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ella virtù cristiana della d. i maestri di spirito dànno molte e svariate regole, di cui le prin cipali potrebbero considerarsi lo sforzo costante e quotidiano di rinunciare alla propria volontà per sottometterla a quella di Dio, il non fidarsi del proprio giudizio nelle cose più importanti della propria anima, l'abitudine di considerare le cose e gli avvenimenti umani da un punto di vista soprannaturale, la guida di un uomo prudente, e sapiente. Anche in questo campo la d. nell'adempimento dei doveri minimi disporrà la volontà all'esatta osservanza di quelli più pesanti. Pure sotto l'aspetto naturale la d. è una dote della massima importanza. Essa rende meno pesante l'obbedienza, più serena la convivenza con altre persone, più sopportabile il peso del proprio dovere, più bella la vita, meno tesi i rapporti fra le varie classi sociali, più rari i disordini e gli sconvolgimenti della società civile

BibL.: H. D. Noble. Prudence, in DThC, XIII, col. 1053; D. M. Prümmer, Manuale theologiae moralis. I. 6^{2}-7^{2} ed.. Friburgo 1931, n. 631, p. 458; B. H. Merkelbach, Summa theologiae moralis. II. 5^{2} ed., ivi 1947, n. 24, p. 26. Giuseppe Sette

DOCKING, Tommaso. - Teologo francescano, m. dopo il 1269. Di cognome Good, si denominò dal nativo villaggio nel Norfolk. Tra il 1260 ed il 1265 insegnò teologia nell'Università di Oxford, settimo maestro del suo Ordine.

Era in primo luogo esegera; di lui si conservano, in parecchi manoscritti nelle biblioteche inglesi, commenti sul Deuteronomio, Isaia, Lettere di s. Paolo (tranne ai Romani), Quaestiones su s. Luca e Giobbe. Fa frequenti applicazioni morali e mostra una buona conoscenza delle scienze naturali.

Bibl.: J. Leland, Commentarii de scriptoribus Britannicis, Oxford 1709, p. 314 sg.; A. G. Little. The Franciscan School at Oxford in the thirteenth Century, in Archiv. Francise. historic., 19 (1926), pp. 846-50; id., Thomas D. and his relation to Roger Baron, in Essays in history, presented to R. Lane Poole, Orford 1927, pp. 301-31.

Arduino Kleinhans
DOCTA IGNORANTIA. - Espressione derivante dalla lettera 130 di s. Agostino a Proba a proposito del "quid oremus sicut oportet nescimus"; (Rom. 8, 28) il quale aggiunge : «est ergo in nobis quaedam ut ita dicam d. i. sed docta spiritu Dei qui adiuvat infirmitatem nostram" (15, 28: PL 33, col. 505). La formola deve la sua celebrità soprattutto all'opera di Nicolò da Cusa dal titolo De d. i. (1440).

Riprendendo le idee dello pseudo Dionigi e dei teologi del medioevo sulla teologia negativa, e affermando l'impotenza della ragione di fronte alla conoscenza della verità intellettuale, Nicolò si sforza di stabilire i diritti di una conoscenza superiore, intuitiva, svincolata dalle leggi della logica aristotelica, e particolarmente dal principio di non contraddizione, la sola che ci permetta di raggiungere Dio; tutte le creature che gli devono l'esistenza tendono a ravvicinarsi a Lui, in particolare l'uomo, microcosmo che riassume in sé tutta la creazione; ciò è possibile solo attraverso Gesù Cristo e la Chiesa. Nicolò voleva in tal modo liberare la scienza del suo tempo dal giogo dell'aristotelismo nominalista; ma fu violentemente attaccato, e non a torto, perché il suo modo di esprimersi sembrava, a prima vista, ispirato a dottrine panteiste. Ma il fondo del suo pensiero è ben ortodosso, per quanto non riconosca alla ragione nella conoscenza la parte che le spetta.

Bibl.: M. de Gandillac, La philosophie de N. de Cues, Parigi 1941: P. Rotta, Nicolò Cusano, Milano 1942: M. de Wulf, Histoire de la philosophie médicvale. III. Parigi 1947, pp. 211-13, con abbondante bibliografia.

Ferdinando Cavallera
DOCTRINA PATRUM DE INCARNATIONE VERBI. - Il più grande e più importante florilegio dogmatico (specialmente cristologico) della

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(per cartone dell'Istituto di Pateografia dell'Università di Roma) Documento - Diploma di Roberto II, principe di Capua, in favore di Landone di Guisa (giugno 1131) - Firenze, archivio di Stato, fondo Strozzi Uguccioni, ad annum.
chiesa antica, con molte citazioni da opere perdute dei Padri.

Scritto non prima del 685. L'autore è un Anastasio; ma si ignora se si tratti di Anastasio il Sinaita o di Anastasio l'Apocrisiario.

BISL.: Venne pubblicato da F. Diekamp (D. P. de I. V., Münster 1907). Cf. I. Stiglmayr, Der Verfasser der D. P. de I. V., in Byzantinische Zeitschrift, 18 (1909), p. 14-40.

Erik Peterson
DOCUMENTATION GATHOLIQUE, LA. Rivista bimensile francese edita da La bonne presse. Fondata nel 1919 dal p. Boulesteix che riuniva in uno solo i quattro periodici: Les questions actuelles, Chronique de France, L'action catholique e la Revue d'organisation et de défense religieuse, divenne ben presto un organo di documentazione d'importanza internazionale. Per la sicurezza delle informazioni e l'abbondante materiale bibliografico, può essere considerata uno strumento necessario per qualsiasi studio e qualsiasi ricerca sulla vita cattolica contemporanea.

Giuseppe Graglia
DOCUMENTO. - Dal significato etimologico di «insegnamento» (da doceo, "ciò da cui uno apprende, ottiene la prova "), la parola d. è passata ad indicare qualsiasi testimonianza (scritta, verbale, monumentale) di un fatto, e particolarmente, per parafrasare la definizione del Sickel, "l'attestazione scritta di un fatto di natura e di contenuto giuridico, stilata secondo determinati principi per cui riscuota fede e abbia valore di prova »: in questo senso esso viene chiamato anche "strumento" e fu designato nel medioevo con i termini generici di charta, litterae, scriptura, ecc. La sua origine va ricercata nel-
l'antico d. romano, sia nella forma testimoniale, sia in quella del chirografo e dell'epistola. Il d. in sé, prescindendo ossia dal valore storico o giuridico che esso possa avere, forma oggetto di una scienza particolare detta "diplomatica" (v.).
I. Classificazione. - Poiché non tutti i d. rispondono ad un medesimo fine, né provengono da uno stesso autore, né si presentano sotto un unico aspetto, la diplomatica ha dovuto procedere innanzi tutto a una classificazione del d., che varia a seconda del punto di vista da cui l'atto viene esaminato. Una prima distinzione riguarda il momento del fatto giuridico attestato: si hanno cosi d. di prova (notitiae) e d. dispositivi (chartae), a seconda che l'azione giuridica documentata sia già compiuta e valida anteriormente alla stesura del d., oppure che sia esso stesso a darle compimento e validità. Una seconda distinzione si basa sulla natura dell'atto, che può essere politica, giuridica oppure amministrativa: il d. differisce in tal senso sia nel dettato che nei caratteri diplomatici, e si distinguono precetti, privilegi, diplomi, placiti, lettere, mandati, e i vari tipi di chartae e di memoratoria (venditionis, offersionis, conventionis, locationis, pignoris, ecc.). Infine la distinzione più importante, che costituisce il primo fondamento della diplomatica speciale, si basa sull'autorità da cui l'atto promana e divide i d. in due grandi categorie : pubblici e privati. I d. pubblici, e cioè emanati in forma pubblica da pubbliche autorità, a loro volta si suddividono in ecclesiastici (pontifici, vescovili, ecc.), sovrani (imperiali, regi, principeschi, ecc.), comunali e giudiziari. I d. pontifici, le cui caratteristiche diplomatiche peculiari cominciano a distinguersi sulla fine del sec. viII, epoca a cui risalgono i più antichi originali a noi pervenuti, si dividono in bolle (v.), brevi (v.) e motu propri (v.). Quelli vescovili si adeguano spesso alle caratteristiche del d. pontificio, soprattutto nelle sedi più importanti (Ravenna, Costanza, Reims, ecc.), oppure imitano le forme del d. principesco: a volte però si presentano privi di qualsiasi formalità cancelleresca. I d. sovrani sono rappresentati essenzialmente da privilegi, lettere e mandati; quelli comunali da reformationes (verbali delle sedute del Consiglio del Comune), statuta, brevia ambaxiatorum (schema di preliminari di patti), banni (avvisi pubblici), mandata, litterae rectorum; quelli giudiziari dagli atti processuali e in genere da tutti i d. connessi con il procedimento giudiziario (libelli, mandati, lettere di citazione, deposizioni testimoniali, placiti). Il d. privato è invece quello che riguarda materia di diritto privato, ed è steso generalmente dal notaio, talora però (come nel caso del chirografo [v.]), anche da uno o più contraenti : comprende una grandissima varietà di atti, fra cui soprattutto importanti i contratti, di vario tipo.
II. Genesi. - Alla formazione del d. concorrono persone diverse, che agiscono in due momenti cronologicamente o logicamente diversi, quello dell'actio, che riguarda cioè il fatto giuridico attestato, e quello della conscriptio, ossia della documentazione. Le persone assolutamente necessarie alla creazione del d. sono l'autore, e cioè chi compie l'azione documentata; il destinatario, ossia la persona a cui è destinato il d.; il rogatario, ovvero chi compila l'atto su richiesta dell'autore o del destinatario. All'actio concorrono : la domanda all'autore da parte del destinatario (petitio); la raccomandazione della domanda stessa fatta da persona influente (intercessio);

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il concorso di determinati personaggi di cui era richiesto l'intervento (intervenientes), il consenso (consentientes), o anche semplicemente la testimonianza (testes). Alla conscriptio invece: l'ordine dato dal sovrano alla cancelleria (iussio) o il mandato del privato al notaio (rogatio) di stendere l'atto; la compilazione della minuta (imbreviatura); la stesura definitiva (mundum); la verifica per i d. di cancelleria (recognitio), e finalmente l'autenticazione (completio).

## III. Partizio-

NE. - Il d., qualunque sia il suo tipo, si divide in determinate parti individuate da formole particolari, che possono figurarvi al completo o meno, a seconda dell'epoca, della natura, dell'autorità da cui promana l'atto. Anche il loro ordine può, entro certi limiti, variare, ma si indica qui la successione tipica che permetterà di distinguere le varie parti anche se disposte altrimenti. La suddivisione fondamentale di un d. è quella che distingue protocollo, testo e escatocollo (dotto anche impropriamente protocollo finale).

1. Il protocollo è l'insieme delle formule iniziali e comprende: invocazione, intitolazione, iscrizione e
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(per cortesia del prof. G. Battitii)
Documento - Bolla d'Innocenzo III in favore del monastero di S. Leucio, diocesi di Todi (13 ott. 1207) - Vaticano, archivio Instr. Tudertina 6.
salutazione. L'invocatio è un pio appello alla divinità e trae origine dall'usanza cristiana d'invocare l'aiuto divino prima di qualsiasi azione di una certa importanza: essa può essere verbale, se espressa letteralmente con determinate formole (in nomine Domini, in nomine sanctae et individuae Trinitatis, ecc.), o monogrammatica (v. chHISsION) e può anche ricorrere in entrambe le forme; manca completamente nei privilegi pontifici da Leone IX (1049-54) in poi. L'intitulatio consiste nella menzione del nome dell'autore accompagnata dai suoi titoli e dalle sue qualità; l'inscriptio invece nel nome, titoli e qualità del destinatario; la salutatio in un'espressione di saluto nei d. pontifici (salutem in Domino; salutem et apostolicum benedictionem), e di grazia nelle lettere regie ed imperiali (gratiam suam et omne bonum, ecc.) : manca negli altri d. sovrani come pure nei privati. Nei privilegi si trova al suo posto la formola di perpetuità (in perpetuum; ad aeternam rei memoriam).
2. Il testo costituisce la parte centrale del d., quella che dà ragione del contenuto dell'atto e varia quindi in dipendenza di esso sia nell'estensione che nel dettato. Si distingue in arenga, pubblicazione, narrazione, disposizione, sanzione, corroborazione.

L'arenga (o exordium, o proemium, o prologus) è un'introduzione di carattere retorico in cui si espongono principi generali o verità dogmatiche in qualche relazione con la natura dell'atto documentato: non è essenziale e dopo il sec. xir tende via via a scomparire, almeno nei d. meno solenni. La publicatio (o promulgatio o notificatio) è la formola che introduce la parte espositiva del d. facendola nota (notum sit omnibus; pateat omnibus, ecc.). La narratio (o expositio) consiste nel richiamo alle circostanze che hanno dato origine all'atto; la dispositio nella descrizione dell'atto stesso, nei suoi dettagli di tempo, di luogo e di persona, e nelle sue conseguenze: costituisce la parte essenziale del d. dal punto di vista della critica storica, mentre per la critica diplomatica essa non ha grande interesse. La sanctio comprende un insieme di espressioni con cui si consacra il carattere legale del d. e si stabiliscono alcune obbligazioni per garantire l'osservanza dell'atto giuridico. La corroboratio indica le formalità seguite per la convalida del d.
3. L'escatocollo comprende datazione, apprecazione e sottoscrizione: le prime due, però, si possono trovare anche nel protocollo. La datatio consta della data topica e di quella cronica, precedute normalmente dalla formola "actum" o "datum", che secondo l'interpretazione più comune si riferiscono rispettivamente al momento dell'atto giuridico e a quello de'la traditio del d. (circa il modo di esprimere la data cronica v. anno; calendario; era). L'apprecatio è un'espressione augurale che segue la datatio (feliciter; in Dei nomine feliciter; amen): si riallaccia ad un uso classico, e dopo il sec. xi tende man mano a scomparire. Non rientra in essa il "benevalete" dei d. pontifici che, nonostante l'affinità di significato, ha origine e caratteristiche diplomatiche diverse. Le subscriptiones sono di tre specie : dell'autore, dei consenzienti e testimoni, di cancelleria o notarili. Trascurando gli altri d., si fa notare qui che in quelli pontifici il papa usava in un primo tempo apporre di suo pugno sulle lettere una formola di saluto; nei privilegi la sottoscrizione personale è autografa solo all'epoca di Pasquale II (ro991118) e dei suoi immediati successori : poi l'intervento personale del pontefice si manifesta nella formola del "bene valete" (v.) e quindi nella "rota"

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(v.). Le sottoscrizioni di consenzienti sono rare nei d. pontifici dato che l'autorità emanante ha tale potere che non ha bisogno di convalidazione di testimoni; tuttavia nei privilegi, assai raramente fino a Pasquale II e con una certa regolarità solo da Innocenzo II (1130-43), appaiono le sottoscrizioni dei cardinali, quasi mai però autografe. Infine la partecipazione degli ufficiali di cancelleria risulta nei privilegi dalla sottoscrizione autografa dell'estensore del d., dal disegno della "rota" e del "benevalete ", dalla menzione del datario; nei brevi dalla sottoscrizione del segretario.

Le caratteristiche elencate si riscontrano al completo soltanto negli originali: la diplomatica, tuttavia, non trascura lo studio delle copie (autentiche o meno), e neppure dei falsi. Essa tiene conto inoltre, come del resto la critica storica, delle minute, dei cartulari e dei registri (v.).
IV. Illustrazione. - Il d. non presenta di norma illustrazioni, e solo in alcuni atti, stilati con particolare solennità, i fregi concellereschi attorno alle iniziali o ai vari «signa » acquistano carattere di ornamentazione. Tuttavia non mancano esempi di d. miniati con vere e proprie illustrazioni : ma si tratta di d. privati, per i quali l'autore ha voluto raggiungere anche un effetto estetico.

Boll.: Oltre quella indicata nella voce diplomatica, si veda Th. Sichel, Beiträge zur Diplomatik (Sitzungsber. der phil.-histor. Klasse der hais. Ahad. der Wissenschaften, 36, 39, 47, 49, 83, 93, 101). Vienna 1861-82; id., Acta regum et imperatorum Karolinorum digesta et coarrata, 2 voll., ivi 1867; W. Erben-O. Redlich, Urkundenlehre (Handbuch d. mittelalterl. und neueres Geschichte, 1 e 2). Monaco 1907-11; H. Bresslau, Handbuch der Urkundenlehre für Deutschland und Italien, 2 voll., 2^{°} ed., Lipsia 1912-31; R. Thommen, L. Schmitz-Kallenberg, Urkundenlehre (Grundriss der Geschichtswissenschaft, a cura di A. Meister, 1, II), 2^{°} ed., ivi 1913.

Alessandro Pratesi
V. Il d. nel diritto canonico. - Il d. può venire utilizzato in giudizio quale mezzo di prova.

Occorre, peraltro, affinché il d. assolva la funzione di mezzo di prova, che esso contenga la sottoscrizione dell'autore, in quanto solo con tale sottoscrizione esso assume la natura di strumento di certificazione. Ed il valore probatorio del d., la sua efficenza, cioè, quale mezzo di prova, è strettamente dipendente dall'attendibilità del suo autore.

Con riferimento al processo, dei d. possono farsi varie distinzioni. Vi sono invero gli istrumenti posti in essere dalle parti in causa e quelli provenienti dai terzi; i quali ultimi valgono come prova solo in quanto siano la prova di un atto giuridico o di un fatto del terzo influente ai fini del decidere. Inoltre gli strumenti sono originali o riprodotti, secondo che procedano direttamente dal loro autore o siano trascritti dal relativo originale; veri o falsi, secondo che contengano il vero o il falso; autentici o apocrifi, secondo che effettivamente provengano o meno dall'autore cui sono attribuiti; viziati o integri, secondo che essi siano o meno alterati per interpolazione, abrasione o correzione; validi o invalidi, secondo che essi siano formati o meno con l'osservanza delle norme di legge relative alle condizioni prescritte affinché abbiano il loro pieno valore giuridico; pubblici o privati, secondo che siano ricevuti da un pubblico ufficiale, o invece provengano da una persona privata (o anche da un pubblico ufficiale, fuori dell'esercizio delle sue funzioni). E quest'ultima è la distinzione più importante nel diritto processuale. Per il valore probativo dei d. è normativa, di regola, la lex fori, cioè la legge vigente nel luogo in cui si svolge il processo; invece la forma del d. è regolata dalla legge del luogo in cui il d. è stato scritto.

I d. pubblici di maggiore rilievo nel diritto canonico sono elencati nel can. 1813 \& 1 del CIC (atti del Pontefice, della Curia Romana e degli Ordinari, strumenti dei no-
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(1st. Alinati)
Dodecaneso - Intorno della chiesa del monastero di Parma.
tari ecclesiastici, atti giudiziali, iscrizioni o attestazioni di Battesimo, Cresima, Ordine, professione religiosa, Matrimonio e morte).

Dal punto di vista della valutazione istruttoria del d. occorre tenere bene fermi i seguenti principi : 1) che i d. pubblici si presumono genuini fino a prova contraria (can. 1814); 2) che i d. stessi fanno piena prova di quello che è in essi il contenuto diretto e principale (can. 1816), mentre gli elementi estranei a tale contenuto hanno invece valore semplicemente indiziario; 3) che entrambe queste presunzioni, basate sul fatto che, formandosi i d. pubblici con l'opera di un pubblico ufficiale, è da ritenersi che essi corrispondano al vero per quanto vi si attesta essere avvenuto alla presenza del pubblico ufficiale, possono essere superate con impugnazione giudiziale del d. (querela di falso).

I d. privati hanno, viceversa, valore probatorio pari a quello proprio della confessione stragiudiziale (v. confessione) soltanto se essi sono stati riconosciuti dalla parte contro la quale essi sono usati in giudizio o dal giudice (can. 1817), se il giudice ne ha accertato l'autenticità (can. 1817). Inoltre i d. privati - a differenza di quelli pubblici - non hanno efficacia nei riguardi dei terzi estranei al giudizio.

Sia dei d. pubblici che dei privati possono proporsi in giudizio dall'interessato - incidentalmente, in qualsiasi stadio e grado della causa - o in processo apposito, la ricognizione e la impugnazione (can. 1816).

La querela di falso è propriamente il mezzo concesso dalla legge per ottenere la declaratoria di falsità di un d. sia pubblico che privato (v. falso; querela).

Infine, quanto alla produzione in giudizio dei d., si considerino i seguenti principi, in vigore nel processo

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ecclesiastico (cann. 1819-24): a) essa può avvenire spontaneamente o coattivamente, nel quale secondo caso essa è per lo più oggetto di una speciale azione, dette actio ad exhibendum; b) il tempo utile per la produzione dei d. è il periodo istruttorio che va dalla litis contestatio alla conclusio in conto; c) particolarmente per l'actio ad exhibendum l'unica condizione posta dalla legge, nell'evidente e giusto intento di non consentire che una parte si giovi in giudizio di argomenti e prove che siano di esclusiva pertinenza della controparte, per la proponibilità dell'actio medesima,
è che trattisi di d. comuni o comunque concernenti un comune negozio giuridico (istrumenti relativi a successione, divisioni, ecc.); d) in omaggio al principio nemo cogitur edere contru se nessuno è, però, tenuto ad esibire d., ancorché comuni, ove dalla loro esibizione derivi pericolo di danno grave. - Vedi tav. CIV.

Bibl.: F. Roberti, De pracessibus. II. Roma 1926, p. 94 sgg.: Wirtus-Vidal.VI, p. 448 sgg.: M. Lege, Commentarium in indicio exdeptation. [Livi 1931, p. 779 sgg.: F. Della Rocca, Istituzioni di diritto processuale canonico. Torino 1946, p. 248 sgg.

Fernando Della Rocca
DODANIM. Popolo greco, ricordato dalla lista etnologica di Gen. 10, 4 (Masoreti, Pélìttâ, 'Onkèlôs, Volgata) come quarto figlio di Ievan (Ioni) della stirpe di lapheth (Gen. 10, 2), abitante in Dodona, fra l'Illiria e la Macedonia.

Con minor probabilità si è voluto vedervi i Dardanim, dai Dardanidi sull'Ellesponto ( = Dardanelli), della stirpe di Gomor (Gen. 2, 3). Il testo samaritano e la versione dei Settanta leggono Rodanim, avendo di mira gli abitanti dell'isola di Rodi, più che i Rethenu, abitanti della Siria settentrionale.

Bibl.: A. Legendre, s. v. in DB. II, coll. 1456-59. Donato Baldi
DODECANESO. - Gruppo di 14 isole (alcuni ne escludevano 2, cioè Rodi e Castelrosso, cosicché si avevano 12 isole secondo il rigore del termine) nel Mare Egeo, cioè Rodi (v.), Calchi, Calino, Caso, Castelrosso, Coo, Lero, Lisso, Nisiro, Patmo (v.), Piscopi, Scarpanto, Simi, Stampalia. Queste passarono all'Italia nel 1912 (Castelrosso nel 1921) ora appartengono alla Grecia; i loro abitanti sono in grandissima parte greco-ortodossi, sotto 4 metropoliti appartenenti al patriarcato di Costantinopoli. Per Rodi e Patmo v. le rispettive voci. La Chiesa cattolica ha ristabilito l'antica sede residenziale di Rodi nel 1928; già dal 1897 essa aveva eretto la prefettura apostolica di Rodi (v. anche grecla). - Vedi tav. CV.

Bibl.: GM, pp. 355-56.
Giorgio Hofmann

DODICI FRATELLI, santi, martiri. - Una Passio molto favolosa, composta verso la fine del sec. viII, parla di d. f. figli di Bonifazio e Tecla, nativi di Adrumeto in Africa, martirizzati nella persecuzione di Diocleziano dal giudice Valeriano in varie città della Lucania e delle Puglie. Si tratta in verità di vari gruppi di martiri africani autentici ricordati nel Martirologio goreniniano tra il 27 ag . ed il 1^{°} sett., reliquie dei quali erano forse venerate nelle varie città ricordate dalla Passio. Nel 760 Arechis II, duca di Benevento, raccolse tutte quelle reliquie nella chiesa di S. Sofia fissandone la commemorazione al 1^{°} sett.

Bibl.: BHL. 2297 2302; Acta SS. Septemdeti. I, Parazi 1868, pp. 129-43; Lanzoni, pp. 283-88; Martyr. Nierosymianum, pp. 470 sg., 480 sg.; Martyr. Romanum, p. 373 sg. Agostino Amore

## DODICI TA-

VOLE. - Collezione di norme legislative, redatta da magistrati straordinari (decemviri legibus scribundis) nominati per gli aa. 451 e 450 a. C., e trascritta su d. t. probabilmente al momento della pubblicazione, avvenuta nel 449 a. C. ad opera dei consoli. La critica moderna ha tentato di demolire la tradizione relativa a questa legislazione (così il Pais e il Lambert); ma oggi nessuno dubita della storicità dei due decemvirati e della legge da essi compilata.

Incerto è se e in quale misura abbiano influito su talune disposizioni (ad. es., limitazione del lusso dei funerali, distanza delle piantagioni dai confini, ecc.) legislazioni di città greche: ma anche intorno alla veridicità del racconto di un'ambasciata in Grecia o in Magna Grecia non si è oggi (Cornelius) così scettici come cinquant'anni fa (Pais, Lambert). Le d. t. però non sono tanto un complesso di disposizioni nuove, quanto la codificazione di norme consuetudinarie preesistenti. Il nucleo principale di esse, a quanto si può ricavare dagli scrittori romani, riguarda il processo civile e il diritto penale : ma vi si riscontrano, malamente frammischiate, anche disposizioni relative al diritto privato (familiare, successorio, della proprietà) e qualche norma di diritto pubblico. I Romani consideravano quelle leggi come la base di tutto il loro diritto pubblico e privato : e le fecero oggetto di studio sicuramente fino all'epoca degli Antonini (commento di Gaio).

Le ricostruzioni moderne (tutte dipendenti da quella dello Schoell, Legis XII tabularum reliquiae [Berlino 1866]), data la frammentarietà delle fonti, corrispondono solo approssimativamente al testo originario.

Bibl.: F. Täubler, Untersuchungen zur Geschichte d. Decemvirats u. d. Zwölf Tafeln, Berlino 1921; F. Belech. Röm. Geschichte,

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ivi 1926, p. 236 sgg.; F. Altheim, Epochen der rüm. Geschichte, I, Francoforte sul Meno 1934, p. 128 sgg.; P. de Francisci, Storia del diritto romano, I, Milano 1939, pp. 258-60; F. Cornelius, Untersuchungen a. früheren röm. Geschichte, Monaco 1940, pp. 113 sgg., 118 sgg. Per il testo: S. Riccobono, Fantes turis ramani anteiustiniani, I, Firenze 1941, p. 23 sgg. Pietro de Francisci

DODOMA, PREFETTURA APOSTOLICA di. - Nel Tanganyika, comprende i distretti civili di D. e di Kondoa-Irangi, nella «Central Province of Tanganyika Territory ", sotto mandato inglese, ed ha una superfice di 55.000 kmq , è popolata da ca. 500.000 sb ., prevalentemente delle due tribù dei Wagogo e dei Kondoa-Irangi, allevatori di bestiame e coltivatori (specialmente miglio), dei quali 330.000 sono pagani, 25.000 cattolici, 22.500 musulmani e 15.000 protestanti. D. è città ridente, sede della provincia centrale del Tanganyika e scalo della linea aerea LondraCapo; vi risiede un "vescovo" protestante, mentre il prefetto apostolico ha scelto la sua residenza nel centro più promettente di Kondoa-Irangi.

La prefettura fu eretta nel 1935 con territorio preso in parte da Bagamoyo (v.), da Kilimanjaro e da Iringa e affidata ai Passionisti. I nuovi missionari ereditarono parecchie stazioni, qualcuna risalente ancora ai Benedettini bavaresi d'anteguerra, abbastanza bene avviate, e ne apersero delle nuove, con relative scuole primarie e catechiste, parecchi dispensari (9). Nel loro apostolato i Passionisti ( 23 padri e 9 fratelli), sono coadiuvati da un sacerdote indigeno, da 17 suore, di cui 5 indigene, e da 363 catechisti indigeni.

La missione conta inoltre 3267 catecumeni ed ha un seminario minore con 57 piccoli aspiranti.

BibL.: G. B. Tragella, Italia missionaria, Roma-Milano 1939, pp. 309-13: Arch. di Prop. Fide, Prospectus status missionis, pos. n. prot. 1069/49.

Giovanni B. Tragella
DODONA ( Δ ω δ ω \dot{ω} η ), oracolo di. - In Epiro, nell'odierna valle di Olytsika. Certo il più antico oracolo di Grecia.

Dallo stormire delle foglie d'una quercia sacra (altrove si parla però di una \varphi η γ o ́ s : Esiodo, frg. 134, 212, ed altri) Zeus faceva conoscere la sua volontà (Od., XIV, 327 sgg.; XIX, 296 sgg.). Non si può rilevare da queste notizie, le più antiche, se la quercia di D. fosse appartenuta già alla civiltà mediterranea o fosse un'introduzione degli indoeuropei.

Lo Zeus adorato a D. portava l'appellativo di Naios, come appare di frequente nelle iscrizioni e raramente nella letteratura. Nátos (anche vāos) è da connettersi con vaizıv, scorrere; e questo suggerì che a D. fosse originariamente un oracolo idromantico (caratteristico è il fatto che la compagna di Zeus Naios, Dione, è citata da Esiodo, Theogonia, 353, tra le Oceanidi). Di questa opinione si resero interpreti per primi scrittori latini: Pinio (Nat. hist., 4, 2) che, citando Teopompo, informava che nella valle erano moltissime fonti; Servio (ad Aen., III, 466) che affermava[addirittura come una fonte scaturisse dalle radici della quercia sacra, e che si traevano oracoli dal suo gorgogliare (cf. anche Pomponio Mela, II, 43). Quanto a Dione, anch'essa portante a D. l'attributo di Nala, era il contrapposto femminile di Zeus.

Gli ưnopĭ̀ τ a t del dio, \dot{α} v \imath π τ o ́ π ω δ ε ς, χ α μ α ι ε imatĥ v a t (IL, XIV, 233 sgg.), per i quali già tra gli antichi era controversa l'esatta denominazione ('E λ λ \mathrm{ol} : Esiodo, frg. 134; Flodaro, frg. 59 e altri. Altrove, invece, Σ \dot{α} λ λ ol) erano un yévos votato al culto di Zeus dodoneo. I loro attributi non sono di facile interpretazione: la \dot{α} v σ π ε- π α δ i α difatti, è registrata, a prescindere dal passo omerico, un'altra,volta soltanto nel mondo ellenico (in Asia Minore : un'epigrafe partinente al culto di Zeus Λ α ρ \dot{α} π ι ς ) e nessun'altra notizia si ha circa il dormire sulla nuda terra. Con la segnalazione di queste usanze, che rappresentavano forse una prescrizione rituale, non voleva certo Omero designare un culto barbaro, come venne proposto,
né è convincente l'ipotesi che gli ưnopĭ̀ τ a t traessero in quel modo l'ispirazione per «incubazione» dalla terra. Se pure così fosse, sarebbe sempre inspiegabile il nesso tra il dormire sulla nuda terra e il non lavare i piedi.

Il sistema d'interrogazione dell'oracolo (origina. riamente le domande si scrivevano su tavolette di piombo, e la risposta ivi sopra registrata si limitava spessissimo a un si oa un no [cf. Cicerone, De div., 1, 78]) e l'organizzazione subirono con l'andar del tempo dei mutamenti: da un lato vennero introdotte (ma l'epigrafia le ignora) delle sacerdotesse (Peleiadi, ed erano tre secondo Erodoto [II, 55 sgg .] che narra un mito etiologico per spiegarne l'innovazione; Piatone, Fedro, 275, ed altri), dall'altro, a partire dal sec. iv a. C., le profezie venivano tratte dal risuonare di un χ α λ α ε i o v. La fortuna di D. fu in età storica notevolmente ribassata da quella di Delfi.

BibL.: C. Carapanos, Dodone et ses ruines, 2 voll., Parigi 1878; G. Kern, D., in Pauly-l'Yssana, V., 1, coll. 1237-63: Escher, Diane, ibid., IX, coll. 878-80: Zichen, Seltai, ibid., suppl. V, coll. 963-67: Kruse, Naios, ibid., XVI, II, col. 1586; J. Friederich, Dodoniaca. Beiträge zur Religions und Kultgeschichte D.'s, Friburgo 1934; M. P. Nilsson, Geschichte der griechischen Religion, I, Monaco 1941, pp. 136, 195, 396 sgg., 606, 723, 730.

Mario Camozzini
DOEG (ebr. Dō'ēgh «triste»). - Capo dei pastori di Saul, edomita (forse arameo, secondo i Settanta e la forma aramaiszante Dōjēgh in I Sam. 22, 18. 22 ebr.). Mentre David, fuggendo la persecuzione di Saul, passava per Nob, D., che ivi si trovava "sequestrato" nel tabernacolo, forse per compiervi il suo turno di servizio cui erano obbligati gli stranieri, vide il pontefice Achimelech consegnare al fuggitivo i pani della proposizione e la spada di Golia, dopo aver consultato per lui il Signore (I Sam. 21 7; 21, 8 ebr.). Per loschi motivi, sotto veste di fedeltà al re Saul, riferi a costui ciò che aveva visto. Assassinò poi di sua mano, rifiutandosi gli altri servi del re, il pontefice e 85 sacerdoti di Nob, di cui sterminò anche tutti gli abitanti (I Sam. 22, 9. 18-22). Ps. 51, 2 lo definisce «eroe di sciagura, linguaccia, fabbricatore d'inganni», e gli predice «lo aradicanonto dalla terra dei viventi». Gino Bressan

DOGMA. - Il significato teologico tecnico odierno è quello di una dottrina rivelata da Dio e proposta come tale dalla Chiesa con la garanzia dell'infallibilità.

Sommario: I. Il concetto. - II. L'evoluzione del d.
I. Il concetto. - I. Il termine d. per esprimere precisamente questo concetto non prevalse in modo definitivo che a partire dal sec. xviII. I significati antecedenti si basano sull'antico uso del greco classico.
Δ \dot{v} γ μ α, da δ α α λ ω, ebbe il significato fondamentale di τ \dot{α} δ ε δ σ γ μ ε \dot{ε} α : ciò che è sembrato sia vero sia buono o conveniente. Quindi, trattandosi di vedute teoriche: a) in genere : opinione ; b ) in specie : opinione o dottrina filosofica, sia teorica sia morale, specialmente se ritenuta salda e fondamentale in un determinato sistema (i decreto o placita philosophorum). Trattandosi di atteggiamento volitivo pratico preso in seguito ad una veduta teorica: a) in genere: determinazione, decisione, volere; b) in specie: decisione ufficiale autorevolmente promulgata, ordinanza, decreto, editto. Quest'ultimo significato, nel senso profano di decreto imperiale, si ritrova nel Settanta (Esth. 3, 9; Dan. 2, 13; 6, 8). Nel senso religioso di ordinanze divine contenute nella legge mosaica si trova nell'ellenismo giudaico (III Mach. 1, 3; Giuseppe Flavio, Apologia, 1, 42). Nel Nuovo Testamento il senso è di ordinanza, decreto sia imperiale (Le. 2, 1; Act. 17, 7), sia degli Apostoli (Act. 16, 4), sia mosaico (Eph. 2, 15; Col. 2, 14). I precedenti significati s'incontrano tutti

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![img-12.jpeg](img-12.jpeg)

DITTICO CON SCENE DELLA VITA DI GESC.
Arte francese della fine del sec. VIV - Vaticano, Muse, C'istian.

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![img-13.jpeg](img-13.jpeg)

CONCESSIONE DI CONTRADDOTE (MORGENGAB) DI MELO FIGLIO DI NATALE A SUA MOGLIE ALFARANA FIGLIA DI BISANZIO (dic. 1027). Le firme sono autografe - Bari, Archivio della Cattedrale.

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![img-14.jpeg](img-14.jpeg)

In alto: VEDUTA PARZIALE DEL PORTO - Cálino.
In basso: CASE CARATTERISTICHE del sec. xv - Lindo (Rodi).

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![img-15.jpeg](img-15.jpeg)

A sinistra: AUTORITRATTO in atto di mostrare un altro autoritratto di profilo (1674) - Firenze, Galleria degli Uffizi. A destra: LA VERGINE CHE CONTEMPLA IL BAMBINO - Roma, Galleria Nazionale d'Arte antica.

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nella tradizione ecclesiastica antica, la quale inoltre usò la parola per indicare la dottrina cristiana sia ortodossa (d. del Signore, retti, insegnati da Dio, pii, veri, ecclesiastici, divini), sia anche cretica (d. eretici, perversi, falsi). Sebbene alcuni Padri distinguessero tra d. e prassi, l'uso rimane vario per tutto il mediocvo. Il senso tecnico odierno s'incontra già in M. Cano (m. nel 1560), ma lungo tutti i secc. xvI-xvII non è affatto esclusivo. Lo diventa invece in V. L. Gotti (m. nel 1742) e quindi si fa usuale, anche con la specificazione di d. fidei (cf. G. Kittel, in Theologisches Wörterbuch zum neuen Testament, II, pp. 233-35; A. Deneffe, D., Wort und Begriff, in Scholasth, 6 [1931], pp. 381-400).
2. La cosa espressa è invece già chiaramente visibile nel Nuovo Testamento sotto il concetto di tradizione.

Specialmente nelle epistole paoline vengono presentate con termine simile od espressione equivalente sia la Buona Novella nella sua generalità (Rom. 6, 17; Gal. 1, 9-12; I Tim. 6, 20; II Tim. 1, 13 sg.), sia in specie i precetti di vita cristiana (Phil. 4, 9; I Thess. 4, 1; II Thess. 2, 13; 3, 6), o anche singole dottrine come l'Eucaristia e la Resurrezione di Cristo (I Cor. 11, 23 sgg.). L'idea generale cosi espressa è che la religione cristiana è un complesso di fatti e di dottrine assolutamente oggettive, non inventate da coloro che le predicano, ma semplicemente date da Dio per mezzo di Gesù Cristo, e verso le quali i propagatori del Vangelo altro compito non hanno che ricevere, conservare intatto e trasmettere senza nulla mutarvi. La religione cristiana è quindi una π α ρ α θ \dot{η} κ η, un deposito (I Tim. 6, 20; II Tim. 1, 13 sg.), espressione giuridica per indicare una cosa che il legittimo padrone affida in custodia ad un altro quale suo procuratore, con il compito di conservarla e restituirla intatta. E cosi che il fedele, pur ricevendo tutto dalla Chiesa per mezzo dei suoi capi, Apostoli e altri (II Tim. 2, 2) non aderisce a dottrine umane ma propriamente divine (I Thess. 2, 14). E, non essendo possibile che questa Chiesa insegni una dottrina diversa da quella che ha avuto ordine e carisma d'insegnare per mandato e indefettibile assistenza divina (Mt. 28, 18-20; Mc. 16, 13-16; Jo. 14, 16 sgg.; 13, 26; 17, 18-20; I Cor. 1, 17; II Cor. 5, 20; I Tim. 3, 14 sgg.), ogni uomo deve a questa pienamente aderire (Mc. 16, 16; Rom. 1, 5; II Cor. 10, 4; I Jo. 2, 24), né mai dare ascolto a dottrine contrarie (Rom. 6, 16; Gal. 1, 8; II Jo. 1, 10) sotto pena di naufragio nella fede (I Tim. 1, 19). In queste semplici proposizioni: vi sono verità rivelate da Dio, di cui l'unica depositaria e interprete infallibile è la Chiesa e a cui bisogna prestar fede per essere salvati, sta tutto l'essenziale del concetto di d. I tempi successivi in questo campo non hanno fatto altro che meglio chiarire: a) quali sono in concreto gli organi autentici del magistero della Chiesa (v. chiesa; concilio; papa; traDizione); b) qual'è precisamente il rapporto tra la proposizione della Chiesa e la Rivelazione; c) qual'è la natura della fede che si deve alle verità rivelate proposte dalla Chiesa (v. Fede).

La determinazione riflessa del concetto di d. è frutto della lotta contro il razionalismo e modernismo dei secc. xix-xx che rigettarono direttamente ogni d. come tale, negandone l'origine divina, l'immutabilità sostanziale, il senso oggettivo. Una definizione equivalente di d. che può essere considerata come il risultato di tutto il lavorio precedente, è data dal Concilio Vaticano: «di fede divina e cattolica deve esser creduto tutto ciò che è contenuto nella parola di Dio scritta o tramandata per tradizione ed è dalla Chiesa, sia con solenne sentenza sia con ordinario ed universale magistero, proposto da credersi come cosa divinamente rivelata» (Denz-U, 1792).
3. L'analisi del concetto cattolico di d. rivela i seguenti elementi: a) E una dottrina, un'asserzione intorno a una cosa, presupponente un giudizio e comunicata ad altri nell'insegnamento. Questo giudizio sopra la cosa espressa ed i concetti, che vi entrano, sono intesi come aventi valore oggettivo, capaci cioè di raggiungere e di esprimere l'essere delle cose,
com'è in sé, indipendentemente da noi, in specie indipendentemente dalla nostra attività conoscitiva o affettiva; concetti e giudizi normati dall'essere distinto da essi e cosi norma oggettiva di pensiero per poi essere norma oggettiva di vita (Denz-U, 2026, 2079, 2145). Non v'è cosa che sotto qualche aspetto non possa essere oggetto di d., in quanto tutto o è il divino o ha qualche rapporto con esso; ma l'affermazione stessa su questa cosa, per costituire d., deve essere di quelle, in cui il giudizio infallibile della Chiesa è competente, che riguardi cioè la fede o i costumi, ossia quell'aspetto delle cose che può interessare, a giudizio della Chiesa, i rapporti religiosi tra l'uomo e Dio (Denz-U, 796, 1688, 1839); b) E una dottrina rivelata da Dio. S'intende della Rivelazione soprannaturale, locuzione divina, trascendente essenzialmente l'ordine naturale, in cui Dio manifesta una verità all'uomo; quindi azione pienamente libera di un Dio personale e trascendente, assolutamente distinta dalla semplice manifestazione che Dio fa di sé per mezzo delle leggi naturali intrinseche al creato, ossia dalla rivelazione naturale (Denz-U, 2020, 2075). Ma non è necessario, per costituire d., che si tratti della manifestazione di misteri propriamente detti, come la Trinità o l'Incarnazione, può trattarsi anche di verità per sé accessibili alle forze naturali della ragione come l'immortalità dell'anima, anzi di semplici fatti storici come la Nascita, Vita e Passione di Cristo. Per Rivelazione s'intende inoltre la Rivelazione pubblica, quella cioè destinata da Dio a tutti gli uomini e affidata quindi alla custodia e autorità della Chiesa, come pubblica società. Le rivelazioni private sono invece quelle fatte da Dio, non con l'intento d'impegnare la fede della società religiosa come tale, ma destinata solo a singoli individui, sia pur di fatto numerosi. Queste non costituiscono mai d., né la Chiesa interviene per proporle come tali, ma solo, tutt'al più, per dichiarare che esse non contengono nulla che sia contrario alla Rivelazione pubblica, e che è lecito, secondo i dettami dell'umana prudenza, aderirvi con spirituale profitto. La Rivelazione pubblica, secondo la dottrina cattolica, si chiuse per sempre con la morte dell'ultimo degli Apostoli (Denz-U, 2021). Nessun d. è stato dunque da Dio rivelato da quel momento. Questa Rivelazione pubblica è tutta contenuta nella Scrittura canonica o nella tradizione detta orale, perché non consegnata nelle scritture canoniche, ma tramandata oralmente dagli Apostoli (Denz-U, 1792). Ma può esservi contenuta in diversi modi i quali, perché nei particolari dànno luogo a opinioni divergenti tra teologi, verranno spiegati più sotto (v. II. 3); c) Proposta come tale dalla Chiesa con la garanzia dell'infallibilità. Questa proposizione della Chiesa è l'elemento formale del d.: prima di essa la verità rivelata è d. solo materialmente, in sé, non formalmente rispetto a noi. Nel d. la dottrina è proposta come rivelata; è necessario, poiché la fede, a cui il d. dà origine, è fede divina, in cui si crede la cosa formalmente per l'autorità di Dio rivelante (Denz-U, 1769). E la Chiesa che propone il d.; concretamente sono gli organi autentici ed infallibili del magistero ecclesiastico : l'episcopato cattolico unito al papa e il romano pontefice stesso. Due pertanto sono le specie di magistero ecclesiastico infallibile da cui possono essere proposti i d. : a) il magistero ordinario ed universale di tutti i vescovi uniti al papa (Denz-U, 1792) quando, sebbene dispersi per il mondo, insegnano con morale e consa-

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pevole unanimità una dottrina come rivelata e quindi di fede universale (cf. J. M. A. Vacant, Etudes théologiques sur les constitutions du Concile du Vatican, II, Parigi 1895, p. 82 sgg.; id., Le magistère ordinaire de l'Eglise et ses organes, ivi 1887). Che questo sia un modo legittimo di proporre i d. deriva necessariamente dalla natura gerarchico-monarchica della Chiesa e dalla sua infallibilità. Diversamente questa infallibilità sarebbe irrisoria, poiché l'altra specie di magistero ecclesiastico infallibile, quello straordinario, è per natura sua occasionale. A coloro che vorrebbero vedere nelle definizioni solenni del magistero straordinario il punto d'arrivo, a cui deve necessariamente tendere ogni sviluppo dogmatico, si può concedere che per i punti in qualche modo incerti tra gli stessi cattolici è praticamente difficile arrivare, per la sola via del magistero ordinario, a decidere apoditticamente se tale o tale dottrina sia o no sufficentemente proposta dalla Chiesa come d. In caso simile sollecitare una decisione del magistero straordinario può essere giustificato, tra gli altri motivi, da quello di eliminare in modo chiaro ed anche psicologicamente efficacissimo questa incertezza. 5) Il magistero straordinario e solenne, cosiddetto perché occasionale e rivestente per se stesso una certa solennità. Si suddivide a sua volta in concilio ecumenico e in definizione solenne del romano pontefice parlante ex cathedra (Denz-U, 1839). Perché vi sia d., questo magistero ecclesiastico deve proporre la dottrina con la garanzia dell'infallibilità, impegnando in questa approvazione la sua suprema autorità dottrinale. Qualsiasi altra garanzia inferiore a questa non basta per costituire formalmente un d., ma rende la dottrina, dal punto di vista della certezza soprannaturale assoluta, solo più o meno probabile (Denz-U, 483,792 ).

Una dottrina rivelata, sufficentemente proposta come tale dalla Chiesa, con magistero sia ordinario sia straordinario e con la garanzia dell'infallibilità, è un d. definito, cioè dichiarato e irreformabile. Taluni, meno propriamente, per d. definito intendono definito dal magistero straordinario. Le regole generali per interpretare i documenti del magistero e sapere se esso ha definito o no un d., sono materia dei trattati generali sulla Chiesa (cf. I. De Guibert, De Christi Ecclesia, 2ª ed., Roma 1928, p. 300 sgg.).

Alla proposizione sufficente d'un d. fatta dalla Chiesa corrisponde, da parte dell'uomo, l'obbligo della fede. Questa fede è divina perché il motivo formale dell'assenso è l'autorità stessa di Dio rivelante. E divina e cattolica, perché l'obbligo si estende universalmente a tutti. Ma questo stesso obbligo della fede da altro non deriva che dalla profonda natura delle cose, perché l'adesione alla verità sufficentemente manifestata, sia pure indirettamente come credibile e non come intrinsecamente a noi evidente, pur rimanendo libera, è l'inderogabile imperativo dell'intelligenza, che con la stessa prima Verità non s'identifica, ma anzi nell'adesione a questa ha il suo fine e la sua beatitudine. Ed altro infatti non è il fine per cui Dio ci ha manifestato questa verità ed ha purnito la Chiesa del carisma della proposizione infallibile se non perché, aderendo ad esse nella fede, noi aderiamo sin da questa terra alla prima Verità beatificante ed abbiamo così in noi il germe che nell'altra vita si svilupperà nella visione beata (Denz-U, 1786).
4. Alcune conseguenze di questo concetto vanno
notate: a) Il d. è essenzialmente immutabile nel senso che la Chiesa non proponendo che dottrine rivelate e dopo la morte degli Apostoli non essendoci stata nuova Rivelazione pubblica: a) i d. definiti non sono stati dalla Chiesa inventati, ma solo conosciuti, dagli elementi tramandati dagli Apostoli, senza che fosse a ciò necessaria una nuova Rivelazione; β ) il senso che la Chiesa infallibile dà in un determinato momento a un d. non può essere stato diverso in passato né potrà esserlo in avvenire. Tutto questo deriva dal concetto che la Chiesa è solo un mezzo trasmettitore, non trasformatore, della verità rivelata: (Denz-U, 1800 , cf. anche 2022, 2080, 2094). La mutabilità che è ammessa nel d. viene cosi descritta dallo stesso concilio con le parole di Vincenzo Lerinese: "Cresca quindi... e molto e potentemente aumenti, l'intelligenza, la scienza, la sapienza, tanto dei singoli che di tutti, tanto dell'individuo quanto di tutta la Chiesa, secondo il progredire dei secoli e dell'età; ma, beninteso, nello stesso genere, nello stesso d., nello stesso senso, nella stessa dottrina" (Denz-U, 1800). Si tratta dunque del progresso di una nostra maggiore conoscenza dello stesso d. oggettivo. Maggiori determinazioni di questo aspetto non sono fornite dal magistero e sono oggetto d'ulteriore investigazione teologica (v. sotto: II).
b) D. e teologia non s'identificano, la teologia essendo in tutta la sua estensione un ulteriore studio umano scientifico del d. e delle altre cose proposte dalla Chiesa, sebbene non come d. I risultati di questo ulteriore studio, in quanto sono ulteriori determinazioni fatte con garanzia formalmente umana, come tali non sono, è evidente, formalmente d. Cosi molte ragioni portate per provare anche un d., o almeno per difenderlo dalle accuse; cosi molte deduzioni, fatte anche da d. mediante il ravvicinamento ad essi di verità d'ordine naturale più o meno certe. Il d. non s'identifica neppure con la teologia oggi cosiddetta dogmatica (v. teologia). Con maggior ragione ancora non s'identificano d. e sistemi teologici, d. cioè e quelle costruzioni teologiche che di qualche parte del dato rivelato, com'è proposto dalla Chiesa, tentano una ulteriore spiegazione organica desunta da alcuni principi chiave, spesso filosofici, ma che non può essere teologicamente dimostrata unica accettabile, né è per lo più l'unica accettata nella storia della teologia, ad es., tomismo e scotismo in molti atteggiamenti teologici, tomismo e molinismo nella questione della Grazia.
c) D. e sistemi filosofici. Qui si esamina solo la questione se e in qual senso il d. cattolico come tale sia collegato ad un determinato sistema filosofico. Esso implica certamente una qualche filosofia : perché il d. cattolico usa espressamente concetti elaborati d'ordine filosofico come natura, persona, sostanza, consustanziale, transustanziazione, materia, forma, causa istrumentale, ecc. : formula dogmatica è appunto la formolazione d'un d. in termini tecnici, spesso filosofici; perché la Chiesa presenta come d. un certo numero di verità d'ordine anche filosofico, proponendo a questi quesiti una sua soluzione specifica ed escludendo la soluzione ad essa contraddittoria - ad es., sulla possibilità di conoscere la verità oggettiva, almeno per le cose di fede (Denz-U, 2026, 2078 sgg., 2145); su quella di conoscere con certezza l'esistenza di Dio, risalendo dalle cose create (DenzU, 1785); sugli attributi di Dio (Denz-U, 1782); sull'origine delle cose per creazione e l'origine del male morale da una deficenza del libero arbitrio creato (DenzU, 428); sull'esistenza, l'origine, la natura, le facoltà dell'anima umana; il fine della creazione; la moralità o meno di certi atti ecc. (cf. R. Garrigou-Lagrange, Le sens

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commun, la philosophie de l'être et les formules dogmatiques, 3^{\text {e }} ed., Parigi 1922, p. 374 sgg.).

E questo un indebito collegamento con un determinato sistema di filosofia, ed in specie la canonizzazione del sistema aristotelico? Il contatto tra d. e filosofia in genere è inevitabile e legittimo, perché, anche parlando ipoteticamente, se esiste una vera Rivelazione, non potrà essere contraria alle verità d'ordine naturale, ma dovrà anzi supporle. La teoria delle due verità non regge (DenzU, 738; 1634 sg.; 1797; 2109; 2146). Quel che può interessare il filosofo giustamente geloso della legittima autonomia della sua scienza, è unicamente : a) che il credente, nel respingere dottrine filosofiche contrarie al d., e nel provare positivamente quelle a lui conformi, non faccia uso, di fronte all'incredulo, che del metodo filosofico: ciò che non impedisce di prendere il d. come norma estrinseca negativa; β ) sia capace di dimostrare cosi che le asserzioni filosofiche contrarie al d. sono o positivamente false o non necessarie; γ ) sia capace di d