erciò di ius civile-ecclesiasticum, o di ius civile de re ecclesiastica, oppure di ius ecclesiasticum italicum, gallicum, germanicum, ecc.
Il d. ecclesiastico è quindi, secondo l'uso più comune di tale espressione (almeno ora, e in Italia), il complesso di norme dell'ordinamento giuridico dello Stato, in materie che lo Stato stesso considera aventi finalità religiosa (in senso più ristretto ciò s'intende solo limitatamente alla religione cattolica); in senso lato vi si comprendono anche le norme in materie che, pur essendo religiose, non sono considerate tali dallo Stato (p. es., le norme sul matrimonio, dove vige il matrimonio civile.)
II. Fonti. - E da notare che questo complesso di norme è in parte costituito da norme emanate e formulate direttamente dallo Stato; ma può anche essere in parte costituito da norme non formulate direttamente dallo Stato, bensì formolate mediante riferimento all'ordinamento giuridico della Chiesa; e perciò anche queste norme della Chiesa a cui eventualmente lo Stato riconosca efficacia di norme giuridiche nel proprio ordinamento, fanno parte del d. ecclesiastico dello Stato, come nell'ipotesi inversa le norme statali canonizzate fanno parte del d. canonico.
Si possono raggruppare in tre categorie principali :
a) norme di origine bilaterale, ossia costituenti disposizioni di un accordo tra la S. Sede e lo Stato, ed entrate a far parte dell'ordinamento interno di questo mediante la legge che dà esecuzione all'accordo stesso;
b) norme di origine unilaterale statale, e cioè quelle formulate direttamente dallo Stato per regolare la materia ecclesiastica: molte di esse sono però a loro volta fondate in disposizioni concordatarie, o sono di fatto stabilite d'accordo tra la S. Sede e lo Stato (cf., per l'Italia, art. 43, ultimo comma, del Concordato);
c) norme di origine unilaterale ecclesiastica, le quali cioè siano norme giuridiche nate nell'ordinamento della Chiesa, e dallo Stato fatte proprie e fatte valere come norme del suo ordinamento, mediante un procedimento che si può considerare come rinvio ricettizio.
In Italia le fonti principali del d. ecclesiastico sono costituite dai Patti Lateranensi (v.), dalle varie norme legislative e regolamentari emanate dallo Stato per l'attuazione e l'esecuzione dei Patti stessi, e da talune disposizioni della Costituzione (cf. soprattutto artt. 7, 8, 19 e 20). V. italia, condizione giuridica della Chiesa.
- BibL.: A. Van Hove, Prolegomena, 2^{°} ed., Malines-Roma 1943, pp. 41-42, 370-71, 393-97, 641-42; V. Del Giudice, Manuale di d. ecclesiastico, 7 ed., Milano 1949, pp. 1111 e xir. Pio Ciprotti
VIII. D. MISSIONARIO.
Per d. missionario s'intende quel d. che ha vigore sia nei territori di missione sia in quelli fuori di missione, e che in qualche modo riguarda i missionari e le missioni in quanto tali. Esso si divide in d. mis-
## Page 994
sionario interno o canonico, esterno o civile, misto o concordato.
Il d. missionario interno ossia canonico, oggettivamente considerato, è la somma delle leggi che ordinano l'opera delle missioni. E detto canonico perché emana dalla Chiesa e comprende non solo leggi propriapriamente dette, ma anche disposizioni e norme meno solenni, che hanno origine o dal d. divino o da quello ecclesiastico. Esso riguarda non solo le persone, che sono in missione, ma anche altre che ne sono fuori e ancora non solo i territori di evangelizzazione, ma indirettamente anche quelli di d. comune, relativamente agli istituti e seminari soggetti a Propaganda che ivi si trovino.
Il d. missionario esterno o civile trae la sua origine dagli Stati civiliedè internazionale o nazionale. Il primo comprende i trattati e le convenzioni internazionali, che riguardano direttamente o indirettamente le missioni, nonché le norme generali e spesso i trattati particolari tra le nazioni. Il secondo è quel d. che in un modo qualsiasi riguarda le missioni e i missionari e viene emanato da uno Stato. Questo d. si chiama metropolitano se riguarda la madre-patria; viene detto coloniale se si riferisce alle colonie. L'uno e l'altro si può avere nei territori di missione.
Il d. missionario misto o concordato è quello stabilito in seguito ad un patto o convenzione bilaterale fra la potestà ecclesiastica e la civile.
Sono da ricordare, oltre ai concordati con alcuni Stati dell'America meridionale, come la Colombin, anche le convenzioni tra la S. Sede e il Portogallo circa l'India e il Macao (1928) e circa la diocesi di Meliapor (1929) e l'accordo missionario pure con il Portogallo (1940), nonché l'accordo con la Francia relativo agli onori liturgici dei rappresentanti francesi (1926).
In genere il d. missionario non ha avuto uno sviluppo logico ma presenta adattamenti e perfezionamenti più per le difficoltà da superare che per principi dottrinali. E un d. semplice e spedito, non rigido e assoluto, ma flessibile e vario, che non bada tanto al nome degli istituti giuridici cresti, quanto alla loro utilità. Una sua caratteristica deriva dal fatto che le missioni sono affidate nella gran maggioranza a religiosi. Inoltre esso comprende molte facoltà, privilegi e indulti, dati per lo più in deroga alle norme del d. canonico generale, allo scopo di facilitare l'opera missionaria, per cui il d. missionario non pone il clero ed i fedeli delle nuove Chiese nascenti in una situazione di inferiorità ma ha lo scopo di accelerare sempre più l'opera della cristianizzazione dell'ambiente locale.
Prima della pubblicazione del Decreto di Graziano (1140 ca.) si possono già rilevare elementi di d. missionario, che si moltiplicarono nei secoli successivi specialmente dopo il xir e in modo particolare dopo la fondazione di Propaganda. Durante il Concilio Vaticano si ebbe un tentativo di codificazione del d. missionario che non fu attuato per l'improvvisa interruzione del concilio stesso. Il CIC ha parecchi canoni che riguardano le missioni, ma le prescrizioni contenute non esauriscono la vasta materia in parola. Per avere, quindi, il sistema completo del d. missionario bisogna ricorrere non solo ai canoni del d. canonico, ma alle molteplici disposizioni emanate specialmente da Propaganda, di cui alcune non sono state rese di pubblica ragione e le altre contenute in collezioni comuni e particolari.
Fra queste bisogna ricordare i bollari di carattere generale e quelli dei vari istituti religiosi e del Patronato portoghese e spagnolo. Merita particolare menzione il Bullarium Pontificium S.C.D.P.F., il Jus Pontificium de Propaganda Fide (v.), la Collectanea edita prima a Parigi e poi ad Hong-Kong (1905) dalla Società delle missioni estere di Parigi, la Collectanea di Propaganda stessa e ultimamente la Sylloge.
Bibl.: A. Larrsona, De iure missionaria. Introductio generalis, in Commentarium pro religionis et missionariis, 16 (1935), pp. 103-16, 228-32; 17 (1936), pp. 83-90, 362-67; Ting Pong Lee I., De iure missionario in Concilio Vaticano, Roma 1946;
S. Paventi, La Chiesa missionaria. Manuale di missionologia dottrinale, ivi 1949, pp. 59-90. Saverio Paventi
## IX. Il. D. PRESSO I PRIMITIVI.
I. Cenni generali. - Presso i primitivi, come pure presso i popoli di più alta civiltà, p.es., i Cinesi, il d. è fondato sulla morale e non si comprende senza la morale; e specialmente nella determinazione della pena si cerca la giustizia e la maggiore edificazione del popolo. Poichè l'esigenza della vita comune e quotidiana, l'ideale morale e religioso ispirano e vivificano le relazioni reciproche tra i membri della comunità, le leggi della famiglia, del clan e della tribù, come presso i popoli storici, così anche presso i primitivi non esiste la stagnazione giuridica, ma il d. ha una sua vita propria caratteristica, come la civiltà in cui è incastonato. E però i Miaoze, nell'Asia sud-orientale, p. es., ogni anno al principio dei lavori compestri fanno una solenne assemblea, in cui dànno le norme alla comunità, affinché non si abbiano a ripetere i casi litigiosi del passato; presso i Giagga, nell'Africa orientale, la tradizione attesta che anticamente l'ammenda per l'adulterio della donna era di due capre (v. oltre).
Il d. dei primitivi fa sentire i suoi influssi anche nel d. scritto dei popoli cosidetti storici di alta cultura, perché questi riportano, naturalmente, la loro esistenza in un tempo passato, in cui non avevano ancora l'uso della scrittura, influssi che vono però più abbondanti nel loro d. consuetudinario, in cui si devono distinguere, come per il folklore, tre strati. Il primo è uno strato superiore, che è il prodotto della cultura superiore, in cui però arrivano anche i singoli sbocchi degli strati più profondi; il secondo è uno strato medio, che consiste di sottoprodoni dello strato superiore e di prodotti dell'antica cultura primitiva; il terzo è lo strato inferiore, che consiste soltanto di elementi del periodo preistorico, cioè, prima della storia fondata sui documenti scritti.
Siccome i popoli primitivi non conoscono l'uso della scrittura, perciò il loro d., come ogni altra manifestazione della loro cultura, è oggetto dell'etnologia, chiamata dal Post giurisprudenza etnologica, ma in seguito ordinariamente e con più precisione, etnologia giuridica. Questa, partendo dallo studio comparativo dell'ordine giuridico esistente in un determinato tempo, generalmente l'attuale, quello ordinariamente a noi accessibile, presso un determinato popolo, arriva, allargando la prospettiva del tempo, a fare la storia del d. di questo popolo; allargando poi la prospettiva spaziale o geografica, giunge a fare la storia universale del d., mostrando sempre la causalità concreta dei singoli fenomeni. Essa raggiunge il suo fine ideale, riunendo tutti i fenomeni giuridici, constatabili nella storia dello sviluppo umano, in un sistema, ottenuto con la più grande estensione possibile della funzione dello spazio, del tempo e della causalità. Essa tende, quindi, per sua natura a fare una storia generale del d. e per sé non può essere una filosofia della storia del d., né una teoria generale dell'evoluzione del d., né una scienza teorica o esplicativa, né può fare la ricostruzione delle forme elementari del d. La ricerca e lo studio delle leggi e delle cause generali, che regolerebbero l'evoluzione del d. umano, era il fine che si erano proposto gli etnologi evoluzionisti, considerando essi l'etnologia semplicemente come una scienza naturale della vita sociale. Così pensarono il Bachofen, A. H. Post, il Kohler, il Bastian, il Morgan, il Mc Lennan, l'Andrée, il Giraud-Teulon, lo Steinmetz, il Dargun, Max Schmidt, il Mazzarella e altri. Tra gli etnologi giuristi occupa il posto più ragguardevole A. H. Post (1839-95), che è considerato il fondatore dell'etnologia giuridica, avendone egli per primo impostati i problemi in modo ampio e si-
## Page 995
stematico. Egli è un tipico etnologo evoluzionista. Sotto l'influsso della sociologia positivista, della nota scuola storica del d., della filosofia fenomenalistica di Kant e di Schopenhauer e specialmente della teoria darwiniana dell'evoluzione, egli aveva della storia umana una concezione meccanicistica, considerando tutto l'umanità come una massa unitaria con eguale tendenza di sviluppo, in cui l'individuo non conta niente, non potendo esso, presovi inconsciamente, influirvi con la sua volontà, essendo la evoluzione un fenomeno fatalistico che si prolunga per secoli e millenni. Tutti i popoli sarebbero passati per i medesimi stadi di evoluzione: l'uomo, puro animale, vivente in'una società animale, non conosce i vincoli matrimoniali, quindi la storia della famiglia umana incomincia passando dalla promiscuità primordiale al matrimonio di gruppo, poi a quello per ratto, poi a quello per compra; dalla poligamia si sarebbe giunti alla monogamia, dal matriarcato, quando i figli non conoscevano che la madre, al patriarcato; mentre la società umana formatasi prima in tipo gentilizio si sarebbe poi trasformata in tipo territoriale, poi in quello signorile e poi in quello corporativo.
Il parallelismo che si osserva nelle istituzioni giuridiche dei popoli più diversi nei più diversi tempi, venne spiegato da A. Bastian, data la natura psichica uniforme di tutti gli uomini, con il pensiero elementare e il pensiero etnico. Egli sosteneva la poligenesi della civiltà, che per la natura uniforme dell'uomo si evolve dovunque nella stessa direzione (pensiero elementare), direzione che viene poco deviata dalle condizioni geografiche, climatiche ed economiche (pensiero etnico). La teoria di A. Bastian, come l'evoluzionismo, era dominata dall'idea che tutto è soggetto alle leggi naturali, sia il mondo dei fenomeni naturali, sia quello dei fenomeni sociali e giuridici e in genere spirituali.
Un maggiore approfondimento dei problemi etnologici, ottenuto sia con l'applicazione del metodo storico in etnologia e sia con una più ampia e precisa documentazione etnografica, ha messo in evidenza l'infondatezza di tutte queste posizioni evoluzioniste, sorte, in ultima analisi, da principi aprioristici di indole filosofica, ed ha portato alla constatazione di molti e vari tipi di civiltà, dimostrandone le relazioni reciproche e genetiche e l'individualità storica di ogni popolo primitivo. Siccome ad ogni tipo di civiltà corrisponde un ordine o sistema giuridico caratteristico, perciò i diversi sistemi giuridici sono tanti, quanti i diversi tipi di civiltà umana esistenti nel mondo, i quali dipendono dalla diversità di organizzazione sociale, di economia, di costituzione del potere pubblico e dell'estensione di esso, delle relazioni dei differenti gruppi sociali nell'àmbito dell'autorità, di stabilità o instabilità di dimora, di sviluppo della tecnica delle arti e dei mestieri, della forma di proprietà del singolo, della famiglia, della tribù e del clan, del commercio e delle comunicazioni, e delle concezioni della vita e del mondo.
II. SISTEMI GIURIDICI E FORME CULTURALI. - Stando ai risultati dell'etnologia moderna, si possono oggi distinguere otto sistemi giuridici differenti, che corrispondono a otto forme caratteristiche di civiltà, che sono anche in connessione genetica, almeno con molta verosimiglianza. Non potendo parlare qui di tutti, si dànno brevi cenni di quattro di essi, che sono i fondamentali rispetto agli altri, ma sorti indipendentemente da un unico tipo comune.
1. L'ordine giuridico etnologicamente più antico,
è quello dei popoli detti raccoglitori. Presso questi l'uomo e la donna, i figli e le figlie godono la stessa posizione giuridica, senza distinzione alcuna. Il lavoro quotidiano è diviso equamente tra i due sessi. Il matrimonio è monogamico e fatto liberamente dal giovane e dalla giovane secondo l'esogamia. Le modalità del matrimonio e dello sposalizio sono molteplici e diverse secondo i diversi popoli raccoglitori.
2. I popoli, che vivono con l'allevamento di grandi greggi di bestiame formano un caratteristico tipo di civiltà, chiamata dei pastori nomadi patriarcali. Siccome i figli sposati rimangono in famiglia sotto l'autorità del padre, si è sviluppata la grande famiglia che consta di molte generazioni di consanguinei e delle loro donne, finché dura viva la memoria del capostipite, oppure conta cinque, nove generazioni e poi si divide, come presso i Manciuriani, i Tungusi, i Yacuti. L'autorità del padre di famiglia è molto grande, comprendendo anche il d. di vita e di morte dei membri della famiglia, ma spesso è mitigata, in uno sviluppo posteriore, dall'assemblea degli anziani. Siccome l'autorità e l'appartenenza dei figli è d. del padre, perciò si ha il patriarcato. L'iniziazione della gioventù cade in disuso in un secondo tempo dello sviluppo. Il matrimonio è esogamico.
L'autorità tribale tratta gli affari legali ed economici comuni, come l'assegnazione dei pascoli necessari ad ogni clan, regola le eventuali vertenze, cura le relazioni con le altre tribù, decide la vendetta o la multa per l'omicidio e specialmente organizza la difesa contro tribù nemiche. Ma generalmente lo Stato, nella forma di tribù, è, specialmente in un primo tempo dello sviluppo di questa civiltà, quasi inattivo, perché la grande famiglia fa tutto da sé, come indipendente dallo' Stato.
La religione monoteista, con la caratteristica credenza nel Dio del Cielo, impone molte osservanze e molti riti. Si rilevano particolarmente i sacrifici a Dio nelle stagioni dell'anno, cioè a primavera, quando figliano i greggi; alla fine dell'estate, quando questi tornano dalla montagna; al solstizio d'inverno a s'estate. Speciale importanza hanno due forme di sciamanesimo.
3. Il d. nella civiltà dei totemisti rispecchia, al contrario di quello dei pastori nomadi, un grande sviluppo dello Stato con molteplici organizzazioni sociali e attività artigiane ed economiche comuni e sviluppo anche del senso artistico e del commercio, ma a detrimento della famiglia e della personalità umana nei suoi valori spirituali.
Le tribù e i clan, che la compongono, hanno come capostipite il totem, un animale ordinariamente, ma anche una pianta o una cosa, rispetto al quale tutti i discendenti sono satratti all'osservanza di molti tabu (proibizioni). E una caratteristica credenza del totemismo, che è d'indole non religiosa, ma sociale e con molteplici effetti sociali ed economici e da distinguersi dal totemismo dei sessi, da quello individuale e dal neguellamo. Vi è, quindi, una doppia parentela, cioè naturale e totemica, di cui solo quest'ultima serve come regola di esogamia, quando si contrae il matrimonio. Ogni clan ha il suo totem proprio, il nome del quale, insieme a quello della tribù e quello personale, serve a distinguere ogni suo membra. Il totem, essendo un segno distintivo come uno stemma o emblema, viene apposto nella case, sulle armi e sul proprio corpo.
Quando la civiltà totemista s'incrocia con quella matriarcale, si sviluppa un'organizzazione sociale molto più complicata, secondo la prevalenza dell'una o dell'altra con la formazione di quattro o otto clan totemici e le fratrie e subfratrie esogamiche e la discendenza materna o paterna. Il matrimonio non è fatto direttamente dagli interessati e la scelta della sposa è limitata alla propria classe secondo la legge esogamica e può essere determinata fin dall'infanzia e anche prima della nascita, scegliendo la futura suocera. E permessa la poligamia sororale, purché si possa sostentare più mogli. Non vi sono cerimonie di sposalizio. E permesso prestare la moglie ad un altro uomo, purché appartenga alla classe dei «fratelli». La situazione giuridica della donna è d'inferiorità rispetto all'uomo.
## Page 996
Nel totemismo il concetto e il culto di Dio è oscurato dal grande sviluppo della magia e delle superstizioni e di credenze e pratiche vane; molti riti e feste sono comuni e tribali; in seguito si pratica anche il culto dei morti.
4. Il primo, che rivelò il matriarcato, in cui nella famiglia e nella tribù la discendenza ereditaria è matrilineare non patrilineare, fu lo svizzero Bachofen, giurista e filologo, con la sua opera dallo stesso titolo, cosi specificato Una indagine sulla ginecocrazia nel mondo antios secondo la sua natura giuridica e religiosa (1861). Egli era partito dai Lici dell'Asia minore e dalla sua indagine inferiva che tutti i popoli erano passati per il matriarcato; oggi invece è dimostrato che non è così, anzi questo tipo di civiltà è meglio caratterizzato con il nome di civiltà agricola matriarcale esogamica dei piccoli agricoltori (usano solo la zappa e non l'aratro). La donna, prima inventrice dell'agricoltura, almeno molto verosimilmente, divenne proprietaria personale del campo coltivato, dei suoi frutti, della casa e dei mezzi di lavoro. Il d. di proprietà fu ereditato dalle figlie e non dai figli e cosi è anche attualmente presso molti popoli. In una forma di matriarcato, che sarebbe la prima fase dello sviluppo, la donna non va nella famiglia dello sposo dopo il matrimonio; suo marito la visita di tanto in tanto, divenendo come un ospite nella sua famiglia. Perciò il fratello o, mancando questi, lo zio della moglie acquista, come amministratore della sorella, speciali diritti e doveri rispetto ai nipoti, ai quali fa quasi da padre e capo di famiglia, tanto che in una quarta fase possono ereditare da lui.
In un'altra forma di matriarcato, che sarebbe le seconda fase di sviluppo, il marito va ad abitare presso la moglie e diviene membro della famiglia e tribù di lei. E il matrimonio chiamato in Ceylon bina, che non ammette mogli secondarie, né concubine, ma è monogamo e non si paga per aver la sposa.
In un'altra forma di matriarcato, che sarebbe la terza fase di sviluppo, il giovane, prima di avere la moglie, deve prestare servizio nella casa dei suoceri per un determinato tempo, talvolta fino a quattro anni, come si fa presso gl'Helmi dell'Asia nord-orientale. E il cosiddetto matrimonio di servizio. In un'altra forma di matriarcato, che sarebbe la quarta fase di sviluppo, lo sposo invece di lavorare nella casa dei suoceri, offre loro dei doni per avere la sposa, matrimonio detto, quindi, di compra. La donna, dopo lo sposalizio, va nella casa e nella tribù del marito, ma essa e i suoi figli appartengono sempre alla sua tribù, la successione resta matrilineare; i figli ereditano non dal padre, ma dallo zio materno, che è anche il garante dei loro diritti come pure di quelli della loro madre, sua sorella.
In questa civiltà esistono le società segrete, a cui possono appartenere soltanto gli uomini dopo essersi sottomessi a diverse cerimonie e prove, qualche volta durissime e immorali. Speciali prove e consacrazioni sono richieste per salire i diversi gradi di queste società segrete, che ordinariamente li possiedono, gradi però riservati a quelli che possono pagare i doni richiesti, non possibili ai poveri. Sono società antifemminili, e forse create appositamente per reagire alla preminenza della donna in questa civiltà, ed hanno praticamente in mano l'amministrazione della giustizia e la conservazione dell'ordine statale. Eseguiscono danze mascherate, in cui i danzatoti non devono essere riconosciuti, anche in pubblico dinanzi alle donne ed ai non iniziati, per incutere loro timore e spavento.
Eccezionalmente sono esistite vere ginecocrazie, cioè con la donna a capo di assemblea e di governo, come presso gli Huroni dell'America settentrionale; per lo più anche in questi casi essa ha avuto sempre al suo fianco degli uomini. Quando questa civiltà e quella totemista s'incrociano con quella dei pastori nomadi, si ha la formazione dell'aristocrazia e delle dinastie nelle civiltà secondarie e terziarie, dalle quali provengono quelle dei popoli storici.
La religione ha di particolare il culto dei morti e degli spiriti, che richiede sacrifici e riti in privato e in pubblico; nelle società segrete è il culto dei soli antenati maschili. Il monoteismo s'indebolisce.
III. L'origine del d. - L'etnologia giuridica evoluzionista sostenne che il d., come ogni altra manifestazione culturale, ebbe principio da forme elementari provenienti dal primo evolversi dell'uomo dall'animalità pura al suo lungo divenire di Homo sapiens. Oggi, però, la maggior parte degli etnologi, come degli antropologi, linguisti e preistorici, hanno rigettata la tesi poligenista e accettata la tesi dell'origine monogenerica dell'uomo, tendendo a dimostrare quest'unità sotto l'aspetto della civiltà, della razza e della lingua. Quindi anche tutti i sistemi giuridici, esistenti attualmente nel mondo, presuppongono un primo sistema giuridico, prettamente umano, risposchiante la condizioni culturali della prima famiglia umana e del primo popolo della terra. Non è più possibile constatarlo attualmente nella sua realtà, ma si può dedurre da quello che si consenta presso i popoli etnologicamente più antichi, come si fa appunto per la religione, l'economia e le altre manifestazioni culturali.
Il d. religioso non può provenire dalla magia, non potendosi creare un d. tra le forze anonime e gli uomini, e molto meno dei legami tra i membri di una comunità religiosa; esso non può nascere se non quando siano riconosciuti sia un Essere spirituale trascendente e personale con il quale l'uomo possa trattare e che possa avere un culto anche collettivo, sia dei principi di vita spirituale abbastanza coerenti, razionali, che costituiscano la base ad una comunità religiosa.
Bibl.: J. J. Bachofen, Das Mutterrecht, eine Untersuchung über die Gynäcocratie der Alten Welt noch ihrer religiösen und rechtlichen Natur, Stoccarda 1861; A. H. Post, Bonsteine für eine allgemeine Rechtssisesschrift auf vergleichender ethnologischer Basis, Oldenburg 1880-81, p. 12; S. Meine, Dissertations on early law and customs, Londra 1883, trad. francese: Etudes sur l'aucien droit, Parigi 1884; A. H. Post, Afrikanische Jurisprudenz, Oldenburg 1887; id., Grundriss der ethnologischen Jurisprudenz, ivi 1894-95, pp. 2-4, 123 (trad. it. di Bualante e Longo, Milano 1906); G. Mazzarella, La condizione giuridica del monito nella famiglia matriarcale, Catania 1800; R. S. Steinmetz, Rechtsverhältnisse von eisgekommen Välkern in Afrika und Ozeanien, Groninga 1902; G. Mazzarella, Studi di etnologia giuridica. I. Teoria etno. logica del matrimonio ambiliano, Catania 1902-1905; id., Il metodo negli studi di etnologia giuridica. in Rivista italiana di sociologia, 10 (1906), pp. 585-95; J. Kohler, Die Anfänge des Rechts und das Recht der primitiven Völker (Kultur der Gegenwart, I. Allgemeine Rechtsgeschichte), Berlino-Lipsia 1914, pp. 3, 7, 11, 19; id., Das Recht der Halbholturnoäher, ibid., p. 20; E. S. Hartland, Primitive law, Londra 1924; W. Schmidt-W. Koppers, Völker und Kulturen, Batisbona 1924; H. Trimborn, Grundsätzliches zur Methode der historischen Rechtsforschung, in Zeitschrift f. vergl. Rechtssisesssch. einschließlich des ethnologischen Rechts, und der Gesellschaftsforschung, 42 (1927); id., Die Methode der ethoologischen Rechtsforschung, ibid., 43 (1928), pp. 416-64; R. S. Steinmetz, Ethnologische Studien zur ersten Entsüchlung der Strafe, Groninga 1928; J. Lips, Die Anfduge des Rechts auf Grund und Boden bei den Naturvölkern und der Begriff der Erotvö̈her, in Schmidt-Festschrift, Vienna 1928, pp. 485-94; T. Trimborn, Das Recht der Chibcha in Colandion, in Ethnologica, 4 (1930): H. Wintzer, Das Recht Altmexicon, in Zeitschrift f. vergl. Rechtswiss., 7, g., 45 (1930), pp. 321-480; R. Thurnwald, Werden, Wandel und Gestaltung des Rechts, Berlino 1934, specialmente voll. II e V; W. Schmidt, Das Eigentum in den Urkulturen, Münster in West, 1937, p. 56 e passim; F. Koschaker, L'istitutir du droit et le droit comparé surtout en Allemagne, in Introduction à l'étude du droit. Recueil d'études en l'honneur d'Edouard Laoubert, Parigi 1938, pp. 274-83; R. Battaglia, Schiavitù ed economia. Osservazioni intorno all'origine della schiavitù, in Annali triestini di d., economia e politica, 10 (1939), p. 12; M. Schulien, L'unità del genere umano alla luce delle ultime ricalzanze antropologiche, linguistiche ed etnologiche, Milano 1943; G. Schmidt, Manuale di metodologia etnologica, trad. it. Milano 1949, p. 928.
Luigi Vannicelli
DIRITTO D'ASILO : ASILO, DIRITTO D'.
DIRITTO QUESITO. - Il can. io del CIC, in conformità di quanto stabiliva il diritto romano, che cioè la legge non può avere efficacia relativamente
## Page 997
ai fatti avvenuti nel tempo anteriore alla sua promulgazione, enuncia il principio fondamentale della irretroattività delle leggi nei seguenti termini: Leges respiciunt futura, non praeterita, nisi nominatim in eis de praeteritis caveatur.
Questo principio non risolve il problema dell'efficacia della norma nuova sul rapporto, che, sorto sotto l'impero della vecchia legge, continua a vivere sotto la nuova disciplina. Per far salvi i d. q., cioè quei diritti, per i quali, prima dell'entrata in vigore della nuova legge, si sono verificati i requisiti per l'acquisto che la vecchia richiedeva, il can. 4 dispone : "Iura aliis quesita... integra manent, nisi huius Codicis canonibus expresse revocantur". Dunque, il legislatore canonico, fra le tante teorie proposte per risolvere il suddetto problema, ha accolto la teoria dei d. q.
Sebbene si sia dubitato che la norma relativa al rispetto dei d. q., formolata nel can. 4, contenga un principio diverso e per sé stante rispetto a quello della irretroattività della legge di cui al can. 10 , a noi sembra certo che il rispetto dei d. q., stabilito nel can. 4, debba considerarsi come un'applicazione del principio generale della irretroattività della legge. E stato rilevato che l'unica differenza tra il can. 4 ed il can. 10 consiste in ciò che, mentre in questo il principio dell'irretroattività della legge viene espresso con una formola obiettiva, in quello lo stesso principio ha una formolazione subiettiva, nel senso che viene stabilita l'efficacia della nuova legge rispetto alla condizione giuridica subiettiva di alcuni determinati soggetti al momento della sua entrata in vigore (G. Michiels, op. cit. in bibl., p. 69 sgg.).
Qui bisogna considerare il principio dell'irretroattività della legge sotto l'aspetto del diritto soggettivo, cioè secondo la formolazione contenuta nel can. 4. Il principio dell'integrità del d. q., stabilito da questo canone, postula che conservino i propri diritti, quantunque il CIC li abbia in generale aboliti per il futuro, coloro che li avevano derivati, non immediatamente dalle leggi anteriori regolanti in generale la capacità, lo stato, le relazioni delle persone e delle istituzioni ecclesiastiche, ma li avevano individualmente acquistati e conservati in forza di un atto o di un fatto, avvenuto sotto l'impero di quella legge.
Ma si deve trattare di veri e propri d. q., cioè di diritti già entrati a far parte del patrimonio del soggetto sotto l'impero della vecchia legge, sebbene l'occasione per farli valere ed esercitarli si presenti sotto la nuova. Non sempre è possibile o agevole distinguere i veri diritti dalle semplici aspettative, le quali non sono altro che speranze di diritti. Ma questa difficoltà riguarda l'applicazione pratica della teoria del d.q., giacché, dal punto di vista teorico, la distinzione tra d. q. ed aspettativa, non solo non è, come a taluno è sembrata (cf. R. Naz, Droits acquis, in DDC, XXIV, col. 1514), un espediente didattico utile soltanto a determinare la nozione di d. q. ma non è neppure così artificiosa e cosi infondata, come è parsa a chi ha affermato essere impossibile dare delle definizioni soddisfacenti sia del d. q. sia dell'aspettativa e a chi ha ritenuto che né l'una né l'altra categoria presenti un solo carattere che le sia proprio e la differenzi.
Quando si parla di d. q. si deve aver presente che acquisito rimane il diritto nella sua unità concettuale e pratica, e non invece il suo contenuto di poteri e facoltà, in quanto, mentre quello, una volta acquistato, non si perde più, questi ultimi, ed il modo di esercizio del diritto stesso, possono essere modificati dalla legge nuova; così, ad es., una volta acquistato lo stato di coniuge, la legge successiva non può più toglierlo, ma può invece
modificare i vari diritti compresi in quello (A. Trabucchi, Istituzioni di diritto civile, Padova 1948, p. 20 sg.).
Sebbene il principio che i fatti ed i loro effetti sono regolati dalla legge al momento in cui essi sono compiuti non coincida con il principio che la legge rispetta i d. q., tuttavia quel principio ha per conseguenza, almeno in molti casi, il rispetto di questi diritti,in quanto se un fatto giuridico compiuto sotto l'impero di una legge abbia prodotto in una persona l'acquisto di un diritto soggettivo e quindi il potere di farlo valere e di farne valere gli effetti, dato che la legge posteriore non regola quel fatto, né i suoi effetti passati o futuri, risulterà che il diritto soggettivo non sarà leso e che la persona potrà far valere il diritto ed i suoi effetti anche dopo l'entrata in vigore della legge nuova; così, ad es., la legge che mutasse i requisiti della ordinazione o dell'acquisto di un ufficio rispetterebbe il diritto acquisito dall'ordinato ad esercitare l'Ordine e dell'investito a compiere gli atti del suo ufficio; la legge che abolisse una prescrizione acquisitivo rispetterebbe il diritto di chi già lo aveva precedentemente acquistato con il compimento della prescrizione; la legge che modificasse le norme della elezione, rispetterebbe il diritto di colui che fosse stato eletto ed avesse accettato l'elezione (Falco, op. cit. in bibl., p. 98).
Qualora il fatto giuridico necessario per l'acquisto di un diritto dipenda dal compimento, entro un determinato periodo di tempo, di una serie di atti tra loro indipendenti ed alcuni di questi atti siano stati compiuti al momento in cui si verificò il mutamento della legge, gli atti compiuti conservano il valore che avevano sotto l'impero della legge vigente quando essi furono compiuti, mentre gli atti che restano da compiere sono soggetti alle disposizioni della legge nuova. Per contro, qualora il fatto giuridico necessario per acquistare un diritto dipenda dal compimento di atti che sono tra loro nel rapporto di causa od effetto, ed alcuni di questi atti siano stati compiuti al momento in cui la legge venne mutata, l'interessato ha un d. q. a compiere gli atti successivi secondo la vecchia legge, fatta eccezione per la forma degli atti, che è regolata dalla nuova.
Va da sé che, ove il fatto giuridico, da cui deriva un d. q., dipenda da un titolo di natura contrattuale, gli effetti del contratto restano normalmente regolati dalle condizioni in esso stabilite, anche se si verifichi qualche mutamento nella legislazione ad esso relativa.
Essendo il d. q. una cosa distinta dalle sue conseguenze, queste sono regolate dal diritto vigente al momento in cui esse si verificano; cosi, ad es., in conformità di una risposta del 23 giugno 1918 della commissione interprete del CIC, l'azione giudiziaria derivante dagli sponsali conclusi prima della entrata in vigore del CIC non può più essere esercitata dopo la sua promulgazione, avendo il CIC eliminata quell'azione.
Per quanto riguarda la forma degli atti, vale la legge vigente al momento in cui gli atti sono stati compiuti, in virtù del principio (exqus regis actum) lo stato e la capacità delle persone devono essere determinati secondo la legge vigente al momento in cui la capacità viene esercitata.
In tema di rescritti, si richiama la disposizione del can. 46, secondo cui rescripta etiam motu proprio concessa.... contra ius alteri iam quaesitum, non sustinentur, nisi expressa derogatoria clausula rescripto apponatur. In tema di voti e giuramenti promissori, è da tener presente che la dispensa dal voto e dal giuramento, che leda l'altrui d. q., è riservata alla S. Sede (cann. 1313, 1320).
Mentre riguardo ai diritti acquistati in forza dei concordati il principio della integrità dei d. q. vale senza eccezioni di sorta, riguardo ai diritti acquistati in virtù di altri titoli, siano anche privilegi e indulti della S. Sede, esso non ha valore assoluto (cf. alcuni esempi riferiti da M. Falco, op. cit. in bibl., p. 69 sg.).
Bibl.: Della vasta letteratura in argomento ci si limita a citare qualche lavoro canonistico: S. D'Angelo, Il ius quaesitum nel diritto canonico, in Il diritto ecclesiastico, 33 (1922), p. 2-12; M. Falco, Introduzione alla studia del CIC, Torino 1923, p. 66-70, 98; A. Van Hove, De legibus ecclesiasticis, MalinesRoma 1930, p. 18 sgg.; G. Michiels, Normae generales juris canonici. I. Parigi-Tournai-Roma 1940, p. 67 sgg.; A. Vey-
## Page 998
meersch-I. Creuson, Epitome iuris canonici, I. Malines-Roma 1949, p. 94 sgg.; R. Naz, Droits acquis, in DDC. IV (1949) coll. 1514 -20.
Pio Fedele
DI ROSA, Gennaro, venerabile - Sacerdote, n. a Napoli il 28 giugno 1823 , m. ivi il 28 febbr. 1905 Ordinato sacerdote il 29 marzo 1847, esercitò il ministero sacro negli ospizi e nelle carceri, confessando e predicando inatancabilmente. Fu parroco di S. Maria degli Angeli alle Croci, dove, nel colera del 1884 , si prodigò eroicamente. Nel 1885 ebbe la nomina a canonico della metropolitana dove fu poi penitenziere. Sono state approvate le virtù in grado eroico per la sua beatificazione.
BibL.: AAS, 24 (1932), p. 82.
Silverio Mattei
DI ROSA, Maria Crocifissa, beata. - Al secolo, Paolina d. R., Fondatrice delle Ancelle della Carità (v.), n. a Brescia da nobile famiglia il 6 nov. 1813, m. ivi il 15 dic. 1855 . A 17 anni le fu affidata la gestione della filanda paterna che riportò a nuovo splendore, dimostrandosi nello stesso tempo sollecita del bene spirituale e materiale degli operai. Nel colera del 1836 rifulse il suo eroismo verso i malati. Vero apostolo di carità, trasfuse l'interno amore in pro dei malati e dei poveri infelici.
Fu beatificata da Pio XII il 26 maggio 1940.
BibL.: L. Fossati, La b. M. C. d. R., Brescia 1940.
Silverio Mattei
DIRUTA, Gerolamo. - Musicista, n. a Perugia ca. il 1560 . S'ignora la data di morte. Allievo di Zarlino, A. Gabrieli, Costanzo Porta e C. Merulo, nel 1574 fu frate minore conventuale, poi organista a Venezia (1582-93), a Chioggia (1597) e a Gubbio (dal 1609); fu compositore stimato e teorico insigne.
Scrisse Il Transilvano, trattato di valore sul modo di suonare l'organo: il primo libro che la storia della musica ricordi, in cui la tecnica organistica vien trattata indipendentemente da quella del clavicembalo. E diviso in due parti : 1) Dialogo sopra il vero modo di sanar organi e istramenti da penna (Venezia 1597; 2^{2} ed. ivi 1612, seguita da altre); 2) Dialogo, diviso in quattro libri, sopra il vero modo e la vera regola d'intavolare canto (ivi 1609 , 2^{2} ed. ivi 1622 ).
Bibl.: M. Seiffert, Geschichte der Klaviermusik, Lipsia 1899, p. 236 sgg.; O. Kinkildey, Orgel u. Klavier, ivi 1910, p. 126 sgg.
Renzo Bonvicini
DISARMO. - Il bene comune, fine essenziale dello Stato, impone all'autorità pubblica il dovere di provvedere all'ordine interno e di difendere contro eventuali aggressioni esterne i diritti della società, alla cui vita presiede. Esso rende quindi legittimo il mantenimento di una forza organizzata a disposizione del potere esecutivo, per comprimere le cause del disordine interno e respingere le aggressioni dall'esterno. L'ammontare però di tale forza pubblica deve essere strettamente adeguato alle richieste dello scopo che si intende conseguire, e pertanto contenuto entro limiti ragionevoli, affinché per altro verso non venga a pregiudicare altri elementi importanti del bene comune. La dottrina cattolica conseguentemente, come non giudica in linea di principio illegittima la guerra, purché risponda a certe condizioni, così non dichiara illegittimo né il mestiere delle armi, né un relativo armamento purché non sorpassi le necessità della difesa.
L'attuazione del d. dipende perciò dalla maggiore o minore sicurezza sulla quale può fare assegnamento una nazione, tanto all'interno quanto all'esterno. D. e sicurezza sono due problemi in-

(da L. Fossati, Beata M. D. R., Brescia 1858, p. 158) Di Rosa, M. Crocifissa, beata - Lettera autografa al padre per chiedere il permesso di assistere le colerose all'ospedale (21 giugno 1836 ).
timamente connessi e inscindibili. Chiaro è ancora come il d. possa soltanto raggiungere un certo grado: avendo sempre lo Stato bisogno di una forza armata, se non altro per la difesa interna, il d. sarà in ogni supposizione parziale. Piuttosto, che di d. si dovrebbe con più proprietà parlare di riduzione e di limitazione degli armamenti, ed i limiti entro i quali questi si dovrebbero contenere dovrebbero dipendere dal principio che lo scopo delle forze armate è essenzialmente difensivo, derivando la loro giustificazione dalla necessità della difesa cosi dell'ordine interno come del diritto nel campo internazionale.
La dimenticanza di queste norme è stata causa della corsa agli armamenti verificatasi dal sec. XVII in poi. La politica dell'equilibrio, fondata unicamente sulla relazione delle forze, ha costretto le nazioni a stare perpetuamente sul piede di guerra, giacché un assetto appoggiato sopra un fondamento cosi instabile poteva cedere da un momento all'altro e dare origine a un conflitto armato. A fomentare il processo si aggiunse l'atmosfera di sospetti sulle intenzioni altrui, poiché non ci si arme per tenere poi le polveri asslutte nelle polveriere, e la conseguente sfiducia sulla fedeltà alle stipulazioni internazionali. Un ordine puramente meccanico, costruito senza l'appoggio di alcun principio morale e giuridico valido dinanzi alla forza delle potenze, non può generare sicurezza. Il positivismo giuridico ha contribuito ad alimentare la psicosi delle armi. Se uno Stato, secondo il diritto internazionale interpretato dai positivisti e accolto per comodità dai politici, possiede piena libertà di muovere
## Page 999
guerra per qualsiasi motivo, non rimane agli altri Stati se non premunirsi, confidando la propria sicurezza alla forza e non al diritto.
Tutte queste cause ed altre ancora condussero gli Stati ad adottare la formola della nazione armata, mantenendo eserciti permanenti, introducendo la coesiczione obbligatoria e aumentando progressivamente i loro effettivi, in una gara vertiginosa di spese dannose all'economia generale del paese, le cui risorse vennero in buona parte inghiottite dai bilanci militari.
La voce della Chiesa non ha mancato di ammonire i popoli sui pericoli di una tale rovinosa politica. Leone XIII, nella lett. apost. Pervenuti all'anno vigesimo quinto, del 9 marzo 1902, deplorava «i criteri funesti che consacrano le forze materiali quasi legge suprema del mondo: donde l'aumento progressivo e smisurato degli apprestamenti bellici; ossia quella pace armata paragonabile per molti riguardi ai più disastrosi effetti della guerra». Pio X, in una lettera inviata l'11 giugno 1911 al delegato apostolico degli Stati Uniti, lodava l'iniziativa della dotazione Carnegie in favore del d., necessario, egli diceva, "maggiormente in questo tempo in cui l'importanza numerica degli eserciti, la potenza degli apparecchi guerreschi, e la scienza militare cotanto progredita, lasciano intravvedere la possibilità di guerre, che dovrebbero incutere vivo timore anche ai principi più potenti». Note sono le proposte di Benedetto XV ai popoli belligeranti della prima guerra mondiale, rese pubbliche il 1^{°} ag. 1917. Per il conseguimento della pace, tra l'altro il Papa consigliava "un giusto accordo di tuti nella diminuzione simultanca e reciproca degli armamenti, secondo norme e garanzie da stabilire nella misura necessaria e sufficente al mantenimento dell'ordine pubblico nei singoli Stati». Nello stesso senso si è espresso Pio XI nella encicl. Ubi Arcano Dei del 23 dic. 1922. La Chiesa ha, dunque, fatto sua la causa del d.
Tentativi per raggiungere un accordo su tale oggetto non sono mancati nella storia delle relazioni internazionali. L'aspirazione a diminuire i mezzi di offesa a beneficio dell'umanità è stata sempre viva nei popoli e presso alcuni uomini di Stato, ma non è riuscita mai a concretarsi. Nel 1814 , mentre si negoziava il trattato di Parigi, Talleyrand proponeva alle potenze vittoriose di esaminare seriamente la possibilità di ridurre gli eserciti in tempo di pace. La proposta intempestiva non venne accolta, perché la Francia, esaurita da venti anni di guerra, non godeva allora di sufficente prestigio. Nel 1831 la stessa Francia prese l'iniziativa di un'eguale proposta, alla quale il principe di Metternich oppose che il ritorno degli eserciti su piede di pace poteva solo essere conseguenza della sicurezza e della confidenza raggiunta nella buona volontà degli Stati di rispettare gli impegni assunti.
Più serio fu il tentativo dello zar Nicola II, che riprese l'idea di una riduzione generale degli armamenti, invitando nel 1898 gli Stati a una conferenza per discutere la questione. Le piccole nazioni risposero favorevolmente all'invito, accolto freddamente dalle grandi potenze, le quali nella conferenza dell'Aia del 1899 fecero fallire definitivamente la proposta, nonostante che la Russia avesse limitato il programma originario alla modesta proporzione di un impegno generale a non aumentare gli armamenti per lo spazio di pochi anni. Questi ripetuti tentativi infruttosi manifestano come sia impossibile risolvere il problema del d. materiale, senza un precedente d. morale e la trasformazione di quella mentalità egoistica, unicamente intenta al trionfo degli interessi particolari di ciascuna nazione.
La persistenza di tale atteggiamento mentale e le non mai abbandonate mire egemoniche delle grandi potenze resero voni gli sforzi più di recente compiuti dalla
Società delle Nazioni, per raggiungere un accordo collettivo sulla riduzione degli armamenti. Alla fine della prima guerra mondiale, gli Stati, edotti dalla recente esperienza, si mostrarono più disposti ad accettare, con l'art. 8 del Patto, il principio che era un'esigenza della pace: ridurre gli armamenti nazionali "al minimo compatibile con la sicurezza nazionale e l'esecuzione delle obbligazioni internazionali imposte da un'azione comune n, incaricando il Consiglio di prepararne i piani da sottoporre poi all'approvazione dei governi. Intanto si impegnavano a scambiarsi tutte le informazioni relative al grado dei loro armamenti e ai programmi militari, navali e serei. Le prospettive di un d. vennero confermate dal preambolo della parte 3^{°} del Trattato di Versailles (1919), nel quale era detto che la Germania si impegnava a osservare strettamente le clausole militari, navali e seree ad essa imposte, in vista di rendere possibile la preparazione di una limitazione generale degli armamenti di tutte le nazioni».
Dovettero però trascorrere 12 anni, prima che si convocasse la Conferenza plenaria per la riduzione e limitazione degli armamenti. Questa, inaugurata nel 1932, svolse i suoi lavori tra insuperabili difficoltà sollevate dalle direttive contrastanti delle potenze, dovette essere sospesa nel 1933 a causa del ritiro della Germania, che già segretamente armava, e chiuse i battenti con un nulla di fatto. La corsa agli armamenti ricominciò sfresata fino allo scoppio della seconda guerra mondiale, alla fine della quale le potenze vincitrici, che hanno elaborato lo Statuto delle Nazioni Unite, hanno concesso al d. soltanto qualche accenno, come oggetto sulla cui possibilità potrà fermarsi l'attenzione dell'Assemblea generale e del Comitato degli Stati maggiori militari (art. 11 e 47), senza prendere nessun' impegno formale per la sua attuazione.
La necessità di addivenire a una riduzione degli armamenti rimane tuttavia impellente. Su di essa ha insistito ripetutamente Pio XII durante gli anni dell'ultimo conflitto. Nel messaggio natalizio del 1939, ammoniva che "conclusioni di pace, che non attribuissero fondamentale importanza ad un d. mutualmente consentito, organico, progressivo, sia nell'ordine pratico che in quello spirituale, e non curassero di attuarlo realmente, rivelerebbero, presto o tardi, la loro inconsistenza e mancanza di vitalità n. Sullo stesso argomento ritornava ancora nel Natale del 1941.
Il conseguimento di questo alto scopo non sarà possibile, senza la previa attuazione di alcuni presupposti. Al d. morale, di cui si è fatto cenno, deve accompagnarsi il rinato senso del carattere sacro del diritto, con l'abbandono del principio fatale che la forza lo sostituisca o lo produce; una conseguente fiducia reciproca degli Stati, fatti sicuri che i loro diritti non saranno impunemente violati; la costituzione di un organismo internazionale efficente, al quale sia confidata la difesa delle piccole e delle grandi nazioni e il controllo dei loro armamenti. Anduo certamente il raggiungere queste mete ma l'evoluzione del diritto e delle istituzioni internazionali deve tendervi con costanza, per liberare i popoli dallo spettro della guerra e dal peso insopportabile di spese improduttive, che divorano le risorse nazionali e impoveriscono l'economia dei popoli.
BibL.: W. Schücking e H. Wehberg, Die Satzung des Völkerbundes, Berlino 1924; L. De Brouckère, Les travaux de la Société des Nations en matière de désarmement, in Recueil des cours de l'Acad. de droit intern., 23 (1928, v); G. Dupuis, Règles générales du droit de la paix, ibid., 32 (1930, n); J. Eppestein, The catholic tradition of the law of nations, Washington 1935; L. Le Fur, Précis de droit intern. public, Parigi 1937; G. Gonella, Presupposti di un ordine internazionale, Città del Vaticano 1942. Antonio Messineo
## Page 1000
DISARTRIA. - Difficoltà nell'effettuare i movimenti muscolari coordinati necessari per l'articolazione della parola; è causata da alterazioni anatomiche o funzionali proprie degli organi effettori (labbra, lingua, palato, faringe, laringe) o dei loro apparati d'innervazione centrali o periferici, cui consegue paralisi, atrofia, spasmo o atassia di muscoli fonatori. Il linguaggio interno rimane normale, tanto che il disartrico può correntemente esprimersi con la scrittura (beninteso quando non ostacoli una paresi della mano destra). Di varia intensità, la d. può giungere all'impossibilità di parlare (anartria).
Gli organi fonatori ricevono l'innervazione dai nervi facciale, glosso-faringeo, vago-spinale, ipoglosso, tutti con nucleo di origine bulbare. A questi nuclei bullari arrivano fibre nervose motrici dell'opercolo rolandico, tramite capsula interna, piede del peduncolo, ponte. L'innervazione è bilaterale, ossia ogni nucleo riceve fibre dai due emisferi; solo il nucleo del facciale inferiore riceve prevalentemente fibre controlaterali. La via verbomotrice può quindi essere distinta in un primo neurone cortico-bulbare, e in un secondo neurone bulbo-muscolare; qualsiasi lesione del primo o del secondo può determinare d.
Per lesioni sopranucleari, la d. è causata, di regola, da focolai bilaterali; ciò si spiega con la bilateralità dell'innervazione degli organi fonatori. Lesioni unilaterali possono determinare d. transitoria. La d. può essere causata da atassia degli organi fonatori.
La distinzione tra d. (e anartria) e afasia motoria (v. afas