getto piena avvertenza e libero consenso : due cose che possono talvolta mancare o variare ampiamente da soggetto a soggetto e da caso a caso.
Nel giudicare del dolore del penitente - e conseguentemente del proposito - si dovrà attendere alla volontà presente più che alla previsione del futuro: un proposito può essere reale anche se si prevede che, per la debolezza del proponente, non si tradurrà totalmente, almeno subito, nella pratica.
Nel giudizio circa l'assoluzione, specialmente per l'opportunità di rimandarla, il c. deve lasciarsi guidare solo dal bene spirituale del penitente, attendendo alle sue disposizioni (cf. CIC, can. 886). Ogni altra considerazione urterebbe contro la destinazione generale dei Sacramenti - e della Penitenza in particolare - a vantaggio degli uomini.
Quest'apertura sull'obbiettivo finale del maggior bene spirituale del penitente e sulla sua salvezza introduce il secondo aspetto dell'opera del c.: quello che, per analogia con ciò che fa il professionista che cura la salute del corpo, vien detto compito di « medico» (cf. CIC, can. 888 § 1). La Confessione non è fine a se stessa; è solo un mezzo per il raggiungimento della vita divina in noi e del suo compimento beato in cielo. Non mira quindi soltanto a cancellare le colpe commesse; mira anche a impedire che se ne commettano di nuove.
Perché sia davvero così il c. si preoccuperà di individuare le radici del male e di suggerire i rimedi. A que-
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st'ultimo riguardo occorre che stia lontano da due estremi egualmente dannosi : un naturalismo ad oltranza ed un soprannaturalismo astratto. L'attività umana si svolge secondo determinate leggi (si pensi, p. es., alla legge che le idee tendono agli atti e vi tendono tanto più fortemente quanto più sono concrete, alla legge secondo la quale gli atti tendono a suscitare le idee corrispondenti, alla legge che presiede alla formazione delle abitudini, ecc.). L'educatore sapiente - e in prima il c. in veste di «medico" - non dovrà dimenticarlo se non vuole esporsi all'istsuccesso o chiedere a Dio miracoli. D'altra parte però non si deve dimenticare che con le sole forze naturali non è possibile osservare a lungo nemmeno la legge di natura. Queste osservazioni vanno tenute presenti specialmente nell'impostazione di quella che si chiama la "penitenza" e la "soddisfazione". Non ha senso una penitenza uguale per tutti, come non ha senso una medicina uguale per tutti. Per lo stesso motivo non ha senso una penitenza generica. Nell'indicarla o nell'imporla il c.-medico deve tener calcolo della situazione del penitente quale risulta dalla Confessione.
Si delinea in tal modo la risposta ad alcune questioni su cui s'indugia assai la casistica : che cosa deve dire il c.? Su che cosa può tacere e su che deve parlare? Non può, evidentemente, tacere su tutto ciò la cui omissione anche involontaria recluderebbe al penitente la via della salvezza (p. es., il minimo di verità da credersi) o danneggerebbe gli altri sia individualmente che globalmente considerati (p. es., la restituzione del mal tolto o la riparazione di danni ingiustamente provocati). Nel primo caso si andrebbe contro la destinazione della Confessione a vantaggio del penitente; nel secondo caso si violerebbe il diritto altrui a non essere ingiustamente danneggiato. Il c. potrà invece tacere quando le sue parole non avessero altro effetto che di trasformare peccati materiali in peccati formali, ossia in colpe vere e proprie, atti che, per mancanza di avvertenza o di libero consenso, esulano dal campo della morale.
Per corrispondere completamente alla sua funzione il c. dev'essere provvisto di grande dottrina, di grande cognizione del penitente, di grande esperienza, di grande amore di Cristo e delle anime.
Innanzi tutto grande dottrina. Il c. deve conoscere ciò che deve fare ogni singolo uomo in ogni singolo caso. Non potrebbe infatti giudicare in che cosa il penitente ha mancato se non sapesse ciò che doveva fare e non ha fatto; né potrebbe avviarlo sicuramente al suo fine se non avesse ben chiaro in che cosa consiste. E tutto ciò non in astratto, ma in concreto.
La sua cognizione importa quindi : a) una profonda cognizione del diritto naturale, ossia di ciò che la ragione ricava con le forze e i mezzi di cui dispone; b ) del diritto rivelato, ossia di ciò che la Rivelazione cristiana ha aggiunto alla norma naturale di condotto; c) del diritto ecclesiastico generale e particolare, e le norme più comuni del diritto civile, ossia, di ciò che il legislatore ha aggiunto a chiarimento e a determinazione della norma naturale e rivelata. Non basta, p. es., ch'egli conosca ciò che dice la ragione sull'atteggiamento da tenere nei riguardi di Dio; bisognerà conoscere anche ciò che Dio stesso ha positivamente stabilito e le determinazioni che vi ha aggiunto l'autorità della Chiesa (precetti della Chiesa, CIC, sinodi, ecc.).
A ciò va aggiunta una grande cognizione del penitente. Come potrebbe infatti giudicare in che cosa egli è venuto meno alla norma di condotta se non sapesse anche ciò che ha fatto? Come potrebbe dare un giudizio fondato sulla responsabilità morale del penitente senza sapere i motivi generatori delle sue azioni? Come potrebbe indicargli con sicurezza la via da scegliere se non conosce la sua condizione, le sue tendenze, le sue abitudini, gli ambienti che frequenta e le persone con cui vive?
A questa profonda cognizione del penitente molto giova indubbiamente la Confessione ch'egli spontaneamente fa. Ma non sempre sarà sufficente. Appare quindi la necessità che il c. interroghi il penitente. Nel far questo però dovrà rimaner nell'ambito dei fini della Confessione. Anzi, anche entro quell'ambito, dovrà evitare con cura
tutto ciò che potesse render la Confessione più pesante del necessario o dar comunque l'impressione di curiosità o di morbosità. Il CIC ricorda espressamente il divieto di domandare il nome del complice (can. 88892). Bisognerà saper intravedere ciò che si nasconde dietro un accenno timoroso o discreto, cogliere al volo il contenuto di un'accusa delicata o sofferente. Tale dignitosa discrezione s'imposa soprattutto in materia sessuale, specialmente riguardo a donne e fanciulli. Un vecchio assioma dice che "in materia luxuriae multo melius est in pluribus deficere ratione integritatis Confessionis, quam in uno superabundare ". Merita di essere ricordata, qui accanto alle prescrizioni del CIC, can. 88892, la circolare del S. Uffizio del 16 maggio 1943 "de agendi ratione confessariorum circa VI decolugi praeceptum ", dove vengono date norme precise e minute. Il senso delle sfumature è qui il segno infallibile degli spiriti aperti e sperimentati.
La giusta fusione fra la preparazione teoretica del c. e l'esatta applicazione alla vita di coloro che ricorrono a lui sarà assicurata, o almeno favorita, dall'esperienza. Egli vedrà ogni giorno di più quanto sia difficile talvolta giudicare il concreto del valore morale di un'azione. S'accorgerà sempre più come sia complicata la vita e coma sia talvolta arduo indicare ad una persona la meta da seguire e la via migliore per arrivarci. Soprattutto il contatto prolungato con la vita insegnerà al c. quanto sia grande la debolezza umana, specialmente in certi campi, e come sia difficile restar fedeli in ogni momento al proprio ideale di vita.
Non si meraviglierà allora che affiorino pareri diversi e modi talora contrastanti di risolvere gli stessi "casi". Man mano che si abbandona la chiarezza solare dei principi supremi scritti nel cuore di ogni uomo cresce la divergenza di pareri e s'allunga la serie delle opinioni. A questo riguardo il c. colriverà una grande modestia. La sua preoccupazione non deve essere d'imporre a tutti e sempre il proprio modo di vedere, ma di cercare la via migliore per liberare il penitente del suo stato di colpa e portarlo alla salvezza. E naturale che tenda a dar la preferenza alla propria opinione, ma dovrà essere sempre disposto a sacrificarla quando ciò gli apparisse necessario per il bene del penitente. In ogni caso deve ricordare che il penitente ha diritto di seguire l'opinione che preferisce purché sia veramente (almeno estrinsecamente) probabile (cf. C. Cruysberghs, De conscientia, 5^{text {a }} ed., Malines 1928, pp. 101-102).
E la stessa cosa va detto delle diverse scuole di spiritualità. Il c. non deve tendere ad allineare tutti i peniteni al suo ideale di vita spirituale, ma deve cercare in tutto il maggior bene delle anime che ricorrono a lui.
L'esperienza poi della grande difficoltà connessa con la ricerca e la pratica della vita morale insegnerà al c. un'immensa bontà verso i "peccatori". Solitamente non ha di fronte dei ribelli ostinati o dei perversi degeneri, diabolicamente dediti al male e chiusi alla luce. Di solito ha di fronte vittime dell'inesperienza o della concupiscenza. Soprattutto ha di fronte anime "contrite" (ossia spezzate) o almeno pentite. Dovrà avere quindi un'immensa comprensione, un'infinita pazienza e una sconfinata bontà. Sarà paziente nell'accogliere, paziente nell'ascoltare, paziente nel consigliare, paziente nel congedare. Sarà buono nel rimproverare, comprensivo nel correggere. Dovrà ispirarsi costantemente all'esempio di Cristo ed alla sua condotta con la samaritaria, la Maddalena, l'adultera, Giuda, s. Pietro, gli Apostoli. Secondo la felice espressione di Leone XII « indutus viscera misericordiae Christi Iesu... sciat studiose, patienter et mansuete cum (peccator!) agere" (bolla Charitate Cristi). Non mancheranno i casi in cui dovrà esser forte nel riprendere e severo nell'esigere. Ma sarà sempre uno "qui condolere possit iis qui ignorant et errant" (Hebr. 5, 2). La dottrina tradizionale riassume tutto questo dicendo che il c., oltre che giudice e medico, dev'essere anche "padre ".
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Non è difficile vedere, a questo punto, come la Penitenza sia il Sacramento che richiede dal ministro la maggior partecipazione. Negli altri basta applicare una certa «materia» ad una determinata «forma», ossia pronunciare determinate parole mentre si compiono determinati riti, avendo l'intenzione di fare ciò che fa la Chiesa. Non ha molta importanza che il ministro sia intelligente o mediocre, colto o ignorante, prudente o meno. Il risultato agli effetti della salvezza è uguale. Nella Penitenza invece l'azione sanante dipende anche dall'attività del sacerdote. Inoltre nel c. si richiede una partecipazione ai sentimenti ed all'atteggiamento di Cristo assai maggiore che negli altri Sacramenti.
Per tutti i motivi accennati è necessario che il c. abbia una particolare maturità a cui giovano assai, oltre l'equilibrio naturale e la grazia, l'età e l'esperienza delle anime. Quanto all'età rientrano in quest'ordine d'idee alcune disposizioni recenti rendenti ad elevare il minimo d'età richiesto per ascoltare le confessioni specialmente di alcuni gruppi di persone. Per gli stessi motivi l'esercizio delle singole confessioni richiede un certo tempo. Conclusa la confessione non hanno termine i doveri del c. Ché anzi proprio da allora incomincia uno degli obblighi più gravi : quello del sigillo sacramentale (v.).
Per il c. della Famiglia pontificia, v. famiglia pontificia.
Bibl.: L'argomento è svolto ampiamente da tutti i trattatisti di teologia morale. Tra i moderni cf.: A. Vermeersch, Theologia moralis principia, responsa, consilia, 3ᵃ ed., III, Roma 1937, nn. 483-510, pp. 428-61: F. M. Cappello, De Poenitentia, 4ᵃ ed., Torino-Roma 1944, nn. 463-582, pp. 473-602.
Opere generali: P. Segnori, Il c. istriuto, Venezia 1761; classica è l'opera di s. Alfonso, Pratica del c. per esercitare il suo ministero, ed. G. M. Blanc, Roma 1912 (versione latina), ed. I. Pistoni, Modena 1948. Cf. anche: F. Chassière, Ego te absolvo..., trad. di C. Cammada, Milano 1914; E. Gombart, s. v. in DDC, IV, coll. 14-46; A. Grazioli, La pratica dei c., Colle Don Bosco 1946.
Circa il modo di agire del c. con alcune categorie di persone, cf. le singole voci (fanciulli; occasionabi; scrupolosi: ecc.).
Sull'istruzione del S. Offizio, cf. I. Pistoni, De agendi ratione confessoriorum circa seatum decalogi praeceptum, 3ᵃ ed., Modena 1948.
G. Battista Guzzetti
CONFISCA DEI BENI ECCLESIASTICI: v. SECOLARIZZAZIONE; USURPAZIONE.
«CONFITEOR». - Formola della confessione generica dei peccati nella liturgia latina, la cui origine risale all'uso dei sacerdoti di confessare le proprie indegnità prima di offrire il S. Sacrificio. Il testo più antico del C. è quello di Egberto di York (m. nel 735) e di Crodegango di Metz (m. nel 766): «Confiteor Domino et tibi frater, quod peccavi in cogitatione, et in locutione et in opere; propterea precor te, ora pro me» (Regula canonicorum, 18; PL, 89, col. 1067). In un messale di S. Vincenzo al Volturno del sec. x si trova una formula del C. quasi simile all'attuale. Il can. 15 del Concilio di Ravenna, tenuto il 10 ott. 1314, fissa il numero (l'attuale) dei santi da ricordare nel C. (Mansi, XXV, 547). Il testo odierno del C. è stato fissato dalla riforma di s. Pio V.
Lo si dice al principio della Messa prima dell'Introito, ed in quella pontificale lo canta il discono prima della promulgazione dell'Indulgenza e della distribuzione della Comunione ai fedeli. Nella distribuzione della Comunione fuori della Messa lo dice l'inserviente.
Nell'ufficio lo si dice a Compieta tutti i giorni, ed a Prima solo quando vi siano le preci. Il Rituale prescrive il C., o almeno la sua formula abbreviata, nel sacramento della Penitenza, nell'Estrema Unzione, nell'ammistrazione del Viatico e nella benedizione papale in articulo mortis.
Gli Ordini religiosi vi aggiungono il nome del fondatore.
Bibl.: G. Bona, Rerum liturgicarum libri duo, Roma 1671, p. 288 sge.: Benedetto XIV, De SS. Missae sacrificio, Roma 1748, p. 4 sge.: S. De Stefani, La S. Messa, Torino 1933, pp. 345-54; C. Callewaert, Sacris erudiri, Steenbrugge 1940, pp. 191-94: J. A. Jungmann, Missarum sollemnia, I, Vienna 1948, pp. 370-86: M. Righetti, Storia liturgica, III, Milano 1940, pp. 160-62.
Rinaldo Pilkington
CONFORTI, Giovanni Francesco. - Teologo, n. a Calvanico il 7 genn. 1743. Ordinato sacerdote, si recò a Napoli dove pubblicò il De coritate religiosis christianne et theologicis locis (1771). Rettore del Collegio nobile dell'Annunziatella, poi professore di storia all'università, il C. fu teologo di corte con il francescano Morone e l'abate Caracciolo. Nel 1780, sempre a Napoli, pubblicò l'Anti-Grazia, interessante lavoro di diritto ecclesiastico, nel quale criticò i dodici capitoli groziani sulla potestà della Chiesa.
Nominato censore regio con incarico di seguire le pubblicazioni straniere con particolare riguardo al loro tenore politico, tenne a lungo tale ufficio finché, sospettato di liberalismo per aver difeso Mario Pagano dinanzi al tribunale dell'Inquisizione, perdette il favore della corte intimorita dai progressi della Rivoluzione Francese, fu privato prima della cattedra e poi degli altri suoi impieghi e venne arrestato. Liberato pochi mesi prima che i Francesi entrassero in Napoli e proclamata poi la repubblica, ebbe la carica di ministro degli Interni. Al ritorno di re Ferdinando, cercò invano rifugio nella fortezza di Capua, giacché, preso, fu condannato a morte e giustiziato a Napoli il 7 dic. 1799.
Bibl.: A. Vannucci, I martiri della liberta italiana, I, Milano 1877, pp. 124-28; Hurter, V, col. 69. Mario Zazzetta
CONFORTI, Guido Maria. - Vescovo, n. a Ravadese (Parma) il 30 marzo 1865 , m. a Parma il 5 nov. 1931. Fece i suoi studi a Parma, sempre primo o tre i primi. Il 22 sett. 1888 fu sacerdote. Nel 1902 fu

(per cortesia dei padri della Pia società di S. Francesco Saverio)
Conforti, Guido Maria - Fotografato in occasione del suo viaggio dalla Cina, via Siberia.
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# CONFRATERNITA
## Tav. XI
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(per cortesia della Arciconfraternita di S. Giovanni dei Fiorentini)
A sinistra: INIZIO DEGLI STATUTI DELL'ARCICONFRATERNITA di S. Giovanni dei Fiorentini, scritti il 1° nov. 1456 su codice pergamenaceo.
A destra: CROCIFISSO E LANTERNE ADOPERATE DALLA CONFRATERNITA di S. Giovanni Decollato in Roma.
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(da M. Gorce - R. Morlier, Histoire générale des Religions, Parigi 1947, p. 453)

(da G. Rowley, Principles of ethics painting, Princeton 1947, 100. 28)
VISITA IL T'AI MIĀO. Opera di Lin-Sung-Mien - Università di Princeton, coll. Du Bois Schanck Morris.
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preconizzato arcivescovo di Ravenna. Per grave malattia dovette ritirarsi. Rimesso in salute, nel 1908 successe a mons. Magani a Parma. Dopo 24 anni di laborioso episcopato mori in fama di santità, tra il compianto del popolo. A ro anni dalla morte fu fatto il processo diocesano sulla fama di santità, e gli atti furono presentati a Roma.
Preso il governo dalla diocesi di Parma, si preoccupò anzitutto di avere un clero buono, colto, attivo. Celdarò un primo sinodo nel 1914 e un secondo dopo la pubblicazione del Diritto canonico, pubblicandone gli atti.
Fondo il bollettino mensile Eco di Curia e ricostituil la Società dei Missionari gratuiti del S. Cuore già fiorente e poi decaduta. Partecipò, soprattutto con notevole apporto personale, alle conferenze episcopali dell'Emilia. Tenne e presiedette parecchi congressi per vari scopi e promosse varie opere di beneficenza. Si occupò particolarmente del catechismo che impose in forma di scuola. Istituì la Società di cultura tra il clero, che ogni mese faceva conferenze su argomenti di attualità. Nel 1922, in occasione di contrasti politici, fece opera di pace e interpose la sua mediazione.
Quando il p. Manna concepi l'idea di organizzare il clero in una grande unione per un lavoro uniforme e continuativo per le missioni, si rivolse a mons. C., che assicurò il proprio intervento.
Ma l'opera per cui mons. C. resterà segnato nella storia delle missioni è la Pia società S. Francesco Sanario per le Missioni Estere. Nel 1920 andò a visitare le sue missioni della Cina. Apri case dell'istituto nel Veneto, in Lombardia, nelle Marche, nella Lucania.
Bun..: L'Eco di Curia, le prime 23 annate dal 1909 al 1932: G. Bonardi, G. M. C., Parma 1936; R. Cioni, G. M. C., ivi 1944: Allocuzioni di S. E. mont. G. M. C., Tientsin 1934; C. V. Vanais, G. M. C., ivi 1949; G. Barsotti, Il avvio di Dio C. M. C., Parma 1949.
Giovanni Bonardi
CONFRATERNITA. - Corporazione ecclesiastica, composta di fedeli in prevalenza laici, canonicamente eretta e governata da competente superiore con lo scopo di promuovere la vita cristiana per mezzo di speciali opere buone dirette al culto divino od alla carità verso il prossimo. Molte volte culto e carità sono scopi associati negli statuti delle c. Così concepite, esse sono vere e stabili fondazioni ecclesiastiche con propria organizzazione, capaci di aver particolari statuti, di accettare lasciti, di amministrare la loro cassa, di avere beni immobili in esclusivo possesso, dove almeno le leggi civili non lo impediscono.
Non si devono però confondere con quegli istituti che vanno sotto il nome di cause pie (ospedali, ricoveri, orfanotrofi, conservatòri) che hanno uno scopo più complesso : ma nemmeno con quelle pie unioni occasionali tenute insieme semplicemente dal volere del loro componenti. Infatti l'abbandono anche della maggior parte dei suoi componenti od anche di tutti non estingue per se stesso la
c. che sussiste invece grazie alla sua erezione canonica. Le c. dipendono dal vescovo diocesano o dai generali di certi Ordini religiosi ai quali per originaria fondazione sono aggregate o da loro fondate. Prendono la denominazione di arci-c. se hanno ottenuto la facoltà di aggregare a sé particolari c. legittimamente erette con i medesimi scopi e con uniformi ordinamerti.
Si devono anche tenere ben distinte le c. dai Terz'ordini secolari che sono strettamente collegati con l'Ordine religioso da cui prendono il nome, ed anche dalle associazioni di arti e mestieri che in passato perseguivano uno scopo prevalentemente sociale ed economico, sebbene anche queste si mettessero sotto la protezione di speciali santi patroni. E però da notare che vere c. si componevano talvolta di persone recilutate esclusivamente fra quelle del medesimo mestiere e professione, senza essere per questo organizzate in arti propriamente dette.
I. Storia. Tracce di associazioni di laici si possono scorgere sino dall'età carolingia, ma un vero movimento in proposito si può notare solo più tardi, quando le plebi delle città e dei borghi hanno raggiunta una maggiore maturità associativa. Infatti le prime c. comprovate da documenti sono quelle che dal sec. x comprendevano nel loro seno tutto il clero di una città, indipendentemente dai rapporti disciplinari con il vescovo; invece, di quelle composte da laici non si incomincia ad avere prove sicure prima del sec. xir, quando ormai la vita comunale, almeno in Italia, è già nel suo pieno fiore. Non si trova però esempio di c. che comprendessero nel loro seno tutto il laicato di un luogo. Ogni c. aveva, a seconda della sua importanza e sviluppo, un altare, una cappella, una chiesa in cui compiere le sue pratiche religiose (Messe, processioni, preghiere speciali) ed anche un luogo in cui adunarsi sotto la guida di un capo e l'assistenza di un prete secolare o regolare secondo i casi. Gli scopi che si proponevano erano, oltre che in genere l'esercizio di queste pratiche e delle virtù cristiane, l'assistenza ai confratelli infermi, i suffragi ed i funerali ai defunti, i soccorsi ai poveri anche estranei, la dotazione di donzelle. Nelle adunanze si cantavano spesso laudi sacre in volgare (Compagnie di laudesij talvolta a dialogo ed in certi giorni si tenevano anche sacre rappresentazioni a edificazione del popolo. Altre volte i confratelli si assumevano il compito di raccogliere elemosine per qualche straordinario bisogno o di assistere i condannati a morte o i carcerati.
Il grande movimento dei Flagellanti o Battuti o Disciplinati sorto in Perugia nel 1260 e propagatosi in tutta Italia diede origine a numerosissime c. le quali con la pratica della flagellazione personale in privato o in pubblico nelle processioni congiunsero quella della beneficenza col promuovere i soccorsi ai poveri particolarmente negli ospedali; molti dei quali debbono al loro zelo la fondazione ed una più efficace assistenza. Analogo movimento è quello
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## CAPITOLI STATVTIL. ET ORDINATIONI
## Della Venerabile Compagnia del Santifiimo Rofario.

Confraternita - Frontespizio dei Capitoli Statuti et ordinationi della Venerabile Compagnia del S.mo Rosario, Roma 1583. Roma, esemplare della biblioteca Nazionale.
della C. del Gonfalone, sorto a Roma nel 1264 e l'altro dei Bianchi nel 1399 nell'alta Italia. Altre c. sorte con lo scopo specifico di provvedere all'incremento di ospedali per infermi o pellegrini si mutarono ben presto in veri Ordini ospitalieri come quello di S. Spirito in Sassia a Roma, di S. Giacomo di Altopascio in Toscana, di S. Antonio abate a Vienne in Francia. Particolare importanza acquistarono a Roma, soprattutto durante il Quattrocento, le c. che vi si costituirono fra i membri delle diverse nazioni, per l'assistenza dei più poveri fra essi o di coloro che vi giungessero quali pellegrini; vanno ricordate la C. di S. Maria dell'Anima e di S. Maria dei Teutonici per i Tedeschi, di S. Giuliano dei Belgi, di S. Luigi dei Francesi ecc. Non mancano esempi di analoghe istituzioni sulle vie battute da questi stranieri per i loro viaggi, come una c. di Tedeschi ad Udine. Col propagarsi di tutte queste c., ed in modo speciale in seguito a quanto si praticava dai Battuti, si allargò l'usanza che i membri delle c. nelle loro adunanze e processioni indossassero un lungo abito talare di lino a colori diversi con un cappuccio che scendeva talora a coprire la faccia lasciando solo due fori davanti gli occhi.
Molto contribuirono al rinnovamento della vita cristiana sul principio del Cinquecento in Italia le Compagnie della Carità ed in modo particolare le Compagnie del Divino Amore, fondate nelle principali città con l'intento di provvedere ad una più intensa vita cristiana per mezzo di una illuminata carità verso il prossimo. Esse infatti per mezzo dei loro membri promossero la fondazione di ospedali per gli Incurabili, di ricoveri per le Convertite e le Pericolanti, di orfanotrofi, di soccorsi ai poveri vergognosi.
Di altra natura e con carattere quasi esclusivamente devonionale sono le C. del Carmine governate dai frati Carmelitani, quelle della Cintura promosse dagli Eremitani di S. Agostino, quelle del Rosario diffuse ovunque dai Domenicani e particolarmente quelle del S.mo Sacramento, le quali, già numerose nel Quattrocento, ebbero
particolare incremento e diffusione dal Cinquecento in poi, soprattutto dopo che Paolo III le arricchì nel 1539 di particolari privilegi. Col promuovere la frequenza alla Messa ed alla Comunione e con la pratica di accompagnare il Sacramento nelle processioni teoforiche, rese più frequenti, e quando lo si portava pubblicamente agli infermi, esse costituirono ben presto nelle parrocchie, sotto il diretto governo dei parroci, un elemento di prim'ordine nella riforma della vita popolare.
Aspetto di c. hanno anche le Congregazioni Mariane (v.) per le gioventù che i Gesuiti organizzarono, tenendone per lo più l'assistenza, accanto ai loro collegi, imitati poi in questo campo anche dal clero secolare. Altrettanto si deve dire delle Congregazioni che gli stessi Gesuiti eressero nelle chiese da loro ufficiate per gli adulti delle diverse classi sociali.
Sono pure equiparate alle c. le Pie Unioni delle Figlie di Maria (v.) per le giovani, e quelle delle Madri cristiane (v.) per le maritate, erette nei diversi paesi con i loro rispettivi statuti. E non devono essere dimenticate le associazioni erette a vantaggio delle missioni fra gli infedeli, delle quali prime furono quelle chiamate della Propagazione della Fede e quelle della S. Infanzia. Ma con queste istituzioni e con altre simili ci si avvicina sempre più alle pie unioni di cui si è fatto cenno di sopra, sebbene prevalga in esse un'organizzazione generale che sta al di sopra delle semplici c. ed arci-c.
Queste trovarono i loro primi avversari nei principi riformatori della fine del sec. xviri, i quali, come Giuseppe II di Germanis, ne incepparono l'attività particolare nel campo della beneficenza, sequestrandone i patrimoni a vantaggio della beneficenza statale. Le leggi napoleoniche non ammisero che le c. parrocchiali del S.mo Sacramento, e, dove tali leggi furono applicate, le c. perdettero i loro patrimoni.
La legislazione italiana si manifestò in genere contraria alle c.: senza preoccuparsi direttamente di quelle che perseguono uno scopo soltanto spirituale e non hanno un patrimonio immobiliare, essa le ha assoggettate senz'altro all'autorità dello Stato: fra esse quelle destinate alla beneficenza devono conformarsi alle disposizioni legali riguardanti le opere pie; le altre che hanno scopo di culto, non sono state fatte oggetto di una legge speciale e l'autorità si limita a mantenerne l'azione nei confini assegnati dalla legge e a concedere quelle autorizzazioni di cui gli enti morali hanno bisogno per i vari atti della loro attività.
Bibl.: Wernz-Vidal, III, nn. 482-91; L. A. Muratori, De piis lisiarum confraternitatibus (Antiquitales italicas medii anni, 6), Milano 1742, p. 447 sgg.; P. Paschini, La beneficenza in Italia e la «Compagnie del Divino Amore» nei primi decenni del Cinquecento, Roma 1923; G. M. Monti, Le c. medievali nell'alta e media Italia, 2 voll. Venezia 1927. Pio Paschini

Confraternita - Ricosiruzione di una processione del sec. xviri nei costumi tradizionali, nella Mostra delle Casacce (1939). Genova.
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II. Natuba giuridica. - E un sodalizio (v.), eretto con formale decreto dall'Ordinario (o dai religiosi che ne abbiano privilegio), avente per fine, anche se non esclusivo, l'incremento del culto pubblico (cann. 707-708 e 713 ).
Oltre alle norme generali che si trovano stabilite nel CIC per le associazioni di fedeli (cann. 684-699; v. associaZIONE), e quelle speciali sulle c. (cann. 707 725), ogni c. è retta da uno statuto, approvato dall'Ordinario.
Ciascuna c. deve aver sede in una chiesa o in un oratorio pubblico o semipubblico (can. 712 § i; per i mutamenti di sede cf. can. 719); deve inoltre avere un nome o titolo, desunto o dagli attributi di Dio, o dai misteri della religione cristiana, o dalle feste del Signore o della Madonna, o dai Santi, o infine dal fine pio della c. stessa (can. 710); e normalmente non può nello stesso luogo costituirsi più di una c. con identico titolo o scopo (can. 7 II § i).
Possono far parte di una c. tutti i cattolici che non siano ascritti a sètte condannate o notoriamente censurati o pubblici peccatori (can. 693), purché abbiano i requisiti prescritti dallo statuto. Ma le c. per sé sono associazioni di uomini; le donne vi possono far parte solo allo scopo di lucrare le indulgenze e gli altri favori spirituali concessi ai confratelli (can. 709 S 2 ).
I confratelli non possono prender parte alle funzioni religiose della c. se non indossano l'abito o le insegne proprie dell'associazione (can. 709 § i; cf. anche cann. 713 S 2 e 714 ).
La c., sotto l'autorità e la vigilanza dell'Ordinario del luogo, può tenere assemblee, nominare le cariche, amministrare i propri beni (la c. è sempre persona giuridica), svolgere le funzioni religiose non parrocchiali (cann. 715-17); e deve, salvo diversa disposizione dell'Ordinario, intervenire alle pubbliche processioni con le proprie insegne e con il proprio vessillo (can. 718 ).
Le c. aventi facoltà di aggregarsi altre c. si chiamano più propriamente arci-c. (cann. 720-21). Il can. 711 § 2, raccomandando agli Ordinari di erigere in ogni parrocchia le c. del S.mo Sacramento e della Dattrina cristiana, stabilisce che, appena costituite, esse sono di diritto aggregate alle rispettive arci-c. erette in Roma dal cardinale vicario. L'aggregazione ha generalmente per effetto che l'associazione aggregata goda delle indulgenze, privilegi, e altre grazie spirituali direttamente e specificamente concesse dalla S. Sede all'associazione aggregante (can. 722).
Oltre a queste arci-c., ve ne sono altre, che, per concessione della S. Sede, hanno tale denominazione come titolo meramente onorifico.
Le c. ben presto ebbero patrimoni notevoli, ciò che attirò su di esse gli appetiti dei vari governi che, ispirati al giurisdizionalismo del ' 700 , pretesero inserirsi nella loro vita in modo sempre più invadente. Dopo la Rivoluzione Francese e nei rivolgimenti dell' '800 le c. furono in gran parte distrutte e i loro beni confiscati : di quelle conservate lo Stato pretesse disporre a suo talento. Cosi accadde anche in Italia, con notevoli diversità nelle varie regioni, a mezzo di varie leggi eversive. Se le c. erano di beneficenza, i loro beni venivano assorbiti dalle Congregazioni di Carità; se erano di culto, poteva venir trasformato il loro fine (cf. soprattutto legge 17 luglio 1890, n. 6972). L'attuazione di tali leggi fu però lungi dall'essere uniforme e completa in tutto il territorio dello Stato.
Il Concordato dell' 11 febbr. 1929 (art. 29, lett. c) ha stabilito che le c. che hanno scopo esclusivo o prevalente di culto non sono più soggette ad ulteriori trasforma-
zioni nei fini e dipendono dall'autorità ecclesiastica per il loro funzionamento e la loro amministrazione: quelle con prevalente scopo di beneficenza sono invece soggette ad intensi controlli dell'autorità governativa (cf. decr. 2 dic. 1929, n. 2262, artL 52 e 53 ).
Tra le arci-c. romane meritano particolare menzione: l'Arci-c. del Gonfalone, i cui inizi si fanno risalire al 1263 ed a s. Bonaventura: fu arriechita dai pontefici di insigni privilegi e risiede nella sua chiesa di S. Lucia del Gonfalone in Banchi Vecchi; l'Arci-c. di S. Spirito in Sassia: ha la sua sede nella chiesa dell'Annunziata presso S. Spirito e risale al tempo del papa Innocenzo III, che nel 1198 l'approvava insieme ai Canonici spedalieri di S. Spirito; l'Arci-c. del S.mo Salvatore: risiede presso il Sancta Sanctorum della Scala Santa ed è stata istituita durante l'esilio avignonese a custodia dell'Acheropita; l'Arci-c. di S. Anna dei Palafornieri (ora chiesa parrocchiale della Città del Vaticano) : fu eretta nel 1378 da Urbano VI per i palafornieri del Palazzo pontificio; l'Arci-c. della Pietà dei Fiorentini in S. Giovanni dei Fiorentini, eretta durante la peste del 1448 : ivi furono cappellani s. Filippo Neri ed il Baronio; l'Arci-c. dei SS. Ambrogio e Carlo dei Lombardi, eretta nel 1471 da Sisto IV: ha sede in S. Carlo al Corso; l'Arci-c. della Misericordia o di S. Giovanni Decollato, eretta nel 1488 da veri fiorentini per l'assistenza ai condannati : ha sede nell'oratorio di S. Giovanni Decollato; l'Arci-c. dei SS. Rocco e Martino, al porto di Ripetta, eretta sotto Alessandro VI nel 1499 : ha tuttora sede in detta chiesa ricostruita nel 1697 e nell' '800; l'Arci-c. della Carità, istituita dal card. Giulio de' Medici nel 1520 (che fu poi papa col nome di Clemente VII) e con sede in S. Girolamo della Carità, cui fu addetto s. Filippo Neri; l'Arci-c. del S. Crocifisso di S. Marcello, eretta durante la peste del 1522 : ebbe grandissimi privilegi, tra cui di liberare un condannato a morte; l'Arci-c. del. { }¹ Orazione e Morte: cominciò nel 1538, specialmente per dare sepoltura ai morti trovati abbandonati nella campagna romana, e ha sede nella sua chiesa in via Giulia; l'Arci-c. dei SS. Bartolomeo ed Alessandro dei Bergamaschi: ebbe inizio sotto Paolo III nel 1538 per la nozione bergamasca ed ha tuttora beni e sede in S. Maria della Pietà in piazza Colonna; l'Arci-c. di S. Giuseppe dei Palegnami: alle pendici del Campidoglio verso il Foro, fu eretta nel 1539; l'Arci-c. della S.ma Trinità dei Pellegrini: istituita da s. Filippo Neri nel 1548, ha tuttora vita nella grandiosa chiesa presso Ponte Sisto, e ha acquistato in passato meriti insigni durante i grandi pellegrinaggi degli Anni Santi; l'Arci-c. degli Agonizzanti, eretta nel 1616 nella chiesa della Natività di Gesù, con sede a piazza Pasquino; l'Arci-c. del S.mo Nome di Maria: nella chiesa omonima al Foro Traiano, eretta nel 1688 durante l'assedio di Vienna; l'Arci-c. del S.mo Cuore di Gesù, volgarmente detta dei «Sacconi», fondata nel 1729, con sede in S. Teodoro ai piedi del Palatino; l'Arci-c. degli Amanti di Gesù e Maria al Monte Calvario o della Via Crucis, fondata da s. Leonardo da Porto Maurizio nel 1751 sotto Benedetto XIV; custodiva il Colosseo, dove seguiva la Via Crucis, ha come protettore il Pontefice pro tempore, e direttore perpetuo un cardinale; l'Arci-c. del Preziosissimo Sangue, del b. Gaspare del Bufalo, in S. Giuseppe a Capo le Case. - Vedi tav. XI.
Biel.: D. Schiappoli, s. v. in Nuovo diqesto italiano, IV, nn. 815-18; Werra-Vidal, III, nn. 485-91; A. Amanieu, Archiconfidrie, in DDC, I, coll. 934-48; M. Durand, Confrérie, in DDC, IV, coll. 128-76; G. M. Monti, Le c. medievali nell'alta e media Italia, 2 voll., Venezia 1927.
Pio Ciprotti - Vittorio Bartoccetti
CONFRATERNITE (COMPAGNIE) DEL S.mo SACRAMENTO. - Associazioni pie debitamente riconosciute dall'autorità ecclesiastica aventi per scopo di onorare pubblicamente il S.mo Sacramento con particolari manifestazioni devote. Nella loro costituzione non differiscono dalle altre confraternite, (v.) che lo spirito di associazione fece sorgere in tutto l'Occidente cristiano a partire dal sec. xim, se non per l'oggetto della loro particolare venerazione.
Nelle città germaniche, durante i secc. xiv-xv, le si trovano costituite anche esclusivamente da preti, in Italia soltanto da laici con l'assistenza di preti o di
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(fot. Enc. Gati.)
Confraternite (Compagnie) del S.mo Sacramento - Frontespizio del Libro delli decreti, ovvero constitutioni ecc., Romae in sedibus Balthassario Chartaferti 1541 - Roma, esemplare del Pontificio Ateneo Lateranense.
religiosi. In Italia esse diventano man mano più frequenti durante i secc. xvI-xv; i francescani Cherubino da Spoleto e sopratutto il b. Bernardino da Feltre sulla fine del sec. xv se ne fecero zelanti propagatori insistendo in particolare sulla pratica di accompagnare il S.mo Viatico quando lo si portava ai malati. Particolare importanza acquistò a Roma la C. eretta nel 1501 a S. Lorenzo in Damaso da umili devoti con questo scopo particolare; un'altra se ne istitui qualche anno dopo presso la parrocchia di S. Maria della Traspontina, la quale ottenne la chiesa di S. Giacomo a Scossacavalli. Nel 1538 il domenicano fra' Tommaso Stella istituì una nuova C. nella chiesa di S. Maria della Minerva, che Paolo III approvò con bolla del 30 nov. 1539 , perché servisse di modello alle altre che venivano sorgendo, elargendo a tutte speciali indulgenze. Infatti se ne fondarono in quasi tutte le chiese parrocchiali d'Italia, grazie anche allo spirito di pietà che si allargò dopo il Concilio di Trento. Alcune di esse ebbero regolamenti speciali : erano composte di uomini (che vestivano nelle funzioni una cappa propria) e di donne. Erano dotate di proprio patrimonio, alcune volte assai ragguardevole, ed erano governate da un priore, sottopriore, provveditore, da un tesoriere ed altri ufficiali, secondo il bisogno; tenevano perciò le loro adunanze con l'assistenza del loro sacerdote.
Ebbero un grande merito nel promuovere la venerazione del S.mo Sacramento. La legge italica del
1807, che soppresse tutte le altre c., rispettò per le singole parrocchie quelle del S.mo Sacramento; oggi esse seguono le leggi comuni.
Le obbligazioni più comuni dei singoli aseritti erano: accompagnare il viatico ai moribondi con torcia accesa; assistere ad una Messa solenne nella terza domenica del mese con lume acceso durante l'elevazione, partecipare ad una solenne processione eucaristica nel primo venerdí dopo la festa del Corpus Domini; preparare alla Comunione i confratelli infermi; recitare ogni settimana un Pater, Avee, Gloria. Tutto ciò sotto pena di privazione delle grazie spirituali.
Bini.: Interessanti statuti e regole di c. sono stati pubblicati dopo quelli della C. di S. Lorenzo in Damaso. A. Ratti (Pio XI). Scuole o C. del S.mo S. a Milano, in Seritti storici. Firenze 1934, pp. 97-124 (riproduzione dell'omuscolo: Contribuzione alla storia eucaristica di Milano, Milano 1805); P. Tacchi-Venturi, Storia della Compagnia di Gesù in Italia, I. 2^{°} od., Roma 1931, pp. 217-26; G. Barbiero, Le C. del S.mo S. prima del 1539, Vedelago 1944.
F'elice da Mareto
CONFRATERNITE MUSICALI. - Associazioni di cultori e di professionisti della musica (maestri, cantori, organisti e organori, suonatori e fabbricanti di istrumenti musicali), che sotto la protezione e il nome di s. Cecilia si riunivano per tutelare i propri interessi o in occasione di feste religiose, come le altre corporazioni di arti e mestieri. Esistevano in ogni città di qualche importanza musicale, e alcune si svilupparono in vere e proprie scuole di musica.
Già nel 1502 una società musicale stabilita in Lovanio venne denominata da s. Cecilia, e le opere d'arte dei secc. xiv. xvi che rappresentano la martire romana con strumenti musicali (organo, violino, ecc.) sono certamente in rapporto a queste associazioni di categoria, che possono rimontare al medioevo. Antica è la costumanza di celebrare la festa di s. Cecilia (22 nov.) con esecuzioni musicali, e gli Ordini religiosi, presso i quali era tenuta viva la tradizione musicale, promossero la crezione nelle loro chiese di altari a s. Cecilia, che divennero sede della rispettiva c. m. Nel 1571 fu costituita ad Evreux in Normandia l'associazione "Le puy de musique" che promosse concorsi e gare fra compositori ed esecutori; in questi concorsi gareggiarono Orlando di Lasso, Eustachio du Couvroy e Giacomo Salomon. Anche in Inghilterra e in Francia furono diffuse simili c., che, con la pietà verso la vergine e martire Ce cilia, promossero il culto della musica sacra e la formazione artistica degli affiliati. La più antica c. m. italiana, di cui si conosce la storia, è la «Congregazione di S. Cecilia» fondata in Roma nel 1584, non dal Palestrina, come si è ritenuto, ma dal veneziano Alessandro Marino, canonico lateranense, che nel 1585 ne ottenne l'approvazione con un breve di Sisto V. Associazioni simili che avevano anche scopi di mutua assistenza, di culto e di pietà verso i confratelli defunti, disponendo per i funerali e i suffragi, esistettero a Milano, a Brescia, a Padova, a Venezia, a Bologna, e in molte altre città d'Italia.
Paolo Guerini
CONFUGIANESIMO. - Si chiama così tutto quel corpo di dottrine religiose, etiche e politiche che Confucio (v.) raccolse dall'antichità, inculcò con la sua vita e con il suo insegnamento, e trasmise ai posteri, dottrine che Mencio (Meng Tzu, 372 ? -289 ? a. C.) consolidò, e a cui Ciusci (Chu Hsi, 1130-1200) dette purtroppo quella interpretazione atea e quella forma razionalistica che ha dominato dal sec. XII al sec. xx. Pur non essendo né una religione, né un sistema filosofico propriamente detto, durante più di due millenni il c. ha tenuto per milioni di Cinesi il posto dell'una e dell'altro ed ha fatto attraverso i secoli la compagine della Cina.
Questo corpo di dottrina si trova disperso nei Cinque classici, e nei Quattro libri a cui Confucio in un modo o in un altro, secondo l'antica tradizione, oggi però
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fortemente scossa dai critici, ha legato il suo nome. Mentre infatti prima si ammetteva correntemente che tutti questi libri erano stati o scritti o almeno editi da Confucio, oggi non pochi vorrebbero che nessuno di essi risalisse al di là del sec. III a. C. La lista dei Cinque classici comprende: i. Il Libro dei cambiamenti, sorta di manuale astrusissimo di divinazione, che si compone di due parti, di cui la più antica è attribuita generalmente al re Uen (Wen) e a suo figlio il duca di Ceu (Chow) e quindi risalirebbe al sec. xi a. C., mentre la seconda parte, più moderna, dev'essere attribuita ai discepoli di Confucio, quindi risalire ai secc. v-iv a. C. -2. Il libro degli Annali storici che è una raccolta di documenti in prosa i quali vorrebbero darci la concatenazione dei fatti della Cina dall'inizio della sua storia o meglio preistoria fino al vir sec. a. C., raccolta dovuta a Confucio, andata distrutta nell'incendio del 213 a. C., ritrovata nel 140 a. C., perduta di nuovo e di nuovo ritrovata, questa volta solo per metà, l'altra metà essendo stata aggiunta nel III sec. d. C. 3. Il Libro delle odi, raccolta di 300 odi, dovuta anche essa a Confucio, di cui le più antiche possono risalire ai secc. xili-xil a. C. e le più recenti all'inizio del sec. vi a. C. - 4. Le Memorie sui riti contengono dei testi compilati nella forma attuale tra il iv e il I sec. a. C., di cui porti alcuni brani possono risalire a un'altra antichità. 5. Gli Annali della primavera e dell'autunno sono una secca cronaca dello Stato di Lu, patria di Confucio, dal 722 al 484 a. C., dovuta pure al grande maestro. La quintessenza del c. si trova poi compendiata nei Quattro libri, dove dal sec. xil d. C. in poi si trovano raccolte, per opera di Ciusci, le opere seguenti: La grande scienza che venne estretta dalle Memorie sui riti di cui forma il cap. 39, e comprende oggi undici capitoli, di cui il primo

Contrareminte (Compagnie) del S.mo Sacramento - Fronteopizio de Li Capituli, Statuti, et Ordinationi della Venerabile Compagnia del Sacratissimo Corpo di Christo, Roma 1942. Roma, esemplare della biblioteca Nazionale.
si dice essere di Confucio e gli altri dieci (uno di essi venne aggiunto dallo stesso Ciusci che lo credeva mancante) di qualcuno della sua scuola del iv sec. a. C. ca. L'immutabile medio, estratto abbastanza presto anche esso dalle Memorie sui riti di cui forma il cap. 28, che viene attribuito a un pronipote di Confucio, Ccomchi (K'ung Chi, 483-402 a. C.), che potrebbe anche essere un prestanome. I discorsi di Confucio sono una raccolta di aneddoti e di aforismi del grande maestro, da principio tramandati probabilmente a viva voce, poi consegnati in scritto dai discepoli dei discepoli all'inizio del iv sec. a. C.; il testo di oggi risale al sec. it d. C. ma esso era fondato sopra tre testi del sec. it a. C., oggi perduti. I Discorsi di Mencio hanno trasmesso in una prosa bella e chiara il pensiero di Mencio, che viene considerato come il "secondo santo" della Cina, dopo Confucio; conosciuti fin dal sec. III a. C. e forse anche prima, essi non divennero materia di studio che nel sec. it d. C., quando se ne ebbe il primo commentario, e non furono elevati al grado di libro classico che nel ro62; posti in scritto forse dai discepoli, essi furono probabilmente rivisti e ritoccati da Mencio stesso che ne curò l'edizione.
Il contenuto del c., quale si trova in queste fonti, è religioso ed etico.
Sotto l'aspetto religioso, Confucio non si è dato mai né come fondatore di religione, né meno ancora come dio; i Cinesi hanno sempre visto in lui il primo "santo" della Cina, e come tale lo hanno onorato per ca. due millenni. Il suo pensiero religioso è dunque quello degli antichi, i quali venerano un Essere Supremo, al quale fin dal principio o almeno fin dai secc. xili-xil a. C. dettero il nome di Ti o Dominatore, più spesso di Sciamti o Supremo Dominatore, e dal sec. xi a. C. in poi anche quello di Ttien o Cielo, soli o accompagnati da aggettivi come Augusto, Immenso ecc. Questi nomi del resto si scambiavano perfettamente tra loro, come prova questo passo di un capitolo autentico degli Annali storici (IV, 94) : la fama del re Uen «arrivò fino al Supremo Dominatore e il Dominatore approvò; il Cielo allora dette un gran mandato al re Uen». I Discorsi di Confucio fanno vedere che per lui, come per gli antichi Cinesi, il Cielo è il "solo Grande" (VIII, 19), poiché da lui tutto dipende (XIV, 38) anche la vita e la morte (VI, 8), le ricchezze e gli onori (XII, 5); è Colui dal quale il filosofo ha ricevuto la propria virtù (VII, 22) e la propria dottrina (IX, 5), ciò che gli permette di fidarsi in Dio e di sfidare i nemici (IX, 5); Colui a cui ricorre spesso con la preghiera (VII, 34) poiché è provvido (II, 4) ed è il solo che lo conosce appieno (XIV, 27); è giudice infallibile (IX,II) e inappellabile (III, 13); è quindi degno del rispetto da parte di tutti anche da parte dell'uomo superiore (XVI, 8). Sembra anche che Confucio abbia intuito la prova dell'esistenza di Dio per via di causalità e d'ordine, poiché afferma che non c'è bisogno che il Cielo parli dal momento che le quattro stagioni procedono regolarmente e che gli esseri sono prodotti nel mondo, quasi fossero essi la voce di Dio (XVII, 18). A proposito di questo verso del Libro delle odi (I, 17) che prova la spiritualità e la trascendenza di Dio: «Le azioni del sommo Cielo non hanno né suono né odore», egli o almeno la sua scuola esclama: "Ecco il colmo della perfezione»! (Immutabile medio, fine).
A questo Supremo Dominatore o Cielo, fin dall'inizio della nazione, il sovrano soleva offrire un sacrificio nel sobborgo meridionale della capitale. Difatti i mercati e le fiere, vale a dire gli scambi commerciali, oggi ancora si tengono in Cina nei sobborghi. Ed è ancora nei sobborghi che gli antichi Cinesi vollero fare gli scambi con
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la divinità. All'aperto, sotto la vòta azzurra del firmamento, prima dell'alba, essi offrivano il sacrificio al Cielo sopra un poggetto innalzato nel sobborgo, al sud della capitale. Il carattere che indica tanto il poggetto quanto il sacrificio al Cielo si pronunzia chiao, e si compone di due elementi, di cui il primo che sta dinanzi significa relazioni o scambi e il secondo che viene dopo significa città, quindi scambi dinanzi alla città, vale a dire la capitale. Questo sacrificio era esclusivamente riservato al sovrano. Esso si compiva fin dal xx sec. a. C. e durante tutto il secondo e il primo millennio a. C., sempre in onore dell'unico Cielo che non può essere che Dio vero. Solo nel 31 a. C. al Cielo si associò anche la Terra ed a partire da questo momento e fino al rgrr, all'avvento della Repubblica, il culto del Cielo e della Terra assunsero un'importanza prodigiosa. Questo doppio culto ebbe l'infelice conseguenza che dal concetto del Cielo personale si sconfinò quasi insensibilmente in quello del cielo materiale, e, come se questo non bastasse, si aggiunsero con il tempo innumerevoli divinità di secondo, terzo e quarto ordine. Di esse, solo una decina erano personaggi storici o leggendari divinizzati, mentre tutte le altre erano divinità siderali, atmosferiche, terrestri e acquisicbe. Finalmente nel sec. xiv si ritornò almeno in parte alla primitiva semplicità, sopprimendo, o almeno diminuendo di molto, queste divinità secondarie. Del resto queste ultime che servivano quasi da satelliti al Cielo e alla Terra non erano più esseri umani divinizzati, ma esseri celesti o terrestri, che quindi facevano capo o al Cielo o alla Terra. Anche il dualismo Cielo-Terra sembra che almeno per i più dotti era solo verbale, concettuale, apparente, e che attraverso il cielo e la terra si voleva insomma onorare sempre quel Cielo, essere personale, conosciuto { }² mathrm{e} adorato fin dai primi secoli, sotto il nome di Supremo Dominatore. Parlando difatti degli antichi, Confucio avrebbe detto : "Col sacrificio del sobborgo al Cielo e con, quello della Terra, essi servivano il Supremo Dominatore" (Invariabile medio, 19), vale a dire che nonostante il dualismo apparente, anzi attraverso questo dualismo, si voleva sempre onorare l'unico Supremo Dominatore. Sembra dunque che il culto del Cielo, di cui l'atto più solenne era il sacrificio fatto dall'imperatore una volta l'anno al solstizio d'inverno, abbia ritrovato negli ultimi cinquecento e più anni dell'Impero quasi tutta la freschezza e la purezza dei primi secoli. Questo culto non era né buddhista né t