l mondo delle idee separate, irreale e fantastico, bensì in seno alla stessa realtà individuale, nella sua essenza immutabile, realizzata dalla determinazione specifica della forma. Il c. è appunto la rappresentazione intellettiva della essenza o quidditas delle cose, attuata nella mente per virtù dell'intelletto attivo (vous tougтuós), ed è nel suo contenuto noatico universale, immutabile, eterno, come le forme e le essenze (De anima, I, 1, 402 a 6; II, 1, 412 a 1-6; Met., I, 1, 981 a 15; ibid., X, 1, 1059 b 26).
L'equilibrato spiritualismo aristotelico e l'idealismo platonico sono insieme abbandonati dalla scuola epicurea e stoica, dove il c. è abbassato al livello delle impressioni sensibili, grossolanamente interpretate secondo la teoria di Democrito (v.) : dalle impressioni sensibili nasce il c. universale, che in fondo non è se non il perdurare delle stesse impressioni e dei loro elementi combinati (cf. Cicerone, Aced., II, 10; per Epicuro v. Dog. Laer., \mathrm{X}, 32 ). Nella Scolastica medievale il c. in senso specifico è il termine della prima apprensione (v.) dell'intelletto, il serbum mentis, e come tale contrapposto al giudizio quale suo elemento. Particolare importanza rivestono i c. o idee generali (universali), espressione della unità generica o specifica delle realtà individuali (o similitudo rei intellectae quantum ad essentiam»: C. Gent., IV, 11, ed. Marietti, p. 436; Sum. Theol., { }^{2}, q. 85, a. 1, ad 1); ed è noto il fervore di dispute che s'accese intorno al loro valore, da cui nacquero e ancora durano le interpretazioni sistematiche del nominalismo, concettualismo, realismo.
Nuove teorie del c. si presentano nella filosofia moderna in funzione delle varie gnoseologie e metafisiche. Nell'empirismo (v.) il c. come rappresentazione astratta e universale della conoscenza è un derivato ulteriore della sensazione che essenzialmente non trascende: un residuo di immagini sensibili (Condillac); un prodotto della riflessione (Loché); un'associazione di immagini (Hume, Mill, Spencer). In Kant c. è in generale ciò per cui un oggetto è pensato. E pensare è percepire in unità sintetica il molteplice delle rappresentazioni sensibili, secondo le forme originarie e a priori del pensiero. Kant allora di-
vide i c. in puri e empirici: c. puri sono le forme a priori della spontaneità percettiva dell'intelletto, secondo cui esso pensa ogni oggetto (categorie); c. empirici, le forme del pensiero includenti un contenuto della sensazione, e che perciò sono possibili soltanto a posteriori. I c. puri, fuori delle intuizioni della sensibilità, sono per sé vuoti; ed essendo le intuizioni puramente fenomeniche, ne segue che i c., elementi formali della sintesi a priori in cui consiste ogni nostro pensiero e giudizio, investono soltanto i fenomeni e non possano riferirsi alla cosa in sé (noumeno), impenetrabile alla conoscenza umana intellettiva (Critica della ragion pura, trad. it. di G. Gentile e G. LombardoRadice, rist. 2ª ed., Bari 1940, p. 91 sgg.). In Hegel, identificata la realtà con lo sviluppo logico dello spirito, il c. viene elevato alla suprema dignità di assoluta posizione metafisica, come realizzazione dell'essere e della sostanza nel suo divenire dialettico. Infatti unicamente attraverso il c. nel suo perenne cielo triadico di tesi, antitesi e sintesi, l'essere si pone in sé e per sé, nell'assoluta universalità e unità dell'io, che appunto nelle espressioni logiche di se stesso dà consistenza alla realtà universale (Scienza della logica, III, trad. it. di A. Moni, Bari 1923, p. 9 sgg.; Enciclopedia, §§ 160 sgg., trad. it. di B. Croce, Bari 1923, p. 142 sgg.). Per questo Hegel chiama il c. "la verità della sostanza ", "l'essenza stessa della cosa", "non altro che l'io, ossia la pura coscienza di sé ". Concezione ripresa e sviluppata nel neo-hegelianismo italiano di Croce e Gentile. In Gentile, identificata la realtà col pensiero in atto, "in guisa che la sfera reale combacia con la sfera del concetto", si arriva alla posizione della realtà come autoconcetto, o concepto sui: la molteplicità dei c. sotto cui ci appare le realtà, non è che esteriore ed apparente, e pura oggettivazione astratta dello spirito; il vero e concreto c. è uno solo: quello del Soggetto, centro di tutte le cose, che si svolge nella molteplicità dei suoi momenti positivi, e concependo se stesso concepisce tutto, ponendo il reale (Sistema di logica, 3^{2} ed., I, Firenze 1940, cap. 7; II, cap. 6; Teoria gen. dello spirito, 5^{2} ed., Firenze 1938, cap. 16).
E chiaro che queste valutazioni, grandiose, se si vuole, del c., valgono quanto i sistemi metafisici che le comandano. E tanto l'hegelianismo che l'attualismo, come sistemi filosofici assoluti, non hanno consistenza sicura. Una teoria del c. che pretenda all'oggettività, deve costruirsi in armonia con i dati dell'esperienza, e svolgersi nella direzione da essi suggerita, anzi comandata. Ora l'esperienza, mentre afferma da una parte la purezza del pensiero concettuale che trascende in una sfera di validità assoluta la relatività della conoscenza empirica, attesta dall'altro lato la sua dipendenza dalla stessa conoscenza sensibile in cui, direttamente o indirettamente, affonda le radici ogni nostro sapere intellettuale. Il divenire della conoscenza umana non si rivela certo alla coscienza individuale (l'unica che sia data nell'esperienza) come una libera espansione dell'unità creatrice trascendentale, comunque intesa, ma invece come un adeguamento graduale e faticoso del pensiero alla realtà con cui deve misurarsi e di cui si sforza di penetrare i contenuti di valore. Il c. è appunto l'espressione intellettuale di questi contenuti. I quali nemmeno si chiamerebbero tali se non fossero in certo modo immanenti al reale datori nell'esperienza sensibile, di cui costituiscono la radicale struttura intelligibile e dove il pensiero li intuisce o, che è lo stesso, donde li astrae con lo sguardo della sua spiritualità. E siccome questi contenuti sono molteplici e di graduale purezza intelligibile, si può ritenere, ma in tutt'altro senso, la divisione kantiana, chiamando puri quei c. che esprimono un valore intelligibile universale (ente, causa, sostanza, ecc.), empirici i c. che esprimono, generalizzati, gli aspetti essenziali o quidditativi, tanto sostanziali che accidentali, della realtà empirica (sensibilità, animale, pianta, colore, ecc.).
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La teoria del c. che si è indicata, oltre che all'idealismo e all'empirismo, viene cosi ad opporsi, nelle sue linee essenziali, anche ad altre concezioni che abbassano ad un livello di pura occasionalita la funzione della conoscenza sensibile nella genesi del c. : all'innatismo per cui le idee, almeno in parte, sono date a priori con lo spirito; all'autologismo che fa derivare i nostri c. da una prima intuizione della intelligibilità pura, Dio; ed infine anche al misticismo e intuizionismo bergsoniano, per cui la conoscenza della interiore struttura del reale non è propria del pensiero concettuale, ma si realizza attraverso un vitale contatto intuitivo dell'anima con le cose.
Quanto alla posizione logica del c. prevale oggi la tendenza ad assorbirlo nel giudizio. Considerando il c. nel suo nascere psicologico è vero ch'esso non si forma nel pensiero che per un giudizio implicito : il c. infatti esprime, in un grado più o meno alto di interiorità metafisica, ciò che la cosa è; e il pensiero non pensa ciò che una cosa è, se non per un giudizio. Ma il c. può anche considerarsi nella sua astratta oggettività (conceptus obiectivus secondo la scolastica), e allora esso è un'unità rappresentativa che può ben considerarsi distinta dal giudizio di cui è elemento e termine (v. conoscenza; logica; universali).
BibL.: Oltre le opere cit., v.: A. Marucci, Di alcune moderne teorie del c., in Riv. di filos., 6 (1914), pp. 274-309; E. Rignano, Psicologia del ragionamento, Bologna 1920, cap. 5; J. De Tonquedec, La critique de la connaissance, Parigi 1929, p. 133-78; J. Froebes, Logica formalis, Roma 1940, p. 15 sgg.; U. Viglino, Logica, ecc., ivi 1941, p. 98 sgg.; B. Croce, Logica come scienza del c. puro, parte 1o, 10 sez., 6^{°} ed., Bari 1942; A. Brunner, La connaissance humaine, Parigi 1943, pp. 221-70; A. Guzzo, L'io e la ragione, Brescia 1947, pp. 310-28.
Ugo Viglino
CONCEPTUALISMO. - E la dottrina che nega alle idee generali (universali) una corrispondenza oggettiva nella realtà, affermandole come puri concetti o forme dello spirito.
Gli inizi del c. si possono individuare già nella dottrina della Stoa, dove il concetto universale ( κ ω ν \dot{η} \dot{ε} v ω ν ε ), di indubbia importanza pratica, è un puro derivato delle impressioni sensibili, quasi condensazione di esse nella memoria, cui non corrisponde nella realtà un contenuto proprio, al di là delle cose individuali.
Nella filosofia medievale si attribuisce ad Abelardo (v.) la esplicita difesa del c. Ma in realtà Abelardo intese piuttosto combattere le soluzioni estreme date al problema degli universali da Roscellino e Guglielmo di Champeaux : contro il nominalismo per cui le idee generali in fondo non sono niente più che parole, e il realismo che dà loro una consistenza propria nella realtà, Abelardo afferma l'universale esistere essenzialmente nel concetto, senza peraltro negare nella natura delle cose individuali ciò che l'idea generale esprime. Per questo si tende oggi a interpretare la posizione di Abelardo nel senso di un moderato realismo, almeno di un avviamento ad esso (cf. W. Windelband, Storia della filos., I, trad. it. di C. Dentice D'Accadia, Palermo-Milano 1937, p. 347).
Rigido c., che anzi nelle sue ulteriori determinazioni degrada in nominalismo, è la posizione di Occam (v.) : il concetto universale non è che una intentio o conceptio animae; nulla di reale ad esso corrisponde nelle cose; l'unità generica e specifica del concetto è una pura unità rappresentativa creata dal pensiero (fictiones chiama Occam i concetti universali) per comodità di riferimento ai molti, ossia agli individui, unica realtà esistente (In I Sent., 2, 8) : più o meno come il modello che si crea l'architetto nella fantasia come guida alla realizzazione esteriore.
Nella filosofia moderna in vero c. si risolve la concezione kantiana, pur movendosi su una base gnoseologicometafisica nuova. L'universalità e la necessità, doti essenziali del concetto, non sono in alcun modo ricavabili dalla esperienza, ma provengono unicamente dal pensiero. Le categorie, ossia i modi generali secondo cui pensiamo gli oggetti, sono pure forme originarie della mente che valgono soltanto per l'ordinamento e la sistemazione soggettiva dell'esperienza, e nulla ci dicono della realtà in sé. Al c. si possono avvicinare le varie forme moderne di pragmatismo e anti-intellettualismo, particolarmente la posizione
bergsoniana che, per la sua particolare concezione della realtà dinamica, nega al concetto, stabile nella rappresentazione della essenza, la possibilità di un adeguamento alla struttura fluida del reale. C. assoluto, ma in senso metafisico, può dirsi l'idealismo trascendentale hegeliano e neo-hegeliano che nel concreto concetto risolve tutta la realtà. Un'ultima forma di c. si può riscontrare nell'esistenzialismo (v.) per cui cio che ha valore è soltanto il singolo, l'esistente in quanto tale, che non vuole essere livellato e perdersi in qualsiasi sistema di concetti o modelli universali.
Senza pretendere di ridurre alle idee generali ogni conoscenza scientifica (ricca e feconda e assolutamente necessaria è infatti la conoscenza concreta e analizzatrice della realtà individuale, tanto materiale, cioè il mondo, che spirituale, cioè l'anima) è tuttavia indubbiamente positivo il valore della conoscenza concettuale. Che le idee generali non siano pure creazioni del pensiero, ma ad esse corrisponda un fondamento di oggettività negli esseri individuali cui si riferiscono, è provato non solo dal fatto che esse nascono nell'intelletto in stretta continuità e dipendenza con i caratteri che del reale ci son dati dalla conoscenza sensibile e di cui esprimono i valori trascendentali o essenziali, ma anche dalla funzione altamente positiva che esercitano nella conoscenza umana, e principalmente nel sapere scientifico. Di concetti universali vive non solo la filosofia, ogni filosofia che non rinunci a se stessa, ma anche la scienza, che se ne serve, e con successo, nelle sue deduzioni, previsioni e applicazioni concrete, e che non può certo, in tutto il suo grandioso sviluppo sistematico, ridursi a una semplice conoscenza del pensiero e delle sue forme logiche (v. universali).
BibL.: G. Canella, Il nominalismo e Guglielmo d'Occam, Firenze 1907; E. Gilson, La philosophic au moyen-íge, Parigi 1925, p. 249 sgg.; C. Gony, Critico, 3^{°} ed., Roma 1932, pp. 235254; A. Naber, Theoria cognitionis critica, ivi 1933, pp. 210243; C. Prand, Storia della logica. Età mediev., parte 1o, trad. it., Firenze 1937, p. 294 sgg.; C. Giscon, Guglielmo di Occam, 2 voll., Milano 1941.
Ugo Viglino
CONCEZIONE e CHACO, diocesi di. - Nella Repubblica del Paraguay, eretta da Pio XI il 1^{°} maggio 1929, con la costituzione Universi Dominici gregis, per smembramento della diocesi della S.ma Assunzione, di cui è suffraganea.
Ha una estensione di ca. 200.000 kmq . ed una popolazione di ca. 350.000 ab. divisi in 70 parrocchie, in cui lavorano 15 sacerdoti secolari e 18 religiosi. Il primo sinodo diocesano è stato celebrato il 19 luglio 1936. Le città vescovile, oltre la spaziosa Cattedrale dedicata alla Immacolata, patrona della diocesi, possiede la chiesa di Maria Ausiliatrice, dei Salesiani, e la cappella delle figlie di Maria Ausiliatrice.
A Fuerte Olimpo nel nord della diocesi si è costruita una chiesa dedicata a Maria Ausiliatrice.
BibL.: AAS, 22 (1930), p. 5 sgg.
Juan Meza
CONCILIARISMO. - Errore ecclesiologico, secondo cui il concilio ecumenico è superiore al papa. L'origine remota del c. si trova nel principio giuridico (Decreto di Graziano, dist. XL, c. 6) secondo il quale il papa può essere giudicato dalla Chiesa in caso di eresia. Questa massima, che s'incontra in tutto il medioevo, diffuse l'idea che c'erano dei casi in cui il papa poteva soggiacere a un giudizio dei suoi sudditi. Quando alla fine del sec. xiri e al principio del xiv le lotte di Bonifacio VIII con Filippo il Bello e di Giovanni XXII con Ludovico il Bavaro scosse nella mente di molti l'autorità e il prestigio del romano pontefice, il vecchio principio fu invocato e arricchito di amplificazioni ; non solo nel caso di eresia, ma anche quando nell'esercizio
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del suo potere esorbita, il papa può essere richiamato all'ordine : proprio in quel tempo gli appelli al concilio si fecero frequenti.
In tale clima esceque il Defensor pacis di Marsilio da Padova (v.), secondo il quale Gesù Cristo non ha costituito sulla terra nessun suo vicario, che sia il capo della Chiesa, avendo tutti i ministri della religione uguali poteri; il papato è una creazione dell'imperatore, il quale può correggere e deporre i detentori della tiara; l'organo supremo del regime ecclesiastico non è il papato, ma il concilio ecumenico, convocato per autorità imperiale e costituito non solo di vescovi e di preti, ma anche di laici; i suoi decreti vengono subito dopo la Scrittura e prima delle decretali pontifice e hanno piena applicazione in forza del potere imperiale. Se il concilio ecumenico conserva al papa il potere direttivo, che per un complesso di circostanze fu affidato in passato al vescovo di Roma, ciò non significa che tale mandato non possa essere revocato.
Malgrado la condanna di Giovanni XXII, questi errori, patrocinati e amplificati (p. es., negazione dell'infallibilità) del minorita ribelle Guglielmo Occam (v.), si diffusero largamente, soprattutto in Baviera. Quando lo scisma d'Occidente (1578-1417) funestò la Chiesa, molti, anche bene intenzionati, trovarono in queste teorie la via d'uscita da tanti mali. Proprio all'inizio dello scisma, due dottori tedeschi dell'Università di Parigi ridussero a sistema la dottrina conciliare: Corrado di Gelnhausen ed Enrico di Langenstein. Il primo pubblicò nel 1380 un'Epistola concordiae, l'altro nel 1379 un'Epistola pacis, dove si caldeggia la necessità di un concilio ecumenico e si propone un vasto piano di riforma; ma mentre Corrado attribuisce ai vescovi convocati il supremo potere, Enrico ne vede l'origine nella collettività dei fedeli. Queste teorie avranno il loro ulteriore sviluppo in Pietro d'Ailly (1350-1420), brillante dottore e cancelliere dell'Università di Parigi. Occamista convinto in parecchi punti dottrinali, fin dal 1380 si fece portavoce dei dubbi, che, in mezzo a tanti trambusti, avevano turbato gli spiriti migliori. E inverosimile, dice, che il Signore abbia fondato la firmitas Ecclesiae in Petri infirmitate, giacché Pietro e i suoi suscessori hanno tante volte errato; si deve pertanto ritenere che la Chiesa è fondata su Gesù Cristo e che il papa non le è essenziale; quindi ogni potere discende direttamente da Dio ai vescovi e ai preti, i quali adunati in concilio costituiscono l'autorità suprema della Chiesa, superiore quindi al papa. Questi può dirsi capo della Chiesa soltanto ministerialiter exercens e administrative dispensans e siccome può crrare, e perfino cadere in eresia, dovrà in tal caso essere corretto e anche deposto. Solo la Chiesa universale è infallibile, nel senso che se anche tutto il clero cadesse nell'errore, vi sarà sempre qualche anima semplice e qualche più laico che saprà custodire il deposito della Rivelazione. Tali le idee dell'abile cancelliere, che divenne ben presto arcivescovo di Cambrai (1397) e cardinale avignonese (1411) e uno dei presidenti del Concilio di Costanza. Suo discepolo fu Gerson (v.), che andò più oltre del maestro. Mentre infatti Pietro d'Ailly, svolgendo le idee di Corrado di Gelnhausen, concepì la Chiesa come una aristocrazia episcopale, Gersone, seguendo la linea tracciata da Enrico di Langenstein, si fece patrocinatore prima di una democrazia temperata (i parroci hanno voto definitivo nel concilio come i vescovi, essendo tanto gli uni quanto gli altri d'origine divina), poi cadde nel multitudinarismo, insegnando che tutto il corpo mistico dei fedeli ha pari diritti nel governo ecclesiastico, che trasmette però ai vescovi e al papa. Di qui la logica produzione che il concilio ecumenico, ma anche l'intera comunità, può richiamare il papa al dovere e, se è necessario, deporlo.
Gersone però, uomo veramente pio, fu nella sua condotta migliore delle sue idee. Intanto però queste, sotto l'egida di un così grande uomo, si diffusero e furono praticamente applicate nei Concili di Costanza e di Besilea e mentre penetrarono nella mente di molti scrittori, favorirono lo sviluppo delle eresie contemporanee ( \mathrm{W}_{7} -
clif e Hus) e susseguenti (luteranesimo, calvinismo, anglicancsimo) per rifugiarsi, dopo il Concilio di Trento, presso quei cattolici francesi che, in nome delle libertà gallicane (v. Galligansalmo), osteggiarono per secoli il libero esercizio dell'autorità pontificia. L'errore entrò vivo ancora nel Concilio Vaticano, nel quale però ricevette il colpo di grazia (Denz-U, 1830).
Bibl.: G. Hergunröther, Storia universale dell, Chiesa, V. Firenze 1003, pp. 130-40; F. Battaglia, Marsilio da Padoca e la filosofia politica del medesimo, Firenze 1928, pp. 106-79; P. Paschini, Lacioni di storia ecclesiastica, III. Torino 1931, pp. 61-63; V. Martin, Comment i'est formée la doctrine de la supériorité du concile sur le Pape, in Revue des sciences religieuses, 17 (1937), pp. 121-43, 261-89, 405-26; F. Czyrè, Patrologia e storia della teologia, II. Firenze 1938, pp. 729-42; A. M. Vellico, De Ecclesia Christi, Roma 1940, pp. 24-29; R. Dell'Osta, Teodoro De Lelli: un teologo del potere papale e suoi rapporti col cardinalato nel sec. XV, Belluno 1948 (il De Lelli è uno dei pochi difensori del primato pontificio nel sec. xv); L. Salombier, Ailly (Pierre d'), in DThC, I, coll. 642-54; id., Gerson, ibid., VI, coll. 1200-24. Antonio Piolanti
CONCILIATORE, IL. - "Foglio scientifico-letterario», detto «il foglio azzurro» dal colore della carta con cui si pubblicò a Milano bisettimanalmente dal 3 ott. 1818 al 17 nov. 1819. Ne uscirono 118 numeri; due altri rimasero impaginati.
Fu ideato dal gruppo degli amici di L. di Breme (v.), nel 1816, appena la Biblioteca italiana suscitò malumori, e dapprima come foglio di battaglia dal titolo Bersagliere. Allorché al progetto partecipò il gruppo berchetiano, che faceva idealmente capo al Manzoni, poté verificarsi l'avvio verso una pratica attuazione del giornale, sulla base di una «conciliazione» dei collaboratori tra loro e nei riguardi della nostra tradizione letteraria. Promotori morali e finanziari dell'impresa furono il Porro e il Confalonieri; editore il milanese V. Ferrario, che riuscì con astuzia a ottenere dall'Austria il permesso di pubblicazione. Soltanto allora, nel maggio del 1818, ebbe inizio il lavoro comune, e fu steso il programma dal Borsieri.
L'insipienza e l'errato calcolo del governo gli spianarono la strada, e le critiche, le satire e le farse teatrali degli avversari incuriosirono il pubblico. Quando poi il governatore Strassoldo se ne accorse, era tardi, e invano egli tartassò di censure e di difficoltà il giornale.
Dopo un più energico richiamo della polizia al Pellico, cessate le pubblicazioni, i «conciliatori» passarono all'azione e si fecero carbonari o cospiratori, e si prepararono al carcere e all'esilio, lasciando al più discreto del loro amici, al Manzoni, il compito di divenire il poeta immortale dei loro propositi e al Berchet e al Pellico la possibilità di rievocare post res perditas il loro interno affanno. Il C. non ebbe quella diffusione che i collaboratori speravano: a ca. 250 arrivavano a stento gli associati; ma la qualità suppliva alla quantità e pertanto la funzione storica del giornale fu grande: quella piccola aristocrazia di una ventina appena di persone (che si nascondeva per lo più con sigle e pseudonimi) si riconobbe unanime nel voler rivolgere l'attenzione ovunque qualcosa di utile, di nuovo, di interessante per l'Italia si avvertisse nel mondo, e l'opera migliore del giornale si esercitò proprio nel campo delle lettere.
Non si riesce a intendere la presa di posizione del romanticismo lombardo del 1816 senza gli sviluppi che di quelle prime polemiche i medesimi scrittori fecero nel C., soprattutto il Berchet, il Visconti, il Pellico e il Borsieri; né s'intende l'ulteriore chiarimento manovriono sino al 1823 senza quegli sviluppi dei «conciliatori», come testificò il Manzoni stesso al Fauriel.
La tanto invocata «modernità » della poesia consisteva infatti nel suo vigoroso senso del concreto, nella sua « storicità»; e pertanto i «conciliatori» si sentivano sinceramente continuatori e degli entusiasmì secenteschi e delle geniali intuizioni critiche del Vico e dei compilatori del Caffè giù sino al Parini, all'Alfieri e al Foscolo, anche se quelle tradizioni investivano d'un più vasto respiro spiri-
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tualistico e idealistico, secondo le esigenze dei tempi. Il loro sforzo di liberare gli intelletti da ogni scoria pedantesca e dai residuati naturalistici del neoclassicismo preromantico, si fonde con la più consapevole aspirazione a una letteratura nazionale in gara con le altre letterature europee.
BibL.: C. Cantù, Il C. e i carbonari, Milano 1878; E. Clerici, Il C. (Annali della Sc. Norm. sup. di Pisa, 17), Pisa 1903; E. Bellorini, Il C., in Nuova antologia, 193 (1904), p. 148 sg.; id., Il + C. + e la censura austriaca, in Scritti vari di erudizione e di critica in onore di Rodolfo Renier, Torino 1912, pp. 289-97; B. Sanvisenti, L'atto
di nascita del C., in Arch. stor. lombarda. 6^{2} serie, 54 (1927, 1), pp. 400-23; E. Li Gotti, La poetica del C., in Nuova Italia, 2-3 (1933), pp. 47-53, 81 85; L. Marchetti, L'1udice del C., in Russ. stor. del Risorg. ital., 24 (1937), pp. 591-618; A. Monti, La raccolta completa del + C. +, in Figure e caratteri del Risorgimento, Torino 1939, pp. 45-51; E. Li Gotti, Saggi, Firenze 1941, pp. 139 seg; W. Serena, L'opera letteraria del C., Treviso 1948. Tutto il C. si ripubblica con note a cura di V. Branca in 2 voll. della biblioteca Nazionale del Le Monnier (Firenze 1948).
Ettore Li Gotti
CONCILIA-
ZIONE: v. PATTI
LATERANENSI; QUESTIONE ROMANA.
CONCILIO. - I. Origine. - Il sorgere delle eresie nel sec. II d. C. impose ai vescovi la necessità di riunirsi in assemblee per legiferare sui nascenti errori : Tertulliano (De ieiunio, cap. 13), chiama queste riunioni concilia mentre Dionisio Alessandrino (Eusebio, Hist. eccl., VII, 7) e i Canoni degli Apostoli (can. 38) usano la denominazione synodus. I due appellativi, usati promiscuamente, indicavano non solo le assemblee ma anche il luogo dove erano adunate. In seguito si riservarono tali nomi solo alle assemblee in cui intervenivano i vescovi per deliberare in materia ecclesiastica. Di qui la distinzione in c. reali e c. ecclesiastici : nei primi prendevano parte, oltre ai vescovi, anche i conti, i duchi ed altri principi secolari, negli altri si adunavano solo i vescovi. Successivamente, il nome c. fu riservato solo alle riunioni dei presuli ecclesiastici (L. Thomassin, De vet. et nova eccl. discipi., Parigi 1688, parte 2^{2}, III, cap. 36; Benedetto XIV, De synodo dioec., I, Prato 1844, cap. 1, pp. 1-5).
La serie dei c. esordisce con gli stessi Apostoli (v. Gerusalemme). Dalle parole del Signore (Mt. 18, 20: «ubi duo vel tres congregati sunt ecc. »), confermate dagli Apostoli (Act. 15, 28: «visum est Spiritui Sancto et nobis ecc. ») alcuni teologi dedussero l'origine divina dei c. : tesi sostenuta anche da s. Gregorio (Greg. I registrum epist., ed. P. Ewald, in MGH, Epist., I, 1, 24, Berlino 1887, p. 36). Benché nessuno possa negare la convenienza e l'utilità dei c., tuttavia non si hanno sufficenti prove per arguirne la loro origine divina. Cristo sufficentemente provvide a mantenere la genuinità della sua dottrina con l'istituzione del primato (Wernz-Vidal, II, p. 524).
Dopo quello degli Apostoli, i primi c. che la storia
ricordi sono del sec. in. Apollinare, vescovo di Gerapoli, fa menzione di molti sinodi avuti in Asia Minore (Eusebio, Hist. eccl., V, 16); altri ne furono tenuti per la controversia della Pasqua (Eusebio, Hist. eccl., V, 23). Ca. l'anno 220 Agrippino, vescovo di Cartagine, apre la serie dei c. africani (Cipriano, Epist., 71, 73). In seguito altri c. furono tenuti a Iconio nel 230 , 235 (Cipriano, Epist., 75), e ad Antiochia nel 264, 269 (Eusebio, Hist. eccl., VII, 7). A questi c. prendevano parte i vescovi, i presbiteri ed anche i diaconi; i laici, come semplici osservatori, non venivano esclusi. Solo al vescovo era

(per cartria del dott. R. Degenhart)
concilio - Miniatura riferentesi al Concilio di Calcedonia (451), contenuta nella Collectio canonum del cod. Vat. lat. 1339, f. 9 (sec. x1) - Biblioteca Vaticana.
di Ario, e del 430 per la causa di Nestorio. Sono degni di menzione anche quelli del 445 e 447 , tenuti in Antiochia, e quelli di Gerusalemme del 518 e 536 . A queste assemblee presiedeva il patriarca. Le deliberazioni non dovevano essere sottoposte al beneplacito imperiale. Anche s. Gregorio a Roma tenne due simili c. nel 595 e nel 601 (Greg. I reg. epist., ed. P. Ewald-L. M. Hartmann, in MGH, Epist., V, 37, p. 362). A questi c. si rassomigliano i c. plenari: grande autorità ebbero quelli adunati in Cartagine, di cui infatti le prime collezioni canoniche riferiscono per intero i canoni. In tali adunanze si prendevano decisioni di ogni genere in materia giudiziaria ed amministrativa; anche il potere legislativo era esercitato ampiamente. Di eguale interesse è il C. arelatense del 314 nella causa dei donatisti.
II. Definizione e divisione. - Il c. quindi si può definire la riunione legittima dei vescovi per deliberare e decretare in materia ecclesiastica. Se a queste assemblee sono chiamati a partecipare i vescovi di tutta la Chiesa universale e di fatto la rappresentano, il c. si chiama ecumenico; se invece vi prendono soltanto parte alcuni vescovi della cristianità il c. si chiama particolare. Quest'ultimo può essere plenario se vi partecipano i vescovi di più province ecclesiastiche (CIC, can. 281); provinciale o metropolitano se si radunano i vescovi d'una sola provincia (CIC, can. 283). A tutti compete una nota giuridica particolare che dà loro una speciale giurisdizione distinta da quella dei singoli per legiferare in materia religiosa. Questa prerogativa distingue ic. dalle conferenze episcopali (CIC, can. 292).
III. C. ecumenico. - 1. Composizione. - Sono chiamati a parteciparvi, di diritto divino, solo i vescovi residenziali; per diritto ecclesiastico oggi sono convocati anche i cardinali che non abbiano ricevuto la consacrazione episcopale; gli abati e gli altri prelati nullius,
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gli abati generali dei monasteri uniti in congregazione ed i superiori generali degli Ordini (CIC, can. 223).
2. Contocazione. - Solo il romano pontefice ha il diritto proprio ed esclusivo di convocare il c. ecumenico (Leone X, cost. Pastor aeternus, 19 dic. 1516; CIC, can. 222 § i). Questa prerogativa scaturisce dal primato di giurisdizione che egli ha in tutta la Chiesa e in tutti e singoli i vescovi. Nessun altro può arro. garsi questo diritto senza ledere i diritti inalienabili del vescovo di Roma. Dal diritto di convocazione necessariamente segue la potestà di trasferire, sospendere, sciogliere un c. ecumenico (Pio IX, cost. Cum Romani Pontificis, 4 dic. 1869; Pio X, cost. Pacante Sede Apostolica, 25 dic. 1904, n. 28). La convocazione dei primi otto c. ecumenici ordinata dagli imperatori rispecchia le circostanze di quei tempi. Solo l'imperatore poteva adunare tanti vescovi a c., poiché difficilmente i vescovi orientali avrebbero corrisposto all'invito del romano pontefice e perché solo l'imperatore poteva mettere a disposizione i più celeri mezzi per i viaggi e per il loro sostentamento. Questo non deroga al primato del romano pontefice poiché, di fatto, gli imperatori si arrogarono questo diritto, dietro richiesta del papa o con il suo consenso espresso o tacito, che è sufficente ad una legittima convocazione.
3. Costituzione. - La costituzione del c. ecumenico si ha immediatamente dopo la partecipazione dei vescovi, in numero sufficiente da rappresentare la Chiesa universale. Quale debba essere il numero dei partecipanti non è stato mai definito : certamente non si richiede di diritto che vi siano tutti i vescovi del mondo, cosa moralmente impossibile, né si può per conseguenza ricorrere alla maggioranza assoluta, poiché molte volte non rappresenta la parte più savia della Chiesa. Condizione quindi necessaria è che allora solo i vescovi rappresentano la Chiesa universale quando sono uniti con il successore di s. Pietro; solo così si può avere il legittimo collegio dei vescovi unito con il pastore, cioè il capo è unito alle membra. La necessità assoluta del consenso della maggior parte dei vescovi non si può dimostrare, anzi il papa può riprovare le decisioni prese dalla maggioranza assoluta dei vescovi. Per avere questa intima unione tra il capo e le membra si richiede che il vescovo di Roma presieda il c. personalmente o per mezzo dei suoi legati (CIC, can. 222 § 2; Wernz-Vidal, II, n. 480; Benedetto XIV, De cynodo dioec., XIII, cap. 2, n. 3; HefeleLeclerq, I, pp. 71, 752).
4. Autorità. - Il c. ecumenico ha autorità ordinaria e suprema nella Chiesa universale. Si distingue da quella del romano pontefice unicamente per il numero di coloro che la esercitano: il papa infatti ha nella Chiesa universale la medesima completa e suprema giurisdizione. Tra l'una e l'altra vi è un'intima relazione: mentre si concepisce la potestà del romano pontefice unica, sola, universale, suprema, non si può d'altra parte assegnare queste medesime qualità al c. ecumenico se non vi è l'unione con il vicario di Cristo (M. D. Bouix, De papa, ubi et de conc. oec., II [Parigi 1869], pp. 503, 687). La quale considerazione esclude definitivamente la possibilità di un appello dalla sentenza del papa al c. ecumenico. La competenza del c. universale si estende a tutto ciò che è intimamente connesso con il patrimonio dogmatico e morale (CIC, can. 228).
5. Clebbrazione. - Le questioni debbono essere proposte dal romano pontefice; anche ai vescovi, in subordinato ordine, è lasciato questo diritto, previa approvazione del preside del c. (Pio IX, cost. Multiplices, 29
nov. 1869, n. 2; CIC, can. 226). La discussione deve essere libera per lasciare adito ad una più ampia delucidazione delle questioni e anche perché conviene che la dottrina non sia imposta autoritativamente, ma naturalmente ed in modo spontaneo si lasci scaturire dal magistero infallibile della Chiesa. Discusse le varie questioni, vengono messe ai voti. E per sé evidente che le questioni dogmatiche e i decreti universali dovrebbero avere una maggioranza assoluta. Ma anche in questa materia, se la minore parte dei vescovi è la parte più savia ed in armonia col vicario di Cristo, può riprovare l'atteggiamento della maggioranza.
6. Approvazione. - I vescovi convenuti in c. sono veri e propri giudici, per la potestà ricevuta da Dio. Le loro decisioni sono vere e proprie definizioni e giudizi, non semplici consigli : cioè sono atti giuridici posti in forza della loro giurisdizione. Questa potestà non è assoluta, ma subordinata all'approvazione del romano pontefice. Tale conferma da parte del vescovo di Roma è essenziale, non accidentale, come la testa per il corpo; mancando, gli atti dei vescovi non hanno pieno valore né universale forza di obbligatorietà (R. Bellarmino, De conciliis et eccl., I, cap. 18; D. Palmieri, De Remano Pont., 2^{2} ed., Trato 1891, p. 683). La conferma da parte del romano pontefice può essere antecedente mediante un mandato speciale o concomitante quando egli stesso presiede, o susseguente (CIC, can. 227). Segue la cronologia del c. ecumenici, su ciascuno dei quali v. all'ap. posita voce.
7. Cronologia. - 1) C. Niceno, a. 323, riunito da Costantino sotto il pontificato di s. Silvestro (contro { }_{4}^{2} gli ariani). 2) Costantinopolitano I, a. 381, adunato sotto il pontefice Damaso e l'imperatore Teodosio il Grande (contro i macedoniani). 3) Efesino, a. 431, sotto il pontificato di Celestino I e Teodosio il Giovane (contro Nestorio). 4) Calcedonese, a. 451, essendo pontefice Leone Magno e imperatore Marciano (contro Eutiche). 5) Costantinopolitano II, a. 553, convocato dall'imperatore Giustiniano contro la volontà di papa Vigilio, divenne ecumenico per la successiva approvazione del Pontefice (risolse la questione dei Tre Capitoli). 6) Costantinopolitano III, a. 680, convocato sotto il papa Onorio, fu approvato da Agatone (contro i monoteliti). 7) Niceno II, a. 787, sotto la reggenza dell'imperatrice Irene essendo pontefice Adriano I (contro gli iconoclasti). 8) Costantinopolitano IV, a. 869-70, sotto il pontificato di Adriano II (contro Fozio). 9) Lateranense I, a. 1123, primo c. ecumenico in Occidente, essendo pontefice Callisto II (alla fine della lotta delle investiture). 10) Lateranense II, a. 1139, sotto Innocenzo II (per comporre lo scisma di Pier Leone). 11) Lateranense III, a. 1179, essendo pontefice Alessandro III (ratifica della pace con Federico Barbarossa). 12) Lateranense IV, a. 1215, sotto Innocenzo III (il più importante del medioevo, per la dottrina formulata e gli errori condannati [gioachinismo, eresia albigese, ecc.], e per le norme disciplinari date). 13) C. di Lione I, a. 1245, sotto Innocenzo IV (contro Federico II). 14) C. di Lione II, a. 1274, convocato da Gregorio X (per l'unione con gli Orientali) in Francia. 15) C. di Vienne, a. 1311-12, sotto il pontificato di Clemente V (per la causa dei Templari e condanna di varie dottrine ereticali). 16) C. di Costanza, 1414-18, per quella parte che fu approvata da Martino V (per la composizione dello Scisma d'Occidente e la condanna di Hus e Wyclif). 17) Fiorentino, a. 1439-45, convocato da Eugenio IV (per l'unione con i Greci e altri orientali). 18) Lateranense V, a. 1512-17, convocato da Giulio II, proseguito ed approvato da Leone X (per la condanna di varie dottrine contro i negatori dell'immortalità dell'anima). 19) C. di Trento, convocato da Paolo III nel 1545, fu concluso da Pio IV nel 1563 (contro gli errori dei protestanti e per la vera riforma della Chiesa). 20) Vaticano, convocato da Pio IX e personalmente inaugurato l'8 dic. 1869, sospeso in seguito agli eventi politici il 20 dic. 1870 (celeberrimo per la condanna degli errori materialistici e in genere del razionalismo [cost. Dei Unigenitus] e la defi-
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(1st. Fules)
concilio - Atti del I Sinodo diocesano tenuto a Baltimora il 7 nov. 1791 - Roma, archivio di Propaganda Fide SORCG, 1794, vol. 899, ff. 89 recto e verso.
nizione del Primato e dell'infallibile magistero del romano pontefice [cost. Pastor aeternus]).
IV. C. plevario. - Per celebrare il c. plenario si richiede il previo permesso del romano pontefice, il quale, concedendolo, elegge un legato che convochi e presieda il c. (CIC, can. 28I). Vi debbono partecipare, oltre il legato, tutti gli arcivescovi, vescovi residenziali, gli amministratori, vicari, e prefetti apostolici; gli abati e prelati nullius, i vicari capitolari, se i vescovi titolari sono convocati hanno voto deliberativo (CIC, can. 282). Le altre norme sono eguali a quelle concernenti il c. provinciale.
I c. plenari ai quali siano invitati tutti i vescovi di uno Stato si dicono più propriamente c. nazionali.
L'Italia è stata ripartita (con provvedimenti della S. Congregazione Concistoriale del 13 febbr. e 22 marzo 1919 e 29 sett. 1933) in diciannove regioni conciliari, in ciascuna delle quali, alcune poche eccettuate, si deve tenere, in luogo dei c. provinciali (v. qui appresso), il c. regionale, che è un vero c. plenario.
V. Concilio provinciale. - L'origine è anteriore al c. di Nicea che ne prescrisse la celebrazione due volte l'anno (can. 5), rinnovata dal C. di Calcedonia (can. 17; Leone I, Epist. 14, cap. 7 [a. 445]; Greg. I, Reg., 4, 9). La convocazione spetta al metropolita il quale presiede le assemblee (CIC, can. 284). La composizione è stabilita dal codice. Vi debbono partecipare: 1) tutti i vescovi, anche se non consacrati della provincia, 2) gli amministratori apostolici, 3) i coadiutori con piena amministrazione della diocesi, 4) i vescovi esenti ma deputati alla provincia, 5) tutti gli abati e i prelati nullius, 6) i vicari capitolari (CIC, can. 286). La competenza è ristretta quasi esclusivamente al diritto comune, di cui debbono promuovere l'applicazione in particolari disposizioni affinché la fede ed i costumi siano conservati in modo integerrimo (CIC, can. 290). I suoi atti, inviati alla S. Sede, sono sottomessi al giudizio della Congregazione del C. Questa approvazione non conferisce nuova
autorità ai decreti, eccetto se fosse in forma specifica. Pubblicati che siano, i decreti obbligano tutta la provincia, i vescovi possono dispensare solo in casi particolari (CIC, can. 291).
Bibl.: J. Fessler, Uber die Provinzial-Concilien und Diäzesan-Synoden, Innsbruck 1849; J. D. Bouix, Du concil provincial, Parigi 1820; I. F. von Schulte, Die Stellung der Concilien, Päpste u. Bischöfe vom bistor. u. kanonist. Steudpunkte u. die päpstl. Const. vom 10. Juli 1870, 3 voll., Stoccarda-Praga 1871: C. J. Hefele, Kanziliengeschichte nach den Quellen bearbeitet, Friburgo in Br. 1875, tradotto in francese da H. Leclercq, Parigi 1907; F. Forget, s. v. in DThC, III, coll. 636-76; H. Quenrin, Jean Dominique Manis et les grandes collections conciliaires, Parigi 1900; B. Kurtscheid, Historia iuris canonici, I : Historia institutorum, Roma 1941.
Giuseppe Damizia
VI. C. nelle missioni. - Le norme per i c. e i sinodi nelle missioni sono di pertinenza della S. Congregazione de Propaganda Fide. Ciò però non fu sempre: al principio della sua istituzione, essa rimetteva spesso l'esame dei c. e dei sinodi, tenuti nelle missioni, alla S. Congregazione del Concilio. Alcuni di essi furono celebrati prima della fondazione di Propaganda, come i cinque C. provinciali di Goa (1567, 1575, 1585, 1592, 1606) e il Sinodo di Diamper (1599) in India. Nell'America latina i c. e i sinodi furono molto numerosi e fra i più antichi e importanti sono da annoverarsi quelli di Lima e di Messico. Solo i due C. di Porto di Spagna (1854, 1867) furono sottoposti all'approvazione di Propaganda. Nell'America settentrionale apre la serie il primo Sinodo diocesano di Baltimora (1791), al quale nel 1829 tenne dietro il C. provinciale I di Baltimora. In quella medesima città furono celebrati altri nove c. provinciali, di cui il decimo si ebbe nel 1869. Più importanti sono i tre C. plenari tenutisi pure a Baltimora (1852, 1866, 1884), che ancora sono in vigore nella Chiesa degli Stati
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Uniti. Numerosi altri c. e sinodi furono celebrati in altre diocesi, come, ad es., a Filadelfia, Buffalo, Cincinnati e Nuova York.
Nel Canadà si hanno sette c. provinciali e il C. plenario del 1909.
Nell'Europa settentrionale si sono celebrati : un Sinodo nel vicariato apostolico di Scozia (1700), tre Sinodi irlandesi (Thuam 1633, Meath 1686, Dublino 1770) e i quattro C. provinciali di Westminster (1852, 1855, 1859, 1873) in Inghilterra e il C. plenario di Maynooth (1875) in Irlanda.
La Chiesa Orientale ha avuto anch'essa un gran numero di c. e sinodi, dei quali il Sinodo provinciale del monte Libano (1736) per i maroniti, il C. nazionale degli Armeni (1911), i Sinodi nazionali di Carcapha (1806), che non fu approvato, e di Ain-Traz (1835) per i melchiti; per i Ruteni il Sinodo provinciale di Zamościa (1720).
In India, dopo i C. di Goa e Diamper e il Sinodo di Cnanganore ( 1606 ), si ha nel 1844 il Sinodo di Pondicherry, e nessun c. plenario.
Dopo il Sinodo di Juthia (1665) nell'Indocina si è avuto uno scarso numero di sinodi e c. Nel 1934 ebbe luogo il primo C. plenario.
In Cina si ebbe nel 1803 il Sinodo del vicariato apostolico di Sutchuen, che fu approvato solo nel 1822 e poi enese a tutta la Cina. Negli anni successivi ne furono celebrati parecchi altri; meritano di essere ricordati i sinodi delle varie regioni in cui era stato diviso quell'immenso territorio. Nel 1924 a Sciangai fu celebrato il primo C. generale.
In Giappone e Corea l'attività conciliare è stata molto limitata. Nel 1890 fu celebrato il Sinodo regionale dei due territori. A Tokyo nel 1895 e 1924 si adunarono i due C. provinciali e nel 1931 si ebbe un altro C. regionale.
L'Indonesia registra solamente un Sinodo nel vicariato apostolico della Piccola Sonda; e le Isole Filippine, che sono state sempre indipendenti da Propaganda, hanno avuto il Sinodo diocesano di Manila (1582), quello di Nueva Segovia (1773) e il C. provinciale di Manila (1907).
La Chiesa australiana e neozelandese enumera parecchi c. tenuti a Sydney (1844, 1885, 1895, 1905), a Melbourne (1862, 1869, 1885, 1907) e a Wellington (1899); nel 1937 ha avuto il C. plenario IV celebrato pure a Sydney.
In Africa vari sinodi furono tenuti a St-Denis, ad Algeri e a Cartagine. Ma nel periodo recente si sono avuti pochissimi sinodi e numerose conferenze degli Ordinari.
BibL.: P. Rommerskirchen, S. M. Paventi, Bibliografia missionaria, IX, Roma 1942, appendice pp. 51-164.
Saverio Paventi
## CONCILIO, SACRA CONGREGAZIONE del:
## v. CONGREGAZIONI.
CONCINA, Daniele. - Predicatore e moralista domenicano, n. a Clauzetto nel Friuli il 2 ott. 1687, m. a Venezia il 21 febbr. 1756. Entrò in religione a Conegliano il 16 marzo 1708, studiò a Venezia, insegnò filosofia e teologia a Cividale (1717-20), predicò nelle principali città d'Italia. Religioso esemplare, acclamato predicatore, d'intelligenza acuta e vivace, dal 1730 passò la vita in continue polemiche (voto di povertà, digiuno, probabilismo e mutuo). Lottò particolarmente contro il lassismo e il probabilismo. In diverse opinioni (mutuo, teatro ecc.) è rigorista.
Fra i molti suoi scritti si ricordano: Commentarius historico-apologeticus ecc. (Venezia 1736; sul voto di povertà, contro i Bollandisti e Raffaele da Pornasio); La Quaresima appellante ecc. (ivi 1739; sul digiuno); In Epistolam Benedicti XIV adversus usuram Commentarius (Roma 1746); Usura contractus trini (ivi 1746); Storia
del probabilismo e del rigorismo (Lucca 1743); Theologia christiana dogmatico-moralis ( 12 voll., Roma 1749, varie edizioni); De Spectaculis thentralibus (ivi 1752); Difesa della Compagnia di Gesù (Venezia 1767). Ognuna di queste opere suscitò risposte e controrisposte.
BibL.: V. F. R., De vita et studii, p. D. C., Venezia 1762; D. Sandelli, De D. C. vita et scriptis, Brescia 1767; Anon., Vita del p. D. C. che serve di compimento alle celebri lettere indagizomorali di E. Eraniste, ivi 1768; R. Coulon, s. v. in DThC, III. coll. 676-707; I. Koch, D. C. und die sozvananten seinen Pänoigresten, in Theol. Quartalschrift, 86 (1904), pp. 400-24.
Alfonso D'Amato
## CONCISTORIALE, SACRA CONGREGA-
ZIONE: v. CONGREGAZIONI.
CONCISTORIO (CONCISTORO). - Per i protestanti il c. (di rado lo chiamano concistoro) ha molteplici forme e significati. Per Calvino (1509-64) a Ginevra il c. fu il grande mezzo per dominare la città. Era composto di 12 anziani, dei quali, se non legalmente, almeno praticamente, Calvino era il capo. Rientrava nella sua competenza il giudicare della disciplina religiosa e morale dei cittadini, e per questo investigava, ammoniva, scomunicava i trasgressori, e, se ciò non bastava, li denunciava ai magistrati. E poiché i magistrati o l'autorità civile, nella dottrina di Calvino, dovevano governare la città secondo la legge di Dio, e praticamente l'interprete unico della legge divina era Calvino; cosi egli, all'ombra del c., era il capo assoluto della città.
Tra i luterani vi sono varie classi di consigli e tribunali, chiamati c. Per mezzo di essi i principi tedeschi governarono la Chiesa dei loro Stati. Nella Chiesa evangelica di Prussia che il re Federico Guglielmo III (1797-1840) formò unendo i luterani ed i riformati dei suoi Stati, vi fu, dopo il 1851 , un c. supremo, formato da luterani e riformati. Nelle Chiese riformate (eccezione fatta per le presbiteriane), le singole congregazioni locali sono governate da un c., composto del pastore del luogo, di anziani e di diaconi : al pastore ed agli anziani spetta di vigilare sugli interessi spirituali, ai diaconi di amministrare i beni e le opere di carità. Nella "Chiesa nazionale d'Italia protestante-presbiteriana", organizzata nel 1929, si dà il nome di "c. supremo" alla giunta o consiglio che deve governare la Chiesa.
BibL.: Ph. Schaff - J. J. Herzog, Encycl. of Christ, Knowledge, I. Nuova York 1891, p. 543; G. Goyau, Une vieille Eglise, 2 voll., Parigi 1919; E. O. Watson, Your Book of the Churches, 1922-25, Nuova York 1925; R. N. Carew Hunt, Calvino, trad. it. di A. Prospero, Bari 1939.
ConciStORO. - Il c. consiste in una solenne adunanza di tutti i cardinali che si trovano a Roma, presieduta dal papa, per la trattazione di alcuni tra gli affari più importanti relativi al governo della Chiesa universale.
Il nome di c. si trova usato in questo senso fin dal medioevo, e deriva dall'egual nome con cui, negli ultimi secoli dell'Impero romano, veniva designata l'adunanza dei dignitari imperiali presieduta dall'imperatore. Tradizionalmente i c. vengono tenuti nel palazzo dove si trova il sommo pontefice.
Si distinguono tre specie di c. : il c. ordinario o segreto, che attualmente si tiene di solito nella sala detta del c.; il c. pubblico, che si suole tenere in ambiente più vasto e adatto alla solennità dell'adunanza (spesso alla cappella Sistina, o talvolta in S. Pietro), e il c. semi-pubblico, che si tiene in qualche sala del palazzo Pontificio. Oggid i c. non si tengono a date fuse; in tempi più remoti invece avevano una periodicità stabilita (Innocenzo III usava tenerne tre in ogni settimana), dato il gran numero di questioni che in essi si trattavano.
Al c. segreto interrompono con il papa i soli cardinali; prima che si inizi il c., viene intimato l'extra omnes, e tutte le persone estranee lasciano la sala del c., e le porte vengono chiuse, e si riaprono al termine del c. Qualora a un cardi-
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nale si debba assegnare o mutare la sede vescovile, allora il cardinale rimane fuori durante il tempo in cui il papa fa la relativa proposta.
Il c. segreto spesso s'inizia con la lettura, da parte del sommo pontefice, di un'allocuzione (generalmente in lingua latina), su argomenti di grande importanza ed attualità religiosa o di politica ecclesiastica; la quale allocuzione quasi sempre viene pubblicata (v. Allocuzione).
Tra le cose che sogliono esser trattate in c. segreto si ricordano: a) l'annunzio da parte del papa di eventuali rinunce di cardinali; b) le nomine di cardinali legati a latere; c) la nomina del cardinale camerlengo o cancelliere di S . Romana Chiesa; d) le nomine di nuovi cardinali; e) le opzioni dei cardinali (v. cardinale); f ) la preconizzazione di nuovi arcivescovi, vescovi, prelati o abati nullius; g) la promulgazione dell'Anno Santo e la nomina dei legati per l'apertura o per la chiusura delle Porte Sante.
Pure nel c. segreto il papa, previa relazione del cardinale prefetto della S. Congregazione dei Riti, domanda ai cardinali se si possa o no procedere alla canonizzazione di qualche beato, la cui causa sia stata preventivamente istruita dalla

Conciistoro - Sala del C.. negli appartamenti del pontefice in Vaticano, decorata da Giovanni Alberti durante il pontificato di Clemente VIII (1959-1602) Roma.
Congregazione dei Riti. I cardinali, alla domanda del papa (quid vobis videtur?) manifestano individualmente il loro parere in proposito.
E da notare che invece negli altri affari la presenza dei cardinali non ha più altra funzione, se non quella di dare maggior solennità