basilare di fare quanto occorra per la difesa del vincolo, quello di proporre appello contro la prima sentenza dichiarativa di nullità (anche se preceduta da altra che abbia respinto la domanda di nullità). Egli può inoltre appellare da una sentenza pro nullitate confirmatoria di altra sentenza della stessa natura.
Il d. del v. (come il promotore di giustizia) è nominato
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dal vescovo, che lo presceglic tra i sacerdoti della diocesi che abbiano i requisiti prescritti dal can. 1589 (integra reputazione, conoscenza del diritto canonico e doti di prudenza e giustizia). Tale nomina può esser fatta o in via generale per qualsiasi procedimento in cui egli debba aver parte o può esser limitata a singoli procedimenti.
Si vedano, inoltre, sui doveri del d. del v. relativamente allo svolgimento del processo, le norme contenute nel cann. 1672, 1743, 1759. 1773, 1830, 1863, 1968, 1969, 1981, 1984 e 1991. Essi riguardano sia la fase istruttoria (quale, p. es., l'obbligo di essere sempre presente durante l'interrogatorio delle parti e durante l'esame dei testi e dei periti e quello di presentare al giudice gli interrogatori da proporre alle parti ed ai testi) sia il dibattimento (quale, p. es., l'obbligo per il d. del v. di presentare le proprie deduzioni o animadversiones).
Il d. del v. ha il diritto di essere sentito per ultimo nella discussione della causa ed ha facoltà di proseguire, per suo conto, quando l'interesse pubblico lo richieda, i procedimenti caduti in perenzione per la contumacia dell'attore (can. 1830) e di proporre querela di falso contro le sentenze emanate senza l'osservanza delle forme prescritte (can. 1897 § i).
Il d. del v., cosi come il promotore di giustizia, può essere rimosso dall'ufficio per giusta causa, a cura del vescovo (can. 1590 § 2), ed è inoltre passibile delle sanzioni penali previste dal can. 1625 per i giudici.
Nelle cause di dimissione del professo di voti perpetui per la religione clericale esente, funzioni analoghe a quelle del d. del v. sono esercitate dal difensore della professione religiosa (CIC, cann. 655 § 2 e 1589 § 2).
Bigi.: Werra-Vidal, VI, p. 96 sgg.: B. Fischer, Die Entwicklung des Instituts der Defensoren in der römischen Kirche, in Ephem. liturc., 48 (1934), p. 443 sgg.: F. Roberti, De facultatibus defensoris vinculi awood appellationem, in Apollinaris, 9 (1936), pp. 310311: F. X. Hichet. De munere defensoris vinculi recte expleudo, in Persod. de re non. can. liturc., 26 (1937), p. 344 sgg.: M. Le-ga-V. Bartoccotti, Commentarius in indicia ecclesiastica, I. Roma 1938, p. 153 sgg.: F. Roberti, De validiore vinculi defensorne comparando, in Apollinaris, 13 (1940), p. 39 sgg.: F. Roberti, De processibus, I. Roma 1941, p. 311 sgg.: F. Della Rocca, Istituzioni di diritio processuale canonica, Torino 1946, p. 102 sgg.
Fornanda Della Rocca
DIFESA LEGITTIMA. - Chi per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui, riguardante l'incolumità personale, o un bene prezioso, in proprio possesso, contro il pericolo attuale di un'aggressione ingiusta, ferisce o uccide l'aggressore, si dice agire per d. l., sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.
La liceità della d. l. sgorga dallo stesso diritto di natura ed è ammessa da tutti i diritti positivi.
I. Merte stoncire. - Già Cicerone, parlando di questo diritto, lo ascrive alla legge naturale : «A natura cuique tributum, ut se et corpus suum tueatur declinetque ea, quae ei nocitura sunt» (De Officiis, 1, 1,), E Gaio : "naturalis ratio permittit se defendere" (D. 9, 2, 45).
Ma nel diritto romano era lecito solo difendersi con l'uccisione dell'aggressore, quando era in gioco la vita, l'integrità personale e il pudore; non già se si trattava di beni, a meno che per ragione del tempo e del luogo dell'aggressione non fosse in pericolo l'incolumità personale (D. 48, 8, 9), oppure il ladro aggredisse, percuotendo la vittima (D. 43, 16, 36, 9). Tuttavia non era illecito prevenire l'aggressore (Cod. 3, 27, 1) e difendere in maniera cruenta non solo se stesso, ma anche i propri (D. 48, 8, 1 § 4).
Poco si sa di preciso sul diritto barbarico in materia, per la diversità delle fonti e dei pareri degli interpreti; ma pare che la d. l. non fosse considerata come istituto a sé, sia per la natura oggettiva dell'antico diritto germanico, sia ancora per la facoltà data ai privati di vendicare l'omicidio.
Il diritto canonico antico confermò la liceità della difesa cruenta (c. 7, D. 1; c. 3, X, 5, 39). Innocenzo III circoscrisse i limiti della difesa «cum moderamine inculparse tutelae» (c. 18, X, 5, 12; cf. ancora c. 6, V, 11 in Sext.; cap. unico in Clement., V, 4). Nell'ambito della
liceità dell'uccisione per d. l. si fece rientrare anche la difesa dei beni di fortuna per riferimento ad Ex. 22, 2 (3, X, 5, 12).
La dottrina canonica, già lungamente discussa dai decretisti, venne ulteriormente elaborata dai teologi moralisti, sotto il controllo del magistero ecclesiastico, che corresse le sentenze troppo lassiste o rigoriste degli uni e degli altri. Fu riprovata così la sentenza di coloro, che pretendevano estendere il campo della liceità della d. l. alla tutela dell'onore (Dens-U, 1117, 1180) o dei beni materiali di scarsissimo valore o che non sono attualmente in nostro possesso (ibid., 1182 sgg.) o dichiaravano legittima la soppressione del giudice nell'imminenza della dizione di una ingiusta sentenza, altrimenti inevitabile, di un falso accusatore o di un falso testimone (ibid., in18), dell'adultero o della moglie, sorpresi in flagrante adulterio (ibid., 1119), oppure accordavano la scriminante della d. l. anche a colui, che avesse potuto altrimenti sottrarsi efficacemente all'aggressione, p. es., con la fuga (ibid., 1180). Tutti casi, in cui non si verifica lo stato di necessità; in cui la soppressione dell'avversario non sempre è il mezzo più adatto per tutelarsi o manca il senso di proporzione dei valori.
D'altra parte furono considerate come infette di rigorismo le sentenze di coloro che non riconoscevano mai lecita la soppressione dell'aggressore, in quanto nella d. l. si ha sempre una sproporzione di valori nella preferenza data alla propria vita temporale sulla salvezza eterna del prossimo. Sentenze che trovarono eco anche in giuristi e filosofi, che vissero più o meno al margine del pensiero cristiano (Grozio, Kant).
Nel diritto canonico odierno è stabilito che la d. l. contro un ingiusto aggressore «si debitum servetur moderamen», esclude del tutto il delitto e quindi la punibilità; mentre, se non è osservato il dovuto moderamen attenua l'imputabilità (can. 2205 § 4).
II. Fondamento della liceità. - D'accordo sulla liceità della d. l., entro determinati limiti ben definiti, più difficile è trovare la ragione ultima della liceità appunto per questo contrasto di valori e di diritti nostri e di altri, e per l'universalità del precetto: "Non occides», che pare non consentire eccezioni all'infuori di un mandato speciale di Dio.
S. Tommaso (Sum. Theol., 2^{2}-2^{20}, q. 64, a. 7) sembra in materia applicare il principio del duplice effetto (v. imputabilita degli effetti).
L'atto di colui che si defende, uccidendo l'aggressore, è da riguardarsi sotto un doppio aspetto: in quanto è diretto alla conservazione della propria vita, ed in quanto produce l'uccisione dell'aggressore. Difendersi è nell'ambito della più piena liceità, essendo connaturale che l'uomo tenda a conservare la sua esistenza quanto più può. L' uccidere poi l'aggressore, quando ciò non è voluto, ma solo permesso per gravissime ragioni, non è ugualmente imputabile al soggetto. Ma su questo tormentatissimo passo di s. Tommaso, che si è cercato di riferire nel senso più ovvio, si è fermata e formata tutta una gamma di interpretazioni e di sentenze dall'Azpilcueta al card. De Lugo, da s. Antonino a s. Alfonso, dal Lessio al Cathrein, al Waffelært, al Van Hove, soprattutto perché il s. Dottore sembrerebbe proibire a chi si difende di intendere direttamente l'uccisione dell'aggressore: il che ad alcuni sembra inaccettabile, anche perché sarebbe una sottigliezza eccessiva e poco pratica. Perciò, oltre le diverse presentazioni del pensiero di s. Tommaso, sono state elucubrate altre spiegazioni, più o meno convincenti.
Alcuni infatti spiegano la liceità ricorrendo ad una specie di delegazione che la pubblica autorità farebbe a chi si trovi in simili circostanze. Ma si può osservare che i Codici parlano solo di effetto scriminante della
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d. l. Altri ricorrono alla necessità di tutelare in questa maniera l'ordine sociale e conseguentemente di promuovere il bene comune; per quanto si potrebbe osservare che al più si ha in ciò un criterio manifestativo della liceità dell'atto e non la ratio ultima. Altri si appellano al conflitto di diritti in caso incompatibili : il che suppone provato ciò che si deve dimostrare: la liceità di togliere la vita all'aggressore. Il Puffendorff trova la ragione ultima nel fatto che nei doveri di natura nessuno può chiedere ad altri quello che egli non adempie ed anzi positivamente trasgredisce. Chi aggredisce ingiustamente i diritti di un altro, perde i propri e si mette da sé fuori della legge. Ma anche i mutui doveri tra gli uomini procedono in ultima analisi da Dio e non cessano senza che in qualunque maniera egli lo voglia o consenta. Meno convincente è poi la teoria della necessità del diritto o dell'autorizzazione di Stato (Notstand und Notrecht), per cui la uccisione dell'aggressore per il semplice fatto che è necessaria alla propria conservazione o permessa dallo Stato sarebbe lecita (Carrara, Pessina, ecc.).
La soluzione è da altri prospettata in base a queste considerazioni. Nell'omicidio si ha una duplice ingiuria: contro Dio, vero padrone della nostra vita; verso il prossimo, che per il fatto che esiste ha diritto alla vita. Ma chi aggredisce è conscio di provocare una reazione, e quindi è responsabile in causa delle conseguenze e toglie alla reazione stessa cruenta il carattere formale di ingiuria; secondo il detto : "volenti non fit iniuria». Che poi questa difesa cruenta di se stesso non sia contraria all'ordinamento etico, che fa capo a Dio, può in parte rilevarsi dall'istinto di difesa insito negli animali e nell'uomo, che per moto spontaneo tende ad opporsi all'aggressore in qualsiasi modo: la voce della natura pare essere la voce del Creatore.
Inoltre la coercibilità, cioè la facoltà morale di difendere un proprio diritto anche con la forza a determinate condizioni, è una qualità del diritto stesso, anche se non essenziale, e come tale deriva da Dio, autore delle cose e dei diritti. Ora il diritto alla vita è un bene sommo: la sua coercibilità deve dunque estendersi al sommo; sarebbe invece illusoria ed inefficace, se non giungesse fino alla difesa cruenta.
Nella S. Scrittura non si trovano altri elementi, che ci rendano manifesta la volontà divina. C'è un passo del Vecchio Testamento (Ex. 22, 2-3) che sembra consentire la difesa cruenta contro il ladro notturno, ma è incerto se ivi si tratti di una disposizione di diritto positivo o di diritto naturale. D'altra parte però non si può dimostrare in alcun modo dalla S. Scrittura l'illiceità della d. l., perché i passi di Mt. 5, 38-39; 26, 52; Rom. 12, 18-19, che parrebbero presentare qualche difficoltà, sono comunemente interpretati nel senso, che ivi si vieti soltanto la cupidigia della vendetta.
Una fonte della dottrina della Chiesa è anche il magistero ecclesiastico, che ha parlato nel senso sopra indicato.
E dunque lecita la d. l. prima di tutto contro colui che è formalmente ingiusto aggressore. E anche lecita contro chi è aggressore ingiusto solo materialmente, perché all'atto pratico un simile esame è quasi sempre impossibile e d'altra parte l'argomento tratto dalla coercibilità del diritto vale contro qualsiasi tipo di ingiusto aggressore.
III. Condizioni per la licetrà della d. l. - Ma la facoltà del ricorso alla forza fisica per la tutela di un diritto non può essere mai illimitata: altrimenti sarebbe arbitraria e sconvolgerebbe anziché tutelare l'ordine etico e giuridico.
Ciò vale anche per il caso della d. l. Dopo quanto si è detto, è facile definire questi limiti, che i moralisti riassumono nella formula desunta dal Codice Giustinianeo «inculpatae tutelae moderatione» (Cod. 8,4,1).
In linguaggio più semplice gli elementi costitutivi della moderatio sono: aggressione ingiusta, reazione proporzionata, necessità della difesa.
1. Aggressione ingiusta. - Per la scriminante del mo-
derame si richiede che l'agente operi per respingere una violenza da sé e da altri, violenza ingiusta o nella sostanza o nel modo, violenza in atto. Dal pericolo nasce un legame di fraternità universale, per il quale la reazione e la tutela ricevono l'impronta della legittimità da chiunque esercitate ed a favore di chiunque: dalla forma egoistica e personale della difesa di sé e dei suoi si assurge così alla forma altruistica ed impersonale della difesa del diritto.
Ingiusta è poi la violenza che viene inferta senza diritto; e basta che la violenza sia ingiusta in sé, senza bisogno di riferirla alla responsabilità dell'aggressore. Fosse anche questi un manisco od un ubriaco, se l'atto suo ha fatto sorgere la necessità di una pronta reazione, la reazione è giustificata.