urante il pontificato di Clemente VIII (1959-1602) Roma.
Congregazione dei Riti. I cardinali, alla domanda del papa (quid vobis videtur?) manifestano individualmente il loro parere in proposito.
E da notare che invece negli altri affari la presenza dei cardinali non ha più altra funzione, se non quella di dare maggior solennità alla cerimonia; e anche quando (come per le nomine di nuovi membri del S. Collegio) il papa domanda quid vobis videtur?, la risposta dei cardinali presenti in c. è data collettivamente ed è sempre affermativa, riducendosi perciò ad una mera formalità, ricordo del tempo in cui i negozi si discutevano durante il c. anche per lunghe ore.
I metropoliti (v.), ed altri vescovi aventi il privilegio del pallio (v.), devono chiedere al papa il pallio medesimo: la relativa postulazione è fatta dai nuovi nominati personalmente o per mezzo di procuratore, al termine del c. segreto.
E da avvertire che, quando si nominano nuovi cardinali, si usa tenere due c. segreti, l'uno di lunedi, l'altro il giovedi o venerdi successivo, intramezzati da un c. pubblico (che si tiene il giovedi). Le nomine dei nuovi cardinali vengono pubblicate nel c. del lunedi, e i nuovi nominati, se presenti a Roma, intervengono sia al c. pubblico, in cui il papa impone loro il cappello cardinalizio, sia al secondo c. segreto: all'inizio del quale il pontefice chiude ad essi la bocca, e gliela riapre (attribuendo con ciò facoltà di prender parte a tutte le deliberazioni di consessi cardinalizi) alla fine del c. stesso, dando a ciascuno di essi l'anello e conferendogli il titolo o la disconia.
Al c. pubblico prendono parte, oltre al papa e ai cardinali, altri dignitari ecclesiastici e laici della corte pontificia, e membri del corpo diplomatico accreditato presso la S. Sede.
In esso si ha prima la perorazione (istanza di canonizzazione) delle cause di santi trattate nel precedente c. segreto; la perorazione è fatta, per ciascuna causa, da un avvocato concistoriale; terminate le perorazioni, adesso suole rispondere, a nome del papa, il Segretario dei brevi ad Principes, rinviando generalmente, per la decisione definitiva, ad un c. semipubblico. Quindi il papa impone ai nuovi cardinali il cappello cardinalizio. Seguono, se ve ne sono, le perorazioni per le cause di beatificazione (anche queste perorazioni sono fatte da un avvocato concistoriale).
Al c. semi-pubblico sono chiamati, oltre ai cardinali, tutti gli arcivescovi e vescovi la cui sede dista meno di roo miglia da Roma; vi possono inoltre intervenire tutti gli altri patriarchi, arcivescovi o vescovi. Tutti costoro hanno in tale c. diritto di voto.
Il papa chiede se si possa procedere alle canonizzazioni di cui si è trattato negli ultimi c. segreti e pubblico (il c. semipubblico viene tenuto a distanza di qualche giorno, o anche di qualche mese, da quelli). Avute le risposte, i protonotati apostolici vengono incaricati di redigere il relativo verbale. Vedi tav. VII.
Bibl.: Werne-Vidal, II. pp. 250-52.
Pio Ciprotto
## CONCLAVE.
Nel linguaggio ecclesiastico ic. indica il luogo ove si riuniscono i cardinali, dopo la morte del papa, in una specie di clausura e segregazione per procedere all'elezione del nuovo sommo pontefice. Si indica con il vocabolo stesso il complesso dei cardinali radunati per l'elezione del papa. Tale vocabolo appare la prima volta nella cost. ap. Ubi periculum di Gregorio X del luglio 1274.
I. Storia. - Niccolò II nel 1059 (bolla In Nomine Domini) riservò l'elezione del papa ai soli cardinali e vescovi, e Alessandro III nel 1179 (cost. Licet de vitanda) riconobbe solo il S. Collegio dei cardinali idoneo a nominare i papi, fissando la maggioranza necessaria nei 2 / 3 dei voti.
Queste sagge misure rimossero molti inconvenienti dalle elezioni papali, ma ne lasciarono sussistere uno piuttosto grave: la lungaggine delle elezioni e delle vacanze della S. Sede, sempre molto nocive per la disciplina e per la vita della Chiesa.
Diede origine alla creazione del c. un singolare episodio di storia ecclesiastica. Già peraltro nel 1216, quando si trattò di dare un successore ad Innocenzo III, i cittadini di Perugia avevano costretto i cardinali, a mezzo di una forzata clausura, a venire sollecitamente all'elezione: parimenti i Romani alla morte di Gregorio IX (22 ag. 1241) avevano chiusi i cardinali nel Settizonio di Settimio Severo sulle pendici del Palatino. Ma dopo la morte di Clemente IV ( 29 nov. 1268), i diciotto cardinali componenti il S. Collegio, adunati nel palazzo papale di Viterbo per procedere alla nomina del successore, non riuscivano a mettersi d'accordo; si narra che, riusciti vani gli interventi personali del re di Francia, Filippo III, s. Bonaventura, generale dei Francescani, allora a Viterbo, diciotto mesi dopo la morte del Papa,
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consigliasse i cittadini di serrare rigorosamente i cardinali nel palazzo papale, in modo che, sottratti ad ogni influenza estranea, più facilmente si decidessero a venire ad una conclusione; ma, nonostante la clausura, i cardinali non si accordarono. Il podestà delle città, Alberto di Montebuono, e Raniero Gatti, capo delle milizie custodi del c., impazientiti per tanto ritcrdó, fecero rimuovere il tetto del palazzo e non lasciarono giungere ai cardinali che pone e acqua. Finalmente a mezzo di un compromesso i cardinali nominarono Teobaldo Visconti di Piacenza arcidiscono di Liegi ed allora legato apostolico in Siria, che prese il nome di Gregorio X.
Compreso della necessità di evitare in avvenire simili deleterie vacanze della Sede Apostolica, Gregorio X, nella quinta sessione del secondo Concilio di Lione, nel 1274, promulgò la cost. Ubi periculum che in qualche modo venne a canonizzare l'operato dei cittadini di Viterbo. Le prescrizioni di essa erano rigide e molte sono restate sostanzialmente in vigore fino a noi. Eccone le principali: dopo la morte del papa i cardinali attendano dieci giorni l'attivo dei colleghi per il c.; quindi, con un unico servo per ciascuno, laico o sacerdote, si adunino se è possibile nel palazzo stesso dove è morto il papa, oppure in qualche città vicina nel palazzo episcopale o in altro adatto, ove in un'unica sala senza muri né tende divisorie meneranno vita comune, salvo il libero accesso a una sala riservata. Queste due camere dovevano essere chiuse cosi bene che nessuno potesse entrarvi od uscirne senza essere osservato: nessuno poteva parlare segretamente con alcun cardinale, ma se mai doveva farlo col permesso del S. Collegio e pubblicamente; né messaggi, né lettere potevano essere ammesse, né spedite; le chiavi del c. vanno custodite, quelle interne dal cardinale camerlengo, e quelle esterne dal maresciallo del c. Tale dignità appartenne per quasi cinque secoli alla famiglia dei Savelli (1274-1712), e alla morte dell'ultimo dei Savelli passò alla famiglia Chigi, che la possiede tuttora. I viveri dovevano essere introdotti attraverso una finestra con ruota ben custodita, ed esaminati se mai contenessero lettere o biglietti. Se, dopo tre giorni, i cardinali non fossero giunti all'elezione, per i seguenti cinque giorni potevano avere una sola pietanza per il pranzo e una per la cena; passati anche questi cinque giorni, potevano avere soltanto pane, vino ed acqua : severità forse eccessiva che venne addolcita da Clemente VI (bolla Lizet in constitutione del 6 dic. 1351 ).
Come tutte le riforme ardite, le leggi di Gregorio X incontrarono difficoltà nell'attuazione. Il c. seguente, da cui uscì Innocenzo V (21 genn. 1276), durò un solo giorno, ma disgraziatamente in quello stesso anno si succedettero ben tre elezioni e tanto Adriano V che Giovanni XXI abolirono le leggi gregoriane (lizet del 30 sett. 1276). La conseguenza fu che le elezioni fatte fuori del c. tornarono ad essere lunghe. Per l'elezione di Nicolò III (25 nov. 1277) si impiegarono 7 mesi e 8 giorni, per quella di Martino IV 10 mesi e 19 giorni ( 22 febbr. 1281), per quella di Niccolò IV 10 mesi e 12 giorni ( 22 febbr. 1288). Peggio ancora accadde alla sua morte, avvenuta il 4 apr. 1292: la vacanza durò 2 anni e 3 mesi.
Questa esperienza fu abbastanza eloquente e perciò Celestino V nel 5 mesi del suo pontificato, prima della rinuncia, con ben tre bolle (Quia in futurum del 28 sett. 1294; Pridem del 27 ott. 1294; Constitutionem del 10 dic. 1294) ristabili le leggi gregoriane. Il suo successore infatti (Bonifacio VIII) fu eletto in c. in un sol giorno : egli confermò le prescrizioni del suo antecessore ed inserì nel suo Liber Sextus (v. corpus iubis canonici) le leggi gregoriane. Da allora la legge del c. fu sempre osservata anche durante R periodo avignonese, sia pure con qualche modifica non sostanziale, suggerita dal mutare delle circostanze di tempo e di luogo.
Molti papi apportarono ritocchi, modificazioni, ampliamenti alla legge: tra queste è da ricordare la bolla di Pio IV del 9 ott. 1562 In eligendis, che regolava minuziosamente l'autorità dei cardinali e delle Congregazioni durante la vacanza. Altri papi si occuparono del modo dell'elezione, che restò fissata in uno dei tre tuttora vigenti : per ispirazione, per compromesso, per scru-
tinio segreto; ben presto ebbe luogo l'accessio per cui qualche cardinale, in vista della prossima riuscita di qualche candidato, cui mancava solo qualche voto, accedeva mutando a voce la sua primitiva designazione in modo che si giungesse a toccare i due terzi dei suffragi; si vedrà come Pio X ha sostituito con un secondo scrutinio questa accessio. Pio X altresi provvide ad eliminare qualsiasi intervento dell'autorità civile sul c. (v. 1870).
Tutti i c. del periodo avignonese (salvo quello da cui uscì eletto Martino V, tenuto a Costanza l' 11 nov. 1417) fino a noi (sccettuato quello in cui fu eletto Pio VII, tenutosi a Venezia) sono stati tenuti a Roma. I due primi dopo lo scisma ebbero luogo nel convento domenicano della Minerva e ne uscirono papi Eugenio IV (1431) e Niccolò V (1447), Tutti gli altri c. dal sec. xv al xviri si tennero in Vaticano. Taluni di essi furono brevissimi; un sol giorno quello da cui uscirono, p. es., Giulio II (1503) e Paolo III (1534); altri furono laboriosi elunghi, come quello che diede alla Chiesa Benedetto XIV (durato dal 19 febbr. al 17 ag. 1740 , cioè 6 mesi).
Per le necessità del c. il Vaticano veniva isolato mediante murature, e per comunicare col mondo esterno non vi erano che quattro ruote guardate da prelati (uditori della S. Rota, protonotari, vescovi e archiescovi assistenti al Soglio) e all'esterno da distaccamenti di guardie.
Alla morte di Pio VII (1823) si preferì per il c. il palazzo Pontificio del Quirinale che, posto più in alto e più regolare, permetteva di sistemare meglio quelle due o trecento persone che compongono il c.: in sono stati tutti Leone XII (1823), Pio VIII (1829), Gregorio XVI (1831) e Pio IX (1846). Alla morte di Pio IX ( 1878 ) si dovette tornare al Vaticano; egualmente fu fatto per i c. da cui uscirono Pio X (1903), Benedetto XV (1914), Pio XI (1922), e Pio XII (1939).
Le tempestose vicende del secolo scorso indussero i papi Pio VI, Pio VII, Pio IX a predisporre norme per il caso di assalti o di violazioni alla libertà del S. Collegio. Di queste disposizioni straordinarie è stata in vigore fino alla recente costituzione Vacantis Apostolicae Sedis di Pio XII (v. infra), quella di Leone XIII (cost. ap. Praedecessores Nostri) del 24 maggio 1882, redatta nel periodo del più acuto anticlericalismo italiano, quando si poteva temere un'aggressione al Vaticano. Tali norme (unitamente a quelle contenute nella Introctio annessa alla costituzione) furono riportate in calce al CIC (documento III), ma, dopo la citata costituzione di Pio XII sono abrogate, e quindi non sono più riprodotte nelle recenti edizioni del CIC. In realtà i c. tenuti dopo la presa di Roma sono stati pienamente liberi e tranquilli; dopo Pio X sono stati altresì avvolti nel più profondo segreto.
II. LegisLazione vigente. - L'attuale disciplina del c., regolata finora dalla costituzione di Pio X del 25 dic. 1904 Vacante Sede Apostolica, riportata come primo documento integrativo in calce al CIC, ha subito dapprima piccole modificazioni per opera di Pio XI, che il 1^{°} marzo 1922 emise il motu proprio "Cum proxime», riportato anche questo in calce al Codice (documento IX), e finalmente per opera di Pio XII (cost. Vacantis Apostolicae Sedis, 8 dic. 1945, in AAS, 38 [1946], p. 65 sgg .), che mantiene essenzialmente la legge di Pio X apportandovi solo piccoli ritocchi, all'infuori di uno notevole per la richiesta di una scheda in più oltre ai due terzi dei suffragi. Si noteranno a suo luogo le piccole mutazioni.
In base a queste costituzioni, i cardinali non possono né emanare nuove leggi né modificarle od eseguire grazie e disposizioni date dal pontefice defunto e non ancora eseguite.
Specialmente dovranno evitare di lasciare comunque diminuire i diritti della Sede Apostolica (n. 2). Per casi urgenti arbitro è il S. Collegio che decide a maggioranza di voti (n. 3).
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Durante la vacanza deve aver luogo ogni giorno una congregazione generale, cioè di tutti i cardinali: avranno poi luogo, con la frequenza che occorrerà, le congregazioni particolari, costituite dal camerlengo e dai decani dei tre Ordini del S. Collegio, cioè dal cardinale decano dei vescovi, dal cardinale decano dei preti e infine dal cardinale decano dei diaconi : detti decani però possono far parte delle congregazioni particolari soltanto per tre giorni, prendendo quindi il loro posto i rispettivi vice-decani degli Ordini e dopo altri tre giorni i seguenti in ordine di decannanza (n. 6). La congregazione particolare deve trattare soltanto cose di minore importanza; qualunque materia ragguardevole o contestata deve essere sottoposta alla congregazione generale (n. 7). Le votazioni hanno luogo per voti scritti e segreti in rebus gravioris momenti. Sono di speciale importanza le congregazioni generali preparatorie che precedono il c. e che stabiliscono quanto riguarda le esequie del pontefice. In dettecongregazioni si deve leggere la costituzione Vacantis Sedis Apostolicae di Pio XII e i cardinali devono emettere apposito giuramento, in cui promettono di osservare religiosamente detta costituzione vigente nonché il segreto più completo cui saranno astretti anche i conclavisti dipendenti. Si dovranno poi nominare due commissioni di cardinali, una per l'ammissione dei conclavisti e per la designazione dei vari inservienti e addetti al c. e l'altra per la costruzione e clausura del c. e per la distribuzione delle celle: si rompe poi l'Anello del Pescatore e il piombo della Cancelleria Apostolica. Le celle dei cardinali sono di regola distribuite a sorte.
Con la morte del papa cessano gli uffici di tutti i cardinali all'infuori del camerlengo di S. Romana Chiesa, e del penitenziere maggiore: quest'ultimo e i suoi ufficiali continuano ad esercitare le più importanti funzioni, che sono descritte dalla cost. di Pio XI Quae divinitos del 26 marzo 1935, n. 12, poiché si riferiscono a casi di coscienza e di fiato interno, sempre per sé urgenti. Il camerlengo con la vacanza della Sede, lungi dal decadere, vede giungere il momento di esplicare le sue più importanti funzioni, poiché sa lui incombe la cura e l'amministrazione dei beni e dei diritti temporali della
S. Sede { }^{\text {; }}; perciò, appena avuta dal maestro di Camera notizia della morte del pontefice, accede al palazzo Vaticano per prenderne possesso e per esercitare il suo ufficio; prende anche possesso del palazzo Laterano e della villa di Castel Gandolfo (n. 15). Spetta a lui constatare ufficialmente la morte del papa e redigerne l'atto autentico, disporre per la imbalsamazione (rispettando la volontà del defunto), avvisare il cardinale vicario per le funzioni da svolgere nell'Urbe, ecc. (n. 15).
Il decano del S. Collegio convocherà poi tutti i cardinali in Vaticano (n. 16). Non cessa durante la vacanza né l'ufficio del cardinal vicario, ne quello dell'elemosiniere pontificio (nn. 20 e 21). Le S. Congregazioni e i tribunali apostolici durante la vacanza continueranno a funzionare limitatamente alle facoltà ordinarie, escluse tutte le pratiche che richiedano relazione al pontefice ed anche quelle di qualche importanza che, non essendo urgenti, possono essere rimandate a dopo l'elezione del papa (nn. 23-25). Durante la vacanza spetta al S. Collegio ogni potere sullo Stato della Città del Vaticano (n. 23). Si provvede poi alle esequie del papa, dette novandiali, di cui i tre ultimi giorni sono i più solenni (nn. 29-31).
L' elezione del sommo pontefice è riservata ai soli cardinali (anche soltanto creati in concistoro ed anche scomunicati, purché non rinunciatori, la cui rinuncia sia stata accettata dal defunto pontefice). Nessun

Conclave - Stampa dimostrativa dello svolgimento del c. nella sede vacante di papa Clemente XIV, Roma 1775, ed. G. Bartoloméchi.
diritto ha sull'elezione un eventuale concilio, che con la morte del papa resta ipso facto sospeso (n. 33). Secondo la costituzione di Pio X, i cardinali entravano in c. dieci giorni dopo la morte del papa: Pio XI (per dar tempo ai lontani, specie a quelli dell'America) allungò questo periodo a quindici giorni e permise al S. Collegio di protrarlo ancora, ma non più in là di complessivi diciotto giorni. Ciò ha sanzionato Pio XII nella cost. Vacantis (n. 37).
I cardinali che arrivano a c. iniziato, purché non sia ancora avvenuta l'elezione, possono entrare e partecipare alle votazioni. Così accadrebbe per il cardinale che avesse dovuto uscire dal c. per ordine del medico e poi fosse rientrato. Invece il cardinale che non fosse voluto entrare in c. o, entrato, avesse voluto arbitrariamente uscirne, resterebbe privo del diritto di voto (n. 40). I cardinali che, non essendone impediti per salute, non intervengono al c., sono scomunicati (n. 41).
Ogni cardinale può portare con sé due segretari o inservienti (ecclerizetici o laici); di essi però uno solo (che deve essere laico) può accompagnarlo nel c. (n. 49). Questi "conclavisti» non devono essere prelati (per timore che esercitino influenza sulla elezione) né religiosi
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o consanguinei ed affini in primo o secondo grado dei cardinali (n. 44), e debbono essere ammessi dopo diligente esame delle loro qualità da parte della commissione apposita: devono emettere un gravissimo giuramento che li astringe al più assoluto segreto sotto massime pene. Restano chiusi in c. il sagrista pontificio con qualche aiutante, sei cerimonieri al massimo, il segretario del S. Collegio (assessore della S. Congregazione Concistoriale), un religioso confessore, un medico, un chirurgo, un farmacista, almeno due architetti (n. 54 di Vacantis) con qualche inserviente ed il minimo necessario di altre persone di fatica (nn. 51-56). I cardinali si servono dal 1878 della cucina vaticana e sono cessate le pittoresche carrozzate dei "dapiferi", che prima del '70 portavano dalla cucina dei singoli cardinali il pranzo e la cena in Vaticano.
Compiute le esequie del papa, e preparato frattanto il c., si celebra dal decano o da un suo delegato la Messa de Spiritu Sancto e un prelato o un religioso tiene il discorso de eligendo summo pontifice, esortando ad eleggere il più degno. Dopo la Messa, o al mattino o (più di consueto) a sera, si entra processionalmente dietro la Croce papale, portata dal maestro delle cerimonie, in c. e, giunti alla cappella, di nuovo si legge la costituzione di Pio XII Vacantis e si emette di nuovo il giuramento, poi i cardinali si ritirano nelle loro celle. Frattanto i conclavisti prestano giuramento dinanzi al camerlengo: giurano a parte il maestro di Camera ed il maresciallo del c. secondo apposite formole. Suonata poi tre volte la campana, il c. si chiude, e, verificati tutti i locali per eliminare ogni estraneo, viene eseguito in cappella il controllo dei conclavisti (n. 54).
L'elezione del papa deve farsi in c. e dopo che questo è stato chiuso; essa però non è stabilita a pena di nullità dell'elezione (la nullità era stata stabilita da Gregorio XV, con la cost. Aeterni Patris del 15 nov. 1621). Pio X saggiamente ha voluto che la validità dell'elezione dovesse essere fuori di ogni discussione, quindi eliminò questa sanzione, come pure l'altra di Giulio II (cost. Cum tam divino del 14 genn. 1505) per cui un'elezione simoniaca sarebbe nulla (cf. ora nn. 57 e 92 della cost. Vacantis Sedis Apostolicae).
La clausura del c. non può essere violata: i trasgressori saranno espulsi, e puniti dal nuovo papa (n. 58). Chiuso il c., nessuno è ammesso a parlare con i cardinali o con i conclavisti se non alla presenza dei prelati custodi del c. e purché parli a voce alta ed intelligibile. Se qualche estraneo osasse entrare in c., resterà per ciò stesso privo di ogni grado, onore, ufficio o beneficio (n. 59). Lettere e stampe non possono entrare e tanto meno uscire dal c. prima di essere state riviste dal segretario del S. Collegio e dai prelati addetti. E assolutamente proibito, sotto pena di scomunica, mandar fuori del c. giornali o periodici. Pio XII nella Vacantis ha proibito l'introduzione in c. di apparecchi telegrafici, telefonici, microfonici, radio, fotografici, cinematografici, ecc. (n. 64).
Cardinali e conclavisti sono astretti al più perfetto segreto in modo da non manifestare nulla che direttamente o indirettamente si attenga all'elezione, sotto pena di scomunica riservata esclusivamente al papa (n. 60). I cardinali non possono manifestare l'esito degli scrutini ai loro familiari sotto la stessa pena (n. 61). Tale segreto si deve osservare (ma non è comminata la scomunica) anche dopo seguita l'elezione, a meno che da esso dispensi qualcuno in modo particolare il nuovo papa.
L'elezione suole aver luogo nella cappella Si-
stina, lungo le cui pareti sono eretti tanti tronetti quanti sono i cardinali. Si fa una votazione al mattino e una alla sera: dopo una votazione infruttuosa (cioè a tenore della recente Vacantis [n. 68], ogni scrutinio in cui un candidato non riporti tanti voti quanti sono i due terzi dei votanti più uno) se ne fa un'altra immediatamente, sicché di fatto gli scrutini sono quattro al giorno. Secondo le norme date da Pio X, la scheda era costruita in modo tale da garantire la più assoluta segretezza ed insieme permettere di riscontrare se il cardinale aveva dato il voto a se stesso (il quale riscontro si faceva solamente quando si raggiungessero su un nome i due terzi precisi). Pio XII, esigendo un voto ulteriore ai due terzi, ha reso inutile in ogni caso il riscontro in questione e per conseguenza ha semplificate le schede in cui si contiene ora solo il nome dell'eletto e nessuna indicazione dell'elettore (nn. 72-77). Durante le elezioni i cardinali vestiti di croccia o di mozzetta violacea solevano astenersi dal celebrare, ma si comunicavano nella cappella Sistina stessa: ora però hanno facoltà di celebrare la Messa anche durante il c. (n. 65). Tanto al mattino che alla sera ogni scrutinio sterile viene annunciato alla folla, che per l'occasione si addensa nella piazza di S. Pietro, a mezzo della "fumata" che è scura e fumosa (perché, oltre alle schede, vi si brucia carta o ricci umidi); lo scrutinio che ha dato invece il papa fa una "fumata" chiara prodotta dalle sole schede.
Sono vietate, sotto pena di scomunica, la simonia, le trattazioni e le convenzioni sul successore mentre il papa è vivente, l'accettazione e perfino la comunicazione diretta o indiretta del veto di qualche potenza o sovrano (v. veto). E vietato sotto la stessa pena, ed è nullo, qualunque patto o promessa anche giurata per cui un cardinale si impegni a votare in una data maniera. Non sono però vietati gli scambi d'idee sulla elezione, purché si facciano durante la vacanza della S. Sede (n. 93). Nulle del pari le "capitolazioni" (v: capitolazione) a cui i cardinali avessero astretto l'eligendo prima di dare il loro voto (n. 94).
Dopo l'elezione canonica, il decano chiede l'assenza dell'eletto con apposita formola consacrata da Pio XII (n. 100 della Vacantis). Dato questo consenso, il nuovo papa acquista già giurisdizione piena su tutta la Chiesa. Il decano dei diaconi, poi, annuncerà al popolo dal finestrone della loggia "Annuntio vobis gaudium magnum. Habemus papam dominum cardinalem... qui sibi nomen imposuit...". I cardinali adorano il neoeletto : si abbattono nella Sistina i padiglioni di tutti i cardinali meno quello del nominato. Il nuovo papa rivestito degli abiti bianchi dà la prima benedizione al popolo dal finestrone di S. Pietro. Primo a darla dopo il 1870 fu Pio XI (1922).
L'incoronazione (v.) ha luogo nei giorni seguenti per opera del decano dei diaconi (n. 108) con la relativa solenne funzione in S. Pietro, con i messaggi a tutto il mondo, ai capi di Stato, ecc.
I conclavisti godono di vari privilegi : in passato avevano amplissime facoltà e prerogative che il nuovo papa promulgava come uno dei suoi primi atti : nell'ultimo c. ad essi è stato concesso soltanto il privilegio dell'oratorio domestico. Stabilire tali privilegi spetta volta per volta al nuovo papa che tiene conto anche della durata del c. stesso. - Vedi tav. VIII.
Bint.: P. M. Passerini, De electione Romanorum Pontificum, Roma 1670; G. De Novara, Il sacro rito antico e moderno nella elezione, coronazione e colonne petersio del sommo pontefice, ivi 1769: F. Petruccelli della Gattina, Histoire diplomatique des conclaves, 4 voll., Parigi 1864-65: F. Ceroni, Bibliografia di
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Roma papale e medioevole, Roma 1893. coll. 545-52; Lucius Lector (mons. G.Guthlin), Le conclave, Parigi 1894. Altra bibliografia presso A. Molien, s. v. in DDC. III, coll. 1319-42.
Vittorio Bartoccecti
CONCLUSIO IN CAUSA. - La c. in c., secondo il CIC non è altro che il termine del periodo istruttorio o probatorio del processo (can. 1860 § 1). Questo è stato sempre il suo effetto proprio, anche se il concetto teorico, nel volgere del tempo, si sia alquanto modificato, come accade frequentemente.
La c. in c. la si trova già in uso, introdotta dalla consuetudine (A. Reiffenstuel, Ius canonicum universum, I. II, t. 27, n. 48), piuttosto cha da alcun precetto espresso di legge, in tempi assai remoti (c. 11, C. XXX, q. 5; c. 8, X, II, 38 ecc.). Clemente V nelle sua celebre cost. Saepe del 19 nov. 1506 (c. 2, V, 11 in Clem.) concesse che nei giudizi sommari si potesse procedere alla sentenza conclusione non facta. Peraltro mentre la c. in c. è andata in disuso nelle procedure civili, la Chiesa l'ha mantenuta tenacemente nella disciplina fino al CIC (cf. S. C. S. Off., Instr. ad Episcopos Rit. Orient., 20 giugno 1883, t. III, n. 22; S. C. de Prop. Fide, Instr. a. 1883, n. 22; Lex propz. S. R. Rotse et Sign. Ap., 20 giugno 1908, c. 27 §§ 1, 2; Regulae servandae apud S. R. R. Tribun., 4 ag. 1910, § 51; Normae S. R. Rotse Tribun., 29 giugno 1934, a. 121; S. C. de Sacr. Instr., 15 ag. 1936, 22. 177 sgg.).
Nel concetto antico la c. in c. era la rinuncia fatta dalle parti ad ulteriori prove e la conseguente remissione della causa alla decisione del giudice (F. Schmalzgrüber, Ius ecclesiasticum universum, I. II, t. 27, n. 1), che poteva farsi espressamente o tacitamente, in modo assoluto o sotto condizione. Oggi invece, la conclusione non è che una fase del processo che si verifica automaticamente, quando cioè ha luogo una delle tre ipotesi contemplate nel \S 2 del can. 1860 , che dice testualmente: «si ha questa conclusione sempre che le parti interrogate dal giudice dichiarano di non aver altro da addurre o è decorso il tempo segnalato dal giudice per produrre le prove (cf. can. 1731 n. 2), o lo stesso giudice dichiara la causa sufficientemente istruita». Verificatosi dunque alcuno di questi tre fatti, avviene senz'altro la conclusione. Il giudice però, ad evitare equivoci od incertezze, deve sempre dichiarare l'avvenuta conclusione con apposito decreto, qualunque sia stato il fatto che l'abbia provocata (ibid. § 3).
Questo decreto, che manca nelle vigenti norme della Rota (cf. a. 121) e che nell'Istruzione della S. C. dei Sacramenti (a. 177 § 1) fa la conclusione, non sembra che sia essenziale al processo, come non era, secondo la dottrina comune (cf. R. Maranta, Speculum aureum, p. 4, d. 9 n. 23), la stessa conclusione.
Nei tribunali collegiali il decreto lo dà il presidente (S. C. de S. Instr. a. 177 § 1). Due scopi principali persegue la c. in c.: levare ogni incertezza sul tempo utile concesso alle parti per produrre le loro prove, e sollecitare l'istruzione della causa impedendo inutili o maliziose dilazioni.
Nel processo canonico la conclusione, anche se non tocchi la sostanza del medesimo, ha notevole importanza dato che ad essa si ricollegano effetti di notevole rilievo.
Il primo e fondamentale effetto è la chiusura del periodo istruttorio e la conseguente preclusione di nuove prove (can. 1861 § 1). Questa preclusione però non è assoluta; si ammettono nuove prove nelle cause che non passano in giudicato, come pure possono ammettersi sia documenti ritrovati dopo l'avvenuta conclusione, sia quelli che non si poterano produrre in tempo, come pure i testimoni che non fu possibile produrre prima della conclusione (ibid.). Ad ogni modo, l'ammissione di nuove prove è decretata dal giudice ad istanza della parte, sentita l'altra, e data a questa tempo sufficente per conoscere le nuove
prove addotte e difendersene; altrimenti il giudizio sarebbe nullo (can. 1861 § 2). Peraltro, la preclusione di nuove prove non comprende né le eccezioni di incompetenza assoluta e di scomunica che possono prodursi in qualunque stato e grado del giudizio (can. 1828 §§ 1, 2), né la confessione giudiziale, né il giuramento decisorio che pure può deferirsi in qualunque stato e momento della lite (can. 1834 § 1). Un altro effetto della conclusione è l'apertura della discussione della causa per cui il giudice deve segnalare alla parti, secondo il suo prudente giudizio, uno spazio di tempo conveniente per presentare, per sé o per mezzo degli avvocati, le loro difese e risposte (can. 1862 § 2). E qui va notata una notevole differenza fra la procedura della Rota e quella del CIC: mentre in questo la conclusione precede la discussione che viene immediatamente dopo la presentazione delle prove, nella Rota, per tradizione, che forse risponde meglio al concetto antico (cf. A. Reiffenstuel, loc. cit. ), la conclusione si ha dopo che le parti si son scambiate vicendevolmente le risposte alle rispettive difese (a. 121). Si hanno pure altri effetti della conclusione: così, dopo la conclusione non possono farsi nuove domande alle parti (can. 1742 § 3); non si ammette l'intervento volontario di un terzo in causa (can. 1852 § 2); la morte, il cambiamento di stato, la cessazione nell'officio non interrompono l'istanza (can. 1733 n. 29), ecc. Anticamente si disputava se la c. in c. vincolasse anche il giudice.
Alcuni, basendosi sul c. 10, X, II, 22, che dà facoltà al giudice d'interrogare "quoties dubitationi aliquid occurrerit ", sostennero il principio : "iudici numquam concluditur in causa». Dopo il CIC non mancano canonisti che lo sostengono ancora, specialmente per le cause criminali. Comunque la tacoità d interrogare dopo la conclusione va intesa come quella di produrre nuove prove (c. 1742 § 3), il che vuol dire che il suaccennato principio va ammesso, se mai, con le limitazioni ivi indicate.
Bint.: F. Schmalzgrüber, Ius ecclesiasticum universum, Roma 1738, 1. II. t. 27; F. Roberti, De praesuitus, II, ivi 1922, nn. 436 sgg.; A. Reiffenstuel, Ius canonicum universum, ivi 1931, i. II, t. 27; M. Legs-V. Bartoccecti, Commentarius in iudicio ecclesiastica, II, ivi 1930, p. 994, n. 1 sgg.; P. Cipratti, De novis probationibus post conclusionem in causa, in Apollinaris, 12 (1939), p. 110 sg.; F. Della Rocca, Istituzioni di diritto processuale canonica, Torino 1946, n. 141.
Servo Goyenèche
CONCLUSIONE TEOLOGICA.-Frase con cui si indica la deduzione fatta da due premesse, l'una delle quali sia di fede, l'altra di ragione. Es.: l'unica natura divina è comune a tutte le persone della S.ma Trinità ( = verità di fede, rivelata); ora la natura è principio prossimo d'operazione ( = verità di ragione, filosofica); dunque l'operazione (ad extra) è comune a tutte le persone della S.ma Trinità. Perché ci sia c. t. vera e propria, questa deve essere ricavata dai suoi principi per via di dimostrazione rigorosa, ottenuta attraverso un sillogismo deduttivo, non soltanto esplicativo o analitico, come sarebbe il seguente: Gesù Cristo è uomo; l'uomo consta di anima e di corpo; dunque Gesù Cristo consta di anima e di corpo.
Tutti ammettono che la c. t., essendo indissolubilmente connessa con la Rivelazione, entra nell'àmbito dell'infallibilità della Chiesa, ma si disputa se appartenga all'oggetto indiretto o diretto dell'infallibilità, se cioè sia oggetto di fede ecclesiastica o divina e quindi definibile come dogma. Questa divergenza di opinioni deriva dalla difficoltà, che spesso si incontra, nel distinguere il sillogismo deduttivo da quello semplicemente analitico, e, di conseguenza, la c. t. vera e propria da quella che lo è solo in senso largo, la rivelazione virtuale da quella formale. Così, ad. es., l'Immacolata Concezione di Maria, verità formalmente rivelata, prima della bolla Ineffabilis Deus era ammessa da molti solo come c. t., come verità virtualmente rivelata. Il valore della c. t. e la sua applicabilità in teologia è stato vivacemente contestato di recente da L. Charlier, nell'opera Essai sur le problème théologique (Thuillies 1938), messa all'Indice con decreto del S. Uffizio il 4 febbr. 1942.
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Bibl.: A. Gardeil, Le dound révdité et la théologie, Parigi 1916, pp. 163-86; M. M. Tuvaerta, L'éralution du dogme, Lovanio 1919, pp. 192, 201, 206; R. Schultes, De defisibilitate conclusionam theologicarum, in Ciencia Tomista, 9 (1921), p. 303 sgg.; F. Marin-Sola, L'évolution homogène du dogme catholique, 2^{2} ed., 2 vol., Friburgo in Svizzera 1924; P. Wyser, Theologie als Wissenschaft. Ein Beitrag zur theologischen Erkenntnislabre, Salisburgo 1938, pp. 112-20; J. F. Bonnefoy, La nature de la théologie selon et Thomas d'Aquin, Parigi 1939, pp. 67-72; M. R. Gagnebert, Un essai sur le problème théologique, in Revue Thomiste, 42 (1939), pp. 108-42; A. Lang, Die Gliederung und die Relativnite des Gliedens nach Thomas von Aquin und den Thomisten. Ein Beitrag zur Klärung der scholastischen Begriffe: Bibl. Sanreis und conclusio theologica, in Diens Thomas, 20 (Friburgo 1942), pp. 207-36. 333-46; 21 (1943), pp. 79-97. Emanuele Chietiini
CONCONSACRANTI : v. ORDINE SACRG.
CONCORDANTIA DISCORDANTIUM CANONUM : v. GRAZIANO.
CONCORDANTIA DUBIORUM: v. CONTESTAZIONE DELLA LITE.
CONCORDANZE BIBLICHE. - Raccolte, disposte secondo l'ordine alfabetico, dei vari vocaboli o idee della Bibbia. Le singole parole o idee vengono riportate nel loro contesto immediato con la segnalazione del libro, del capitolo e del versetto che le contengono. Le prime si chiamano c. "verbali", le seconde c. "reali». Le c. verbali costituiscono un mezzo prezioso per trovare la citazione precisa di un pensiero od cpisodio ricordato solo vagamente. Le c. reali pongono sotto l'occhio del lettore in una forma organica e completa tutte le idee fondamentali o di particolare importanza della Bibbia.
Le prime c. verbali sorsero nel sec. xili sul testo della Volgata latina. Ugo da S. Caro (ca. il 1230) ne è ritenuto il primo ideatore. Ma anche la c. di Ugo di S. Vittore (m. nel 1263) vide la luce circa nel medesimo periodo. La prima, riveduta in seguito, fu stampata nel 1475 a Strasburgo, mentre la seconda vide la luce solo nel 1606 ad Anversa per opera di Luca di Bruges (v.). Fra le altre c. vanno segnalate quella di Gaspare de Zamora (Roma 1627), quelle dei Benedettini di Wessobrunn (Augusta 1751), di F. P. Dutripon (Parigi 1838), di H. de Raze, E. de Lachaud e J. Flandrin (Parigi-Lione 1852), continuamente ristampata fino ad oggi, di G. Tonini (Pran 1861), di M. Bechis (Torino 1887-88), di V. Cornuert (Regensburg 1897), di E. Peultier, L. Etienne e L. Gantois (Parigi 1897, ristampa del 1939).
Fra le c. ebraiche vanno ricordate quella di Isacco Nathan (1437-45), stampata la prima volta in Venezia nel 1523, quella del cappuccino Mario de Calassio (Roma 1621), quella del protestante G. Buxtorf il vecchio (Basilez 1632) e quella dell'ebreo S. Mandelkern (Lipsia 18961900; ed. minore, ivi 1900).
Fra le c. greche per il Vecchio Testamento è eccellente quella degli anglicani E. Hatch e H. A. Redpath (Oxford 1892-97; supplemento 1900-1906). Per il Nuovo Testamento lo è quella manuale di O. Smoller (Gütersloh 1869; 7^{2} ed. di A. Smoller, Stoccarda 1938), mentre più complete sono quelle di C. H. Bruder (Lipsia 1842) e di W. F. Moulton - A. S. Geden (Edimburgo 1897).
Esistono anche c. in lingue moderne, specialmente in inglese, tedesco, francese, svedese, generalmente opere di protestanti.
Il primo compilatore di c. reali fu s. Antonio di Padova, la cui opera fu stampata solo nel 1624, con scopi unicamente oratori. E sempre in uso il Thesaurus biblicus di Ph. P. Merz (Augusta 1733), spesso riedito. Di intento più scientifico sono le c. di G. F. Allot (Anversa 1577), di A. Calmet (Parigi 1722), di G. Vespasiano (Venezia 1858) ed i dizionari più moderni di F.-G. Vigouroux (v.), di M. Hagen (v.), di E. Kalt (Paderborn 1931). Infine vanno ricordate le diverse enciclopedie bibliche.
Bibl.: Oltre le varie Introduzioni bibliche, cfr. E. Mangenot, Concordantes bibliques, in DB, II, coll. 892-907; G. R. Gregory, Konkordanz, in Realencykl. für protest. Theologie und Kirche, X, pp. 695-703; A. Vaccari, Quae sit optima Vulgatae latinae concordantia, in Verbum Domini, 4 (1924), pp. 243-50; A. Kleinhans, De prima editione catholica concordantiarum he-braico-latinarum sacrorum Biblicrum, in Biblica, 5 (1924), pp. 3948; id., De concordantis biblicis s. Antonio patasino alisque fratribus Minoribus saec. XIII attributis, in Antonianum, 6 (1931), pp. 273-328. Angelo Penna
CONCORDATI. - Il c. suol definirsi : una convenzione tra la S. Sede e lo Stato per regolare questioni religiose di comune interesse.
Sommario: I. I contraenti. - II. Natura dei c. - III. Oggetto dei c. - IV. Cessazione dei c. - V. Storia dei c.
I. I CONTRAENTI. - I contraenti sono da una parte la S. Sede come soggetto di diritto internazionale, dall'altra parte lo Stato come persona giuridica e sovrana. Nei preamboli dei c. si suol fare esplicita menzione della S. Sede e non della Chiesa universale o nazionale.
Su questo punto v. la limpida ed efficace dichiarazione di Pio XI nella lettera inviata al card. Gasparri il 30 maggio 1929 (AAS, 21 [1929], p. 300) in occasione dei Patti Lateranensi: «nel c. sono in presenza, se non due Stati, certissimamente due sovranità pienamente tali, cioè pienamente perfette, ciascuna nel suo ordine, ordine necessariamente determinato dal rispettivo fine, dove è appena d'uopo soggiungere che la oggettiva dignità dei fini, determina non meno oggettivamente e necessariamente l'assoluta superiorità della Chiesa. Che la S. Sede è organo supremo della Chiesa cattolica universale e quindi è legittima rappresentante della organizzazione della Chiesa in Italia, non si può dire se non come direbbesi che il capo è l'organo supremo del corpo umano, e che il potere centrale e sovrano di un paese è il rappresentante legittimo di ciascuna provincia del paese stesso. E sempre il sommo pontefice che interviene e che tratta nella pienezza della sovranità della Chiesa cattolica che egli, esattamente parlando, non rappresenta, ma impera ed esercita per diretto mandato divino ». Si noti pure che la S. Sede riceve i legati dei diversi Stati con il grado di ambasciatori, e manda i propri legati con carattere diplomatico: questa è una prova abbastanza chiara della personalità giuridica internazionale della S. Sede. Ai nunzi apostolici nei vari Stati spetta il decanato del corpo diplomatico ai sensi del diritto consuetudinario riconosciuto dal Congresso di Vienna con atto del 9 giugno 1815 e ricordato nell'art. 12 del Trattato del Laterano (AAS, 21 [1929], p. 215).
Da parte dello Stato il contraente vero e proprio non è il Capo dello Stato o il governo, ma lo Stato come persona giuridica e sovrana mediante i suoi legittimi rappresentanti. Al tempo dei governi assoluti, nei preamboli dei c. si premettevano i nomi dei sovrani, in questi ultimi tempi si nominano gli stessi Stati, così, ad es., nel C. con la Baviera nel 1925 il titolo è il seguente: «C. fra Sua Santità il papa Pio XI e lo Stato bavarese». Dall'esame dei c. più recenti appare chiaro che i patti sono con lo Stato e non con il governo; negli Stati costituzionali è necessaria l'approvazione del Parlamento.
II. NATURA DEI C. - Le principali teorie sono tre : la prima nega il valore contrattuale dei c. o li considera come contratti di diritto pubblico interno e suol chiamarsi la teoria legale; la seconda afferma che gli articoli contenenti privilegi non possono avere altra natura giuridica che quella dei «privilegi» sia per la loro interpretazione come per il caso di revoca; la terza che i c. sono patti bilaterali che obbligano ambo i contraenti ex iustitia.
Alcuni autori cercano di avvicinarsi ora all'una ora all'altra teoria: ad es., il De Angelis afferma che i c.
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sono concessioni riguardo alla materia, contratti per la forma; il Giobbio li chiama "privilegi convenzionali ", ecc.
La teoria detta legale ha come principali sostenitori i canonisti protestanti tra i quali si distinguono O. Sarwey, F. Thudichum, P. Hinschius, U. Stutz. I liberali considerano i c. come obblighi morali e cercano di provarlo affermando che solo lo Stato è sovrano, con autorità assoluta ed illimitata, che non è trasferibile ad altri; un contratto che limitasse tali diritti sarebbe sostanzialmente di nessun valore giuridico. La Chiesa cattolica è considerata da essi come un'associazione di fatto, non di diritto, come l'espressione dei sentimenti religiosi di una parte o di tutto un popolo che resta sempre soggetto alle leggi dello Stato, anzi lo Stato può e deve regolare le esterne manifestazioni del culto e dirigerle al bene comune. Dai suddetti principi seguono due conseguenze: 1) che non solo i c. ma anche i trattati internazionali non possono produrre un vero obbligo giuridico; 2) che la S. Sede e la Chiesa dal punto di vista giuridico sono come non esistenti, nessun diritto loro appartiene se non viene loro concesso dallo Stato.
I suesposti principi sono in completo contrasto con l'insegnamento tradizionale della Chiesa cattolica quale società giuridica e perfetta, con organizzazione propria, con il diritto d'inviare e ricevere legati diplomatici, con piena e libera potestà legislativa, giudiziaria, amministrativa e coattiva in tutto ciò che riguarda il raggiungimento del proprio fine spirituale e soprannaturale. La costituzione apostolica Providentissima Mater Ecclesia, con la quale Benedetto XV promulgava il CIC, riafferma esplicitamente tale insegnamento, richiamato in diversi canoni del medesimo Codice (ad es., nei canri. 99-100, 215, 218-20, 222, 265, 329, 493-94, 1012-16, 1206, 1352, 1375, 1499, 1529, 1533, 1556-58, 2198 ecc.).
In opposizione alla teoria legale, l'altra teoria chiamata "dei privilegi" è sostenuta da alcuni canonisti quali il Liberatore, Baldi, Tarquini, Wernz, Cappello, Bierbaum, Regalillo ecc. I più intransigenti, come il Tarquini, affermano che i c. sono una legge particolare della Chiesa per un determinato territorio, promulgata per ordine del sommo pontefice a richiesta della suprema autorità civile di quel luogo, confermata da una speciale obbligazione della medesima autorità civile di volerla osservare in perpetuo. Altri più concilianti come il Liberatore, Wernz, Cappello, ecc. distinguono tra articoli che hanno per oggetto cose spirituali ed articoli che hanno per oggetto cose temporali : per i primi c'è un obbligo di fedeltà da parte della S. Sede, per gli altri un obbligo di giustizia. Le ragioni di questa teoria derivano dall'idea della inalienabilità del supremo potere del sommo pontefice, dal non dover commutare beni spirituali con vantaggi di ordine temporale ed infine dalla superiorita della Chiesa che non può obbligarsi con un proprio suddito. Queste ragioni non sembrano così decisive ad altri canonisti i quali osservano che nei c. non c'è un'alienazione della suprema autorità come avviene nei contratti di compra-vendita, ma il sommo pontefice concede delle facoltà spirituali dentro certe condizioni che ne assicurano l'onestà e la liceità dell'uso, ed assume l'obbligo giuridico, ex iustitia, di conservare tali concessioni. Lo stesso si avvera in altre materie, ad es., nell'obbligo del secreto, ex iustitia, dove non c'è una vera alienazione. Inoltre nei c. non si ha una commutazione di beni spirituali con vantaggi temporali, perché mediante tali accordi viene meglio garantita la libertà della Chiesa e l'adempimento della sua alta missione nella società. Infine la superiorità della Chiesa non diminuisce la sovranità dello Stato come ha espressamente indicato il divino fondatore della Chiesa con quelle parole: "dato a Cesare quel ch'è di Cesare e date a Dio quel ch'è di Dio" (Mt. 22, 21). Questo afferma la Chiesa nell'inno della festa dell'Epifania: "non eripit mortalia qui regna dat caelestia" e lo hanno dichiarato i sommi pontefici in molti documenti. Basterà rileggere l'enciclica Immortale Dei di Leone XIII. Nè una vera difficoltà può venire dal potere

(1st. Eur. Catt.) Concordant - Il card. Consalci riceve da Pio VII la bolla di ratifica del Concordato (13 luglio 1801). Incluono su disegno del Wixar - Roma, museo Napoleónico.
indiretto il quale restando immutato ed immutabile nella sua essenza, afferma la competenza della Chiesa nelle questioni connesse con la fede e con la morale: questa competenza non diminuisce il potere sovrano dello Stato che conserva il diritto ed il dovere di governare secondo le norme della giustizia e del bene comune.
La terza teoria, detta comunemente dei contratti, è sostenuta da un gran numero di canonisti e giuristi come il Cavagnis, Fink, Ottaviani, Palmieri, Van Hove, Wagnon, Anzilotti, Jemolo, Le Fur, V. E. Orlando, ecc. Secondo questi autori i c. sono veri patti che obbligano ex iustitia la Chiesa e lo Stato ad osservare tutti e singoli gli articoli sottoscritti. Nel modo di proporre questa dottrina, alcuni considerano i c. come contratti sui generis, altri come patti intersovrani, o quasi trattati internazionali, o trattati internazionali. In queste convenzioni intervengono due autorità sovrane, la S. Sede e lo Stato, che manifestano la reciproca volontà di obbligarsi e di osservare lealmente tutti e singoli gli articoli del c. L'oggetto proprio di questa convenzione non modifica la natura del patto bilaterale, né sorge una vera difficoltà o contraddizione dal fatto che i cattolici come cittadini dipendono dallo Stato e sono nel territorio dello Stato : gli stessi cittadini come cattolici dipendono solo dalla Chiesa nelle questioni soprannaturali o connesse con il fine proprio della Chiesa, e lo Stato e la Chiesa, avendo una sfera propria di competenze sugli stessi individui, possono accordarsi con veri patti per evitare la possibilità di conflitti. Questa terza teoria corrisponde alle esplicite dichiarazioni di molti c. e basterà citare pochi esempi : nel c. con la Francia tra Leone X e Francesco I, nel 1516, si dichiara che la sopraddetta concordia "veri contractus et obligationis inter Nos et Sedem Apostolicam predictam, ex una, et prefatum Regem et regnum suum, ex altera partibus, legitime initi vim et robur obtinere,... necnon irritum et inane quicquid secus super his, vel eorum aliquo a quoquam, quavis auchnitate, etiam per nos et successores nostros prefatos, scienter vel ignoranter, contigerit attemptari, decernimus" (A. Mercati, op. cit. in bibl., p. 246); similmente nel C. fra Benedetto XIV e Ferdinando VI di Spagna, nel 1753, è scritto: "La Santità Sua in fede di Sommo Pontefice, e Sua Maestà in parola di re cattolico promettono mutuamente per se medesimi,
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ed in nome dei loro successori la fermezza inalterabile e perpetua sussistenza di tutti e ciascheduno degli articoli precedenti, volendo e dichiarando che né la S. Sede, né i re cattolici abbiano rispettivamente da pretendere più di quello che viene compreso nei predetti capitoli, e che si abbia a tenere per irrito e di nessun valore ed effetto quanto si facesse in qualsivoglia tempo contro tutti, o alcuno degli stessi articoli a (A. Mercati, op. cit., p. 436). Simili espressioni si leggono in altri c.
A tale proposito papa Leone XIII nell'enciclica Nobilissima Gallorum gens l'8 febbr. 1884 scriveva: "Cum igitur pactis conventis inter sacram civilemque potestatem, publice aliquid constitutum est, tunc profecto quod iustitiae interest, interest item reipublicae, concordiam manere integram" (Acta Leonis XIII, IV, Roma 1885, p. 16); Pio X nell'enciclica Vehementer nos dell' 11 febbr. 1906, riferendosi alla rottura del C. napoleonico del 1801, affurmava che i c. obbligano la S. Sede e gli Stati come i trattati internazionali (Acta S. Sedis, 39 [1906], p. 3 sgg.). Alle chiare e solenni dichiarazioni dei sommi pontefici si può aggiungere infine che questa dottrina corrisponde meglio alle vicende storiche dei c. i quali hanno voluto realizzare un accordo sincero e duraturo e nelle formazioni di tali patti hanno osservato quelle formalità che sono in uso per la conclusione dei trattati internazionali: nomina di plenipotenziari, i quali si scambiano i rispettivi piani poteri; discussione dei singoli articoli; sottoscrizione degli accordi; ratifica da parte del pontefice e dello Stato; scambio infine delle ratifiche con le quali ambo le parti portano l'una a conoscenza dell'altra la decisa volontà di osservare lealmente i patti sottoscritti. Né hanno un vero valore giuridico le osservazioni di alcuni scrittori che negano ai c. la forza di trattati