del pontefice e dello Stato; scambio infine delle ratifiche con le quali ambo le parti portano l'una a conoscenza dell'altra la decisa volontà di osservare lealmente i patti sottoscritti. Né hanno un vero valore giuridico le osservazioni di alcuni scrittori che negano ai c. la forza di trattati internazionali perché la S. Sede e lo Stato non contraggono come membri della comunità internazionale; appartenere o meno alla comunità internazionale può essere utile, ma non è necessario: se due o più Stati non appartenessero a tale comunità internazionale e facessero dei patti, tali patti non dovrebbero essere considerati come trattati internazionali, il che è contrario alla storia del diritto internazionale. I c. sono vere convenzioni che obbligano ex iustitia la S. Sede e lo Stato e sono regolati dai principi del diritto internazionale.
III. OGgetto dei c. - I principali articoli hanno per oggetto il libero esercizio del potere spirituale ossia della potestà legifera, giudiziaria, amministrativa e coattiva della Chiesa, il libero e pubblico esercizio del culto, la libera comunicazione della S. Sede con i vescovi, col clero e con i fedeli e viceversa, e la libera comunicazione dei vescovi col clero e con i fedeli per tutto quanto si riferisce al ministero pastorale. Negli atti del loro ufficio gli ecclesiastici godono della protezione dello Stato. Il clero ed i giovani destinati al sacerdozio o alla vita religiosa sogliono essere esentati dal servizio militare e da altri uffici incompatibili con lo stato ecclesiastico; in caso di guerra i sacerdoti saranno destinati all'assistenza spirituale dei soldati e gli altri ai servizi sanitari. D'accordo con il governo, la S. Sede suol nominare un vescovo castrense per la cura spirituale delle forze armate alle quali si concedono speciali privilegi. Lo Stato riconosce i giorni festivi della Chiesa e nelle chiese capitolari in detti giorni si recita una preghiera per la prosperità del Capo dello Stato e dell'intera nazione. Le circoscrizioni delle diocesi e delle parrocchie sono ordinate in modo che nessuna parte del territorio nazionale venga a dipen-
dere da superiori ecclesiastici di altri Stati ed i vescovi, come pure i parroci, sono scelti tra i cittadini dello Stato.
La chiesa suole oggi concedere che prima di procedere alla nomina di un vescovo, si comunichi dalla S. Sede al governo il nome della persona prescelta per assicurarsi che il medesimo governo non abbia ragioni di carattere politico da sollevare contro la nomina; resta nella facoltà della S. Sede valutare i rilievi che potrà fare il governo, come pure di procedere oltre se il Governo non rispondesse nel tempo stabilito, non richiedendosi una positiva approvazione o consenso dell'autorità civile. La Chiesa concede pure che il nuovo vescovo presti il giuramento di fedeltà secondo una formula concordata.
Le chiese pubbliche e gli enti ecclesiastici sono riconosciuti come persone morali, la loro proprietà e gli altri loro diritti sono garantiti. Se ci sono state usurpazioni di beni da parte dello Stato, si addiviene ad una benevola composizione; lo Stato contribuisce in parte alle spese necessarie per il decoro del sacro ministero. Sono riconosciute le fondazioni di culto purché rispondano alle esigenze religiose della popolazione, ed agli effetti tributari il fine di culto e religione è equiparato ai fini di beneficenza ed istruzione. Il matrimonio celebrato dinanzi ai ministri della Chiesa è in parecchi c. riconosciuto valido anche agli effetti civili, come pure quanto verrà deciso dai tribunali della Chiesa riguardo alla validità del medesimo, secondo le leggi del diritto canonico. L' insegnamento della religione suol essere obbligatorio nelle scuole dello Stato o almeno nelle scuole confessionali e vengono riconosciuti gl'istituti d'insegnamento della Chiesa ed i titoli di studio a tutti gli effetti civili, sotto determinate condizioni. E anche stabilito che l'educazione letteraria e scientifica del clero dipende unicamente dall'autorità ecclesiastica. Infine si stabilisce come regolare le possibili difficoltà o dubbi sulla interpretazione del c. : ambo le parti promettono di procedere ad una amichevole soluzione.
IV. Cessazione dei c. - Essendo delle vere convenzioni tra la Chiesa e lo Stato, possono estinguersi secondo le norme del diritto internazionale, cioè per il mutuo consenso dei contraenti, per l'applicazione della clausola: "rebus sic stantibus", per la cessazione della personalità giuridica di uno dei contraenti. Generalmente i c. son fatti per un tempo indefinito, ma in questi ultimi tempi c'è stato qualche caso nel quale le parti contraenti hanno stabilito la durata del medesimo, cosi, ad es., nel C. con la Lettonia conchiuso nel 1922 l'art. 20 stabiliva che la durata del medesimo sarebbe stata di tre anni, dopo i quali s'intendeva prorogato tacitamente di anno in anno salvo denunzia da farsi sei mesi prima della scadenza. Una simile riserva fu stabilita nel C. con la Romania ratificato nel 1929. Si ha anche l'esempio di modifiche introdotte in seguito a difficoltà sopravvenute nel corso degli anni, come è stato fatto tra la S. Sede ed il Portogallo nel 1928 con la seguente premessa : la S. Sede e il governo portoghese, avendo riconosciuto le difficoltà che presenta l'esecuzione del C. del 1886, a causa delle profonde modificazioni avvenute, sia in Portogallo sia nella vita religiosa delle Indie, specialmente dopo la guerra, si sono messi d'accordo per regolare la circoscrizione delle diocesi, la nomina dei vescovi, ecc. E pure facoltà di un contraente rinunziare ai diritti concessi dall'altro secondo l'assioma : "Quilibet renuntiare potest
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iuri pro se introducto ", ma si richiede l'accettazione dell'altra parte affinché con tale rinunzia non si vengano a pregiudicare indirettamente i diritti di questo. Avvenuta l'accettazione, la rinunzia estingue definitivamente il diritto del rinunziante.
S'è fatta questione se i c. possano estinguerai per denunzia unilaterale di uno dei contraenti. La risposta, secondo i principi del diritto, è decisamente negativa, ciò sarebbe la distruzione di qualsiasi patto, la negazione del principio giuridico da tutti ammesso : "pacta sunt servanda ".
La S. Sede, sia nelle note diplomatiche sia in dichiarazioni dottrinali, ha sostenuto la precisa obbligazione dei contraenti ad osservare gli articoli sottoscritti; cosi il papa Pio IX, 188 dic. 1864 condannava le seguente proposizione: "Laica potestas austoritatem habet rescindendi, declarandi ac faciendi irritas solemnes conventiones (vulgo concordata), super usu iurium ad ecclesiasticam immunitatem pertinentium, cum Sede Apostolica initas sine huius consenso, immo et ea reclamante" (Acta S. Sedis, 3 [1867], p. 167). Pio X nell'enciclica Vehementer protestava contro la rottura del C. napoleonico denunziato ingiustamente dal governo francese e metteva in rilievo la violazione del diritto delle genti, della fede giurata e dell'ordine sociale e politico che richiede imperiosamente l'osservanza dei trattati. Nel caso di violazione unilaterale del c., l'altra parte ha il diritto di esigerne l'osservanza o di denunziarlo, secondo la regola 75 "de regulis iuris" in VI: «Frustra sibi fidem quis postulat ab eo servari, cui fidem a se praestitam servare recusat \%. In quali casi si avveri una violazione tale da esigere la rottura degli accordi, dipende dalle circostanze e dalla gravità della violazione giudicata secondo equità; per la inosservanza di qualche articolo secondario si fa solo la protesta e poi si cerca un accomodamento. Si conclude dicendo che la denunzia unilaterale non solo è illecita, ma è anche giuridicamente nulla secondo il principio: "Contra obligationem faciendo, nemo se obligationi eximit" (Grotius, De iure belli et pacis, III, cap. 20, 38).
Un altro caso di estinzione o modificazione del c. si ha quando dall'osservanza del medesimo o più esattamente di alcuni articoli derivassero danni molto gravi, in modo permanente, ad uno dei contraenti : questo ha il diritto di denunziare tali articoli o tutto il c. in virtù della clausola "rebus sic stantibus ". Le parti hanno voluto obbligarsi nei limiti del possibile, ma non oltre. Tutto questo dev'essere giudicato rettamente, in buona fede, e non con animo ostile cercando un pretesto per venir meno agli obblighi assunti: si avrà allora una vera violazione dei patti.
Nel caso di cambiamento nella forma del governo, i c. conservano il loro valore: vari esempi storici confermano la continuità di rapporti amichevoli, come è avvenuto recentemente in Italia ch'è passata dal regime monarchico a quello repubblicano. Si ha invece l'estinzione dei c. nel caso della cessazione della personalità morale di uno dei contraenti, come ebbe a dichiarare il papa Benedetto XV per l'antico impero Austro-Ungarico nell'allocuzione con. cistoriale del 2 nov. 1921 (ASS, 13 [1921], pp. 521-22), perché è "res inter alios acta ", mostrandosi però disposto ad iniziare trattative per nuovi accordi con gli Stati allora costituitisi.
V. Storia der c. - Nei tempi antichi gl'imperatori avevano il patrocinio della Chiesa e non solevano farsi
dei patti nel senso proprio di questa parola. In seguito alla celebre controversia delle investiture, la pace fu ristabilita mediante la concessione di privilegi ed erano delle vere convenzioni: tale fu il C. di Londra promulgato nell'ag. del 1107 con il quale il re si obbligava di rinunziare alle investiture, e gli eletti a prestargli giuramento di fedeltà come feudatari, prima della consacrazione episcopale; il 23 sett. del 1122 seguì il celebre "privilegium Calixtinum" o C. di Worms, confermato dal Concilio Lateranense I; cosi aveva fine lo terribile lotta cominciata tra Gregorio VII ed Enrico IV e continuata con i loro successori; fu stabilita una doppia investitura: quella ecclesiastica da farsi solo dalla Chiesa, e quella feudale da farsi dall'imperatore mediante il solo scettro, non con l'anello ed il pastorale; vennero pure definite le altre questioni. Nei tempi susseguenti continuò l'attività concordataria e furono stipulate alcune convenzioni come quelle tra Alessandro III e Federico I (1176-77); tra Innocenzo III e Federico II (1212-13); le promesse di Giovanni senza Terra (1212); la convenzione per l'investitura del Regno delle Due Sicilie nel 1265; e della Sardegna nel 1297.
Particolare importanza ebbero i C. conclusi dal papa Martino V nel 1418 per riaffermare l'autorità della S. Sede dopo il grande scisma di Occidente; altre i decreti di riforma accettati da tutte le nazioni, altri punti furono rimessi si "capitula concordata " stipulati con la Germania, la Francia, la Spagna, l'Italia e l'Inghilterra. Per rimediare ai mali dello scisma di Basilea, nel febbr. del 1447 papa Eugenio IV fece delle concessioni di privilegi in quattro documenti conosciuti sotto il nome di C. dei principi o C. di Francoforte. L'anno seguente, il 17 febbr. 1448, fu conchiuso il C. di Vienna con Federico III e con vari principi elettori, ratificato dal pepo Nicolò V con una bolla speciale il 19 marzo 1448; in questo C. furono riconosciute le riserve degli offici ecclesiastici contenute nel diritto canonico, la libertà delle elezioni ai vescovati ed insieme il diritto di conferma da parte della S. Sede. Nel 1516 è celebre il C. tra il papa Leone X e Francesco I per l'abolizione della prammatica sanzione di Bourges del 1438 che aveva tendenze scismatiche. Di grande importanza fu la disposizione che reglieva ai Capitoli delle cattedrali la facoltà di eleggere i vescovi riservandola alla S. Sede o concedendo ai re il diritto di nomina dei condidati al papa, al quale spettava la collazione dell'ufficio.
Nel sec. xvir si conchiusero solo due C.: quello "dei due fori" approvato dal papa Paolo V e da Filippo III re di Spagna, e l'accordo tra Urbano VIII, Benedetto XIII e Ferdinando II re di Boemia. Nel sec. xviri diversi furono i c. fatti con governi assoluti : tra questi vanno ricordati gli accordi tra il papa Benedetto XIV e Carlo VI di Spagna, re delle Due Sicilie, nel 1741; con Carlo Emanuele III nel 1750 ; con Maria Teresa per il ducato di Milano nel 1737; tra Pio VI e l'imperatore Giuseppe II nel 1784.
Dopo le gravissime distruzioni causate dalla Rivoluzione Francese, una nuova serie di c. ebbe per oggetto la restaurazione della Chiesa: primo fra essi è il C. napoleonico (1801) che rimase in vita fino al 1905; seguirono nel sett. del 1803 quello con la Repubblica italiana, nel 1817 il C. tra Pio VII con Massimiliano Giuseppe, re di Baviera, nel 1818 quello con Ferdinando I, re delle Due Sicilie. Il papa Pio IX nel suo lungo pontificato conchiuse vari c. e son da ricordare quello con la Russia nel 1847, con la Toscana e con la Spagna nel 1851; con Francesco Giuseppe I, imperatore d'Austria nel 1855 , con gli Stati dell'America centrale e meridionale, e cioè con le Repubbliche di Costa Rica e di Guatemala nel 1852; di Haiti nel 1860; di Honduras e di Nicaragua nel 1861; di San Salvador, del Venezuela e dell'Equatore nel 1862.
Leone XIII continuò le trattative concordatarie del suo predecessore con gli Stati dell'America latina, concluse accordi con il Portugalio nel 1886; con l'Austria per la Bosnia-Erzegovina nel 1881, con la Svizzera per il Canton Ticino e Basilea nel 1884, e con il Montenegro nel 1886; C. con la Colombia nel 1887; accordo con l'Inghilterra per l'isola di Malta nel 1890. Pio X fece solo un C. con la Serbia nel 1914 e poche altre convenzioni su questioni particolari.
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Con il papa Benedetto XV si apre una nuova era nella storia dei c. Il vecchio principio della separazione tra Chiesa e Stato arrecava un grave danno anche allo Stato e dopo la guerra del 1915-18 tutti sentivano la necessità di un avvicinamento alla Chiesa. Nell'allocuzione concistoriale del 21 nov. 1921 il papa Benedetto XV, pur dichiarando che gli accordi fatti con gli Stati già radicalmente trasformati non potevano più sostenersi, si mostrava propenso a trattare con i diversi governi e regolare con c. le questioni religiose. Quella parola non cadde nel vuoto. Parecchi Stati che s'erano allontanati inviarono i loro ambasciatori ed anche i nuovi Stati stabilirono relazioni diplomatiche con la S. Sede. Così ebbero inizio le trattative per i nuovi c., tenendo conto delle necessità dei popoli e delle mirate condizioni dei tempi. Secondo l'ordine cronologico, il primo c. fu conchiuso con la Lettonia il 30 maggio 1922 e ratificato il 3 nov. dello stesso anno. Sebbene solo la quarta parte dei cittadini fosse cattolica ed il presidente della Repubblica fosse luterano, pure si credette vantaggioso il c. assicurando alla Chiesa cattolica il libero e pubblico esercizio del culto, il riconoscimento della personalità giuridica agli enti ecclesiastici, ecc. Seguì il C. con la Baviera conchiuso dopo lunghe e laboriose trattative il 29 marzo 1924; la Polonia, risorsa dopo la guerra dal 1914-18, nell'art. 114 della Costituzione stabiliva di regolare mediante un c. a rapporti con la S. Sede, e la solenne convenzione fu conchiusa il io febbr. 1923. La Francia dopo aver ristabilito le relazioni diplomatiche con la S. Sede, conchiuse degli accordi per il retto funzionamento delle associazioni culturali approvati da Pio XI con l'enciclica Maximum gravissimamque del 18 genn. 1924, ed altri accordi il 4 dic. 1926 per gli onori liturgici da darsi ai rappresentanti della Francia nelle regioni del prossimo Oriente dove la Francia esercitava il protettorato in forza di patti internazionali.
Anche la Romania poté conchiudere un c. il 10 maggio del 1927 e nel 1932 un accordo per l'interpretazione dell'art. ix del medesimo. Il 27 sett. 1927 anche la Lituania concluse il c., superate le difficoltà politiche per la diocesi di Vilna, eretta quindi a metropoli nel 1925. Con le Cecoslovacchia il 17 dic. 1927 fu stabilito un modus vivendi per alcune questioni e con carattere piuttosto temporaneo. Con il Portogallo furono sottoscritti due accordi il 15 apr. 1928 e l'11 apr. 1929 aventi per oggetto le Indie orientali; una solenne convenzione fu conchiusa il 7 maggio 1940 seguita da un accordo missionario. Di particolarissima importanza sono stati i Patti del Laterano (v.) dell'11 febbr. 1929 con i quali si pose termine al lungo dissidio tra la S. Sede e l'Italia.
Lo stesso anno 1929 fu concluso il C. con la Prussia, le cui trattative duravano da un decennio per l'opposizione della Federazione evangelica e degli Ebrei; seguirono i C. con il Baden nel 1932, con l'Austria il 5 giugno 1933, e con il Reich germanico il 20 luglio 1933 allo scopo di completare i c. conchiusi con alcuni Stati particolari della Germania ed assicurare per gli altri un criterio uniforme nel trattamento delle relative questioni. Tra la S. Sede e la Spagna c'è stato un accordo nel giugno del 1941 su alcune questioni di speciale importanza e son destinate a far parte di una solenne convenzione.
Bes.: Raccolto di c.: A. Mercati, Raccolta di c. su materie ecclesiaatiche tra la S. Sede e le autorità civili, Roma 1919; A. Perugini, Concordata vigentia notis historicis et iuridicis declarata, ivi 1934; J. M. Restrepo, Concordata regionale saustissima domino Pio PP. XI inita latine et gallice reddita et notis illustrata, ivi 1934; A. Ciannini, I c. postbellici, 2 voll., Milano 1936. Letteratura: V. E. Orlando, s. v. in Digesto ital., VIII, 1, pp. 322340; M. De Luca, Institutiones iuris ecclesiastici, publici, I. Roma 1901, pp. 273-233; G. Renard, Concordat, in DThC. III, pp. 727-44; M. Conte a Coronata, Jus publicum ecclesiasticum, Torino 1924, pp. 138-69; F. Giese - A. M. Koeniger, Grundzüge der bäibelischen Kirchenrecht, Bonn 1924; G. Geyini, L'Eglise catholique et le droit des gens, in Recueil des cours de l'Académie de droit international de La Haye, 6 (1925), pp. 123239; L. Biller, De ecclesia Christi, 2^{\text {a }} ed., Roma 1927, pp. 3233; A. Van Hove, Prolegomena ad Codicem iuris canonici, Mal-ves-Roma 1928, pp. 39-79; C. Jannacone, La natura giuridica del c., in Il diritto ecclesiastico, 39 (1928), pp. 284-312; E. Lange-Ronneberg, Die Konkordate, Paderborn 1929; M. Bier-
baum, Das Konkordat in Kultur, Politik und Recht, Friburgo in Br. 1928; id., Konkordat, in Staatslexikon der Gbireggesellschaft, III, coll. 419-33; N. Hilling, Die Konkordatsfrage, in Archiv für Katholisches Kirchenrecht, 110 (1930), pp. 121135; U. Stutz, Konkordat und Codex (Sitzungsberichte d. Preuss. Akad. d. Wiss. phil.-hist. Klasse, 32) Berlino 1930, pp. 288-706; L. Le Fur, Le Saint-Siège et le droit des gens, Parigi 1930; Y. De la Briere, Aspect général de la politique concordataire du pontificat de Pie XI, ivi 1930; A. Piola, La questione romana nella storia e nel diritto, Padova 1931; P. Schone, Die Rechtsgrundlagen der Verträge zwischen Staat und Kirche und der Verträge der Kirchen untereinander, in Archiv des öffentlichen Rechts, 21 (1932), pp. 317-63; E. F. Regatillo, Concordatos, Santander 1933; A. C. Jemolo, Lezioni di diritto ecclesiastico, 2ª ed., Città di Castello 1934; M. Falco, C. ecclesiastica, in Numer. dig. ital., III, pp. 630-60; H. Wagnon, Concordats et droit international, Gembloux 1935 (con ampia bibliografia); G. Forchielli, Teoria del diritto ecclesiastico concordatario, Firenze 1936; A. D'Avack, La natura giuridica dei c. nel +ius publicum ecclesiasticum -, Firenze 1936; A. Ottaviani, Institutiones iuris publici ecclesiastici, II, Roma 1936, pp. 223-330; A. Piola, Introduzione al diritto concordatario comparato, ivi 1937; G. Fedele, Appunti di diritto concordatario, Urbino 1937; A. C. Jemolo, La classifica dei rapporti fra Stato e Chiesa, in Archiv. atur., 119 (1938), pp. 3-31; Wernz-Vidal, I (1938), pp. 293-341; P. Cipriotti, La notifica preventiva delle nomine ecclesiastiche, in Il diritto ecclesiastico, 29 (1938), pp. 206-20; D. Schiappali, La qualificazione delle relazioni fra lo Stato e la Chiesa in Italia, in Archivio di diritto ecclesiastico, I (1939), pp. 205-43; P. Fedele, Vidare delle norme concordatarie nell'ordinamento canonico, in Chiesa e Stato, II, Milano 1939, pp. 375-411; G. Le Bras, Trente ans de séparation, ivi 1939, pp. 427-63; F. Cappello, Summa iuris publici ecclesiastici, 5^{\text {a }} ed., Roma 1943, pp. 292-128 (con amplissima bibl.).
Giovanni Lo Grasso
## CONCORDIA (AMERICA), dIOCESI di : v. SALINA, dIOCESI di.
CONCORDIA, dIOCESI di. - Nella Venezia; i suoi confini vanno dal Tagliamento al Livenza; dall'Adriatico ai monti verso il bellunese. Le sue origini risalgono alla fine del sec. Iv. La città di Iulia Concordia Sagittaria era colonia romana legata al sistema di difesa del confine nord-orientale dell'Italia, che andò decadendo dal tempo delle invasioni barbariche sino a ridursi oggi modesto centro rurale. La diocesi, dotata largamente dai sovrani carolingi, fu da Ugo di Provenza re d'Italia assoggettata feudalmente al patriarcato di Aquileia l'ri febbr. 928; sicché il vescovo fu il primo dei vassalli feudali del patriarcato e come tale sino dal sec. xiri partecipò al « Parlamento della Patria» del Friuli nella classe dei profati ecclesiastici, anche dopo l'occupazione del Friuli da parte di Venezia nel sec. xv.
Con la bolla di Sisto V del 29 marzo 1586 la sede episcopale fu trasferita nel civico castello di Portogruare, dove già in precedenza il vescovo risiedeva almeno saltuariamente. Nel ricolinamento ecclesiastico delle diocesi venete nel 1818, C. entrò a far parte della provincia ecclesiastica di Venezia, mentre prima apparteneva a quella di Aquileia e poi a quella di Udine.
Stava entro il territorio della diocesi l'importante abbazie di S. Maria di Sesto in Sylvia fondata verso le fine del sec. viII, però ben presto era passato sotto il dominio spirituale e feudale del patriarca di Aquileia. Con patrimonio della chiesa concordese era stata fondata l'abbazia di S. Maria di Summaga durante il sec. xI, soppressa anch'essa alla fine del sec. xviri.
La popolazione della diocesi raggiunge i 316.850 ab. dei quali 316.820 cattolici, raggruppata in 173 parrocchie e 13 vicariati forzati con 288 sacerdoti diocesani e 16 regolari (1948).
Bisc.: P. Paschini, Note sull'origine della Chiesa di C. ecc., in Memor. stor. Brogiulienai, 7 (1911), p. I sgg.; id., Storia del Friuli, Udine 1934; P. F. Kehr, Italia Pontificia, VII, Berlino 1923, n. 72-80; E. Degani, La diocesi di C., 2^{2} ed., Udine 1924; Continesu, II, coll. 3020 e 3103.
Pro Paschini.
Archeologia. - Nel 1873 a ca. 500 m . dalla cerchia della vecchia C., sulla riva sinistra del Lemene, si rinvenne un cimitero cristiano all'aperto cielo costituito da una serie di oltre 140 arche in
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pietra calcare, con monogrammi costantiniani π nei timpani delle arche, ovvero con croci monogrammatiche \& o equilatere \boldsymbol{ψ}. Le arche erano disposte a gruppi di 10 o 12 e orientate verso oriente.
Le iscrizioni incise all'esterno sono oltre quaranta, quasi tutte in latino, pochissime in greco. Molte arche appartengono a militari, tre di questi sono oriundi di Apamea.
Tra le iscrizioni più notevoli si ricordano: una in cui si dice: ipsam arcam eclesiae commendavi, mentre generalmente si comminano multe contro i violatori di sepolcri da pagarsi al fisco e una volta al comune di C . (CIL, V, 8697). Una seconda iscrizione importante è quella in cui si legge la seguente preghiera dei due coniugi deposti nel sarcofago: Petimus omnem clarum et cunctam fraternitatem ut nullus de genere nostro vel aliquis in hac sepultura ponatur. Scriptum est : quod tibi fieri non vis alii ne feceris (CIL, V, 8738). In una terza epigrafe i proprietari dicono: arcam commendamus sanctae ecclesiae civitatis Concordensium. Si quis aperire voluerit dabit fisco auri pondo duo sine mora (CIL, V, 8740).
Avanzî di tronchi d'albero mostrano che il cimitero era ombreggiato. Tutta l'area venne insabbiata, dopo essere stata devastata e le arche spezzate; l'insabbiamento avvenne probabilmente alla fine del sec. vi, quando fuit diluvium aquarum in finibus Venetiarum quale post Noe tempore creditur non fuisse (Paolo Diacono, De rebus gestis Langobardorum, XVII).
Nel 1902-1903 a ca. 11 km . a sud-ovest di C., in località Teson, nel sito detto "el baro de la Ciesuola" (il cespuglio della chiesetta) e dove, secondo la tradizione, stava una chiesa, si rinvennero le fondazioni di un grande edificio in laterizio (lungo m. 55,40) con altre costruzioni minori annesse e verso sud una conduttura d'acqua. G. C. Bertolini ritiene doversi escludere che a tratti della chiesa voluta dalla tradizione, basandosi solo dal tipo romano concordiese delle costruzioni in laterizio.
Sembra che C. fosse riabitata nel ix sec. per il battistero che sembra di quell'epoca; in esso una lastra di marmo ricorda Regimpoto vescovo di C. nel x sec.
Bim.: G. B. De Rossi, Portogruaro (Julia C.). Necropoli cristiana sopra terra, in Bull. arch. crist., 2^{°} serie, 4 (1873), pp. 8082; 5 (1874), pp. 133-44 e tav. 9; D. Bertolini, Scavi di Portogruaro (C.), in Bull. dell'Istit. di corrispondenza archad., 45 (1873), p. 38; 46 (1874), pp. 18-44 con annotazioni di G. Henson; G. C. Bertolini, C., Avanzi romani scoperti in varie localitd, in Notizie degli scavi di antichitd, 1903, pp. 47-49. Enrico Josi
CONCORDIA, FORMOLE di: v. CONFESSION DI FEDE PROTESTANTI.
CONCORDISMO. - Metodo di quanti si preoccuparono di determinare le linee d'una concordia positiva tra la Bibbia e le scienze moderne. Al sorgere delle scienze naturali, specie della geologia e paleontologia, lo sforzo di trovare nella Bibbia i nuovi dati per ipotesi scientifiche portò all'elaborazione di un nuovo sistema di interpretazione dell'Esamerone (Gen. 1, 1-2, 3) e passi connessi. Dal suo tentativo di dimostrare la concordia fra Bibbia e scienza, fu detto c.; mentre dalla questione più importante che si agitava, cioè le epoche ed i periodi geologici, fu anche detto "periodismo». I suoi inizi si possono far risalire a Curvier (1821).
I periodi della geologia furono trovati nei "giorni" della creazione, dando alla parola jôm il significato di periodo, epoca, ed adducendo a sostegno alcuni passi della Bibbia dove jôm significa periodo indeterminato di tempo (Gen. 2, 3, 4; Ex. 10, 6; Lev. 7, 35.36 ; ecc.). Per ovviare alle difficoltà del racconto biblico, si cercava di dimostrare che la luce comparsa prima degli astri deve intendersi della nebulosa di Laplace; che la creazione del sole e della luna al quarto periodo o "giorno" (mentre le piante erano già create al terzo), corrisponderebbe al cessare, con le precipitazioni acquose, di densi strati di vapore. Un tale sforzo, in un primo tempo apparso lodevole e riuscito, era destinato al fallimento. Infatti, con il progredire delle scienze,
gli esegeti concordisti si vedevano costretti a modificare la loro esegesi per adattarla alle nuove ipotesi scientifiche. L'errore fondamentale di questo sistema, tanto nella sua forma più rigida quanto in quella più mitigata (combattuto presso di noi da A. Stoppani), è quello di leggere la Bibbia come un libro di scienza, mentre già a. Agostino aveva messo in guardia contro tale criterio (De Genesi ad litt.). Lo si può ormai considerare come tramontato per sempre.
Bim.: A. Stoppani, Sulla cosmogonia mosaica, 4^{°} ed., Milano 1887; P. Hamard, Cosmogonie mosaique, in DB, II, coll. 10341054; F. Vigouroux, Les Livres Saints et la critique ratione. II ctr, III, 2^{°} ed., Parigi 1901, pp. 235-69.
Giurgio Castellino
CONCOREZZESI. - Formano una delle principali correnti in cui si dividevano i càtari (v.) in Italia: essi insegnavano un dualismo mitigato o monarchico, in opposizione al dualismo assoluto rappresentato dagli albanesi (v.). La denominazione di Concorrezenus (usata con molte varianti grafiche nelle fonti) o quella di Ecclesia de Concorrezo derivano, secondo la più sicura fra le varie ipotesi, dal paese lombardo di Concorezzo, dove la setta ebbe un suo centro dogmatico e gerarchico. I c. son detti anche goro(c)r(li)enus, dal nome di un loro vescovo Garatj(tli)us, il quale visse a cavaliere dei secc. XII e xili. Al Concilio cataro di Saint-Félix de Caraman, 1167, i catari italiani capitanati dal vescovo Marco passarono al dualismo assoluto (v. A( Δ ω σ α \mathrm{s}) ) in seguito un certo Petracus riconduase al dualismo mitigato della Chiesa catara di Bulgaria parte dei transfughi, che costituirono la setta dei c. Per queste influenze orientali viene notificato concordemente da varie fonti che la Chiesa di Concorezzo ricevette la propria credenza dalla Chiesa o ordine di Bulgaria. Nell'ultima decade del sec. xir il vescovo Nazzaro (o Nazario) riportò da un viaggio in Bulgaria la dottrina docetica in merito a Gesù Cristo e alla Madonna, dividendo su questo argomento i c. Fra i negatori della realtà corporale di Gesù Cristo, insieme con i bagnolesi (v.), figura anche la frazione dei cosiddetti sclavi o sclavini, in quanto dipendenti dottrinalmente dalla ecclesia Sclavoniae. I c. erano diffusi in Lombardia e ca. il 1250 i loro effettivi sono computati da R. Sacconi a più di 1500 ; il loro proselitismo però non ebbe successo presso gli adepti delle altre Chiese catare.
La loro dottrina si caratterizza per l'ammissione di un unico principio eterno, il Dio buono, superiore al principio del male, Lucifero, e creatore ex nihilo degli angeli e dei quattro elementi materiali formanti il caos. L'angelo Lucifero, per il peccato divenuto autore del male, sedusse altri angeli, s'uni ad uno spirito mostruoso, che secondo alcuni non avrebbe avuto inizio, confuso nel caos, e con l'aiuto d'un altro angelo, per permissione di Dio, compose il mondo materiale e il corpo di Adamo, nel quale rinchiuse l'angelo cooperatore; per mezzo di Eva gli fece commettere il peccato dell'atto generativo. Dalla prima coppia provengono tanto i corpi umani quanto le anime per traducianismo, differendo in questo dai bagnolesi (v.). E il demonio che opera nel Vecchio Testamento salvo alcune eccezioni; i c. discutono sulla bontà o meno di alcuni personaggi antichi. Appare discorde il loro insegnamento circa la divinità dello Spirito Santo e del Figlio; questi sarebbe tuttavia inferiore al Padre. Gesù Cristo non ebbe anima umana e circa la sua natura corporale si oppongono ai docetisti ammettendo la realtà materiale del suo corpo e delle sue azioni sugli elementi materiali, oltre alle operazioni spirituali; però negano la glorificazione di questo corpo, ch'egli depose prima dell'ascensione; tale sarà la sorte anche dei corpi degli uomini. Le anime, parte si salveranno e parte si danneranno; però non s'ammette alcuna produzione né di colpa e di pena per i peccatori, né di bontà e di gloria per i giusti. Alcuni c. insegnano che degli spiriti decaduti si salveranno solo quelli
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che peccarono per costrizione, mentre saranno dannati quelli che prevaricarono di propria volontà. Un esame dettagliato e comparativo delle fonti determinerebbe altri aspetti dottrinali dei c., come pure le loro fluttuazioni di pensiero; per la parte generale v. CATARI.
Bibl.: Mineta da Cremona, Adversus Catharos et Valdenses, ed. T. Ricchini, Roma 1743; F. Vernet, s. v. in DThC, III, coll. 779-80; C. Douais, La Samme des autorités á l'unage des prédicateurs méridionaux au XIIIc siècle, Parigi 1896, pp. 123-33; R. Sacconi, Summa de Catharis et Pauperibus de Lugduno, ed. A. Dondaine: Un traité néo-manichien du XIIIc siècle; le "Liber de duobus priucipits", Roma 1939, pp. 64-78, 17 sgg.; Ilarino da Milano, Il "Liber supra Stella" del giacontino Salvo Burri, in Arnon, 16 (1942), pp. 311-18; 19 (1942), pp. 292-97; A. Dondaine, Les actes du concile albigenis de Saint-Félix de Caronno, in Miscellanea G. Mercati, V, Città del Vaticano 1946, pp. 324-55; id., La hiérarchie cathare en Italie, in Arch. Prote. Proedicatorum, 19 (1949), pp. 280-312; T. Käppeli, Une Somme contre les héritiques de S. Pierre Martyr (?), ibid., 17 (1947), pp. 303-29.
llarino da Milano
## CONCORRENTI : v. COOPERAZIONE.
CONCORRENTI. - Cifre convenzionali usate dai computisti per determinare a quale giorno della settimana corrisponda l'inizio di ciascun anno, e quindi per stabilire quando cada la Pasqua.
La cifra delle c., dette anche "epatte solari», o "epatte maggiori", riferita ad un anno determinato, indica quanti giorni sono intercorsi tra l'ultima domenica dell'anno precedente e l'inizio del nuovo anno. Poiché la Pasqua è regolata sull'equinozio di primavera, si è calcolato il rapporto in cui le c. stanno al giorno 24 marzo: tenuto conto che dell'inizio dell'anno a tale data intercorrono 82 giorni ( 83 negli anni bisestili), cioè 11 volte 7 , più 5 giorni, il 24 marzo cadrà in un giorno della settimana che è spostato di 5 unità rispetto a quello del 1^{°} genn.: ossia, se in un anno il 1^{°} genn. cade di domenica, il 24 marzo cadrà di venerdì e cosi via. E poiché le lettere domenicali (v. Lettera domenicale) corrispondono alle c. nel modo seguente: \mathrm{A}=6, \mathrm{B}=5, \mathrm{C}=4, \mathrm{D}=3, \mathrm{E}=2 \mathrm{~F}=1, \mathrm{G}=7, fra le c. e il giorno della settimana in cui cade il 24 marzo si avrà il rapporto seguente :
| Concorrenti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: |
| lettera <br> domenicale | F | E | D | C | B | A | G |
| giorno della sett. <br> al 1^{°} gennaio | mart. | merc. | giov. | ven. | sab. | dom. | lun. |
| e al 24 marzo | dom. | lun. | mart. | merc. | giov. | ven. | sab. |
Negli anni bisestili la cifra delle c. subisce naturalmente lo scatto di un'unità al 29 febbr.
Bibl.: E. Brinckmeier, Praktisches Handbuch der historischen Chronologie... des Mittelalters, Berlino 1882, pp. 70-73; A. Giry, Manuel de diplomatique, Parigi 1894, pp. 137-39; H. Grotefend, Abriss der Chrowologie des deutschen Mittelalters und der Neuzeit (Grenatiss der Geschichtswissenschaft, ed. von A. Meister, I, III), 2a ed., Lipsia-Berlino 1912, p. 21.
Alessandro Pratesi
CONCORRENZA. - E, sostanzialmente, la confluenza sullo stesso mercato e nel medesimo istante dei piani individuali (redatti da persone fisiche o da imprese) di vendita o di acquisto, con riferimento alla stessa merce o prestazione di servizio; perché la c. sia effettiva, nel caso della vendita, si richiede che nessuno degli operatori economici sia in grado di influenzare decisivamente la formazione del prezzo esistente sul mercato (d'equilibrio) mediante la propria offerta; ed altrettanto per la domanda.
Normalmente, è più probabile che per molti prodotti la c. venga meno dal lato dell'offerta che dal lato della domanda, dando luogo all'oligopolio, che è una forma di c. indebolita e, situazione estrema, al monopolio. Dal lato della domanda, la c. scaturisce dal semplice fatto della insufficenza, relativa, di un dato bene nei confronti di una domanda eccedente; mentre, dal
lato dell'offerta, essa si radica nella necessità delle imprese di ampliare la vendita dei prodotti per luerare le riduzioni di costo connesse con la produzione su grande scala, quando non risponda all'intento di raggiungere, attraverso l'eliminazione delle altre imprese, la redditizia posizione del monopolista.
La tattica della cosiddetta lotta di c. consiste principalmente nell'elevazione oppure nella riduzione del prezzo, rispettivamente d'acquisto o di vendita, provocandosi in corrispondenza un vantaggio al venditore ovvero ai compratori.
Nel caso della c. tra venditori si determina una compressione del prezzo di vendita e degli stessi costi di produzione, con esclusione dal mercato delle imprese che producano in condizioni particolarmente onerose; cosicché si afferma di solito che la libera c. giova ai consumatori, cui fa pervenire i prodotti ai minimi prezzi, ed altresi all'economia intera, in quanto stimola i produttori al conseguimento dei costi minori, cioè delle più economiche condizioni di produzione. Senonché, i benefici della libera c. possono venire a mancare se questa non viene integralmente realizzata; mentre lasciano il posto ad autentici svantaggi, soprattutto d'ordine sociale, in determinate situazioni.
La libera c. tra i venditori può mancare quando a questi riesce, specialmente attraverso la pubblicità, di differenziare anche soltanto psicologicamente il proprio prodotto, cosi da avvantaggiarsi di una specie di monopolio, labile ma sufficente per sfruttare i consumatori in qualche misura; ma, fatto ben più importante, può essere sistematicamente ristretta quando le imprese stringano fra di loro appositi patti per la fissazione di un prezzo minimo al di sotto del quale non venderanno (accordo di monopolio collettivo, di cartello). Questo accordo può segnare una deviazione del mercato libero verso forme monopolistiche, tanto più efficaci quanto più comprensivo è il cartello, cioè quanto più è ridotta la schiera delle imprese che siano in grado di svolgere una diversa politica di vendita, con visibili ripercussioni sul mercato.
Vi è però un limite all'azione del cartello, congenito a questa stessa organizzazione, ed è l'interesse delle imprese più gravate di costi fissi ad allargare la produzione e le vendite attraverso un ribasso dei prezzi, dato che i loro costi di produzione crescono, con l'ampliarsi della produzione, secondo una progressività più lenta, con la possibilità quindi di maggiori guadagni complessivi. Tuttavia la c. finisce per subire limitazioni rilevanti, come quella attuata dai cartelli, tutte le volte che i mutamenti di intensità e di direzione della domanda impediscono alle imprese, efflienti o no, di ammortizzare adeguatamente il costo dei capitali fissi, che aumenta continuamente con il crescente meccanizzarsi e specializzarsi della produzione. Infatti, se il mercato, dalla parte dei compratori, è troppo mutevole in relazione alla lentezza di adattamento dell'impresa moderna ad una domanda quantitativamente e qualitativamente variata, si comprende come le imprese siano invogliate a mantenere artificialmente elevati i prezzi, quando questi, lasciati liberi, diminuirebbero al punto da impedire il ricupero, in un intervallo adeguatamente rapido, del costo delle attrezzature produttive che non si possano adibire ad altre produzioni, almeno senza elevati costi di trasformazione. Questo dato di fatto essenziale, tecnico ed economico al tempo stesso, che da un altro lato può essere considerato come il problema delle scorte invendute, in quanto effetto di una sistematica ignoranza, da parte di ciascuna impresa, dei piani di produzione e di smercio delle altre imprese similari, non è forse abbastanza tenuto presente da coloro i quali ritengono la libera c. in ogni caso sommamente benefica. Occorre invero non dimenticare che la c. è vantaggiosa al consumatore, sotto forma di offerta di merci di qualità progressivamente migliore ed a prezzo
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tendenzialmente minore; ma che non è facile evitare che essa, precisamente quando è esasperata, si trasformi in quasi-monopolio (attraverso le coalizioni d'imprese), scaricandosi cosi sui consumatori il costo del mantenimento in vita di imprese meno efficenti; ed ancor più che l'assoluta libertà di iniziativa delle imprese tra di loro concorrenti è non di rado costosa in termini di stabilità del sistema economico, cioè di sicurezza del reddito percepito dagli stessi consumatori, i quali sono anche produttori (collaboratori nella produzione) per un mercato alla cui sorti sono legati.
Vi è una teoria, ed è quella del Röpke, secondo la quale lo Stato dovrebbe adottare una politica economica intesa a restituire fluidità all'organizzazione produttiva ed al mercato ogni volta che la libera c. minacci di perdere gravemente di efficenza e si profilì il pericolo delle situazioni monopolistiche, dannose ai consumatori e antieconomiche, perché la economicità della produzione non subisce il controllo di un mercato libero nelle sue valutazioni. Ma, in pratica, gli ostacoli a realizzare una politica di aiuto alle imprese perché riadeguino continuamente e velocemente i loro programmi ed i loro impianti, in corrispondenza con il mutare della domanda, onde non siano tentate dalla soluzione cartellistica e siano in grado di esporsi ininterrottamente alla c., sono di tale mole, che gli Stati solitatamente si limitano a venire incontro, specialmente se intervengono motivi extraeconomici, ad alcune imprese che più delle altre sono in difficoltà nel portarsi in accordo con la nuova situazione di mercato, riservando il grosso dei mezzi d'intervento per la correzione del ciclo economico; e le fluttuazioni economiche si riscontrano anche in un ambiente dove la c. tra le imprese sia integrale, pur non potendosi negare che talune situazioni di depressione possano essere anche accentuate, quandc la diffusione di formazioni cartellistiche abbia ridotto il funzionamento della c. in settori fondamentali come quello delle materie prime.
Nel caso particolare della c. tra venditori al dettaglio si rileva di frequente una tendenza del prezzo a salire, anziché a diminuire, quando la moltiplicazione eccessiva delle imprese (la pluralità delle imprese è una delle caratteristiche della libera c.) conduce ad un tale frazionamento della clientela esistente, che ogni impresa può fronteggiare i propri costi fissi con un limitato volume di vendita ed è porcio costretta a praticare prezzi superiori a quelli che avrebbe potuto praticare se fossero state in numero minore le imprese concorrenti.
Ma l'obiezione radicale all'accettabilità di un sistema totalitario di libera c. sta nell'impossibilità, etica ed economica al tempo stesso, di subordinare rigidamente il lavoro umano, e in generale l'elemento demografico del complesso organismo economico-sociale, alle esigenze di tale sistema. L'impossibilità etica è sottolineata sia nella Iterum novarum sia nella Quadragesimo anno, là dove Pio XI parla «di quella sfrenata libertà di c., che lascia sopravvivere solo i più forti, cioè, spesso, i più violenti nella lotta e i meno curanti della coscienza" (enc. Quadragesimo anno, del 15 maggio 1931, in AAS, 23 [1931], p. 211).
"E necessario - aggiunge il Pontefice - che la libera c., confinata in ragionevoli e giusti limiti e più ancora che la potenza economica siano di fatto soggette all'autorità pubblica, in cio che concerne l'ufficio di questa * (ibid., p. 212).
Bib.: E. Sella, La c., 2 voll., Torino 1912-16; H. Halm, Die Konkurrenz, Monaco 1929 ; I. Robinson, The economies of imperfect competition, Londra 1933; Ratclaff, The theory of free competition, Oxford 1936; Kuhr, Die ruinöse Konkurrenz, Berlino 1938; P. Vito, I sindacati industriali, consorsi e gruppi, Milano 1939; Schnofiders, Der Wettbewerb als Mittel volks-
wirtschaftlicher Leistungsteigerung und Leistungauslese, Ber. lino 1942; E. H. Chamberlin. The theory of monopolistic competition, Cambridge (Mass.) 1947; F. Vito, Il prezzo a la distribuzione, Milano 1948; id., Economia e personalismo, inl 1949.
Franco Feroldi
CONCORSO. - E uno dei modi di scelta del soggetto più degno per un ufficio vacante, consistente nell'esame, in forma legale, di tutti i requisiti degli aspiranti.
Già nei primi secoli era invalso l'uso nella Chiesa degli esami e degli scrutini per le ordinazioni e per la provvista di alcuni uffici, ma le prime norme sulla forma dei c. si hanno soltanto con il Concilio Tridentino (sess. XXIV, cap. 18 de ref.), Successivamente, per ovviare agli abusi derivanti dalla interpretazione di queste norme, Pio V con la cost. In conferendis del 1567 colpì di nullità tutti gli atti di conferimento, provvisione e istituzione contrastanti con le dette norme, e ne dettò delle nuove. Innocenzo XI con il decreto del S. Uffizio del 2 marzo 1679 condannò coloro che insegnavano che il vescovo non avesse l'obbligo di scegliere il più degno ma soltanto un candidato degno. Proseguendo però gli abusi sulla forma e sulle possibilità di appello, che producevano lunghissime vacanze negli uffici con detrimento delle anime, la Congregazione del Concilio con decreto del 10 genn. 1721 invitò i vescovi a seguire la forma prescritta dalla Dataria Apostolica per i c. di sua competenza. Successivamente Benedetto XIV con la cost. Cum illud del 14 dic. 1742 regolò nuovamente e in maniera più completa tutta la materia e sancì l'obbligatorietà dell'osservanza delle nuove norme per tutti i c.
Il CIC non ha inteso modificare la legislazione precedente, ma ha stabilito che nulla fosse innovato nella provvista delle parrocchie dove l'istituto del c. non era caduto in desuetudine: la cost. Cum illud è stata inserita fra i documenti annessi al Codex. Il can. 459 § 4 statuisce infatti: «In regionibus, in quibus parocoleum provisio fit per concumum sive specialem ad normam Constitutionum Benedicti XIV, Cum illud 14 dec. 1742, sive generalem, haec forma retineatur, donec Sedes Apostolica aliud decreverit».
Finché quindi la S. Sede non disponga altrimenti, la provvista delle parrocchie deve essere effettuata secondo la prassi esistente al momento dell'entrata in vigore del CIC e cioè al 19 maggio 1918. La Commisione per l'interpretazione autentica del CIC, il 25 giugno 1932 ha ritenuto che la forma del c. a tenore del can. 459 § 4 non sia obbligatoria nella prima provvista di una parrocchia di nuova erezione. Inoltre a tenore del can. 399 § 2 le prebende di teologo e di penitenziere del Capitolo devono essere conferite a mezzo di c., dove questo sia legalmente richiesto (v. CANONICO PENITENZIERE; CANONICO TEOLOGO).
Il c. può essere indetto ed effettuato dal Vescovo, o, in caso di suo impedimento, dal vicario generale, o in caso di sede vacante dal vicario capitolare, o dal prelato nullus, che goda del privilegio della celebrazione del Sinodo diocesano o sia munito di uno speciale indulto apostolico.
Possono essere ammessi al c. tutti i sacerdoti, anche se estranei alla diocesi, salvo contraria disposizione della legge o privilegio speciale, sia per l'appartenenza alla diocesi sia per la esistenza di determinati requisiti. Sono soggetti alle prescrizioni del Concilio Tridentino, salvo speciale statuto, tutti e soltanto i benefici parrocchiali perpetui dotati di erezione canonica ed effettivamente vacanti. Fanno eccezione i benefici di diritto di patronato locale o misto, se il c. non è richiesto dalle tavole di fondazione.
I concorrenti devono essere esaminati dal vescovo o dal vicario generale, e dagli esaminatori che devono essere almeno tre, scelti fra i sei proposti ogni anno dal vescovo al Sinodo diocesano e da questo approvati a maggioranza (v. esaminatori sinodali).
La forma del c. deve essere quella del Concilio Tridentino e della cost. Cum illud di Benedetto XIV, specialmente per quanto riguarda la pubblica indizione, il numero
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degli esaminatori, l'oggetto e le modalità dell'esame, il giudizio degli esaminatori e la preelezione del vescovo. La nullità del c. si ha soltanto per l'inosservanza di quei requisiti che sono richiesti ad validitatem. Nel termine di dieci giorni gli interessati possono proporre ricorso, ma senza effetto sospensivo, contro la decisione del vescovo al metropolitn, al vescovo più vicino o alla S. Sede. In quest'ultimo caso occorre distinguere il ricorso sul giudizato degli esaminatori da quello sulla forma estrinseca del c. : nel primo caso la Congregazione del Concilio, se ritiene erroneo il giudizio, cassa gli atti del c. e ne prescrive uno nuovo; nel secondo caso, se è salva la giustizia per l'operato degli esaminatori e del vescovo, e se vi sono dei giusti motivi, la Congregazione sana le irregolarità. La forma puó essere generale e speciale. Il c. speciale è indetto per le singole parrocchie in occasione della loro vacanza (questa forma vige in alcune regioni d'Italia, del Portogallo e dell'America meridionale). Il c. generale è invece indetto una o due volte all'anno per sottoporre gli aspiranti all'esame della dottrina: in caso poi di vacanza di una parrocchia, gli esaminatori devono vagliare gli altri requisiti di coloro che hanno superato favorevolmente gli esami, per la determinazione della idoneità alla singola parrocchia (questa forma vige in alcune diocesi della Germania e dell'Austria).
Bibl.: B. Duballer, Troité des paroisses et des curés, Parigi 1898; A. Vermeersch-J. Creusen, Epitome Iuris Canonici, I. 6 e ed. Roma 1927, n. 499; F. M. Cappello, De visitatione SS. liminum et dimoreum, Roma 1912; id., Summa Iuris canonici, II, ivi 1930, n. 499; Werne-Vidal, II, n. 827; J. Denis, Concours pour les curés, in DDC, III, col. 1476.
Giulio Pacelli
## CONCORSO DI REATI E DI PENE. - Il c.
di r. si ha quando una persona è colpevole di più reati ossia di più violazioni di uno stesso o di diversi precetti penali, di cui debba tuttora rispondere.
Se i più reati sono commessi mediante una sola azione od omissione che ha cagionato la pluralità di eventi, il c. si dice formale; se invece le azioni od omissioni sono distinte per i vari reati, il c. si dice materiale.
Così, p. es., si ha c. formale se taluno rivela un segreto lesivo dell'altrui reputazione (violazione di segreto e diffamazione), o se rivela un segreto lesivo della reputazione di due persone (due diffamazioni); si avrà invece c. materiale se taluno rivela un segreto non diffamatorio ed aggiunge commenti diffamatori.
La legge penale positiva stabilisce se in tali casi le pene comminate per ciascun reato debbano applicarsi tutte cumulativamente al colpevole (cumulo materiale di pene), o se invece quelle previste per i reati meno gravi debbano in tutto o in parte restare assorbite da quelle previste per il reato più grave. Per le disposizioni del diritto canonico su tale punto v. CENSURA; PENA VENDICATIVA.
Non si ha propriamente c. di r., se il colpevole, pur avendo commesso più reati, è stato già punito per alcuni di essi, e debba esser punito per uno soltanto; talvolta però in tal caso la legge positiva applica le stesse norme stabilite per il c. di r.
Fuori del c. di r. è poi la recidiva (v.), che ne differisce perché suppone reati commessi da taluno che già sia stato precedentemente condannato per un reato.
Un caso speciale di c. materiale di r. sarebbe il reato continuato (v. delitto), che si